Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.02.2014 12.2012.83

Incarto n. 12.2012.83

Lugano 26 febbraio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.354 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 12 maggio 2005 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi al 5% dal 2 giugno 2003 - domanda non riproposta nelle conclusioni -, l’accertamento giuridico della validità della convenzione di cessione della Boutique __________ del17 dicembre 2003 stipulata tra l’attore e la convenuta, e quindi del credito di fr. 50'000.- vantato a tale titolo dall’attore contro la convenuta, pagabile in rate mensili di fr. 1'000.- ciascuna a far tempo da 1° gennaio 2004 fino al 1° marzo 2008, e quindi la condanna sulla base di suddetta convenzione della convenuta al pagamento di fr. 17'000.- oltre il 5% di interessi su ogni rata di fr. 1'000.- dal 1° giorno di ogni mese, a far tempo dal 1° gennaio 2004 per le rate scadute nel periodo gennaio 2004 - maggio 2005, protestate spese e ripetibili;

domande avversate dalla convenuta, che ha chiesto a sua volta di mantenere l’opposizione interposta al PE no. __________ dell’UE di Lugano, e di accertare che l’attore le deve fr. 5'568,70 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, da mettere in compensazione con eventuali pretese riconosciute dell’attore, protestate tasse, spese e ripetibili;

sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 20 aprile 2012 accogliendo parzialmente la petizione limitatamente a fr. 15'943,30 oltre interessi al 5% su fr. 943,30 a decorrere dal 1° febbraio 2003 e per il resto su ogni singola rata da fr. 1'000.- a decorrere dalle rispettive scadenze ogni primo del mese, per la prima rata a decorrere dal 1° marzo 2003;

appellante la convenuta che, con appello 15 maggio 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, di porre la tassa di giustizia e le spese del primo giudizio a carico dell’attore e di condannare quest’ultimo a rifonderle congrue ripetibili in base alla vTOA;

mentre AO 1, ora S__________, con osservazioni 14 marzo 2013 postula la reizione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;

premesso che con sentenza 13 agosto 2012 questa Camera ha respinto l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio presentata da AP 1 costestualmente all’appello;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto:

A. AO 1 e AP 1 si sono sposati il 25 gennaio 1985 e dalla loro unione è nata il 16 aprile 1986 la figlia B__________. La moglie aveva avuto da una precedente relazione un figlio, M__________. Alla fine del 2003 i coniugi si sono separati di fatto. Durante un’assenza prolungata del marito, il 2 giugno 2003 la moglie ha prelevato la somma di fr. 15'000.- sul conto privato di costui presso la Banca__________ di Lugano, somma che ha condotto, insieme ad altri fatti contestati, alla denuncia della moglie da parte del marito terminata con un decreto di abbandono da parte del Ministero pubblico (inc. rich. IV). Sulla base di una convenzione stipulata in data 17 dicembre 2003 (doc. G), relativa alla proprietà del negozio “Boutique __________ di AO 1” sito a , dove i coniugi esercitavano da diversi anni le loro rispettive attività lucrative, il marito ha fatto spiccare in data 23 aprile 2004 dall’UE di Lugano nei confronti della moglie il PE n. __________ per il pagamento di fr. 4'000.- oltre interessi al 5% dal 5 aprile 2004, delle spese (fr. 70.-) nonché delle tasse (fr. 20.-) per il precetto, al quale si è opposta l’escussa. L’opposizione provvisoria della moglie è stata in seguito confermata dalla sentenza 24 settembre 2004 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 (inc. rich. EF.2004.1174, doc. T). Precedentemente, con costituzione in data 16 dicembre 2003, AP 1 e il figlio M avevano fondato una società a garanzia limitata (Sagl), denominata “Sagl”, che riprendeva di fatto la precedente attività esercitata dai coniugi nello stesso negozio “Boutique __________ sopracitato (doc. 13, H). Il marito con scritto 5 aprile 2004 ha notificato all’Ufficio del Registro di commercio la cessazione della sua attività alla fine del 2003, chiedendo la cancellazione della ditta individuale “Boutique __________ di AO 1” dal RC (doc. I, L). Il 19 maggio 2004, la moglie e la figlia B hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, la condanna del rispettivo marito e padre al pagamento di un contributo alimentare in loro favore. Tali procedure sono terminate con dei decreti di stralcio 28 giugno 2004 (inc. rich. DI.2004.531 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, doc. R e S).

B. Con petizione 12 maggio 2005 AO 1 ha chiesto da un lato la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 15'000.- oltre interessi, a titolo di restituzione di un prelevamento di pari importo da lui considerato illecito da un suo conto, d’altro lato l’accertamento della validità della convenzione sottoscritta dai coniugi in data 17 dicembre 2003 (doc. G), ossia l’accertamento del credito di fr. 50'000.- da lui vantato a tale titolo nei confronti della convenuta, pagabile in rate mensili da fr. 1'000.- dal 1° gennaio 2004 al 1° marzo 2008, e la conseguente condanna della convenuta al versamento di fr. 17'000.- oltre interessi al 5% su ogni rata di fr. 1'000.- dal 1° giorno di ogni mese, a far tempo dal 1° gennaio 2004, per le rate scadute nel periodo gennaio 2004-maggio 2005. In merito al doc. G, l’attore ha sostenuto in sunto che con quello scritto egli cedeva alla moglie il proprio negozio per la somma di fr. 50'000.-. Non ha invece riconosciuto alcuna portata giuridica alla dichiarazione 12 aprile 2003, da lui sottoscritta (doc. 3), presentata dalla convenuta la prima volta durante la procedura di rigetto dell’opposizione, poiché ha asserito di averla firmata unicamente a seguito della richiesta di sua moglie che ne abbisognava per gestire il negozio durante una sua assenza all’estero. Con risposta 14 ottobre 2005 la convenuta si è opposta alla petizione. Essa ha dapprima sostenuto che l’attore, intenzionato a trasferirsi definitivamente all’estero, le aveva ceduto gratuitamente la sua quota parte di attività della__________” (doc. 3), prelevando poi sia denaro che i suoi attrezzi di lavoro. La convenuta ha in seguito contestato la validità del documento firmato il 17 dicembre 2003, che l’attore l’aveva convinta a firmare per asseriti motivi fiscali e approfittando del suo precario stato di salute: in ogni modo l’attore non poteva vendere ciò che non gli apparteneva più, senza contare che l’importo di fr. 50'000.- non trovava riscontro nel valore della merce risultante dalla contabilità 2002-2003. In merito al prelievo di fr. 15'000.- la convenuta contesta ogni illecito, come dimostrato in sede penale e riconosciuto da un decreto di abbandono; prudenzialmente ha comunque sollevato l’intervenuta prescrizione di una pretesa di indebito arricchimento. Infine la convenuta ha postulato il riconoscimento di un credito nei confronti del marito di fr. 5'568,70 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005 (comprensivi di fr. 836,70 per il canone di locazione del negozio, di fr. 4'512.- per i versamenti derivanti dall’attività lucrativa effettuati sul conto di lui e di fr. 220.- a titolo di ripetibili, cifra stabilita con sentenza 24 settembre 2004, doc. T), da mettere in compensazione con eventuali pretese riconosciute all’attore. Con replica 15 novembre 2005, l’attore si è sostanzialmente riconfermato nelle sue allegazioni e domande di giudizio, alle quali però si sono aggiunte le richieste di stralciare dagli atti di causa il doc. 1 presentato dalla convenuta, nonché di respingere il petitum n. 2 della risposta della convenuta, poiché non conforme all’azione riconvenzionale giusta l’art. 173 CPC-TI. Nel suo allegato di duplica, la parte convenuta ha avvalorato le sue allegazioni e richieste di giudizio formulate con la risposta. Durante l’istruttoria è stata presentata una domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria (act. VI) da parte dell’attore alla quale la convenuta si è opposta, nonché un’istanza di restituzione in intero del 4 gennaio 2007 (act. XIII) per l’ammissione dei doc. Z, AA e BB, in dimostrazione del fatto nuovo che la Banca __________ avrebbe risarcito l’attore per il prelevamento di fr. 15'000.- effettuato dalla convenuta sul suo conto. Contestualmente a quest’ultima istanza è stata ritirata da parte dell’attore la domanda di assistenza giudiziaria (act. XIV). Con decreto 28 agosto 2008 il Pretore ha accolto la domanda di restituzione in intero di parte attrice, ammettendo i documenti presentati DD, EE, FF (act. XXII). Rinunciando al dibattimento finale, le parti hanno presentato gli allegati conclusivi, nei quali si sono riconfermate nelle loro richieste di giudizio, con l’unica variazione apportata dall’attore che ha abbandonato la pretesa di risarcimento di fr. 15'000.- oltre interessi per il prelevamento asseritamente illecito della convenuta postulato in petizione.

C. Statuendo con sentenza 20 aprile 2012, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha accolto la petizione dell’attore limitatamente a fr. 15'943,30 oltre interessi, poiché ha riconosciuto parzialmente il credito postulato dalla convenuta per fr. 1'056,70 ponendolo in compensazione. Ha inoltre posto a carico dell’attore fr. 800.- per gli oneri giudiziari, e i restanti fr. 2'400.- per tassa e spese di giustizia a carico della convenuta, che è stata altresì condannata al versamento di fr. 4'000.- all’attore a titolo di parziali ripetibili. Il Pretore ha dapprima negato allo scritto 12 aprile 2003 dell’attore (doc. 3) il carattere di una donazione della __________, o di una parte della stessa, a favore della convenuta. Il primo giudice ha quindi considerato valido il documento firmato dalle parti il 17 dicembre 2003 (doc. G) in quanto funzionale allo scopo di liquidare l’attività fino a quel momento condotta insieme, pertanto ha respinto la tesi dell’atto similato avanzata dalla convenuta. Riguardo al doc. G il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva siccome sollevata dalla convenuta solo con le conclusioni ed ha ritenuto comunque parte all’accordo unicamente i due coniugi. Da ultimo il primo giudice ha riconosciuto alcune pretese vantate dalla convenuta nei confronti dell’attore a titolo di arricchimento indebito e le ha quindi poste in compensazione con quanto da ella dovuto in virtù del doc. G.

D. Con appello 15 maggio 2012 AP 1 è insorta contro la decisione pretorile, chiedendo in riforma del giudizio impugnato il respingimento della petizione, l’accollamento delle spese giudiziarie di fr. 3'200.- all’attore, nonché la rifusione da parte di quest’ultimo in suo favore di congrue ripetibili. Con osservazioni 14 marzo 2013 AO 1, ora S__________, ha chiesto la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili. Delle contrapposte tesi esposte in questa sede si dirà nei considerandi che seguono.

e considerato

in diritto:

Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

La legittimazione delle parti, attiva o passiva, è un presupposto di merito, ossia una questione di diritto che il giudice di ogni grado deve esaminare d’ufficio (sentenza del TF 11 novembre 2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, in RSPC 2009 pag. 146; DTF 126 III 59 consid. 1, 125 III 82 consid. 3, 123 III 62 consid. 3, 121 III 118 consid. 3, 114 II 354 consid. 3d, 108 Ia 129 consid. 1, 108 II 216 consid. 1, 100 II 167 consid. 3; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, art. 181, N. 641). Laddove la procedura sia retta dalla massima dispositiva, il giudice deve basare il proprio esame sui fatti allegati dalle parti e accertati, senza andare alla ricerca di fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione di una parte, che controparte ha omesso di allegare. Ciò significa che il giudice non può sollevare la questione della legittimazione senza che le parti abbiano potuto esprimersi in merito, ossia senza rispettare il principio del contraddittorio (sentenza TF 11 novembre 2008, inc. 4A_165/2008, consid. 7.3, 7.3.3, 7.4; Cocchi/Trezzini, op. cit., art. 181, N. 642 e riferimenti; W. Ott, Die unbestrittene Sachlegitimation, SJZ 78/1982 p. 17 seg., in particolare pag. 18, 22, 23: in quest’ultima pagina con esempi relativi all’esame d’ufficio del giudice e ai suoi limiti). In conclusione, il giudice deve esaminare d’ufficio la legittimazione delle parti, trattandosi di una questione di diritto, ma solo sulla base degli atti presenti nell’incarto e nel rispetto del diritto delle parti di essere sentite. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003, inc. 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Bohnet, CPC commenté, cfr. 100 ad art. 59; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221).

Nel presente caso il Pretore ha respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla conventua, da un lato poiché fatta valere solo nelle conclusioni (art. 78 CPC-TI), d’altro lato poiché “l’accordo 17 dicembre 2003 è stato sottoscritto dalla moglie a proprio nome ed in esso AO 1 si è impegnato a non vantare pretese future nei confronti della moglie stessa” (sentenza impugnata, consid. 3.3 in fine). La convenuta, con l’appello in esame, ribadita la priorità del doc. 3 nei suoi rapporti con l’attore e la conseguente nullità del doc. G, sostiene che ai sensi di quest’ultimo il debitore è semmai la W__________ Sagl, ciò che esclude la sua legittimazione passiva nella causa avviata da AO 1, senza contare che quest’ultimo, nel citato doc. G, precisava che anche in futuro non avrebbe sollevato pretese nei confronti della moglie. L’appellante aggiunge che, nella denegata ipotesi in cui si volesse considerare valido l’accordo del 17 dicembre 2003, e sempre impregiudicato il contenuto del doc. 3, a beneficiare della, a suo dire fantomatica, cessione della quota del 50% del negozio sarebbe semmai __________ R__________, dal momento che ella era già proprietaria in egual misura. L’attore, nelle osservazioni all’appello, considera corretta l’interpretazione data dal Pretore all’accordo del 17 dicembre 2003, ossia la liquidazione dell’attività commerciale fino a quel momento condotta insieme dai coniugi AO 1, e rileva come l’appellante non abbia spiegato per quale motivo la conclusione del primo giudice sarebbe errata. In merito al tema della legittimazione passiva l’attore rimprovera all’appellante da un lato di non aver indicato per quale motivo il Pretore avrebbe sbagliato a considerare tardiva l’eccezione sollevata solo nelle conclusioni, d’altro lato di sostenere un ragionamento impossibile pretendendo che solo la nuova società avrebbe potuto acquistare la ditta individuale, dal momento che ciò contrasta con la modalità di costituzione della Sagl e con la volontà delle parti.

Ci si potrebbe avantutto chiedere se l’eccezione di assenza di legittimazione passiva sollevata dalla convenuta nelle conclusioni sia effettivamente tardiva oppure se, dal momento che ella aveva già negato in sede di risposta di dovere alcunché all’attore sulla base del doc. G, la questione non avrebbe dovuto essere sollevata d’ufficio dal giudice, dato che a una parte non può derivare pregiudizio per essersi avvalsa di una norma o di una tesi giuridica errata (v. M. Guldener, Schweizerisches Zivilprozessordnung, 3a ed., pag. 155 e 156). Il quesito può rimanere indeciso ritenuto che, come sopra esposto, il problema della legittimazione delle parti dev’essere esaminato d’ufficio dal giudice di ogni grado sulla base dei fatti allegati, ossia in casu sulla base della documentazione agli atti, e sulla base delle tesi esposte in questa sede.

Dal momento che la reale volontà delle parti non può essere stabilita, occorre interpretare l’accordo del 17 dicembre 2003, riguardo al tema della legittimazione passiva, in base al principio dell’affidamento: deve cioè essere ricercato il senso che, secondo le regole della buona fede, ogni parte poteva e doveva ragionevolmente dare alle dichiarazioni dell’altra, tenuto conto dell’insieme delle circostanze, quali lo scopo e gli interessi delle parti. Il principio dell’affidamento permette di imputare a una parte il senso oggettivo di una sua dichiarazione o di un suo comportamento anche qualora ciò non corrisponda alla sua intima volontà (per molte: v. DTF 136 III 186 consid. 3.2, 130 III 417 consid. 3.2, 129 III 118 consid. 2.5).

Emerge dagli atti, ed è peraltro incontestato, che dal 1997 al 2003 gli allora coniugi AO 1 e AP 1 gestivano in comune la Boutique W__________ sita in __________ a __________ (v. verbale udienza 12 febbraio 2008, I__________, in particolare risposte a domande 2.6, 12.2 e 12.3). Parimenti incontestato che la cessazione della collaborazione ha coinciso con la separazione dei coniugi avvenuta nell’aprile del 2003 (v. petizione 12 maggio 2005, pt. 1; verbale udienza citata, I__________, risposta a domanda 3.2). AO 1 e AP 1 hanno ancora collaborato nella gestione del negozio da agosto a novembre 2003, allorquando la separazione è divenuta definitiva (v. petizione, pt. 2; verbale udienza citata, I__________, risposta a domanda 12). In data 16 dicembre 2003 AP 1 ed il figlio __________ R__________ hanno costituito la W__________, con recapito in __________ a ; entrambi erano soci e gerenti con firma individuale (v. doc. 13). AO 1 ha chiesto il 5 aprile 2004 all’Ufficio del Registro di commercio la cancellazione della ditta individuale “Boutique W di AO 1” indicando che quell’attività era cessata alla fine del 2003 (v. doc. I e L); sempre nel 2004 ha aperto con una terza persona un negozio in __________ a , occupandosi, come in precedenza, della posa di piercing e tatuaggi (v. verbale udienza citata, I AO 1, risposte a domande 7, 7.1 e 7.4; doc. 34). L’accordo del 17 dicembre 2003 (doc. G), che il Segretario assessore della Pretura di Lugano, sezione 5, nel suo giudizio del 24 settembre 2004, ha giustamente definito confuso (v. inc. rich. EF.2004.1174), si inserisce nel contesto appena descritto. In questo documento, che il Pretore ha tradotto al considerando 3.1 del suo giudizio, AO 1 dichiara avantutto che la Boutique W__________ appartiene alla Sagl di sua moglie e di suo figlio. Egli aggiunge che a titolo di liquidazione/indennità è previsto l’importo di fr. 50'000.- da versare in rate mensili da fr. 1'000.-, la prima il 1° gennaio 2004. L’accordo da atto dell’esistenza di un consenso comune e AO 1 aggiunge in conclusione che anche in futuro non avrebbe più sollevato pretese né agito contro la moglie. Il testo è firmato da AO 1 e AP 1. Ora, se la Boutique W__________ appartiene alla Sagl di AP 1 e del figlio __________ R__________, non è dato comprendere per quale ragione, e comunque il testo del doc. G è silente al riguardo, la sola AP 1 sarebbe debitrice a titolo individuale dell’importo ivi indicato di fr. 50'000.-. Ciò a maggior ragione se si osserva che la W__________ avrebbe continuato ad operare in __________ a , ossia dove fino a fine 2003 gli allora coniugi AO 1 gestivano insieme la Boutique W. In altri termini, dal momento che non è stata AP 1 a continuare da sola l’attività ivi posta, bensì la neo costituita società, ancora una volta non si vede per quale motivo ella sarebbe l’unica debitrice dell’importo di liquidazione. Come rettamente sostenuto dall’appellante ciò si porrebbe poi in contrasto con il fatto che ella già gestiva l’attività commerciale in un regime di sostanziale comproprietà. Il fatto che AP 1 abbia firmato l’accordo a proprio nome, come evidenziato dal primo giudice, non consente di giungere a differente conclusione. Pretendere da una persona non giurista che indichi accanto alla firma la ragione sociale e non il proprio nome appare eccessivo alla luce delle circostanze. Anche il fatto che AO 1 si sia impegnato a non più vantare pretese e a non più procedere nei confronti della moglie, non permette di sostanziare la legittimazione passiva di quest’ultima, contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, in assenza di migliori indicazioni in merito. Ella non diventa debitrice dell’importo di fr. 50'000.- dovuto in contropartita di beni riconosciuti proprietà di una società - così è perlomeno da intendere l’accordo, impregiudicata la sua validità - per il fatto che il marito non intendeva vantare altre pretese - a che titolo non è dato sapere - nei suoi confronti. Il senso oggettivo di quella frase, cui occorre attenersi, è semplicemente che AO 1, in ragione dell’accordo con la Sagl, non avrebbe parallelamente richiesto più nulla alla moglie. In conclusione, l’insieme delle circostanze porta a concludere che AP 1, quale persona fisica, non è parte all’accordo di cui al doc. G e quindi difetta della legittimazione passiva per il debito di fr. 50'000.- contenuto nel medesimo. Ne deriva che l’appello, nella misura in cui sostiene che debitore di AO 1 è semmai la W__________, ciò che esclude la legittimazione di AP 1 nella causa contro di lei promossa, dev’essere accolto con conseguente riforma del primo giudizio nel senso che la petizione dev’essere respinta. Visto quanto precede non è pertanto possibile esaminare la (contestata) validità del menzionato doc. G.

  1. L’appellante ha chiesto di condannare la controparte a rifonderle congrue ripetibili in base alla TOA. Questa normativa si applica in effetti alla fissazione delle ripetibili di primo grado dato che la causa è iniziata prima del 1° gennaio 2008 (v. art. 16 e 17 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). L’appellante omette però di quantificare la sua richiesta, rispettivamente di produrre la sua nota d’onorario, di modo che le ripetibili devono essere stabilite per apprezzamento da parte di questa Camera (da ultimo II CCA 26 settembre 2013, inc. 12.2012.3, consid. 14). Valutati i criteri dell’art. 8 vTOA e le percentuali previste dall’art. 9 vTOA, ritenuto che il valore di causa in prima sede era pari a fr. 65'000.- (v. sentenza impugnata, consid. 6), vanno riconosciuti a favore della convenuta fr. 6'000.- per ripetibili. Le spese processuali e le ripetibili di appello, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso in questa sede di fr. 50'000.-, importo determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, seguono la soccombenza della parte appellata (art. 106 cpv. 1 CPC).

Per questi motivi,

richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar

decide:

I. L’appello 15 maggio 2012 di AP 1, è accolto.

§ Di conseguenza la sentenza 20 aprile 2012, inc. OA.2005.354, del Pretore del Distretto di Lugano è così riformata:

  1. La petizione 12 maggio 2005 di AO 1 è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le spese di fr. 200.-, da anticipare come di rito, restano a carico della parte attrice, che rifonderà a AP 1 fr. 6'000.- a titolo di ripetibili.

  3. Invariato

II. Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 1'500.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, ora S__________, il quale verserà all’appellante fr. 1'800.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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