Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 28.10.2013 12.2012.80

Incarto n. 12.2012.80

Lugano 28 ottobre 2013/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.792 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con petizione 16 dicembre 2009 da

AP 1 rappr. dall' RA 1

contro

AO 1 rappr. dall' RA 2

con la quale l'attore ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 47'098,80 oltre interessi e accessori a titolo di stipendi arretrati, vacanze impagate e indennizzo per inadempienza contrattuale;

domande alle quali si è opposta la convenuta, che ha riconosciuto un credito complessivo dell’attore di fr. 22'443,45 ma nel contempo ha vantato una pretesa di fr. 235'444,19 quale risarcimento del danno subito per le inadempienze del dipendente, rispettivamente quale pagamento di prestazioni ad esso fornite, pretesa che ha quindi posto in compensazione, rispettivamente fatto valere in via riconvenzionale chiedendo la condanna della controparte al versamento di fr. 206'954,40;

domanda principale che il Pretore, con sentenza 28 marzo 2012, ha accolto nella misura di fr. 4'046.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008, accogliendo pure la domanda riconvenzionale limitatamente a fr. 73'732.- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2009;

appellante l’attore principale il quale, con atto di appello del 14 maggio 2012, chiede in riforma del giudizio impugnato di accogliere parzialmente la petizione limitatamente a fr. 25'566,80 e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili;

mentre la convenuta con risposta del 16 luglio 2012 propone la reiezione dell'appello, protestando le ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa

ritenuto

in fatto: A. AP 1 è stato assunto il 1° settembre 1996 da AP 1 con uno stipendio mensile lordo (assegni familiari compresi) di fr. 6’000.– oltre alla messa a disposizione di un veicolo di servizio, come “capo meccanico responsabile del servizio dopo vendita” (doc. B). L'attività della datrice di lavoro comprendeva, oltre alla gestione di un autocentro, alla compravendita di veicoli e all'esecuzione di servizi di manutenzione e riparazione (doc. A), anche lo svolgimento della funzione di agenzia della marca di automobili F__________, fungendo pure da punto di riferimento per diverse autoconcessionarie del Ticino (agenti locali), nei rapporti con la casa madre F__________ Svizzera (teste E__________ A__________, audizione 23 novembre 2010 pag. 5). Tra le parti nel contratto sono sorte contestazioni in merito alle pretese salariali del dipendente, esposte nello scritto inviato il 12 agosto 2008 (doc. D), che ha provocato la risposta del 18 agosto 2008 con la quale la datrice di lavoro ha rivolto accuse di "malversazioni di sicura rilevanza penale" (doc. 8). Il 12 settembre 2008 AP 1 ha quindi inoltrato le dimissioni con effetto immediato (doc. E), invocando motivi gravi ai sensi dell'art. 337 CO. Il contenzioso sorto tra le parti non ha trovato soluzione.

B. Con petizione 16 dicembre 2009 AP 1 ha pertanto convenuto AO 1 dinanzi alla competente Pretura chiedendone la condanna al pagamento di complessivi fr. 47'098,80 oltre interessi e accessori a titolo di stipendi e tredicesime mensilità arretrati, vacanze impagate e indennizzo per la mancata messa a disposizione del veicolo di servizio, già poste in deduzione le fatture delle riparazioni commissionate dall’attore alla convenuta ammontanti a complessivi fr. 4'435,10. Domande alle quali si è opposta la convenuta, che ha riconosciuto di dovere all’attore fr. 22'443,45 a titolo di salario e indennità, ma ha nel contempo fatto valere una sua pretesa di fr. 235'444,19 a titolo di risarcimento del danno subito per le inadempienze del dipendente, rispettivamente di credito per prestazioni fornitegli, credito che ha quindi posto in compensazione, rispettivamente fatto valere in via riconvenzionale per fr. 206'954,40, oltre interessi, chiedendo il rigetto definitivo dell’opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti del debitore. Domanda a sua volta integralmente contestata dal convenuto in via riconvenzionale con replica e risposta alla riconvenzionale del 12 aprile 2010, alla quale ha fatto seguito la duplica con replica alla riconvenzionale del 14 maggio 2010 con la quale la domanda riconvenzionale è stata precisata e la pretesa aumentata a fr. 209'540,91 oltre interessi. Esperita l'istruttoria, le parti hanno confermato le proprie domande e allegazioni nei rispettivi memoriali conclusivi del 25 maggio 2011, con l’attrice in via riconvenzionale che ha ridotto la pretesa a fr. 204'730,40, oltre interessi.

C. Statuendo con sentenza 28 marzo 2012, il Pretore ha accolto l’azione principale limitatamente a fr. 4'046.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008 e, nel contempo, parzialmente accolto la domanda riconvenzionale per fr. 73'732.- oltre interessi al 5% dal 5 agosto 2009, con ripartizione delle spese e condanna alla rifusione delle ripetibili in funzione del rispettivo grado di soccombenza. Il Pretore ha innanzitutto esaminato i compiti lavorativi dell’attore, deducendo dalle risultanze istruttorie che ad esso competesse “la responsabilità del servizio dopo vendita, del servizio di garanzia, delle fatturazioni generali ai clienti, degli ordini di lavoro” (sentenza impugnata pag. 3), e ha quindi preliminarmente esaminato le domande proposte con l’azione riconvenzionale. Accertato come il dipendente fosse autorizzato ad incassare direttamente in contanti dai clienti le fatture e come un simile incasso sia avvenuto per complessivi fr. 8'563,25, il giudice di prime cure ha ritenuto il dipendente debitore di tale somma, non avendo questi saputo dimostrare di aver riversato alla datrice di lavoro quanto incassato per suo conto. Il Pretore ha poi esaminato la pretesa principale dell’attrice in via riconvenzionale, che vanta un credito di fr. 216’725,65 pari al danno asseritamente subito per inadempienze contrattuali dall’attore, al quale imputa il mancato recupero, per conto della convenuta e degli agenti locali a lei facenti capo, nei confronti dell’agenzia principale (F__________ Svizzera), delle fatture per i lavori svolti in garanzia sui veicoli venduti. A mente del Pretore, l’attore era la persona incaricata di svolgere questo compito e a lui va imputato un agire disordinato e tardivo che, concomitante ad un problema informatico nella gestione dei contatti tra convenuta e F__________ Svizzera, ha causato la trasmissione tardiva delle fatture e il conseguente loro mancato pagamento. In merito alla quantificazione del danno così causato, ritenuto comprovato sulla base della produzione delle sole fatture e nel relativo estratto contabile, il giudice di prime cure ha concluso che dai documenti agli atti si debba dedurre come già a partire dal dicembre 2003 la datrice di lavoro fosse a conoscenza dell’inadeguatezza del dipendente nello svolgere tale compito. Alla danneggiata il Pretore ha quindi imputato una colpa concomitante per aver negligentemente lasciato proseguire il dipendente, ancora per ulteriori cinque anni circa, fino a causarle un danno di tale rilevanza. Tale circostanza è quindi stata ritenuta un fattore di riduzione della colpa dell’attore che, unitamente ad altri fattori, ha indotto il Pretore a ridurre del 60% il risarcimento dovuto. L’attore è pure stato riconosciuto debitore di fr. 5'995,20 per prestazioni a lui fatturate dalla convenuta per lavori fatti eseguire a titolo privato dall’autofficina. Il Pretore ha quindi esaminato le domande dell’attore respingendo dapprima la pretesa di un indennizzo per la mancata messa a disposizione del veicolo aziendale, con l'eccezione di un rimborso di fr. 350.- per una deduzione eccessiva, siccome l’attore avrebbe comunque soddisfatto le sue esigenze facendo capo a diversi veicoli dell'azienda e avendo egli rinunciato per oltre due anni e mezzo a pretenderne uno in uso esclusivo. Il giudice di prime cure ha invece riconosciuto buona parte delle pretese di indennizzo per vacanze non godute, ovvero 31,5 giornate (a fronte di una richiesta di 35 giornate) ritenuto come la datrice di lavoro non abbia saputo dimostrare che il dipendente ne abbia effettivamente usufruito. Pure sostanzialmente riconosciute dal Pretore risultano le pretese salariali, in buona parte peraltro neppure contestate dalla convenuta.

D. AP 1 è insorto con appello del 14 maggio 2012 contro la sentenza del Pretore, chiedendone la riforma nel senso di accogliere parzialmente la petizione, limitatamente a fr. 25'566,80 e di respingere integralmente la domanda riconvenzionale, con protesta di ripetibili. Con risposta del 16 luglio 2012 AO 1 ha proposto la reiezione dell'appello, protestando le ripetibili.

e considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  1. L’appellante riepiloga preliminarmente, senza esprimere particolari censure, le circostanze relative al contratto sorto tra le parti, le rispettive domande di causa e le conclusioni a cui è giunto il Pretore, premettendo di non contestare la decisione relativa alla domanda principale, fatta eccezione per la compensazione indebitamente ammessa. L’appello è pertanto finalizzato a contestare il riconoscimento delle pretese riconvenzionali della convenuta, ad eccezione delle fatture per lavori di riparazione di cui il dipendente ha beneficiato e per le quali riconosce la pretesa. L’appellante contesta dapprima di aver avuto i compiti di responsabilità indicati nella decisione pretorile, essendo stato assunto quale meccanico, come risulterebbe dalla lettera di assunzione (doc. B) e non essendo successivamente intervenuta alcuna estensione delle mansioni lavorative. Anche la corrispondenza intrattenuta da F__________ Svizzera con la convenuta ne sarebbe la prova, l’attore non figurando mai quale destinatario. L’appellante contesta inoltre che sussista la prova dell’incasso da parte sua della somma di fr. 8'563,25 versata dai clienti, riconoscendo unicamente una precisa lista di incassi per un totale di fr. 3'324,10, somme ricevute in contanti e peraltro sempre riversati nella cassa aziendale utilizzando l’apposita “cassetta” messa a disposizione a questo scopo, come riferito dal teste G. Qualora tali incassi in contanti non fossero poi stati riversati nella cassa aziendale, si tratterebbe di una circostanza imputabile unicamente alla datrice di lavoro, i conteggi cassa giornalieri non potendo essere ritenuti prova di inadempienza da parte del dipendente. Al Pretore viene poi rimproverato di non aver adeguatamente considerato le gravi accuse rivolte all’attore, che l’istruttoria ha dimostrato essere infondate e pretestuose, con il solo scopo di ingiustamente incolpare l’ex dipendente di comportamenti scorretti. L’appellante contesta inoltre la conclusione pretorile relativa alla questione del mancato recupero dalla casa madre F__________ Svizzera dei rimborsi per i lavori eseguiti in garanzia dalla convenuta e dalle agenzie locali, l’incasso di tali somme non risultando tra i compiti a lui contrattualmente attribuiti e non potendo quindi esservi una sua responsabilità per eventuali disfunzioni. Rileva inoltre di non essere stato destinatario delle comunicazioni di F__________ Svizzera e di non esserne stato personalmente informato, e sottolinea come neppure il direttore del settore garanzie di F__________ Svizzera, sentito quale teste, lo abbia indicato quale responsabile. A mente dell'appellante il problema informatico venutosi a creare nella gestione dei contratti tra il garage e F__________ Svizzera è rilevante e il Pretore non l'avrebbe adeguatamente considerato, ritenendo a torto che pure la responsabilità per il funzionamento di questo servizio incombesse all’attore, che neppure possiede le necessarie competenze. Le emergenze istruttorie (teste D__________ T__________, verbale 23 novembre 2010 pag. 13) avrebbero inoltre dimostrato come i problemi sorti con le pratiche di rimborso si sarebbero risolti già nel corso del 2007, ovvero prima della cessazione del rapporto di impiego in questione, sconfessando così la tesi del Pretore, che avrebbe erroneamente intravvisto nella soluzione del problema dopo la partenza dell'appellante un ulteriore indizio della sua responsabilità. Alla stessa conclusione porterebbe infine la circostanza che i problemi con i rimborsi sono sorti nel 2005, ovvero parecchi anni dopo l'assunzione dell'appellante, avvenuta nel 1996. L'appellante contesta, infine, che sia stata fornita la prova del preteso danno e segnatamente dell'importo quantificato nella sentenza impugnata. In particolare contesta la rilevanza del conteggio esposto nel verbale della riunione del 1° dicembre 2003 (doc. 58) e che fosse già sorto un danno nel 2003. Neppure i conteggi (tabelle) doc. 2 e 6 sarebbero documenti sufficienti a provare il danno, l'ammontare delle fatture non essendo rilevante in mancanza della prova che gli importi in queste indicati fossero tutti riferiti a lavori che avrebbero potuto essere eseguiti in garanzia ed essere accettati e rimborsati dalla casa madre.

  2. A norma dell’art. 321a cpv. 1 CO, il lavoratore deve eseguire diligentemente e con cura il lavoro che gli è stato affidato. Si tratta di un’obbligazione generale per la quale il lavoratore deve eseguire la sua attività negli interessi del datore di lavoro e conformemente alle regole della buona fede. La misura della diligenza viene determinata in base alle circostanze (DTF 123 III 257 consid. 5a), nonché avuto riguardo alla natura del contratto, al rischio professionale, al grado di istruzione e alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede, come pure in funzione alle capacità e alle attitudini del lavoratore (art. 321e cpv. 2 CO), ma egualmente anche da ciò che si potrebbe pretendere da un altro lavoratore posto nella stessa situazione (Rémy Wyler, Droit du travail, 2a ed., Berna 2008, pag. 139). Violando tale dovere, il lavoratore non adempie nel debito modo le obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro (Staehelin, Zürcher Kommentar, N. 1 e 3 all’art. 321a CO) e simile violazione può comportare per il lavoratore l’obbligo di riparare il danno cagionato intenzionalmente o per negligenza al suo datore di lavoro (art. 321e CO; Staehelin, op. cit., N. 4 all’art. 321a). L’art. 321e CO ripropone nella sostanza il principio generale della responsabilità contrattuale sancito dall’art. 97 CO, la quale presuppone la prova del danno, la violazione degli obblighi contrattuali, nonché l’esistenza di un nesso di causalità naturale e adeguato fra i primi due elementi. La colpa è presunta. Compete al datore di lavoro dimostrare la sussistenza dei primi tre requisiti, mentre al lavoratore incombe l’onere di provare l’assenza di ogni colpa. Una volta ammessa la responsabilità, spetta al giudice – il quale in questo ambito dispone di un ampio margine di apprezzamento – stabilire in quale misura il lavoratore è tenuto a risarcire il danno (TF 7 settembre 2004 4C.195/2004 consid. 2.1; DTF 110 II 349).

  3. Nella fattispecie, nell'ottica del giudizio in merito all'inadempienza contrattuale, occorre anzitutto chinarsi sulle mansioni affidate all'attore. Con la replica 12 aprile 2010 l'appellante aveva rilevato l'assenza di un mansionario scritto o di altra prova in merito alle mansioni che la convenuta pretende di avergli conferito, affermando di aver sempre svolto in modo corretto e completo i compiti assegnatigli. Respinti quindi i singoli rimproveri mossigli in relazione alla conduzione dell'officina, in quanto strumentali alla causa e mai in precedenza formulati, l'attore ha pure contestato l'esistenza di un danno (replica pag. 3). Con la duplica 14 maggio 2010 la convenuta aveva per contro ribadito di ritenere responsabile il dipendente per le disfunzioni sorte nel sistema di rimborso delle fatture (per i lavori eseguiti in garanzia), imputabili a errori e negligenze nello svolgimento di questo incarico affidatogli. La convenuta ha per contro decisamente negato che vi fosse stato un problema informatico o un'inadempienza dell'amministratore unico A__________ V__________ tra le cause delle disfunzioni, specificando che "a partire almeno dal 2002/2003 i responsabili della convenuta, in particolare proprio il signor V__________, gli sollecitavano pressoché giornalmente la risoluzione della problematica", ricevendo risposte tranquillizzanti o spiegazioni che imputavano il mancato incasso a difficoltà di comunicazione e "al sistema informatico" (duplica, pag. 3). Nulla sarebbe mutato neppure dopo la riunione del 1° dicembre 2003 (doc. 58) con la quale si sarebbe rilevata la gravità della situazione. Da questa situazione sono poi sorti i problemi con la casa madre emersi verso la fine del 2005, sfociati nella decisione dell'aprile 2007 di F__________ Svizzera SA.

  4. Nel caso concreto va anzitutto rilevato come la pretesa estraneità del dipendente dalla procedura di trasmissione delle fatture alla casa madre (per ottenere la copertura e il rimborso dei lavori eseguiti in garanzia) è contraddetta dalle emergenze istruttorie e non può pertanto essere rimproverato al Pretore di non aver a priori escluso l'attore da ogni responsabilità per i disagi venutisi a creare in seno alla convenuta. Va però considerato come quest'ultima non abbia prodotto alcun elemento o prova documentale dai quali risulti che il compito in questione rientrasse tra le funzioni contrattualmente previste per un “capo meccanico responsabile del servizio dopo vendita” (doc. B) e cosa concretamente questa mansione comportasse dal punto di vista dei doveri professionali. Inoltre, nulla emerge dalle allegazioni o dall'esito degli accertamenti istruttori, in merito alla relazione gerarchica del dipendente nello svolgimento di tale funzione, in particolare con il responsabile della ditta, nonché amministratore unico e solo avente diritto di firma A__________ V__________ (doc. A). Negli allegati la convenuta non ha speso una parola per descrivere la struttura aziendale (organigramma) e i ruoli gerarchici assegnati ai vari dipendenti, in particolare con riferimento a quanto riguarda la gestione di mansioni non direttamente connesse con il lavoro meccanico o il servizio di vendita e consulenza alla clientela, ma piuttosto qualificabili come pratiche amministrative e gestionali. Tra quest'ultime figurano senz'altro le procedure interne per la richiesta di rimborso dalla casa madre dei lavori eseguiti in garanzia (direttamente dalla convenuta o per il tramite delle agenzie locali a lei facenti riferimento). Non si può quindi ritenere che siano stati forniti sufficienti elementi per chiarire le precise mansioni affidate all'attore. Oltre a mancare un mansionario scritto, neppure si è ritenuto di rimandare a elementi utili al proposito che potessero emergere dal testo del contratto collettivo di lavoro (CCL) in vigore all'epoca per il settore professionale delle autorimesse, specificatamente in merito alla categoria di capo meccanico nella suddivisione dei lavoratori per una loro classificazione ai fini dell'applicazione del CCL (documento questo peraltro neppure agli atti). Neppure è stato allegato e accertato quale fosse l'effettivo potere decisionale di cui il dipendente era detentore e tra i rimproveri mossi si fatica a distinguere tra cattiva esecuzione del lavoro per mancato rispetto di istruzioni ricevute e inadeguato esercizio di un eventuale potere decisionale e organizzativo conferitogli in questo ambito. Mai è stata invocata una direzione autonoma dell'autofficina da parte dell'attore o un suo ruolo dirigenziale preminente. Al contrario il ruolo dell'amministratore unico A__________ V__________, unico avente diritto di firma, è apparso come quello di un dirigente effettivamente attivo e presente in azienda. Se ne deve pertanto concludere che il Pretore ha erroneamente seguito la tesi della convenuta tendente ad attribuire all'attore una responsabilità personale per il mancato funzionamento del sistema di rimborso dei lavori eseguiti in garanzia, inadempienza posta alla base della richiesta di risarcimento. A fronte di tale indeterminatezza rispetto alle responsabilità, non sussistono quindi elementi sufficienti per ricondurre il danno asseritamente patito ad una violazione contrattuale del lavoratore e ad una sua intenzionalità o negligenza, e vengono così meno i requisiti su cui fondare l'obbligo di riparazione ai sensi dell’art. 321e CO. Ne risulta che la convenuta ha fallito nell’onere della prova che le incombeva (NRCP 2007 pag 320), non avendo dimostrato quali compiti e quali responsabilità essa aveva attribuito all’attore, con la conseguenza che non ha potuto dimostrarne la violazione.

  5. Va inoltre rilevato come una responsabilità del dipendente per i pretesi danni, invocati sostanzialmente come una sorta di pretesa complessiva benché concretamente riferibili a distinti episodi manifestatisi sull'arco di più anni, andrebbe pure esclusa quale conseguenza dell'atteggiamento passivo e inadeguato assunto dalla convenuta e per suo conto dal o dai superiori gerarchici dell'attore e eventualmente dagli azionisti della società. Come rilevato dal Pretore, l'inadeguatezza dell'attore nella gestione dei rimborsi appariva chiaramente già nel dicembre 2003 e, ciò nonostante, la datrice di lavoro lo ha negligentemente lasciato proseguire fino al giorno del licenziamento del 12 novembre 2008, venendo meno al dovere di interessarsi da vicino ai crescenti problemi (sentenza impugnata pag. 5). Nelle comparse scritte la convenuta ha rilevato di aver ripetutamente rivolto rimproveri al dipendente già dal dicembre del 2003 (doc. 58), ma non ha allegato né dimostrato quali precise direttive e ordini abbia conseguentemente impartito o quali altri atti abbia saputo intraprendere per evitare che i rimproverati errori si ripetessero e scongiurare così che la situazione continuasse a perdurare negli anni, fino ad assumere la rilevanza desumibile dalle cifre addotte dalla stessa danneggiata. Queste circostanze, imputabili alla convenuta, non costituiscono unicamente un valido motivo di riduzione del risarcimento per colpa concomitante della danneggiata, come ritenuto dal giudice di prime cure, ma nel caso concreto rendono la convenuta pienamente responsabile per quanto successo, perlomeno a partire dal momento in cui avrebbe potuto intervenire in modo adeguato e efficace, se del caso sottraendo questa mansione al dipendente o addirittura rinunciando alla collaborazione con rescissione del rapporto d'impiego.

  6. È vero che, alla luce delle citate circostanze, si potrebbe comunque ritenere esserci stata una responsabilità dell'attore perlomeno per gli inconvenienti sorti in un primo tempo, ovvero in quella fase iniziale in cui la convenuta non era ancora pienamente cosciente dei problemi sorti e quindi non era in grado di rimediarvi in modo adeguato. La tesi non merita però di essere esaminata poiché, oltre alla rilevanza delle summenzionate lacune probatorie sulle mansioni effettive del dipendente (considerando n. 5), mancano agli atti gli elementi che permettano di stabilire quali fatture relative a quel limitato periodo sarebbero poi effettivamente rimaste impagate e quale sia il conseguente danno concretamente patito. Le tabelle riassuntive (doc. 2 e 6) elaborate dalla stessa convenuta non possono inoltre essere verificate dettagliatamente sulla base della contabilità aziendale, di cui nulla vi è agli atti e la lista delle fatture rimaste prive di rimborso si riduce quindi ad un’affermazione di parte, rimasta senza sufficiente supporto probatorio. La convenuta si è concentrata essenzialmente nel rimproverare all’attore tutta una serie di errori commessi, per anni, nello svolgimento delle sue mansioni, ma non è stata in grado di adeguatamente quantificare i costi derivanti da tali comportamenti, né si è curata di provarne l’effettiva entità. Non bastano infatti a questo proposito le circostanze riferite dai testi, che si sono più che altro espressi in termini generali, senza preciso riferimento a singole fatture e al loro specifico iter seguito per il rimborso, al fine di poter determinare l'esito scaturito. Mancano quindi dati oggettivi e precisi sul danno asseritamente patito dalla convenuta che è pertanto rimasto allo stadio di un’affermazione di parte. Anche per questo motivo la conclusione pretorile non può trovare conferma.

  7. Nessuna allegazione e spiegazione è stata proposta dalla convenuta in merito all'uso dei sistemi informatici e ai compiti specifici del dipendente nella gestione e risoluzione di problemi manifestatisi appunto nella trasmissione informatizzata delle richieste di rimborso (al riguardo si veda quanto illustrato dal responsabile nazionale, teste D__________ T__________, verbale 23 novembre 2010 pag. 13 e 14) . Ne consegue che, in assenza dei necessari riscontri, il Pretore non poteva dedurre alcunché a proposito dei motivi che hanno poi permesso la risoluzione degli incontestati problemi sorti. In particolare non vi è evidenza che permetta di stabilire una relazione temporale tra la cessazione del rapporto di impiego con l'attore e il ripristino di una situazione priva di intoppi.

  8. La datrice di lavoro ha pure rimproverato al dipendente di aver incassato in alcune occasioni denaro dai clienti senza riversarlo in cassa. Il Pretore, accertato l'avvenuto incasso, ha ritenuto che il dipendente sia venuto meno all'onere della prova relativo al riversamento di questi soldi all'impiegata responsabile delle registrazioni di cassa. Dall'istruttoria è però emerso che il convenuto non era l'unico ad incassare denaro contante (deposizione G__________ S__________ del 11 gennaio 2011 pag.

  1. e come le somme incassate con simili modalità transitassero di fatto, almeno in parte, in un'apposita "cassetta", prima di venir in seguito trasferiti nella cassa con relativa registrazione contabile. Ritenuto come tale "cassetta" non fosse accessibile unicamente all’attore, restando così nelle disponibilità di più persone alle dipendenze della convenuta, si deve concludere che non è stata portata la prova della colpevolezza dell’attore nell’eventuale ammanco delle somme reclamate dalla convenuta. Non bastano a questo proposito le testimonianze considerate dal Pretore, che comprovano unicamente il versamento di somme in contanti nelle mani dell'attore. Pure il particolare sistema di rilascio di ricevute descritto dai testi E__________ A__________ (audizione 23 novembre 2010 pag. 4) e L__________ R__________ (audizione 11 gennaio 2011 pag.1 e 2) non fa che confermare una prassi tutt'altro che univoca, ovvero la messa in atto da parte della convenuta di un sistema di incasso in contanti dai clienti e di rilascio delle ricevute che non permette di risalire con certezza ai vari passaggi di consegna dei contanti. Viste le circostanze, in assenza della prova certa in merito all'effettiva sorte di queste somme, non potendosi senz'altro dedurre che questi importi siano rimasti in possesso del dipendente, non può quindi essere confermata la decisione pretorile che lo condanna alla rifusione delle somme in questione. Anche su questo punto, l'appello merita pertanto di essere accolto.
  1. Visto l'esito del giudizio, può rimanere indecisa la censura dell'appellante, peraltro irricevibile poiché in parte nuova e comunque insufficientemente motivata (art. 311 CPC), in merito alla violazione dell’art. 323 cpv. 2 CO per la compensazione delle pretese della convenuta con quanto dovuto come tredicesima mensilità e indennità per vacanze non godute, a suo dire lesiva del minimo esistenziale. Come rilevato dal Pretore l'attore ha rinunciato a prevalersi del divieto di compensazione per l'importo dovuto alla convenuta per le fatture non ancora pagate. Lo stesso appellante dichiara inoltre la questione "irrilevante" in caso di rifiuto delle domande formulate in via riconvenzionale (appello pag. 8 n. 4).

  2. Irricevibile per mancanza di motivazione (art. 311 CPC) risulta pure la censura con la quale l'appellante invoca la rescissione immediata del contratto per cause gravi e si riserva, in modo peraltro irrito, di far valere future pretese a questo riguardo.

  3. Ne consegue che, in accoglimento dell'appello, le pretese formulate dalla convenuta in via riconvenzionale sono confermate limitatamente a fr. 5'995,20. E' per contro confermata la decisione pretorile che ha accolto le domande dell'attore limitatamente a fr. 31'562.-, cifra alla quale andrà posta in compensazione la summenzionata pretesa della debitrice, condannata quindi al versamento del relativo saldo. Di conseguenza non può trovare accoglimento la domanda di rigetto in via definitiva dell'opposizione formulata in via riconvenzionale.

  4. In conclusione, l’appello, nella misura in cui è ricevibile, è accolto con conseguente riforma della decisione impugnata nel senso che la petizione è parzialmente accolta e la convenuta condannata al pagamento dell’importo di fr. 25'566,80, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede segue pertanto la medesima sorte. Gli oneri processuali e le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 106 CPC), ritenuto che si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 95'252,80 (fr. 25'566,80 ./. fr. 4'046.- + fr. 73'732.-).

Per questi motivi,

richiamati per le spese gli art. 148 CPC/TI, 106 e 95 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia: 1. L’appello 14 maggio 2012 di AP 1, nella misura in cui è ricevibile, è accolto. Di conseguenza la decisione 28 marzo 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta e di conseguenza AO 1, L, è condannata a versare a AP 1, __________, l'importo di fr. 25'566,80 oltre interessi al 5% dal 1.1.2008;

1.1 La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 1'600.- da anticipare così come anticipate, sono poste a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna, compensate le ripetibili.

  1. L'azione riconvenzionale è integralmente respinta.

2.1 La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 5'000.- da anticipare così come anticipate, sono poste a carico dell'attrice riconvenzionale che rifonderà al convenuto riconvenzionale fr. 12'000.- per ripetibili.

  1. invariato.

  2. Gli oneri processuali inerenti l’appello di complessivi fr. 4'000.-, già anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell'appellata, la quale rifonderà AP 1 fr. 5'000.- per ripetibili di appello.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
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TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2012.80
Entscheidungsdatum
28.10.2013
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026