Incarto n. 12.2012.70
Lugano 22 gennaio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.24 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con istanza 6 febbraio 2009. da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui ha chiesto di ordinare alla convenuta di provvedere a vari lavori di riparazione presso il Ristorante __________ e di riconoscere una riduzione del 20% della pigione in ragione dei difetti riscontrati nell’ente locato;
domande avversate in sede di udienza dalla convenuta, che ha postulato la reiezione dell’istanza;
istanza che il Pretore, con sentenza 12 marzo 2012, ha respinto per carenza di legittimazione attiva;
appellante l’istante che con atto di appello 20 aprile 2012 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta con risposta del 24 maggio 2012 postula la reiezione del gravame, protestate spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto:
A. Con contratto di data 11 aprile 2003 AO 1 ha concesso in locazione a L__________ e C__________ il ristorante con alloggio di sua proprietà denominato __________ sito a . Il contratto prevedeva una pigione mensile di fr. 4'600.- ed iniziava il 1° maggio 2003 (doc. P). In data 30 aprile 2003 è stata iscritta a Registro di commercio la società in nome collettivo “”, avente per scopo “la conduzione del Ristorante , i cui soci erano L e C__________ (doc. X).
Dopo la sua stipulazione il contratto di locazione è stato sostituito da due nuovi contratti, il primo sottoscritto nel 2004 e il secondo nel 2005/2006 (cfr. doc. Q, R e S; in merito alla data di sottoscrizione del secondo contratto sostitutivo si rinvia al consid. 3); di quest’ultimo contratto C__________ ha chiesto, nel marzo 2006, l’iscrizione a Registro fondiario (doc. S). In tutti i contratti sono stati indicati come conduttori L__________ e C__________.
B. Quasi subito tra le parti sono sorte delle divergenze legate alla presenza di (presunti) difetti nell’ente locato poi sfociate nell’istanza di data 27 luglio 2005 all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di Locarno (in seguito Ufficio di conciliazione), a cui ha fatto seguito una seconda istanza del 7 dicembre 2008 di contestazione dell’aumento della pigione. Le due procedure sono state congiunte. In data 22 gennaio 2009 l’Ufficio di conciliazione ha attestato il fallimento del tentativo di conciliazione tra le parti.
C. Con istanza del 6 febbraio 2009 la società , adducendo di essere subentrata nel rapporto di locazione ai conduttori L e C__________, ha formulato innanzi alla Pretura Locarno - Campagna delle pretese nei confronti della locatrice AO 1 (delle stesse di dirà per quanto necessario in seguito).
All’udienza di discussione tenutasi il 14 dicembre 2009 la locatrice, che ha prodotto un memoriale scritto, ha negato che, negli anni, vi sia stato un cambiamento della parte conduttrice ed ha di conseguenza chiesto di respingere l’istanza per carenza di legittimazione attiva della società instante contestando in ogni caso le pretese da essa avanzate con l’azione in oggetto.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale producendo dei memoriali scritti nei quali si sono riconfermate nelle rispettive posizioni.
D. Con sentenza 12 marzo 2012, il Pretore ha accolto l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e respinto l’istanza. In sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto non provate le asserzioni dell’istante a detta della quale L__________ e C__________ avrebbero sottoscritto il primo contratto di locazione quali futuri soci della costituenda società in nome collettivo, circostanza nota alla locatrice. Secondo il magistrato dagli atti non emergerebbero neppure elementi che consentano di affermare che nel seguito la società si sia fatta riconoscere come conduttrice in sostituzione dei due conduttori originari e che da parte della locatrice vi sia stata accettazione di un cambio della parte conduttrice. Il Pretore ha inoltre rilevato che anche nei due contratti sostitutivi sottoscritti dopo la costituzione della società in nome collettivo sono stati indicati quali conduttori C__________ e L__________, elemento questo che stride con la tesi attorea. Parimenti il magistrato ha constatato che l’istanza di iscrizione a Registro fondiario del marzo 2006, redatta dalla parte conduttrice, indicava quali conduttori unicamente C__________ e L__________ senza fare alcun riferimento alla struttura societaria. Agli atti non vi figura inoltre alcun elemento atto a provare che, come sostenuto dall’istante, i canoni di locazione sono stati versati alla locatrice dalla società in nome collettivo, e che, pagando, questa abbia fornito delle indicazioni che permettevano di ricondurre il pagamento alla società medesima e non ai due conduttori.
E. Con l’appello che qui ci occupa AP 1, presentandosi quale successore in diritto di __________, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’eccezione di legittimazione attiva ed accogliere le pretese avanzate nell’istanza. Con risposta del 24 maggio 2012 AO 1 postula la reiezione del gravame.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 12 marzo 2012 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
La legittimazione delle parti è una premessa sostanziale dell’esistenza delle pretesa dedotta in giudizio. Si tratta di una questione di diritto materiale (DTF 130 III 417 consid. 3.1 pag.
In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione attiva è data qualora l’attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).
In difetto di legittimazione attiva, ossia della titolarità delle pretese fatte valere, l’azione va respinta con sentenza (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 642 a pié di pag. 543; Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, pag. 17).
Relativamente a questa contestazione si osserva che il contratto di locazione dell’11 aprile 2003 menziona quale locatrice (“Vermieterin”) la convenuta “AO 1” – rappresentata dalla “” - e quali conduttori (“Mieter”) “Herr __________ C” e “Herr __________ L__________”, i quali hanno entrambi sottoscritto il documento (doc. P). Nessun accenno viene fatto nel testo alla costituenda società in nome collettivo e alla volontà dei conduttori di concludere il contratto per conto della stessa. Diversamente da quanto sostiene l’appellante, dagli atti non emerge alcun elemento atto a provare che in quel momento AO 1 sapesse delle intenzioni dei conduttori, anzi l’assenza di ogni e qualsiasi riferimento a questo
Anche nei due contratti sostitutivi stipulati successivamente alla costituzione e iscrizione a Registro di commercio della __________ (doc. X), quali conduttori vengono indicati “Herr __________ C__________” e “Herr __________ L__________” (doc. Q, R e S), mentre non figurano nei citati documenti rinvii chiari e univoci alla società. Come sottolineato dall’appellante, il contratto del 2004 (doc. Q) riporta invero sull’ultima pagina oltre alle firme dei due conduttori anche un timbro con indicato “”, l’indirizzo dell’esercizio pubblico e il numero IVA; una simile indicazione è però insufficiente per provare il cambiamento della parte conduttrice e ancor meno l’accettazione dello stesso da parte della locatrice. In merito al secondo contratto sostitutivo (doc. R) l’appellante pone l’accento sul fatto che il documento è stato firmato unicamente da L, a suo dire, in veste di “socio con diritto di firma individuale della società in come collettivo”; essa afferma che L__________ “non avrebbe potuto sottoscrivere il contratto in rappresentanza del socio __________ qualora non avesse inteso firmare a nome e per conto della ” (cfr. atto di appello pag. 10). Questo tesi si scontra però con gli accertamenti istruttori. A questo proposito è necessario chiarire che nell’incarto figurano due esemplari di questo documento dal contenuto divergente tra loro. L’esemplare a cui rinvia l’appellante per suffragare la propria argomentazione è stato prodotto agli atti quale doc. R; lo stesso riporta le date 20/28 ottobre 2005 e la firma del solo L. Nell’incarto vi è però un secondo esemplare del documento, agli atti quale doc. S, sottoscritto da entrambi i conduttori e su cui figura la data del 28 marzo 2006. Proprio questo secondo esemplare è stato trasmesso da C__________ al Registro fondiario affinché venisse annotato (doc. S).
Entrambe le versioni del contratto sono state prodotte dall’appellante che deve ora lasciarsi opporre il contenuto delle stesse. Alla luce di quanto poc’anzi esposto non si può che constatare l’inconsistenza dell’argomentazione ricorsuale. Ciò detto, per completezza, è utile sottolineare che nessuno dei due esemplari del contratto riporta rinvii o accenni alla struttura societaria.
Diversamente da quanto sembra credere l’appellante, gli elementi che emergono dagli incarti delle procedure innanzi all’Ufficio di conciliazione non sono sufficientemente chiari e univoci per attestare con la necessaria sicurezza l’accettazione da parte dell’istante della società quale partner contrattuale. Anche questa censura va pertanto respinta.
Queste allegazioni non trovano riscontro negli accertamenti istruttori. Come appurato dal Pretore nel querelato giudizio, agli atti non figura alcuna prova attestante che l’appellante abbia effettivamente provveduto al pagamento delle pigioni, fornendo nel contempo a AO 1 delle indicazioni che le permettessero di riconoscere il versamento come riconducibile alla società e non ai due conduttori figuranti sui contratti. Circostanza che è del resto stata contestata dalla locatrice la quale ha affermato che “i rapporti tra le parti contrattuali si sono sempre sviluppati senza l’ingerenza di una società a nome collettivo” (cfr. conclusioni pag. 3). A non averne dubbio, la prova di quanto asserito avrebbe dovuto (e potuto) essere apportata dall‘istante, ciò che la stessa ha però omesso di fare, omissione di cui essa subisce ora le conseguenza. Anche su questo punto l’appello deve essere respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Queste contestazioni non possono essere condivise. Con ogni evidenza, l’identificazione del soggetto giuridico titolare dei diritti fatti valere in giudizio non può essere annoverata tra le “regole rigorose non materialmente giustificata” e ritenuta “non (..) legittimata da alcun interesse degno di protezione”, come sostiene l’appellante (cfr. atto di appello pag. 13), ma anzi costituisce una premessa sostanziale della pretesa.
Per quanto attiene invece alla seconda censura è utile ricordare che il giudice ha la facoltà, ma non l’obbligo, di limitare l’istruttoria all’esame dei presupposti e delle eccezioni processuali, nonché di quelle eccezioni di merito che renderebbero inutile l’istruttoria della lite; una richiesta in tal senso può essere presentata anche dalle parti (art. 181 CPC/TI), ciò che nella fattispecie in esame non è stato fatto. Il legislatore non ha previsto alcuna sanzione per l’eventualità in cui il magistrato decida di esperite comunque l’intera fase istruttoria per poi respingere l’istanza per assenza di un presupposto processuale o, come nel caso in esame, in ragione della fondatezza dell’eccezione sollevata. Ne consegue che la censura dell’appellante è priva di portata concreta e va rigettata.
Alla luce di quanto precede, risulta che l’istante non è parte al contratto in base al quale procede in giudizio e non è neppure titolare delle pretese fatte valere, per mancanza di legittimazione attiva. Così stando le cose si può prescindere dall’entrare nel merito delle altre censure sollevate nel ricorso.
Ne discende che l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di appello seguono la soccombenza dell’istante, la quale rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Il valore di causa ammonta a fr. 179'644.95, come accertato dal Pretore.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 96 e 106 CPC
decide:
L’appello 20 aprile 2012 di AP 1 è respinto.
Gli oneri processuali d’appello di complessivi fr. 1’000.-, già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con obbligo di versare alla controparte fr. 2’500.- per ripetibili di appello.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici: (pagina seguente)
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).