Incarto n. 12.2012.5
Lugano 18 febbraio 2013/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Federspiel Peer
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.203 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza (correttamente: petizione) 28 marzo 2008 da
AP 1 rappr. dall’RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’RA 2
con cui ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 66'119.65 oltre interessi - di cui fr. 44'426.25 a titolo di pretese salariali varie (stipendio, ore straordinarie, commissioni), fr. 2'193.40 per costi di patrocinio preprocessuali e fr. 22'500.- a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato - importo poi esteso in sede di conclusioni a fr. 81'748.40, somma così composta: fr. 15'600.- per stipendi, fr. 21'624.- per ore straordinarie, fr. 18'366.- per commissioni, fr. 1’465.- per la vendita di propri vini, fr. 2'193.40 per spese preprocessuali e fr. 22'500.- per indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO oltre interessi,
richieste avversate dalla convenuta che ne ha postulato la reiezione e che ha rivendicato in via riconvenzionale la condanna di controparte al pagamento di fr. 7’500.- a titolo di risarcimento danni e alla restituzione di fr. 4’390.- percepiti senza legittima causa,
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 12 dicembre 2011, con cui ha parzialmente accolto la petizione, per complessivi fr. 35'431.- più interessi, e respinto le domande riconvenzionali,
appellante l’attore che con appello 17 gennaio 2012 chiede la riforma del querelato giudizio, nel senso di accogliere la petizione e condannare la convenuta al pagamento di fr. 10'000.- per ore straordinarie, di fr. 2'193.40 per spese preprocessuali e di fr. 7'500.- per indennità ai sensi dell’337c cpv. 3 CO, protestate tasse, spese e ripetibili, mentre la convenuta con risposta del 2 marzo 2012 propone la reiezione dell’appello.
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto,
in fatto: A. Con un contratto denominato “Beratungsvertrag” AP 1 è stato assunto da AO 1 quale Chef di cucina con mansioni dirigenziali presso il __________ a partire dal 1° gennaio 2007 (doc. B), struttura per la quale egli aveva già fornito alcune consulenze puntuali nel corso del 2006. Il contratto era di durata indeterminata e prevedeva una possibilità di disdetta trimestrale per gravi motivi. La remunerazione è stata fissata in fr. 7’500.- mensili integrati da una commissione dipendente dal contenimento dei costi, a fronte di una presenza obbligatoria di cinque giorni alla settimana per nove ore giornaliere da prestare durante i tempi di servizio, con diritto a cinque settimane di ferie annue (doc. B).
Dopo aver sollecitato in data 27 settembre 2007 AO 1 al versamento di spettanze salariali asseritamente non pagate (doc. C), con scritto del 25 ottobre 2007, AP 1 ha disdetto la relazione contrattuale per il 31 gennaio 2008 (doc. D). Con raccomandata di data 7 novembre 2007, AO 1 ha disdetto il rapporto con effetto immediato adducendo motivazioni da essa ritenute gravi e attinenti all’atteggiamento assunto da AP 1 al quale ha rimproverato di aver interrotto ogni comunicazione con la direzione e di aver tenuto un comportamento inadeguato con i collaboratori (cfr. per i dettagli doc. E).
B. Con istanza (correttamente: petizione) 28 marzo 2008 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di complessivi fr. 66'119.65 oltre interessi, di cui fr. 44'426.25 a titolo di pretese salariali varie (stipendio, ore straordinarie, commissioni), fr. 2'193.40 per costi di patrocinio preprocessuali e fr. 22'500.- a titolo di indennità per licenziamento in tronco ingiustificato. In breve, a sostegno delle proprie richieste egli ha addotto una violazione delle disposizioni legali disciplinanti il contratto di lavoro a cui, a suo dire, sottostava il rapporto che lo legava alla convenuta. L’attore ha quindi postulato l’accertamento del carattere ingiustificato della rescissione immediata ed il pagamento dei salari a lui spettanti oltre che di un’indennità per licenziamento ingiustificato. AO 1 si è opposta alla petizione contestando integralmente le pretese di AP 1 e postulando in via riconvenzionale la condanna dello stesso al versamento di fr. 7’500.- a titolo di risarcimento danni e alla restituzione di fr. 4’390.- percepiti senza legittima causa. In estrema sintesi, essa ha contestato la natura lavorativa del contratto stipulato tra le parti intravvedendo invece nello stesso un contratto di mandato e ha respinto le richieste avanzate da controparte asserendo di non doverle alcunché. La rescissione della relazione contrattuale sarebbe da imputare unicamente all’attore ed in particolare agli atteggiamenti non professionali ed inadeguati assunti nei confronti della direzione e dei collaboratori.
Nei successivi allegati di replica e duplica le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie allegazioni e richieste.
Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a partecipare al dibattimento finale. Nel proprio memoriale conclusivo parte attrice ha esteso la propria richiesta postulando la condanna di controparte al pagamento di complessivi fr. 81'748.40, di cui fr. 15'600.- per stipendi, fr. 21'624.- per ore straordinarie, fr. 18'366.- per commissioni, fr. 1’465.- per la vendita di propri vini, fr. 2'193.40 per spese preprocessuali e fr. 22'500.- come indennità ai sensi dell’art. 337c cpv. 3 CO oltre interessi. Per sua parte la convenuta ha ribadito la propria posizione opponendosi integralmente alla petizione e riconfermando le richieste riconvenzionali.
C. Con sentenza 12 dicembre 2011, il Pretore, dopo aver accertato la natura lavorativa del contratto stipulato tra le parti e riconosciuto il carattere ingiustificato del licenziamento in tronco, ha accolto parzialmente la petizione condannando la convenuta a versare a AP 1 fr. 15'600.- quali stipendi per il periodo dall’8 novembre 2007 al 31 gennaio 2008, oltre interessi al 5% dal 31 dicembre 2007, fr. 18'366.- a titolo di commissioni contrattuali, oltre interessi al 5 % dall’8 novembre 2007, e fr. 1'465.- per la vendita di vini di proprietà dell’attore, oltre interessi al 5% dall’8 novembre 2007. La domanda riconvenzionale è di contro stata integralmente respinta.
D. Con atto di appello 17 gennaio 2012 AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere l’istanza e condannare la convenuta anche al pagamento di fr. 10'000.- per ore straordinarie, di fr. 2'193.40 per spese preprocessuali e di fr. 7'500.- per indennità ex 337c cpv. 3 CO, oltre interessi, protestate tasse, spese e ripetibili. Con risposta del 2 marzo 2012 AO 1 propone la reiezione dell’appello, pure con protesta di spese e ripetibili.
e considerato
In diritto:
1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, il giudizio pretorile del 12 dicembre 2011 è stato comunicato alle parti dopo il 1° gennaio 2011. La procedura ricorsuale è così retta dal CPC.
Relativamente alla remunerazione di 446 ore di lavoro straordinario, asseritamente prestate dall’attore, il magistrato ha ritenuto che dagli atti di causa non emergessero sufficienti e convincenti indizi per avvallare la tesi attorea di un tale regolare e cospicuo impegno lavorativo eccedente quanto previsto.
In merito all’indennizzo richiesto per le spese legali sostenute prima dell’introduzione del presente procedimento, il Pretore ha ritenuto che le prestazioni effettuate dal legale andassero annoverate tra gli atti preparatori alla causa giudiziaria e che come tali non costituissero una posta di spesa a sé stante ma soggiacessero alle regole applicabili alle ripetibili.
3.1 Il Pretore ha già ampiamente esposto la dottrina e la giurisprudenza connessa all’art. 337c cpv. 3 CO (cfr. sentenza impugnata pagg. 10 e 11). In questa sede risulta pertanto sufficiente ricordare che l'esenzione dalla pronuncia dell'indennità costituisce un caso eccezionale, in cui - nonostante il licenziamento in tronco ingiustificato - vi è l'assenza di un comportamento censurabile del datore di lavoro (DTF 120 II 247, 116 II 300; II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.215, II CCA 15 dicembre 1997 inc. 12.1997.266 e riferimenti), mentre che una semplice concolpa del dipendente non è sufficiente a determinare l'esenzione del datore dall'obbligo al pagamento dell'indennizzo (II CCA 15 febbraio 2000 inc. 12.1999.251 e II CCA 27 maggio 1999 inc. 12.1999.60 e riferimenti).
3.2. L’istruttoria ha permesso di accertare che i comportamenti aggressivi e intimidatori di AP 1 nei confronti dei collaboratori si sono manifestati sin dall’inizio del rapporto contrattuale e si sono protratti per tutta la durata della sua attività alle dipendenze della convenuta (per i dettagli si rinvia alle audizioni testimoniali del 22 gennaio 2009 di __________ R__________ pag. 4, di __________ D__________ pag. 7, di __________ v__________ pag. 9, di __________ C__________ pag. 10 e di __________ __________ C__________ V__________ pag. 12). Questi atteggiamenti erano da tempo noti alla datrice di lavoro, la quale non solo era stata informata a più riprese dai propri dipendenti ma aveva ricevuto pure doglianze da parte di clienti del ristorante contrariati dai modi scortesi di AP 1 (cfr. scritto di __________ C__________ alla Direzione del 16 novembre 2006 (doc. 9); audizioni cit. di __________ R__________ pag. 4 e sua dichiarazione scritta del 6 dicembre 2007 ( doc. 9); audizione cit. di __________ C__________ V__________ pag. 12 in cui riferisce: “A seguito di questo episodio sono andato a parlarne di persona con il signor O__________”; audizione di __________ P__________ del 21 aprile 2009 e sua dichiarazione scritta del 14 maggio 2008 (doc. 9) che attesta: “Il giorno seguente ho immediatamente reclamato con il Direttore Signor O__________”). Malgrado queste rimostranze AO 1 non ha ritenuto di dover intervenire, ad esempio ammonendo il dipendente e diffidandolo dal perseverare nel proprio comportamento. Così facendo essa è venuta meno al proprio dovere di salvaguardare la personalità degli altri dipendenti, principio esplicitato all’art. 328 CO. Ne consegue che, diversamente da quando stabilito dal Pretore, la stessa non può essere ritenuta scevra da rimproveri nel licenziamento di AP 1. Nel caso concreto la responsabilità - indubbiamente grave - del dipendente nel licenziamento, costituisce una semplice concolpa e non è sufficiente a determinare l’esenzione dall’obbligo di pagamento dell’indennizzo previsto dall’art. 337 cpv. 3 CO; questa colpa andrà però debitamente considerata al momento di quantificare la pretesa e costituisce indubbiamente un importante motivo di riduzione della stessa.
3.3. Per quanto attiene la determinazione dell’importo dell’indennità il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento; l’ammontare è stabilito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto, in particolare la gravità della violazione dei diritti della personalità del lavoratore, una concolpa dello stesso, la situazione economica e sociale delle parti, il tipo e la durata delle relazioni contrattuali (per tutte cfr. sentenza TF del 26 agosto 2004 inc. 4C.232/2004; DTF 123 III 391).
Nel caso concreto, per la sua determinazione, è necessario considerare la grave concolpa del dipendente (come detto, derivante dal comportamento manifestamente inopportuno e inadeguato da lui tenuto nei confronti di colleghi, superiori e clienti), la durata tutto sommato limitata del rapporto di lavoro (solo 10 mesi), l’apparente assenza di particolari pregiudizi economici o professionali ed il fatto che il licenziamento in tronco è intervenuto dopo che il dipendente aveva già disdetto il rapporto di lavoro. Alla luce di quanto precede, tutto ben considerato, pare corretto riconoscere a AP 1 un’indennità pari a un mese di stipendio. Su questo punto la sentenza pretorile deve pertanto essere riformata. La convenuta verserà quindi all’appellante un’indennità ex art. 337c cpv. 3 CO di fr. 7’500.- oltre interessi del 5% dall’8 novembre 2007. Tale importo non è soggetto alle deduzioni per le assicurazioni sociali.
AP 1 prosegue dolendosi del mancato riconoscimento da parte del Pretore delle ore supplementari da lui asseritamente effettuate e ribadisce di aver svolto 387 ore supplementari dal 1° gennaio al 30 settembre 2007 e ulteriori 59,65 ore dal 12 ottobre al 31 ottobre 2010 (correttamente: 2007, atto di appello pag. 7), di cui pretende il pagamento. Al riguardo parte appellante ripropone le tesi già esposte in prima sede, in concreto nelle conclusioni, che sono state quasi testualmente trascritte nell’allegato ricorsuale. Esaminando nel dettaglio la censura in rassegna si constata infatti che il punto 6 dell’appello (pagg. da 6 a 8) è praticamente identico al punto 10 delle conclusioni del 27 maggio 2011 (pagg. 12 e 13); l’unica differenza di rilievo è data dall’importo postulato che in sede di appello è stato ridotto a fr. 10'000.-. La richiesta si rivela però inammissibile in quanto insufficientemente motivata ai sensi dell’art. 311 CPC. L’atto è in particolare irricevibile nella misura in cui si limita a riproporre i motivi già esposti in sede pretorile. L’atto di appello deve infatti necessariamente confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare - o anche solo a riprodurre riassuntivamente - argomentazioni espresse in precedenti allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione dell'allegato conclusionale (cfr. sentenza del TF 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2 con rif.; DTF 138 III 374; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, pag. 1367). Nel caso concreto l’appellante si limita a trascrivere quanto già esposto nelle proprie conclusioni senza confrontarsi con le dettagliate motivazioni del Pretore, che, dopo minuzioso esame, ha respinto una per una le argomentazioni sollevate in prima sede; l’appellante ha pure omesso di indicare per quali motivi la decisione impugnata sarebbe errata. L’allegazione, sollevata per la prima volta in sede di appello, e pertanto irritualmente, secondo cui AP 1 sarebbe rimasto a disposizione del datore di lavoro durante il tempo consacrato alla consumazione dei pasti non è inoltre suffragata da alcuna prova o riscontro oggettivo. La censura è pertanto irricevibile.
Da ultimo l’appellante contesta la decisione pretorile nella misura in cui non riconosce un indennizzo per le prestazioni preprocessuali svolte dal suo legale e ritiene le stesse comprese nelle ripetibili.
5.1. Dottrina e giurisprudenza riconoscono il principio secondo cui le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili secondo la procedura cantonale - che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC/TI) - costituiscono una posizione di danno risarcibile, sempre che sia provata la necessità di un tale intervento sia in relazione alla situazione personale sia in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere necessario, utile e appropriato (DTF 117 II 101; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 150), ritenuto che le stesse sono considerate appropriate e necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale esiste effettivamente (sentenza del TF 19 maggio 2003 inc. 4C.11/2003; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 57 ad art. 150; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).
5.2. Nel caso di specie, stante la natura delle prestazioni effettuate dal legale (per l’elenco delle prestazioni cfr. doc. Q e R), non è possibile affermare che esse costituiscono una posizione di danno a sé stante non coperta dalle ripetibili. Come rettamente rilevato dal Pretore tanto la cronologia quanto la tipologia delle attività svolte risultano assimilabili agli usuali e imprescindibili atti di preparazione di una causa giudiziaria. In concreto, il lavoro adempiuto dal legale si lascia sostanzialmente riassumere in una presa di conoscenza della problematica per il tramite del cliente e in una serie di contatti esplorativi con la controparte del tutto in linea con quanto abitualmente svolto prima dell’avvio della causa vera e propria; causa nella quale è poi effettivamente confluito il lavoro di preparazione appena descritto. Ne discende che quanto fatturato dal legale non può essere riconosciuto quale posta di spesa a sé stante, distinta da quelle del procedimento giudiziario, ma rientra a pieno titolo tra le attività coperte dalle ripetibili. Questa pretesa si rivela pertanto infondata e la decisione del Pretore va confermata.
Per i quali motivi,
visti gli art. 96 e 106 CPC
decide:
I. L’appello 17 gennaio 2012 è parzialmente accolto.
Di conseguenza la sentenza 12 dicembre 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.1. Di conseguenza AO 1, __________, è condannata a versare a AP 1, __________, i seguenti importi:
fr. 15'600.- lordi, dai quali dedurre gli usuali oneri sociali, oltre interessi del 5% dal 31.12.2007 per stipendi tra l’8.11.07 ed il 31 gennaio 2008,
fr. 18'366.- di commissioni contrattuali oltre interessi del 5% dall’8.11.2007,
fr. 1’465.- per la vendita di vini oltre interessi del 5% dall’8.11.2007,
fr. 7'500.- per indennità ex art. 337c cpv. 3 CO oltre interessi del 5% dal 8.11.2007.
…
invariato
invariato.
invariato
invariato
II. Le spese giudiziarie della procedura di appello in complessivi fr. 600.-, da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico in ragione di 3/5 e per 2/5 sono poste a carico dell’appellata; l’appellante rifonderà a quest’ultima fr. 400.- per ripetibili di appello ridotte.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).