DTF 134 I 83, DTF 127 V 431, 4A_165/2008, 4A_408/2007, 4A_585/2009
Incarto n. 12.2012.46
Lugano 18 settembre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. CA.2012.7 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza supercautelare e cautelare 3 gennaio 2012 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
AO 2
volta: a far divieto ai convenuti di deliberare in assemblea della __________ SA, Lugano, (i) l’esecuzione di qualsiasi intervento edilizio avente per oggetto il mappale n. __________ RFD di __________, (ii) l’alienazione totale o parziale di quel mappale, (iii) l’assunzione di finanziamenti da parte della __________ SA, (iv) l’utilizzazione di fondi erogati da parte della Banca __________, __________, o altro istituto bancario; e (v) a far loro ordine, in caso di avvenute delibere assembleari in tal senso, di tenere un’assemblea generale straordinaria, rispettivamente più assemblee generali straordinarie della __________ SA per revocare dette delibere; il tutto, (vi) immediatamente e (viii) con la comminatoria dell’art. 292 CP;
domanda avversata dal convenuto AO 1 - mentre la convenuta AO 2 non si è determinata - che ha postulato la reiezione dell’istanza, e che il Pretore, dopo averla già respinta in via supercautelare il 5 gennaio 2012, ha pure respinto in via cautelare con decisione 2 marzo 2012, con cui ha nel contempo caricato all’istante gli oneri processuali di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 2’000.- (queste ultime a favore del solo convenuto AO 1);
appellante l'istante con atto di appello 15 marzo 2012, con cui, previo conferimento dell’effetto sospensivo (se non già dato per legge) al dispositivo sulle spese e sulle ripetibili e l’assunzione delle prove non ammesse in prima sede, chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare e in subordine il suo annullamento con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il solo convenuto AO 1 con risposta 20 aprile 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
L’11 dicembre 2009 (doc. 3) il cittadino svizzero con domicilio in __________ AP 1, in qualità di donante, ed il figlio AO 1, pure cittadino svizzero ma domiciliato nel __________, in qualità di donatario, hanno sottoscritto un contratto di donazione avente per oggetto n. 100 azioni al portatore (pari al 100% del capitale azionario) di __________ SA, Lugano, n. 100 azioni al portatore (pari al 100% del capitale azionario) di __________ SA, Lugano, n. 1'250 azioni al portatore (pari al 100% del capitale azionario) di __________ SA, Lussemburgo, e n. 125 azioni al portatore (pari al 100% del capitale azionario) di __________ SA, Lussemburgo. Con contratto di conferimento firmato l’11/15 dicembre 2009 AO 1 ha in seguito apportato le azioni alla società __________ AO 2. Entrambi i contratti, retti dal diritto svizzero, contenevano una clausola arbitrale con sede dell’arbitrato a Lugano.
Venuto a conoscenza, nell’aprile 2010, che l’accesso alla villa e all’appartamento intestati a __________ SA rispettivamente a __________ SA, da lui sempre utilizzati in precedenza, gli veniva ora impedito e temendo con ciò di essere stato bellamente “esautorato”, con lettera 2 luglio 2010 AP 1 ha dichiarato a AO 1 e a AO 2 di non voler mantenere il contratto di donazione per vizi del contratto “in quanto in situazione di errore essenziale, ai sensi degli art. 23 e segg. del Codice svizzero delle obbligazioni”. Rilevando che la dichiarazione d’invalidazione del contratto viziato aveva effetto ex tunc, con conseguente totale invalidazione dell’atto di conferimento alla fondazione, ha pertanto preteso l’immediata restituzione di tutti i titoli azionari oggetto dei contratti e il loro deposito presso l’avv. __________, studio legale __________, invitando nel contempo i consiglieri della fondazione ed eventuali suoi procuratori, anche solo di fatto, a non compiere alcun atto di amministrazione straordinaria o altri atti che potessero modificare la situazione patrimoniale della fondazione. In caso di mancato riscontro positivo entro 10 giorni, preannunciava l’avvio della procedura arbitrale.
Preso atto del rifiuto della restituzione dei titoli da parte di AO 1, con richiesta d’arbitrato 29 novembre 2010 (doc. 2) AP 1 ha convenuto quest’ultimo e AO 2 innanzi al tribunale arbitrale della Camera di Commercio, dell’Industria, dell’Artigianato e dei servizi del Cantone Ticino, chiedendo che il contratto di donazione e quello di conferimento fossero dichiarati nulli o annullati e che i convenuti fossero obbligati a restituirgli i titoli azionari e, qualora fossero stati ceduti o alienati beni, oppure le società fossero state oggetto di altri aggravi patrimoniali, a reintegrarne lo stato patrimoniale alla situazione esistente all’11 dicembre 2009. A suffragio dell’esistenza dell’errore essenziale, egli ha evidenziato di non essere stato intenzionato a donare i pacchetti azionari al figlio, ma di aver inteso trasferirli a una società, tramite lo stesso, unicamente a titolo fiduciario.
Con istanza supercautelare e cautelare di pari data (inc. n. DI.2010.1808) AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 e AO 2 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, allo scopo (i) di far ordine ai convenuti di depositare le azioni litigiose presso la Pretura di Lugano; (ii) di far loro divieto di disporre in qualsiasi modo, ossia mettere a pegno, cedere, promettere di cedere, a titolo oneroso o gratuito, quei titoli; (iii) di far divieto al convenuto AO 1 di dare istruzioni ai consiglieri della convenuta AO 2 di disporre sotto qualsiasi forma di quei titoli; (iv) di far loro divieto di partecipare ad assemblee generali ordinarie o straordinarie di quelle società nonché di deliberare la sostituzione degli attuali amministratori; (v) di far loro divieto di delegare gli amministratori o terze persone affinché partecipassero ad assemblee generali ordinarie o straordinarie di quelle società nonché di fare deliberare la sostituzione degli attuali amministratori; (vi) di fare ordine allo studio legale __________, Lugano, nelle persone degli avv. __________ e __________, in quanto terzi depositari, di non consegnare azioni in deposito presso di loro di quelle società né ai convenuti né a terzi e di depositarle presso la Pretura di Lugano; il tutto, (vii) immediatamente e (viii) con la comminatoria dell’art. 292 CP.
Il Pretore, dopo aver respinto l’istanza supercautelare il 29 novembre 2010, con decisione 4 gennaio 2012 ha respinto anche l’istanza cautelare. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che a suo tempo l’istante e AO 1 avevano effettivamente inteso concludere una donazione e che non era per contro emersa l’esistenza di alcun contratto fiduciario tra loro, tanto più che l’istante neppure aveva provato di essere a quel momento incorso in un errore essenziale. L’appello 19 gennaio 2012 dell’istante, con cui si chiedeva la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare, è stato respinto da questa Camera in data odierna (inc. n. 12.2012.8).
Mentre la convenuta AO 2 non si è espressa (senza per altro che dal suo silenzio si possa concludere l’ammissione dei fatti oggetto dell’istanza, cfr. Frei/Willisegger, Basler Kommentar, n. 12 e 17 ad art. 223 CPC), il convenuto AO 1 si è opposto all’istanza cautelare, contestando anche qui, come già nel precedente procedimento cautelare (inc. n. DI.2010.1808), il verosimile buon fondamento dell’azione di merito, in particolare l’inesistenza di un valido contratto di donazione e l’esistenza dell’errore essenziale.
Il Pretore, dopo aver respinto l’istanza supercautelare il 5 gennaio 2012, con la decisione 2 marzo 2012 qui impugnata ha respinto anche l’istanza cautelare, caricando all’istante gli oneri processuali di fr. 500.- e le ripetibili di fr. 2’000.- (queste ultime da versare al solo convenuto AO 1). Il giudice di prime cure, riprendendo alla lettera i considerandi della decisione 4 gennaio 2012 di cui all’inc. n. DI.2010.1808 (senza aver invero precisato se si trattava di un fatto notorio o se in tal modo ammetteva implicitamente il richiamo dell’incarto), ha in sostanza concluso che l’istanza non meritava accoglimento siccome era funzionale ad una proprietà invocata dall’istante che appariva invece inverosimile. Alla luce di quelle premesse, ha quindi ritenuto ingiustificata l’assunzione dei mezzi di prova richiesti “siccome contrari all’art. 150 CPC, nonché al precetto di regiudicata formale propria al provvedimento cautelare (segnatamente per quanto riguarda il teste avv. C__________ __________)”.
Con l’appello 15 marzo 2012 che qui ci occupa, l’istante chiede, previo conferimento dell’effetto sospensivo (se non già dato per legge) al dispositivo sulle spese e sulle ripetibili e l’assunzione delle prove non ammesse in prima sede (richiamo dell’incarto comunale relativo alla prospettata edificazione; edizione del Regolamento della convenuta AO 2, dell’incarto relativo alla prospettata edificazione e dei bilanci e conti economici 2009-2011 di __________ SA; testimonianza di B__________ , dell’ing. M , dell’avv. C __________ e del responsabile crediti della Banca __________), la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza cautelare: egli, in estrema sintesi, ritiene di aver reso sufficientemente verosimile l’inesistenza di un contratto di donazione, rispettivamente la sua intenzione di concludere a suo tempo un contratto fiduciario e con ciò l’esistenza del suo errore essenziale. In via subordinata, chiede l’annullamento della decisione impugnata con rinvio dell’incarto al Pretore per un nuovo giudizio, lamentando la violazione del suo diritto di essere sentito per il fatto che il Pretore, oltretutto con una motivazione carente e comunque infondata, non aveva ammesso le prove da lui offerte.
Della risposta all’appello 20 aprile 2012, con cui il solo convenuto AO 1 postula la reiezione del gravame, si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Ancorché eccepita solo in via subordinata, la censura dell’istante relativa alla violazione del diritto di essere sentito per la mancata assunzione da parte del Pretore delle prove da lui offerte - che, se fondata, implicherebbe l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per la continuazione della procedura e l’emanazione di una nuova decisione, indipendentemente dalle possibilità di successo nel merito - va trattata preliminarmente (cfr. DTF 127 V 431 consid. 3d, 118 Ia 17 consid. 1a; TF 11 novembre 2008 4A_165/2008 consid. 6; II CCA 24 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.64).
9.1 A questo proposito l’istante ritiene innanzitutto che già la motivazione addotta dal Pretore per rifiutare le sue prove, ovvero che “alla luce di queste premesse” (l’infondatezza dell’istanza per le ragioni indicate nella decisione) le stesse erano state ritenute “contrarie all’art. 150 CPC, nonché al precetto di regiudicata formale propria al provvedimento cautelare”, non sarebbe sufficientemente chiara da permettergli di comprendere le ragioni per cui il giudice si era determinato in tal modo. A torto.
Il diritto di ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83 consid. 4.1). Nel caso concreto è evidente che la motivazione della decisione pretorile circa il rifiuto delle prove riassunta poc’anzi (giusta o sbagliata che sia) è tutto sommato chiara e permette all’istante di capire le ragioni alla base del provvedimento e di presentare, come ha fatto, il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa (TF 11 agosto 2010 4A_585/2009 consid. 7.1). Dalla stessa, ancorché estremamente stringata, si può in effetti evincere che i mezzi di prova offerti non erano stati ritenuti rilevanti nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove ed in conseguenza del carattere vincolante della precedente decisione cautelare avente per oggetto la medesima tematica. La doglianza ricorsuale è di conseguenza infondata.
9.2 Ma, contrariamente a quanto ritenuto dall’istante, nel caso concreto nemmeno è possibile censurare la decisione con cui il Pretore ha ritenuto di rifiutare le prove da lui offerte. Pur dovendosi dar atto all’istante che la motivazione relativa alla regiudicata formale del provvedimento cautelare non poteva giustificare una tale conclusione visto che quel precedente giudizio (del 4 gennaio 2012) era nel frattempo stato impugnato in appello e che oltretutto una decisione cautelare non cresce in giudicato materiale e dunque può essere modificata in ogni tempo (Trezzini, Commentario CPC, p. 188), quella secondo cui i mezzi di prova ora offerti non potevano essere considerati rilevanti nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove regge invece alla critica. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6684; Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem). Nel caso particolare in cui abbia già fondato il proprio convincimento e intende chiudere la procedura probatoria, il giudice deve di principio ammettere ulteriori offerte di prove soltanto se le stesse riguardano nova ammissibili oppure se i suoi accertamenti poggiano solo sull’esperienza generale della vita, su presunzioni di fatto o su indizi (cfr. Messaggio, op. cit., p. 6685; Vouilloz, op. cit., ibidem; Leu, DIKE-Komm-ZPO, n. 68 ad art. 152; Hasenböhler, op. cit., n. 27 ad art. 152), fermo restando che l’assunzione di ulteriori prove sul medesimo tema non è però di regola ammessa se il giudice aveva in precedenza già assunto prove offerte da entrambe le parti e con ciò garantito loro la parità delle armi (Hasenböhler, op. cit., n. 25 ad art. 152; cfr. pure Leuenberger/Uffer-Tobler, Schweizerisches Zivilprozessrecht, n. 9.158). Nella fattispecie, problematica risulta soprattutto la testimonianza del teste avv. C__________ , ritenuto che, alla luce delle (pressoché inesistenti) contestazioni della controparte sulle altre questioni, le altre prove offerte non erano rilevanti per l’esito della lite, essendo volte unicamente a confermare il contenuto del progetto edificatorio (richiamo dell’incarto comunale relativo alla prospettata edificazione, edizione dello stesso dalle parti, testimonianza del progettista ing. M ), a confermare l’intenzione del convenuto AO 1 - invero già accertata dal doc. 5 - di smantellare a quel momento il padiglione/studio utilizzato a suo tempo dall’istante (testimonianza di B __________), a far chiarezza sul contenuto del Regolamento della fondazione (edizione del Regolamento della convenuta AO 2) e a confermare che nel frattempo la situazione patrimoniale di __________ SA non era stata aggravata (edizione dei bilanci e conti economici 2009-2011 della stessa, testimonianza del responsabile crediti della Banca __________). Ora, nel caso di specie è evidente che sulla natura giuridica del contratto di donazione (doc. 3) rispettivamente sulla questione dell’errore essenziale il Pretore aveva già fondato il suo convincimento in occasione della decisione cautelare del 4 gennaio 2012 (inc. n. DI.2010.1808), basandosi sulle concordi e inequivocabili testimonianze degli avv. , __________ e __________ (cfr. infra consid. 11), tutti offerti dal convenuto AO 1, senza per altro che l’istante avesse allora ritenuto di proporre sul tema la testimonianza dell’avv. C , con ciò considerato da lui stesso non rilevante. Atteso che alle parti era già allora stata garantita la parità delle armi (a cui l’istante - come detto - aveva di fatto però rinunciato) e che in questa procedura l’istante non ha addotto fatti nuovi tali da giustificare l’assunzione del teste avv. C __________, da lui auspicata genericamente solo “per riferire in merito al contratto di donazione dell’11 dicembre 2009” (cfr. elenco dei mezzi di prova offerti dall’istante) rispettivamente “per apportare ulteriori elementi probatori” in merito all’errore “nel quale era incorso l’istante al momento della sottoscrizione del contratto di donazione” (verbale di udienza di discussione p. 2), il giudizio pretorile di non assumere quella prova è senz’altro condivisibile, tanto più che dai documenti e dalle testimonianze di entrambe le procedure cautelari il nome di quel professionista e con ciò la sua eventuale rilevanza per l’esito della lite mai erano emersi.
La dottrina ne ha dedotto che l’adozione di un provvedimento cautelare è subordinata all’esistenza dei seguenti presupposti: la parvenza di buon fondamento della richiesta di tutela giurisdizionale di merito, l’esistenza di una lesione o di una minaccia di lesione del diritto dell’istante, il rischio di un pregiudizio difficilmente riparabile, l’urgenza e la proporzionalità (Trezzini, Commentario CPC, p. 1161 segg.; II CCA 20 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.221, 18 giugno 2012 inc. n. 12.2012.38).
11.1 Contrariamente a quanto preteso dall’istante, non è assolutamente stato reso verosimile che a suo tempo le parti avrebbero concluso un negozio fiduciario e non un contratto di donazione. Entrambi i contratti agli atti, definiti di “donazione” (doc. 3) rispettivamente di “conferimento” (doc. 4 dell’inc. n. DI.2010.1808) fanno in effetti pacificamente riferimento alle norme sul contratto di donazione (art. 239 segg. CO). I testimoni sentiti in causa hanno a loro volta riferito che quei contratti, sia pure allestiti per ragioni fiscali (testi avv. __________ p. 2 seg., avv. __________ p. 3 e 5 e avv. __________ p. 5 segg., tutti nell’inc. n. DI.2010.1808), erano reali e non fittizi (teste avv. __________ p. 7 nell’inc. n. DI.2010.1808), e costituivano effettivamente dei veri e propri contratti di donazione, con conseguente trasferimento della proprietà sui titoli donati (testi avv. __________ p. 8 e avv. __________ p. 7 segg., tutti nell’inc. n. DI.2010.1808). Ciò aveva tra l’altro comportato lo scioglimento di tutti i mandati di amministrazione relativi a quelle società conclusi in precedenza con l’istante (doc. 26-28 dell’inc. n. DI.2010.1808) e la sottoscrizione di nuovi documenti contrattuali, anche quelli bancari, a favore del convenuto AO 1 (teste avv. __________ p. 5 segg. nell’inc. n. DI.2010.1808). Non risulta per altro che i legali fossero stati incaricati di allestire un contratto fiduciario (teste avv. __________ p. 10 nell’inc. n. DI.2010.1808 ). Il fatto che nell’estate del 2011 AO 1 abbia poi ritenuto di sottoporre all’istante, per informazione e consiglio, il progetto di edificazione di un nuovo stabile d’appartamenti destinati alla vendita sulla particella appartenente a __________ SA (cfr. doc. 7 e 8), non modifica in alcun modo questo stato di fatto, visto che il tutto, com’era poi stato da lui puntualizzato (doc. 5), era avvenuto senza che si volesse coinvolgere l’istante nello stesso.
11.2 Quanto alla reale intenzione dell’istante al momento di fatti, non è stato reso verosimile che non fosse quella di concludere un contratto di donazione, ma un negozio fiduciario. I testimoni hanno in effetti riferito che l’istante, persona intelligente, era consapevole rispettivamente era stato informato delle conseguenze della conclusione di un contratto di donazione (testi avv. __________ p. 8 e avv. __________ p. 8 segg., tutti nell’inc. n. DI.2010.1808) ed era perfettamente d’accordo che i titoli, pur uscendo formalmente dalla sua proprietà, continuassero a far parte del patrimonio di famiglia (teste avv. __________ p. 3 e 5, nell’inc. n. DI.2010.1808), all’interno della quale del resto vi era allora una perfetta armonia e in cui tutto era condiviso (testi avv. __________ p. 6 e avv. __________ p. 9, tutti nell’inc. n. DI.2010.1808). Pur potendosi senz’altro ammettere che l’istante, in considerazione di quei particolari rapporti familiari, ritenesse allora in cuor suo di poter ancora continuare - come prima - a poter “dire la sua” sulle società oggetto di donazione (cfr., ad esempio, il suo scritto di cui al doc. 9 dell’inc. n. DI.2010.1808 [con la relativa risposta doc. 43 dell’inc. n. DI.2010.1808] e i successivi contatti con i suoi legali volti a definire i termini del Regolamento della fondazione [doc. 10 dell’inc. n. DI.2010.1808] rispettivamente ad ottenere informazioni sulle modalità di una sua eventuale liquidazione [doc. 47 dell’inc. n. DI.2010.1808] o riscontri su questioni concernenti le società, quali i problemi edilizi relativi alla proprietà dell’allora __________ SA [doc. 45 e 46 dell’inc. n. DI.2010.1808]; in tal senso pure teste avv. __________ p. 6 nell’inc. n. DI.2010.1808, il quale rileva che dalla data della donazione l’istante non aveva più diritto a ricevere documenti ufficiali), nulla per il momento permette però di ritenere verosimile che egli, per il caso in cui ciò gli fosse invece stato in seguito impedito oppure per l’eventualità di un deterioramento delle relazioni famigliari, come è poi avvenuto a seguito degli intervenuti dissidi famigliari (testi avv. __________ p. 6 e 9 e __________ p. 6 e 8, tutti nell’inc. n. DI.2010.1808), avesse già allora inteso o pensato di cautelarsi in proposito mediante la conclusione di un contratto fiduciario (la questione della figura del protector della fondazione - già discussa a suo tempo [cfr. doc. 10 dell’inc. n. DI.2010.1808] tra i membri della famiglia [testi avv. __________ p. 6 e avv. __________ p. 8, tutti nell’inc. n. DI.2010.1808] e non solo tra le parti - è al proposito irrilevante, lo scopo di quest’ultima essendo stato un altro e meglio quello di impedire la liquidazione della fondazione rispettivamente la vendita dei beni a terzi non facenti parte della famiglia, cfr. teste avv. __________ p. 8 nell’inc. n. DI.2010.1808 e doc. 10 dell’inc. n. DI.2010.1808).
E in ogni caso, non avendo a quel momento manifestato alla controparte o ai suoi legali l’importanza - per lui - di questa problematica o comunque le sue eventuali preoccupazioni derivanti dalla stessa, di cui non vi è in effetti alcuna traccia nell’incarto, egli non può pretendere di aver reso sufficientemente verosimile che quell’importante aspetto soggettivo costituisse una conditio sine qua non per la conclusione del contratto e che il suo errore su quella circostanza fosse in tal modo essenziale ai sensi dell’art. 23 e 24 cpv. 1 n. 4 CO (TF 7 febbraio 2008 4A_408/2007 consid. 3.2).
Nemmeno è infine possibile far almeno divieto ai convenuti di deliberare in assemblea della __________ SA (ii) l’alienazione totale o parziale del mappale n. __________ RFD di __________, adducendo che l’alienazione di quel bene sarebbe stata possibile solo previo il consenso del protector di AO 2. Al proposito è in effetti sufficiente osservare che la nomina del protector, funzione facoltativa (teste avv. __________ p. 6 nell’inc. n. DI.2010.1808) che nelle intenzioni della famiglia __________ avrebbe dovuto essere assunta dall’avv. __________ (testi avv. __________ p. 6 e 8 e avv. __________ p. 8, tutti nell’inc. n. DI.2010.1808), non è mai stata formalizzata (doc. 10 dell’inc. n. DI.2010.1808), di modo che lo stesso non è mai entrato in carica (testi avv. __________ p. 6 e avv. __________ p. 8 seg., tutti nell’inc. n. DI.2010.1808).
L’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto, ritenuto che l’emanazione della presente decisione rende priva d’oggetto la richiesta dell’istante di conferimento dell’effetto sospensivo al dispositivo sulle spese e sulle ripetibili (che non era già dato per legge, cfr. art. 315 cpv. 4 CPC), alla cui concessione il convenuto AO 1 aveva dichiarato di non avere obiezioni (cfr. risposta all’appello p. 2).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso, che, a detta dello stesso istante, siccome relativo a un contratto “multimilionario” (appello p. 21; cfr. già solo i doc. 14-19 dell’inc. n. DI.2010.1808; il solo valore di stima del mappale n. __________ RFD di __________ è del resto di fr. 1'635'533.-, cfr. doc. 6), è ampiamente superiore a fr. 30'000.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC), fermo restando che nessuna indennità ripetibile può però essere attribuita alla convenuta AO 2, che non ha presentato una risposta al gravame.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG
decide
I. L’appello 15 marzo 2012 di AP 1 è respinto.
II. Le spese processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico dell’appellante. L’appellante rifonderà all’appellato AO 1 fr. 3'000.- per ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).