Incarto n. 12.2012.23
Lugano 21 febbraio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.38 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 14 marzo 2003 da
AO 1 già rappr. dall’
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto a fornirgli la più ampia e documentata informazione sul suo operato in relazione al contratto di mandato ed alla convenzione fiduciaria del 9 gennaio 1984, con conseguente consegna di tutta una serie di documenti, nonché a pagargli fr. 200'936.- e US$ 335'034.-, ritenuto che in sede conclusionale si è poi limitato a chiedere la sua condanna al pagamento di fr. 276'876.- e di US$ 230'257.- oltre interessi al 5% dal 14 marzo 1993;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 9 gennaio 2012 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di US$ 88'000.- e ponendo la tassa di giustizia di fr. 17'000.- e le spese a carico del convenuto per 11/32 e per 21/32 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili parziali;
appellante il convenuto con atto di appello 7 febbraio 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di attribuirgli un’indennità ripetibile (piena) di fr. 45’000.- o in via subordinata di aumentare a fr. 29’531.- o almeno a fr. 17'411.- le ripetibili (parziali) a suo favore, in entrambi i casi con conseguente liberazione a suo favore della cauzione processuale versata dalla controparte in prima istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Con convenzione fiduciaria di pari data (doc. B) AO 1 ha quindi incaricato AP 1 di aprire rispettivamente sottoscrivere presso l’istituto bancario P__________ __________ un conto in US$ e un conto deposito con la sigla “__________” a nome e per conto della società ma di spettanza del mandante, ritenuto che quest’ultima veniva autorizzata, dietro richiesta telefonica del mandante, ad acquistare e vendere, solo ed esclusivamente tramite quella banca, obbligazioni, azioni, valute correnti e metalli preziosi, esclusi tassativamente “commodities” e “futures”. Accordi del tutto analoghi sono stati sottoscritti, per i loro rispettivi conti, anche da parte di __________ (doc. 23) e di __________.
Nel marzo 2000 (doc. O) AP 1 ha rassegnato le dimissioni da amministratore di D__________ __________ ed ha trasferito a AO 1 la totalità degli averi societari, che a quel momento risultavano essere depositati presso U__________ __________.
Con petizione 14 marzo 2003, avversata dalla controparte, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Sud AP 1 per obbligarlo a fornirgli la più ampia e documentata informazione sul suo operato in relazione al contratto di mandato (doc. A) ed alla convenzione fiduciaria (doc. B), con conseguente richiesta di consegna di tutta una serie di documenti (che non occorre qui precisare), e per condannarlo a pagargli US$ 335'034.- e fr. 200'936.- a titolo di risarcimento del danno: la prima somma corrispondeva al pregiudizio subito a seguito di una controversia avuta con P__________ __________ nell’estate del 1993 (per l’effettuazione sul suo conto di investimenti non autorizzati in “commodities” e “futures” da parte del funzionario Pi__________ __________), di cui egli non era stato informato, e che il convenuto aveva poi risolto con un accordo transattivo con la banca, che però non compensava l’intera perdita causata, a suo dire rimasta insoluta per US$ 185'034.-, rispettivamente da due importi asseritamente incassati e mai restituiti dal convenuto e meglio dai US$ 100'000.- che la banca gli aveva allora riconosciuto a titolo di retrocessione per futuri affari e dai US$ 50'000.- che il funzionario bancario responsabile delle perdite si era impegnato personalmente a rifondergli; il secondo importo era invece costituito dai presunti maggiori diritti di custodia bancari pagati dal 1993 al 2000 per il fatto che nell’autunno 1993 gli averi societari erano stati trasferiti, senza il suo consenso, in altre banche “più onerose”.
Esperita l’istruttoria di causa, le parti, dopo aver rinunciato ad essere citate all’udienza di dibattimento finale, hanno inoltrato i rispettivi allegati conclusionali. Nell’occasione l’attore ha in parte modificato le sue richieste di causa, limitandosi ora a chiedere la condanna del convenuto al pagamento di fr. 276'876.- (recte: fr. 276'879.-) e di US$ 230'257.- oltre interessi al 5% dal 14 marzo 1993: la prima posizione era formata dai maggiori diritti di custodia bancari di fr. 201'879.- e dai fr. 75'000.- (anziché US$ 50'000.-) versati da Pi__________ __________ al convenuto e da questi trattenuti; il secondo importo era costituito dalle retrocessioni di US$ 100'000.- concesse da P__________ __________, dalla “scomparsa” di un versamento di US$ 88'000.- a seguito della transazione con quest’ultima e dalla perdita di interessi durante 5 mesi per complessivi US$ 42'257.-.
Con sentenza 9 gennaio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di US$ 88'000.- e ponendo la tassa di giustizia di fr. 17'000.- e le spese a suo carico per 11/32 e per 21/32 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 12'000.- per ripetibili parziali. Il giudice di prime cure ha ritenuto che l’azione di rendiconto - che “pesava” per il 50% - era da considerarsi evasa con un’equivalente soccombenza delle parti, stante da una parte l’acquiescenza del convenuto e dall’altra la desistenza dell’attore. Nell’ambito dell’azione creditoria, retta dalle norme svizzere sul mandato, ha in definitiva ritenuto fondata solo la pretesa volta al risarcimento del danno subito dall’attore a seguito della transazione con P__________ __________.
Con l’appello 7 febbraio 2012, a cui l’attore non ha presentato osservazioni, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di attribuirgli un’indennità ripetibile (piena) di fr. 45’000.- o in via subordinata di aumentare a fr. 29’531.- o almeno a fr. 17'411.- le ripetibili (parziali) a suo favore, in entrambi i casi con conseguente liberazione a suo favore della cauzione processuale versata dalla controparte in prima istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Egli contesta di essere tenuto a risarcire all’attore l’importo di US$ 88'000.-. Ed osserva come le ripetibili attribuite a suo favore fossero ampiamente insufficienti.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Nel querelato giudizio il Pretore ha condannato il convenuto a risarcire all’attore US$ 88'000.-, rilevando che quella somma, versata nel maggio 1993 sul conto n. __________ (intestato a D__________ __________ e ritenuto ormai di spettanza dell’attore), era poi stata integralmente utilizzata per compensare la perdita causata da Pi__________ __________ ed oggetto della transazione con P__________ __________, mai portata a conoscenza dell’attore.
In questa sede il convenuto censura la conclusione pretorile, rilevando che le violazioni contrattuali imputategli (segnatamente quella di aver permesso l’effettuazione degli investimenti non autorizzati in “commodities” e “futures” all’origine della perdita e quella di non aver chiesto l’approvazione dell’attore per concludere la transazione con P__________ __________) erano inesistenti, non erano in un nesso di causalità adeguata con il danno, che per altro nemmeno si sarebbe prodotto.
Prima di passare in rassegna le censure del convenuto, è opportuno ricordare i fatti rilevanti per una loro corretta evasione. L’istruttoria ha permesso di accertare che gli investimenti in “commodities” e “futures” effettuati da Pi__________ __________ nell’estate 1993 sul conto n. __________ avevano causato una perdita di US$ 932'348.41 (perizia p. 18, completazione perizia p. 11 seg.). Secondo il perito giudiziario, tale perdita è poi stata “pareggiata” in virtù del versamento di US$ 899'289.76 dal conto n. __________ intestato a D__________ __________ e pacificamente di spettanza dell’attore (risultante in particolare dai US$ 675'000.- oggetto della transazione con P__________ __________ [doc. T] e dal versamento di US$ 184'985.- da parte del convenuto [doc. 20]) e da altri US$ 33'058.65 derivanti dal predetto conto n. __________ (risultanti dai versamenti di US$ 88'000.- e dagli accrediti dal conto n. __________ di US$ 791'000.-, dedotti gli addebiti al conto n. __________ di US$ 845'941.35, cfr. perizia p. 17 segg., completazione perizia p. 8 seg. e 10 segg.).
7.1 Il convenuto contesta innanzitutto l’assunto pretorile secondo cui egli, contrariamente a quanto previsto negli accordi contrattuali, aveva autorizzato nell’estate 1993 Pi__________ __________ ad effettuare investimenti in “commodities” e “futures” sui conti bancari di pertinenza dell’attore: in effetti, ammesso e non concesso che quelle operazioni non fossero consentite dal contratto, egli ritiene che, a prescindere da quanto poteva forse essere avvenuto in epoca precedente, l’istruttoria non aveva permesso di accertare che egli era d’accordo con le modalità d’investimento a quel momento messe in atto dal funzionario della banca. A torto.
Che gli investimenti in “commodities” e “futures” sui conti bancari dell’attore non fossero consentiti è evidente già dal tenore del contratto (doc. B) e in questa sede il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha spiegato per quali ragioni si dovesse invece ritenere il contrario.
Il convenuto non convince nemmeno laddove ritiene di non essere stato d’accordo con le modalità d’investimento messe in atto dal funzionario della banca nell’estate 1993. A prescindere dal tenore della lettera 15 luglio 1993 (con cui egli chiedeva di chiudere il conto futures account __________ e di ripristinare il conto securities account __________ “come originariamente data 30.04.1993”, cfr. doc. EE), che per altro non chiarisce se egli fosse o meno d’accordo con l’effettuazione degli investimenti in “commodities” e “futures” tant’è che per il funzionario di banca intervenuto la stessa andava più che altro collegata con l’andamento negativo dei titoli depositati sul conto e mirava a bloccare la situazione (teste Pi__________ __________ p. 1), si osserva in effetti che quello stesso funzionario ha confermato che il convenuto, anche allora (teste Pi__________ __________ p. 1 seg.), era effettivamente d’accordo di operare sui “futures” (teste Pi__________ __________ p. 2; si aggiunga che in questa sede il convenuto nemmeno ha contestato la valenza probatoria sul tema del doc. DD, accertata dal Pretore). Del resto, se il convenuto non fosse stato in qualche modo responsabile della perdita venutasi a creare, non si vede per quale motivo nell’autunno 1993 non aveva ritenuto di informare il cliente dell’accaduto (cfr. pure infra consid. 7.2) ed aveva anzi anticipato personalmente ben US$ 184'985.- a copertura del danno da questi subito, assumendosi il rischio di non vederseli più rimborsati, se non forse in minima parte: in effetti, da Pi__________ __________ si era fatto promettere un rimborso di soli fr. 75'000.- (poi pagati, cfr. teste Pi__________ __________ p. 3), mentre per quanto riguardava gli altri US$ 100'000.- che la banca si era offerta di riconoscergli a titolo di retrocessioni in caso di futura collaborazione (doc. II e LL) egli già sapeva che non ne avrebbe beneficiato, avendo frattanto già deciso di chiudere i conti con lei (doc. D) e di far capo ad un altro istituto, e meglio la S__________ __________ (cfr. doc. E-G), ora U__________ __________.
7.2 Il convenuto contesta in seguito di poter essere reso responsabile per non aver chiesto l’approvazione dell’attore per concludere la transazione con P__________ __________: al proposito rileva che la controparte ne era venuta a conoscenza in epoca successiva, ratificando il suo operato; e ritiene che in base alle clausole contrattuali, a fronte dell’urgenza della situazione, egli era in ogni caso autorizzato ad agire senza le istruzioni del cliente. La censura dev’essere disattesa.
La tesi secondo cui l’attore, inizialmente non informato, aveva in seguito ratificato la transazione non può essere presa in considerazione già per il solo fatto che il convenuto stesso ha pacificamente ammesso che nell’ambito della procedura di prima sede non era stato possibile provare tale aspetto (appello p. 9).
Non ha miglior sorte nemmeno l’altra sua tesi, secondo cui la particolare urgenza della situazione gli avrebbe permesso di agire senza l’accordo del cliente. Nonostante sia vero che il contratto tra le parti consentiva al convenuto di agire “motu proprio e senza istruzioni laddove da un lato l’interesse della ditta esige, secondo il suo apprezzamento, un agire immediato, d’altro lato non è possibile intendersi preventivamente con il mandante” (doc. A punto 3), si osserva che in concreto le condizioni per un operato senza istruzioni non erano date: in questa sede il convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC), non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui nel caso di specie faceva difetto il requisito dell’irreperibilità dell’attore, che di per sé già impediva al convenuto di agire senza le sue istruzioni; e in ogni caso è chiaro che la situazione, pur grave, non era così urgente da impedire una preventiva presa di contatto con il cliente, tanto è vero che, come ritenuto dal Pretore e neppure contestato in questa sede dal convenuto, le trattative con la banca si sono protratte per oltre due mesi e mezzo (dal 5 agosto [doc. NN] al 21 ottobre 1993 [doc. T]): nulla permette del resto di avvalorare la tesi del convenuto, rimasta allo stadio di puro parlato, secondo cui la disponibilità della banca a firmare l’accordo transattivo avrebbe altrimenti potuto sparire con la conseguente necessità di promuovere una causa giudiziaria negli Stati Uniti.
7.3 Incontestabile che l’agire anticontrattuale del convenuto di cui si é detto (che era all’origine della perdita subita a seguito delle operazioni di Pi__________ __________ e che aveva soprattutto fatto sì che l’attore non avesse potuto esprimersi sull’accettazione della transazione concordata per risarcirla e con ciò assumersi le eventuali conseguenze svantaggiose da essa derivanti) sia in un nesso di causalità con l’insorgenza del danno rivendicato dall’attore, costituito dalla “scomparsa” di un versamento di US$ 88'000.- dal conto n. __________, che a giudizio del Pretore era stato integralmente utilizzato per compensare la perdita, resta da esaminare se - come preteso in questa sede dal convenuto - il danno, che a suo dire corrisponderebbe solo ai US$ 33'058.65 effettivamente utilizzati per compensare quella perdita, sia stato estinto da un accredito di US$ 32'734.- da lui effettuato il 26 aprile 1994. La censura può essere parzialmente accolta.
Il convenuto ha ragione a ritenere che il danno risarcibile ammontava in realtà solo a US$ 33'058.65. Come si è visto, è solo in modo parziale e meglio limitatamente a tale somma che l’importo di US$ 88'000.- versato nel maggio 1993 è stato utilizzato per compensare la perdita subita dall’attore (perizia p. 18 seg., completazione perizia p. 12); la differenza (di US$ 54'941.35) era invece già stata “consumata” dai maggiori addebiti effettuati nel maggio-luglio 1993 sul conto n. __________).
La tesi secondo cui la somma di US$ 33'058.65 sarebbe stata in larga misura estinta da un accredito di US$ 32'734.- effettuato dal convenuto il 26 aprile 1994 non può invece essere ammessa. La stessa è innanzitutto irricevibile, essendo stata (forse) accennata solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI) e formalmente sollevata solo in questa sede (art. 317 cpv. 1 CPC), il convenuto non avendo mai preteso negli allegati preliminari di aver personalmente versato, per compensare la perdita subita dall’attore, un ulteriore importo di US$ 32'734.- nell’aprile 1994 oltre ai US$ 185'000.- corrisposti nell’ottobre 1993 (poi - come detto - contabilizzati in ragione di US$ 184'985.-). Essa sarebbe stata in ogni caso infondata anche nel merito. La circostanza che il convenuto, di professione fiduciario e con ciò esperto in questioni finanziarie, non abbia mai ritenuto di menzionare quell’eventuale pagamento negli allegati preliminari è già un importante indizio dell’infondatezza della sua tesi. E comunque dal solo fatto che il convenuto sia risultato essere l’ordinante del bonifico in questione (cfr. perizia allegato 37) - versato per altro su un conto della S__________ __________, che ovviamente non poteva essere noto all’attore (che dunque era impossibilitato di ordinarlo direttamente), cui il trasferimento dei fondi in quella banca non era stato mai comunicato - non si può ancora concludere che quel denaro emanasse proprio da lui, tant’è che anche il perito giudiziario, a cui era stato chiesto di stabilire se quel versamento era stato effettuato dal convenuto, in assenza di migliori risultanze che provassero la provenienza dei fondi non è stato in grado di precisare ulteriormente la sua risposta (perizia p. 30), che è rimasta in sospeso. In tali circostanze, si deve concludere che il convenuto non ha dimostrato che quella somma fosse stata da lui pagata. La pretesa attorea può così trovare accoglimento solo limitatamente a US$ 33'058.65.
La censura merita di essere accolta, almeno parzialmente. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47), che in concreto è la ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (vTOA; RL 3.2.1.1.2; cfr. la norma transitoria di cui all’art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Ora, tenuto conto del valore litigioso accertato di oltre fr. 1'200'000.- (cfr. sentenza p. 21) e rammentato che in presenza di un tale valore gli art. 9 e 13 vTOA prevedevano un’aliquota dal 4% al 7%, il giudice di prime cure, stabilendo un’indennità per ripetibili parziali di fr. 12'000.- (corrispondente a 10/32 - e non a 21/32 come indicato nell’appello - di quella piena, ritenuto che l’attore era soccombente per 21/32 [8/32 per l’azione di rendiconto + 13/32 per l’azione creditoria] e il convenuto lo era per 11/32 [8/32 + 3/32]) e con ciò un’indennità per ripetibili piena di fr. 38'400.-, pari cioè al 3.2%, è rimasto chiaramente al di sotto dei limiti della tariffa applicabile, per cui la somma da lui attribuita, censurata siccome insufficiente con il gravame, non può essere confermata (cfr. III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3; II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013 inc. n. 12.2012.181, 10 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.162). La soluzione corretta, in presenza di una causa di difficoltà medio-bassa come quella in esame, è in definitiva quella di applicare un’aliquota di circa il 5%, ciò che implicherebbe l’assegnazione di un’indennità ripetibile piena di circa fr. 60'000.-, che in virtù del rispettivo grado di soccombenza (ora corrispondente a circa il 14/32 di quella piena, ritenuto che l’attore è risultato soccombente per 23/32 [8/32 per l’azione di rendiconto
Irricevibile è infine la richiesta del convenuto di completare la sentenza pretorile nel senso che la cauzione processuale di fr. 45'000.- versata dalla controparte in prima sede o quanto meno la somma corrispondente alle ripetibili sopra riconosciute venga già sin d’ora liberata a suo favore. Nel gravame il convenuto non ha in effetti speso alcuna parola a sostegno di questa sua richiesta, che è di fatto rimasta priva di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). La domanda è oltretutto inutile e con ciò nuovamente irrita, visto e considerato che il Pretore nei considerandi della sua decisione aveva già precisato che la liberazione della cauzione sarebbe stata da lui disposta non appena cresciuta in giudicato la sua sentenza (sentenza p. 21).
Ne discende che l’appello può essere parzialmente accolto nel senso che il credito a favore dell’attore deve essere ridotto a US$ 33'058.65 e che l’indennità per ripetibili attribuita a favore del convenuto può essere lievemente aumentata.
Gli oneri processuali della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di US$ 88'000.-, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), che è di 2/5 per il convenuto e di 3/5 per l’attore. Quanto alle ripetibili, si osserva che al convenuto, vincente in questa sede in misura limitata, può essere assegnata un’indennità per ripetibili ridotta (II CCA 16 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.63, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137, 10 febbraio 2014 inc. n. 12.2012.162; in merito all’obbligo di versare ripetibili a carico della parte, come qui l’attore, che non ha inoltrato osservazioni ad un gravame vincente, cfr. TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la LTG
decide:
I. L’appello 7 febbraio 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 9 gennaio 2012 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:
1.1. Di conseguenza AP 1 è condannato al pagamento di US$ 33'058.65 in favore di AO 1.
II. Gli oneri processuali di fr. 3’000.- sono posti a carico dell’appellante per 2/5 e per 3/5 sono posti a carico dell’appellato, il quale verserà all’appellante fr. 1’500.- per ripetibili.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).