Incarto n. 12.2012.213
Lugano 28 aprile 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OR.2011.8 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 maggio 2011 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da
con cui l’attore ha chiesto di annullare tutte le deliberazioni prese durante l’assemblea generale ordinaria di AP 1 tenutasi in data 13 dicembre 2010 nonché di far ordine all’amministratore unico di AP 1, __________ S__________, di convocare al più presto un’assemblea generale per l’approvazione dei conti dal 2000 al 2009, protestate tasse, spese e ripetibili;
domanda avversata dalla convenuta, che ha postulato l’integrale reiezione della petizione sia in ordine che nel merito, e che il Pretore ha accolto con sentenza 9 novembre 2012;
appellante la convenuta che con atto di appello 6 dicembre 2012 chiede in via preliminare il parziale annullamento dell’ordinanza sulle prove 10 gennaio 2012 nel senso dell’estromissione dalle tavole processuali dei verbali di audizione di __________ F__________, __________ A__________ e __________ S__________, nel merito la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione in ordine e in ogni caso nel merito, quindi di porre le spese processuali e le ripetibili di prima sede a carico dell’attore, protestate tassa, spese e ripetibili di appello;
mentre l’attore con risposta 25 gennaio 2013 postula la reiezione del gravame con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. In data 27 gennaio 1990 __________ S__________, AO 1 e __________ P__________ hanno costituito la AP 1 con lo scopo di acquistare e vendere veicoli a motore (segnatamente motocicli) e biciclette, vendere accessori e abbigliamento specifico e gestire officine di riparazione (v. doc. A). AO 1, che al momento della costituzione aveva sottoscritto 250 azioni nominative da fr. 100.- cadauna ed era stato nominato procuratore con firma individuale, ha svolto sostanzialmente la funzione di meccanico, mentre __________ S__________, che al momento della costituzione aveva sottoscritto 249 azioni nominative da fr. 100.- cadauna ed era stato nominato amministratore unico (in seguito AU), si occupava delle vendite e della clientela; infine __________ P__________, che al momento della costituzione aveva sottoscritto una sola azione, aveva sostanzialmente partecipato all’operazione poiché a quel momento occorrevano tre persone per fondare una SA ma non ha mai lavorato per la società. In data 17 ottobre 1997 __________ S__________, unico azionista comparente, dopo aver dichiarato al notaio che l’intero capitale azionario era rappresentato, ha presieduto l’assemblea generale straordinaria convocata con il primario scopo di aumentare il capitale da fr. 50'000.- a fr. 100'000.- e di adeguare lo statuto al nuovo diritto della SA (v. doc. D). In quella sede le 500 nuove azioni nominative di fr. 100.- ognuna, interamente liberate, sono state sottoscritte dalla F__________ di M__________, fiduciariamente per conto di __________ S__________ (v. risposta pag. 5 i.f.). Le modifiche sono state iscritte nel Registro di commercio il 3 novembre 1997 (v. doc. C).
B. I rapporti tra __________ S__________ e __________ S__________ si sono nel corso degli anni progressivamente degradati (v. doc. 4 e 5) finché quest’ultimo ha cessato la sua attività presso la AP 1 in data 9 dicembre 2008 a seguito di malattia (v. doc. 8). Il 13 dicembre 2010 si è svolta l’assemblea generale ordinaria della AP 1 che ha approvato i conti del 2009 (v. doc. F). __________ S__________, intestatario delle azioni nominative da 1 a 249 (v. doc. 1), nonché delle azioni no. 250 (a seguito di cessione da __________ P__________: v. doc. 2) e 501 a 1'000 (a seguito di cessione dalla F__________: v. doc. 3), il medesimo giorno aveva conferito procura all’avv. RA 1 affinché abbia a rappresentarlo alla predetta assemblea (v. ancora doc. F, foglio 3). Alla medesima hanno così partecipato __________ S__________, l’avv. RA 1 nonché __________ C__________ in rappresentanza dell’ufficio di revisione M__________, non invece AO 1, intestatario delle azioni da 251 a 500 (v. doc.O), per i motivi indicati dal suo legale con lettera 15 novembre 2010 (v. doc. E).
C. Richiamato il termine di due mesi dell’art. 706a cpv. 1 CO, in data 13 gennaio 2011 AO 1 ha chiesto al Pretore del distretto di Bellinzona di citare AP 1 ad un’udienza di conciliazione invocando l’invalidità dell’assemblea generale ordinaria del 13 dicembre 2010 e di tutte le decisioni prese in quell’ambito (v. doc. L). All’udienza del 16 febbraio 2011 il Pretore, costatata l’assenza della parte convenuta e così il fallimento del tentativo di conciliazione, ha rilasciato alla parte istante l’autorizzazione ad agire, precisando che la causa doveva essere inoltrata “entro 2 mesi da oggi” (v. doc. N). Con petizione 2 maggio 2011 AO 1 ha chiesto al giudice di annullare tutte le deliberazioni prese durante l’assemblea generale ordinaria della convenuta AP 1 tenutasi in data 13 dicembre 2010 e di ordinare all’AU di AP 1 di convocare al più presto un’assemblea generale per l’approvazione dei conti dal 2000 al 2009. In sintesi l’attore ha da un lato evidenziato che l’AG straordinaria del 17 ottobre 1997 si era tenuta a sua insaputa di modo che gli era stato impedito di esercitare il diritto d’opzione, d’altro lato ha lamentato il fatto che l’AU, malgrado sue reiterate richieste, prima del dicembre 2010 mai aveva organizzato le assemblee annuali, privandolo di conseguenza del diritto di verificare i conti della società; di qui la necessità di annullare l’assemblea tenutasi il 13 dicembre 2010 non potendosi a suo avviso approvare i conti del 2009 prima di quelli degli anni precedenti. In sede di risposta la società convenuta, dopo aver segnalato che l’attore aveva omesso di indicare il valore di causa, da fissarsi in fr. 100'000.-, ossia il valore del capitale azionario, ha invocato la tardività della petizione in quanto inoltrata oltre il termine di due mesi previsto dall’art. 706a CO e con la precisazione che il termine per promuovere l’azione dopo il fallimento del tentativo di conciliazione non è sospeso nel corso delle ferie giudiziarie. Nel merito la convenuta ha sostenuto che l’attore era a conoscenza della necessità di aumentare il capitale azionario ma non aveva mai manifestato l’intenzione di esercitare un’opzione sulle nuove azioni e parallelamente non aveva mai accennato alla necessità di indire un’AG poiché l’approvazione dei conti, allestiti da società esterne e non da __________ S__________, avveniva in modo tacito, l’incontro quotidiano tra i due principali azionisti essendo equiparabile ad un’assemblea universale, di modo che le richieste di causa risultavano abusive e prive di un interesse degno di protezione. In sede di replica e duplica le parti hanno ribadito le rispettive tesi, l’attore contestando l’intempestività della petizione sostanzialmente in ragione del fatto che il termine di due mesi era stato rispettato con l’inoltro dell’istanza di conciliazione mentre quello assegnato dal giudice per proporre l’azione è di natura procedurale e quindi soggetto a interruzione in caso di ferie giudiziarie. Nel corso dell’udienza del 10 gennaio 2012 la convenuta ha rimproverato all’attore di non aver specificato le prove negli allegati preliminari come richiesto dalla nuova procedura federale, eccezione seduta stante respinta dal Pretore aggiunto in quanto non proposta nella risposta né nella duplica e comunque riferita a un difetto sanabile mediante interpello. Con le conclusioni le parti hanno ribadito le rispettive argomentazioni e domande, la convenuta riproponendo inoltre la propria eccezione riguardante la tardività della petizione e chiedendo l’estromissione di due deposizioni testimoniali e dell’interrogatorio dell’attore in quanto prove erroneamente ammesse.
D. Con sentenza 9 novembre 2012 il Pretore ha accolto la petizione e ha così annullato tutte le deliberazioni prese durante l’AG 13 dicembre 2010 di AP 1 nonché fatto ordine al suo AU di convocare al più presto un’AG per l’approvazione dei conti dal 2000 al 2009. La tassa di giustizia, pari a fr. 3’000.-, e le spese di fr. 200.- sono state poste a carico della società convenuta con l’obbligo di rifondere all’attore fr. 9'000.- a titolo di ripetibili. Richiamata la dottrina e la giurisprudenza del Tribunale federale il Pretore ha avantutto considerato tempestiva la petizione, respingendo l’obiezione della convenuta secondo la quale il termine assegnato in occasione del tentativo di conciliazione non sarebbe sospeso dalle ferie. Il primo giudice ha quindi confermato la decisione adottata nel corso dell’udienza 10 gennaio 2012 di ammettere le prove offerte dall’attore. Il giudice di prime cure ha in seguito accertato la nullità dell’assemblea generale straordinaria 17 ottobre 1997, tenutasi senza rispettare il presupposti formali di convocazione, violando il diritto degli azionisti di partecipare e nel concreto caso il loro diritto di sottoscrivere nuove azioni (cosiddetto diritto d’opzione). Infine il Pretore ha annullato tutte le deliberazioni prese durante l’AG del 13 dicembre 2010 e ordinato all’AU della AP 1 di convocare al più presto un’assemblea volta all’approvazione dei conti dal 2000 al 2009, ciò in particolare in ragione del fatto che all’attore era stato impedito nel periodo indicato di verificare i conti e dare (o meno) scarico all’amministratore, malgrado reiterate richieste.
E. Con atto di appello 6 dicembre 2012 AP 1 ha chiesto in via preliminare il parziale annullamento dell’ordinanza sulle prove 10 gennaio 2012 con conseguente estromissione dalle tavole processuali dei verbali di audizione di __________ F__________, __________ A__________ e AO 1; quindi ha postulato la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione in ordine e in ogni caso nel merito, protestate tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado. Con risposta 25 gennaio 2013 AO 1 ha chiesto l’integrale reiezione del gravame, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado. Gli argomenti a sostegno dell’appello così come quelli della risposta saranno esaminati nei considerandi in diritto.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC). Nelle controversie con valore litigioso di almeno fr. 10'000.- (come nel caso in esame, v. consid. 3 del giudizio impugnato), la decisione è impugnabile mediante appello (art. 308 cpv. 2 CPC) entro il termine di 30 giorni (art. 311 cpv. 1 CPC). Nella fattispecie la sentenza impugnata è stata notificata il 9 novembre 2012 e ricevuta il giorno successivo. L’appello 6 dicembre 2012 é pertanto tempestivo, come lo è la risposta 25 gennaio 2013 a fronte di una notifica avvenuta il 12 dicembre 2012, il termine di 30 giorni essendo stato prorogato per effetto delle ferie giudiziarie (art. 145 cpv. 1 lett. c CPC).
Il Pretore ha considerato, alla luce della sentenza 20 settembre 2012 del Tribunale federale, inc. 4A_391/2012, consid. 2.4 (ora pubblicata in DTF 138 III 615), che il termine di due mesi fissato con l’autorizzazione ad agire rilasciata il 16 febbraio 2011 (v. inc. CM.2011.6 in atti) era stato in concreto sospeso dalle ferie pasquali (art. 145 cpv. 1 lett. a CPC) e che pertanto la petizione introdotta in data 2 maggio 2011 era tempestiva. In ogni modo, sempre secondo il Pretore, l’art. 145 cpv. 3 CPC impone al giudice di rendere attente le parti alle eccezioni di cui al capoverso 2 della norma, in caso di omissione – come nel caso in esame – anche quei termini beneficiano della sospensione. L’appellante rimprovera al primo giudice di non aver considerato che la citata sentenza del TF si riferisce al termine previsto dall’art. 209 cpv. 3 CPC nonché a quello di 30 giorni per le cause di locazione e affitto di cui all’art. 209 cpv. 4 CPC ma non concerne il termine di due mesi previsto all’art. 706a cpv. 1 CO, fermo restando che lo stesso dev’essere rispettato in entrambe le fasi che innestano la litispendenza, e cioè sia al momento di introdurre l’istanza obbligatoria di conciliazione - non in discussione nel presente caso
Il tema è invero puramente teorico poiché, come si vedrà in seguito, sia l’assemblea generale straordinaria del 17 ottobre 1997 (v. doc. D), sia l’assemblea generale ordinaria del 13 dicembre 2010 (v. doc. F), sono nulle, ossia prive di qualsivoglia effetto giuridico, ciò che è rilevabile d’ufficio e in ogni tempo. Appare nondimeno utile pronunciarsi sul tema sollevato dall’appellante poiché la sentenza del Tribunale federale posta a fondamento del giudizio pretorile trae origine da un contenzioso del diritto della locazione e non del diritto della società anonima. L’art. 706a cpv. 1 CO prevede che il diritto di contestare le deliberazioni si estingue se l’azione non è proposta entro due mesi dall’assemblea generale. Si tratta pacificamente di un termine perentorio, o di perenzione, di diritto federale. Il termine è rispettato con la proposta dell’azione. L’appellante - rinviando a Trezzini, CPC Comm, pag. 940 - ritiene che il termine di perenzione citato dev’essere rispettato in due momenti. Essa fa così riferimento alla giurisprudenza citata dal contributo dottrinale alla nota 2591 (ossia TF 5A_153/2009 del 29 maggio 2009, pubblicata in DTF 135 III 489). Al considerando 3.4 di quel giudizio è infatti chiaramente indicato che il termine per proporre l’azione dell’art. 706a cpv. 1 CO dev’essere rispettato sia con la domanda di conciliazione che dopo l’ottenimento dell’autorizzazione ad agire. Il considerando 6.2 precisa a sua volta che la norma della procedura cantonale in concreto applicabile era letteralmente uguale all’art. 209 cpv. 4 CPC, a quel momento non ancora in vigore. Il commentatore sembra dedurre che l’art. 209 cpv. 4 CPC contiene una riserva per i termini di perenzione più brevi previsti dal diritto materiale (v. Trezzini, op. cit., pag. 209, ultimo capoverso). Questa argomentazione non tiene però conto del fatto che secondo l’art. 62 cpv. 1 CPC il deposito dell’istanza di conciliazione, così come della petizione o di altri atti introduttivi del giudizio ivi indicati, determina la pendenza della causa, come peraltro rileva la parte appellata. Parallelamente l’art. 64 cpv. 2 CPC precisa che per l’osservanza dei termini legali di diritto privato fondati sulla data del deposito della petizione, dell’inoltro della causa o di un altro atto introduttivo del giudizio fa stato la pendenza della causa ai sensi del presente Codice. Ciò significa che il concetto di proposta dell’azione dell’art. 706a cpv. 1 CO, ossia il rispetto del termine per proporre l’azione, dev’essere esaminato in base al CPC. In effetti, i concetti di proposta dell’azione (Klageanhebung, ossia l’azione processuale destinata a salvaguardare i termini di prescrizione e perenzione di diritto federale) e pendenza di causa (Rechtshängigkeit, ossia la conseguenza giuridica di natura processuale a seguito di un’azione processuale), sono stati armonizzati dal profilo temporale con l’introduzione del CPC, e cioè, ovunque per la salvaguardia di un termine del diritto privato è fatto riferimento alla proposta dell’azione è determinante la pendenza di causa secondo il CPC. Al concetto di pendenza di causa vengono così conferiti indirettamente effetti di diritto materiale. Ne segue che la giurisprudenza del TF sulla proposta dell’azione resa sotto l’egida del diritto anteriore in relazione ai termini di perenzione e di prescrizione risulta sorpassata (per quanto precede v. Sutter-Somm/Hediger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm. 2a ed., Art. 62, N. 7, Art. 64, N. 3 i.f. e N.17; Trezzini, op. cit., art. 62, pag. 210, 212 in fine e 213 all’inizio, art. 209, pag. 937). Ora, dal momento che il deposito dell’istanza di conciliazione crea la pendenza di causa (art. 62 cpv. 1 CPC), in particolare per i casi, come quello in esame, in cui questo atto processuale è obbligatorio, e che per determinare se i termini di prescrizione o perenzione sono stati salvaguardati occorre appunto fare riferimento al momento della pendenza della causa (art. 64 cpv. 2 CPC), non è più possibile sostenere che per innestare la litispendenza il termine di perenzione dell’art. 706a cpv. 1 CO (così come gli altri termini analoghi) dev’essere rispettato a due riprese, come a torto preteso dall’appellante. In concreto, alla luce delle citate disposizioni del CPC, la pendenza della causa fondata sulla citata disposizione di diritto federale è stata creata con il deposito dell’istanza di conciliazione del 13 gennaio 2011 (v. doc. L e inc. CM.2011.6, agli atti). Ne deriva che il Pretore con l’autorizzazione ad agire non avrebbe di principio dovuto, riservato quanto si dirà qui di seguito, assegnare un termine di due mesi per inoltrare la causa, lasciando così intendere alle parti, in difetto di migliori informazioni, che il termine di cui all’art. 706a cpv. 1 CO doveva essere rispettato ancora una volta. Giova infatti aggiungere che quest’ultimo non è un altro termine speciale d’azione previsto dalla legge secondo l’art. 209 cpv. 4 ultima frase CO (v. Bohnet in: Code de procédure civile commenté, art. 209, N. 14, secondo il quale i termini di perenzione delle azioni costitutive – art. 87 CPC – non sono compresi nella norma in esame; Honegger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm 2a ed., Art. 209, N. 10, secondo il quale l’art. 209 cpv. 4 ultima frase comprende solo termini di natura processuale e non i termini di perenzione del diritto materiale; del medesimo avviso Alvarez/Perez, Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, Band II, Art. 209, N. 11 i.f.). Alla luce di quanto precede alla parte istante andava pertanto di principio assegnato il termine di tre mesi di cui all’art. 209 cpv. 3 CPC, che è sospeso dalle ferie (DTF 138 III 615). A fronte dell’autorizzazione ad agire rilasciata in data 16 febbraio 2011 la petizione 2 maggio 2011 risulta così in ogni caso tempestiva. Nel presente caso il Pretore ha ridotto il termine ordinario, ciò che è di per sé possibile (v. ad es. Wyss in: Baker & McKenzie, Stämpflis Handkommentar, ZPO, Art. 209, N. 5), fermo restando, nuovamente alla luce della citata sentenza del TF, che quel termine fissato dal giudice e non dal diritto materiale è sospeso in caso di ferie giudiziarie. Anche volendo nuovamente prescindere da quanto indicato in ingresso, gli ulteriori argomenti dell’appellante non condurrebbero a diversa soluzione. Il riferimento dottrinale riportato a pag. 5 dell’appello precisa unicamente che il termine dell’art. 706a cpv. 1 CO non è sospeso dalle ferie ma non si esprime sul concetto di litispendenza. Il riferimento alla sospensione dei termini di prescrizione non concerne il tema qui esaminato, con la precisazione che l’istanza di conciliazione è pure idonea alla loro sospensione (art. 135 cfr. 2 CO). Infine, la sospensione dei termini dell’art. 209 cpv. 3 e 4 CPC non dipende dal richiamo o meno del giudice all’art. 145 cpv. 3 CPC, per i motivi sopra esposti. Le tesi dell’appellante riguardo alla tardività della petizione, in quanto fondata primariamente su un caso di applicazione dell’art. 706a CO, sono pertanto in ogni caso da respingere.
Nel suo giudizio il primo giudice ha confermato la decisione adottata dal Pretore aggiunto al termine dell’udienza 10 gennaio 2012 di respingere l’eccezione proposta dalla convenuta in quella sede secondo la quale l’attore non aveva specificato negli allegati introduttivi il nominativo dei testi, la proposta del suo interrogatorio quale parte e la domanda di edizione di documenti. Il Pretore ha in primo luogo rimproverato alla convenuta di non aver sollevato l’eccezione nei suoi allegati preliminari ma solo in sede di dibattimento, contravvenendo al principio della buona fede processuale che doveva prevalere sull’applicazione formale della procedura; in secondo luogo ha rilevato che il vizio fatto valere avrebbe potuto comunque essere sanato mediante interpello. L’appellante da un lato ribadisce che l’attore non ha specificato i nomi dei testi né postulato l’interrogatorio delle parti nella petizione e nella risposta e neppure nelle prime arringhe, d’altro lato ritiene infondato il rimprovero mossole dal giudice di aver violato la buona fede processuale. Essa ritiene infatti che “La buona fede processuale verte, come detto, su atti viziati, e non su propositi virtualmente inefficaci, come all’occorrenza” (v. appello, pag. 7 all’inizio). Non sarebbe cioè compito di una parte esortare l’altra a prevalersi per tempo dei propri diritti processuali o materiali. L’appellante è inoltre dell’avviso che la tardività dall’offerta probatoria non può essere sanata attraverso il potere di interpello del giudice che non potrebbe ammettere prove di propria iniziativa, salvo che nei casi di applicazione della massima inquisitoria. Chiede quindi che i verbali di audizione dei testi __________ F__________, __________ A__________ e l’interrogatorio dell’attore siano espunti dalle tavole processuali. La parte appellata ritiene dal canto suo che è comunque data la possibilità di addurre le prove nel corso dell’udienza istruttoria e persino al dibattimento, in ogni modo rileva che la controparte non ha impugnato la disposizione ordinatoria del Pretore aggiunto riguardo all’ammissione delle prove.
Occorre premettere che la censura viene esaminata poiché tocca un tema non ancora risolto definitivamente anche se la soluzione che qui scaturisce non incide sull’esito della vertenza. In altri termini, l’audizione dei testi citati al considerando che precede così come l’interrogatorio dell’attore non sono di per sé utili per il giudizio. L’art. 221 cpv. 1 lett. e CPC prevede che la petizione deve contenere l’indicazione dei mezzi di prova con riferimento ai fatti esposti, l’elenco dei mezzi di prova deve quindi essere allegato alla petizione (art. 221 cpv. 2 lett. d CPC). Il grado di precisione e/o specificazione dell’indicazione, rispettivamente dell’elenco non emergono né dal testo di legge né dal relativo messaggio. Per quanto attiene ai testimoni, numerosi autori sono dell’avviso che il relativo nominativo debba essere precisato con l’allegato introduttivo (v. Trezzini, op. cit., art. 221, pag. 991; Willisegger, BSK-ZPO, 2a ed., Art. 221, N. 32; Leuenberger in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Komm., 2a ed., Art. 221, N. 56a; Pahud in: Brunner/Gasser/Schwander, DIKE-Komm-ZPO, Art. 221, N. 15; Naegeli/Richers in: Oberhammer/Domej/Haas, Kurzkommentar ZPO, 2a ed., Art. 221, N. 18). Per quanto attiene all’interrogatorio delle parti è logico ritenere che la richiesta sia annunciata nella petizione, in sostanza com’era il caso per l’istituto dell’interrogatorio formale del previgente ordinamento processuale. Tuttavia, anche volendo allinearsi alla dottrina sopra citata la tesi appellatoria non andrebbe accolta. Si osserva avantutto che nella petizione datata 2 maggio 2011 l’attore ha indicato le prove in modo generico, analogamente a quanto avveniva sotto l’egida del CPC/TI, ossia nel seguente modo: documenti, edizione documenti, testi, interrogatorio formale (v. atto citato, pag. 4 i.f., 6 e 7); all’ultima pagina ha quindi elencato gli allegati. La convenuta, con la risposta 22 giugno 2011, ha esposto le prove in maniera analoga, ossia: testi, documenti, interrogatorio e deposizione delle parti (v. atto citato, pag. 6, 7 i.f., 9 e 11); anche in questo caso alla pag. 12 è riportato l’elenco degli allegati. Se è quindi carente la petizione, altrettanto occorre dire della risposta, perlomeno per quanto attiene alla specificazione dei testimoni, in quanto soggetta alle medesime esigenze (art. 222 cpv. 2 CPC). In altri termini la convenuta ha rimproverato all’attore un errore da essa stessa commesso. A giusta ragione quindi il Pretore ha evidenziato una violazione del principio della buona fede, ossia un comportamento eticamente scorretto (v. Bohnet, op. cit., art. 52, N. 7), da parte della convenuta. Il fatto che in sede di duplica quest’ultima abbia posto rimedio alle proprie mancanze indicando i nomi dei testi non è sufficiente per condurre a diversa conclusione. Si osserva inoltre che, contrariamente all’art. 170 cpv. 1 lett. c CPC/TI, l’art. 222 CPC non menziona espressamente le eccezioni e i presupposti processuali, ma ciò non toglie che è con lo scritto di risposta che esse vanno sollevate. L’eccezione è parte integrante dello strumentario difensivo del convenuto che va dunque addotto in un’unica soluzione e non in modo frammentato (v. Trezzini, op. cit., art. 222, pag. 995). Ciò significa che la convenuta doveva sollevare il vizio processuale con la risposta o al più tardi con la duplica; l’aver agito diversamente configura nuovamente una violazione del principio della buona fede (in questo senso v. Trezzini, op. cit., art. 52, pag. 98). A quanto precede va aggiunto che la convenuta non ha interposto reclamo (ex art. 319 lett. b CPC) contro la decisione del Pretore di ammettere le prove così come proposte all’udienza del 10 gennaio 2012 e neppure in questa sede ha speso parola per spiegare quale pregiudizio avrebbe subito dall’agire della controparte. Infine, se l’indicazione delle prove è insufficiente o imprecisa, entra in considerazione l’interpello (v. Willisegger, op. cit., Art. 221, N. 35; Pahud, op. cit., Art 221, N. 16; Tappy, Code de procédure civile commenté, art. 221, n. 24): a giusta ragione quindi il Pretore ha fatto riferimento a questo istituto. L’appellante omette inoltre di considerare sia che il giudice può d’ufficio obbligare a deporre entrambe le parti (art. 192 cpv. 1 CPC), sia che l’udienza istruttoria, oltre ad essere la sede naturalmente deputata a sfociare l’obbligo di interpello, rappresenta pure il momento in cui completare i fatti sotto forma d’indicazione dei mezzi di prova mancanti negli allegati scritti (v. Trezzini, op. cit., art. 226, pag. 1009; Tappy, op. cit., art. 226, n. 4, 12). Per tutti i motivi qui esposti la richiesta dell’appellante di proscrivere dalle tavole processuali i verbali dei testi __________ F__________ e __________ A__________ nonché dell’interrogatorio dell’attore dev’essere respinta.
Il primo giudice ha accertato la nullità dell’assemblea generale straordinaria del 17 ottobre 1997 (v. doc. D) che si era tenuta senza rispettare i presupposti della convocazione previsti dalla legge e dallo statuto e che aveva così impedito in particolar modo all’attore di esercitare il suo diritto di sottoscrivere nuove azioni proporzionalmente alla sua partecipazione anteriore. L’appellante rimprovera al Pretore di aver agito “ultra petita” dal momento che l’accertamento della nullità dell’assemblea del 17 ottobre 1997 non era oggetto delle domande di causa. La censura è manifestamente infondata. Pur non inserendola nelle domande di causa, l’attore ha invocato la nullità dell’assemblea generale straordinaria del 17 ottobre 1997 implicitamente nella petizione (v. pag. 4) e esplicitamente nella replica (v. pag. 4 i.f, 5 e 6) nonché nelle conclusioni (v. pag. 6). Ma soprattutto l’appellante omette di considerare che la nullità delle deliberazioni dell’assemblea generale di una società anonima (art. 706b CO) è rilevabile d’ufficio da parte del giudice e può essere fatta valere in ogni tempo (v. Dubs/Truffer, BSK OR II, 3a ed., Art. 706b, N. 5 e 6; Peter/Cavadini, CR CO II, art. 706b CO, N. 5; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Aktienrecht, § 25, N. 134 e 135; DTF 112 II 356 consid. 7, 100 II 384, consid. 1; II CCA 11 gennaio 2012, inc. 12.2011.186, consid. 2), come peraltro rettamente sottolineato dalla parte appellata nella sua risposta. Il dovere di rilevare d’ufficio determinati istituti di diritto materiale costituisce un’eccezione al divieto dell’extra o ultrapetizione. A ragione quindi il Pretore ha accertato la nullità dell’assemblea con cui AP 1 ha deliberato l’aumento del suo capitale azionario, avvenuta in modo irrito per i motivi compiutamente illustrati al considerando 4 del suo giudizio. A questo punto si impone un’ulteriore considerazione. Dal momento che AO 1 e __________ non erano presenti né rappresentati alla predetta assemblea, e visto che i certificati azionari sono stati stampati solo successivamente (v. risposta, pag. 6), non si comprende come __________ S__________ possa aver accertato che l’intero capitale azionario era rappresentato (v. doc. D, Fol. 1, pt. 1). Siccome il verbale dell’assemblea generale di una società anonima è un documento nella misura in cui, come nel caso in esame, serve per un’iscrizione nel Registro di commercio, è palese che entravano in considerazione le ipotesi di falsità in documenti (art. 251 CP) e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione (art. 253 CP): pertanto si imponeva una segnalazione al Ministero pubblico da parte del magistrato, come prevede l’art. 27a LOG (RL 3.1.1.1). Semplicemente per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione (v. art. 97 cpv. 1 lett. b CP) detta segnalazione non avviene da parte di questa Camera.
Il Pretore ha ritenuto che semplici incontri quotidiani tra AO 1 __________ S__________ non erano in alcun modo equiparabili a un’assemblea universale degli azionisti, come invece sostenuto dalla convenuta. In questa sede quest’ultima ha sostenuto che siccome __________ P__________ deteneva la sua azione fiduciariamente per conto di __________ S__________, l’assemblea totalitaria ha potuto perfezionarsi tra i soli AO 1 e __________ S__________. Ha ribadito che l’assenza di critiche da parte dell’attore alla tenuta della contabilità comporta una costante approvazione tacita della stessa, fermo restando che il processo verbale dell’assemblea non sarebbe imperativamente richiesto. Questa censura è pretestuosa. L’appellante dimentica che l’assemblea cosiddetta totalitaria si differenzia da un’assemblea ordinaria unicamente in ragione del fatto che la società è liberata dalle formalità di convocazione previste dalla legge (art. 700 CO) e dallo statuto (v. doc. H, art. 9); tutte le altre esigenze legali e statutarie per la tenuta dell’assemblea devono essere rispettate, tra cui la tenuta del processo verbale (v. Dubs/Truffer, op. cit., Art. 701 OR, N. 2; Peter/Cavadini, op. cit., art. 701 CO, N. 7). Ciò premesso, sostenere che l’incontro quotidiano tra i due maggiori azionisti è equiparabile a un’assemblea universale ex art. 701 CO (v. risposta pag. 10 e conclusioni pag. 8), nonché che l’approvazione dei conti di una SA può avvenire nel citato contesto in forma tacita (v. ancora appello pag. 9), non è serio.
Nell’ultimo punto del suo giudizio, dopo aver esposto le norme che sottendono all’approvazione del rapporto e del conto annuale nonché al diritto dell’azionista di contestare le deliberazioni dell’assemblea generale contrarie alla legge e allo statuto, il Pretore ha considerato evidente che prima di approvare i conti del 2009 fosse nell’interesse dell’attore di approvare le risultanze economiche della società riferite agli ultimi 10 anni, pertanto ha ritenuto fondate le richieste di annullare l’assemblea generale ordinaria del 13 dicembre 2010 (v. doc. M) e di ordinare all’amministratore unico di AP 1 di convocare al più presto un’AG per l’approvazione dei conti dal 2000 al 2009. L’appellante rimprovera al Pretore di aver arbitrariamente privilegiato alcuni stralci di testimonianze giungendo così a una conclusione errata. Essa evidenzia che dalla testimonianza di __________ P__________ emergerebbe solo che l’attore si lamentava di non ricevere da __________ S__________ spontanee informazioni circa l’andamento della società, mentre da quella __________ F__________ non sarebbe possibile dedurre che l’attore avesse chiesto allo stesso __________ S__________ di indire un’assemblea societaria. L’appellante censura quindi il mancato riferimento da parte del primo giudice alla deposizione del revisore __________ C__________ (secondo il quale l’attore mai lo avrebbe chiamato per contestare la tenuta dei conti della società) e all’interrogatorio di __________ S__________ (secondo il quale l’attore non gli avrebbe mai chiesto di poter visionare i libri contabili né di organizzare delle assemblee). Premessa l’assenza di richieste di adunare un’assemblea generale come di un’istanza ai sensi dell’art. 699 cpv. 3 CO, l’appellante intravvede una contraddizione al considerando 6.3 del giudizio impugnato, sottolineando come l’attore aveva da un lato avallato con il suo atteggiamento i conti 2004 - 2008 e d’altro lato omesso di sollevare perplessità sulla correttezza dei conti 2009. L’appellante sostiene infine l’assenza di un principio legale che obblighi la società ad approvare i conti 2000 - 2008 prima di quelli dell’esercizio 2009; tanto più alla luce del fatto che i conti di quegli anni non sono mai stati contestati dagli azionisti.
Le censure dell’appellante vanno respinte siccome manifestamente infondate. Occorre avantutto precisare che la costatazione della nullità dell’assemblea generale straordinaria del 17 ottobre 1997 (v. sopra consid. 6) significa che le decisioni prese in quella sede, ed in particolare l’aumento del capitale azionario, non producono alcun effetto giuridico e non sono sanabili (v. Dubs/Truffer, op. cit., Art. 706b OR, N. 4; Peter/Cavadini, op. cit., art. 706b CO, N. 5; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, op. cit., § 25, N. 5 e 135). Da ciò deriva la nullità dell’assemblea generale ordinaria del 13 dicembre 2010 (v. doc. M) poiché tenutasi con azioni (da 501 a 1’000) non validamente costituite, ossia che non esistono. In aggiunta a quanto precede occorre comunque osservare che la conclusione cui è giunto il primo giudice dev’essere in ogni modo confermata. L’appellante non può in effetti ragionevolmente pretendere che l’approvazione dei conti del 2009 può avvenire prima, rispettivamente prescindendo dalla verifica di quelli degli anni precedenti. Inoltre, non si tratta di esaminare quante volte (verosimilmente molte) e quando (verosimilmente sull’arco di diversi anni) l’attore avesse chiesto a __________ S__________ di organizzare un’assemblea generale e/o di poter visionare il bilancio e il conto economico della società (su questo tema v. verbale udienza 9 febbraio 2012, audizione teste __________ P__________, pag. 5; verbale udienza 5 luglio 2012, interrogatorio AO 1, pag. 20 e 21), ma è invece doveroso costatare che l’amministratore unico della convenuta __________ S__________ non ha mai ossequiato al suo obbligo legale (art. 699 cpv. 1 e 2 CO) nonché statutario (v. doc. H, art. 8 e 9) di convocare l’assemblea generale ordinaria annuale onde concedere a tutti gli azionisti di poter esercitare i propri diritti intrasmissibili, in particolare l’approvazione del rapporto annuale e del conto annuale nonché discutere il discarico dell’amministratore (art 698 cpv. 2 cfr. 3, 4 e 5 CO). Ne deriva, come a ragione osservato dal Pretore, un evidente interesse legittimo dell’attore (quale titolare di 250 azioni nominative), che corrisponde nel presente caso pure all’interesse della società, a pretendere la verifica nelle dovute forme dei conti della società dal 2000 al 2009, termine fissato in applicazione dell’art. 962 cpv. 1 CO (secondo la versione in vigore al momento del primo giudizio, ora v. art. 958f cpv. 1 CO), che non è peraltro stato oggetto di esplicita contestazione in questa sede. Per completezza si dirà che per la valutazione aziendale 15 aprile 2009 di AP 1 è stato considerato il bilancio e il conto economico 2008 (v. doc. 10, pag. 3), non quelli degli anni 2004 – 2008. In ogni modo, la conoscenza da parte dell’attore delle notifiche fiscali riferite a detto periodo non comporta ovviamente l’approvazione dei conti della società, come sembra pretendere l’appellante, poiché detta approvazione è possibile unicamente secondo le modalità previste dal diritto della SA. Infine, il fatto che l’attore non abbia chiesto per scritto la convocazione dell’assemblea generale (v. art. 699 cpv. 3 CO), rispettivamente non si sia rivolto al giudice (v. art. 699 cpv. 4 CO), non consentiva in alcun modo all’amministratore unico di venir meno ai suoi doveri qui sopra ricordati.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
L’appello 6 dicembre 2012 di AP 1, __________, è respinto.
Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 2’000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di versare alla parte appellata fr. 6’000.- per ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF). Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).