Incarto n. 12.2012.196
Lugano 15 maggio 2014/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.104 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 maggio 2010 da
AO 1 patr. dall’RA 2
contro
PI 1 ora PI 1 PI 2 PI 3, riuniti nel Consorzio C__________,
patr. dall’RA 3,
nonché contro
A__________ AG, L__________ SA, P__________ AG, riuniti nel Consorzio I__________
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido a versarle fr. 7'640'354.- quale richiesta risarcitoria per violazione contrattuale/errore di progettazione oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2010, riservate ulteriori pretese qualora dovessero emergere nel corso della causa, protestate tasse, spese e ripetibili;
premesso che, a seguito di istanza processuale 18 giugno 2010, con sentenza 27 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale del giudice adito la petizione in quanto rivolta nei confronti di A__________ AG, L__________ SA e P__________ AG;
e ora sull’eccezione di carenza di legittimazione attiva sollevata:
dai convenuti PI 1, PI 2 e PI 3, riuniti nel Consorzio C__________, con risposta 5 aprile 2011;
dall’intervenuta in lite AP 1, , patr. dall’avv. RA 1, - alla quale la lite era stata denunciata dai convenuti costituenti il Consorzio C__________ - con risposta 11 aprile 2011;
eccezione che il Pretore ha respinto con sentenza 8 ottobre 2012;
appellanti i convenuti PI 1 (già PI 1), PI 2 e PI 3 che con atto di appello 15 novembre 2012 chiedono la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere l’eccezione di carenza di legittimazione attiva e di respingere di conseguenza la petizione di AO 1, di porre la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili fissate dal primo giudice a carico della parte attrice, protestate tasse, spese e ripetibili di secondo grado;
appellante pure l’intervenuta in lite AP 1, che con atto di appello 14 novembre 2012 chiede la riforma del primo giudizio come proposto nell’appello delle parti convenute;
mentre AO 1 con risposta 10 gennaio 2013 postula la reiezione degli appelli con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto,
in fatto:
A. In data 11/29 settembre 1997 le , rappresentate dalla Direzione di progetto AO 1 e il Consorzio __________ (C), a quel momento costituito da __________ (ditta capofila), __________ – __________, __________ __________, __________ __________ e __________ __________, hanno sottoscritto un contratto, con referenza Nr. __________, che prevedeva da parte del Consorzio l’allestimento di un progetto di deposito di materiali provenienti dallo scavo del tunnel di base del San Gottardo, denominato Progetto __________ e comprendente le seguenti prestazioni: - Progetto di pubblicazione, - RIA 3 del deposito di materiale, del nastro trasportatore, dell’impianto di lavorazione e del deposito intermedio, - Accompagnamento della procedura di approvazione dei piani (v. doc. F). Il contratto precisava al suo ultimo punto che le fatture dovevano essere inoltrate al seguente indirizzo: __________, __________, __________, __________, __________ (v. doc. F, pag. 5).
B. Dopo scambi epistolari tra le parti, per quanto qui interessa volti all’interruzione della prescrizione (v. doc. I e L), con petizione 27 maggio 2010 AO 1 ha convenuto gli studi di ingegneria AO 1, PI 2 e PI 3, riuniti nel Consorzio C__________, nonché gli studi di ingegneria A__________ AG, L__________ SA, e P__________ AG, riuniti nel Consorzio I__________, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 7'640'354.- oltre interessi del 5% dal 19 maggio 2010 quale pretesa risarcitoria derivante da violazione contrattuale/errore di progettazione. Dopo aver precisato di aver rilevato tutti i contratti sottoscritti dalle __________ quale sua successore in diritto, l’attrice ha dapprima ripercorso il ruolo dei Consorzi convenuti nella progettazione della deponia sita in località __________ (al momento dei fatti nel comune di __________, ora __________) che doveva servire al deposito di (stimati) 2 mio di tonnellate di materiale di risulta che usciva dallo scavo dell’attacco intermedio di ; in seguito ha illustrato i problemi di stabilità della citata deponia, dovuti alla situazione geologica/geotecnica e idrogeologica del sedime, che avevano imposto l’interruzione della messa a dimora del materiale nel febbraio 2006 per ragioni di sicurezza, e più precisamente per scongiurare pericoli all’asse di collegamento ferroviario nord-sud situato nelle vicinanze, con conseguente necessità di trasporti al comparto AO 1; quindi ha rimproverato ai Consorzi convenuti un errore di valutazione e una grave colpa durante la preparazione del progetto di pubblicazione nonché durante la fase di elaborazione del progetto definitivo - in particolare al Consorzio C ha rimproverato errori di valutazione in merito alla stabilità del deposito contenuti nella relazione geologica/geotecnica 9 febbraio 1998 (v. doc. S) e nella relazione tecnica del progetto di pubblicazione datata 12 febbraio 1998 (v. doc. R) - ciò che aveva comportato un danno pari a fr. 7'640'354.- (per le diverse posizioni v. petizione pag. 12 a 14, 18 a 21 e doc. QQ).
C. Con sentenza 27 ottobre 2010 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza processuale 18 giugno 2010 presentata da A__________ AG, L__________ SA e P__________ AG e di conseguenza ha dichiarato irricevibile la petizione rivolta nei loro confronti per incompetenza territoriale del giudice adito, e meglio per l’esistenza di una clausola di proroga di foro contenuta nei contratti da loro sottoscritti unitamente all’attrice.
D. In sede di risposta, per quanto concerne questo stadio della vertenza, le parti convenute PI 1 Ing. PI 2 e PI 3 (in seguito anche Consorzio C__________, o semplicemente C__________, o convenuti 1 e 3) hanno contestato la legittimazione attiva dell’attrice. Essi, ricordato che il contratto 11/29 settembre 1997, Nr. , in base al quale venivano avanzate le pretese nei loro confronti, era stato sottoscritto dalle __________ rappresentate dalla Direzione di progetto AO 1 e dai membri pro tempore del Consorzio C (v. doc. F), che il 22 giugno 1999 era stata costituita AO 1 (v. doc. B) e il 12 luglio 1999 la società anonima di diritto speciale __________ in virtù della relativa legge federale (LFFS, v. RS 742.31, v. anche doc. 26), precisato che le __________ avevano ripreso attivi e passivi dell’__________ (art. 26 cpv. 1 LFFS) e che per la realizzazione dell’asse del San Gottardo della NFTA sono competenti le __________ (v. art. 1 cpv. 1 lett. a dell’Ordinanza sulla costruzione di una ferrovia transalpina, OTrAl: RS 742.104.1), hanno sostenuto che l’attrice non era subentrata in tutti i contratti precedentemente sottoscritti dalle F__________ mentre la “Vereinbarung zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft (Bund) einerseits und AO 1 andererseits (über Projektierung, Bau und Finanzierung der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale gemäss Artikel 5bis Buchstaben a und c des Alpentransit-Beschlusses) del 19 settembre/8 ottobre 2000 (v. doc. A) non aveva incidenza nell’ambito dei rapporti contrattuali di cui al doc. F. Le parti convenute concludevano che, in assenza di un patto di trasferimento, diritti e obblighi del contratto di cui al doc. F erano rimasti in capo alle __________, ora __________.
Nella sua risposta lo AP 1 (Studio AP 1), al quale la lite era stata denunciata in data 21 giugno 2010 dal Consorzio C__________, premesso di ritenere opportuno l’intervento in lite al fine di evitare l’insorgere di azioni nei suoi confronti da parte della denunciante, ancorché ritenute infondate, ha a sua volta contestato la legittimazione attiva dell’attrice con argomentazione analoga a quella qui appena riassunta.
D. In sede di replica RA 2 ha contestato quanto sostenuto dalle convenute 1 e 3 nonché dalla parte intervenuta in lite. Essa, richiamato il suo scopo, ossia progettare e costruire la trasversale alpina dell’asse del San Gottardo, ha avantutto ricordato di aver assunto tutti gli obblighi contrattuali delle __________ riguardanti il progetto AO 1 con contratto 12 maggio 1998 (v. doc. SS) ed in seguito ha precisato che le __________ avevano assunto attivi e passivi dell’Azienda , ma non i compiti di progettazione ed esecuzione dell’opera, che erano invece di sua competenza, quale “organizzazione di progetto”, in base all’art. 1 cpv. 1 lett. a seconda frase OTrAl, nonché in base alla Convenzione con la Confederazione Svizzera prodotta quale doc. A. AO 1 sostiene di essere così subentrata alle __________ sia per legge che per contratto, circostanza di cui il Consorzio C era stato informato (v. doc. I) e di cui era consapevole dal momento che le indirizzava le sue fatture già dal dicembre 2000 (v. doc. TT). In altri termini, il consenso del cosiddetto contraente ceduto (ossia le parti al Consorzio C__________) alla cessione del contratto da __________ ad AO 1 sarebbe avvenuta per atti concludenti.
E. In sede di duplica i convenuti 1,2 e 3, così come l’intervenuta in lite, hanno ribadito la loro tesi, così come l’attrice con osservazioni prodotte all’udienza preliminare 8 novembre 2011, limitata all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione attiva come richiesto dall’attrice stessa (v. Ordinanza 13 settembre 2011). Esperita l’istruttoria l’attrice, le parti convenute e la parte intervenuta in lite hanno presentato conclusioni scritte ribadendo le loro contrapposte tesi e domande sull’eccezione in esame.
F. Con sentenza 8 ottobre 2012 il Pretore ha respinto la censura di carenza di legittimazione attiva e posto la tassa di giustizia (fr. 4'800.-) e le spese (fr. 200.-) a carico dei convenuti, tenuti a rifondere all’attrice fr. 40'000.- per ripetibili. Il primo giudice, in merito al quesito volto a sapere se AO 1 era divenuta cessionaria del contratto stipulato tra le __________ e il C__________ (v. doc. F), ha dapprima negato che la cessione fosse sottoposta a una forma particolare. Per quanto attiene all’accordo tra contraente uscente (o cedente) e contraente entrante (o cessionario), il Pretore lo ha considerato dimostrato dall’Übernahmevertrag 12 maggio 1998 tra le __________ e AO 1 (in costituzione) (v. doc. SS), nonché dalle decisioni 4 maggio 1999 (v. doc. U, con particolare riferimento alla pag. 4, pt. 11) e 30 giugno 2000 (v. doc. T, in particolare pag. 3, pt. 2) del Dipartimento federale dell’Ambiente, dei Trasporti, dell’Energia e delle Comunicazioni (DATEC). In seguito il primo giudice ha considerato che: I) alla luce del contenuto della decisione 30 giugno 2000 del DATEC (v. doc. T, in particolare pag. 50, riferimento agli allegati 10 e 11), il C__________ al più tardi a quel momento era venuto a conoscenza del cambiamento di titolarità del progetto e non poteva validamente sostenere che detto cambiamento non concerneva anche le prestazioni del contratto di cui al doc. F; II) se fino al 29 marzo 1999 il C__________ aveva indirizzato le sue richieste di pagamento alla Direzione generale delle __________ (v. doc. 30), la richiesta di pagamento 20 dicembre 2000 era stata inviata ad AO 1 (v. doc. TT), ciò a dimostrazione della conoscenza del nuovo partner contrattuale tanto da ritenerlo debitore; III) sia alla lettera 16 aprile 2007 con cui AO 1 aveva chiesto il risarcimento dei costi provocati da quella che riteneva una grave lesione delle prestazioni contrattuali (v. doc. PP e 25), sia alla lettera 20 giugno 2007 con cui veniva sollecitata la rinuncia a prevalersi della prescrizione (v. doc. I), il C__________ nulla aveva eccepito (v. in particolare doc. L) fino al 30 maggio 2008 (v. doc. 29); IV) almeno dal 2002 le comunicazioni inerenti la struttura del Consorzio C__________ erano state indirizzate ad AO 1 (ossia non alle __________); e pertanto ha concluso che tutti questi elementi dimostravano l’accordo della parte convenuta al subingresso dell’attrice nel contratto, e ciò ancor prima di osservare che in virtù dell’art. 1 cpv. 1 lett. a OTrAl la progettazione e l’esecuzione della galleria di base del San Gottardo erano assegnate a un’organizzazione di progetto, in concreto l’AO 1.
G. Con atto di appello 14 novembre 2012 lo Studio AP 1 ha chiesto la riforma della sentenza del Pretore nel senso di accogliere la censura di carenza di legittimazione attiva e di conseguenza di respingere la petizione di AO 1, nonché di porre la tassa, le spese e le ripetibili ivi fissate a carico di quest’ultima, con protesta di spese e indennità di secondo grado. Contro il primo giudizio sono pure insorti PI 1 (già PI 1 PI 2 e PI 3 che con atto di appello del 15 novembre 2012 hanno formulato le medesime domande di giudizio dello Studio AP 1. Con risposta 10 gennaio 2013 AO 1 ha chiesto la reiezione di entrambi gli appelli, protestate tasse, spese e ripetibili. Gli argomenti posti a sostegno degli appelli così come quelli della risposta saranno esaminati nei considerandi di diritto.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Occorre premettere che l’appello di PI 1 Ing. PI 2 e PI 3 ossia il Consorzio C__________, parti convenute (1, 2 e 3), e l’appello della società AP 1, intervenuta in lite, sono identici nelle loro motivazioni, come indicato dall’attrice AO 1, che ha presentato una sola risposta. Ne segue che il termine appellanti si riferisce sia ai convenuti 1, 2 e 3 che all’intervenuta in lite.
Gli appellanti ritengono avantutto errata la premessa contenuta al considerando 5 del giudizio impugnato secondo la quale dagli atti non emergerebbe traccia che dimostri come dopo la creazione della parte attrice quale SA (ossia il 18 maggio 1998), le __________ - o successivamente la __________ (costituita in data 12 luglio 1999) - si siano ancora occupate della progettazione o esecuzione della traversale alpina. La premessa è invero esatta e gli appellanti nulla hanno saputo indicare in senso contrario. Essi si limitano a osservare, con riferimento all’art. 1 cpv. 1 lett. a OTrAl (RS 742.104.1), che per la realizzazione dell’asse del San Gottardo della NFTA sono competenti le __________. Gli appellanti omettono di considerare che il citato disposto precisa che la progettazione e l’esecuzione dell’opera sono assegnate a un’organizzazione di progetto, ossia AO 1, ma soprattutto che secondo l’art. 7 cpv. 1 OTrAl la Confederazione disciplina mediante convenzioni i rapporti con i costruttori. Ora, la Convenzione tra la Confederazione Svizzera e AO 1 sulla progettazione, costruzione e finanziamento della nuova ferrovia transalpina in virtù dell’art. 5bis lett. a e c del decreto sul transito alpino (v. ora la medesima norma della Legge federale concernente la costruzione di una ferrovia transalpina, LTAlp, RS 742.104) del 19 settembre /8 ottobre 2000 prevede al suo art. 3 cpv. 1 che l’AO 1 si impegna a progettare e costruire l’infrastruttura di cui all’art. 2, e al suo art. 4 che l’AO 1 è responsabile verso la Confederazione della progettazione e della realizzazione accurata dell’infrastruttura di cui all’art. 2 della Convenzione stessa, ossia, per quanto qui interessa, la linea di base del San Gottardo. Questa Convenzione figura agli atti nel suo testo in lingua tedesca quale doc. A mentre il testo in lingua italiana è pubblicato nel FF 2000 V pag. 4877 seg.). Alla luce del contenuto del citato testo è pertanto evidente che dal momento della sua entrata in vigore, ossia dall’8 ottobre 2000, per la realizzazione dell’asse del San Gottardo era competente AO 1. L’affermazione contraria degli appellanti è pertanto errata, come di conseguenza pure è errato sostenere che “le __________ si sono sempre fatte rappresentare da”. Giova aggiungere che nello scopo di AO 1 sono indicati sia il decreto (ora legge) sul transito alpino sia la Convenzione con la Confederazione Svizzera, entrambi i testi come appena indicato oggetto di pubblicazione. Sulle ulteriori conseguenze di questa premessa sul contratto doc. F si dirà meglio in seguito, alla luce anche di altri documenti.
Gli appellanti sostengono che il punto cruciale della vertenza in esame non sarebbe quello di sapere se l’attrice sia divenuta cessionaria del contratto stipulato inizialmente con le __________, come indicato dal primo giudice (v. sentenza impugnata, consid. 5, seconda frase), bensì se quest’ultime, rispettivamente __________, abbiano ceduto i crediti derivanti dall’asserita violazione contrattuale, siccome al momento della costituzione di AO 1 il contratto doc. F era sciolto e liquidato. La tesi della cessione dei crediti, assente negli allegati preliminari (ove sia le parti convenute che l’intervenuta in lite hanno incentrato la loro motivazione sull’assenza di un patto di trasferimento del contratto) e introdotta per la prima volta, quindi irritualmente nelle conclusioni (peraltro solo con vaghi accenni), è nuova e con ciò irricevibile in questa sede (II CCA 28 febbraio 2014, inc. 12.2013.168, c. 10.1; 11 novembre 2013, inc. 12.2012.149, c. 3; 29 ottobre 2013, inc. 12.2012.164, c. 11.1), come a ragione evidenziato dalla parte appellata. L’argomento è comunque errato. Al momento della costituzione di AO 1 il contratto doc. F non era sciolto e liquidato, se così fosse non avrebbe ragione di esistere la richiesta di pagamento 20 dicembre 2000 ad esso riferita (v. doc. TT) e poco importa se la medesima riguarda una prestazione di minore importanza, come sostenuto negli appelli. Inoltre, oggetto del contratto di cui al doc. F era anche l’accompagnamento della procedura di approvazione dei piani del progetto __________
Gli appellanti ritengono che il Pretore sbaglia quando afferma che nella fattispecie non sarebbe stato necessario rispettare la forma scritta per il patto di trasferimento del contratto. Essi sostengono, da un lato che in particolare per la parte che cede a un’altra i propri diritti è necessaria la forma scritta e che nella fattispecie non vi sarebbe alcun documento volto a comprovare la sostituzione delle __________ quale committente al contratto doc. F, d’altro lato che il Pretore avrebbe compreso in modo errato il rinvio ai Regolamenti SIA 102, 103 e 108 contenuto all’art. 5.2 del contratto, dal medesimo emergerebbe che le parti avevano stabilito di applicare la forma scritta. Sull’esistenza di un accordo tra la parte cedente e la parte cessionaria si dirà nel prossimo considerando. Per quanto riguarda la forma della cessione, o trasferimento, di un contratto si osserva quanto segue. Il Tribunale federale, in una sentenza citata sia dal Pretore che dalle parti, ha precisato che allorquando la validità del rapporto contrattuale trasferito non è sottoposta a una forma particolare, neppure vi è sottoposta la sua cessione (TF 19 luglio 2011, inc. 4A_311/2011, consid. 3.1.2). Il contratto in esame, sia che lo si voglia qualificare come mandato (v. doc. F, art. 1: “Il mandante affida al mandatario l’incarico ……omissis”), sia che lo si voglia qualificare come appalto (come sostenuto in sede di petizione a pag. 15, pt. 11), non è soggetto a forma alcuna (per molti v. Weber; Basler Kommentar, OR I, 4a ed., Art. 395 OR, N. 9, Vor Art. 363-379 OR, N. 16) e pertanto la sua cessione, o trasferimento, non necessita della forma scritta come giustamente rilevato dal primo giudice. Gli appellanti sembrano invero confondere le esigenze di forma imposte dalla legge con la volontà delle parti di rispettare una determinata forma. In ogni modo, nel presente caso le parti hanno deciso di concludere il contratto in forma scritta, ma nulla hanno previsto in caso di modifica o trasferimento del medesimo, ipotesi che non hanno invero neppure considerato. Il richiamo ai Regolamenti SIA non aiuta gli appellanti. Come rettamente indicato dal Pretore, l’art. 5.2 del contratto contiene un rinvio ai Regolamenti SIA 102/103/108 che considera determinanti per prestazioni ed onorari (con le precisazioni ivi menzionate riguardo l’inapplicabilità di alcuni articoli e dei regolamenti sull’adeguamento delle tariffe). Come è possibile da ciò dedurre accordi sulla forma scritta in merito a modifiche del contratto non è dato comprendere. È comunque opportuno aggiungere che il Regolamento SIA 103 (l’unico contenuto negli atti) prevede al suo articolo 1.3.1 che il contratto può essere stipulato in forma scritta, orale o con altro atto conforme. Giova ricordare che Regolamenti SIA non versati agli atti non costituiscono un fatto notorio e non possono pertanto essere considerati dal giudice (v. da ultimo II CCA 14 aprile 2014, inc. 12.2012.143, c. 8.1 e riferimenti). Dal momento che per la validità del rapporto contrattuale in esame non era richiesta alcuna forma particolare, le dichiarazioni testimoniali di __________, __________ e dell’avv. __________ (quest’ultima dinnanzi ad altra autorità giudiziaria e concernente un altro tema: v. doc. NNN) relativi alle asserite abitudini delle FFS, invero verosimilmente legate a esigenze di prova, come precisato dalla parte appellata, sono irrilevanti ai fini del giudizio.
Il Pretore ha considerato che il passaggio di diritti e oneri contrattuali tra le __________ e AO 1 era dimostrata dal doc. SS (Übernahmevertrag zwischen den Schweizerischen Bundesbahnen und der AO 1 in Gründung del 12 maggio 1998) e confermata dal doc. U (decisione 4 maggio 1999 del DATEC concernente l’approvazione dei piani relativi all’Attacco intermedio di). Gli appellanti obiettano che l’Übernahmevertrag sarebbe semplicemente un contratto in virtù del quale le __________ avrebbero trasferito ad AO 1 gli attivi e i passivi di una determinata Sonderrechnung, neppure allegata agli atti; di conseguenza contestano che i diritti e i doveri inerenti il rapporto contrattuale doc. F possano rientrare nel novero degli attivi e passivi ceduti. Essi ribadiscono che se vi fossero ancora diritti e doveri inerenti il contratto doc. F, essi avrebbero continuato ad essere gestiti dalle __________ (e in seguito da __________), eventualmente rappresentate da AO 1, come stabilito dall’OTrAl. Le censure degli appellanti sono manifestamente infondate per più di una ragione. In primo luogo, come spiegato al considerando 3, dal mese di ottobre 2000 AO 1 era l’unica responsabile della progettazione e della realizzazione della linea di base del San Gottardo, in virtù della Convenzione con la Confederazione Svizzera e delle basi legali ivi citate. Già da questa costatazione deriva che da quel momento il contratto doc. F non avrebbe più potuto essere gestito dalle __________ (né dalle __________), ciò che già sarebbe sufficiente per respingere l’appello su questo punto. Come poi le __________ avrebbero potuto continuare a essere rappresentate da AO 1, ossia una parte della sua organizzazione interna che non esisteva più dalla costituzione di AO 1 nel maggio 1998, risulta incomprensibile. In secondo luogo, gli appellanti si limitano a una lettura parziale del doc. SS. La premessa del contratto è perfettamente chiara: le __________, in virtù dell’Accordo con la Confederazione Svizzera (in merito v. FF 2000 V pag. 4871 a 4876), si obbligano a costituire una società anonima da esse controllata per la costruzione della linea di base del San Gottardo e per il raccordo della Svizzera orientale nonché a trasferirle tutti i diritti e doveri necessari all’adempimento di questo compito (v. doc. SS, pag. 2, primo periodo). Il termine Sonderrechnung è citato in relazione all’Ordinanza sui conti speciali di costruzione della ferrovia transalpina (RS 742.104.4, v. anche RU 1993 pag. 2527 seg.) (v. doc. SS, pag. 2, secondo periodo). In virtù di questa Ordinanza le __________ (come pure __________ per quanto di sua competenza) erano tenute all’allestimento di conti speciali di costruzione - da gestire indipendentemente dai conti ordinari
Il Pretore, alla luce dei documenti esaminati ai considerandi 5.4.1 a 5.4.4 del suo giudizio, ha considerato dimostrato il fatto che i convenuti 1, 2 e 3 erano a conoscenza del subingresso della parte attrice nel contratto e non lo avevano contestato, in altri termini lo avevano accettato per atti concludenti. Gli appellanti negano l’esistenza di un consenso per atti concludenti da parte dei membri pro tempore del Consorzio C__________ evidenziando in particolare quanto segue: i convenuti non hanno mai ricevuto un’offerta di sostituzione del partner contrattuale, né accettato o manifestato di accettare AO 1 quale nuovo partner contrattuale e al riguardo fanno riferimento alle dichiarazioni testimoniali di , __________ e ; dal doc. T (decisione 30 giugno 2000 del DATEC, approvazione dei piani del progetto Polmengo – Chiggogna Cavienca) non si può dedurre un accordo del Consorzio C a un trasferimento di diritti e oneri inerenti al doc. F; la richiesta di pagamento di cui al doc. TT (fattura 20 dicembre 2000 trasmessa dal C ad AO 1 con riferimento al contratto 97.30.054) non permette di fondare la conoscenza del cambio di partner contrattuale e il primo giudice ha omesso di considerare il plico di fatture di cui al doc. 30 dal quale emerge che richieste di pagamento sono state indirizzate alla Direzione generale __________ anche dopo la costituzione di AO 1; i protocolli delle riunioni 13 luglio 2005 (v. doc. 10) e 16 ottobre 2006 (v. doc. 7) nonché le lettere inviate dal Consorzio C__________ ad AO 1 (v. doc. C) sono ininfluenti dal momento che non fanno riferimento al contratto doc. F; infine la rinuncia alla prescrizione è stata allestita “nei confronti del partner contrattuale” (v. doc. L) e non in favore di AO 1.
Prima di chinarsi sugli argomenti posti dal Pretore a fondamento del proprio giudizio e sulle censure degli appellanti, è opportuno ribadire quanto già sopra emerso (v. in particolare considerando 3), ossia che dal mese di ottobre 2000 AO 1 era unica responsabile per la realizzazione della linea base del San Gottardo, ciò che risultava in modo chiaro dall’Ordinanza sul traffico alpino (OTrAl: RS 742.104.1), dalla Convenzione tra la Confederazione Svizzera e AO 1 (v. doc. A e FF 2000 V 4877 seg) e dall’estratto dal Registro di commercio di questa società (v. doc. B). Ora, un consorzio di ditte coinvolte nella progettazione e costruzione di opere connesse alla linea di base del San Gottardo non poteva ignorare le normative sopra indicate, oggetto di pubblicazione e quindi facilmente accessibili, e non può pertanto ora ragionevolmente sostenere, come a più riprese in questa sede, che le __________ (o __________) fossero rimaste titolari della realizzazione dell’asse del Gottardo e che loro rappresentante era rimasta la Direzione di progetto AO 1, ossia un’emanazione interna dell’organizzazione delle FFS non più esistente dalla costituzione di AO 1. Il teste __________ (già contitolare dello PI 1, poi nel Consiglio di amministrazione di __________ fino al 2007, ossia una delle parti convenute), sul quale si appoggiano gli appellanti per sostenere la loro tesi, ricorda perlomeno che “...ad un certo momento è stata fondata la Società anonima __________; se non erro era l’anno 2000”, per poi poco dopo aggiungere “Questo però in relazione al contratto doc. F nulla ha cambiato. Noi in relazione a questo contratto abbiamo sempre avuto a che fare con le __________; ...” (verbale di udienza 2 maggio 2012, pag. 6). Ora, ciò è impossibile da un lato poiché come appena spiegato dalla sua costituzione AO 1 era l’unica responsabile della progettazione e della realizzazione dell’infrastruttura, d’altro lato poiché le __________ avevano ceduto alla citata società tutti i diritti e gli oneri connessi a detta realizzazione, come diffusamente spiegato al considerando 6, e pertanto non potevano in alcun modo più occuparsi del contratto doc. F. In altri termini, l’ing. __________ quale firmatario del contratto in parola, e con lui le altre parti convenute, non potevano ignorare alla luce delle descritte circostanze (ossia la costituzione di AO 1 e la conseguente uscita di scena delle ) il cambiamento del partner contrattuale. Quanto affermato dall’ing. __________ è poi smentito, seppur indirettamente, dal doc. C (in particolare pag. 1), ossia dalla comunicazione 23 ottobre 2002 delle modifiche nell’organizzazione del C ad AO 1 e non alle __________.
Gli appellanti richiamano poi invano la testimonianza di __________ (contitolare dello PI 1 in seguito PI 1 per sorreggere la loro tesi. Il citato teste ha dichiarato che con l’avvento di AO 1 vi era stato secondo lui un cambiamento di committente, salvo precisare che “Per me il cambiamento consisteva nel fatto che da allora i nuovi contratti sarebbero stati conclusi con AO 1 (v. verbale udienza 6 giugno 2012, pag. 15 i. f.). Sennonché, la firma di nuovi contratti nulla ha a che vedere con il tema in esame, ossia il cambiamento, o sostituzione, di una parte in un contratto già firmato. E in merito al contratto doc. F si osserva che l’ing. __________ appare confuso: dapprima ricorda di essersi occupato di quella fattispecie unicamente dal 2002, poi precisa di aver saputo della problematica relativa al deposito __________ unicamente nel 2007, infine afferma che “Del contratto doc. F non ne conoscevo l’esistenza” (v. verbale citato, pag. 15). Da qui, nuovamente, l’inutilità per gli appellanti di questa testimonianza. A proposito della testimonianza di , pure citata dagli appellanti, si dirà oltre. Già per i motivi indicati in questo considerando, gli appellanti non possono validamente sostenere di non aver saputo del cambiamento del partner contrattuale e di non averlo accettato, come indicato dal Pretore, per atti concludenti, e cioè senza formulare obiezioni al cambiamento intervenuto. Irrilevanti diventano pertanto le tesi appellatorie e in particolare quella secondo cui i membri pro tempore del Consorzio C non avrebbero mai ricevuto un’offerta di sostituzione del partner contrattuale, esigenza peraltro non indispensabile ai fini del perfezionamento della stessa (in questo senso v. SJZ 97 (2001) a pag. 329).
Il Pretore è giunto al convincimento della conoscenza da parte del Consorzio C__________ del subingresso dell’attrice nel noto contratto sulla base degli elementi illustrati al considerando 5.4 (5.4.1 a 5.4.4) del suo giudizio, che vanno ovviamente considerati nel loro insieme, come indicato peraltro al considerando 5.4.5. Le censure degli appellanti, che con la loro personale interpretazione tentano di sminuire la rilevanza dei documenti citati nel giudizio impugnato, sono destinate all’insuccesso. È vero che il doc. T, ossia la decisione 30 giugno 2000 del DATEC che a pag. 3, pt. 2, precisa l’avvenuto trasferimento dei diritti e doveri inerenti il progetto della galleria di base del San Gottardo dalle , rappresentate dalla Direzione generale, ad AO 1 a partire dal 12 maggio 1998, non è stato formalmente intimato al Consorzio C. Quest’ultimo non può tuttavia ragionevolmente sostenere di ignorare il contenuto di una decisione che aveva esaminato e approvato, con le precisazioni contenute nei considerandi, anche i piani dallo stesso allestiti, con particolare riferimento al doc. R. Non è cioè credibile che il Consorzio C__________ abbia presentato i documenti R e S per poi disinteressarsi del progetto, contrariamente peraltro ai suoi doveri contrattuali (v. doc. F, art. 1 e sopra considerando 4). A ragione il primo giudice ha quindi dedotto che i convenuti erano venuti a conoscenza di quella decisione e così del cambiamento di titolarità del progetto. Contrariamente a quanto sostenuto dagli appellanti, il Pretore non ha affatto dimenticato il doc. 30 (invero erroneamente indicato quale doc. 130 al considerando 5.4.2 del giudizio impugnato). Il medesimo è comunque di scarsa portata. Il primo giudice ha giustamente posto l’accento sul doc. TT, ossia la fattura che il Consorzio C__________ ha indirizzato ad AO 1 in data 20 dicembre
Gli appellanti sostengono, appoggiandosi sulla testimonianza di __________ (impiegato amministrativo presso lo Studio __________ dal 1990 al 2001: v. verbale udienza 2 maggio 2012, pag. 8), che si tratterebbe di un nuovo formulario per i pagamenti inviato da __________ al segretariato del C__________ e che da questo fatto non si potrebbe dedurre l’accettazione di un nuovo partner contrattuale. A torto. A prescindere dal fatto che il teste non aveva mai visto il doc. TT prima della sua audizione e quindi ha espresso una sua personale opinione sull’intestazione del destinatario della fattura (v. verbale citato, pag. 8 i.f, 9), la tesi, peraltro non dimostrata, della richiesta di pagamento pervenuta dalle __________ è smentita da quanto sopra esposto, ossia dal fatto che dal maggio 1998 queste ultime non si occupavano (né potevano occuparsi) degli aspetti di progettazione e realizzazione della linea di base del San Gottardo. La tesi degli appellanti è comunque pretestuosa. La parte che riceve un formulario con indicazioni diverse da quelle riportate nel contratto (v. doc. F, pag. 5) è tenuta a procedere ai necessari accertamenti e alle dovute verifiche. Nelle descritte circostanze viola cioè il principio della buona fede la parte che chiede il pagamento a un soggetto giuridico (AO 1) e poi pretende che il partner contrattuale sia un altro soggetto giuridico (o ). In conclusione anche dalla fattura doc. TT il Pretore ha logicamente e correttamente dedotto la conoscenza e l’accettazione da parte dei convenuti 1, 2 e 3 del nuovo partner contrattuale. Gli appellanti sostengono che i membri del Consorzio C avevano rinunciato a sollevare l’eccezione di prescrizione “nei confronti del partner contrattuale” (v. doc. L) esprimendo così già in quel contesto di non riconoscere tale veste ad AO 1 e contestano la tesi del Pretore secondo il quale una riserva in merito alla legittimazione di AO 1 sarebbe stata formulata per la prima volta solo con la lettera 30 maggio 2008 (v. doc. 29). Anche questa censura va respinta siccome pretestuosa. In effetti, con lettera 20 giugno 2007 AO 1, dopo aver precisato che nel maggio 1998 era entrata come partner al posto delle , ha chiesto al Consorzio C (e più precisamenti a tutti i componenti del medesimo) una dichiarazione di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione per quanto riguarda il contratto n. __________ (v. doc. I). I membri del C hanno trasmesso ad AO 1 una prima dichiarazione di rinuncia nei confronti del partner contrattuale a sollevare l’eccezione di prescrizione in riferimento al contratto n. __________, con la precisazione che la rinuncia non costituiva riconoscimento alcuno della responsabilità e/o pretese di AO 1 (v. doc. L). Ora, è evidente che, a fronte dei chiari termini usati da AO 1 nella sua lettera 20 giugno 2007, essa non poteva in alcun modo dedurre una contestazione della sua qualità di parte subentrata al contratto n. __________ dalla dichiarazione di rinuncia alla prescrizione. Detto altrimenti, le dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione (v. doc. L) non contengono alcuna esplicita contestazione della legittimazione di AO 1 in relazione al contratto __________. Anche in questo caso il Pretore ha giustamente osservato che la prima contestazione della legittimazione di AO 1 a far valere pretese derivanti dal contratto doc. F è avvenuta il 30 maggio 2008 (v. doc. 29). Il Pretore ha così considerato inammissibile da parte del __________ contestare la legittimazione di AO 1 oltre 11 mesi dopo la richiesta di rinuncia a sollevare l’eccezione di prescrizione e, giova qui aggiungere, 10 anni dopo la costituzione di questa società. Alla luce di tutte queste considerazioni la conclusione del Pretore secondo il quale il fascicolo processuale dimostra che la parte convenuta era a conoscenza del subingresso dell’attrice nel contratto doc. F e che non lo ha contestato (inteso prima del maggio 2008 e con ciò in modo strumentale alle richieste risarcitorie) risulta corretta e dev’essere pertanto confermata.
Le spese processuali seguono l’integrale soccombenza degli appellanti, tenuti a rifondere all’attrice un’adeguata indennità a titolo di ripetibili di appello. Le spese processuali sono determinate in applicazione degli art. 2, 7 cpv. 1 e 13 LTG, tenuto conto da un lato che il contenuto dei due appelli è identico, d’altro lato però che in considerazione di un valore di causa superiore a 7,6 milioni di franchi non è possibile procedere alla semplice riduzione del 50% (in base all’art. 13 LTG) dell’importo fissato dal Pretore, manifestamente troppo esiguo. Le ripetibili sono fissate in base agli art. 11 e 13 Rtar, con la precisazione che la presente fattispecie risulta ben più laboriosa e complessa di quella decisa dal Pretore nella sentenza 28 ottobre 2010 (inc. OA.2010.104) relativa all’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal Consorzio I__________ (v. anche II CCA 20 gennaio 2011, inc. 12.2010.215). Il presente giudizio è impugnabile al Tribunale federale alle condizioni previste all’art. 93 LTF. Il valore di causa determinante ai fini dell’art. 74 cpv. 1 LTF è di fr. 7'640'354.-.
Per questi motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
L’appello 14 novembre 2012 dello AP 1 (appellante 1) e l’appello 15 novembre 2012 di PI 1 PI 2 e PI 3 (riuniti nel Consorzio C__________), (appellante 2), sono respinti. Di conseguenza la sentenza 8 ottobre 2012 (inc. OA.2010.104) del Pretore del Distretto di Bellinzona è confermata.
Le spese processuali della procedura di appello di complessivi fr. 14'000.-, in parte già anticipate, sono poste in ragione di metà ciascuno a carico dell’appellante 1 e dell’appellante 2, con il vincolo della solidarietà. L’appellante 1 e l’appellante 2 rifonderanno ad AO 1 complessivi fr. 30'000.- a titolo di ripetibili di appello, in ragione di un mezzo ciascuno e con il vincolo della solidarietà.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).