Incarto n. 12.2012.185
Lugano 8 agosto 2014/jh
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.112 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 16 febbraio 2010 da
AP 1 rappr. dall’avv. RA 1
contro
AO 1
rappr. dall’avv. RA 2
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 375'189,16 oltre interessi al 5% da date diverse su importi diversi, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di Losanna-Est per CHF 557'305,97 oltre interessi al 5% da date diverse su importi diversi, importo aumentato con la replica 4 ottobre 2010 a EUR 482'514,98 oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2008 su EUR 27'473.-, dal 24 settembre 2009 su EUR 2'825,46, dal 25 ottobre 2009 su EUR 10'316,65, dal 15 febbraio 2010 su EUR 5'387,05, dal 4 ottobre 2010 su EUR 44'218,52, dal 26 maggio 2010 su EUR 112'963,87 e dall’11 maggio 2010 su EUR 270'000.-, nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al predetto PE per CHF 82'191.- oltre interessi al 5% su CHF 40'808,39 dal 17 marzo 2008, su CHF 4'196,94 dal 24 settembre 2009, su CHF 15'324’35 dal 25 ottobre 2009 e su CHF 8'001,92 dal 15 febbraio 2010; domande confermate in sede di conclusioni con l’aggiunta di condannare la convenuta al pagamento di un’ulteriore importo di CHF 345,60 e di stralciare dai ruoli la petizione per intervenuta acquiescenza parziale della convenuta a seguito del pagamento di complessivi EUR 329'187.- (311'187.- in data 7/10 maggio 2010 e 18'000.- in data 7 giugno 2010);
domande di petizione alle quali la convenuta si è opposta con risposta 31 agosto 2010 presentando inoltre una domanda riconvenzionale per ottenere dall’attrice EUR 333'000.- oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010 e CHF 100'000.- a titolo di risarcimento danni oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010;
domande alle quali l’attrice principale si è opposta con risposta riconvenzionale 4 ottobre 2010;
sulle quali il Pretore ha statuito il 21 settembre 2012 accogliendo la petizione limitatamente all’importo di EUR 159'584.- oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2009 su EUR 40'094,45 e dal 4 ottobre 2010 su EUR 119'489,55, rigettando in via definitiva l’opposizione della convenuta al PE n. __________ dell’UE di Losanna-Est limitatamente all’importo di CHF 59'556,30 oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2009 e fissando il grado di soccombenza dell’attrice in ragione di 2/3, respingendo invece integralmente la domanda riconvenzionale;
appellante l’attrice con atto di appello 24 ottobre 2012 con cui chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione 16 febbraio 2010 e meglio: I) di dar atto del pagamento di complessivi EUR 311'187.- di data 7/10 maggio 2010 e di EUR 18'000.- di data 7 giugno 2010 e quindi di stralciare per l’importo di EUR 329'187.- la petizione per intervenuta acquiescenza parziale della convenuta, con seguito di tasse, spese e ripetibili, II) di condannare la convenuta al pagamento di EUR 482'514,98 oltre interessi come richiesti in sede di replica nonché nelle conclusioni, oltre a CHF 345,60, III) di rigettare in via definitiva l’opposizione della convenuta al PE n. __________ dell’UE di Losanna-Est per CHF 82'191.- oltre interessi come richiesti in sede di replica nonché nelle conclusioni, IV) di porre la tassa e le spese del primo giudizio a carico della convenuta e condannarla a rifonderle CHF 61'945,60 a titolo di ripetibili di prima istanza; protestate tasse, spese e ripetibili di appello;
mentre la convenuta con risposta 17 dicembre 2012 postula la reiezione dell’appello;
appellante anche la convenuta con atto di appello 24 ottobre 2012 con cui chiede: Principalmente:
mentre l’attrice con risposta 17 dicembre 2012 chiede di non ammettere, rispettivamente estromettere, i doc. da A1 a K8 prodotti con l’appello avversario e quindi respingere quest’ultimo in ogni punto, protestate spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;
ritenuto
in fatto:
A. AP 1, , società attiva nella produzione, nella vendita, nell’importazione e nell’esportazione di materie prime tessili, ha sottoscritto il 9 settembre 2002 un contratto di assicurazione crediti con la succursale svizzera di AO 1, C, __________ - F (v. doc. D e E, quest’ultimo relativo all’estensione della copertura assicurativa a paesi non indicati inizialmente). Con lettera 15 luglio 2009 AO 1 ha comunicato a AP 1 la risoluzione immediata del contratto d’assicurazione, richiamato al riguardo l’art. 42 LCA (v. doc. 2 = AAA).
B. Con petizione 16 febbraio 2010 AP 1 ha convenuto AO 1, F - __________, rappresentata dalla succursale di , chiedendo che sia condannata a pagarle EUR 375'189,16 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta da AO 1 al PE n. __________ dell’UE di Losanna-Est per fr. 557'305,97 oltre interessi, e meglio come specificato nel dispositivo. L’attrice, premesso che i crediti verso l’assicurazione riferiti a un certo numero di clienti non erano ancora scaduti e quindi non oggetto per il momento della causa, ha lamentato il mancato pagamento dei seguenti importi, oggetto di quietanza d’indennizzo da parte di AO 1: I) EUR 18'000.- per il caso F
C. In sede di risposta e domanda riconvenzionale 31 agosto 2010 AO 1 ha dapprima precisato che il contratto con AP 1 era stato disdetto a causa del mancato rispetto da parte di quest’ultima delle clausole contrattuali, con particolare riferimento alle conseguenze del recupero crediti dopo indennizzo nonché alla violazione dei doveri d’informazione, per poi spiegare di aver indennizzato, solo dopo aver ricevuto le necessarie spiegazioni, in un primo momento i casi da I a VI sopra citati al punto B ma pure i casi R__________ per EUR 19'850.-, N__________ per EUR 79'229.- e D__________ per EUR 90'000.-, per un importo complessivo di EUR 500'266.-, cui andavano però dedotti EUR 122'000.- riferiti ai casi G__________ (EUR 90'000.-)(v. doc. 4 e 5) e J__________ (EUR 32'000.-)(v. doc. 6), e in un secondo momento il caso AL__________ per EUR 18'000.- (v. sopra n. VII). Nel prosieguo AO 1 ha lamentato la mancanza di collaborazione di AP 1 dopo il ricevimento degli indennizzi, in particolare per i casi AT__________ (EUR 45'000.-), S__________ (EUR 180'000.-), AL__________ (EUR 18'000.-) e D__________ (EUR 90'000.-). Per questi 4 casi ha sostenuto di essere stata raggirata dall’agire doloso dell’attrice e ha dichiarato di invalidare i pagamenti, per complessivi EUR 333'000.-, importo di cui ha chiesto la restituzione con interessi al 5% dal 7 maggio 2010. AO 1 ha fatto inoltre valere un importo di fr. 100'000.-, con riserva di modifica in corso di causa, a titolo di risarcimento danni.
D. In sede di replica e risposta riconvenzionale AP 1 ha respinto le accuse di inadempienza del contratto, ossia di non aver fornito le informazioni necessarie in vista del pagamento degli indennizzi, mentre sarebbe invece AO 1 ad essere stata in mora nel pagamento dei medesimi. L’attrice (e convenuta riconvenzionale) ha poi sostenuto che i recuperi andavano assegnati al pro rata dell’esposizione totale verso il cliente e contestato la diversa tesi della controparte. AP 1 ha invocato per i casi F__________, A__________, H__________, K__________, AT__________, S__________ e AL__________ un’acquiescenza parziale da parte dell’assicurazione e pertanto ridotto la pretesa in relazione ai medesimi ai soli interessi fino al 10 maggio 2010, rispettivamente al 7 giugno 2010. Essa ha negato l’esistenza di un dolo, problematica a suo avviso neppure da esaminare alla luce dell’avvenuta acquiescenza. AP 1 ha quindi esteso la sua domanda ai casi: X) DO__________ per EUR 112'963,87, a fronte di fatture emesse prima della fine del contratto di assicurazione (doc. GGG), oltre interessi al 5% dal 26 maggio 2010; XI) A.B. __________ per EUR 270'000.- (doc. HHH e III) oltre interessi al 5% dall’11 maggio 2010, con la precisazione che la copertura assicurativa era dovuta in virtù della clausola contrattuale B.5.01; XII) J__________ per EUR 37'000.- (doc. NNN), oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2010; che rimarrebbero impagati unitamente ai casi VIII) F__________ e IX) T__________ (v. sopra consid. B). Per quanto attiene alle spese legali preprocessuali l’attrice ha aggiunto EUR 7'218,52 oltre interessi al 5% dal 4 ottobre 2010. L’attrice ha in definitiva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di EUR 482'514,98 (ossia EUR 9'330,43 a titolo di interessi sugli indennizzi pagati in ritardo, EUR 450'262,33 a titolo di indennizzi non ancora versati, EUR 22'922,22 a titolo di spese legali preprocessuali), oltre interessi al 5% dalle date ivi indicate. Per quanto attiene al rigetto invia definitiva al PE n. __________ dell’UE di Losanna-Est, questo è richiesto per complessivi fr. 82'191.- così suddivisi: fr. 13'859,40 per gli interessi sul capitale nel frattempo pagato dall’escussa, fr. 40'808,39 per il caso T__________ (oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2008), fr. 4'196,94 per il caso F__________ (oltre interessi al 5% dal 24 settembre 2009) e fr. 23'326,27 per le spese legali maturate alla data del precetto (oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2009 su fr. 15'324,35 e dal 15 febbraio 2010 su fr. 8'001,92).
AO 1 non ha presentato una duplica né una replica riconvenzionale.
E. Esperita l’istruttoria le parti hanno presentato delle conclusioni scritte.
AP 1 ha confermato le tesi e conclusioni esposte nell’allegato di replica e risposta riconvenzionale completando il dispositivo da un lato nel senso di dare atto del pagamento di complessivi EUR 311'187.- di data 7/10 maggio 2010 e di EUR 18'000.- di data 7 giugno 2010 della parte convenuta e di stralciare la petizione 16 febbraio 2010 per l’importo di EUR 329'187.- a seguito di acquiescenza parziale, con seguito di tasse, spese e ripetibili, d’altro lato nel senso di condannare la convenuta a rifonderle l’importo aggiuntivo di fr. 354,60 a titolo di ripetibili a motivo della sua mancata comparsa alla prima udienza preliminare. Nel suo allegato conclusivo AO 1, dopo aver riassunto i pagamenti da essa effettuati, ha contestato le ulteriori pretese formulate dall’attrice rimproverandole una violazione del contratto e in particolare di aver taciuto i pagamenti ricevuti dopo l’indennizzo, ha nuovamente dichiarato di annullare a seguito di dolo i pagamenti per gli incarti AT__________, S__________, AL__________ e D__________ con conseguente richiesta di rimborso dell’importo complessivo di EUR 333'000.- (oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010) e ha mantenuto la domanda di fr. 100'000.- (oltre interessi al 5% dal 10 maggio 2010) a titolo di risarcimento danni.
F. Con sentenza 21 settembre 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e condannato AO 1 a pagare a AP 1 l’importo di EUR 159'584.- oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 2009 su EUR 40'094,45 e dal 4 ottobre 2010 su EUR 119'489,55; limitatamente all’importo di fr. 59’556,30 più interessi al 5% dal 27 ottobre 2009 ha rigettato in via definitiva l’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Losanna-Est. Nel riparto della tassa di giustizia e delle spese l’attrice principale è stata considerata soccombente per 2/3 e pertanto condannata a versare a AO 1 fr. 15'400.- a titolo di ripetibili. Il Pretore ha quindi respinto l’azione riconvenzionale di AO 1 con seguito di tassa e spese e l’obbligo di pagare a AP 1 fr. 20'000.- a titolo di ripetibili. Il primo giudice ha dapprima respinto la tesi di AP 1 secondo la quale le somme ricevute dai clienti dopo il pagamento dell’indennizzo dell’assicurazione andrebbero suddivise secondo un regime pro rata con quest’ultima: di conseguenza ha stabilito in fr. 300'000.-, con riferimento ai casi S__________, D__________ e AL__________, l’importo a favore di AO 1 da dedursi da quanto dovuto da quest’ultima per i dossier ancora aperti. Il Pretore ha in seguito respinto sia la tesi del dolo che la richiesta di fr. 100'000.- a titolo di risarcimento danni in quanto entrambe non provate. In merito ai dossiers ancora aperti - ossia F__________, T__________, DO__________, AB __________ - il primo giudice ha considerato fondate le pretese dell’attrice in virtù del contratto. Il Pretore ha poi ammesso le spese legali preprocessuali solo in relazione al caso D__________, ossia per EUR 9'796.-, mentre la richiesta di interessi è stata accolta dalla prima valida messa in mora, ossia dal 27 ottobre 2009 (data del PE: doc. VV) su EUR 40'094,45 e dal 4 ottobre 2010 (data della replica) su EUR 119'489,55. Infine, il rigetto definitivo dell’opposizione al PE n. __________ dell’UEF di Losanna-Est è stato accordato per fr. 59'556,30 (corrispondenti a EUR 2'825,46 per il caso F__________, EUR 27'473.- per il caso T__________ e EUR 9'796.- per le spese legali), oltre interessi dalla data del precetto stesso.
G. Con atto di appello 24 ottobre 2012 AP 1 ha chiesto la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione e meglio : 1.1 di dare atto del pagamento di EUR 311'187.- in data 7/10 maggio 2010 e EUR 18'000.- in data 7 giugno 2010 da parte di AO 1 e quindi di stralciare dai ruoli la petizione per l’importo di EUR 329'187.- per intervenuta acquiescenza parziale, con seguito di tasse, spese e ripetibili a carico della convenuta; 1.2 di condannare AO 1 al pagamento di EUR 482'514,98, oltre interessi al 5% dal 17 marzo 2008 su EUR 27'473.-, dal 24 settembre 2009 su EUR 2'825,46, dal 25 ottobre 2009 su EUR 10'316,65, dal 15 febbraio 2010 su EUR 5'387,05, dal 4 ottobre 2010 su EUR 44'218,52, dal 26 maggio 2010 su EUR 112'963,87 e dall’11 maggio 2010 su EUR 270'000.-, oltre a fr. 345,60; 1.3 di rigettare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Losanna-Est per fr. 82'191.- oltre interessi al 5% su fr. 40'808,39 dal 17 marzo 2008, su fr. 4'196,94 dal 24 settembre 2009, su fr. 15'324,35 dal 25 ottobre 2009 e su fr. 8'001,92 dal 15 febbraio 2010; 2. di porre la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 8'700.- a carico della convenuta tenuta a rifonderle fr. 61'945,60 per ripetibili di prima sede; protestate tasse, spese e ripetibili di appello. Con risposta 17 dicembre 2012 AO 1 ha chiesto di respingere l’appello avversario oltre a riproporre tutte le domande contenute nel suo appello (v. considerando seguente). Del contenuto dell’appello di AP 1 e della risposta di AO 1 si dirà nei considerandi di diritto.
H. Con atto di appello pure del 24 ottobre 2012 AO 1 ha chiesto in via principale di annullare la sentenza del Pretore, rinviare la causa a quest’ultimo per nuova decisione dopo completazione dei fatti, ingiungere al Pretore di distinguere fatti e diritto, di chiarire i fatti, di indicare i fatti e le prove ritenute (pertinenti), protestate tasse, spese e ripetibili; in via alternativa di annullare la sentenza del Pretore, tenere udienza e procedere all’istruzione della causa, riservare la possibilità di un secondo scambio di scritti dopo udienza e istruzione; sulla petizione principale di permettere a AO 1 di dimostrare con qualsiasi mezzo legale o di prova i fatti addebitati nel suo appello, di respingere tutte le conclusioni di AP 1, con protesta di tasse, spese e ripetibili; in via riconvenzionale di permettere a AO 1 di dimostrare con qualsiasi mezzo legale o di prova i fatti addebitati nel suo appello, di condannare AP 1 a pagare a AO 1 EUR 399'995,01 a titolo di rimborso degli importi indebitamente ricevuti dopo indennizzo, o EUR 333'000.- con interessi al 5% dal 7 maggio 2010, di respingere tutte le altre conclusioni di AP 1, con protesta di tasse, spese e ripetibili. Con risposta 17 dicembre 2012 AP 1 ha chiesto di non ammettere i nuovi documenti e le nuove allegazioni contenute nell’appello avversario e quindi di respingere quest’ultimo sia in ordine che nel merito, con protesta di spese e ripetibili. Anche del contenuto dell’appello di AO 1 e della risposta di AP 1 si dirà nei considerandi di diritto.
e considerato
in diritto:
Sull’appello di AP 1
AP 1 sostiene avantutto, riprendendo quanto già esposto nella replica e risposta riconvenzionale (pag. 6 seg.) e nelle conclusioni (pag. 4 seg. e pt. 1 della proposta di dispositivo), che con il pagamento di EUR 311'187.- il 7/10 maggio 2010 AO 1 ha indennizzato i casi F__________, A__________, H__________, K__________, AT__________ e S__________, mentre con il pagamento di EUR 18'000.- il 7 giugno 2010 ha liquidato il caso AL__________, ciò che corrisponde a un’acquiescenza parziale di cui il Pretore ha omesso di prendere atto stralciando la causa dai ruoli per i sette casi appena menzionati. La tesi dell’appellante è manifestamente errata. L’acquiescenza è una dichiarazione di volontà unilaterale della parte convenuta nel senso di riconoscere la pretesa fatta valere in giudizio nei suoi confronti (v. Kreich in: DIKE-Komm-ZPO, Art. 241, N. 6; Tappy in: Code de procedure civile commenté, n. 19 ad art. 241; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 13 ad art. 352). Ora, nel caso in esame non vi è alcuna dichiarazione di adesione di AO 1 alle tesi di AP 1. In realtà, il 10 maggio 2010 non è stato effettuato un pagamento di EUR 311'187.- da parte di AO 1 per i (soli) 6 casi sopra citati, bensì un pagamento di EUR 378'266,32 che faceva seguito a un incontro tra le parti avvenuto il 30 aprile 2010 (v. doc. 3) e considerava oltre ai 6 casi citati anche altri tre (tra cui D__________) nonché le restituzioni relative ad ulteriori due (tra cui J__________), come risulta dall’elenco riportato alla pagina 5 della risposta e domanda riconvenzionale, su questo punto non oggetto di specifica contestazione. All’incontro del 30 aprile 2010 e all’accordo intervenuto in quella sede fanno peraltro esplicito riferimento i testi D__________ C__________ (v. Act. VII, pag. 4) e M__________ L__________ (v. Act. VII, pag. 9), come pure R__________ D__________, amministratore delegato e direttore generale di AP 1 (v. doc. A) nel suo interrogatorio formale (v. Act. VII, pag. 16). Ne deriva che i pagamenti del maggio e giugno 2010 da parte di AO 1 non costituiscono di sicuro un’acquiescenza ma derivano come detto da un accordo. L’acquiescenza parziale, cui si riferisce l’appellante, è certamente possibile, ma dev’essere esplicita e incondizionata (v. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 14 in fine ad art. 352), ciò che non è appunto il caso. In ogni modo, non può certo essere acquiescente la parte che dopo aver effettuato dei pagamenti ne chiede un’importante restituzione. Ciò posto, non occorre esaminare il rimprovero dell’appellante al primo giudice di non aver ripartito tasse, spese e ripetibili in funzione dell’asserita, ma come detto inesistente, acquiescenza parziale (v. appello, pt. 13).
L’appellante ritiene che la sua pretesa di EUR 22'922,22 a titolo di spese legali sostenute per il recupero crediti sia da riconoscere interamente poiché fondata sulle deposizioni testimoniali di S__________ C__________, B__________ A__________, M__________ L__________, nonché sull’interrogatorio formale di R__________ D__________, i quali avrebbero confermato l’esistenza di un accordo circa l’assunzione di dette spese da parte di AO 1. L’appellante rimprovera pertanto al Pretore, che aveva riconosciuto unicamente EUR 9'796.- per la posizione in esame, un errato accertamento dei fatti. Il primo giudice, premesso come secondo contratto le azioni di recupero crediti introdotte di sua iniziativa da AP 1 rimanevano a suo carico salvo accordo contrario (v. doc. D, pag. 16, ad 4), ha in effetti ritenuto esistente tale accordo unicamente in relazione al caso D__________. Questa conclusione merita conferma. In effetti: B__________ A__________ rimane vago in merito ad accordi con AO 1 limitandosi a dire, in relazione ai doc. QQ, SS e LLL, che “Normalmente la AO 1 avrebbe dovuto rimborsarci questi costi” (v. Act. VIII, pag. 9, secondo periodo); S__________ C__________ fa riferimento a un’offerta di partecipazione alle spese legali da parte di AO 1 unicamente in relazione al doc. QQ - ossia al caso D__________ - (v. Act. VIII, pag. 4 i.f.); M__________ L__________ si limita a indicare, in relazione ai doc. SS e LLL che AO 1 non aveva partecipato alle spese (v. Act. VII, pag. 9 all’inizio); R__________ D__________ esprime la sua opinione in merito, ossia che i costi per il recupero crediti sarebbero stati da ripartire tra AP 1 e AO 1 (v. Act. VII, pag. 12, secondo periodo) ma non fa riferimento ad alcun accordo. Alla luce di quanto precede si deve concludere che le risultanze istruttorie non sono affatto univoche e concordi a suo favore come pretende l’appellante la cui censura risulta pertanto manifestamente infondata.
AP 1 considera dovuti gli interessi moratori sugli importi indennizzati (solo) in data 7/10 maggio e 10 giugno 2010: questi pagamenti essendo avvenuti in ritardo rispetto ai termini previsti dal contratto. L’appellante sostiene di non aver violato alcun obbligo contrattuale, contestando così quanto invece rimproveratole dal Pretore. Anche questa censura dev’essere respinta siccome manifestamente infondata. AP 1 parte avantutto dal convincimento che i pagamenti da parte di AO 1 per i casi da I a VII rappresentino un’acquiescenza delle sue tesi di petizione (v. appello, pag. 11, primo capoverso), ciò che risulta tuttavia errato per i motivi illustrati al considerando 2. Non si vede pertanto per quale motivo AO 1 dovrebbe degli interessi su parte di un importo versato a seguito di un accordo (ossia quello del 30 aprile 2010) che concerne anche casi non citati dall’attrice (v. ancora il considerando 2). Inoltre, l’appellante omette di considerare che i suoi obblighi contrattuali non si estinguono con il pagamento degli indennizzi, ma comprendono in particolare un dovere di informazione in caso di recuperi posteriori alla dichiarazione di sinistro (v. doc. D, pt. 3.3 e 3.5 a pag. 8, modulo E1.01 a pag. 19). Ora, la violazione contrattuale su questo punto è ammessa dallo stesso amministratore delegato e direttore generale di AP 1 nel suo interrogatorio formale: “Poi è vero che nel luglio 2010 non abbiamo informato volutamente la AO 1 dei pagamenti dei clienti D__________ e S__________, perché come detto avevamo dei sospesi, ossia un importante contenzioso” (v. Act. VII, pag. 14). Anche qui non si comprende per quale motivo l’assicurazione dovrebbe degli interessi su importi pagati ma di cui ottiene parziale restituzione, come meglio si vedrà in seguito, a causa delle predette violazioni contrattuali, a giusta ragione quindi evidenziate dal Pretore. Infine, su questo punto, il rispetto dei tempi e modi dell’iter assicurativo imposto da AO 1, sostenuto dall’appellante appoggiandosi ai testi S__________ C__________, B__________ A__________ e M__________ L__________, è smentito dal teste D__________ C__________ (v. Act. VII, in particolare pag. 2: “Questo incontro aveva quale oggetto il problema sorto tra le parti nel senso che la AO 1 aveva tenuto bloccati certi pagamenti fintanto che AP 1 non avesse pagato delle fatture emesse a sua volta da AO 1 nei suoi confronti, corrispondenti a degli importi che i debitori di AP 1 avevano pagato direttamente a quest’ultima dopo che AP 1 era stata indennizzata da parte della AO 1. Infatti il contratto prevedeva che AO 1 era subrogata ai diritti della AP 1 dopo indennizzo.”), ciò che costituisce un ulteriore, e non certo irrilevante, elemento per escludere il riconoscimento degli interessi moratori così come postulato da AP 1.
AP 1 contesta poi il riconoscimento di EUR 300'000.- a favore di AO 1 (EUR 180'000.- per il cliente S__________, EUR 90'000.- per il cliente D__________ e EUR 10'000.- per il cliente AL__________), importo da dedurre dal suo credito nei confronti dell’assicurazione così come stabilito dal primo giudice alle pag. 3 e 4 della sentenza impugnata.
L’appellante sostiene avantutto che S__________ non avrebbe mai pagato l’importo di EUR 125'000.- indicato dal Pretore (più precisamente EUR 124'016,40 come da riconoscimento di debito doc. DDD) mentre sarebbe irrilevante la disponibilità del citato cliente a versare questa somma, quindi che il versamento di EUR 180'000.- del 7/10 maggio 2010 ha estinto la pretesa formulata con la petizione ponendo così fine al contenzioso con effetti di res iudicata in relazione a questa pretesa. Il Pretore ha spiegato alla pagina 3 (ultimo capoverso) del suo giudizio per quale motivo le somme ricevute da AP 1 dopo l’indennizzo da parte di AO 1 competevano a quest’ultima mentre era da respingere la tesi esposta da R__________ D__________ nel suo interrogatorio formale relativa a un riparto pro rata di quanto recuperato dai clienti. Da qui, ha aggiunto il primo giudice, il conseguente obbligo dell’assicurata di informare l’assicurazione di tutto quanto riguarda i crediti indennizzati. Si osserva che l’appellante non contesta in questa sede l’interpretazione del contratto data dal Pretore, peraltro corretta sia con riferimento alla cifra 3.3 del contratto (v. doc. D, pag. 8) che alla cifra 3 del modulo E1.01 del medesimo (v. doc. D, pag. 19). Chiarito quindi che le somme recuperate dai clienti spettano all’assicurazione, in merito al dossier S__________ il teste D__________ C__________ riferisce di aver saputo che AP 1 aveva incassato EUR 120'000.- e che un secondo pagamento di EUR 120'000.- era bloccato presso un avvocato italiano in seguito ad una lettera dell’avvocato di AP 1 (v. Act. VII, pag. 4), ciò che trova conferma nelle testimonianze di S__________a C__________ (v. Act. VIII, pag. 5, ultimo capoverso) e B__________ A__________ (v. Act. VIII, pag. 10, ultimo capoverso). Si aggiungono poi le ammissioni al riguardo da parte di R__________ D__________ (v. Act. VII, pag. 14: “Poi è vero che nel luglio 2010 non abbiamo informato volutamente la AO 1 dei pagamenti dei clienti D__________ e S__________, perché come detto avevamo dei sospesi, ossia un importante contenzioso”). Essendo già stata respinta la tesi dell’acquiescenza, non vi sono pertanto dubbi sul fatto che l’importo di fr. 180'000.- pagato da AO 1 in relazione al caso S__________ dev’esserle restituito a seguito dei pagamenti del cliente a AP 1, così come stabilito nel primo giudizio.
Identico obbligo di restituzione è dato per il caso ALTEX dal momento che AP 1 ha incassato EUR 10'000.- dopo l’indennizzo da parte di AO 1 senza informare quest’ultima, come emerge ancora dall’interrogatorio formale di R__________ D__________ (v. Act. VII, pag. 18) e dalla testimonianza di D__________ C__________ (v. Act. VII, pag. 4 in fine).
A proposito del dossier D__________ l’appellante sostiene di aver emesso una fattura per ottenere l’indennizzo che non sarebbe mai stato pagato e di aver poi rilasciato una nota di debito per EUR 90'000.- a AO 1 dopo aver incassato dal cliente G__________ pari importo già oggetto di indennizzo. Tale modo di procedere appare singolare e di difficile comprensione. Ora, risulta dagli atti che l’indennizzo del dossier G__________ è avvenuto nel 2009 per EUR 90'000.- (v. doc. 4 e 5). L’indennizzo del dossier D__________ è invece avvenuto nell’ambito del versamento di EUR 378'266,32 (v. doc. 3) a seguito degli accordi intervenuti il 30 aprile 2010 (v. risposta e domanda riconvenzionale 31 agosto 2010, schema a pag. 5, come già sopra esposto al considerando 2 non oggetto di puntuale contestazione), ciò che è confermato dal teste D__________ C__________ (v. Act. VII, pag. 4, terzo periodo). Le tesi della nota di debito emerge dalle testimonianze di M__________ L__________ (v. Act. VII, pag. 9), S__________ C__________ (v. Act. VIII, pag. 5, quarto periodo) e B__________ A__________ (v. Act. VIII, pag. 10, secondo periodo), sennonché, oltre a sottolineare che tale agire non si regge sul contratto, risulta dall’interrogatorio formale di R__________ D__________ che volutamente AO 1 non era stata informata dei pagamenti del cliente D__________ (oltre che del cliente S__________)(v. Act. VII, pag.14 e 15) e che l’assicurazione non aveva tenuto conto di quella nota di debito (v. Act. VII, pag 16). AP 1 ha quindi effettivamente ricevuto da AO 1 EUR 90'000.- per il dossier D__________ ed ha poi volutamente omesso di informare l’assicurazione dell’avvenuto pagamento da parte del cliente. Anche il citato importo spetta pertanto all’assicurazione come giustamente stabilito nel primo giudizio.
Il primo giudice ha concluso deducendo EUR 300'000.- dal credito dovuto all’attrice (v. sentenza impugnata, pag. 4, secondo capoverso). Sennonché la somma degli importi riconosciuti ammonta a EUR 280'000.- ossia: EUR 180'000.- per il caso S__________, EUR 90'000.- per il caso D__________ e EUR 10'000.- per il caso AL__________. Questo errore di somma è oggetto di correzione d’ufficio come meglio si dirà al prossimo considerando.
La differenza può essere dovuta, oltre che dall’errato ammontare delle deduzioni, dall’importo relativo al dossier J__________, o parte di esso, che il Pretore cita alla pag. 3 del suo giudizio (terzo paragrafo in fine) ma senza fornire la minima spiegazione. In ogni modo si osserva che il caso J__________ è stato indennizzato ben prima dell’inoltro della petizione (v. doc. NNN, quart’ultima pagina) e in effetti S__________ C__________ (v. Act. VIII, pag. 4 in alto), B__________ A__________ (v. Act. VIII, pag. 7 in fine con riferimento al doc. F) e M__________ L__________ (v. Act. VII, pag. 7 in fine, pure con riferimento al doc. F) non lo citano tra i dossier ancora aperti. Inoltre nell’accordo del 30 aprile 2010 di cui già si è detto sopra (v. in particolare consid. 2) sono state considerate (anche) le restituzioni concernenti il caso in esame (v. doc. 3, 6, NNN, ultime tre pagine; v. risposta e domanda riconvenzionale pag. 5). AP 1 non può quindi pretendere (nuovamente) EUR 37'000.-, o anche solo parte di questo ammontare, sulla base di un’interpretazione del contratto (v. replica e risposta riconvenzionale a pag. 12) rivelatasi errata. I dati di fatto contenuti nell’incarto della prima sede, qui esaminati, e ragioni di economia processuale, impongono di decidere su questo punto anziché rinviare gli atti al Pretore (v. ZPO-Rechtsmittel - Stauber, Art. 318, N 11; BSK-ZPO, 2a ed., Spühler, Art. 318, N 5; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311, pag. 2165). AO 1 ha presentato appello anche sul dossier J__________, tuttavia appare opportuno giudicare in merito già ora, da un lato per porre rimedio sia all’errore di calcolo che all’assenza di motivazione evidenziati, d’altro lato per seguire l’impostazione del primo giudizio che ha dedotto gli indennizzi oggetto di recupero dagli indennizzi ancora dovuti, impostazione che non è stata come tale oggetto di censura da alcuna delle parti. Giova infine precisare che visto appunto l’appello di AO 1 la soluzione che qui scaturisce, ancorché sfavorevole a AP 1, non viola il principio del divieto della reformatio in peius (v. ZPO-Rechtsmittel – Kunz, vor Art. 318 ff., N 111; CPC Comm, Trezzini, Art. 310, pag. 1362 in fine, 1363).
L’appellante rimprovera al Pretore di non aver statuito sulla sua richiesta di ripetibili per fr. 345,60 dovute per la prima udienza preliminare alla quale il rappresentante legale della convenuta non era comparso. In effetti il primo giudice non si è pronunciato su detta richiesta contenuta nelle conclusioni dell’attrice alle pag. 8 in fine, 9 all’inizio e 18 (pt. 2 in fine della proposta di giudizio), non è dato sapere se per svista o in applicazione del principio “de minimis non curat praetor”. Sia come sia, le ripetibili consistono in una partecipazione all’onorario e alle spese sopportate nell’interesse del cliente (v. art. 10 cpv. 1 Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili: Rtar). Ciò premesso, ritenuto che, come ricordato dall’appellante, il primo giudice dispone di ampia latitudine nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili, non risulta arbitrario considerare l’importo richiesto compreso nella valutazione complessiva delle ripetibili dell’azione principale e dell’azione riconvenzionale così come effettuata dal Pretore. In altri termini, l’importo richiesto può senz’altro considerarsi compreso nei fr. 20'000.- riconosciuti a AP 1 a titolo di ripetibili al punto 2 § del dispositivo del giudizio pretorile. Anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
In prima sede l’attrice aveva chiesto di dare atto dell’acquiescenza della convenuta per EUR 329'187.- e di condannare quest’ultima a pagarle EUR 482'514,98. Il Pretore ha riconosciuto a favore dell’attrice EUR 159'584.- che risultava pertanto soccombente in ragione di 2/3, ciò che è corretto se, come il Pretore, non si considera esplicitamente la problematica dell’acquiescenza. All’attrice devono però essere riconosciuti EUR 143'058,33 per i motivi esposti sopra. Questa differenza, e come il Pretore senza considerare la problematica dell’acquiescenza, conduce a una modifica del grado di soccombenza di AP 1 da 2/3 a 7/10 con conseguente modifica anche del punto 2 §§ del dispositivo della prima sentenza.
In conclusione l’appello dev’essere respinto per i motivi esposti nei considerandi. In questa sede l’appellante aveva chiesto il riconoscimento dell’acquiescenza della parte appellata per EUR 329'187.-, pari a fr. 427'943.- (adottando per semplicità il cambio medio di 1,30 come suggerito a pag. 18 dell’appello con riferimento al doc. MMM), nonché la condanna della parte appellata al pagamento dell’importo di EUR 482'514,98 e fr. 345,60, ossia come nelle conclusioni. Il primo giudice aveva riconosciuto EUR 159'584.-, di modo che la differenza, ancora litigiosa in questa sede, ammonta a EUR 322'930,98 (482'514,98 - 159'584.-), pari a fr. 419'810.- (adottando il medesimo cambio di 1,30 sopra indicato). Le spese processuali di appello vengono quindi stabilite sulla base del valore litigioso di fr. 848'098.- (427’943.- + 419'810.- + 345,60) e seguono l’integrale soccombenza dell’appellante. Per la loro fissazione si tiene conto, oltre che del valore, della complessità della fattispecie e del numero delle censure poste all’attenzione di questa Camera (v. art. 2 cpv. 1 LTG). La parte appellata ha diritto alle ripetibili dal momento che si è opposta al gravame. Nondimeno, si osserva che la risposta si limita a 5 pagine, di cui una per l’intestazione, quasi due contenenti una serie di domande in buona parte irricevibili nell’ambito della risposta a un appello, quasi una che riprende due passaggi del giudizio per chiederne la conferma, mentre per il resto trattasi di rinvii al separato appello 24 ottobre 2012, come tali quindi inutili poiché privi di confronto con le censure di appello. In applicazione dell’art. 13 cpv. 1 Rtar si giustifica quindi di derogare alla fissazione delle ripetibili in base al valore litigioso sopra indicato e secondo i parametri di cui all’art. 11 cpv. 1 e 2 lett. a Rtar. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale ammonta a fr. 848'098.-.
Sull’appello di AO 1
Questo appello propone 4 domande di giudizio principali e 10 domande alternative (a loro volta suddivise in tre parti). In via preliminare si osserva che parte di esse sono irricevibili, come meglio si vedrà ancora in seguito. A questo stadio è sufficiente rilevare che questa Camera può tenere udienze, ordinare un secondo scambio di scritti e procedere all’assunzione di prove (v. art. 316 CPC), ciò che in sostanza chiede l’appellante ai punti 6, 7, 8 e 10 della proposta di dispositivo, senza però poi minimamente argomentare al riguardo. In altri termini l’appellante non spiega con quali finalità questa Camera dovrebbe tenere un’udienza, né per quale motivo andrebbe ordinato un secondo scambio di scritti, né quale prova non assunta in prima sede andrebbe ammessa.
L’appellante censura avantutto il fatto che il primo giudizio mescola i fatti e il diritto senza contenere una parte in fatto alla quale poi applicare il diritto (v. atto di appello, II A). Essa chiede pertanto a questa Camera di chiarire i fatti e a tal fine annullare il primo giudizio e rinviare gli atti al Pretore affinché statuisca nuovamente. L’appellante riproduce quindi una serie di citazioni dottrinali relative alle esigenze di redazione delle sentenze. L’appellante si duole in sostanza di un difetto di motivazione. Il diritto ad ottenere una decisione motivata, che deriva dal diritto di essere sentito sancito dall’art. 29 cpv. 2 Cost., impone all’autorità giudicante di indicare le ragioni che l’hanno portata a decidere in un senso piuttosto che in un altro, in modo tale da permettere al destinatario di capire la portata della decisione e di proporre i rimedi adeguati con cognizione di causa. Esso non obbliga però il giudice a pronunciarsi necessariamente su tutte le questioni e le prove proposte dalle parti, bastando che esamini i temi rilevanti per il giudizio (DTF 134 I 83 consid. 4.1; II CCA 18 settembre 2012, inc. 12.2012.46, consid. 9.1). La sentenza impugnata, ancorché stringata, contiene l’esposizione dei fatti essenziali e il loro esame in base agli elementi di prova considerati rilevanti. È vero che il primo giudice ha omesso di pronunciarsi su alcune domande di AP 1 ma AO 1 non può dolersene: le stesse sono infatti state risolte a suo favore nell’ambito del parallelo appello della prima. In definitiva, le motivazioni della decisione pretorile hanno consentito alle parti di comprendere le ragioni che la sorreggono e di proporre il rimedio giuridico appropriato con cognizione di causa (TF 11 agosto 2010, inc. 4A_585/2009, consid. 7.1). La doglianza ricorsuale è già per questo motivo respinta. L’appellante si limita comunque a degli enunciati, senza indicare quali fatti importanti non sarebbero stati esposti o avrebbero dovuto essere chiariti, ciò che rende in realtà la censura irricevibile per carenza di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Il Tribunale federale stesso infatti, nei suoi giudizi di rinvio alle istanze inferiori, illustra in modo chiaro quali elementi di fatto fanno difetto ai fini di una corretta applicazione del diritto, come emerge d’altronde dalle sentenze citate (peraltro in modo generico) dall’appellante (DTF 135 II 145 consid. 9.2; TF 29 aprile 2010, inc. 1C_104/2010, consid. 3.2; 25 marzo 2010, inc. 5A_600/2009, consid. 4.2; 24 giugno 2008, inc. 1C_13/2008, consid. 2.3; 11 novembre 2007, inc. 4A_252/2007, consid. 3.2).
l punti II B e C dell’appello non contengono puntuali censure. AO 1 riproduce parte della sua risposta e domanda riconvenzionale (v. pag. 3, 4 e 5) nonché parte del suo allegato conclusionale (v. pag. 3, 4 i.f. e 5 all’inizio), ciò che non costituisce una valida motivazione di appello (DTF 138 III 374, consid. 4.3.1; TF 27 agosto 2012, inc. 5A_438/2012, consid. 2.2 con rinvii; RtiD I-2010 pag. 683, n. 7c; per molte: II CCA 26 maggio 2014, inc. 12.2013.110, consid. 4.2, 20 agosto 2013, inc. 12.2012.31, consid. 2; Reetz/Theiler in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, 2a ed., n. 36 ad art. 311). L’appellante ritiene poi fondata la sentenza del Pretore nella misura in cui ha stabilito l’obbligo dell’assicurata di restituire all’assicurazione quanto incassato dai clienti dopo l’indennizzo, mentre la considera errata laddove ammette le tesi avversarie sulla base del modulo B5.01 del contratto. Su quest’ultimo aspetto si osserva che l’appellante si limita a una contestazione generica priva di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC), ossia senza confronto con il giudizio impugnato e senza riferimenti a casi concreti.
L’appellante rimprovera al primo giudice di aver ignorato che AP 1 non aveva più collaborato dopo aver ricevuto l’indennizzo per i dossier AL__________, D__________, A__________ e S__________ (appello sub II D). Ora, a prescindere dal fatto che i doc. 8 e 9 citati non esistono, essa non si avvede che il Pretore ha esaminato la problematica alle pag. 3 in fine e 4 all’inizio del suo giudizio con conclusioni a lei favorevoli sulla base del contratto, sicché la censura risulta priva di fondamento mentre sui singoli dossier citati di dirà in seguito. In merito all’asserito dolo l’appellante si limita a riproporre alcuni passaggi della risposta e domanda riconvenzionale (v. pag. 6) e dell’allegato conclusionale (v. pag. 6), ciò che è inammissibile come già sopra esposto, ma soprattutto senza spiegare per quale motivo sarebbe errata la conclusione del Pretore che ha considerato il dolo non provato (v. sentenza impugnata pag. 4, secondo paragrafo), di modo che su questo punto l’appello è nuovamente irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311 cpv. 1 CPC). Per completezza si dirà che il punto II E dell’appello non contiene delle censure ma viene inteso quale premessa del punto successivo.
L’appellante passa in rassegna 11 dossier in merito ai quali, riprendendo la numerazione contenuta nell’appello, si osserva quanto segue:
AT__________
L’appellante formula una richiesta di restituzione di EUR 9'061,61. L’appello risulta su questo punto irricevibile per più di un motivo. L’esposizione risulta avantutto poco comprensibile. Il caso A__________ è stato oggetto di indennizzo in ragione di EUR 45'000.- nell’ambito del pagamento del 7/10 maggio 2010 a seguito dell’accordo tra le parti del 30 aprile 2010 (v. doc. 3; risposta e domanda riconvenzionale, pag. 5; teste D__________ C__________, Act. VII, pag. 2; interrogatorio formale di R__________ D__________, Act. VII, pag. 15 e 16). In sede di risposta e domanda riconvenzionale è stata formulata una domanda di restituzione di EUR 333'000.-, che comprende pure la posizione in esame, ma senza spiegazione particolare in merito. Analoga osservazione vale per l’allegato conclusionale con l’aggiunta che l’attrice riconvenzionale ha riprodotto quanto detto dal teste D__________ C__________ che si è però limitato a lamentare un’assenza di collaborazione della controparte a proposito del caso in esame (v. Act VII, pag. 5). In questa sede la domanda di restituzione è diminuita a EUR 9'061,61, senza alcuna indicazione da dove emergerebbe questa cifra, ciò che rende l’appello irricevibile per carenza di motivazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Giova aggiungere che non spetta ai giudici della seconda istanza effettuare approfondite ricerche nel copioso incarto, o esaminare in che misura i documenti prodotti in questa sede corrispondono a quelli già versati agli atti con altra numerazione dinnanzi al primo giudice, per sopperire alle palesi carenze di allegazione e precisione di una parte (in questo senso v. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 4 ad art. 78). In ogni modo trattasi di un fatto nuovo e come tale inammissibile. In effetti per evitare che argomenti siano considerati nuovi e come tali inammissibili, riservate le restrittive condizioni dell’art. 317 CPC, occorre che dall’atto di appello emerga in modo chiaro quando un argomento è stato esposto nella procedura di primo grado, con preciso riferimento agli atti della medesima (v. ZPO-Rechtsmittel - Kunz, Art. 311, N 95). Ora, da una parte l’argomento è come già detto nuovo siccome non trattato in prima sede, dall’altro l’appellante nemmeno tenta di confrontarsi con le esigenze della citata normativa. Infine, il teste B__________ A__________ ha fatto riferimento a un pagamento di EUR 9'000.- da parte di A__________ nel marzo 2010 (v. Act. VIII, pag. 10 in alto). Anche volendo prescindere dal fatto che si tratta di un argomento nuovo, l’appellante avrebbe perlomeno dovuto spiegare per quale ragione non si sarebbe tenuto conto di questo pagamento nell’ambito del sopracitato accordo dell’aprile 2010, senza contare che dai vari interrogatori non emergono mancanze di informazioni da parte di AP 1 riguardanti il caso in esame (mentre risulta che dopo l’indennizzo non ci sono più stati incassi: v. teste M__________ L__________, Act. VII, pag. 9, terzo periodo; v. anche teste S__________ C__________, Act. VIII, pag. 5, terzo periodo). Ne deriva che l’appello su questo punto dev’essere dichiarato irricevibile e andrebbe in ogni caso respinto.
Questo dossier viene citato per la prima volta in questa sede. Trattasi di un fatto nuovo inammissibile (v. art. 317 CPC). L’appello su questo punto è irricevibile.
L’appellante contesta di dover indennizzare questo dossier. Preliminarmente si osserva che la richiesta EUR 112'963,87 per il caso DO__________ è stata inserita in sede di replica e risposta riconvenzionale da parte di AP 1 (v. pag. 10). AO 1 non ha presentato una duplica e non si è espressa in merito nell’allegato conclusionale. Essa è così venuta meno al suo onere di contestazione in violazione dell’art. 176 cpv. 1 CPC-TI che rinvia all’art. 170 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 CPC-TI, con la conseguenza che i fatti non contestati si presumono ammessi (in questo senso Rep. 1999 pag. 260 i.f., 1995 pag. 233, n. 61; II CCA 24 settembre 2013, inc. 12.2012.63, consid. 4, 20 settembre 2013, inc. 12.2012.116, consid. 11.2.2). Da quanto precede deriva altresì che la tesi esposta in appello è nuova e quindi inammissibile per i motivi già illustrati. Ma soprattutto, l’appellante omette di confrontarsi con il primo giudizio spiegando per quale motivo la tesi del Pretore su questo punto (v. sentenza impugnata pag. 5) sarebbe errata di modo che l’appello è nuovamente irricevibile per difetto di motivazione (v. art. 311 CPC). L’appellante procede inoltre in maniera irrita anche riguardo ai documenti che cita: parte di essi sono nuovi (doc. D2 e D3) e con ciò inammissibili (v. art. 317 CPC), altri sono contenuti nel doc. GGG ma come detto essa si esprime in merito per la prima volta, senza contare che non spetta a questa Camera confrontare i nuovi documenti con quelli già presenti nel copioso incarto in difetto di precise allegazioni di una parte. Anche su questo punto l’appello è di conseguenza irricevibile.
L’appellante chiede per questo dossier un risarcimento di EUR 8'000.-. In sede di replica e domanda riconvenzionale AP 1 aveva formulato una richiesta di EUR 37'000.-, che è stata respinta per i motivi indicati al considerando 6. La richiesta di EUR 8'000.- è invece nuova e pertanto irricevibile, non confrontandosi l’appellante con le restrittive esigenze dell’art. 317 CPC.
L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di EUR 90'000.- in applicazione del contratto e non più invocando la tesi del dolo come in sede di risposta e domanda riconvenzionale (v. pag. 6). Essa non si avvede che detto importo è già stato riconosciuto dal Pretore proprio in virtù del contratto (ossia rimproverando a AP 1 un’errata interpretazione del medesimo: v. sentenza impugnata, pag. 3 in fine e 4 primo paragrafo). Inoltre l’appello di AP 1 su questo punto è stato respinto (v. sopra consid. 5). Ne deriva che su questo dossier l’appellante non dispone di un interesse degno di protezione a ricorrere (il cosiddetto gravamen) mentre è irrilevante che il primo giudice abbia deciso a suo favore con un argomento diverso da quello invocato, le motivazioni non partecipando nel caso concreto all’effetto di res iudicata (v. ZPO-Richtsmittel - Kunz, vor Art. 308 ff., N 48 seg.; CPC Comm, Trezzini, Oss. Art. 308-334, pag. 1344 e 1345; II CCA 14 aprile 2014, inc. 12.2013.143, consid. 10 in fine, 25 novembre 2013, inc. 12.2011.199, consid. 10). La richiesta di interessi, generica e non motivata, non può essere esaminata.
L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di EUR 10'000.-, anche qui per motivi inerenti il contratto e non più invocando la tesi del dolo. Ancora una volta l’appellante non si avvede che questo importo le è stato riconosciuto dal Pretore (v. sentenza impugnata pag. 4, primo paragrafo) mentre l’appello di AP 1 è stato respinto anche su questo punto (v. sopra consid. 5) di modo che AO 1 non dispone di un interesse degno di protezione all’appello. La richiesta di interessi da una data diversa da quella indicata in prima sede, priva di motivazione, non può essere esaminata
L’appellante contesta di dover indennizzare questo dossier. Preliminarmente si osserva che la richiesta di EUR 270'000.- per il caso AB __________ è stata esposta in sede di replica e domanda riconvenzionale da parte di AP 1 (v. pag. 11). AO 1 non ha presentato una duplica e non si è espressa in merito nell’allegato conclusionale. Come per il caso DO__________ essa è così venuta meno al suo onere di contestazione in violazione dell’art. 176 cpv. 1 CPC-TI, con la conseguenza che i fatti non contestati si presumono ammessi. Ne deriva che i riferimenti al contratto in relazione al dossier AB __________ sono nuovi e come tali irricevibili (v. art. 317 CPC e ancora, sull’inammissibilità di argomenti non oggetto di allegazione, rispettivamente contestazione in prima sede si rinvia a quanto indicato sopra nell’esame del caso AT__________). L’appello è pure irricevibile dal momento che l’appellante non fa riferimento ai documenti presenti nell’incarto della prima sede.
L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di complessivi EUR 180'000.- (suddivisi in EUR 127'446,86 e EUR 52'553,14). Come per i casi D__________ e A__________ essa non si avvede che l’importo richiesto è stato riconosciuto in prima sede (v. sentenza impugnata pag. 4 primo paragrafo). L’appello di AP 1 è stato respinto pure su questo punto (v. sopra consid. 5). In conclusione anche questa domanda è irricevibile per assenza di un interesse degno di protezione.
L’appellante sostiene che questo dossier non dev’essere indennizzato. Per questo caso AP 1 ha formulato una richiesta di indennizzo di EUR 2'825,46 in sede di petizione (pag. 9 in fine e 10 all’inizio). AO 1 non si è espressa in merito né in sede di risposta e domanda riconvenzionale né nell’allegato conclusionale. La contestazione espressa per la prima volta in questa sede è irricevibile per i motivi a più riprese già illustrati sopra con riferimento agli art. 176 cpv. 1 CPC-TI e 317 CPC.
L’appellante chiede per questo dossier la restituzione di complessivi EUR 88'406,91 (suddivisi in EUR 18'701,91 e EUR 69'705.-).
Per questo caso AP 1 ha formulato una richiesta di indennizzo di EUR 27'473.- in sede di petizione (pag.10 in fine e 11). AO 1 non si è espressa in merito né in occasione della risposta e domanda riconvenzionale né nell’allegato conclusionale. In questa sede poi l’appellante si riferisce a importi mai oggetto di esame in prima sede, di qui l’irricevibilità del suo l’appello anche su questo punto sempre sulla base del mancato rispetto delle esigenze dell’art. 317 CPC.
L’appello su questo punto è irricevibile, questo dossier non essendo mai stato oggetto di esame in prima sede.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Rtar
decide:
I. L’appello 24 ottobre 2012 di AP 1, __________, è respinto.
Per i motivi esposti nei considerandi la sentenza 21 settembre 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:
§ Invariato
§§ La tassa di giustizia e le spese, di complessivi fr. 8'700.-, da anticipare così come anticipate, restano a carico della parte attrice principale per 7/10 e della convenuta per 3/10. È fatto obbligo all’attrice principale di pagare alla AO 1 l’importo di fr. 16'400.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese processuali di appello di complessivi fr. 18'000.-, in parte già anticipate, sono poste a carico di AP 1 che rifonderà a AO 1 fr. 1'500.- a titolo di ripetibili.
III. L’appello 24 ottobre 2012 di AO 1, __________, è respinto nella misura in cui è ricevibile.
IV. Le spese processuali di appello di fr. 17'000.-, in parte già anticipate, sono poste interamente a carico di AO 1 che rifonderà a AP 1 fr. 12'000.- a titolo di ripetibili.
V. Notificazione:
-, -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).