Incarto n. 12.2012.178
Lugano 13 maggio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Simoni
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2009.108 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 13 novembre 2009 da
RE 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
chiedente la condanna della parte convenuta al pagamento di un importo da accertare giudizialmente, oltre interessi al 5% dalla data della petizione;
e ora sulla domanda di ricusa del perito, nonché di annullamento della perizia e di nomina di un nuovo perito, presentata dall’attrice il 27 agosto 2012 nei confronti dell’architetto __________, avversata dalla convenuta e nella quale il perito ricusato ha comunicato il 2 settembre 2012 di non ravvisare un motivo di ricusazione, fatta eccezione per il solo motivo che egli ha impiegato più tempo del previsto nel consegnare il referto peritale;
domanda respinta dal Pretore con decisione 27 settembre 2012;
reclamante l’attrice, che con atto 12 ottobre 2012 chiede, in via principale, l’annullamento della decisione impugnata con conseguente rinvio della causa al Pretore per nuova decisione e, in via subordinata, la ricusa del perito, il conseguente annullamento della perizia, nonché la nomina di un nuovo perito, con protesta di spese e ripetibili;
mentre la convenuta non ha presentato una risposta al reclamo nel termine impartitole da questo Tribunale;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Il 13 novembre 2009 RE 1 ha convenuto in giudizio presso la Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord la ditta CO 1, chiedendone la condanna al versamento di un importo da accertarsi in corso di causa, oltre interessi al 5% dalla data della petizione. La pretesa vantata da RE 1 rappresenterebbe il risarcimento del danno patito per l’inadempimento contrattuale della ditta CO 1, nonché per le opere difettose riscontrate nella sua proprietà nell’ambito di un contratto d’appalto, in cui la convenuta ha eseguito i lavori di edificazione di due unità abitative. Sin dall’inoltro della petizione 13 novembre 2009 la parte attrice ha ventilato la necessità di nominare un perito in corso d’istruttoria, per chiarire tutta una serie di questioni tecniche (inc. n. OA.2009.108, act. I). Dal canto suo la convenuta ha contestato qualsiasi responsabilità, sollevando inoltre la mancata notifica dei difetti in tempo utile (act. II).
B. In occasione dell’udienza preliminare del 5 maggio 2010 l’attrice ha formalmente chiesto, tra l’altro, l’assunzione di una perizia che il Pretore ha contestualmente ammesso (act. V). In un secondo momento, il giudice di prime cure ha impartito all’attrice un termine di 30 giorni per inoltrare le relative domande (act. VI, pag. 5). Egli ha poi permesso alla convenuta di formulare le proprie opposizioni, statuendo infine il 10 novembre 2010 sull’ammissibilità dei quesiti peritali (act. VIII-e). Con decisione 2 dicembre 2010 il Pretore ha nominato quale perito giudiziario l’arch. __________, al quale è stato fissato un termine di 60 giorni per rassegnare il proprio referto (act. VIII-d). Tale termine è però iniziato a decorrere solamente il 7 febbraio seguente, dopo che l’attrice ha versato l’anticipo dei costi peritali (cfr. scritto e-mail del 7 febbraio 2011 della Pretura di Mendrisio nord all’arch. __________, in inc. n. OA.2009.108).
C. In data 8 marzo 2011 si è tenuto il sopralluogo presso la proprietà dell’attrice, alla presenza del perito e di entrambe le parti (act. VIII-i). Il 31 marzo 2011 l’arch. __________ è poi stato autorizzato dal Pretore a raccogliere i disegni esecutivi dell’abitazione non figuranti negli atti di causa, presso gli artigiani e specialisti (act. VIII-e). Con scritto 15 giugno 2011 il patrocinatore di RE 1 ha chiesto informazioni alla Pretura circa lo stato di avanzamento della perizia. L’arch. __________ ha quindi spiegato le ragioni del suo ritardo dichiarando in particolare di essersi attivato nel reperire i documenti esecutivi, come concessogli dal Pretore, e di essere ancora in attesa di atti importanti detenuti dalla convenuta. Il 21 settembre 2011 il perito ha fatto richiesta al Pretore di poter assumere ulteriori documenti per l’espletamento della perizia. In seguito, il 19 gennaio 2012 egli ha comunicato alla Pretura di aver accumulato un consistente ritardo nella consegna del referto e di poter “affrontare la perizia affidatami, soltanto a partire da lunedì 5 febbraio prossimo, stimando una data di consegna nelle due settimane seguenti”. Il 23 gennaio 2012, il Pretore ha pertanto fissato un ultimo termine al perito, scadente il 29 febbraio seguente e il 2 marzo 2012 l’arch. __________ ha consegnato il proprio referto peritale.
D. Il 21 marzo 2012 RE 1 ha inoltrato le proprie domande di completazione e delucidazione della perizia, le quali sono state parzialmente ammesse dal Pretore con decisione 10 maggio 2012 (act. XI). Lo stesso, il 26 luglio 2012, ha in seguito impartito un termine di 30 giorni all’attrice per versare un importo di fr. 12'000.- quale anticipo per le ulteriori spese peritali di delucidazione.
E. Con istanza 27 agosto 2012 l’attrice ha postulato la ricusa del perito, l’annullamento della perizia allestita, la nomina di un nuovo perito giudiziario e il conferimento al rimedio dell’effetto sospensivo per il versamento del nuovo anticipo richiesto del perito. RE 1 ha fondato la propria richiesta evidenziando, fra l’altro, il lungo lasso di tempo intercorso tra la nomina dell’esperto e l’allestimento della perizia, il fatto che la stessa sarebbe lacunosa, inconcludente, imparziale ed insufficiente. L’attrice ha pure alluso a due telefonate intercorse tra il proprio patrocinatore e il perito, in occasione delle quali l’arch. __________ avrebbe dapprima comunicato di sentirsi offeso e di voler abbandonare l’incarico e, in seguito, di aver cambiato idea dopo che il Pretore gli avrebbe impedito di ritirarsi. Secondo l’attrice, il perito, in quanto ha dichiarato di essere offeso, andrebbe ricusato. La ditta CO 1 si è opposta alla suddetta istanza e con osservazioni 2 settembre 2012 il perito giudiziale ha espresso il proprio punto di vista, concludendo di non ravvisare alcun motivo per ricusarsi, fatta eccezione per quello relativo alla tardività con cui avrebbe stilato il referto peritale.
F. Con decisione 27 settembre 2012 il Pretore della giurisdizione di Mendrisio nord ha respinto le domande dell’attrice, ponendo a carico della stessa la tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 200.-. Il Pretore, dopo avere evocato i principi giuridici inerenti i motivi di ricusa, ha concluso che nel caso concreto non si era in presenza di motivi validi per accogliere l’istanza. Quanto scritto dal perito non sarebbe infatti sufficiente per dimostrare una sua inimicizia o prevenzione nei confronti dell’attrice e il fatto di aver consegnato il referto con un notevole ritardo non costituirebbe di per sé una prova di parzialità. Nemmeno si giustificherebbe l’annullamento della perizia, in quanto prematura vista la richiesta delucidazione della stessa tuttora pendente.
G.Contro tale decisione l’attrice è insorta con reclamo 12 ottobre 2012, chiedendo, in via principale, che la decisione pretorile venga annullata e la causa rinviata al Pretore per nuova decisione, nonché la concessione dell’effetto sospensivo alla richiesta di versamento del secondo acconto al perito. In via subordinata postula invece la ricusa del perito con la conseguente nomina di uno nuovo e l’annullamento della perizia dell’arch. __________, con protesta di spese e ripetibili. In sintesi, l’attrice ha in parte riproposto l’argomentazione secondo la quale il perito non potrebbe più garantire una corretta imparzialità, considerato quanto scaturito dagli avvenimenti in corso d’istruttoria e visti gli insulti rivolti dall’esperto al proprio legale. La reclamante rimprovera al giudice di prime cure di aver esaminato solo in parte i fatti e di non aver quindi giudicato che i dissapori venutisi a creare sarebbero talmente gravi da qualificare quale situazione di rigorosa e riconoscibile predisposizione del perito nei suoi confronti. Conclude inoltre chiedendo l’annullamento della perizia, in quanto dallo scritto del 2 settembre 2012 dell’arch. __________ sarebbe chiara la sua non disponibilità a rispondere in maniera serena alle domande di delucidazione. La convenuta non ha presentato nel termine impartitole la risposta al reclamo. La Presidente della Camera ha respinto con decisione 21 dicembre 2012 la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo. Delle argomentazioni delle parti si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal Codice di procedura civile ticinese (CPC-TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, la quale è retta dalle nuove disposizioni federali, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo la suddetta data (art. 405 cpv. 1 CPC).
Secondo l’art. 50 cpv. 2 CPC la decisione sulla domanda di ricusazione di una “persona che opera in seno a un’autorità giudiziaria” ai sensi dell’art. 47 e segg. CPC è impugnabile mediante reclamo. Giusta l’art. 48 lett. b cifra 1 e 2 LOG l’autorità competente a occuparsi del reclamo contro la decisione sulla domanda di ricusa in materia di diritto delle obbligazioni è la seconda Camera civile del Tribunale d’appello. L’art. 320 CPC prevede che con il reclamo può essere censurata l'errata applicazione del diritto (lett. a) e/o l'accertamento manifestamente errato dei fatti (lett. b). Il reclamo deve essere motivato (art. 321 cpv. 1 CPC), nel senso che, relativamente all'applicazione del diritto, in esso occorre spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (cfr. DTF 134 II 246 consid. 2.1). Quanto all'accertamento dei fatti, la definizione di “manifestamente errato” corrisponde a quella dell'arbitrio ragione per cui il reclamante non può limitarsi a criticare la decisione impugnata come in una procedura d'appello, dove l'autorità di ricorso gode di cognizione libera, opponendo semplicemente la propria opinione a quella del primo giudice (DTF 136 II 494 consid. 2.8 con riferimenti). Egli deve così dimostrare, attraverso un'argomentazione chiara e dettagliata, che l'autorità inferiore ha emanato una decisione manifestamente insostenibile, destituita di fondamento serio e oggettivo o in urto palese con il senso di giustizia ed equità (DTF 135 V 4 consid. 1.3, con rinvii). Non basta segnatamente che il reclamante affermi l'arbitrarietà della decisione impugnata adducendo considerazioni generiche (DTF 136 II 494 consid. 2.8).
A norma dell’art. 248 cpv. 2 CPC-TI, i motivi di esclusione e di ricusa dei giudici si applicano anche ai periti, rinviando pertanto agli art. 26 e segg. CPC-TI. L’art. 27 CPC-TI indica che le parti possono ricusare il giudice o il segretario nei casi in cui questi sono esclusi, come pure: a) se vi è grave inimicizia tra il giudice o il segretario e alcuna delle parti; b) in ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni. Il Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che la ricusazione di un perito non si esamina alla luce dell’art. 30 cpv. 1 Cost., che concerne l’autorità giudiziaria, ma sotto l’angolo dell’art. 29 cpv. 1 Cost., che garantisce l’equità del processo. Tuttavia, trattandosi di esigenze d’imparzialità e d’indipendenza, l’art. 29 cpv. 1 Cost. assicura all’interessato una protezione equivalente a quella dell’art. 30 cpv. 1 Cost (DTF 127 I 196, consid. 2b; DTF 126 III 249; sentenza del Tribunale federale 8C_474/2009 del 7 gennaio 2010, consid. 7.2). Un perito si reputa prevenuto - e a tale riguardo soccorre appunto la giurisprudenza del Tribunale federale in materia di ricusazione consolidatasi attorno agli art. 29 cpv. 1 e art. 30 cpv. 1 Cost. - ove si riscontrino nella situazione del caso concreto o nel comportamento del perito medesimo elementi idonei ad alimentare sospetti di parzialità. Circostanze estrinseche alla causa non devono infatti influire sul giudizio, né a favore né a detrimento di una parte. Per sua natura la ricusazione rimane tuttavia un provvedimento eccezionale, prospettabile solo per motivi gravi e oggettivi. La ricusazione non richiede la prova di una prevenzione effettiva, dato che una disposizione d’animo non può essere dimostrata. Ai fini della ricusa è sufficiente che fondate apparenze di prevenzione facciano temere un’attività non imparziale. Deve trattarsi però di apparenze oggettive; impressioni puramente soggettive di una parte al processo non sono determinanti (DTF 136 III 608, consid. 3.2.1; DTF 134 I 21, consid. 4.2; DTF 132 V 109, consid. 7.1; DTF 131 I 25, consid. 1.1; DTF 127 I 198, consid. 2b; DTF 125 II 541, consid. 4a; sentenza del Tribunale federale 5A_864/2011 del 16 marzo 2012, consid. 4.2.1; sentenza del Tribunale federale 4A_631/2012 del 4 febbraio 2013, consid. 3.2).
Premesso che il principio dell’indipendenza e dell’imparzialità del giudice valgono anche per il perito giudiziale (cfr. consid. 3.; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Lugano 2000, m. 13 ad art. 248-250 CPC-TI), non costituiscono gravi ragioni, sufficienti alla ricusa, semplici supposizioni, illazioni o timori generici di parzialità non confortati da elementi concreti suscettibili di confermare l’esistenza di una situazione d’incapacità soggettiva del giudice ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza processuale. Occorre invece dimostrare che il giudice, con grave colpa, disattendendo i propri doveri ha emanato decisioni scorrette o per partito preso (Cocchi/Trezzini in op. cit., m. 11 ad art. 27 CPC-TI).
Inoltre, la ricusa può essere sì pronunciata anche per grave inimicizia del giudice verso il patrocinatore della parte, tuttavia, per giustificare una ricusa non basta un’antipatia, anche se dichiarata, ma occorre un’avversione marcata, grave e profonda verso la parte (I CCA 25 agosto 2003, inc. n. 11.2003.59; Bühler, Die Stellung von Experten in der Gerichtsverfassung, in: SJZ 105 (2009), pag. 331). Eventuali dissapori o tensioni tra il giudice e le parti, o i loro patrocinatori, nella misura in cui non ingenerino una vera e propria situazione di rigorosa e riconoscibile predisposizione sfavorevole nella trattazione della vertenza, non mutano la sostanza giuridica delle cose e non possono comportare un giudizio favorevole alla proposta richiesta di ricusazione (Cocchi/Trezzini in op. cit., m. 8 e 9 ad art. 27 CPC-TI). Il Tribunale federale ha addirittura precisato che qualora il rapporto di inimicizia non coinvolga direttamente una parte, bensì un suo rappresentante, sono richiesti criteri ancor più severi e restrittivi per ammettere una predisposizione (sentenza del Tribunale federale 1B_303/2008 del 25 marzo 2009, consid. 2.2). L’Alta Corte ha inoltre avuto modo di giudicare che delle affermazioni umoristiche non bastano a fondare un dubbio di parzialità, nemmeno se inopportune e se ingenerano un sentimento negativo nel destinatario (DTF 127 I 196, consid. 2d; DTF 116 Ia 14, consid. 4). Secondo la giurisprudenza, nemmeno il tacciare il comportamento di una parte quale “vessatorio” è sufficiente (sentenza del Tribunale federale 1B_257/2009 del 3 dicembre 2009, consid. 2.3), come nemmeno lo è un colloquio telefonico dal contenuto particolarmente emotivo (sentenza del Tribunale federale 2A.82/2004 del 6 maggio 2004, consid. 4). Pure una critica (eventualmente anche aspra e non oggettiva) che una parte in causa o il proprio rappresentante esprimono al perito e questi rimandi al mittente, non basta di per sé come motivo di ricusa poiché, in caso contrario, le parti potrebbero escludere ogni perito a loro non gradito (Bühler, Gerichtsgutachter und -gutachten im Zivilprozess, in Heer/Schöbi (ed.), Gericht und Expertise, Schriften der Stiftung für die Weiterbildung schweizerischer Richterinnen und Richter SWR/Band 6, Berna 2005, pag. 36).
5.1 Sebbene il perito giudiziario, quale ausiliario del giudice, debba mantenere una certa distanza verso le parti e i loro patrocinatori e debba rimanere oggettivo anche se toccato direttamente nella propria sfera personale (Bühler, Die Stellung von Experten in der Gerichtsverfassung, in: SJZ 105 (2009), pag. 332-333), non si può concludere, da un esame del caso concreto, che egli sia predisposto a sfavore della parte attrice. Infatti, le parole proferite del perito rappresentano una risposta emotiva ad un’istanza di ricusa che, comunque sia, è molto severa nei suoi confronti e verso il suo operato. Infatti, lo stesso patrocinatore della parte attrice ha per esempio sostenuto, senza alcuna prova oggettiva, che “la perizia è stata verosimilmente redatta un paio di giorni dall’ultimo termine assegnato dal Giudice, senza alcuna indagine scientifica” e ancora: “del perito si sono perse le tracce” (cfr. istanza di ricusa 27 agosto 2012, pag. 2 e 3). Con l’istanza di ricusa è stata inoltre criticata la professionalità del perito, mettendo addirittura in dubbio la sua imparzialità e facendo riferimento ad una telefonata intercorsa tra l’esperto e il legale, il cui contenuto è stato contestato dall’arch. __________. Il fatto che il perito (pur sbagliando) abbia risposto alle provocazioni dell’attrice, non è ancora sufficiente a dimostrare l’incapacità oggettiva dello stesso di occuparsi senza pregiudizi dell’allestimento della delucidazione della perizia. Dagli atti non traspare una prova in tal senso. A ragione il Pretore non ha pertanto ravvisato motivi gravi e oggettivi che permetterebbero di dubitare dell’imparzialità del perito.
5.2 Per quanto concerne l’asserito contenuto dei colloqui telefonici del luglio 2012, in occasione dei quali l’esperto avrebbe, tra l’altro, dichiarato di sentirsi offeso dalle domande di delucidazione della perizia, non occorre nemmeno entrare nel merito dello stesso. Infatti, secondo il principio attitatorio, incombe alle parti fornire al giudice i fatti dai quali derivano le loro pretese, nonché le prove sui fatti contestati (Cocchi/Trezzini in op. cit., m. 1 ad art. 78 CPC-TI), ciò che, nel caso concreto, non è avvenuto. Il tenore della conversazione telefonica, così come riportato dall’RA 1, rimane quindi una semplice allegazione di parte, non suffragata da prove concrete.
È invece a ragione che il Pretore non si è soffermato su quanto scritto dal perito al suddetto punto. Infatti, l’art. 252 CPC-TI offre la possibilità non di sottoporre al perito qualsiasi nuova domanda, ma esclusivamente di formulare domande di completazione del referto per i quesiti rimasti parzialmente senza risposta oppure domande di spiegazione (delucidazione) per i quesiti la cui risposta non risulti univocamente comprensibile (Cocchi/Trezzini in op. cit., m. 1 ad art. 252 CPC-TI). Il perito non è quindi obbligato a “discostarsi dal risultato iniziale per giungerne ad un altro” oppure ad “apportare modifiche a quanto già indicato nel referto peritale” come sostenuto e auspicato dalla reclamante (cfr. reclamo 12 ottobre 2012, pag. 5). Oltre a tutto ciò, non va nemmeno trascurato il fatto che l’arch. __________ ha stimato i costi peritali di delucidazione in fr. 15'908.40, ciò che rappresenta il doppio rispetto al costo complessivo della perizia stessa (fr. 8'106.80). Ne consegue che non si può dedurre che il perito non intenda concretamente chinarsi sulle domande di delucidazione poste dall’attrice.
Anche quest’ulteriore censura risulta però infondata. Infatti, il Pretore ha concluso l’esatto contrario, ovvero che la domanda di annullamento della perizia “è sicuramente prematura” e non tardiva come sostenuto dalla reclamante (cfr. decisione impugnata, pag. 4). Come giustamente rilevato dal Pretore, le eventuali lacune della perizia potranno semmai essere sanate con la delucidazione richiesta proprio dalla ricusante. Appare quindi prematuro chiedere una nuova perizia prima che l’arch. __________ possa esprimersi sugli ulteriori quesiti a lui sottoposti. La dottrina ha già avuto modo di precisare che lo strumento della nuova perizia va ammesso con prudenza, poiché da un lato presuppone un referto peritale carente (ciò che nel caso concreto non è ancora stato valutato) e, dall’altro, deve essere preceduta da una delucidazione o complemento di perizia, a meno che gli stessi non appaiano inutili a priori (Frank/Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung, Zurigo 1997, § 181, n. 4). Analogamente, la domanda di designazione di un nuovo perito è prematura quando l’istante chiede la delucidazione della perizia, ammessa dal giudice (Cocchi/Trezzini in op. cit., m. 4 ad art. 252 CPC-TI). La decisione del Pretore al riguardo regge dunque alle critiche e il reclamo va respinto anche su questo punto.
8.1 L’art. 29 cpv. 4 CPC-TI sancisce che se l’istanza di ricusazione è fondata su una delle ragioni di cui all’art. 27, non può essere proposta dalla parte che, venutane a conoscenza, sia passata o abbia espressamente o tacitamente lasciato passare ad atti successivi. Scopo dell’art. 29 cpv. 4 CPC-TI è di obbligare a far valere i motivi di ricusazione il più presto possibile con la conseguenza che una tardiva adduzione è contraria al principio della buona fede e comporta la reiezione del diritto (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile massimato e commentato, Appendice 2000/2004, Lugano 2005, m. 5 ad art. 29 CPC-TI). Secondo consolidata giurisprudenza del Tribunale federale, la domanda di ricusazione deve essere tempestiva nel senso che la parte deve farla valere immediatamente, alla prima occasione utile dopo averne avuto conoscenza. Una richiesta tardiva comporta infatti la perenzione del diritto a chiedere la ricusazione, poiché rappresenta una violazione del principio della buona fede (DTF 138 I 1, consid. 2.2; DTF 134 I 20, consid. 4.3.1; DTF 132 II 485 consid. 4.3; DTF 129 III 445, consid. 4.2.2.1; DTF 119 Ia 221, consid. 5; sentenza del Tribunale federale 4A_210/2011 del 1° settembre 2011; sentenza del Tribunale federale 4A_147/2008 del 26 maggio 2008, consid. 4).
8.2 Da un esame dell’istanza di ricusa presentata dalla parte attrice il 27 agosto 2012, si rileva che la stessa si fonda principalmente su argomentazioni dedotte dalla perizia del 29 febbraio 2012 (giunta alle parti ad inizio marzo 2012). Infatti, nel proprio allegato di ricusa, RE 1 ha criticato l’operato del perito, il quale avrebbe allestito una perizia lacunosa, parziale, inconcludente, insufficiente, ecc. (act. XIII). Quale ulteriore motivazione a sostegno delle proprie richieste, la ricusante ha alluso alle telefonate del luglio 2012, in occasione delle quali il perito avrebbe esternato il suo risentimento (a quest’ultimo riguardo, si rinvia a quanto detto sopra al consid. 5.2). L’attrice ha quindi presentato l’istanza di ricusa del perito oltre cinque mesi dopo il momento in cui essa è venuta a conoscenza dei motivi sui quali ha poi fondato la propria richiesta. Ne consegue che l’istanza di ricusa andava in ogni caso dichiarata perenta dal giudice di prime cure.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 106 CPC e la LTG,
decide:
Il reclamo 12 ottobre 2012 di RE 1 è respinto.
Le spese processuali della procedura di reclamo in complessivi fr. 1'000.- sono poste a carico della reclamante.
Notificazione:
avv.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).