Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 13.08.2013 12.2012.170

Incarto n. 12.2012.170

Lugano 13 agosto 2013/sdb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.1416 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con istanza (ex art. 416 CPC-TI) 20 settembre 2010 da

AP 1 rappr. dall'RA 1

contro

AO 1 rappr. dall' RA 2

in materia di contratto di lavoro, con cui l'istante ha chiesto di condannare la convenuta al pagamento di fr. 6'486,15, oltre interessi e accessori, quale salario, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo fatto spiccare dall’istante;

domanda alla quale la convenuta si è opposta, formulando una domanda riconvenzionale chiedente di riconoscere la controparte responsabile di un danno di fr. 20'216,90, oltre interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione;

domande che il Pretore ha deciso con sentenza 31 agosto 2012, respingendo quella principale e accogliendo parzialmente quella riconvenzionale per fr. 3'905.- oltre interessi;

appellante l’istante che, con atto di appello 18 settembre 2012, chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda principale e respingere integralmente quella riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili, nonché subordinatamente il rinvio della causa alla Pretura per istruzione e nuovo giudizio;

l’appellata non ha presentato risposta;

letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa;

ritenuto

in fatto: A. AP 1 è stato assunto dal 16 aprile 2007 alle dipendenze di AO 1, società attiva nel collocamento di personale, quale impiegato amministrativo con uno stipendio mensile lordo di fr. 4'500.- per 13 mensilità (doc. B). Con accordo scritto 29 dicembre 2009 (doc. C) le parti hanno consensualmente rescisso il rapporto di impiego a valere già dal 14 dicembre 2009. Con scritto 11 gennaio 2010 (doc. D) la datrice di lavoro trasmetteva il conteggio salariale di chiusura riconoscendo un saldo a favore del dipendente di fr. 6'157,45, comunicandogli nel contempo di ritenerlo responsabile del danno cagionato all’azienda a seguito degli errori commessi, quantificato in totali fr. 11'803,30, somma posta in compensazione con le spettanze salariali.

B. Con istanza 20 settembre 2010 AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 chiedendone la condanna al versamento di fr. 6'486,15, oltre interessi e accessori, a titolo di salario, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo fatto spiccare dall’istante. In occasione dell’udienza di discussione del 12 ottobre 2010 la convenuta si è opposta all’istanza e ha formulato una domanda riconvenzionale chiedente di riconoscere la controparte responsabile nei suoi confronti di un danno di fr. 20'216,90, oltre interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione. Esperita l’istruttoria, comprendente anche l'allestimento di una perizia giudiziaria, le parti hanno formulato le loro conclusioni. L’istante ha confermato la sua domanda e l’opposizione a quella della controparte, mentre l'istante in via riconvenzionale ha meglio precisato la sua, nel senso di riconoscere la controparte come responsabile di un danno di fr. 11'039,05 oltre interessi, di cui fr. 6'157,45 già estinti per compensazione, e di chiederne quindi la condanna al versamento del saldo di fr. 4'881,60, oltre interessi di mora dal 14 dicembre 2009.

C. Con sentenza 31 agosto 2012 il Pretore ha respinto la domanda principale e parzialmente accolto quella riconvenzionale limitatamente a fr. 3'905.- oltre interessi. Esentate le parti dal pagamento di spese processuali, la parte istante è pure stata condannata a versare fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. Il Pretore ha dapprima proceduto all’esame della pretesa oggetto di domanda riconvenzionale, ovvero alla richiesta della datrice di lavoro di vedersi risarcire il danno patito a seguito dei pretesi errori professionali commessi dal dipendente. Il giudice di prime cure, facendo proprie le conclusioni del perito giudiziario, ha ritenuto di poter quantificare in fr. 11'039,05 il danno causato alla ditta a seguito dell’agire del dipendente convenuto in via riconvenzionale che, nell’ambito dello svolgimento della sua funzione di impiegato amministrativo, ha commesso errori nell’allestimento dei conteggi eseguendo errate trattenute delle imposte alla fonte e bonificando indebiti rimborsi ad alcuni dipendenti. A mente del primo giudice, alla datrice di lavoro va riconosciuta la facoltà di rivolgere la richiesta di risarcimento (ai sensi dell’art. 51 CO e conformemente al regime di solidarietà passiva previsto dalla norma) direttamente all’ex dipendente responsabile, senza prima dover cercare di recuperare dai dipendenti (in virtù del disposto dell’art. 211 LT) quanto loro indebitamente versato. Il Pretore ha altresì ravvisato gli elementi fondanti una responsabilità del dipendente ai sensi dell’art. 321e CO, a fronte di una grave negligenza e non potendo essere riconosciuti quali giustificazioni il preteso stress e lo stato di salute dell’impiegato. Il Pretore ha comunque riconosciuto una colpa concomitante della ditta, che giustifica una riduzione del 20% del risarcimento, per aver permesso al dipendente, sprovvisto di diritto di firma, l’uso senza controllo di assegni preventivamente firmati in bianco. Per quanto attiene all’azione principale, il Pretore ha di conseguenza concluso che la domanda va respinta in accoglimento dell’eccezione di compensazione opposta dalla convenuta in ragione della pretesa di cui sopra.

D. Con appello 18 settembre 2012 l’istante chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la domanda principale e respingere integralmente quella riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili, formulando in via subordinata una richiesta di rinvio della causa alla Pretura per istruzione e nuovo giudizio. L’appellata non ha presentato una risposta.

considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.L’appellante riepiloga preliminarmente, senza esprimere particolari censure all’indirizzo della decisione pretorile, le circostanze relative al contratto sorto tra le parti, riproponendo i conteggi alla base delle relative pretese e soffermandosi in particolare sui versamenti indebitamente effettuati ai vari dipendenti dell’azienda, con riferimento anche alle risultanze dell’inchiesta penale condotta dal Ministero Pubblico. Prosegue quindi ricordando la sua obiezione a proposito dell’esigenza di disporre di un referto peritale, prova che il Pretore ha comunque deciso di assumere, ottenendo così una perizia contabile che “si è dimostrata lacunosa e non scevra da pacchiani errori”, non avendo considerato “le riserve/lamentele espresse dall’istante con scritto del 26.10.2011; 23.02.2012; 09.03.2012 (agli atti)” (appello pag. 5 n. 7). L’appellante rimprovera quindi al primo giudice di aver emesso un giudizio basandosi su tale referto invece di meglio esaminare i documenti di causa e di chiedere al perito giudiziario di dar seguito alle richieste rivolte dall’istante con gli scritti citati. La censura non può essere accolta. La perizia giudiziaria soggiace al libero apprezzamento da parte del giudice, come ogni altro mezzo di prova. Criteri d'esame della perizia sono la sua completezza, la sua comprensibilità e il suo potere di convincimento. Il tribunale deve esaminare se la perizia risponde a tutte le domande poste, si fonda sulla corretta base fattuale e motiva sufficientemente la conclusione. L'apprezzamento delle prove e la determinazione dei fatti è compito del tribunale medesimo; per questa ragione il tribunale deve essere in grado di comprendere le conclusioni del perito sì da giudicare se le stesse siano coerenti. Qualsiasi contraddizione fra le basi della perizia e le sue conclusioni può far sorgere dubbi sulla coerenza e forza di convincimento della perizia. Incombe poi al tribunale verificare la rilevanza giuridica della perizia. Nella misura in cui le conclusioni peritali non appaiono manifestamente contraddittorie oppure fondate su accertamenti di fatto erronei, il tribunale è tenuto ad attenersi all'opinione del perito; vi si può distanziare soltanto in presenza di fondati motivi (DTF 5A_647/2011 del 31 maggio 2012 consid. 4.4.6; e in generale DTF 133 II 384 consid. 4.2.3 e DTF 132 II 257 consid. 441 con rinvii). Nel caso in questione, il referto peritale 11 ottobre 2011 ha in particolare quantificato l’ammontare dell’imposta alla fonte da recuperare a seguito dei rimproverati errori di calcolo (risposta a quesito n. 2 pag. 10) e calcolato gli importi pagati dalla ditta all’Ufficio contribuzioni senza le necessarie trattenute salariali a copertura (risposta a quesito n. 6 pag. 12), per infine determinare in fr. 11'039,05 il danno causato alla datrice di lavoro dall’agire del dipendente (risposta a quesito n. 7 pag. 16). Né in sede di conclusioni, né con le censure di appello, l’istante ha saputo fornire elementi atti a sconfessare tale conclusione del perito, limitandosi perlopiù a ripercorrere i ragionamenti di una sua personale istruttoria e a rielaborare in modo soggettivo i dati emersi dalla perizia. In merito alle conclusioni a cui è giunto il perito giudiziario l’appellante non va oltre a censure generiche, contrapponendovi la sua diversa opinione e una valutazione soggettivamente diversa dei fatti, senza però entrare nei dettagli del criticato referto. Egli non indica in modo puntuale quali sarebbero le conclusioni errate del perito e si limita a formulare obiezioni che non scalfiscono l’attendibilità del referto peritale. La perizia giudiziaria aveva anzitutto lo scopo fornire al giudice gli elementi per la quantificazione del danno. A fronte di una chiara risposta del perito ai quesiti formulati dall'istante e dalla convenuta (con le domande e le controdomande peritali dapprima e la delucidazione della perizia in seguito), con le conclusioni e le censure d'appello l'appellante non ha opposto altro che sue soggettive obiezioni, contrapponendo la propria opinione a quella del perito. Gli argomenti sollevati dall'appellante non dimostrano l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario o la loro contraddittorietà con precisi elementi di fatto emersi. Viste le circostanze, non può pertanto essere rimproverato al Pretore di aver aderito alle conclusioni a cui è giunto il perito in merito alla quantificazione del danno.

3.Con riferimento alle obiezioni sollevate dall’istante durante l’udienza del 12 ottobre 2010 e alle varie sue successive richieste (istanza di delucidazione e completazione della perizia del 26 ottobre 2011, lettera del 23 febbraio 2012 a commento del complemento peritale del 13 febbraio 2012 e osservazioni 9 marzo 2012 allo scritto 5 marzo 2012 del perito) il Pretore non ha ritenuto di darvi seguito così come auspicato dall’appellante, e le censure da questi proposte in appello a tal proposito si esauriscono in una generica lamentela, senza la necessaria esposizione dei motivi che dovrebbero giustificare una differente conclusione pretorile. Non merita in ogni caso di essere considerata la contestazione dell’esigenza di esperire una perizia, ribadita nuovamente in appello, non potendo certo bastare ai fini della quantificazione del danno la sola documentazione accessibile al giudice (ordinanza 18 febbraio 2011, atto V). Anche da questo profilo la decisione pretorile merita conferma.

4.Al Pretore viene in seguito rimproverata una svista per aver riconosciuto, quale salario ancora dovuto, solo fr. 6'157,45 invece di fr. 6'486,15, ignorando così le tesi dell’istante che lamentava l’illegittimità della deduzione di fr. 328.70 a titolo di premio LPP dallo stipendio del mese di dicembre 2009, ritenuta la cessazione dell’affiliazione con effetto 30 novembre 2009. Effettivamente il Pretore non si è soffermato sulla questione e ha implicitamente ritenuto corretta la deduzione operata dalla datrice di lavoro. Il giudizio merita conferma poiché l’obiezione sollevata dall’istante non ha comunque chiarito per quale motivo l’affiliazione all’istituto previdenziale, obbligatoria ai sensi di legge, non avrebbe dovuto riguardare l’intero periodo lavorativo. Il contenuto del menzionato doc. E, ovvero un conteggio del 1 febbraio 2010 con la dicitura “Avviso di uscita al 30.11.2009” trasmesso all’assicurato dalla fondazione di previdenza, non può bastare a confutare tale presunzione, ritenuto come l'appellante potrà in ogni momento chiedere conto dell’avvenuto versamento di contributi previdenziali prelevati dal suo stipendio e obbligatoriamente versati all’ente previdenziale dopo tale data. La decisione pretorile merita pertanto conferma.

5.L’appellante prosegue rimproverando al giudice di prime cure di aver incomprensibilmente “liquidato/risolto la controversia in quattro righe” (appello pag. 6 n. 10) senza vagliare i documenti di causa o “spendere una parola su quanto espresso da AP 1 con il memoriale conclusivo” (appello pag. 6 n. 11). Egli accompagna questa censura con una serie di conteggi e considerazioni elaborate sulla base di quanto, a suo modo di vedere, sarebbe emerso dall’istruttoria, in alternativa a quanto dedotto dal perito. Le censure sono anzitutto irricevibili poiché l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 311 CPC), non si confronta direttamente con i ragionamenti del Pretore, limitandosi perlopiù a esporre una sua differente interpretazione dei fatti posti alla base delle conclusioni pretorili. Neppure l'esame del merito permetterebbe comunque di accogliere le tesi dell’appellante, non avendo questi saputo scalfire le conclusioni della perizia giudiziaria a favore dei suoi alternativi calcoli e delle opposte conclusioni (cfr. considerando 2).

6.L’appellante ritiene inoltre che la deduzione del 20% giustamente decisa dal Pretore per colpa concomitante della danneggiata debba essere operata in altro modo, ovvero sull’importo di fr. 7'476,10 e non sul saldo residuo come erroneamente fatto nel giudizio impugnato. Ne conseguirebbe, secondo un conteggio che somma “quanto D ha recuperato nel corso del 2010” (appello pag. 9 n. 13), un danno residuo per l’appellata di soli fr. 712,90, da dedursi dal credito salariale preteso con l’azione principale. Esposto questo ragionamento, l’appellante soggiunge che comunque neppure tale importo sarebbe da riconoscere in virtù della mancanza di diligenza dell’appellata nel recuperare le imposte direttamente dal dipendente indebitamente favorito dall’erroneo conteggio. Conclude quindi chiedendo a codesta Corte di far propria questa tesi. La censura non può essere accolta. Dapprima poiché non si comprende, e neppure l'appellante lo spiega rendendo così la censura addirittura irricevibile (art. 311 CPC), per quale motivo la riduzione per colpa concomitante della danneggiata non dovrebbe essere operata sulla cifra considerata dal Pretore come danno da rimborsare, ma bensì sulla cifra risultante dalla somma dei due rimborsi erroneamente eseguiti a favore di uno dei dipendenti aziendali, ovvero fr. 7'476,10 (allegato J alla perizia 11 ottobre 2011). Per quanto il calcolo eseguito dal Pretore in merito a questa riduzione non sia esplicito e pertanto, va pur detto, neppure di immediata comprensione, il calcolo alternativo proposto dall'appellante, applicando parametri di cui non si coglie la rilevanza, è privo di fondamento e come tale non è atto ad inficiare la conclusione pretorile. Irricevibile per mancanza di motivazione (art. 311 CPC), non confrontandosi neppure per grandi linee con la conclusione pretorile al riguardo, è altresì la richiesta di far sopportare alla convenuta le conseguenze di un preteso mancato sforzo nel recupero, direttamente dai beneficiari, di quanto loro erroneamente versato.

7.Infine l’appellante rimprovera al Pretore di aver quantificato il danno sulla base delle trattenute indebitamente omesse, permettendo così alla datrice di lavoro di trarre un indebito profitto siccome, fintanto che non si fosse effettivamente svolta un’ispezione fiscale accertante una minore imposizione fiscale rispetto al dovuto, non vi sarebbe stato un danno da risarcire. La tesi, manifestamente infondata poiché ignora i basilari principi che reggono il diritto tributario in merito all’obbligo del contribuente di versare il dovuto a prescindere da interventi di controllo dell’autorità, è comunque irricevibile (art. 311 CPC) siccome omette di confrontarsi con le motivazioni della sentenza pretorile e nel contempo propone una serie di allegazioni nuove, mai neppure accennate nelle precedenti comparse. Medesima conclusione si impone in merito ad asserite e non meglio precisate circostanze che permetterebbero di attribuire ad altri, segnatamente alla collega C , la responsabilità per errori nei conteggi in questione.

8.In definitiva, la sentenza del Pretore regge alle critiche mosse dall’appellante, per cui l'appello, nella misura in cui è ricevibile, è infondato e deve essere respinto. Non si prelevano spese processuali, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 114 lett. c CPC) e non si riconoscono ripetibili della procedura di appello alla parte appellata, che ha rinunciato a produrre una risposta.

Per i quali motivi,

richiamato il Regolamento sulle ripetibili,

decide

  1. L’appello 18 settembre 2012 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

  2. Non si prelevano spese processuali.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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