Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 04.06.2014 12.2012.165

Incarto n. 12.2012.165

Lugano 4 giugno 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.403 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 20 giugno 2008 da

AO 1 rappr. dall’ PA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ PA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 174'888.95 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005, somma poi ridotta in sede conclusionale a fr. 132'516.25 più accessori;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 26 luglio 2012 ha accolto limitatamente a fr. 111'654.40 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005;

appellante il convenuto con atto di appello 14 settembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con risposta 31 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nell’estate 2002 AO 1, ancor prima di aver allestito all’indirizzo dell’arch. AP 1 un preventivo di spesa (doc. A) poi parzialmente accettato, ha iniziato ad eseguire le opere da capomastro relative all’edificazione di una casa unifamiliare (e meglio la costruzione della struttura in calcestruzzo) sul mappale n. __________ RFD di __________.

Terminati i lavori nel luglio 2003, essa il 29 novembre 2004 (doc. C) gli ha trasmesso la sua fattura finale, concludente per una mercede complessiva di fr. 448'688.95, da cui andavano dedotti degli acconti ricevuti di fr. 273'800.-, che è rimasta impagata.

  1. Con petizione 20 giugno 2008 AO 1, rievocati i fatti rilevanti, ha convenuto in giudizio l’arch. AP 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 174'888.95 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005, somma poi ridotta con le conclusioni, in considerazione delle risultanze della perizia giudiziaria nel frattempo esperita, a fr. 132'516.25 più accessori.

Il convenuto si è opposto alla petizione, contestando la sua legittimazione passiva e rilevando che le opere effettuate erano state a suo tempo previste per un prezzo a corpo.

  1. Il Pretore, con la sentenza 26 luglio 2012 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto a pagare all’attrice fr. 111'654.40 oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2005, ritenuto che gli oneri processuali di complessivi fr. 13’500.- sono stati posti per 5/6 a carico del convenuto, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 8’500.- per ripetibili.

Il giudice di prime cure ha disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e, fondandosi sostanzialmente sulla perizia giudiziaria, a cui ha nondimeno ritenuto di apportare alcuni correttivi, ha concluso che le opere realizzate dall’attrice comportavano una mercede di fr. 385'454.40 da cui ha quindi dedotto gli acconti di fr. 273’800.- da lei già incassati.

  1. Con l’appello 14 settembre 2012 che qui ci occupa, avversato dall’attrice con risposta 31 ottobre 2012, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, con accollo alla controparte degli oneri processuali di complessivi fr. 13’500.- e dell’indennità ripetibile di fr. 8’500.-.

Egli ribadisce il buon fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva; rileva che l’attrice non poteva pretendere nessun importo eccedente quello previsto dal preventivo di cui al doc. A e che comunque alla stessa non poteva essere attribuita la somma di fr. 10'234.70 a titolo di “differenza per acciaio e profilati”; e in ogni caso contesta il grado di ripartizione delle spese processuali e l’entità delle ripetibili poste a suo carico.

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  2. La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2 in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005 inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221, 25 marzo 2013 inc. n. 12.2011.110, 20 novembre 2013 inc. n. 12.2012.156).

  3. Il Pretore, esaminando l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ha innanzitutto accertato che non era contestato che l’attrice avesse avuto come unico interlocutore il convenuto, il quale aveva condotto dapprima le trattative ed in seguito aveva gestito i contatti durante l’esecuzione dei lavori. Ha quindi evidenziato che non era del tutto chiaro se questi avesse allora agito quale semplice direttore dei lavori: in effetti il fondo in esame era inizialmente di proprietà di __________, a nome della quale il convenuto aveva espletato le prime incombenze legate alla progettazione, ed era stato venduto solo poco prima dell’inizio dei lavori a , sorella del convenuto, la quale aveva poi proceduto a pagare gli acconti all’attrice; d’altro canto però il convenuto pareva essere stato presentato all’attrice e da lei accettato come il “cliente-finale”, senza che essa nulla sapesse della sorella; inoltre anche i piani consegnatile dal convenuto riportavano unicamente la menzione “casa unifamigliare mappale __________ ” senza indicarne la proprietaria, rispettivamente pure la documentazione prodotta dall’attrice aveva sempre quale dicitura “cantiere AP 1 architetto”; e infine all’attrice mai era stato specificato che il cantiere era stato progettato dal convenuto, ma che la committente ne era la sorella. Da queste risultanze, rilevato oltretutto che secondo le testimonianze di V __________ e di M __________ il convenuto avrebbe finanche ipotizzato la vendita di un proprio fondo per risolvere la questione del pagamento finale, il primo giudice ha dedotto che nei confronti delle autorità e dello studio d’ingegneria intervenuto il convenuto si era sempre premurato di precisare la sua qualità di rappresentante della committenza, mentre che per quel che concerneva i rapporti con l’attrice questa precisazione non era avvenuta (seppur involontariamente), ciò che tuttavia non poteva andare a discapito di quest’ultima, che nulla aveva saputo della reale committenza, se non tardivamente a fattura emessa, ed anzi aveva accettato di eseguire l’opera nella convinzione che il convenuto fosse il vero committente. Ne ha così concluso che, anche non volendo considerare il convenuto come diretto committente, risultava degno di tutela il fatto che l’attrice avesse creduto in buona fede che questi comunque lo fosse.

In questa sede il convenuto rimprovera al Pretore di aver misconosciuto l’esistenza della presunzione naturale secondo cui l’architetto che effettua prestazioni rientranti nel suo ambito di attività è considerato agire a nome di terzi. Censura siccome errati la circostanza che egli fosse stato presentato all’attrice come “cliente-finale” e il fatto che la contestazione della legittimazione passiva sollevata al momento del ricevimento della fattura dovesse essere considerata tardiva. Ritiene prive di valenza probatoria le deposizioni rese dai testi di parte V__________ __________ e M__________ __________, e meglio per la loro pacifica qualifica di direttore rispettivamente procuratore della società attrice. E sottolinea il fatto che i pagamenti degli acconti erano sempre e solo stati effettuati dalla sorella. Ciò che a suo dire sarebbe ampiamente sufficiente per ammettere il buon fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva.

7.1 In base alla legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 cpv. 1 e 2 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289 consid. 1b; Zäch, Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO).

Conformemente all’art. 8 CC, l’onere della prova in ordine all’esistenza di una rappresentanza diretta incombe alla parte che intende prevalersi degli effetti dell’art. 32 CO, per cui nelle cause promosse dal terzo contro il “rappresentante”, spetta a quest’ultimo l’onere di provare di aver concluso il contratto in nome del rappresentato e non in nome proprio (Zäch, op. cit., n. 185 ad art. 32 CO; Watter, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 34 ad art. 32 CO; Kummer, Berner Kommentar, n. 229 seg. ad art. 8 CC; Bucher, Schweizerisches OR, Allgemeiner Teil, 2ª ed., p. 646 seg.; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2ª ed., p. 386; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 60 ad art. 183; SJZ 1986 p. 230; TF 20 agosto 2004 4C.154/2004 consid. 2.2.2; II CCA 22 dicembre 1993 inc. 88/93, 4 agosto 2005 inc. n. 12.2004.75, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60, 5 maggio 2006 inc. n. 12.2006.95, 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 8 novembre 2010 inc. n. 12.2009.123).

7.2 Visto quanto precede, nel caso di specie l’onere di provare di non aver agito a titolo personale ma in qualità di semplice rappresentante gravava l’architetto convenuto, che - come si vedrà - ha senz’altro adempiuto a questa incombenza, essendo per altro incontestabile che la contestazione della legittimazione passiva da lui sollevata solo al momento dell’emissione della fattura non possa essere considerata tardiva (la sentenza TF 22 dicembre 2011 4A_473/2011 consid. 2.2 citata a quel proposito dal Pretore non avendo in realtà per oggetto quella tematica). Come giustamente rilevato nel gravame, nel settore della costruzione esiste in effetti una presunzione naturale che un architetto, specialmente se incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, agisca in nome altrui (TF 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; Schwager, Die Vollmacht des Architekten, in: Gauch/Tercier, Le droit de l’architecte, 3ª ed., n. 799) e, allorché questi si rivolge o fa un’ordinazione all’indirizzo di un imprenditore, si deve pertanto inferire ai sensi dell’art. 32 cpv. 2 CO, fatte salve circostanze o indizi particolari contrari, che egli agisca come mandatario, il cui comportamento è opponibile direttamente al mandante come se fosse il proprio (SJ 1988 p. 26 consid. 2; TF 19 aprile 2000 4C.189/1999 consid. 2c, 15 maggio 2000 4C.57/1999 consid. 4; II CCA 30 agosto 2006 inc. n. 12.2005.170, 21 luglio 2008 inc. n. 12.2007.82, 30 luglio 2008 inc. n. 12.2007.174, 7 dicembre 2011 inc. n. 12.2010.43). Nella presente fattispecie non è contestato che il convenuto avesse nell’occasione svolto l’attività di progettista dell’opera e di direttore dei lavori (in tal senso, pure, i testi V__________ __________ e __________), per cui, a fronte della presunzione naturale di cui si è detto, spettava all’attrice provare l’esistenza di circostanze o di indizi particolari tali da invalidarla o inficiarla, sennonché le circostanze - sostanzialmente tre - da lei addotte non sono sicuramente sufficienti allo scopo.

7.2.1 Non è innanzitutto vero che il convenuto fosse stato presentato all’attrice come il “cliente-finale”, i testi V__________ __________ e M__________ __________ - a prescindere dalla questione della loro presunta scarsa valenza probatoria per la loro “vicinanza” con l’attrice (che sarebbe stata da respingere in base all’insegnamento in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 34 ad art. 90) - essendosi in effetti limitati ad affermare che egli fosse stato presentato da un loro amico ingegnere come un “ottimo cliente” (nell’ottica di una futura collaborazione), rispettivamente costituisse così un “cliente speciale”, il che a ben vedere ancora non significa che in tal modo si volesse o dovesse lasciar intendere che egli avrebbe agito nei confronti dell’attrice in qualità di committente finale.

7.2.2 Il fatto che quei due testi avessero poi aggiunto che il convenuto avrebbe finanche ipotizzato la vendita di un proprio fondo per risolvere la questione del pagamento finale non può a sua volta essere considerato determinante: innanzitutto già per il fatto che quell’ipotesi, poi mai concretizzata, era stata formulata in occasione delle trattative per il componimento bonale della vertenza (cfr. TF 6 giugno 1994 4C.457/1993; II CCA 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.140, 6 dicembre 2006 inc. n. 12.2005.209, 14 agosto 2008 inc. n. 12.2007.178, 31 gennaio 2011 inc. n. 12.2010.169, 26 giugno 2013 inc. n. 12.2011.167, secondo cui quanto si svolge nelle discussioni in vista di una transazione avviene per principio senza pregiudizio delle rispettive ragioni nell’eventualità di una lite; le stesse parti avevano del resto dato atto della circostanza a p. 3 della petizione rispettivamente a p. 6 e 7 della risposta); e siccome la circostanza che la committente fosse la sorella del convenuto, e con ciò fosse a lui legata da uno stretto rapporto di parentela, era in ogni caso tale da giustificare la formulazione di un’ipotesi di quel genere.

7.2.3 Il fatto che il piano (nel plico doc. F) - e non tutti i piani, come generalizzato dal Pretore - consegnato dal convenuto all’attrice riportasse unicamente la menzione “casa unifamigliare mappale __________ ” senza che fosse indicata la proprietaria è invece irrilevante, non essendo né un indizio a favore né contro l’esistenza di un rapporto di rappresentanza; mentre il fatto che l’attrice nella documentazione da lei prodotta (doc. F, G e doc. rich. II°) avesse sempre utilizzato la dicitura “cantiere AP 1 architetto” rispettivamente “cantiere AP 1-” non è a sua volta di rilievo per la questione, quella documentazione essendo stata allestita internamente all’attrice; lo stesso Pretore era del resto giunto a una conclusione analoga, rilevando che quelle due formulazioni erano generiche.

7.3 Per il resto, anche le ulteriori circostanze, in parte già evidenziate dal giudice di prime cure, depongono a favore dell’esistenza di un rapporto di rappresentanza, segnatamente di un’attività riconoscibilmente a nome e per conto della sorella del convenuto. In questa sede l’assunto pretorile secondo cui nei confronti delle autorità e dello studio d’ingegneria attivo sul cantiere il convenuto si fosse premurato di precisare l’esistenza del rapporto di rappresentanza non è stato censurato, per cui appare inverosimile, a prescindere da quanto possano aver dichiarato i testi V__________ __________ e M__________ , che in buona fede l’attrice non possa invece averlo desunto, tanto più che quella circostanza, rispettivamente il fatto che la sorella del convenuto fosse espressamente la “destinataria” dell’opera e nel frattempo fosse divenuta la proprietaria del fondo erano evincibili già dai piani e dalle licenze edilizie rilasciate dalle autorità preposte (inserite nel plico doc. rich. I°), che per altro erano stati portati a conoscenza della società stessa (il teste V __________ avendone ammesso l’avvenuta consegna; cfr. pure replica p. 3, ove l’attrice ha ammesso che l’offerta di cui al doc. A era stata allestita proprio sulla base dei piani in precedenza confezionati dal convenuto). Oltretutto l’istruttoria ha dimostrato che tutti i 5 acconti erano stati pagati proprio dalla sorella del convenuto (doc. 2), ciò che era perfettamente riconoscibile dall’attrice, anche se i testi V__________ __________ e M__________ __________ hanno poi dichiarato di ignorarlo. E comunque, già solo la circostanza che il teste V__________ __________ avesse dichiarato che il convenuto, quando gli era stato presentato, gli aveva detto che “doveva” costruire questa casa, era tale da far inferire che questi agiva proprio quale mandatario, legato cioè da un contratto obbligatorio con terzi, e non invece a titolo personale.

7.4 In definitiva, tutte queste circostanze, considerate nel loro complesso, concorrono a ritenere fondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del convenuto, nel senso che questi aveva agito riconoscibilmente per conto di una terza persona, senz’altro identificabile, e poi identificata, nella sorella.

  1. Ne discende, già per questo motivo, che la petizione dev’essere respinta, ciò che implica l’accoglimento del gravame senza che sia necessario passare in rassegna la altre censure d’appello.

Le spese processuali e le ripetibili di primo e secondo grado seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI e 106 CPC), ritenuto che per la procedura d’appello le stesse sono state calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 111'654.40.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 settembre 2012 dell’arch. AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 26 luglio 2012 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata:

  1. La petizione è respinta.

  2. (invariato)

  3. Tasse e spese di giustizia, di complessivi fr. 13’500.-, sono poste a carico dell’attrice, che è tenuta a rifondere al convenuto fr. 8’500.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 3’000.- sono a carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 4’000.- per ripetibili di appello.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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