Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.02.2014 12.2012.162

Incarto n. 12.2012.162

Lugano 10 febbraio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.6 della Pretura del Distretto di Leventina - promossa con petizione 2 aprile 2007 da

AO 1

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 218'402.31 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 luglio 2012 ha parzialmente accolto, condannando la convenuta al pagamento di fr. 56'479.45 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 1'600.- a carico della convenuta per 1/4 e per 3/4 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili parziali;

appellante la convenuta con atto di appello 14 settembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di attribuirle un’indennità ripetibile (piena) di fr. 15'288.- o in via subordinata di aumentare a fr. 11'466.- le ripetibili (parziali) a suo favore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore non ha presentato osservazioni al gravame;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nella primavera del 2001 AO 1 ha contattato l’impresa generale AP 1 al fine di riattare un rustico diroccato al mappale n. __________ RFD di R__________, di sua proprietà, ed allo scopo di ritirare dai coniugi __________ i mappali n. , __________ e __________ RFD di C, sui quali avrebbe poi dovuto essere edificato, in collaborazione con lei, uno chalet.

  2. Con petizione 2 aprile 2007, avversata da AP 1, AO 1 ha convenuto in giudizio quest’ultima innanzi alla Pretura del Distretto di Leventina per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 218'402.31 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003. A suo dire, la convenuta, incaricata della direzione lavori del cantiere di R__________, gli avrebbe innanzitutto consigliato di non accettare la proposta transattiva dell’Impresa B__________ __________, che aveva offerto uno “sconto” sulla sua fattura finale per le opere da capomastro, ciò che aveva poi portato alla sua condanna giudiziale al pagamento dell’intera mercede fatturata, con un pregiudizio a suo carico di fr. 20'000.-; non avrebbe inoltre chiesto e ottenuto la rimozione dei difetti esistenti, che erano poi stati riparati dalla ditta , con un esborso di fr. 22'000.-; e avrebbe infine posato sul tetto delle piode della Val Malenco invece delle tegole ondulate in cemento grigio inizialmente approvate, ciò che aveva comportato un ordine di ripristino da parte delle autorità preposte, con un maggior costo di altri fr. 61'995.95. Con riferimento ai mappali di C, la controparte, rinunciando di fatto a dar seguito alla collaborazione, gli avrebbe causato un danno di fr. 51'277.41, corrispondente agli interessi sul mutuo che egli aveva dovuto accendere per non perdere la caparra versata per riservare i fondi in questione. E la stessa avrebbe infine rifiutato di pagare una fattura di complessivi fr. 63'128.95, riguardante servizi e spese vive da lui prestati, riferiti a quest’ultimo progetto comune.

  3. Con sentenza 30 luglio 2012 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, condannando la convenuta al pagamento di fr. 56'479.45 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003 e ponendo la tassa di giustizia di fr. 5'000.- e le spese di fr. 1'600.- a suo carico per 1/4 e per 3/4 a carico dell’attore, tenuto altresì a rifondere alla controparte fr. 3'000.- per ripetibili parziali. Il giudice di prime cure ha in sostanza ritenuto che la convenuta era tenuta a risarcire all’attore fr. 20'000.- per avergli consigliato di non accettare la proposta bonale dell’Impresa B__________ __________ ed altri fr. 36'479.45 per aver posato delle piode che in seguito avevano dovuto essere sostituite per ordine dell’autorità.

  4. Con l’appello 14 settembre 2012, a cui l’attore non ha presentato osservazioni, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di attribuirle un’indennità ripetibile (piena) di fr. 15'288.- o in via subordinata di aumentare a fr. 11'466.- le ripetibili (parziali) a suo favore, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa non ritiene di dover risarcire l’attore per avergli consigliato di non accettare a suo tempo una proposta transattiva ed esclude una sua responsabilità per il fatto che le piode inizialmente posate avevano poi dovuto essere sostituite per ordine dell’autorità. Osserva infine come le ripetibili a suo favore fossero insufficienti.

  5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  6. Nel querelato giudizio il Pretore ha ritenuto che la controversia contrattuale tra le parti, almeno per quanto riguardava le due pretese ancora qui litigiose, poteva essere giudicata sulla base delle norme del contratto di mandato (art. 394 segg. CO). In questa sede la convenuta non rimette in discussione tale conclusione. A ragione. Nell’ambito di un contratto di architettura globale (avente cioè per oggetto la progettazione e la direzione dei lavori), come quello venuto in essere tra le parti, la responsabilità dell’architetto globale per la sua attività di direttore dei lavori è in effetti retta proprio dalle norme sul contratto di mandato (DTF 109 II 462 consid. 3d; TF 31 luglio 2012 4A_53/2012 consid. 3.4, 25 novembre 2010 4A_252/2010 consid. 4.1, 5 luglio 2002 4C.14/2002 consid. 4.2; II CCA 29 aprile 2013 inc. n. 12.2011.132; in merito alla responsabilità differenziata dell’architetto a dipendenza dell’oggetto del litigio, cfr. pure DTF 134 III 361 consid. 5.1).

  7. Con la prima censura d’appello la convenuta contesta di essere tenuta a risarcire all’attore fr. 20'000.- per avergli consigliato di non accettare a suo tempo una proposta transattiva dell’Impresa B__________ . Essa ritiene innanzitutto che, in assenza di una denuncia della lite nei suoi confronti, l’esito sfavorevole della procedura giudiziaria promossa in seguito dall’Impresa B __________ contro l’attore non poteva esserle opposto, tanto più che essa aveva dimostrato che quell’esito era imputabile alla colpa di quest’ultimo. Rileva inoltre che la pretesa risarcitoria era prescritta. Ed evidenzia infine come l’attore non avesse allegato ancor prima che provato in cosa sarebbe consistita la violazione contrattuale da lei commessa nell’occasione.

7.1 Il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’esito della procedura giudiziaria promossa a suo tempo dall’Impresa B__________ __________ contro l’attore - ossia il fatto che l’intera mercede fatturata dall’impresa era dovuta - poteva essere opposto alla convenuta nonostante alla stessa non fosse mai stata denunciata quella lite può essere confermato. La convenuta non ha in effetti dimostrato, pur avendolo allegato, che l’esito sfavorevole di quella procedura era stato causato dall’attitudine rinunciataria o negligente dell’attore - quest’ultima invero evidenziata anche in quel procedimento (cfr. doc. AA p. 1 e 4) - e soprattutto che una diversa conduzione di quel processo avrebbe verosimilmente portato a una conclusione più favorevole (Ottaviani, Le parti nel processo civile ticinese, p. 143; Giger, Berner Kommentar, n. 17 seg. ad art. 193 CO; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª ed., p. 312): essa non ha in particolare addotto e provato se e in quale misura altre allegazioni difensive e prove - che non ha offerto né tanto meno ha ottenuto di assumere in questa causa - avrebbero permesso di giungere a un tale risultato.

7.2 Nemmeno si può condividere l’assunto della convenuta secondo cui la pretesa in questione sarebbe stata prescritta, ciò che il Pretore aveva negato dopo aver per altro rilevato che in risposta essa non aveva validamente sollevato quell’eccezione.

Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, non è innanzitutto vero che essa avrebbe eccepito la prescrizione della pretesa laddove (a p. 15 della risposta) aveva affermato che “ogni imputazione è respinta in quanto non fondata e comunque tardiva”. Quell’affermazione, che di per sé avrebbe anche potuto essere intesa come un’eccezione di prescrizione (cfr. Däppen, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 3 ad art. 142 CO), è stata in effetti formulata al punto 10 (e non ai punti 7-9, ove era stata esposta quella pretesa) e si riferiva alla pretesa attorea, frattanto respinta dal Pretore, volta al risarcimento dei fr. 22'000.- spesi per ovviare ai difetti di cui la convenuta non avrebbe chiesto la rimozione.

In ogni caso, ritenuto che l’offerta transattiva dell’Impresa B__________ __________, già rifiutata una prima volta dall’attore su consiglio della convenuta in data 19 settembre 2002 (doc. U), era poi stata riproposta invano il 30 settembre 2002 (doc. V) e che la causa di risarcimento, soggetta a un termine di prescrizione non inferiore a 5 anni (cfr. art. 371 cpv. 2 CO), è stata inoltrata già il 2 aprile 2007, è incontestabile come la pretesa risarcitoria in esame non possa essere considerata prescritta. Oltretutto il 9 febbraio 2006 l’attore aveva già validamente interrotto il relativo termine di prescrizione, facendo spiccare nei confronti della convenuta il PE n. __________ dell’UEF di Leventina (doc. HHH).

7.3 La convenuta ha invece ragione laddove rileva che l’attore non aveva allegato né provato in cosa sarebbe consistita la violazione contrattuale da lei commessa (art. 97 e 398 CO).

Negli allegati preliminari l’attore, a sostegno della sua pretesa risarcitoria (di natura contrattuale, cfr. Brehm, Berner Kommentar, 4ª ed., n. 49 ad art. 41 CO; Weber, Berner Kommentar, n. 34 ad art. 97 CO; cfr. pure DTF 111 II 72 consid. 3d), si è limitato a sostenere che l’importo di fr. 20'000.- era dovuto in quanto la convenuta gli aveva consigliato di non accettare a suo tempo una proposta transattiva dell’Impresa B__________ __________ (che prevedeva in sostanza uno “sconto” sulla fattura di circa fr. 11'000.-) che si è poi rivelata essere vantaggiosa, visto che la pretesa fatturata era poi risultata integralmente fondata (ciò che l’aveva obbligato a pagare, oltre alla stessa, gli interessi, le spese legali e le ripetibili della causa). Egli non ha però indicato se e per quale motivo quel consiglio fosse allora manifestamente irragionevole (cfr. per analogia TF 21 febbraio 2007 4C.205/2006 consid. 3.4.1; DTF 119 II 333 consid. 7a; II CCA 1° dicembre 1997 inc. n. 12.97.47, 12 novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 26 luglio 2011 inc. n. 12.2009.100, con riferimento alla responsabilità per un consiglio d’investimento), rispettivamente se e in che misura la convenuta avesse in tal modo disatteso gli obblighi di informazione che le incombevano e che gli avrebbero permesso di decidere sull’accettazione o meno della proposta con cognizione di causa. Tanto basta per respingere la pretesa, non sufficientemente sostanziata.

Ma a prescindere da quanto precede, nulla permette di ritenere che allora quel consiglio fosse manifestamente irragionevole: in effetti, a fronte dei numerosi e importanti difetti presenti nell’opera eseguita, evidenziati anche dall’istruttoria (cfr. doc. T, U, W [testi __________ p. 2 e __________ p. 4 seg.], Z p. 5; teste __________ p. 2) e tali già da indurre l’Impresa B__________ __________ a proporre uno “sconto”, il consiglio all’attore di non accettare la fattura con cui l’impresario auspicava il pagamento della sua mercede, sia pure ridotta da fr. 81'187.60 (doc. D) a fr. 70'000.- (doc. V), di cui fr. 63'000.- nel frattempo già pagati, non appariva allora manifestamente irragionevole, se solo si pensa al rischio per l’attore di doversi in seguito assumere gli oneri per le riparazioni oppure ancora in considerazione della possibilità di concludere una transazione a condizioni ancora migliori; del resto, a quel momento l’inoltro di una procedura giudiziaria per l’incasso dell’intero credito costituiva solo una remota minaccia, viste anche le importanti spese ed il rischio processuale che una causa per il pagamento del saldo di fr. 18'187.60 avrebbero comportato alla controparte. A quel momento la convenuta, che non era un legale, non doveva nemmeno esaminare se in un’eventuale futura causa giudiziaria il rischio di soccombenza dell’attore sarebbe stato più o meno accresciuto (segnatamente per le problematiche della tempestività della notifica dei difetti e della loro effettiva esistenza e quantificazione), tanto più che una tale valutazione sarebbe semmai spettata al legale dell’attore in quella causa - poi intervenuto (cfr. doc. AA) - che, se lo avesse ritenuto opportuno, avrebbe a sua volta potuto riproporre in seguito la proposta di transazione in quei termini. Si rammenti, oltretutto, che nemmeno un legale potrebbe di principio essere reso responsabile per il fatto che con un giudizio ex post la sua condotta extraprocessuale o processuale non si sia dimostrata essere la migliore possibile, sempre che la stessa rientrasse tra quelle ragionevolmente praticabili (cfr. Fellmann, Die Haftung des Anwaltes für die Unkenntnis klaren Rechts, in: recht 2001 p. 194; cfr., con specifico riferimento all’attività dell’architetto, Schumacher, Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 491), come senz’altro era quella adottata dalla convenuta.

  1. La convenuta censura in seguito il giudizio con cui il Pretore l’aveva condannata a risarcire all’attore fr. 36'479.45 per il fatto che le piode (grigio-verdi) della Val Malenco da lei posate su sua raccomandazione sul tetto invece delle tegole in cemento grigio inizialmente approvate avevano poi dovuto essere rimosse e sostituite per ordine dell’autorità, siccome non conformi all’art. 28 cpv. 6 NAPR del Comune di R__________. Essa contesta di aver raccomandato la posa delle piode della Val Malenco, da lei semmai solo suggerita. Ritiene che l’attore era stato informato del fatto che la domanda di posa di quelle piode, analogamente già autorizzata nel Comune limitrofo di C__________, era stata preavvisata positivamente dal Cantone e dal Sindaco di R__________ e, in considerazione dell’urgenza di terminare i lavori prima che arrivasse la neve, si era assunto il rischio del fatto che la relativa licenza edilizia non fosse ancora stata rilasciata. Lo stesso attore aveva del resto ammesso che essa aveva nell’occasione agito in buona fede. Oltretutto rileva come la procedura ricorsuale contro il diniego della licenza, risoltasi negativamente, fosse stata condotta senza un suo coinvolgimento, che nelle particolari circostanze avrebbe forse potuto portare ad un esito diverso.

8.1 Come giustamente rilevato dalla convenuta, nel caso di specie il Pretore non avrebbe dovuto esaminare se alla stessa poteva essere ascritta una responsabilità per aver a suo tempo raccomandato all’attore le piode della Val Malenco: negli allegati preliminari l’attore non le aveva in effetti mai rimproverato un tale comportamento, che non doveva essere esaminato d’ufficio.

8.2 L’unico rimprovero mosso dall’attore alla convenuta è in definitiva quello di aver posato delle piode senza disporre della necessaria autorizzazione amministrativa.

8.2.1 Negli allegati preliminari la convenuta non ha contestato i fatti esposti dall’attore, ma si è nondimeno opposta alla pretesa risarcitoria, adducendo che quest’ultimo era consapevole e d’accordo che il tetto doveva essere posato con quelle piode e che aveva a suo tempo ammesso la buona fede della convenuta anche perché la posa di quelle piode era stata preavvisata favorevolmente dal Cantone (cfr. risposta p. 16).

In tali circostanze, già si poteva e doveva concludere per l’esistenza di una responsabilità della convenuta. È in effetti incontestabile che il direttore dei lavori deve tra le altre cose accertarsi che le opere da eseguire, di cui egli deve curare l’organizzazione, siano al beneficio delle necessarie licenze edilizie (cfr. Schumacher, op. cit., n. 486 e 487 e più in generale n. 498 segg.), ritenuto che se non è il caso dovrà soprassedere dalla loro esecuzione o quanto meno informare del problema il committente, il quale se del caso potrà autorizzarlo ad eseguirle a suo rischio e pericolo. Nel caso di specie la convenuta, agente concretamente quale direttore dei lavori (e ancor prima quale appaltatore), venutasi a trovare in quella stessa situazione in considerazione del fatto che la posa delle piode della Val Malenco in sostituzione delle tegole formalmente autorizzate, sia pure preavvisata favorevolmente, non era ancora al beneficio di una valida licenza edilizia, non ha invece preteso negli allegati preliminari di aver agito nel modo sopraindicato, il fatto di sostenere che l’attore fosse consapevole e d’accordo con la modalità di posa del tetto e che avesse persino ammesso la sua buona fede non significando ancora che egli fosse stato reso attento del problema e soprattutto che avesse nondimeno autorizzato l’esecuzione dei lavori a suo rischio e pericolo.

8.2.2 Gli argomenti sollevati in questa sede dalla convenuta, riassunti in precedenza, non sono tali da modificare questa conclusione. Essi - tranne per quanto riguarda la questione della sua buona fede, che, come si è appena visto, non era però rilevante - sono in effetti del tutto nuovi e non possono pertanto essere presi in considerazione per il giudizio (art. 317 cpv. 1 CPC).

Ma ad ogni buon conto, la convenuta non è stata in grado di provare che l’attore era stato da lei edotto del rischio - ritenuto di fatto inesistente dalle stesse parti e soprattutto dalla convenuta, maggiormente cognita della materia - che la posa delle piode della Val Malenco, a quel momento non autorizzata da una valida licenza edilizia, potesse non essere ammessa a posteriori e soprattutto che egli in tal caso le aveva nondimeno dato atto, espressamente o per atti concludenti, di assumerselo in tutto o in parte. Oltretutto, in questa sede la convenuta non ha censurato l’accertamento pretorile secondo cui in base agli accordi (cfr. doc. 1) spettava proprio a lei impegnarsi per ottenere la licenza di costruzione per la riattazione del rustico, ivi compresa quindi anche quella per la sostituzione delle tegole già autorizzate.

  1. Con l’ultima censura d’appello la convenuta ritiene insufficiente la somma posta a suo favore in prima sede a titolo di ripetibili parziali (fr. 3'000.-), corrispondente in sostanza a un’indennità per ripetibili piena di fr. 6'000.-, auspicando l’attribuzione di un’indennità ripetibile piena di fr. 15'288.-, eventualmente da ridurre in considerazione del rispettivo grado di soccombenza.

La censura merita di essere accolta, almeno parzialmente. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150; II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2011.47), che in concreto - contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta - non è però il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, ma la ora abrogata Tariffa dell’Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (vTOA; RL 3.2.1.1.2; cfr. la norma transitoria di cui all’art. 16 cpv. 2 del citato Regolamento). Ora, tenuto conto del valore litigioso di fr. 218'402.31 e rammentato che in presenza di un tale valore gli art. 9 e 13 vTOA prevedevano un’aliquota dal 5% all’8%, il giudice di prime cure, stabilendo un’indennità per ripetibili piena di fr. 6'000.- (pari a meno del 3%), è rimasto chiaramente al di sotto dei limiti della tariffa applicabile, per cui la somma da lui attribuita, censurata siccome insufficiente con il gravame, non può essere confermata (cfr. III CCA 14 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.3; II CCA 6 maggio 2011 inc. n. 12.2011.78, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137, 24 settembre 2012 inc. n. 12.2012.112, 14 maggio 2013 inc. n. 12.2012.181). La soluzione corretta, in presenza di una causa di difficoltà medio-bassa (ammessa per altro anche dalla stessa convenuta, che in effetti propone ora una percentuale inferiore a quella media), è in definitiva quella di applicare un’aliquota di circa il 6%, ciò che implicherebbe l’attribuzione di un’indennità ripetibile piena di circa fr. 13'000.-, che però, in considerazione del fatto che l’istruttoria non è risultata particolarmente laboriosa e che l’avvocato della convenuta non ha dovuto allestire né l’allegato di duplica né quello conclusivo, appare corretto limitare a circa fr. 11'000.- (pari circa al 5%), somma poi da ridurre in virtù del rispettivo grado di soccombenza (ora pari a 4/6, ritenuto che l’attore è soccombente per 5/6 e la convenuta lo è per 1/6).

  1. Ne discende che l’appello può essere parzialmente accolto nel senso che la convenuta non è tenuta a risarcire all’attore i fr. 20'000.- per avergli consigliato di non accettare la proposta transattiva dell’Impresa B__________ __________ e che l’indennità per ripetibili (ridotta) attribuita a suo favore deve essere aumentata.

Gli oneri processuali della procedura d’appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 56'479.45, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC). Quanto alle ripetibili per il procedimento di secondo grado, si osserva che alla convenuta, vincente in questa sede solo in misura limitata, può essere assegnata un’indennità per ripetibili ridotta (II CCA 16 febbraio 2011 inc. n. 12.2009.63, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.137; in merito all’obbligo di versare ripetibili a carico della parte che non ha inoltrato osservazioni ad un gravame vincente, cfr. TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 106 CPC e la LTG

decide:

I. L’appello 14 settembre 2012 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 30 luglio 2012 della Pretura del Distretto di Leventina è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a versare a AO 1, __________, l’importo di fr. 36'479.45 oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2003.

  1. La tassa di giustizia di fr. 5’000.- e le spese di fr. 1'600.- sono poste a carico della convenuta per 1/6 e per 5/6 sono poste a carico dell’attore, il quale rifonderà alla convenuta l’importo di fr. 7'500.- a titolo di ripetibili.

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’500.- sono posti a carico dell’appellante per 2/3 e per 1/3 sono posti a carico dell’appellato, il quale verserà all’appellante fr. 600.- per ripetibili.

III. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Leventina

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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