Incarto n. 12.2012.156
Lugano 20 novembre 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Ceschi Corecco
sedente per statuire nella causa inc. n. SE.2011.426 della Pretura __________, promossa con petizione 7 dicembre 2011 da
AO 1 rappr. dallo RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 10'760.- oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 7 agosto 2012 ha accolto, caricando la tassa di giustizia e le spese alla convenuta e facendole obbligo di rifondere all'attrice fr. 1'700.- a titolo di ripetibili;
appellante la convenuta con atto di appello 10 settembre 2012, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e, in via subordinata, di accoglierla limitatamente a fr. 3'228.-, con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni (recte: risposta) 18 ottobre 2012 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto: A. __________ M__________, membro del consiglio di amministrazione di AP 1 (doc. B) nonché socio e direttore della gerenza della T__________ __________ GmbH (doc. 3), al fine di valutare la possibilità di realizzare una discoteca all’interno del cosiddetto “Palazzo __________” di , si è avvalso dell’aiuto del suo conoscente __________ S, consulente alberghiero attivo nel settore delle discoteche e futuro socio nel progetto. Per l’allestimento di un progetto di massima per l’arredamento dello spazio in questione, quest’ultimo ha contattato la AO 1, società a garanzia limitata con sede a __________ e succursale a __________ (doc. D).
Nel mese di giugno 2010 è avvenuto un incontro tra __________ M__________, __________ S__________, __________ C__________ (direttore della succursale di __________ della AO 1), il suo collaboratore __________ V__________ e A__________ __________ (collaboratrice della AP 1), in cui si è discusso della proposta di arredamento degli spazi della futura discoteca. In seguito __________ C__________ e S__________ si sono aggiornati per mail in merito al prosieguo del progetto di arredamento (doc. E, G).
In data 15 novembre 2010 la AO 1 ha inviato a AP 1 la fattura relativa alla progettazione d’interni della discoteca per un importo complessivo di fr. 10'760.- (doc. H). Il 13 gennaio 2011 __________ M__________, per il tramite di A__________ , ha informato __________ S che non era ancora stato definito un budget per il progetto. La fattura sarebbe stata pagata al momento in cui il progetto sarebbe partito e la fattura avrebbe dovuto essere “intestata in ogni (caso, ndr) al T__________ __________ e non a AP 1” (doc. I). Dopo un primo richiamo di pagamento di data 22 marzo 2010 (doc. L) rimasto senza riscontro, il 2 agosto 2011 la AO 1 ha fatto spiccare un precetto esecutivo nei confronti della AP 1, la quale ha interposto opposizione non motivata (doc. M).
B. Dopo la constatazione della mancata conciliazione e il rilascio dell’autorizzazione ad agire, con petizione 7 dicembre 2011 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 10'760.-, oltre interessi del 5% dal 1° aprile 2011, quale remunerazione per l’allestimento del progetto di arredamento. Con osservazioni 9 gennaio 2011 la convenuta si è opposta alla petizione, sollevando preliminarmente l’eccezione di carente legittimazione attiva e passiva. In merito a quest’ultima eccezione, la convenuta si è detta totalmente estranea a qualsiasi rapporto contrattuale con l’attrice, rilevando che semmai ogni eventuale questione concernente lo spazio all’interno del cosiddetto “Palazzo ” sarebbe stata di esclusiva competenza della società che si occupa della gestione e dell’esercizio di questo spazio, ovvero della T __________ __________ GmbH. La convenuta contesta poi che tra le parti vi sia stato un accordo sui punti essenziali del contratto. Citate le parti all’udienza di dibattimento ai sensi dell’art. 245 CPC, esse si sono riconfermate nelle antitetiche argomentazioni e domande. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno rinnovato le proprie richieste con memoriali scritti: la convenuta con le conclusioni del 27 giugno 2012, nelle quali ha chiesto in via subordinata che la petizione venga accolta limitatamente a fr. 3'228.-, e l’attrice con quelle di data 2 luglio 2012.
C. Con decisione 7 agosto 2012 il Pretore ha integralmente accolto la petizione condannando la convenuta al pagamento della somma richiesta, oltre interessi al 5% dal 1° aprile 2011, con tasse, spese e ripetibili interamente a suo carico. In estrema sintesi, il Pretore, dopo avere accertato la legittimazione attiva dell’attrice, ha concluso che __________ S__________ non ha stipulato alcun contratto con l’attrice, né a suo nome, né in rappresentanza di terzi. Egli ha funto unicamente da tramite e invitato l’attrice a presentare un’offerta a __________ M__________. In applicazione del principio di affidamento, il giudice di prime cure ha poi considerato che l’attrice in buona fede poteva considerare la convenuta sua controparte contrattuale. Egli ha quindi accertato l’esistenza di un consenso tra le parti riguardo a tutti i punti oggettivi del contratto di appalto e, in applicazione dell’art. 374 CO, ritenuto congrua la mercede richiesta dall’attrice.
D. Con atto di appello 10 settembre 2012 la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione, subordinatamente di accoglierla limitatamente a fr. 3'228, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
Delle osservazioni (recte: risposta) 18 ottobre 2012 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato,
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto processuale civile svizzero che trova applicazione in entrambe le sedi, siccome la procedura innanzi al Pretore è stata avviata dopo tale data (art. 404 e 405 CPC).
Il Pretore ha riconosciuto all’appellante la legittimazione passiva. In applicazione del principio di affidamento, il giudice di prime cure ha concluso, sulla base di una serie di indizi emersi dall’istruttoria, che AO 1 poteva considerare in buona fede AP 1 sua controparte contrattuale. Egli ha dapprima concluso che __________ S__________ non ha stipulato alcun contratto con l’attrice, né a suo nome, né in rappresentanza di terzi, ma ha unicamente funto da tramite, invitando la qui appellata a presentare un’offerta a __________ M__________, accettata da quest’ultimo in occasione dell’incontro del giugno
Il Pretore ha poi concluso che l’attrice poteva in buona fede ritenere che AP 1 e non T__________ __________ GmbH fosse la sua partner contrattuale, ossia che __________ M__________ avesse agito in rappresentanza della prima. Sulla base della testimonianza di __________ S__________, il giudice di prime cure ha ritenuto che siccome quest’ultimo collegava la persona di __________ M__________ alla convenuta e il primo incontro tra le parti si era tenuto negli uffici della direzione di AP 1, si poteva “ragionevolmente presumere che l’attrice fosse stata messa al corrente di questa relazione dal teste stesso” (sentenza impugnata pag. 7). Oltre a ciò il Pretore ha considerato che il logo, l’indicazione di ragione sociale, indirizzo e sito internet della AP 1 apparivano in ogni scambio di corrispondenza tra __________ C__________ e __________ S__________, di modo che chiunque in buona fede poteva pensare che essa agiva per conto di detta società e non della T__________ __________ __________ GmbH, che peraltro non era nota all’attrice. Il primo giudice ha infine ritenuto irrilevante sia lo scopo sociale delle due società sia il fatto che __________ M__________ ricoprisse un ruolo di maggior rilievo all’interno della T__________ __________ M__________ GmbH. Neppure l’indicazione che la fattura avrebbe dovuto essere intestata alla T__________ __________ GmbH pregiudica la buona fede dell’attrice al momento della conclusione del contratto, poiché tale comunicazione è giunta dopo la consegna dell’opera.
L’appellante contesta le argomentazioni pretorili e sostiene anche in questa sede la sua carenza di legittimazione passiva. Il fatto che __________ S__________ avesse una percezione sbagliata del soggetto giuridico rappresentato da __________ M__________ non può esserle imputato. La convenuta sostiene che gli indizi menzionati dal Pretore a sostegno della propria conclusione non sarebbero decisivi e rimprovera all’attrice di non avere usato la necessaria diligenza nel verificare l’identità della sua controparte contrattuale, facilmente attuabile attraverso un’ispezione a registro di commercio.
3.1 La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo alla decisione del TF del 6 luglio 2004, inc. 4C.198/2004 pubb. in: Droit du bail 2005 pag. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003, inc. 5C.243/2002; II CCA 28 marzo 2013, inc. n. 12.2012.57). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, marzo 2013, inc. n. 12.2012.57).
In questa sede non è stato censurato dall’appellante l’accertamento del Pretore, secondo cui __________ S__________ ha “unicamente invitato l’attrice a presentare un’offerta a __________ M__________” (decisione impugnata 7 agosto 2012, pag. 7). Dagli atti risulta che egli era (ed è) membro del consiglio di amministrazione della convenuta con firma collettiva a due con il presidente (doc. B). Non essendo legittimato a rappresentare individualmente la convenuta, occorre verificare se egli l’ha validamente rappresentata in applicazione delle norme sulla rappresentanza ai sensi degli artt. 32 e segg. CO.
3.2 In base alla legge, vi è rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il rappresentante agisce in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato al rappresentante. Nelle cause promosse dal terzo nei confronti del presunto rappresentato, incombe al primo l’onere di provare l’esistenza di un rapporto di rappresentanza o di una fattispecie sostitutiva, cioè che il rappresentante ha agito in nome del rappresentato e che era autorizzato a farlo (Zäch, Berner Kommentar, n. 184 ad art. 32 CO; Watter, Basler Kommentar, n. 35 ad art. 32 CO).
3.2.1 Agire in nome del rappresentato significa che il rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico. Ciò può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una comunicazione diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è desumibile dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede, di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del rappresentante e della controparte contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch, op. cit., n. 45 ad art. 32 CO); salvo il caso in cui al terzo è indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO).
Dalle tavole processuali risulta che __________ M__________ era (ed è) membro del consiglio di amministrazione della convenuta (doc. B) nonché socio e presidente della gerenza della T__________ __________ __________ GmbH (doc. 3). Le due società hanno la propria sede al medesimo recapito. Nel caso concreto non risulta che __________ M__________ abbia espressamente dichiarato di agire in nome della AP 1. In assenza di una esplicita dichiarazione in tal senso occorre verificare se l’attrice doveva e poteva inferire dalle circostanze l’intenzione di quest’ultimo di agire in qualità di rappresentante della convenuta. Il Pretore ha presunto tale circostanza dal fatto che __________ S__________, sentito come teste, ha dichiarato di conoscere AP 1 attraverso __________ M__________ e che l’incontro del giugno 2010 tra loro, il direttore della succursale di __________ dell’appellata e i rispettivi collaboratori è avvenuto negli uffici di direzione della convenuta. A ragione l’appellante censura tale conclusione. __________ S__________, il quale, secondo gli accertamenti del Pretore, ha funto da tramite tra l’attrice e __________ M__________, si è limitato a riferire di conoscere le parti in causa: la convenuta tramite __________ M__________ e l’attrice tramite il suo direttore di succursale (audizione testimoniale di __________ S__________ 23 maggio 2012, pag. 3). Ciò non significa tuttavia che egli abbia riferito all’attrice che __________ M__________ agiva in nome della convenuta né che egli non conoscesse la __________ __________ GmbH. Tutto si ignora sul se ed eventualmente sul cosa quest’ultimo abbia riferito all’attrice in merito. Per lo stesso motivo anche il fatto ritenuto dal primo giudice che l’indirizzo mail usato da A__________ __________ avesse quale dominio “@publigood.ch” e che in ogni suo scritto appariva il logo, l’indirizzo e il sito internet della AP 1 risulta irrilevante, tanto più che le mails non sono state spedite in copia all’appellata. Ne discende che in queste circostanze l’attrice non ha saputo dimostrare che __________ M__________ avesse voluto concludere il contratto in nome della convenuta.
Ad ogni modo nel caso concreto la convenuta non potrebbe essere ritenuta parte contrattuale anche per i motivi che verranno esposti in seguito, difettando un altro requisito posto dagli artt. 32 e segg. CO.
3.2.2 Quando un rappresentante agisce in nome altrui, i diritti e gli obblighi sgorganti dall’atto passano direttamente al rappresentato se il primo era autorizzato a rappresentarlo. Ciò si verifica in tre ipotesi: quando il rappresentante dispone a tale scopo di poteri sufficienti in virtù del diritto pubblico, della legge o della volontà del rappresentato, quando il rappresentato ratifica l’atto compiuto in suo nome o quando l’assenza di autorizzazione è sanata ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO. Escluse nel caso concreto le prime due ipotesi, bisogna esaminare se l’assenza di autorizzazione sia stata sanata giusta l’art. 33 cpv. 3 CO, secondo cui, se il rappresentato comunica la facoltà di rappresentanza ad un terzo, l’esistenza dell’autorizzazione rispettivamente l’estensione del potere di rappresentanza in confronto del terzo è giudicata a norma dell’avvenuta comunicazione. La protezione del terzo ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO soggiace a due condizioni: la comunicazione della facoltà di rappresentanza da parte del presunto rappresentato al terzo e la buona fede di quest’ultimo (DTF 131 III 511 consid. 3.2). La portata della comunicazione deve essere esaminata in base al principio dell’affidamento, ricordato che anche colui che lascia creare l’apparenza di un potere di rappresentanza è vincolato dagli atti conclusi in suo nome (DTF 131 III 151 consid. 3.2.1). Occorre tuttavia che vi siano delle circostanze oggettive, attribuibili al presunto rappresentato, che possono essere comprese in buona fede dal terzo come la comunicazione del potere di rappresentanza (DTF 120 II 197 consid. 2b/bb). La buona fede del partner contrattuale è presunta (art. 3 cpv. 1 CC). Tuttavia nessuno può invocare la propria buona fede quando questa è incompatibile con l’attenzione che le circostanze permettevano di esigere da chi se ne prevale (art. 3 cpv. 2 CC). In ambito commerciale, in base al principio della pubblicità positiva del registro di commercio (art. 933 cpv. 1 CO), vige la finzione legale secondo cui ogni persona è a conoscenza di quanto iscritto a registro di commercio. In questo caso la protezione della buona fede ai sensi dell’art. 33 cpv. 3 CO trova applicazione solo eccezionalmente. In questa evenienza la diligenza del partner contrattuale deve essere valutata secondo esigenze più elevate (decisione del TF 4C.293/2006 del 17 novembre 2006, consid. 2.1.3).
Dagli atti risulta che __________ M__________ era membro del consiglio di amministrazione della convenuta con firma collettiva a due con il presidente (doc. B). Egli non era pertanto legittimato a rappresentare individualmente la convenuta. È vero che nel mese di giugno 2010 vi è stato un incontro negli uffici della direzione della AP 1. Tale fatto non è tuttavia sufficiente per essere interpretato in buona fede come un’autorizzazione alla rappresentanza da parte della stessa, considerato che anche la T__________ GmbH aveva la sua sede al medesimo recapito. Nemmeno la circostanza che l’indirizzo mail usato da A__________ __________ avesse quale dominio “@publigood.ch” e che in ogni suo scritto appariva il logo, l’indirizzo e il sito internet della AP 1 risulta rilevante, atteso che interlocutore di A__________ era esclusivamente __________ S__________ e non il direttore della succursale dell’attrice o un suo altro rappresentante. Inoltre nei suoi mails la stessa si qualificava quale “account ” rispettivamente “responsabile T”. Dagli atti di causa non emergono altri elementi che oggettivamente avrebbero potuto essere interpretati dall’attrice come la comunicazione da parte della convenuta di un potere di rappresentanza. In simili circostanze non si può ritenere che nel caso concreto vi sia stata una comunicazione del preteso potere di rappresentanza ascrivibile alla convenuta. Considerato che i contatti tra i vari protagonisti della vicenda avvenivano prevalentemente attraverso __________ S__________, non avendo le parti avuto rapporti d’affari precedenti e a fronte del principio della pubblicità positiva del registro di commercio, non si può far altro che concludere per una negligenza dell’attrice, che non si è minimamente preoccupata di verificare la facoltà di rappresentanza di __________ M__________. Ne discende che l’attrice non poteva in buona fede ritenere la convenuta sua partner contrattuale. Così stando le cose l’appello di AP 1 deve essere accolto e la petizione di AO 1 respinta per mancanza di legittimazione passiva. Non occorre pertanto esaminare le rimanenti censure d’appello.
Per questi motivi,
richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 10 settembre 2012 di AP 1 è accolto. La decisione 7 agosto 2012 del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
1.1 La petizione 7 dicembre 2011 è respinta.
1.2 abrogato
La tassa di giustizia di fr. 750.- e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico dell’attrice, la quale rifonderà inoltre alla convenuta fr. 1'700.- a titolo di ripetibili.
II. Le spese della procedura di appello di complessivi fr. 500.-, anticipate dall’appellante, sono poste a carico di AO 1, succursale di __________, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 800.- per ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)