Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 14.02.2014 12.2012.127

Incarto n. 12.2012.127

Lugano 14 febbraio 2014/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Grisanti (giudice supplente)

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.970 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 27 dicembre 2010 da

AP 1 rappr. dall’ RA 1

contro

AO 1 rappr. dall’ RA 2

con cui l'attore ha chiesto l'accertamento dell'inesistenza del debito di fr. 50'000.- di cui al riconoscimento di debito 15 maggio 2009 oggetto della procedura esecutiva n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano e la conseguente conferma dell'opposizione interposta al relativo precetto esecutivo;

petizione avversata dalla convenuta e che il Pretore ha respinto con sentenza 11 giugno 2012;

appellante l'attore che con atto di appello 9 luglio 2012 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambi le sedi;

mentre la convenuta con risposta 10 settembre 2012 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. AP 1 e AO 1 sono divorziati dal 26 maggio 1995 e sono genitori di ____________________, nato nel 1990 (doc. E). Il 15 maggio 2009 AP 1 ha sottoscritto una dichiarazione intitolata "Riconoscimento di debito" con la quale a liquidazione dei rapporti di dare e avere tra le parti si impegnava a versare alla ex moglie l'importo di fr. 150'000.- in tre rate di fr. 50'000.-, di cui la prima entro il 31 maggio 2009, la seconda entro il 31 maggio 2010 e la terza entro il 31 maggio 2011, oltre a versare al figlio __________ l'importo di fr. 150'000.- in forma scalare per sopperire alle intere necessità di quest'ultimo. La dichiarazione precisava che i suddetti importi di fr. 150'000.- valevano entrambi quali riconoscimento di debito ai sensi della LEF (doc. B). Il 22 maggio 2009 AO 1 ha ricevuto dalla sua banca la notifica di accredito di fr. 50'000.- che le sono stati versati tramite la società __________ di cui l'ex marito è presidente del consiglio di amministrazione (doc. H e doc. 5). In difetto di ulteriori pagamenti, con precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano AO 1 ha escusso l'ex marito per l'importo di fr. 50'000.- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 2010 indicando quale titolo di credito il riconoscimento di debito del 15 maggio 2009 (doc. C). L'opposizione interposta dal debitore al precetto esecutivo è stata respinta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 2 dicembre 2010 (doc. D).

  2. Con petizione del 27 dicembre 2010 AP 1 ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di cui alla predetta procedura esecutiva e, di conseguenza, la conferma dell’opposizione, sostenendo, in sintesi, che al momento della firma della dichiarazione del 15 maggio 2009 non sarebbe in realtà esistita alcuna pretesa nei suoi confronti e che lui avrebbe acconsentito a sottoscrivere il documento in questione – peraltro a suo giudizio non vincolante siccome mancante della firma di tutte le parti coinvolte - per fare cessare le pressioni esercitate dalla ex moglie. In ogni caso, detto documento avrebbe dovuto rimanere depositato presso l'avv. J__________, il quale aveva funto da mediatore in tale occasione, e non avrebbe mai dovuto finire nelle mani della controparte poiché era chiaro a tutti che gli importi indicati non erano dovuti, a nessun titolo.

  3. Nella risposta 14 febbraio 2011 AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione negando di avere mai esercitato pressioni nei confronti dell'ex marito. Benché non fosse compito suo indicare la causa dell'obbligazione all'origine del riconoscimento di debito, questa era riconducibile al mancato pagamento, per anni, dei contributi alimentari dovuti da AP 1 oltre che al mancato rimborso di altri importi da lei anticipati per le spese necessarie (mediche, scolastiche ecc.) del figlio__________. Secondo la convenuta l'ex marito era ben cosciente dei suoi obblighi quando ha sottoscritto il doc. B. In replica e duplica, così come al termine dell'istruttoria nelle rispettive conclusioni del 25 e 29 maggio 2012 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni.

  4. Con sentenza 11 giugno 2012 il Pretore ha respinto la petizione. Accertato che il doc. B non poneva condizioni né prevedeva una controprestazione, il primo giudice l'ha qualificato quale riconoscimento di debito astratto ai sensi dell'art. 17 CO che non necessitava della firma dei creditori. Ha inoltre evidenziato l'assenza di circostanze atte a inficiarne la validità. In particolare ha rilevato come l'avv. J__________, sentito quale (unico) teste dopo essere stato coinvolto in qualità di mediatore, abbia sostanzialmente confermato la tesi della convenuta e abbia dichiarato che se l'attore, che lui conosceva da tanti anni e che riteneva una persona intelligente, aveva riconosciuto qualcosa, era sicuramente a ragion veduta, non essendoci alcun motivo per dubitare della sua capacità di intendere e di volere. Il Pretore ha poi ritenuto incongruente e poco credibile, poiché in chiaro contrasto con il tenore del doc. B oltre che con la deposizione del teste J__________ la dichiarazione 2 novembre 2010 con cui il figlio aveva negato una pretesa della madre per il versamento dell'importo di fr. 150'000.- sostenendo che il padre avesse già provveduto al pagamento del debito di cui alla dichiarazione del 15 maggio 2009 (doc. I). Il giudice di prime cure ha infine rigettato l'eccezione di prescrizione per il motivo che essa era stata interrotta dalla sottoscrizione del riconoscimento di debito del 15 maggio 2009, data alla quale aveva iniziato a decorrere un nuovo termine. Ha quindi posto la tassa di giustizia (fr. 3'000.-) e le spese a carico dell'attore al quale ha fatto obbligo di rifondere a controparte fr. 5'500.- a titolo di ripetibili.

  5. Contro il predetto giudizio è insorto AP 1 con appello del 9 luglio 2012. Chiede di riformare la pronuncia di primo grado nel senso che, previa assunzione diretta di alcune prove (audizione dei testi R__________ e S__________; edizione da controparte degli estratti delle sue carte di credito, dei suoi conti bancari e postali e delle sue decisioni di tassazione; edizioni dal Casinò __________ e di __________ dei tabulati di presenza della convenuta e dalla Sezione della circolazione degli incarti relativi ai detentori delle targhe TI __________ e __________; richiamo dall'Ufficio esecuzione di Lugano degli estratti delle esecuzioni in corso e degli attestati di carenza di beni a carico della convenuta; richiamo dalla Pretura di Lugano degli incarti relativi alla procedura di divorzio inc. __________), sia disconosciuto il debito di cui al precetto esecutivo n. __________ dell'Ufficio esecuzione di Lugano. La convenuta ha chiesto la reiezione dell'appello con risposta del 10 settembre 2012.

  6. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

  7. Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e attore (Stoffel, Voies d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin, Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50, 29 settembre 2010 inc. n. 12.2008.248). Incombe quindi al creditore procedente di documentare l’origine della pretesa litigiosa, producendo ad esempio un riconoscimento di debito. Spetta invece all’attore (escusso) di provare l’inesistenza o l’inesigibilità del debito contestato (DTF 131 III 268 consid. 3.1 con riferimenti; TF 14 aprile 2009 4A_17/2009). Qualora il creditore derivi la sua pretesa da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO), spetta a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa dell’obbligazione, se essa non viene citata nell’atto, e, in ogni caso, di provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla (art. 19 e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr. sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22 febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009; II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178). Il creditore al beneficio di un riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno 1998 4C.34/1999; II CCA 9 giugno 2011 inc. n. 12.2011.63 con riferimenti).

  8. L'appellante rimprovera dapprima al Pretore di avere rifiutato l'assunzione delle prove da lui offerte, ad eccezione dell'audizione dell'avv. J__________, proposta da entrambe le parti e accolta. In questo modo, il giudice di prime cure non avrebbe condotto alcuna istruttoria e lo avrebbe privato della possibilità di dimostrare l'inesistenza del debito. Chiede che le prove vengano ora assunte direttamente in appello.

8.1 Le parti possono chiedere all’autorità di appello di assumere nuove prove, in due determinati casi: da una parte si tratta dei nuovi mezzi di prova ex art. 317 cpv. 1 CPC, che contemplano tanto quelli venuti in essere dopo la decisione (cosiddetti “nova”), quanto quelli preesistenti se, facendo uso della diligenza ragionevolmente esigibile nelle circostanze concrete, non li si poteva già produrre in primo grado (ossia “pseudo nova”; Trezzini, in: Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, p. 1393); dall’altra, giusta l’art. 316 cpv. 3 CPC, è pure data la possibilità di riassumere prove già acquisite dal Pretore, nonché di assumere prove ritualmente offerte ma da questi respinte (Trezzini, op. cit., p. 1389; Reetz/ Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler /Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 47 ad art. 316 e n. 32 ad art. 317; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95 con riferimenti). In ogni caso è però necessario che i nuovi mezzi di prova offerti possano essere considerati rilevanti. L’apprezzamento anticipato delle prove, ammesso anche dalla nuova procedura civile federale (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 pag. 6684; Vouilloz, La preuve dans le Code de procédure civile suisse (art. 150 à 193 CPC), in: AJP 2009 p. 832; Passadelis, Stämpflis Handkommentar ZPO, n. 8 ad art. 152; KuKo ZPO-Schmid, n. 14 ad art. 157; Hasenböhler, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, ZPO Kommentar, n. 35 ad art. 152), permette al giudice di rifiutare l’assunzione di determinati mezzi di prova se quelli precedentemente assunti gli hanno già consentito di fondare il proprio convincimento o se non ritiene pertinenti, senza cadere nell’arbitrio, i mezzi di prova offerti (cfr. Messaggio, op. cit., ibidem; II CCA 11 febbraio 2013 inc. n. 12.2012.95). L’apprezzamento anticipato delle prove costituisce il contrappeso necessario per rimediare – ai fini di uno snellimento del procedimento – a un esercizio sproporzionato del diritto alla prova (Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero: FF 2006, pag. 6684 e 6685).

8.2 Per quanto concerne le prove già offerte in primo grado, ma non ammesse ‒ poiché ritenute non rilevanti ‒ con ordinanza 6 aprile 2012 dal Pretore nell’ambito di un apprezzamento anticipato delle prove, si osserva quanto segue.

8.2.1 In merito alla rifiutata audizione del teste R__________, dipendente del , la convenuta fa giustamente notare che l'appellante non può censurare la decisione pretorile presentando una situazione diversa da quella che aveva posto a fondamento della sua domanda in primo grado. Salta in effetti all'occhio che all'udienza preliminare del 30 agosto 2011 l'audizione del teste R era stata chiesta perché avrebbe confermato "i diversi prelevamenti in contanti effettuati dalla convenuta sui conti della società__________ ". Ora, la decisione del Pretore che ha ritenuto non pertinenti ai fini della presente causa le questioni legate a un eventuale contenzioso con la __________ – società con personalità giuridica propria –, non è censurabile. L'appellante non può criticare questa valutazione e, modificando l'impostazione della causa data in prima istanza, rimproverare al giudice di prime cure di non avere assunto una prova che avrebbe permesso di confermare le pressioni psicologiche esercitate dalla convenuta nei suoi confronti e all'origine della sottoscrizione, da parte sua, di atti a lui pregiudizievoli in aggiunta agli accordi pattuiti con la convenzione di divorzio. La circostanza non era stata addotta, benché lo potesse essere agevolmente, a giustificazione della sua richiesta di audizione in prima sede e non permette dunque di censurare l'apprezzamento anticipato delle prove operato dal primo giudice. A ciò si aggiunge che ben difficilmente R__________ potrebbe riferire – per averle percepite in modo diretto (art. 169 CPC) – delle presunte pressioni psicologiche subite dall'attore in occasione della firma del riconoscimento di debito del 15 maggio 2009 in esame, alle cui trattative non risulta peraltro nemmeno avere presenziato.

8.2.2 Analogo discorso vale per la richiesta di audizione della teste S__________, dipendente della , la quale sarebbe stata al corrente di ogni questione economica e personale delle parti in causa, benché la convenuta sostenga di non averla mai conosciuta e di non avere mai avuto a che fare con lei. Sia come sia, la questione – sollevata anche in udienza preliminare ‒ del preteso debito di AO 1 nei confronti di __________ esulava dal tema della presente causa e non era dunque di rilievo, come ha osservato a ragione il Pretore. Quanto all'ipotesi che la teste potesse confermare il versamento degli importi stabiliti a copertura (e in aggiunta) del mantenimento della ex moglie, essa appariva poco verosimile. Ma soprattutto, la pretesa consegna alla convenuta di "diversi importi, a contanti" non sarebbe stata comunque atta a dimostrare l'inesistenza del debito quantificato nel doc. B. Del resto sorprende che in una situazione di apparente conflittualità l'attore non sia stato in grado di fornire la benché minima prova documentale (estratti conto o comunque ricevute a mano) che dimostrasse i pretesi pagamenti dei contributi. Ben difficilmente la deposizione di S avrebbe potuto sopperire a questa mancanza. In merito alle presunte pressioni psicologiche di cui avrebbe potuto riferire, vale invece quanto detto in precedenza in relazione al teste R__________.

8.2.3 Apparentemente l'appellante non chiede più, almeno in maniera esplicita (cfr. appello pag. 2 e 10 seg.), l'audizione del figlio . Ci si limita pertanto a osservare che il Pretore ha giustamente respinto la richiesta. Il figlio avrebbe infatti tutt'al più potuto pronunciarsi con cognizione di causa sul suo credito nei confronti del padre, non oggetto della vertenza in esame, ma non anche su quello della madre. Il contenuto della sua dichiarazione scritta del 2 novembre 2010 (doc. I) – che la convenuta ha comunque fermamente contestato perché sarebbe stata estorta dal padre nella prospettiva di una carriera in seno a __________ – faceva del resto apparire poco credibile una sua testimonianza ai fini della presente causa, dato il netto contrasto con il tenore del riconoscimento di debito (doc. B) e la lineare deposizione del teste chiave avv. J, di cui si dirà in seguito.

8.2.4 Va infine pienamente condivisa la decisione del Pretore di non ammettere le edizioni, da controparte o da terzi, e i richiami invocati, non trattandosi di stabilire le disponibilità e lo stile di vita della creditrice, ininfluenti ai fini del giudizio, bensì dovendo l'attore debitore dimostrare che il riconoscimento del debito poggiava su una causa inesistente, invalidata o perenta. Ciò che però detti richiami ed edizioni difficilmente avrebbero potuto fare. Anche un'eventuale eccedenza delle spese rispetto alle entrate della convenuta non sarebbe atta a provare l'inesistenza il debito posto in esecuzione e a liberare l'attore.

8.2.5 Anche alla luce della testimonianza dell'avv. J__________ che sarà analizzata qui di seguito e che ha permesso al primo giudice di fondare il proprio convincimento, la decisione di rifiutare gli altri mezzi di prova offerti e di ritenerli non pertinenti resiste pertanto alle critiche ricorsuali.

  1. A torto l'appellante contesta la concludenza della deposizione dell'avv. J__________. Vanamente tenta di metterne in dubbio l'attendibilità dopo averne peraltro lui stesso – come anche la convenuta - proposto l'audizione in occasione dell'udienza preliminare. Il fatto che l'avv. J__________ fosse stato per anni il datore di lavoro di AO 1 gli era ben noto anche allora, ma non gli ha impedito di indicarlo quale primo teste nell'elenco prove. L'attore insiste inoltre, in chiaro contrasto con le tavole processuali, nel considerarlo il rappresentante della convenuta nella fase di divorzio tra le parti, quando in realtà il teste aveva patrocinato AO 1 in occasione del suo primo divorzio, fungendo invece solo da mediatore e non da patrocinatore nelle trattative poi sfociate nel riconoscimento di debito del 15 maggio 2009. Se è vero, come osserva l'appellante, che il teste ha dato atto di non avere verificato le pretese avanzate dalla convenuta, è altrettanto vero che egli ha confermato l'accordo dell'attore a liquidare la vertenza con un importo di fr. 150'000.-, da versare in tre rate per venire incontro a un suo problema di liquidità, come pure il fatto di conoscere AP 1 da lunghi anni e di ritenerlo una persona intelligente. Il quale se riconosceva qualcosa, lo faceva a ragion veduta e dopo avere fatto le sue valutazioni. Egli ha ugualmente precisato che il riconoscimento di fr. 150'000.- nei confronti della convenuta andava distinto dal secondo importo di fr. 150'000.- che riguardava un'altra questione, e più precisamente l'impegno dell'attore a partecipare alle spese (future) del figlio. In tali circostanze non è censurabile la conclusione del primo giudice che ha ritenuto che la deposizione, chiara e lineare, del teste J__________ non comprovasse la tesi liberatoria dell'attore dell'assenza di una valida causa a fondamento del riconoscimento di debito, ma anzi confermasse l'argomentazione della convenuta.

  2. L'appellante osserva che la convenuta non avrebbe dimostrato l'origine o il buon fondamento del riconoscimento di debito da lui sottoscritto. Rileva che se quest'ultimo fosse realmente fondato su suoi obblighi di mantenimento nei confronti della famiglia, come sostiene controparte, ella non avrebbe avuto bisogno di fargli firmare un simile documento ma avrebbe potuto procedere sulla base della convenzione di divorzio omologata dalla Pretura, assimilabile a una sentenza definitiva. Oltre a non considerare che in caso – come quello in esame – di pretesa dedotta da un riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore incombe a quest'ultimo sostanziare la causa dell'obbligazione quando essa non è citata nell'atto – definito allora astratto – e provare che il riconoscimento poggia su una causa inesistente, nulla o perenta, l'attore sembra dimenticare che lo scopo delle discussioni mediate dall'avv. J__________, per quanto suggerito e confermato in maniera inequivocabile dallo stesso teste, era quello di arrivare a una soluzione in tempi rapidi senza passare per le vie legali. Vie legali che la convenuta aveva peraltro già preso in considerazione di adire essendosi messa in relazione con l'avv. P__________ per iniziare la pratica d'incasso. Manifestamente a torto l'appellante sostiene inoltre che dimostrerebbe il pagamento dei contributi di mantenimento, addirittura al di là dei propri obblighi, la circostanza che la ex moglie non avrebbe mai iniziato procedure d'incasso sulla base della convenzione di divorzio. In realtà, questa affermazione è chiaramente smentita dalle carte processuali le quali evidenziano tutta una serie di procedure esecutive – oltre che di richiesta allo Stato per l'anticipo della pensione alimentare per il figlio (doc. 30) – avviate dalla convenuta per ottenere il pagamento del contributo di mantenimento (doc. 29 e 31). Quanto al preteso versamento, nel corso degli anni, di complessivi fr. 1'510'000.- – peraltro a vario titolo e confondendo asserite pretese societarie della __________ con quelle personali (doc. G) –, l'attore non dimostra alcunché. Oltre a costituire una mera allegazione di parte priva di alcun substrato probatorio e anzi contraddetta dal riconoscimento di debito di cui al doc. B firmato solo poche settimane prima, la lettera 26 giugno 2009 che contiene simili affermazioni come pure l'indicazione che con il pagamento di fr. 50'000.- in data 22 maggio 2009 egli avrebbe saldato ogni suo debito nei confronti della controparte, nemmeno risulta essere stata recapitata alla convenuta la quale, senza essere stata smentita, ha contestato di averla ricevuta.

  3. L'appellante eccepisce pure un vizio di volontà che invaliderebbe il riconoscimento di debito. Contesta in primo luogo l'accertamento con cui il primo giudice ha rilevato l'assenza di una simile eccezione. In realtà, dopo essere stato costretto a firmare il documento a causa della pressione psicologica esercitata dalla ex moglie e perdurata fino al momento della notifica, il 10 giugno 2010, del precetto esecutivo (doc. C), sostiene di avere sollevato tempestivamente il vizio con l'allegato di petizione del 27 dicembre 2012, quindi entro l'anno dal momento in cui sarebbero cessate le pressioni.

11.1 Egli lamenta un vizio della volontà dovuto a timore (art. 29 CO) che però non ha invocato né tanto meno sostanziato, almeno non in questi termini, in precedenza davanti al Pretore, malgrado ne avesse avuto la possibilità. Se è vero che negli allegati introduttivi aveva fatto riferimento a presunte e non meglio specificate pressioni esercitate da controparte, l'attore le ha tuttavia concretizzate soltanto con l'atto di appello e per giunta in maniera poco credibile se non addirittura contraddittoria. Sostiene così di avere firmato il documento B per timore che il figlio __________ – peraltro maggiorenne – perdesse la casa in cui viveva ed era cresciuto a causa della richiesta di realizzazione del pegno ipotecario da parte della banca finanziatrice dell'immobile. Sennonché tale affermazione non solo non trova riscontro oggettivo ma addirittura sembra contraddetta dagli atti di causa, come osserva a ragione la convenuta. Da essi emerge infatti piuttosto che quest'ultima vivesse in una abitazione di affitto e non di proprietà, come hanno avuto modo di evidenziare il teste J__________ (verbale di udienza 26 ottobre 2011 pag. 1) ma anche, contraddicendosi quindi, lo stesso appellante (appello pag. 7: "aveva problemi finanziari, legati ad affitti arretrate"). Per cui il motivo addotto – inesistente – non poteva fondare un "timore ragionevole" ai sensi dell'art. 30 CO. Ma anche volendo, per denegata ipotesi, seguire la tesi ricorsuale, il timore – sempre che fosse di gravità sufficiente – sarebbe dovuto cessare al più tardi con il pagamento, il 22 maggio 2009, dei fr. 50'000.-, dal momento che questi soldi sarebbero, a sua detta, affluiti nelle casse della banca per scongiurare la realizzazione della casa. In tale caso però – oltre a nuovamente contraddirsi perché nella (contestata) dichiarazione di cui al doc. G del 26 giugno 2009 l'attore aveva invece sostenuto che la somma sarebbe stata pagata a saldo di ogni debito di mantenimento –, il vizio sarebbe stato sollevato ben oltre l'anno, contrariamente a quanto pretende l'appellante.

11.2 Riguardo alla paura che la controparte potesse in qualche modo non provvedere al sostentamento del figlio, l’appellante si limita a fare una semplice affermazione che non trova nessun riscontro oggettivo e che non permette dunque di provare l'esistenza né di una minaccia finalizzata a estorcergli vantaggi eccessivi o altrimenti di un timore ragionevole (art. 30 CO), né di un nesso causale con il rilascio della dichiarazione di cui al doc. B.

11.3 L'esistenza di un timore ragionevole non può neppure dedursi dalle dichiarazioni che l'avv. J__________ ha reso in occasione della sua audizione testimoniale e che l'appellante estrapola ora dal loro più ampio contesto per avvalorare la propria tesi. A parte il fatto che la presunta sottoscrizione del riconoscimento di debito "per tranquillizzare la signora", con la quale non sarebbe stato facile discutere, non sarebbe comunque di per sé costitutiva di un vizio di volontà, l'appellante dimentica che l'espressione utilizzata dal teste va contestualizzata. Con tale considerazione quest'ultimo intendeva spiegare le opposte ragioni e preoccupazioni che avevano portato alla formulazione della seconda clausola con la quale l'attore si impegnava a versare al figlio l'importo di fr. 150'000.- in forma scalare. Quanto alle difficoltà di una discussione pacata tra le parti, l'avv. J__________ le ha evocate più che altro per chiarire le ragioni per cui le trattative non erano avvenute "in contraddittorio", vale a dire in presenza di entrambi gli ex coniugi, come sarebbe stato preferibile, ma solo a distanza, per il suo tramite. E proprio questo aspetto, anziché fondare l'eccezione del timore ragionevole, rafforza piuttosto la tesi contraria del libero scambio di proposta e accettazione.

11.4 In tali condizioni non occorre più nemmeno esaminare se, come pretende controparte, con il pagamento della prima rata conformemente alle modalità previste nel doc. B l'attore avrebbe comunque ratificato per atti concludenti un eventuale, ma denegato vizio della dichiarazione in questione.

11.5 Né vi è infine traccia alcuna della presunta promessa che l'avv. J__________ avrebbe fatto all'attore, facendogli credere – e inducendolo così in errore – che la sottoscrizione del doc. B sarebbe servita esclusivamente a calmare la ex moglie e che gli importi aggiuntivi ai primi fr. 50'000.- non avrebbero mai dovuto essere versati. Nulla di tutto ciò emerge dalla deposizione del teste J__________. Da essa risulta al contrario che se l'attore, ritenuto persona intelligente, riconosceva qualcosa, era sicuramente a ragion veduta dopo avere fatto le sue valutazioni. A ciò si aggiunge che la rateizzazione del pagamento di fr. 150'000.- in favore della convenuta era stata pattuita per tenere conto di problemi di liquidità dell'ex marito. Modalità, anche questa, completamente priva di senso se non era intesa a regolare un reale riconoscimento di debito. Ne discende che la tesi per cui il riconoscimento di debito sarebbe stato da lui firmato nella convinzione che la ex moglie non se ne sarebbe potuta prevalere, oltre che poco verosimile, non può essere costitutiva di un errore essenziale. È insostenibile pensare che una persona nella posizione dell'appellante (proprietario e presidente del consiglio di amministrazione di __________) non fosse cosciente della portata di una dichiarazione come quella rilasciata il 15 maggio 2009. L'attore non poteva non essere consapevole del rischio che essa comportava. Orbene, colui che è consapevole di un rischio e che decide malgrado ciò di vincolarsi in tal senso, viola un obbligo di prudenza che non merita la protezione della legge (cfr. II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164; Schmidlin, Berner Kommentar, 2013, n.14 seg. ad art. 23/24 CO).

  1. Infondata è per il resto l'eccezione di prescrizione opposta anche in questa sede al debito in esame. L'attore osserva che i contributi di mantenimento, quali prestazioni periodiche, si prescrivono in 5 anni (art. 128 cifra 1 CO) e che di conseguenza tutte le pretese in tal senso fatte valere nei suoi confronti, antecedenti gli ultimi 5 anni, sarebbero in ogni caso prescritte. Sennonché se il debitore riconosce un debito che non è ancora prescritto, il riconoscimento interrompe la prescrizione e fa decorrere un nuovo termine per effetto degli art. 135 cifra 1 e 137 CO (cfr. TF 12 agosto 2009 4A_275/2009 consid. 3). Nella fattispecie l'appellante non ha spiegato né tanto meno dimostrato in quale misura le pretese alla base del riconoscimento del 15 maggio 2009, che spettava a lui di individuare e smontare (sopra, consid. 8), fossero in quel momento anche solo in parte prescritte.

  2. Non avendo l'appellante, gravato dal relativo onere, provato che la pretesa posta in esecuzione non fosse (più) valida o esigibile, l'appello, privo di fondamento, deve essere respinto e la sentenza impugnata confermata.

  3. Gli oneri processuali seguono la soccombenza dell’appellante che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili commisurata al valore di causa di fr. 50'000.-.

Per questi motivi,

richiamati per le spese giudiziarie la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

  1. L'appello 9 luglio 2012 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese processuali d’appello di complessivi fr. 2'000.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili di appello.

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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Gerichtsentscheide

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Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2012.127
Entscheidungsdatum
14.02.2014
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026