Incarto n. 12.2011.98
Lugano 26 agosto 2011/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.478 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con istanza 3 maggio 2011 da
AO 1 nella sua qualità di amministratore della successione fu R__________ __________, __________
contro
AP 1 rappr. da RA 1
chiedente, giusta l’art. 731b cpv. 1 n. 2 CO, la nomina di un amministratore unico alla convenuta e, con scritto 10 maggio 2011, al suo posto, la nomina di un commissario;
che il Pretore aggiunto ha accolto, con sentenza 11/12 maggio 2011, designando Mi__________ __________ commissario della convenuta per 6 mesi e caricando alla successione fu R__________ __________ gli oneri processuali di fr. 100.-;
appellanti la convenuta e AP 2, (rappr. da RA 1 ) con atto di appello 23 maggio 2011, con cui chiedono di annullare il (solo) provvedimento di nomina del commissario, protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 3 maggio 2011 AO 1, rilevando che con la morte, il 20 aprile 2011, di R__________ __________, di cui era stato nominato amministratore della successione il 27 aprile 2011, AP 1 era priva del suo amministratore unico, ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona, ex art. 731b cpv. 1 n. 2 CO, di nominare alla società un nuovo amministratore e, il 10 maggio 2011, al suo posto, un commissario;
che il Pretore aggiunto, nonostante l’istante non avesse recato alcuna prova a sostegno delle tesi esposte in quelle istanze - per altro neppure intimate - e rilevato che la carica di amministratore della società del defunto presupponesse la sua qualità di azionista (art. 707 cpv. 1 vCO), con sentenza 11/12 maggio 2011 ha accolto l’istanza, designando M__________ __________ quale commissario della società (dispositivo n. 1) e caricando alla successione (di cui non era, né è ora nota l’effettiva composizione) gli oneri processuali di fr. 100.- (dispositivo n. 2);
che con l’appello 23 maggio 2011 che qui ci occupa, corredato di nuovi documenti (doc. A-K) ed al quale l’istante non ha presentato osservazioni, AP 1 e AP 2 chiedono di annullare il solo dispositivo pretorile relativo alla nomina del commissario alla società, contestando che la successione istante disponesse della necessaria legittimazione attiva ed evidenziando come la situazione di legalità fosse comunque già stata ripristinata il 12 maggio 2011, prima cioè che essi, l’indomani, fossero stati informati della sentenza (dal commissario, cfr. doc. A e F), a loro neppure notificata, con la nomina ed iscrizione a RC ad amministratore di AP 2;
che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e retta dalla procedura sommaria (art. 250 lett. c n. 6 e 11 CPC; Rubin, Stämpflis Handkommentar, n. 23 ad art. 250 CPC), sono applicabili le norme della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che il gravame è d’acchito inammissibile nella misura in cui è stato inoltrato da AP 2, azionista unico e neo amministratore unico della società: legittimato ad impugnare la decisione di primo grado è in effetti solo chi ha partecipato alla procedura o avrebbe dovuto parteciparvi (TF 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 5), ritenuto che in questa causa tale qualità andava riconosciuta solo all’istante (in qualità di procedente) e a AP 1, società nei confronti della quale era stato ordinato il provvedimento (e a cui spettava la legittimazione passiva, cfr. Watter/Wieser, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 14 ad art. 731b CO; Jent-Sörensen, ZPO Kurzkommentar, n. 24 ad art. 250 CPC; Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 250 CPC);
che, ciò premesso, nel caso di specie si tratta innanzitutto di stabilire se l’appellante AP 1 possa far valere tutte le circostanze (fatti e prove) da lei offerte nel gravame: il quesito dev’essere risolto affermativamente;
che in effetti giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b), ciò che è senz’altro il caso nella fattispecie, visto e considerato che gli stessi, qui evocati immediatamente, non avevano potuto essere addotti in prima sede senza negligenza, per il semplice fatto che alla società non era stato concesso di esprimersi né sull’istanza né sul suo complemento del 10 maggio 2011, le stesse, in manifesta violazione del diritto di essere sentiti (art. 53 e 253 CPC), non essendole mai state notificate per eventuali osservazioni; e, per inciso, nemmeno le è poi stata notificata la sentenza (comunicata solo all’istante e al commissario designato, cfr. dispositivo n. 3 del querelato giudizio);
che, alla luce di quanto precede, le censure d’appello, basate sui nuovi fatti e sulle nuove prove ora addotti, devono essere considerate ammissibili; come si vedrà, esse sono pure fondate;
che la censura secondo cui l’istante, e per lei la successione fu R__________ __________, non disporrebbe della necessaria legittimazione attiva merita di essere accolta;
che dai documenti ora versati agli atti risulta in effetti che AP 2 deteneva l’intero capitale sociale di AP 1 (cfr. doc. C e D) e dunque ne era l’azionista unico, il che significa che a quel momento R__________ __________, ed ora - dopo la sua morte - la sua comunione ereditaria, non potevano a loro volta essere azionisti della stessa, la presunzione di cui all’art. 707 cpv. 1 vCO secondo cui l’amministratore doveva detenere almeno un’azione non essendo per altro più in vigore già dal 1° gennaio 2008; non essendo stato dimostrato, in assenza di migliori allegazioni e di qualsiasi prova nell’istanza, che essi lo fossero però stati in precedenza, l’istante non ha assolutamente provato di avere la qualità per promuovere, in qualità di amministratore della successione, l’azione di nomina dell’amministratore o di un commissario della società, la legittimazione attiva spettando per legge solo all’ufficio dei registri, agli azionisti e ai creditori della società (art. 731b cpv. 1 CO), posizione quest’ultima che non pretende di aver avuto;
che, in ogni caso, è altrettanto a ragione che l’appellante ha evidenziato che la situazione di legalità sarebbe comunque stata ripristinata prima che la decisione pretorile fosse cresciuta in giudicato mediante la nomina, il 12 maggio 2011 (doc. E), di un nuovo amministratore della società, nel frattempo iscritto a RC;
che a questo proposito va evidenziato che la dottrina e la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare eventuali sanzioni nei confronti della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (cfr. Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369; IICCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, tutti invero riferiti alla sanzione di scioglimento della società in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO);
che nel caso di specie già si è detto che la nomina del nuovo amministratore, debitamente provata dal doc. E allegato all’impugnativa, può e deve essere tenuta in considerazione senza restrizioni in questa sede in base all’art. 317 cpv. 1 CPC: ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore aggiunto nei confronti della convenuta dev’essere annullato (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; IICCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, riferiti alla sanzione di scioglimento della società in virtù dell’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO);
che, in definitiva, l’appello dev’essere accolto nel senso che la nomina del commissario decretata dal Pretore aggiunto va annullata, con conseguente reiezione dell’istanza;
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società (cfr. doc. B; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; per tante IICCA 16 novembre 2009 inc. n. 12.2009.153), seguono la soccombenza dell’istante qui appellato (art. 106 cpv. 1 CPC), ritenuto che parte delle spese (1/4) vanno caricate all’appellante AP 2, che è risultato a sua volta soccombente.
Per i quali motivi
decide: I. L’appello 23 maggio 2011 è irricevibile nella misura in cui è promosso da AP 2 ed è accolto nella misura in cui è promosso da AP 1. Di conseguenza la sentenza 11/12 maggio 2011 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. Le spese processuali di complessivi fr. 1’000.- già anticipate dagli appellanti in solido, sono posti per 1/4 a carico dell’appellante AP 2 e per 3/4 a carico all’appellato, il quale rifonderà all’appellante AP 1 fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione.