Incarto n. 12.2011.90
Lugano 24 febbraio 2012/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Rossi Tonelli
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.83 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud promossa con istanza 4 aprile 2008 da
AP 1 rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1 rappr. dall’ RA 2
con cui l’istante ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'000.- oltre interessi del 5% dal 29 febbraio 2008;
domanda parzialmente avversata da controparte, che con le conclusioni del 14 luglio 2009 ha riconosciuto all’istante fr. 8'502.30 e che con azione riconvenzionale ha chiesto la condanna di quest’ultimo al versamento di fr. 7'754.20, aumentati a fr. 19'822.05 sempre nelle conclusioni scritte, cui l’istante si è integralmente opposto;
richieste sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 30 marzo 2011, accogliendo l’istanza limitatamente all’importo di fr. 8'533.- netti, oltre interessi del 5% dal 29 febbraio 2008, e conseguente condanna della convenuta a versare all’istante fr. 700.– di ripetibili, e accogliendo la domanda riconvenzionale limitatamente all’importo di fr. 15'696.90, con conseguente condanna di AP 1 a versare a AO 1 fr. 1'000.– di ripetibili;
appellante l’istante che con appello 13 maggio 2011 chiede la riforma del giudizio impugnato, nel senso di accogliere integralmente l’istanza e respingere integralmente l’azione riconvenzionale, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado di giudizio;
mentre con risposta 17 giugno 2011 la convenuta postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili di secondo grado;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Il 1° marzo 2007 AO 1, in qualità di proponente, e AP 1, in qualità di consulente, hanno sottoscritto un contratto di consulenza per lo sviluppo, la promozione e la gestione operativa del progetto “__________, della durata determinata al 31 agosto 2007, con espressa volontà di proseguire il contratto nei termini successivamente concordati. Quale remunerazione mensile, al consulente sono stati riconosciuti fr. 7'000.- per il mese di marzo 2007 e fr. 10'000.- mensili dal 1° aprile 2007, oltre al rimborso spese per missioni e viaggi (doc. A). Il 14 febbraio 2008 AO 1 ha posto fine al rapporto contrattuale con effetto al successivo 29 febbraio, dispensando da subito il consulente dal prestare la sua attività (doc. B).
B. In virtù del citato contratto, AO 1 ha versato a AP 1 fr. 7'000.- come stipendio per il mese di marzo 2007, fr. 10'000.- mensili da aprile 2007 a gennaio 2008 compreso (doc. L). Al consulente sono state inoltre rimborsate spese diverse, principalmente di viaggio (doc. L e doc. 3-3a). A partire dal 3 marzo 2008 AP 1 ha rivendicato a AO 1 il versamento del salario di febbraio 2008 (doc. D-F). Per lo stesso titolo, il 7 marzo 2008 egli ha fatto spiccare nei confronti della società dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio il PE n. __________ per l’importo di fr. 10'000.-, oltre interessi al 5% dal 29.02.2008 e spese esecutive, al quale l’escussa ha interposto opposizione (doc. I).
C. Con istanza 4 aprile 2008 AP 1 ha convenuto AO 1 dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008, a titolo di spettanze salariali arretrate, oltre il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________. All’udienza di discussione 28 maggio 2008, quest’ultima si è opposta all’istanza chiedendone l’integrale respingimento e avanzando in via subordinata e riconvenzionale nei confronti dell’istante una pretesa di fr. 7’764.20, corrispondente al saldo in suo favore risultante dalla compensazione delle pretese vantate dal lavoratore e le proprie per deduzioni sociali non effettuate, ma a carico del lavoratore stesso. In replica e risposta riconvenzionale l’istante ha riconfermato la sua posizione e ha chiesto di respingere la domanda riconvenzionale della convenuta. Quest’ultima, in duplica e replica riconvenzionale ha ribadito le proprie contestazioni.
D. Nel mentre, con decisione su opposizione del 28 novembre 2008, l’Istituto delle assicurazioni sociali ha confermato la tassazione d’ufficio per contributi paritetici del 25 settembre 2008, con cui la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, per l’anno 2007 (da marzo a dicembre), ha imposto a AO 1 il pagamento di fr. 13'893.45 di contributi paritetici per il salario versato a AP 1. Riconoscendo quest’ultimo come lavoratore dipendente di AO 1, la Cassa prima e l’Istituto delle assicurazioni sociali poi, hanno ricalcolato in fr. 103'080.- il salario lordo del dipendente, partendo dal salario netto versato di fr. 97'000.-(da marzo a dicembre 2007, appunto; doc. 6).
E. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. Con conclusioni scritte del 15 luglio 2009 l’istante ha riconfermato le sue pretese. La convenuta, con memoriale del 14 luglio 2009, ha riconosciuto all’istante fr. 8'502.30 e aumentato la sua pretesa riconvenzionale a fr. 19'822.05. Essendo stata diretta dal Segretario assessore l’intera procedura, in ragione dell’art. 25 LOG (Legge sull’organizzazione giudiziaria, RL 3.1.1.1) e della sentenza del Tribulnale federale 13 maggio 2008 (inc. 4A_512/2007), le parti sono state citate l’11 febbraio 2011 ad un nuovo dibattimento finale dinnanzi al Pretore aggiunto, che avrebbe poi validamente emanato la sentenza. In tale occasione hanno ribadito le rispettive posizioni.
F. Con decisione del 30 marzo 2011 il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza limitatamente all’importo di fr. 8'533.- netti, oltre interessi del 5% dal 29 febbraio 2008, rigettando in via definitiva l’opposizione della convenuta al PE n. __________ UEF di Mendrisio limitatamente a detto importo, e ha accolto la domanda riconvenzionale limitatamente all’importo di fr. 15'696.90. Data la gratuità della procedura, il primo giudice non ha prelevato oneri di giudizio, caricando alla convenuta, per l’azione principale, fr. 700.– e all’istante, per la riconvenzionale, fr. 1'000.– di ripetibili.
G. Contro la citata decisione è insorto l’istante con atto d’appello del 13 maggio 2011, nel quale ne chiede la riforma nel senso di accogliere integralmente l’istanza e respingere la richiesta riconvenzionale della convenuta, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di primo e secondo grado.
H. Nella sua risposta del 17 giugno 2011, la convenuta propone la reiezione dell'appello, protestando spese e ripetibili di secondo grado.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. Nel presente caso la decisione è stata notificata alle parti il 25 gennaio 2011, sicché la procedura di appello è retta dal CPC.
Giusta l'art. 308 cpv. 1 CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza (lett. a) e quelle di prima istanza in materia di provvedimenti cautelari (lett. b). Trattandosi di decisioni pronunciate in controversie patrimoniali poi, l'appello presuppone che il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). In specie, la sentenza impugnata è senz'altro una decisione finale, emessa in materia di contratto di lavoro, ai sensi della citata norma. Il valore di causa dell’azione principale è di fr. 10'000.- e quello dell’azione riconvenzionale di fr. 19'822.05. Tale valore è pertanto inferiore a fr. 30'000.-, con la conseguenza che la causa è retta dalla procedura semplificata (art. 243 cpv. 1 CPC), ma superiore a fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l’appellabilità del giudizio impugnato. Il termine per promuovere appello e per inoltrare la risposta è di trenta giorni dalla notificazione della decisione impugnata motivata, rispettivamente dalla notificazione dell’appello (art. 311 seg. CPC). L’appello 13 maggio 2011, per effetto delle ferie pasquali (art. 145 cpv. 1 let. a CPC), e la risposta 17 giugno 2011 sono pertanto tempestivi. Ciò posto, nulla osta alla trattazione del gravame.
Il Pretore ha accertato che, per ammissione di entrambe le parti, il rapporto tra loro esistente era un contratto di lavoro, la cui disdetta, data dalla datrice di lavoro il 14 febbraio 2008, esplica i propri effetti dal 30 marzo 2008 (nel primo anno di servizio, disdetta per la fine del mese con preavviso di un mese ai sensi dell’art. 335c cpv. 1 CO). Al lavoratore pertanto spetta il salario rivendicato per il mese di febbraio 2008. Dal momento che il contratto sottoscritto dalle parti non specifica se la remunerazione riconosciuta al lavoratore debba intendersi netta o lorda, il primo giudice ha ritenuto di considerarla lorda. Egli ha pertanto riconosciuto all’istante, quale salario per il mese di febbraio 2008, fr. 10'000.- lordi corrispondenti a fr. 8'533.- netti, importo quest’ultimo limitatamente al quale ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________. Di conseguenza, il Pretore ha condannato il lavoratore a versare alla datrice di lavoro l’importo a suo carico per oneri sociali mai trattenuti da quest’ultima, ma che la stessa, nella misura in cui non ancora avvenuto, dovrà versare ai competenti istituti. L’importo totale calcolato dal primo giudice per le trattenute a carico del lavoratore per AVS/AI/IPG (5.05%), AD (1%), INP (1.12%) e LPP (7.5%) nel periodo marzo 2007-gennaio 2008 ammonta a fr. 15'696.90, importo limitatamente al quale ha accolto la richiesta riconvenzionale della convenuta.
L’appellante critica il Pretore per aver disatteso le prove da lui offerte, con le quali l’istante avrebbe dimostrato che i concordati fr. 10'000.- mensili da aprile 2007 fossero intesi dalle parti al netto di ogni trattenuta. Egli punta la sua attenzione sulla decisione su opposizione del 28 novembre 2008 dell’Istituto delle assicurazioni sociali, nella quale l’Autorità ha ricalcolato in fr. 103'080.- il salario lordo del dipendente, partendo dal salario netto versato di fr. 97'000.- (da marzo a dicembre 2007, appunto; doc. 6). Ancora, l’appellante fa notare che la convenuta, a far tempo dal 1° marzo 2007 l’avesse assicurato per perdita di guadagno in caso di malattia (doc. M) e per la previdenza professionale (doc. S mappetta richiami I) senza mai trattenergli la relativa quota parte dallo stipendio versato. I versamenti a titolo di salario dimostrati dall’istante con la produzione dei suoi estratti bancari (doc. L) sono pertanto, a suo dire, da ritenersi al netto di ogni trattenuta che, di conseguenza, deve rimanere interamente a carico dell’ex datrice di lavoro. Di conseguenza, priva di qualsivoglia fondamento sarebbe la pretesa riconvenzionale avanzata dalla convenuta.
Posto che la convenuta, con le sue conclusioni scritte del 14 luglio 2009, ha riconosciuto che il contratto di consulenza sottoscritto fra le parti il 1° marzo 2007 debba intendersi come un contratto di lavoro ai sensi degli art. 319 segg. CO, non è il caso di ritornare sull’originaria disamina in merito alla qualifica contrattuale. Ciò anche in ragione del fatto che, con la sua risposta all’appello, la convenuta ha chiesto la conferma integrale della sentenza impugnata. Controversa rimane pertanto, anche in questa sede, unicamente la questione a sapere se la remunerazione riconosciuta contrattualmente al lavoratore dovesse intendersi netta o lorda.
Ora, comunemente, le parti stabiliscono il salario lordo, dal quale vengono poi dedotte le trattenute sociali e convenzionali, che permettono quindi di determinare il salario netto. Se le parti non precisano se il salario stabilito contrattualmente sia lordo o netto, è consuetudine che sia da intendersi lordo, potendo a questo proposito essere ammessa tale presunzione (Wyler, Droit du travail, 2a ed., p. 177). Però, il lavoratore è legittimato a ritenere che il salario versatogli dal datore di lavoro sia quello netto e che le deduzioni sociali, che il datore di lavoro è tenuto a versare alle diverse assicurazioni, siano state effettuate. Ne deriva che, in caso di errore persistente del datore di lavoro in favore del lavoratore sul principio o sull’importo di tali deduzioni, il lavoratore non può essere tenuto a rimborsare le somme corrispondenti ai contributi non trattenuti (Brunner/Bühler/ Waeber/Bruchez, Commentaire du contrat de travail, 3a ed., p. 83). In generale, l’interpretazione delle clausole di un contratto di lavoro segue il principio dell’affidamento e della buona fede. Infatti, quando non può essere determinata la reale e comune volontà delle parti, occorre tentare di scoprire il senso che queste potevano e dovevano ragionevolmente dare alle loro manifestazioni di volontà reciproche, in funzione dell’insieme delle circostanze. Il momento decisivo per tale interpretazione è la conclusione del contratto e gli eventi posteriori possono costituire un indizio della reale volontà delle parti. Il principio dell’affidamento permette di imputare ad una parte il senso oggettivo del suo comportamento, anche se questo non corrisponde alla sua intima volontà (Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail Code annoté, 2010, n. 2.19 ad art. 320, p. 44).
L’istante ha dimostrato che la convenuta gli ha versato fr. 7'000.- come stipendio per il mese di marzo 2007, fr. 10'000.- mensili da aprile 2007 a gennaio 2008 compreso (doc. L). La convenuta sostiene che, avendolo assunto come consulente esterno, e quindi indipendente, il pagamento degli oneri sociali fosse ad esclusivo carico dell’istante. Per tale ragione essa non l’ha indicato nella dichiarazione dei salari per l’anno 2007 alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG (doc. 1). La stessa convenuta però ammette di aver assicurato per perdita di guadagno l’istante, come favore da quest’ultimo richiesto (risposta, pag. 3). Nessuna deduzione a questo proposito è stata comunque effettuata sul salario versato al dipendente. Ancora, risulta dagli atti che AO 1 ha inoltre assicurato l’istante presso la __________ fondazione per la previdenza professionale __________, senza decutarne la quota parte di premio a carico del lavoratore.
Nella fattispecie, pertanto, le circostanze portano a considerare la remunerazione stabilita contrattualmente quale salario netto, ovvero, a partire dal mese di aprile 2007, fr. 10'000.- mensili, poi regolamente versati all’istante per quasi un anno in aggiunta alle spese di viaggio e altre assicurazioni.
Per il mese di febbraio 2008, a titolo di salario, all’istante va quindi riconosciuto l’importo di fr. 10'000.- netti, oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008 e per lo stesso importo va respinta l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
Di conseguenza, i contributi sociali relativi al salario versato a AP 1 da marzo 2007 a febbraio 2008 compreso restano a carico della convenuta, che non può quindi pretendere dall’istante la restituzione di quanto dalla stessa versato a tale titolo ai vari istituti. La domanda riconvenzionale si rileva pertanto priva di fondamento.
Per i quali motivi,
decide: I. L’appello 13 maggio 2011 di AP 1 è accolto. Di conseguenza la sentenza 30 marzo 2011 DI.2008.83 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud è così riformata:
1.1. Di conseguenza, AO 1 è condannata a versare a AP 1 l’importo di fr. 10'000.- netti, oltre interessi al 5% dal 29 febbraio 2008
1.2 L’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ del 7 marzo 2008 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio è respinta in via definitiva.
…invariato
La domanda riconvenzionale è respinta.
Non si prelevano né spese, né tasse di giudizio. AO 1 verserà a AP 1 l’importo di fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
II. Non si prelevano né tasse né spese. La convenuta è tenuta a versare all’istante fr. 800.- a titolo di ripetibili d’appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).