Incarto n. 12.2011.85
Lugano 5 ottobre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.438 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 28 giugno 2006 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. dall’ RA 1
con la quale l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 22'433.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, importo ridotto a fr. 16'143.- in sede di conclusioni, e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta dal convenuto al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano;
domande avversate dal convenuto per l’importo eccedente fr. 6'036,36 da lui già versato in corso di causa, e che il Pretore, con sentenza 22 marzo 2011, ha accolto, condannando il convenuto al versamento di fr. 16'143.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, e rigettando in via definitiva per la medesima somma l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________dell’UE di Lugano, ponendo la tassa di giustizia di fr. 1'100.- e le spese interamente a carico del convenuto, con l’obbligo per questi di rifondere all’attore fr. 2'800.- per ripetibili;
appellante il convenuto che con atto di appello 3 maggio 2011 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di mettere a carico dell’attore la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di prima istanza, protestando altresì spese e ripetibili d’appello;
mentre l’attore con osservazioni 24 giugno 2011 postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel maggio 2005 il cittadino germanico AP 1 ha incaricato, tramite l’immobiliare __________ l’arch. AO 1 di allestire i documenti necessari per completare la richiesta di autorizzazione per l’acquisto (da parte di stranieri) della particella situata sul fondo n. . Lo studio dell’arch. AO 1 ha quindi allestito i piani di rilievo (doc. F), la tabella di indicazione delle superfici nette dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata dal geometra competente (doc. G), nonché l’attestato di dichiarazione e certificazione richiesto dall’autorità LAFE (doc. H). AP 1 ha poi chiesto allo studio di architettura di sottoporgli alcune idee per una ristrutturazione dello stabile, basandosi sulle indicazioni da lui stesso fornite e contenute nel doc. I. Con messaggio elettronico 1° giugno 2005 l’architetto S, collaboratore dell’arch. AO 1, ha inviato a AP 1 tre disegni rappresentanti tre varianti per la ristrutturazione dell’abitazione (doc. 3). Con messaggio elettronico 26 ottobre 2005 AP 1 ha comunicato all’arch. S__________ di recedere dal contratto, poiché preferiva collaborare con un altro architetto, e ha richiesto di inviare la fattura per il lavoro svolto sino ad allora (doc. S). L’archAO 1 ha inviato il 28 novembre 2005 la sua nota comprensiva dell’ onorario e delle spese per un importo complessivo di fr. 22'430.-, IVA compresa (doc. Q, R e S). AP 1 ha contestato il 13 dicembre 2005 la nota dell’architetto, ritenendola eccessiva per il lavoro svolto (doc. S). I richiami di pagamento del 19 dicembre 2005 e 11 gennaio 2006 sono rimasti infruttuosi e con lettera 11 gennaio 2006AP 1 ha offerto di versare a saldo fr. 6'036,36.
B. AO 1 ha avviato, con istanza 12 maggio 2006, una procedura di sequestro nei confronti di AP 1 sulla sua quota di comproprietà di ½ dell’immobile sito sulla particella n. __________, per un credito complessivo di fr. 22'433.- oltre interessi del 5% dal 28 dicembre 2005 (doc. B). La domanda è stata accolta con decreto 15 maggio 2006 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5 (doc. C). Parallelamente l’arch. AO 1 ha escusso AP 1 con precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Lugano, al quale è stata interposta opposizione. Con sentenza 14 settembre 2006 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, ha respinto l’opposizione limitatamente all’importo di fr. 6'036,36 (doc. 2). Il 3 aprile 2007 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello ha respinto l’appello interposto dal procedente contro la sentenza 14 settembre 2006 (doc. 7).
C. Nel frattempo, con petizione 28 giugno 2006 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, chiedendone la condanna al versamento di fr. 22'433.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005 e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. L’attore ha esposto di aver ricevuto dal convenuto l’incarico di allestire i documenti necessari per richiedere l’autorizzazione dell’acquisto del fondo n. __________ e di aver fornito tali prestazioni con i piani di rilievo, la tabella di indicazione delle superfici nette dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata dal geometra competente, nonché di un usuale attestato richiesto dall’autorità LAFE. Inoltre ha presentato i piani di diverse varianti per la ristrutturazione dell’immobile (doc. L), ha allestito diversi capitolati e stime d’ufficio, e ha elaborato offerte concrete con diversi artigiani per poter presentare al committente il preventivo dei costi da lui richiesto.
Nella risposta del 23 ottobre 2006 il convenuto ha proposto di respingere la petizione per quanto eccedente l’importo da lui riconosciuto di fr. 6'290.- (fr. 6’036,36 con gli interessi). Egli ha rilevato che l’architetto non si era attenuto all’importo massimo di fr. 250'000.- per la variante di ristrutturazione da realizzare, che dipendeva per altro dall’accordo del confinante. Ha inoltre contestato l’importo richiesto a titolo di onorario, sostenendo di aver chiesto all’architetto solo di sottoporgli alcune idee per la ristrutturazione dell’immobile, con qualche schizzo, nonché di allestire una “solida valutazione dei costi, onde potersi determinare se valesse la pena effettivamente di procedere”. L’elaborazione di capitolati e offerte non era compresa in tale incarico.
Chiusa l’istruttoria di causa, le parti si sono confermate nelle rispettive domande di giudizio con i memoriali conclusivi, l’attore riducendo la sua pretesa a fr. 16'143.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, per tener conto dell’importo a lui versato dal convenuto in corso di causa.
D. Statuendo il 22 marzo 2011, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione per l’importo di fr. 16'143.- oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005, e ha rigettato in via definitiva per il medesimo importo l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UE di Lugano. La tassa di giustizia di fr. 1'100.- e le spese sono state poste a carico del convenuto, tenuto inoltre a rifondere all’attore fr. 2'800.- per ripetibili.
E. Il convenuto è insorto contro il citato giudizio pretorile con appello del 3 maggio 2011, nel quale chiede di riformare la sentenza impugnata nel senso di respingere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi.
F. Nella risposta del 24 giugno 2011, l’attore ha chiesto la reiezione dell’appello, protestando spese e ripetibili.
e considerando
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC). La decisione pretorile è stata notificata alle parti in data 23 marzo 2011, pertanto la procedura ricorsuale è retta dal CPC (art. 405 cpv. 1 CPC).
Il Pretore ha dapprima accertato che tra le parti era stato concluso un contratto di architetto al quale erano applicabili le norme sull’appalto (art. 363 e seg. CO). Ha poi stabilito che, interpretando il contratto giusta l’art. 18 CO, la richiesta contenuta nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005 (doc. S) poteva essere interpretata in buona fede dall’attore come “la volontà del committente di disporre di informazioni il più dettagliate e veritiere possibil[i]” (cfr. sentenza impugnata, consid. D, pag. 4). Pertanto, come confermato pure dalle risultanze istruttorie (la deposizione del teste S__________, atto IV e la perizia giudiziaria, atto XIII, pag. 2, n. 12.1), l’attore, per adempiere a tale esigenza, non poteva far altro che allestire dei capitolati e richiedere alle ditte delle offerte. Partendo da tali constatazioni, il giudice di prima istanza, facendo proprio il calcolo risultante dalla perizia giudiziaria, ha stabilito che l’onorario richiesto dall’attore, di poco superiore a quanto stabilito dal perito, poteva essere integralmente riconosciuto, dopo deduzione dell’importo ammesso in corso di causa e versato dal convenuto.
L’appellante rimprovera anzitutto al Pretore di aver erroneamente qualificato il rapporto contrattuale sorto tra le parti, che è un mandato e non un appalto. A torto inoltre il primo giudice avrebbe ritenuto che l’attore, vista la richiesta di allestimento di una solida valutazione dei costi da parte del convenuto, era legittimato ad allestire dei capitolati ed a richiedere delle offerte a varie imprese. Il convenuto afferma che l’attore non lo avrebbe mai informato di tali attività, né d’altronde gli avrebbe esposto la necessità di compierle. Secondo lui, il mandato all’architetto si estendeva unicamente fino al progetto di massima (giusta la norma SIA 118), ma non oltre. Egli critica poi la decisione del Pretore di aver ripreso integralmente le conclusioni del perito giudiziario, che si sarebbe pure pronunciato su questioni di diritto a lui non spettanti. Egli contesta, in estrema sintesi, che il Pretore si sia riferito alla norma SIA 102, mai concordata dalle parti, che per il calcolo dell’onorario preteso si sia fondato sull’importo di fr. 331'500.- invece che su fr. 250'000.- e che abbia erroneamente attribuito fr. 7'063,53 all’attore per presunte prestazioni revocate dal convenuto, pretese nemmeno esposte nella fattura dell’attore.
Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente a seconda delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 53, consid. 2b, pag. 56; sentenza IICCA del 9 agosto 2005 inc. n. 12.2004.91, consid. 7; sentenza IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6; Gauch, Der Werkvertrag, 5a ed., Schulthess, 2011, pag. 19, n. 48; Chaix in Commentaire romand, Code des obligations I, Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2003, pag. 1866, n. 26 ad art. 363 CO). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei piani e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 462, consid. 3b, pag. 465; Gauch, op. cit., pag. 19, n. 49; Tercier/Favre/Conus in Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., Schulthess, 2009, pag. 807, n. 5360). Altre, come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono sottoposte alle norme del mandato (Chaix in op. cit., pag. 1867, n. 28; sentenza IICCA del 24 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.216, consid. 6). Nella sua recente giurisprudenza il Tribunale federale ha stabilito che l’elaborazione di un preventivo non può essere considerata alla stessa stregua dei piani, giacché il preventivo non è il prodotto del lavoro intellettuale dell’architetto, ma egli fornisce al committente informazioni circa i presumibili costi della costruzione. Non si tratta quindi dei costi derivanti dalla sua attività d’architetto – ciò che differenzia questo preventivo dal “computo approssimativo” fornito dall’appaltatore ex art. 375 CO – bensì dei costi connessi all’attività dei terzi che interverranno sul cantiere (fornitori di materiali, artigiani, ecc.). Questo impedisce di poter considerare il preventivo da lui allestito come un’ “opera”, suscettibile di essere l’oggetto di un contratto d’appalto. Considerando che il preventivo dei costi dei lavori è piuttosto un pronostico, l’architetto non è in grado di garantirne il risultato, ma soltanto la qualità del proprio lavoro, ed è per questo sottoposto alle regole del mandato (DTF 134 III 361, consid. 6 e seg.; sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2). Le attività di preparazione dei piani e dei preventivi, essendo strettamente connesse, poiché i costi dipendono dai piani dell’opera e influenzano a loro volta il tipo di progettazione, occorre sottoporle alle regole del mandato (sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011, consid. 3.2).
Nella fattispecie non è contestato che lo studio di architettura dell’attore ha allestito i piani di rilievo (doc. F), la tabella di indicazione delle superfici nette dei locali con una situazione della mappa aggiornata rilasciata dal geometra competente (doc. G), nonché l’attestato di dichiarazione e certificazione richiesto dall’autorità LAFE (doc. H). È inoltre pacifico che l’architetto ha stilato il doc. 3, qualificato dal perito giudiziario come “un piano in scala assoluta e rapportato alla realtà, nelle varie varianti” (perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 21) e il doc. N, qualificato dal perito giudiziario come una “stima sommaria dei costi secondo il Codice Costi Costruzione” (perizia giudiziaria, doc. XIII, pag. 2 ad 22). Anche se l’appellante contesta le prestazioni successive compiute dall’architetto, in particolare la preparazione di capitolati e la richiesta di offerte, le prestazioni non contestate, accertate anche dalla perizia giudiziaria, cioè la preparazioni di piani e di un preventivo dei possibili costi (come indicato nell’appello come “un solido calcolo dei costi”, “una solida valutazione dei costi”) rientrano nell’ambito di un contratto di mandato. A ragione quindi l’appellante contesta la qualifica giuridica attribuita dal Pretore al contratto pacificamente sorto tra le parti. Come si vedrà in seguito, nondimeno, il quesito non riveste particolare importanza pratica per la soluzione della vertenza.
Nella fattispecie le parti non si sono accordate preventivamente sull’onorario dovuto all’architetto. L’architetto ha fatturato le proprie prestazioni il 28 novembre 2005 (doc. R) senza menzionare la tariffa SIA 102, dettagliando le ore impiegate dall’architetto titolare (35.5), dall’architetto assistente (76), dal disegnatore tecnico (53) e dal personale ausiliario (29), la tariffa applicabile a ognuno di loro e chiedendo il rimborso di spese di trasferte per 600 km, ma senza indicare il tempo dedicato a ogni singola prestazione (LAFE, piano, varianti, stima sommaria dei costi). Il perito giudiziario si è riferito alle norme SIA per calcolare l’onorario congruo e il primo giudice l’ha seguito. Se non che, le norme SIA non hanno carattere obbligatorio generale. Si tratta di condizioni generali private che si applicano soltanto se le parti le hanno integrate nel contratto e non esprimono, secondo il Tribunale federale, l’uso comune nel settore (sentenza del Tribunale federale 4A_86/2011 del 28 aprile 2011 e rif. citati, in particolare DTF 118 II 295 consid. 2a con rinvii). Esse possono invero esprimere usi riconosciuti, ma la circostanza deve essere dimostrata in ogni singolo caso. Ne deriva che la retribuzione dell’architetto deve essere determinata in concreto secondo le regole generali previste dall’art. 394 cpv. 3 CO, considerando per determinare la proporzionalità dell’onorario il tempo impiegato dall’architetto e dai suoi dipendenti e i costi affrontati. La mercede del mandatario, per giurisprudenza invalsa, deve considerare, in assenza di accordi specifici delle parti, gli usi del settore e, se non ve ne fossero, tutte le circostanze pertinenti di ogni singolo caso, ritenuto che essa deve comunque essere oggettivamente proporzionata ai servizi effettivamente prestati (DTF 135 III 259 consid. 2.2; con particolare riferimento all’attività dell’architetto, cfr. TF 31 marzo 2008 4A_496/2007 consid. 3.1, 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6 e 6.2).
In primo luogo occorre sapere quale era l’estensione dell’incarico conferito all’architetto, in particolare se il “solido calcolo dei costi” chiesto dal committente richiedeva anche l’elaborazione dei capitolati e delle offerte eseguita dall’architetto e contestata dal committente. Il Pretore ha ritenuto che secondo il principio della buona fede la richiesta formulata dal committente nel messaggio di posta elettronica del 4 giugno 2005, poteva essere interpretata “come la volontà del committente di disporre di informazioni il più dettagliate e veritiere possibili” . Di conseguenza, secondo il giudice di prima istanza, l’allestimento di capitolati e la richiesta di offerte ad artigiani rientravano nell’adempimento corretto del contratto concluso con l’appellante, come peraltro dimostrato dalla deposizione testimoniale del collaboratore dell’architetto attore e dal perito giudiziario. Di contraria opinione l’appellante, il quale rileva di non aver mai concordato con l’architetto l’applicazione delle norme SIA 102 alle quali si sono riferiti il Pretore e il perito giudiziario, e che in ogni modo egli non ha mai dato incarico di procedere alla fase di progettazione di dettaglio così come prevista da tali norme, e nella quale rientrano le attività di elaborazione di capitolati e richieste d’offerte. L’architetto mai lo ha informato, infatti, della necessità di simili attività. La richiesta 4 giugno 2005, prosegue l’appellante, non poteva in buona fede essere interpretata come l’incarico di procedere all’allestimento dei capitolati e alla richiesta delle offerte, e a ogni modo l’importo massimo per la ristrutturazione era di fr. 250'000.- tutto compreso, limite che è stato invece superato dall’architetto, il quale si è dipartito da un costo preventivato a fr. 331'500.-. Dal canto suo l’attore opina nella propria risposta all’appello che il committente voleva una stima precisa dei costi, ciò che comportava necessariamente l’allestimento dei capitolati e la richiesta di offerte alle ditte, che solo tardivamente ha posto un limite massimo di spesa e infine che il perito giudiziario ha ritenuto congruo il suo onorario, per altro allestito in base a tariffe orarie inferiori a quelle usuali.
Per quanto concerne le prestazioni effettuate dall’architetto e contestate dall’appellante, la richiesta del mandante contenuta nella mail 4 giugno 2005 di valutare solidamente il costo complessivo dell’opera (“sollten Sie bitte den Gesamtbetrag solide schätzen”) e di voler restare in un costo complessivo di fr. 250'000.- (“Wir müssen allerdings im Kostenrahmen von tutto completo CHF 250.000 bleiben und ich fürchte, dass die Variante 1 mit Abbruch tragender Wände und Aufbau einer neuen einschließlich 3 großer Fenster (mit Fensterklappen oder Rolläden?) den Rahmen sprengt”), non può essere interpretata come l’autorizzazione per l’architetto di procedere all’allestimento dei capitolati e alle richieste delle offerte agli artigiani. Lo scritto contiene infatti diversi elementi aleatori, non ancora sufficientemente definiti. Primo fra tutti il fatto che il committente, sebbene si fosse espresso a favore della Variante 1 per la ristrutturazione della casa, non aveva ancora deciso quale variante adottare, e voleva comunque dei cambiamenti per i quali chiedeva consiglio all’architetto, fermo restando che i lavori dovevano costare fr. 250'000.- “tutto completo”. Men che meno dalla distinta di cui al doc. I agli atti si può trarre la volontà del mandante di richiedere “una stima precisa dei costi” (osservazioni 24 giugno 2011, pag. 3) o “valore reale” dei costi (cfr. deposizione S__________ del 22 gennaio 2007, doc. IV), come ritenuto dall’architetto e dal perito giudiziario (cfr. perizia giudiziaria, pag. 2, risposta 12.1). Tale documento, infatti, contiene unicamente l’elenco dei vari desideri dell’appellante per la ristrutturazione, con parecchi punti interrogativi. Dall’istruttoria risulta poi che tale elenco è stato consegnato dal mandante all’architetto sin dall’inizio dei loro rapporti contrattuali (cfr. deposizione S__________ del 22 gennaio 2007, doc. IV; interrogatorio formale AP 1 del 31 marzo 2010, doc. XVIII), tanto che se ne è ispirato per proporre le varianti dei piani di cui al doc. 3. Risulta invece che i capitolati e le offerte sono stati rispettivamente stilati e richieste dopo che l’appellante aveva inviato l’e-mail di cui al doc. 4, dove ha chiaramente indicato la somma massima complessiva che voleva spendere per la ristrutturazione dell’abitazione, vale a dire fr. 250'000.- tutto compreso (cfr. calendario doc. O). Dagli atti emerge quindi come unica volontà certa del committente quella di rientrare in un costo complessivo di fr. 250'000.-. Si tratta di una precisa istruzione alla quale l’architetto avrebbe dovuto attenersi. Non si vede quindi per quale motivo il professionista ha presentato al cliente un preventivo dei costi per fr. 331'500.- (doc. N), al quale andavano ancora aggiunti i costi per una nuova cucina, l’onorario suo e quello dell’ingegnere ed eventuali altre spese. La valutazione del preventivo di spesa, segnatamente nel caso sia stato pattuito un limite massimo di spesa, è uno dei compiti specifici dell’attività professionale dell’architetto (Schumacher, op. cit., pag. 141, n. 441; sentenza II CCA del 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160, consid. 5 con riferimenti citati). Qualora l’architetto ritenga che l’istruzione data dal mandante sul limite massimo dei costi non possa essere rispettata, deve preventivamente informarlo, specialmente se il mandante non è uno specialista del ramo, altrimenti viola il suo obbligo contrattuale di informazione e di consiglio (cfr. Werro in Commentaire romand, Code des obligations I, Basilea 2003, pag. 2050-2051, n. 17 e 18; Derendinger, Die Nicht- und die nichtrichtige Erfüllung des einfachen Auftrages, tesi Friburgo 1988, pag. 57 e seg., n. 131 e seg.). Nella fattispecie non risulta che l’architetto abbia mai avvertito il mandante che il preventivo delle spese per i lavori avrebbe raggiunto la cifra approssimativa minima di fr. 331'500.- (ossia oltre il 30% in più rispetto alla cifra stabilita dal mandante di fr. 250'000.-). Ne deriva che le prestazioni relative all’allestimento dei capitolati e alla richiesta delle offerte agli artigiani non possono essere fatturate al cliente.
Nella determinazione dell’onorario, il Pretore ha ripreso il calcolo esposto dal perito giudiziario, che ha posto come base per le proprie valutazioni i parametri delle Norme SIA 102. L’appellante contesta tale calcolo per il fatto che il mandato concerneva una ristrutturazione per l’importo massimo di fr. 250'000.- tutto compreso, mentre il perito giudiziario si è fondato sul preventivo di fr. 331'500.-. Inoltre il perito giudiziario ha calcolato nell’onorario dovuto all’architetto anche le prestazioni che non erano state richieste dal mandante, pronunciandosi così su una questione di diritto spettante invece al Pretore. Nel calcolo effettuato dal perito giudiziario vi sarebbe pure, prosegue l’appellante, l’importo di fr. 7'063,53 per la revoca del mandato, mai preteso dall’architetto. Le censure sono fondate. Il perito giudiziario si è fondato per il computo dell’onorario dovuto all’architetto sull’importo di fr. 331'500.- indicato nel preventivo doc. N (del 25 luglio
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
decide: I. L’appello 3 maggio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 22 marzo 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:
1.1AP 1 è condannato a versare all’arch. AO 1 l’importo di fr. 3'834.85 oltre interessi al 5% dal 28 dicembre 2005.
1.2 Limitatamente a tale importo è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ del 22 maggio 2006 dell’UE di Lugano.
La tassa di giustizia in complessivi fr. 1'100.- e le spese, comprese quelle di perizia, da anticipare come di rito, sono a carico dell’attore per 11/20 e a carico del convenuto per 9/20. L’attore verserà al convenuto l’importo di fr. 280.- a titolo di ripetibili parziali.
(invariato).
II. Le spese processuali di appello, in complessivi fr. 700.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono a carico dell’attore. L’attore rifonderà all’appellante fr. 600.- per ripetibili parziali di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).