Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 20.06.2011 12.2011.8

Incarto n. 12.2011.8

Lugano 20 giugno 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.174 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 23 marzo 2009 da

AO 1

contro

AP 1

in materia di compravendita di un veicolo industriale, con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 24’450.-, oltre interessi al 5% dal 18 luglio 2008 e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UEF di Lugano per l’importo di fr. 24’450.-, oltre interessi al 5% dal 20 febbraio 2009, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore, con sentenza 21 dicembre 2010, ha accolto, condannando quest’ultima al pagamento di fr. 24'450.-, oltre interessi come da PE;

appellante la convenuta, che con atto 12 gennaio 2011 chiede di riformare il giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione e di confermare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________ spiccato dalla parte attrice nei suoi confronti, con protesta di tasse, spese e ripetibili per entrambe le sedi;

mentre l'attrice, con risposta 15 febbraio 2011, chiede che l’appello sia integralmente respinto e che la sentenza pretorile sia interamente confermata, così come protesta tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa

ritenuto

in fatto:

A. Il 15 febbraio 2008 AO 1 come venditrice e AP 1 come acquirente hanno stipulato un contratto di compravendita di un veicolo commerciale avente per oggetto la vendita di un autocarro __________ __________ al prezzo netto scontato di fr. 175'000.- IVA esclusa (doc. C, 2). Il contratto prevedeva la consegna dell’automezzo a luglio 2008 e alla voce “pagamento” indicava: “Leasing secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing __________” (doc. C, 2). Mediante scritto 16 luglio 2008 la venditrice ha comunicato all’acquirente che l’autocarro era arrivato, e le ha chiesto di prendere contatto per definire il tipo di cassone da montare (doc. A). Con lettera 17 luglio 2008 l’acquirente ha risposto che non poteva più procedere al pagamento del veicolo, non avendo ottenuto il leasing necessario per il finanziamento, e che rinunciava pertanto all’acquisto dell’autocarro (doc. 3). Con scritto 25 agosto 2008 la venditrice comunicava che in caso di un mancato ottenimento di un finanziamento leasing si atteneva alla clausola a suo dire stipulata nel contratto 15 febbraio 2008 “Leasing secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing __________” (doc. 4). Il 27 agosto 2008 la venditrice sollecitava la controparte a designare al più presto l’istituto di finanziamento, riservandosi in caso contrario di procedere nei confronti di quest’ultima con la richiesta di danni per mancato ritiro (doc. A). Non avendo l’acquirente dato seguito alla richiesta, l’11 febbraio 2009 la venditrice, preso atto del mancato ritiro dell’automezzo, l’ha venduto a un terzo cliente a un prezzo inferiore e ha notificato all’acquirente una richiesta di risarcimento danni per un importo complessivo di fr. 24'450.-, da versare entro il 20 febbraio 2009 (doc. B). Costatato il mancato pagamento, la venditrice ha poi escusso l’acquirente con un PE n. __________ dell’UE di Lugano per l’importo di fr. 24'450.- più interessi al 5% dal 20 febbraio 2009 (doc. D), al quale l’escussa ha interposto opposizione il 5 marzo 2009 (doc. D).

B. Con petizione 23 marzo 2009 AO 1 ha convenuto AP 1 davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 24'450.-, importo composto di fr. 17'000.- per perdita causata dalla vendita del veicolo a un nuovo cliente, fr. 3'950.- per gli interessi passivi dovuti alla Casa Madre __________ nel periodo dal 18 luglio 2008 al 10 febbraio 2009 in cui l’autocarro è rimasto sul piazzale dell’attrice, fr. 3'000.- per il ripristino del veicolo, deduzione al nuovo cliente per colore non della sua ditta e preparazione per consegna e fr. 500.- per spese di cancelleria, oltre interessi e spese esecutive. Inoltre l’attrice ha chiesto il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Con risposta 24 aprile 2009 la convenuta si è opposta alla domande di parte attrice, adducendo che il contratto di compravendita conteneva una condizione incerta ai sensi dell’art. 151 CO. Nella fattispecie l’ottenimento di un finanziamento per l’acquisto in leasing era, a suo dire, stato indicato come premessa imprescindibile per la conclusione del contratto in questione, per cui, non essendosi verificata tale possibilità (condizione), l’accordo non è divenuto efficace. In sede conclusionale le parti hanno confermato le rispettive domande di giudizio.

C. Il Pretore, con sentenza 21 dicembre 2010, ha accolto la petizione e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano. Egli ha posto la tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le spese a carico della convenuta, tenuta inoltre a rifondere all’attrice fr. 1’000.- per ripetibili.

D. Contro la decisione pretorile la convenuta è insorta con appello 12 gennaio 2011 nel quale essa propone la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione 23 marzo 2009 e di confermare in via definitiva l’opposizione al PE n. __________, il tutto con protesta di spese e di ripetibili di entrambe le sedi. Con risposta 15 febbraio 2011 la parte appellata propone il rigetto integrale dell’appello con a sua volta protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

in diritto:

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La sentenza pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 405 cpv. 1 CPC).

  2. Il primo giudice ha ritenuto che dal contratto di compravendita agli atti non risultava una condizione sospensiva secondo la quale il perfezionamento del contratto dipendeva dall’ottenimento di un finanziamento tramite leasing in favore dell’acquirente. Dall’istruttoria, anzi, il Pretore ha accertato che una simile condizione non esisteva. Ritenuto che a ogni modo il mancato perfezionamento della pratica per il leasing era imputabile al comportamento negligente della stessa convenuta, il primo giudice ne ha concluso che l’attrice era legittimata a rinunciare alla prestazione tardiva e a pretendere il risarcimento del danno derivante dall’inadempimento del contratto di compravendita, nei termini indicati nello scritto 11 febbraio 2009, per un importo complessivo di fr. 24'450.-.

  3. L’appellante rimprovera al Pretore di aver escluso a torto l’esistenza di una condizione sospensiva contenuta nella nota clausola relativa al finanziamento tramite leasing. La convenuta sostiene che entrambe le parti hanno sottoscritto il contratto, ciò che è sufficiente per ammettere l’esistenza della condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 CO. L’appellante rileva inoltre che l’attrice non ha saputo fornire una diversa ragionevole interpretazione o spiegazione per l’inserimento della nota clausola nel contratto, sicché è dimostrata la tesi di una clausola contenente una condizione sospensiva. Del resto, prosegue l’appellante, il teste C__________ non aveva assistito alla stesura del contratto e nulla quindi poteva dire sulla volontà delle parti in merito alla condizione sospensiva, senza contare poi che egli era già stato interpellato al riguardo dall’attrice, con la quale intratteneva rapporti commerciali.

  4. Un contratto si ritiene sottoposto a condizione sospensiva quando la sua obbligatorietà dipende da un avvenimento incerto, nel quale caso diventa efficace solo dal momento in cui la condizione si verifica (art. 151 CO; DTF 122 III 10 consid. 4b). Gli art. 8 CC e 183 CPC-TI impongono a chi intende dedurre il proprio diritto da una circostanza di fatto l’obbligo di provare detta circostanza, per il che, in conseguenza di queste norme, la mancanza della prova delle circostanze di fatto costitutive del diritto obbliga il giudice a decidere in sfavore di chi ha asserito l’esistenza del diritto (Kummer, Berner Kommentar, n. 20 ad art. 8 CC; Cocchi/Trezzini, CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 1 segg. ad art. 183). Per quel che concerne l’onere della prova relativo a una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 CO, dottrina e giurisprudenza applicano il principio dell’eccezione (“Einwendungstheorie”), in forza del quale una condizione sospensiva deve essere provata dalla parte che da tale condizione vuole ricavarne dei vantaggi giuridici (TF 20 ottobre 2004 4C.264/2004 consid. 3.4, TF 25 ottobre 2004 4C.212/2004 consid. 3.1; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, Berna 2003, pag. 63; Guhl/Koller/Schnyder/Druey, Das Schweizerisches Obligationenrecht, Zurigo 2000, pag. 57; Ehrat, Basler Kommentar OR-I, 4a ed., n. 13-14 ad art. 151; Kummer, Berner Kommentar, n. 263a ad art. 8 CC).

Giusta l’art. 90 CPC-TI il giudice valuta secondo il suo libero convincimento quale sia la forza probatoria degli elementi forniti dalla parte tenuta a farlo e, di conseguenza, se un certo fatto debba ritenersi provato (Rep. 1989, pag. 440; Kummer, op. cit., n. 64 ad art. 8 CC, Schmid, Basler Kommentar ZGB 2003, n. 78 segg. ad art. 8).

  1. Nella fattispecie l’appellante si oppone alle pretese dell’attrice con l’argomentazione che la clausola inserita nel contratto, dove si legge: “PAGAMENTO: Leasing secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing ”, è una condizione sospensiva ai sensi dell’art. 151 CO, non verificatasi. La convenuta doveva quindi dimostrare che il contratto 15 febbraio 2008 stipulato con la parte appellata era condizionato all’ottenimento di un finanziamento per un acquisto in leasing dell’automezzo in questione. All’udienza preliminare essa ha notificato diversi mezzi di prova, tra i quali l’audizione del teste C, all’epoca dipendente della società di leasing A__________, l’interrogatorio formale di E__________, amministratore dell’attrice e l’edizione dalla controparte di documenti relativi ai rapporti commerciali con A__________ (verbale di udienza preliminare del 18 marzo 2010). L’appellante contesta in questa sede l’efficacia probatoria dell’interrogatorio formale di E__________ e dell’audizione testimoniale di C__________, i quali escludevano categoricamente l’esistenza di una tale condizione sospensiva (cfr. atto VIII pag. 4 e interrogatorio formale atto V pag. 2). Essa rileva anche come “l’attrice non ha saputo fornire con la petizione, o con un’eventuale replica, alcuna giustificazione o spiegazione per l’esistenza di una tale clausola”, non avvedendosi tuttavia che spettava proprio a lei dimostrare la natura della - da lei presunta - condizione sospensiva. Ora, dall’istruttoria e in particolare dalle prove offerte dalla convenuta non è emerso che al momento della sottoscrizione del contratto le parti avessero voluto vincolare il perfezionamento dello stesso all’ottenimento di un finanziamento per un leasing a favore dell’acquirente. La nota clausola contrattuale: “PAGAMENTO: Leasing secondo accordi con istituto di finanziamenti leasing __________” non basta a provare l’esistenza di una condizione sospensiva. Tale clausola è una chiara modalità di pagamento del prezzo e non necessita di interpretazione alcuna. Ne deriva che l’apprezzamento delle prove operato dal Pretore sfugge a ogni critica, l’appellante non avendo dimostrato l’esistenza di una condizione sospensiva contenuta nel contratto 15 febbraio 2008.

  2. Si deve quindi ritenere che il contratto 15 febbraio 2008 si è perfezionato e che pertanto il mancato ritiro dell’autocarro da parte dell’acquirente costituiva una manifesta inadempienza contrattuale, come ammesso dal Pretore. La convenuta non aveva contestato le pretese attoree nella loro consistenza ed entità nella procedura davanti al Pretore (cfr. risposta 24 aprile 2009). In questa sede essa ha incentrato tutte le sue argomentazioni sull’esistenza della condizione sospensiva, senza contestare il calcolo della pretesa di parte attrice operato dal primo giudice, che sfugge pertanto a ogni esame da parte di questa Camera.

  3. L’appello, infondato, deve dunque essere respinto, e la sentenza impugnata va confermata. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC e sono quindi a carico dell’appellante. Il valore litigioso ammonta a fr. 24'450.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 12 gennaio 2011 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 900.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 950.-

sono poste a carico dell’appellante, che verserà all’appellata fr. 800.- per ripetibili di appello.

  1. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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