Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 17.07.2012 12.2011.73

Incarto n. 12.2011.73

Lugano 17 luglio 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Locatelli

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2009.103 della Pretura __________ promossa con petizione 1° luglio 2009 da

AO 1 AO 2 (patrocinati dall' RA 2)

contro

AP 1 (patrocinato dall' RA 1)

con cui gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 200'000.– oltre interessi del 6% dal 1° luglio 2009 e, contestualmente, anche il rigetto definitivo per capitale e accessori dell'opposizione sollevata al PE n° __________ del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 14 marzo 2011 ha accolto condannando quest'ultimo a versare agli attori fr. 200'000.– oltre interessi e spese esecutive;

appellante il convenuto con atto d'appello 14 aprile 2011, dove chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione per carenza di legittimazione attiva e, in via subordinata, di assumere una serie di prove non ammesse dal Pretore ed emettere una nuova decisione rispettivamente, di disporre il rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio con l'ordine di procedere all'assunzione delle prove respinte per procedere poi all'emissione di un nuovo giudizio, protestate tasse, spese e ripetibili;

mentre gli attori con risposta all'appello 23 maggio 2011 ne propongono la reiezione e con contestuale appello incidentale, postulano la modifica della decisione impugnata nel senso che sia parimenti rigettata in via definitiva l'opposizione al precetto esecutivo n° __________ del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________, protestate spese e ripetibili di primo e di secondo grado;

richiesta quest'ultima che, con risposta all'appello incidentale 28 giugno 2011, il convenuto considera improponibile in quanto non formulata nel contesto di un appello principale ex art. 308 CPC;

letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in fatto: A. AO 2 e AO 1 sono entrambi figli di P__________, fratello di AP 1. Con scritto 16 giugno 2002 AP 1 ha chiesto un aiuto finanziario a P__________ sottoforma di prestito a un tasso d'interesse del 6%, dichiarandosi disposto a garantirlo con tre cartelle ipotecarie di fr. 100'000.– ciascuna (doc. G). Il 18 giugno 2002 AO 2 e AO 1 hanno fatto addebitare al conto bancario n° __________ presso __________ e a favore di AP 1, l'importo di fr. 300'000.– (doc. B). Il 28 settembre 2005 AP 1 ha bonificato su quello stesso conto bancario fr. 100'000.– quale “rimborso parziale prestito” (doc. C). Con disdetta 25 novembre 2008, per il tramite del proprio rappresentante legale, AO 2 e AO 1 hanno diffidato AP 1 al rimborso a saldo entro le seguenti sei settimane dei restanti fr. 200'000.– e interessi (doc. D), richiesta cui il convenuto non ha dato seguito. Il 27/29 gennaio 2009 AO 2 e AO 1 hanno fatto spiccare dall'UEF __________ un precetto esecutivo (n° __________) per l'importo di fr. 200'000.– oltre interessi al 6% dal 1° novembre 2008, cui AP 1 ha interposto opposizione (doc. F).

B. Con petizione 1° luglio 2009 AO 2 e AO 1 hanno chiesto la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 200'000.– oltre interessi al 6% dal 1° luglio 2009 e il rigetto in via definitiva dell'opposizione da lui sollevata al precetto esecutivo fatto spiccare a suo carico. Gli attori gli hanno rimproverato -malgrado ripetuti solleciti verbali- di non avere più rimborsato alcunché dopo il versamento di fr. 100'000.– e, oltretutto, di non avere mai fornito le garanzie da lui prospettate con scritto 16 giugno 2002 né dato seguito allo scioglimento della comproprietà di cui alla part. n. __________ RFD __________ diventata nel frattempo oggetto di una separata causa giudiziaria fra le parti.

Il convenuto, con risposta 2 ottobre 2009, ha evidenziato che il prestito gli era stato concesso dal fratello P__________ e che AO 2 e AO 1 si erano limitati ad agire per conto di quest'ultimo che, nel frattempo, aveva ceduto i suoi beni ai figli quale anticipo ereditario. Questo lo legittimava a opporre agli attori tutte le eccezioni che poteva opporre al fratello. Alla richiesta di pagamento, AP 1 ha così posto in compensazione un debito che a suo dire P__________ aveva verso la madre B__________ -già vedova e di cui AP 1 era erede unico- per un prestito a suo tempo concessogli. AP 1 ha sostenuto di non avere potuto prendere visione dell'inventario successorio allestito da un fiduciario al momento della morte della madre -risalente al 25 febbraio 2002- e in tal senso si è riservato di notificare eventuali sue pretese che a suo tempo non erano state inventariate.

Nella replica 29 ottobre 2009 gli attori hanno confermato i loro argomenti, rimproverato al convenuto di confondere il loro ruolo con quello del loro padre P__________, escludendo l'esistenza di debiti di quest'ultimo verso la madre B__________ quindi verso lo zio convenuto. Irrilevante poi la situazione patrimoniale dei genitori degli attori, che non erano parti in causa, e quindi anche le relative richieste di prova che erano da considerarsi ingiustificate. Gli attori hanno ricordato che il padre P__________ aveva in concreto rinunciato all'eredità della madre a favore del fratello qui convenuto. Con l'eccezione di compensazione inoltre, il convenuto aveva implicitamente riconosciuto l'esistenza del suo debito verso gli attori. In sede di duplica 1° dicembre 2009 anche AP 1 ha ribadito il suo punto di vista.

Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinnovato le rispettive tesi e meglio, gli attori con conclusioni dell'8 novembre 2010 e del giorno dopo per il convenuto.

C. Con sentenza del 14 marzo 2011 il Pretore __________ ha accolto la petizione nel senso che ha condannato AP 1 a versare a AO 2 e AO 1 fr. 200'000.– oltre interessi del 6% dal 1° luglio 2009 e fr. 200.– di spese esecutive. Il primo giudice ha escluso la tesi secondo cui erano stati il convenuto e il padre degli attori a stipulare il contratto di mutuo di fr. 300'000.–. Seppur convinti da quest'ultimo, il prestito era in effetti stato concesso dagli attori. In aggiunta poi, era altresì infondata la pretesa compensazione di crediti che il convenuto sosteneva di avere verso il fratello P__________, a cui gli attori erano subentrati in veste di eredi anticipati. Essi non potevano rispondere giusta l'art. 560 cpv. 2 CC per debiti del padre, visto che era ancora in vita. Dandosi invece un contratto successorio (art. 534 cpv. 1 CC), l'assunzione del patrimonio e la responsabilità degli eredi anticipati per essere valida verso terzi imponeva la preventiva comunicazione, personale o tramite pubblicazione ufficiale, ai creditori. Ciò che però il convenuto non pretendeva fosse avvenuta. AP 1 riteneva pure legittimo opporre agli attori le eccezioni che egli aveva verso il cedente (art. 169 CO) e quindi verso il di loro padre. Ma, presupposto per questa eventualità era che quest'ultimo avesse un credito in restituzione di un mutuo verso il convenuto e che, in seguito, questa sua pretesa fosse stata ceduta ai figli attori. Nessuna di queste circostanze si era però realizzata in concreto: e meglio, il contratto di mutuo non era stato concluso tra convenuto e padre degli attori e non vi era stata cessione di pretese di prestito. Per il Pretore infine, dovendosi ammettere la conclusione di un contratto di mutuo tra le parti in causa, non si poteva nemmeno ritenere che gli attori avessero agito quali mandanti del padre P__________.

D. Con atto d'appello del 14 aprile 2011 il convenuto chiede la riforma della sentenza impugnata, ossia che la petizione sia a titolo principale respinta per carenza di legittimazione attiva, e a titolo subordinato che previa assunzione di determinate prove sia riformata in base alle nuove risultanze, rispettivamente che l'incarto sia rinviato al Pretore con l'ordine di assumere le prove ed emettere un nuovo giudizio. Per l'appellante il contratto di mutuo è stato concluso dal padre degli attori e dal convenuto, a prescindere dal fatto che essi avessero agito su suo ordine e che quest'ultimo avesse poi rimborsato loro una parte del prestito. Di modo che gli attori non erano legittimati a procedere in giudizio rivendicando la restituzione di alcunché. Ciò detto, era ad ogni modo provato che il padre degli attori aveva ceduto loro il proprio patrimonio, anche se non era noto in che termini e quindi se erano altresì compresi suoi eventuali debiti. Appunto per chiarire questa circostanza il convenuto aveva notificato prove che il Pretore aveva respinto, ma che avrebbero evidenziato tutta la pertinenza dell'eccezione di compensazione sollevata in sede di risposta. Di qui, la necessità di procedere all'assunzione delle stesse. Visto che il trasferimento di patrimonio era provato, tornavano applicabili non le norme sulla successione ereditaria bensì gli accordi tra cedente e cessionari, e in loro assenza, l'art. 181 CO. La mancata pubblicazione ufficiale circa il trapasso non liberava gli attori (quali cessionari) dall'assunzione dei debiti di loro padre, di modo che bisognava ammettere la responsabilità di assuntori e cedente. A torto infine il Pretore non aveva ammesso l'esistenza del credito del convenuto verso P__________ per pretese derivanti dalla successione materna e a comprova di cui -una volta ancora- il primo giudice aveva rifiutato di ammettere delle prove (testimonianza e documenti).

E. Con risposta all'appello del 23 maggio 2011 gli attori postulano la reiezione dell'appello per motivi di cui, se necessario, si dirà nel seguito. A loro volta, formulano appello incidentale e chiedono la riforma della sentenza impugnata nel senso che sia pronunciato anche il rigetto definitivo dell'opposizione al precetto esecutivo fatto spiccare nei confronti del convenuto, richiesta che il Pretore aveva, senza motivi, omesso di decidere.

F. Il 28 giugno 2011, in sede di risposta all'appello incidentale, il convenuto ha sostenuto che la domanda di modifica degli attori avrebbe dovuto essere formulata nell'ambito di un appello principale (art. 308 CPC) e non giusta l'art. 313 CPC. La relativa richiesta risultava quindi improponibile.

e considerando

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739,1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Pertanto, avviata il 1° luglio 2009, la vertenza davanti al Pretore resta sorretta dal Codice di procedura civile cantonale (CPC/TI: Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 [RL 3.3.2.1]) valido fino al 31 dicembre 2010.

Per contro, giusta l'art. 405 cpv. 1 CPC, alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione. In concreto, la decisione è stata pronunciata il 14 marzo 2011 e notificata il medesimo giorno, di modo che la procedura di ricorso è senz'altro retta dal CPC. Ciò detto, le decisioni finali di prima istanza attinenti controversie patrimoniali sono impugnabili mediante appello se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC). Nella fattispecie in esame il valore va stabilito in fr. 200'000.– (sopra, consid. B), di modo che la vertenza è senz'altro appellabile. Nulla osta dunque all'esame dell'appello -spedito il 14 aprile 2011 (data del timbro postale sulla busta d'invio) e giunto in tribunale il giorno dopo (timbro di esibito), a fronte di una sentenza impugnata notificatagli il 14 marzo 2011 e ritirata il giorno 16- inoltrato tempestivamente (art. 311 cpv. 1 CPC). A sua volta l'appello è stato notificato agli attori il 28 aprile 2011, invio ritirato l'indomani. La relativa risposta insieme al contestuale appello incidentale -giunti in tribunale il giorno 24 maggio 2011 (timbro di esibito)- sono pertanto altresì tempestivi (art. 312 cpv. 2 e 313 cpv. 1 combinati con gli art. 145 cpv. 1 lett. a e 146 cpv. 1 CPC). Infine, l'appello incidentale è stato notificato al convenuto il 27 maggio 2011 spedizione ritirata il giorno 30: di modo che, anche la susseguente risposta inviata il 28 giugno 2011 risulta ricevibile.

Sull'appello 14 aprile 2011 di AP 1

2.L'appellante parte dall'assunto che è stato P__________, padre dei qui attori, a concedergli in prestito fr. 300'000.– (appello, pag. 2 n. 1). A suo dire gli attori non avevano minimamente provato di avere stipulato un contratto di mutuo con lo zio, e men che meno dimostrato che il padre avesse ceduto loro una pretesa in tal senso (appello, pag. 4 n. 11). Di modo che essi difettavano della legittimazione attiva per procedere in giudizio nei confronti del convenuto (appello, pag. 4 n. 11).

2.1. Gli attori obiettano anzitutto che la loro legittimazione attiva non era contestata davanti al Pretore e rilevano anzi che, avendo il convenuto chiesto di respingere la petizione per compensazione di crediti, quest'ultimo aveva riconosciuto per acquiescenza che loro erano legittimati ad agire in giudizio contro di lui (risposta con appello incidentale, pag. 2 seg. ad 2). L'argomentazione però non considera che già in sede di risposta il convenuto aveva sostenuto la tesi secondo cui il contratto di mutuo era in essere fra lui e P__________ (risposta, pag. 2 ad 1) -e non con gli attori- che era sempre lui a beneficiare di un credito verso quest'ultimo e che, avendo nel frattempo P__________ -con la moglie- ceduto tutti i beni ai figli quale anticipo ereditario, l'eccezione di compensazione era senz'altro giustificata (risposta, pag. 3 n. 4 e pag. 4 n. 7). A fronte della contestazione circa l'esistenza di un rapporto contrattuale di mutuo fra le parti in causa -oggetto di controversia anche in questa sede (appello, pag. 2 n. 1; risposta con appello incidentale, pag. 5 ad 1/2/3/4 e 5)- sotto questo profilo il convenuto non può di certo considerarsi acquiescente riguardo la legittimazione degli attori. In tal senso peraltro anche la sentenza del Pretore (pag. 5 n. 2). Basti inoltre ricordare che l'eccezione di compensazione è stata sollevata non già perché un siffatto contratto esisteva, ma perché nel frattempo gli attori sarebbero subentrati al padre.

2.2. Aggiungasi ad ogni modo che la legittimazione delle parti -attiva o passiva- deve essere esaminata d'ufficio e liberamente dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1) in qualsiasi stadio del procedimento (DTF 11 novembre 2008 4A_165/2008), fermo restando che questo principio è valido per l'applicazione del diritto ma non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Appendice, n. 339 ad art. 181, con richiamo a DTF 6 luglio 2004 4C.198/ 2004). Invero la legittimazione, ossia la posizione della parte per rapporto al diritto fatto valere in causa da lei o nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale, ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito che il giudice emana sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati in causa (DTF 11 novembre 2008 4A_165/2008). Ciò detto, in tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall'esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione attiva è data qualora l'attrice sia parte del contratto in base al quale procede in giudizio (cfr. Cocchi/ Trezzini, op. cit., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 16 novembre 2007 inc. n. 12.2007.10, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29). E, ritenuto che la controversia verte sull'esistenza di una relazione contrattuale fra le parti in causa, tanto basterebbe per sgomberare ogni ulteriore dubbio degli attori circa le possibilità di intervento del giudice foss'anche in assenza di una puntuale eccezione di carenza di legittimazione. L'obiezione da loro sollevata risulta così senza alcun fondamento.

  1. Il Pretore si è convinto dell'esistenza di un contratto di mutuo tra gli attori -figli di P__________ - e il convenuto, dopo avere considerato più elementi (sentenza impugnata, pag. 5 n. 3). Da un canto l'accredito di fr. 300'000.– era stato effettuato dagli attori medesimi, indicati sul relativo formulario bancario datato 18 giugno 2002 debitamente firmato da uno di loro, quali ordinanti e intestatari del conto da cui quel denaro proveniva. Sempre su quel conto bancario poi, nel 2005 il convenuto aveva a sua volta accreditato fr. 100'000.– indicando quale motivo di pagamento “rimborso parziale prestito”. Dalla documentazione bancaria agli atti e relativa a quello stesso conto risultava altresì che, nel corso del 2008, il convenuto aveva regolarmente versato fr. 1'000.– al mese, cifra questa corrispondente agli interessi mensili conteggiati applicando un tasso del 6% alla restante somma dovuta di fr. 200'000.–. Irrilevante invece che il convenuto avesse sottoposto la richiesta di prestito 16 giugno 2002 a P__________: anche se era stato lui a convincere i propri figli, qui attori, ad effettuare il versamento a favore dello zio in quanto egli non disponeva di una liquidità sufficiente, il suo ruolo non era da confondere con quello di mutuante spettante agli attori, essendo stati concretamente loro a prestargli il denaro (sentenza impugnata, pag. 6 n. 3). Difettando un contratto scritto da cui emergeva il contrario, tutto ciò indicava appunto che il legame esisteva fra le parti qui in causa (sentenza impugnata, pag. 5 n. 3).

3.1. L'appellante gli obietta che nel formulario bancario 18 giugno 2002 si poteva leggere “Comunicazione: (motivo del pagamento): trapasso come da ordine telefonico del 18.06.2002 (P__________)”, deducendo da ciò che l'ordine telefonico alla banca era appunto stato dato da P__________ (appello, pag. 4 in fondo n. 12 e pag. 5 in alto n. 12, pag. 5 n. 13) e che per dare quell'ordine telefonico di trasferimento di fr. 300'000.– occorreva che egli avesse un diritto di disposizione sul relativo conto bancario (appello, pag. 4 n. 12, pag. 5 n. 13 e pag. 5 n. 14). Si tratta però di deduzioni prive di riscontri oggettivi, che non inficiano l'esito delle conclusioni pretorili. Quel formulario è un documento interno alla banca che rileva i pagamenti in uscita da eseguire dalla banca (doc. B in alto). E -come peraltro indicato dal Pretore- da quello agli atti emerge appunto che ad agire quale “ordinante” erano gli attori (doc. B in alto) -e non il loro padre- tant'è che è proprio la firma di uno di loro a figurare in calce al documento (doc. B in basso). In quanto tali -e quindi quali ordinanti- sul formulario essi hanno precisato i termini di pagamento della somma di fr. 300'000.– da eseguire il 18 giugno 2002 “all'interno di ” (doc. B in alto) e di avere preannunciato l'ordine per telefono (“Ricevuto l'ordine: per telefono”: doc. B in alto). Ciò detto è ben vero che quel formulario menziona pure un'ulteriore informazione relativa ai “motivi di pagamento”, dove si specifica in particolare che si trattava di un “trapasso come da ordine telefonico del 18.06.2002 (P)” (doc. B nel mezzo). Diversamente da quanto lascia sottintendere l'appellante tuttavia (appello, pag. 2 n. 2 e pag. 5 n. 13), bisogna nondimeno considerare che in sede d'interrogatorio formale AO 1 ha dichiarato di essere stato “convinto un paio di giorni prima di dare il prestito o lo stesso giorno nel 2002” (verbale 14 settembre 2010 pag. 2 n. 3), mentre AO 2 ha affermato dal canto suo che “AP 1 ha chiesto a P__________ fr. 300'000.– e P__________ gli ha risposto che non aveva i soldi e gli ha detto di chiedere a noi. Dopodiché AP 1 è andato con mio fratello a prendere i soldi” (verbale 14 settembre 2010 pag. 3 n. 3). Seppur in ossequio all'auspicio del padre, se ne desume quindi che la decisione finale di concedere il prestito allo zio era loro. Del resto, lo stesso padre degli attori in data 5 ottobre 2006 -quindi ben prima l'inoltro della vertenza in esame- in uno scritto indirizzato al fratello qui convenuto parlava appunto di prestito “concesso a malincuore da AO 2 e AO 1 dopo che li ho rassicurati, che non saresti venuto meno ai tuoi impegni”, e facendo a lui presente che “se sul mercato finanziario trovi un prestito a condizioni migliori, per AO 2 e AO 1 sarebbe un sollievo, se restituissi loro il saldo di 200'000.–” (doc. H, pag. 1 in basso). Ciò conforta la tesi secondo cui gli attori avevano dato seguito alla richiesta di prestito del convenuto -concedendogli quindi il mutuo- solo a seguito dell'intervento di P__________ In definitiva quindi, alla luce di queste risultanze quei “motivi di pagamenti” assumono una connotazione ben diversa rispetto all'interpretazione proposta dall'appellante.

3.2. A detta dell'appellante risulta indifferente l'identità di chi versa il denaro visto che il contratto di mutuo lega mutuante e mutuatario a prescindere da chi deve poi provvedere alla sua esecuzione effettiva e concreta, di norma sempre affidata a terzi (appello, pag. 4 n. 12). Questo non considera tuttavia che per versare i fr. 300'000.– al convenuto, nel presente caso gli attori hanno di fatto attinto ad un conto bancario a loro intestato (doc. B) e quindi a beni propri. In queste condizioni, non possono certo essere qualificati alla stregua di meri esecutori del padre. E, anche volendo sostenere la tesi secondo cui questa loro disponibilità debba ricondursi ad un anticipo ereditario disposto da P__________ (appello, pag. 5 n. 13; verbale d'interrogatorio formale 14 settembre 2010 pag. 1 n.1 e pag. 3 n. 1 e 3), si dovrebbe implicitamente ammettere che tale atto di disposizione a favore dei figli qui attori ha comunque preceduto il versamento del 18 giugno 2002 di fr. 300'000.– al convenuto (giacché altrimenti quella loro stessa disponibilità non sarebbe affatto esistita). Per il resto, giova rilevare che trattandosi in concreto del recupero di una pretesa creditoria esistente nei confronti del convenuto, sotto questo profilo l'ipotesi di un’assunzione di debiti di P__________ da parte degli attori (appello, pag. 5 n. 14), sarebbe ad ogni modo priva di qualsiasi rilevanza.

3.3. Obietta ancora l'appellante che gli attori mai avevano discusso con il convenuto circa le modalità di prestito e che le relative condizioni erano state da quest'ultimo indicate nello scritto 16 giugno 2002 indirizzato a P__________, il quale le aveva accettate passando il relativo ordine telefonico di trasferimento del denaro alla banca (appello, pag. 4 seg. n. 12). La conclusione appare pretestuosa. Già si è detto (sopra, consid. 3.1) riguardo all'“ordine telefonico alla banca”, di modo che la questione non merita ulteriore disamina. Che poi le condizioni del prestito concesso dagli attori corrispondano a quelle formulate dal convenuto nella richiesta 16 giugno 2002 sottoposta al padre degli attori (doc. G) che in base al carteggio in esame risulta avere agito da intermediario (sopra, consid. 3.1), non esclude affatto che in definitiva siano stati proprio loro a concedere il prestito. Aggiungasi poi che l'appellante non tenta nemmeno di spiegare perché, pur non riconoscendo gli attori quali creditori della somma di fr. 300'000.–, abbia comunque rimborsato loro parte del prestito ricevuto (fr. 100'000.–) e dopo di allora versato loro i relativi interessi (6% annui) calcolati sui restanti fr. 200'000.– (appello, pag. 5 n. 12).

3.4. In definitiva, pertanto, nella misura in cui ha ammesso che gli attori da una parte e il convenuto dall'altra, erano legati dal contratto di mutuo di fr. 300'000.– di cui quest'ultimo aveva beneficiato, la conclusione del Pretore merita piena conferma. Di conseguenza, al riguardo, la pretesa censura di carenza di legittimazione attiva degli attori va così respinta in quanto priva di fondamento.

  1. Anche davanti a questa Camera l'appellante oppone, alla pretesa rivendicata dagli attori, l'eccezione di compensazione (appello, pag. 2 n. 7 e pag. 6 n. 14), e meglio di un credito che egli sostiene di avere verso P__________ e che traeva origine dalla successione della madre dei due fratelli, vedova (appello pag. 7 n. 17).

4.1. In particolare, l'appellante afferma di essere stato riconosciuto quale unico erede della madre B__________ e che il 25 febbraio 2002, giorno della sua scomparsa, P__________ era ancora debitore verso di lei di fr. 80'000.–, rimproverando inoltre al Pretore di non avere ammesso agli atti una serie di documenti e prove (appello, pag. 2 seg. n. 7) attestati appunto i debiti del fratello P__________ di cui egli non aveva mai ricevuto comunicazione (appello, pag. 7 n. 17) e di cui, ora, chiede l'assunzione (appello, pag. 7 in basso). Ora, su questo specifico punto la sentenza impugnata è in effetti silente. Ad ogni modo, la censura è a ben vedere destituita di buon diritto. Il certificato ereditario 28 giugno 2002 attesta in effetti che il convenuto è unico erede della madre (doc. 4) e che il fratello P__________ con dichiarazione del 13 marzo 2002 aveva rinunciato all'eredità in suo favore (doc. N). Implicitamente pertanto, accettando tale rinuncia -e il convenuto non pretende che non sia stato il caso- egli deve avere ritenuto che ogni rapporto di dare e avere che il padre degli attori quale erede aveva verso la successione materna era da considerarsi tacitato e questo a solo vantaggio del convenuto. Proprio il fatto che P__________ abbia rinunciato all'eredità della madre “a favore” del convenuto (doc. N), lascia appunto intendere che quella sua scelta non mirava certo a danneggiare quest'ultimo. E, del resto, il convenuto nemmeno ipotizza una siffatta eventualità. A queste condizioni quindi, a fronte di una successione apertasi il 25 febbraio 2002 e di cui -per quanto risulta e come egli sostiene (appello, pag. 7 n.17)- è stato unico erede, che ora l'appellante consideri legittimo porre in compensazione un presunto credito che la defunta madre avrebbe avuto nei confronti di P__________, pare a ben vedere ai limiti del pretesto. Ne consegue che la relativa censura insieme alla contestuale richiesta di assunzione di prove vanno respinte in quanto destituite di ogni fondamento.

4.2. Per l'appellante, al trasferimento di patrimonio da parte di P__________ ai figli qui attori, circostanza questa da considerarsi provata, non tornavano applicabili le norme sulla successione ereditaria, bensì i termini degli accordi esistenti tra cedente (ossia P__________) e cessionario (ovvero gli attori) o, in loro difetto, l'art. 181 CO (appello, pag. 6 n. 16). L'interessato chiede appunto l'assunzione di determinate prove volte proprio a chiarire termini e condizioni di quella cessione di beni (appello pag. 5 seg. n. 14 e pag. 6 n. 16). In proposito, il Pretore ha escluso un'applicazione dell'art. 181 CO poiché, come per l'assunzione di debito ex art. 175 CO, presupposto per avere effetti verso l'esterno (e quindi verso terzi) era che l'assunzione di patrimonio fosse stata preventivamente comunicata -in via personale o con pubblicazione ufficiale- ai creditori, eventualità questa che però il convenuto nemmeno pretendeva fosse avvenuta (sentenza impugnata, pag. 7 n. 4).

Invero, sotto questo profilo, una disquisizione giuridica avrebbe pertinenza nella misura in cui la compensazione invocata dal convenuto fosse fondata. Nondimeno, per i motivi di cui si è già detto (sopra, consid. 4.1), non vi sono elementi che permettano di condividere la tesi dell'appellante secondo cui, quale unico erede nella successione materna, egli sia titolare di un credito che la defunta madre avrebbe a suo tempo concesso a P__________ e mai restituitole da quest'ultimo. Dovendosi così a priori escludere l'esistenza di debiti in relazione alla successione materna e di cui il convenuto si prevale ora nel contesto della compensazione che oppone alla pretesa degli attori, diventa irrilevante indagare oltre sul se e in che termini, nell'ambito dell'anticipo ereditario disposto -come pare in effetti sia stato (verbale d'interrogatorio formale 14 settembre 2010 pag. 1 n. 1, pag. 2 n. 3 e pag. 3 n. 1 e 3)- da P__________ a favore dei propri figli, questi ultimi abbiano assunto o no eventuali suoi debiti, stabilendo poi l'entità di una loro pretesa responsabilità. Al riguardo l'appello, e con esso la relativa richiesta di assunzione di prove, sono infondati e vanno quindi disattesi.

Sull'appello incidentale 23 maggio 2011 di AO 2 e AO 1

  1. Dal canto loro gli attori rilevano di avere altresì chiesto, contestualmente alla pronuncia di una condanna di pagamento di fr. 200'000.– e accessori, il rigetto definitivo dell'opposizione del convenuto al precetto esecutivo n° __________ del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________ (petizione, pag. 4 n. 2; replica, pag. 7 n. 2; conclusioni 8 novembre 2010, pag. 4 n. 2). Se non che, su questa domanda di giudizio il Pretore non si era affatto espresso. In mancanza di una puntuale giustificazione, l'omissione andava ricondotta a una mera svista che con l'appello incidentale gli interessati chiedono ora di rettificare postulando la modifica del dispositivo della sentenza 14 marzo 2011 nel senso che sia altresì pronunciato il rigetto definitivo di quell'opposizione (risposta e appello incidentale, pag. 13 seg.). Con la sua risposta 28 giugno 2011, il convenuto e appellante principale si oppone a una siffatta riforma, poiché -a suo dire- doveva essere proposta tramite appello principale ex art. 308 CPC e non tramite appello incidentale ex art. 313 CPC.

Ora, l'appello incidentale giusta l'art. 313 CPC è un rimedio di diritto con il quale, nel contesto di una procedura di appello già pendente, è possibile chiedere che la sentenza già impugnata sia modificata a scapito dell'appellante principale, ammettendo pertanto la possibilità di una “reformatio in peius” a suo carico (Reetz/Hilber, in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur ZPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, n. 10 ad art. 313; Mathys, in: Baker & Mc Kenzie, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), n. 3 ad art. 313; Brunner, in: Kurzkommentar ZPO, Basilea 2010, n. 1 ad art. 313). Diventa quindi una sorta di strumento tattico a libera disposizione dell'appellato che può così scegliere se contrattaccare o no alle richieste dell'appellante principale e finanche indurlo a ritirare il proprio appello (Mathys, op. cit., n. 4 ad art. 313). Dal profilo del contenuto l'appello incidentale non è affatto condizionato dalle proposte di riforma avanzate dall'appellante principale, e consente quindi di sottoporre ad esame anche quei dispositivi della sentenza impugnata che l'appello principale non pone in discussione (Mathys, op. cit., n. 4 ad art. 313; Hungerbühler, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), Zurigo/S.Gallo 2011, n. 12 ad art. 313). Ciò detto -come rilevato dall'appellato- nel caso concreto è pacifica l'assenza nella sentenza impugnata di un pronunciato sulla richiesta di rigetto definitivo dell'opposizione -proposta correttamente dal profilo procedurale- al precetto esecutivo emesso contro il convenuto (sentenza impugnata, pag. 8 seg.). Se ne deve dedurre che, nella misura in cui il Pretore ha disposto la condanna del convenuto a pagare agli attori la somma di fr. 200'000.–, pronuncia che merita conferma dovendo questa Camera respingere l'appello principale, vada parimenti rigettata a titolo definitivo l'opposizione che il convenuto aveva formulato nell'ambito della relativa esecuzione a suo carico. Di qui l'accoglimento dell'appello incidentale e quindi -come chiesto dagli attori- la conseguente modifica della decisione pretorile 14 marzo 2011 a sfavore del qui convenuto e appellante principale.

Sulle spese giudiziarie

  1. In definitiva quindi -come visto (sopra, consid. 2, 3 e 4)- l'appello principale del 14 marzo 2011 va così respinto. Davanti a questa Camera le relative spese giudiziarie (art. 95 cpv. 1 CPC) oltre un'adeguata indennità per ripetibili, seguono la soccombenza dell'appellante principale (art. 106 cpv. 1 CPC). L'accoglimento dell'appello incidentale 23 maggio 2011 per i motivi di cui si è detto (sopra, consid. 5), comporta nondimeno una riforma del giudizio impugnato nel senso richiesto dagli attori (senza che sia necessario esaminare, in quanto non richiesto, se siano dati i presupposti per una modifica del dispositivo sulle spese e ripetibili di primo grado. In merito, gli oneri del giudizio odierno (art. 95 cpv. 1 CPC) -spese processuali e ripetibili (queste ultime comunque debitamente adeguate in applicazione dell'art. 13 del Regolamento sulle ripetibili tenendo conto dell'impegno profuso per redigere la relativa richiesta di cui all'appello incidentale)- sono a carico dell'appellante principale che ha resistito alla domanda e pertanto risulta anche in questo caso soccombente (art. 106 CPC).

Il valore litigioso determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale, è stabilito in fr. 200'000.– (sopra, consid. 1).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, l'art. 106 cpv. 1 CPC, la LTG oltre che il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. L'appello 14 aprile 2011 di AP 1, __________, è respinto.

  1. Le spese processuali relative all'esame dell'appello, stabilite in complessivi fr. 3'200.– e già anticipate dall'appellante principale, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a AO 2 e AO 1, __________, complessivamente e a titolo solidale, fr. 6'000.– di ripetibili.

  2. L'appello incidentale 23 maggio 2011 di AO 2 e di AO 1, __________, è accolto. Di conseguenza, il dispositivo n. 1 della sentenza 14 marzo 2011 della Pretura __________ è così riformato:

“1. [invariato]

1.1. [nuovo]

L'opposizione interposta al PE n° __________ del 27/29 gennaio 2009 dell'UEF __________ è rigettata in via definitiva per l'importo capitale di fr. 200'000.– oltre interessi del 6% dal 1° luglio 2009 e fr. 200.– di spese esecutive.

  1. [invariato]

  2. [invariato]”.

  3. Le spese processuali relative all'esame dell'appello incidentale, stabilite in complessivi fr. 800.– e già anticipate dagli appellanti incidentali, vanno posti a carico di AP 1, __________, con l'obbligo di rifondere a AO 2 e AO 1, __________, legati da vincolo di solidarietà, complessivi fr. 500.– per ripetibili.

  4. Notificazione:

–; –.

Comunicazione alla Pretura __________.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2011.73
Entscheidungsdatum
17.07.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026