Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 08.02.2013 12.2011.66

Incarto n. 12.2011.66

Lugano 8 febbraio 2013/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2009.10 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna – promossa con petizione 19 gennaio 2009 da

AO 1 patr. dall’ RA 2

contro

AP 1 patr. dall’ RA 1

con cui ha chiesto di condannare il convenuto al pagamento di fr. 61'437.20 oltre interessi e di ordinare all’Ufficiale dei registri del Distretto di Locarno di annotare sulla proprietà per piani n. __________ della part. n. __________ RFD di __________, a garanzia della sua pretesa, un’ipoteca legale definitiva di medesimo importo;

domanda avversata dalla controparte, che ne ha chiesto la reiezione, così come ha domandato la cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Locarno fatto spiccare nei suoi confronti dall’attore e dell’ipoteca legale provvisoria iscritta sulla sua proprietà per piani a favore di quest’ultimo;

ritenuto che con decreto 18 maggio 2010 il Pretore ha ammesso la sostituzione dell’ipoteca legale provvisoria fatta annotare con decreto supercautelare 16 dicembre 2008 (inc. DI.2008.300) con il versamento di fr. 80'400.- sul conto corrente della Pretura e, una volta avvenuto tale versamento, con decreto 28 maggio 2010 ha ordinato la cancellazione dell’ipoteca legale summenzionata;

che con le conclusioni il convenuto ha quindi sostituito la sua domanda di cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria con quella volta alla liberazione in suo favore del deposito di garanzia di fr. 80'400.- oltre interessi, da versare sul conto terzi dello studio legale RA 1;

domande sulle quali il Pretore ha statuito con sentenza 1° marzo 2011, con la quale ha accolto la petizione per fr. 57'142.80 oltre interessi, ordinando, limitatamente a tale importo e al momento della crescita in giudicato del giudizio, la liberazione in favore dell’attore della garanzia, mentre l’eventuale rimanenza va a favore del convenuto;

appellante il convenuto che con appello 1° aprile 2011 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di essere condannato al versamento di fr. 35'830.30 oltre interessi, con contestuale liberazione della garanzia;

mentre con risposta 2 maggio 2011 l’attore postula la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di appello;

replicato l’11 maggio 2011 l’appellante che ha ribadito la propria richiesta;

letti ed esaminati gli atti di causa,

ritenuto:

in fatto: A. Il 25 luglio 2007 AO 1 ha allestito un preventivo all’attenzione di AP 1 concernente i lavori di ristrutturazione dell’appartamento situato nel condominio “__________” in via __________ ad __________. Nella sua offerta egli ha indicato un importo complessivo di fr. 210'358.- (IVA inclusa), ridotto a fr. 195'500.- (inc. rich. I: doc. C). Il 30 agosto 2007 le parti hanno sottoscritto un “contratto d’appalto” indicando quale mercede “l’approssimativo presumibile importo” di fr. 195'500.- (IVA inclusa) (inc. rich. I: doc. D). L’8 ottobre 2007 l’appaltatore ha sottoposto al committente degli “aggiornamenti offerte”, tra i quali figurano le offerte “per fornitura e posa di porta entrata doccia padronale”, rispettivamente “fornitura e posa di specchi bagno padronale” (doc. 13). Agli atti di causa vi è uno scritto 16 ottobre 2007 con il quale il committente ha risposto affermando, tra le altre cose, di accettare il costo aggiuntivo inerente alla porta di entrata della doccia padronale, ma ha negato che gli specchi comportassero dei supplementi (doc. 14). La ricezione di tale scritto è poi stata contestata dall’appaltatore in sede di replica 18 maggio 2009 (pag. 6 in mezzo). Il 30 aprile 2008 AO 1 ha inviato al committente la “liquidazione finale” per le opere eseguite sul fondo in questione, nella quale ha indicato opere supplementari per fr. 34'937.20, per un totale complessivo di fr. 230'437.20, dal quale ha dedotto gli acconti versati di fr. 169'000.-. Egli ha quindi preteso il pagamento di fr. 61'437.20 (IVA inclusa) (doc. 16). Con scritto 13 maggio 2008 AP 1 ha contestato l’ammontare dei lavori supplementari, definendolo arbitrario e non corretto. Egli ha precisato che i lavori addizionali sarebbero unicamente cinque, ovvero la fornitura e la posa della cucina (che però non concernerebbe l’appaltatore), la fornitura e la posa della porta in vetro dell’entrata della cucina e del bagno degli ospiti (omesse per accordo e sostituite con una porta in legno installata da __________ __________ e il cui costo ammonta a fr. 2'492.-), la fornitura e la posa della porta di entrata del bagno padronale (tuttavia asseritamente non completata e pericolosa, per la quale il committente ha riferito di provvedere al relativo versamento di fr. 3'965.- una volta finita), le piastrelle della cucina e del bagno ospiti (per le quali egli è disposto a pagare l’importo di fr. 5'163.30 come a suo dire concordato), la fornitura e posa del ripiano in vetro del bagno padronale (per fr. 1'910.-). Riferendosi al contratto di appalto (clausola n. 7 con rinvio al foglio allegato) egli ha affermato di trattenere il versamento del saldo di fr. 27'000.- a causa del mancato termine delle opere, ovvero della porta a vetri del bagno padronale e degli specchi del bagno, e che una volta terminati i lavori egli avrebbe provveduto al versamento di tale importo oltre a quello relativo agli importi menzionati sopra, per un totale di fr. 40'530.50 (inc. rich. I: doc. G). Ne è seguita una corrispondenza, infruttuosa, volta alla ricerca di una soluzione bonale (inc. rich. I: doc. H, I, L, M).

B. Con petizione 19 gennaio 2009 AO 1 ha convenuto AP 1 dinnanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna chiedendo la sua condanna al pagamento di fr. 61'437.20 oltre interessi e di ordinare all’Ufficiale dei registri del Distretto di Locarno di annotare sulla proprietà per piani n. __________ della part. n. __________ RFD di __________, a garanzia della sua pretesa, un’ipoteca legale definitiva di medesimo importo. Con risposta 6 aprile 2009 il convenuto si è opposto alla pretesa di controparte, chiedendo inoltre la cancellazione del precetto esecutivo n. __________ dell’UE di Locarno fatto spiccare nei suoi confronti e dell’ipoteca legale provvisoria a favore dell’attore iscritta sulla sua proprietà per piani. Con replica 18 maggio 2009 e duplica 19 giugno 2009 le parti si sono confermate nelle loro antitetiche richieste. Con decreto 18 maggio 2010 il Pretore ha ammesso la sostituzione dell’ipoteca legale provvisoria, fatta annotare con decreto supercautelare 16 dicembre 2008 su istanza dell’attore (inc. DI.2008.300), con il versamento di fr. 80'400.- sul conto corrente della Pretura e, una volta avvenuto tale versamento, con decreto 28 maggio 2010 ha ordinato la cancellazione dell’ipoteca legale testé citata. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti con i quali hanno ribadito i loro punti di vista. Alla luce del decreto 18 maggio 2010 il convenuto ha tuttavia sostituito la sua domanda di cancellazione dell’ipoteca legale provvisoria con quella volta alla liberazione in suo favore del deposito di garanzia di fr. 80'400.- oltre interessi, da versare sul conto terzi dello studio legale RA 1. Statuendo con sentenza 1° marzo 2011 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 57'142.80 oltre interessi, ordinando, limitatamente a tale importo e al momento della crescita in giudicato del giudizio, la liberazione in favore dell’attore della garanzia, mentre l’eventuale rimanenza va a favore del convenuto.

C. Con appello 1° aprile 2011 il convenuto è insorto contro il querelato giudizio, chiedendone la riforma nel senso di essere condannato al versamento di fr. 35'830.30 oltre interessi, con contestuale liberazione della garanzia. Con risposta 2 maggio 2011 l’attore postula invece la reiezione del gravame. L’11 maggio 2011 l’appellante ha replicato ribadendo la propria richiesta.

considerato

in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto

processuale civile svizzero (CPC, RS 272). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2, pag. 129-130). La sentenza pretorile è stata resa e intimata il 1° marzo 2011, sicché la procedura d’appello è retta dal CPC.

  1. L’11 maggio 2011 l’appellante ha trasmesso a questa Camera un allegato di replica. Ora, secondo la recente prassi è pacifica l'ammissibilità di allegati spontanei delle parti in tutte le procedure, anche senza autorizzazioni specifiche (DTF 133 I 98 consid. 2.1, 137 I 195 consid. 2.3.1, 138 III 252 consid. 2.1 e 2.2 [quand'anche limitato trattandosi di procedura sommaria]; sentenze del Tribunale federale inc. 4A_334/2011 del 4 aprile 2012, consid. 3.3; II CCA, sentenza inc. 12.2010.79 del 10 dicembre 2010, inc. 12.2010.121 del 2 settembre 2011, inc. 12.2011.86 del 30 gennaio 2012, inc. 12.2012.113 del 24 settembre 2012, inc. 12.2010.199 del 16 ottobre 2012). Nondimeno, riferendosi alla giurisprudenza del Tribunale federale e al diritto di essere sentito sancito dall'art. 53 cpv. 1 CPC, la dottrina ammette la possibilità di replica e duplica spontanea in appello unicamente entro un breve periodo di tempo (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al CPC, 2010, art. 53, pag. 104). Il Tribunale federale ha in particolare ritenuto eccessivo un periodo di diciotto giorni (Trezzini, op. cit., nota 176 a pag. 104 con rinvio a: sentenza del Tribunale federale inc. 4A_446/2009 dell’8 dicembre 2009, consid. 1.3). Dal canto suo questa Camera, seppur senza pronunciarsi con un giudizio definitivo, ha peraltro espresso perplessità a fronte di una replica spontanea inviata dopo venti giorni (sentenza inc. 12.2011.86 del 30 gennaio 2012, consid. 2 in fine). In specie, la risposta è stata notificata al convenuto il 3 maggio 2011 ed è stata da lui ricevuta il 4 maggio 2011. La replica è stata impostata l’11 maggio 2011, ovvero dopo sette giorni dalla ricezione dell’allegato di controparte. Ne consegue che essa può essere ritenuta tempestiva.

  2. Il Pretore aggiunto ha spiegato che la circostanza che le opere commissionate presentino dei difetti non è tale da impedire la consegna delle stesse. Egli ha poi negato che il convenuto possa validamente avvalersi della presenza di difetti. Quanto alla mercede postulata dall’attore, il primo giudice ha riconosciuto fr. 57'142.80 a titolo di opere supplementari.

  3. L’appellante ripercorre i fatti di cui alla presente fattispecie. In primo luogo egli rinvia a un primo preventivo allestito dall’appaltatore in data 2 settembre 2005 (doc. 3), a seguito del quale i lavori erano iniziati per poi essere interrotti immediatamente per l’opposizione degli altri comproprietari, che temevano per la stabilità dell’immobile. Il convenuto sottolinea che questi avrebbero permesso la continuazione della ristrutturazione unicamente sulla scorta delle due perizie allestite da parte dell’ing. __________ e relative alla stabilità della struttura a seguito dell’abbattimento dei muri previsti (doc. 7 e 9), le quali prevedevano “non da ultimo il rinforzo della soletta tetto in corrispondenza della trave da demolire”. L’appellante biasima, quindi, la controparte per aver iniziato tali lavori “basandosi tuttavia su dei piani incompleti allestiti dalla sua impresa” e non provvedendo in alcun modo alle verifiche preliminari circa lo spostamento dei muri, così come a postulare i consensi necessari al fine di poter intraprendere i lavori previsti. A suo dire le modifiche intervenute in seguito, ma comunque precedenti alla firma del contratto di appalto, sarebbero quindi da attribuire all’“incompleta progettazione da parte di AO 1” (appello, pag. 3 seg.). Sennonché, l’appellante si diffonde in considerazioni generiche, senza indicare esattamente quali opere supplementari si sarebbero imposte a seguito dell’agire dell’appaltatore, in chiara violazione di quanto previsto dall’art. 311 cpv. 1 CPC. Al riguardo l’appello è quindi inammissibile.

  4. Il convenuto sostiene, inoltre, che oltre a non essere consegnata entro la data prevista del 19 ottobre 2007, l’opera presentava dei difetti poiché alcuni lavori non erano stati eseguiti secondo quanto pattuito, e soggiunge di aver tempestivamente notificato i medesimi alla controparte, sollecitando la loro eliminazione. A dimostrazione delle sue affermazioni, egli rinvia alla testimonianza di __________ __________ del 20 gennaio 2010. Tale riferimento, tuttavia, è del tutto generico, poiché l’appellante non sostanzia i passaggi che suffragherebbero la propria tesi, ancora una volta in chiara violazione di quanto previsto dall’art. 311 cpv. 1 CPC (II CCA, sentenza inc. 12.2007.209 del 17 dicembre 2008, consid. 9: ciò valeva sotto l’egida dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, ma è altrettanto attuale in applicazione del disposto testé menzionato). Su questo punto l’appello è quindi inammissibile. Egli menziona, poi, gli scritti inviati all’attore il 7 aprile 2008 rispettivamente il 13 maggio 2008 (doc. 15 e 17). Per quanto concerne il primo, egli indica il passaggio laddove afferma di non accettare l’opera poiché la completazione dei lavori, non ancora terminati, ha superato di cinque mesi il termine previsto, e dove precisa che gli specchi del bagno devono essere rimontati con borchie cromate, così come di non accettare la porta del bagno padronale a causa dell’eccessiva flessibilità del vetro che rappresenta un serio pericolo per le persone. In tale passaggio, poi, l’attore conclude affermando di essere disposto a versare l’importo di fr. 27'000.- una volta avvenuta la completazione dell’opera. Per quanto riguarda il secondo, invece, egli si limita ad affermare che il medesimo ribadisce quanto contenuto nella missiva 7 aprile 2008. L’appellante sostiene, poi, che l’attore avrebbe in maniera insoddisfacente attaccato degli adesivi agli angoli degli specchi per simulare l’esistenza delle borchiette distanziali e conclude affermando di aver trattenuto il pagamento del saldo residuo del prezzo di compravendita (correttamente, semmai, “appalto”) con l’intento di forzare la controparte alla conclusione dei lavori (appello, pag. 4). Il Pretore ha spiegato che il committente non aveva apportato la prova della difettosità alla porta in vetro del bagno padronale, dato che il perito giudiziario non si era espresso sullo stato di pericolo dell’oscillazione, e che per quanto concerneva gli specchi del bagno, si trattava unicamente di una tecnica di montaggio diversa rispetto a quanto inizialmente previsto (sentenza impugnata, pag. 3 seg.). L’appellante si limita, quindi, a ribadire il proprio punto di vista, senza confrontarsi con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è nuovamente irricevibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

  5. Il convenuto ribadisce, poi, la sua critica al Pretore aggiunto per non aver riconosciuto l’esistenza di un difetto agli specchi del bagno (appello, pag. 5 segg.). Il primo giudice ha spiegato che non sussisteva un difetto per il fatto che la tecnica di montaggio differiva da quanto inizialmente previsto nel preventivo della ditta , dato che il convenuto avrebbe dovuto spiegare chiaramente negli allegati preliminari che si doleva di tale circostanza, dando la possibilità all’attore di esprimersi al proposito (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Tale motivazione, tuttavia, confonde questioni procedurali (allegazione tardiva) con l’esistenza del difetto, di carattere materiale. Il primo giudice avrebbe invero dovuto, semmai, spiegare che non era necessario accertare la presenza del difetto, dato che esso era stato menzionato per la prima volta con le conclusioni. A ragione nondimeno l’appellante sostiene di aver allegato tale censura già con la risposta (memoriale, pag. 6 seg.). Invero egli ha spiegato che i difetti agli specchi del bagno consistevano nel mancato montaggio con supporti di cromo come invece, a suo dire, previsto contrattualmente (risposta 6 aprile 2009, pag. 4 in fondo). Su tale asserito difetto l’appellante critica, poi, il Pretore aggiunto per aver ignorato fatti, a suo dire, dimostrati da documenti agli atti (memoriale, pag. 5). Egli dichiara che il difetto era evidente, dato che la clausola n. 2 punto 2 del contratto d’appalto prevede che la documentazione dell’ing. __________ è parte integrante della relazione contrattuale. La clausola in questione indica: “Fanno parte integrante del contratto: 2) le seguenti condizioni particolari per l’esecuzione dell’opera: __________ documenti + disegno firmato + documenti ingegnere”. Il convenuto sostiene che il disegno in questione è rubricato agli atti quale doc. 19 e che dalla visione della pag. 4 di tale documento emerge “in modo evidente” la presenza di cerchi situati nei quattro angoli degli specchi. Anche volendo ammettere che tale documento sia quello a cui fa riferimento il “contratto di appalto” e sebbene nel disegno a pag. 4 siano indicati quattro cerchi agli angoli degli specchi, non vi è alcuna evidenza agli atti che i medesimi debbano essere sigillati con delle borchiette cromate, come invece preteso dal committente. Su questo punto egli rinvia anche alla risposta n. 1a della perizia giudiziaria 6 ottobre 2010, dalla quale emergerebbe che non sono stati effettuati dei fori, mentre sarebbero stati unicamente incollati dei dischetti metallici che simulerebbero delle borchiette. Al quesito di sapere: “dica il perito se il lavoro di cui alla posizione «: fornitura e posa di specchi bagno padronale» della fattura AO 1 8 ottobre 2007, con allegata «offerta __________ » 8 ottobre 2007 per fr. 2'650.- + IVA (doc. 13) è stato eseguito. In particolare, dica il perito se gli specchi del bagno padronale sono stati posati «tramite distanziali avvitati al muro, con borchiette di chiusura, diam. 10 mm», come da offerta __________ (doc. 13) e piano esecutivo 10 settembre 2007 annesso ai piani di ristrutturazione (doc. 19)”, per quanto qui di pertinenza questi ha risposto: “non risultano visibili fori di viti né borchiette di chiusura. Sul pannello laterale di sinistra sono stati incollati in corrispondenza degli angoli dei dischetti metallici che simulano le borchiette” (pag. 4 in alto). Egli fa riferimento, quindi, all’offerta della ditta __________ 8 ottobre 2007, dalla quale emerge che gli specchi del bagno padronale sarebbero stati posati “tramite distanziali avvitati al muro, con borchiette di chiusura, diam. 10 mm” (doc. 13). Tuttavia, nella “liquidazione finale” 30 aprile 2008 inviata dall’appaltatore al committente non figura alcun importo in relazione alle opere di vetraio, bensì unicamente l’indicazione “fatturazione diretta” (doc. 16). Nemmeno l’appellante afferma che la controparte abbia emesso una richiesta di pagamento inerente a tali opere. Al riguardo egli sostiene, invece, che la controparte fungeva da impresa generale, di modo che, a suo dire, è responsabile per la corretta esecuzione dell’opera anche in presenza di lavori eseguiti da subappaltatori (replica, pag. 2 in fondo). La questione non merita approfondimento, dato che la richiesta di compensazione dell’appellante cade nel vuoto già per il fatto che non si concilia, nel suo contenuto, con quanto previsto dal legislatore in presenza di eventuali difetti dell’opera. Invero, l’art. 368 cpv. 2 CO prevede, in presenza di difetti o di difformità del contratto di minore entità, la diminuzione della mercede in proporzione del minor valore dell’opera oppure, se ciò non cagiona all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita e nel caso di colpa anche il risarcimento dei danni. L’importo di fr. 4'700.- rivendicato dall’appellante corrisponde, come detto, al costo previsto dal perito giudiziario per la sostituzione degli specchi e, quindi, non al minor valore dell’opera.

  6. Il convenuto critica, poi, il Pretore aggiunto per aver ritenuto che in sede di duplica e conclusioni egli non aveva più sostenuto l’erroneità dell’importo per le pretese opere supplementari (appello, pag. 7). Il primo giudice, dopo aver ricordato che l’onere di dimostrare la correttezza della mercede compete all’appaltatore, ha spiegato che nella fattispecie il convenuto aveva abbandonato, con la duplica e le conclusioni, la sua contestazione circa l’ammontare delle asserite opere supplementari, sicché l’attore era unicamente tenuto a dimostrare di aver effettivamente eseguito tali lavori e che gli stessi fossero necessari per completare l’opera a perfetta regola d’arte (sentenza impugnata, pag. 4 in basso). L’appellante sostiene, invece, di avere sempre evidenziato quali opere supplementari egli riconosceva e quali contestava interamente (memoriale, pag. 7 in fondo e 8 in alto). Al riguardo egli rinvia al passaggio della sua duplica ove ha affermato che oltre a cinque determinate opere supplementari non può “evidentemente essere riconosciuto alcunché” (duplica, pag. 7 in fondo), nonché a quello ove ha affermato che “la liquidazione finale 30 aprile 2008 (doc. 16) è stata prontamente contestata (…), in quanto nella stessa vi figurano prestazioni che non sono mai state chieste, né autorizzate dal signor AP 1” (duplica, pag. 4 in basso). Egli riporta, inoltre, il passaggio delle conclusioni ove elenca le opere supplementari riconosciute e conclude con “questo è quanto è dovuto e riconosciuto” (pag. 3 in basso). Non vi è chi non veda, quindi, come egli non abbia contestato la congruità della mercede relativa a tali opere aggiuntive, sicché la motivazione pretorile regge alla critica. Per il resto, il convenuto sottolinea che le opere supplementari non previste nel contratto di appalto sono in realtà dei lavori necessari per il corretto completamento della ristrutturazione dell’appartamento, sicché nulla è dovuto a tale titolo (appello, pag. 8 in fondo e 9 in alto). In tale maniera, tuttavia, non si confronta compiutamente con l’esaustiva argomentazione pretorile sulle opere aggiuntive esposta alle pag. da 5 segg. del giudizio impugnato, sicché su questo punto l’appello è ancora una volta inammissibile (art. 311 cpv. 1 CPC).

  7. L’appellante si lamenta, altresì, dell’argomentazione pretorile circa il rifacimento integrale dei plafoni (memoriale, pag. 9 segg.). Il primo giudice ha accertato che nel contratto di appalto non era stata indicata l’esecuzione dell’opera testé menzionata e che tale circostanza era stata riconosciuta dal convenuto nelle proprie conclusioni. Sulla scorta della testimonianza di __________ __________ il Pretore aggiunto ha tuttavia reputato che in corso d’opera si è reso necessario eseguire tale lavoro e che ciò era pacifico anche per il convenuto, che ha dato il suo assenso all’esecuzione del lavoro. Questi avrebbe, invece, negato il pagamento della relativa mercede perché tale intervento, a suo dire, era già compreso nel preventivo (sentenza impugnata, pag. 6 in basso e 7). Il committente ammette che il rifacimento dei plafoni non era previsto nel contratto di appalto, ma reputa che ciò sia da ricondurre a una “dimenticanza” dell’appaltatore, dato che il perito giudiziario ha definito “usuale” l’inserimento di una simile voce di spesa in occasione di una ristrutturazione. Al quesito di sapere: “con riferimento al contratto d’appalto 18 giugno 2007 (doc.

  1. dica il perito se la «riattazione appartamento» con abbattimento/spostamento di numerose pareti interne (vedi piano esecutivo di cui al doc. 19 e risposte ad domanda di interrogatorio formale n. 6.1 a – h) ingloba i lavori di rifacimento del soffitto”, per quanto di pertinenza alla censura qui trattata il perito giudiziario ha risposto: “sulla base dei documenti esaminati, una posizione relativa a lavori di rifacimento dell’intonaco dei soffitti non risulta specificatamente menzionata nel contratto d’appalto (…), né risultano indicazioni in tal senso sui piani esecutivi (…)”. Le risposte alle domande di interrogatorio formale n. 6.1 a - h confermano che nelle modifiche da apportare all’appartamento era prevista la demolizione di pareti interne, da che si può ovviamente dedurre che si sarebbero resi necessari degli interventi di ripristino dell’intonaco dei soffitti. Dalle citate risposte non risulta però in modo esplicito che un rifacimento completo dell’intonaco dei soffitti fosse stato previsto o quantomeno ritenuto indispensabile al momento dell’allestimento dell’offerta. Anche l’esame dell’elenco «211 Opere da impresario costruttore» a pagina 2 del preventivo doc. rich. C non fornisce alcuna indicazione specifica relativa all’intonaco dei soffitti. Alle voci genericamente indicate come «Demolizioni, rimozioni e sgomberi» e «Opere da gessatore (intonaci + cartongesso)» non corrisponde nessun descrittivo dettagliato e nessun quantitativo che possano permettere di stabilire se in tali voci si fa riferimento al rifacimento completo dell’intonaco dei soffitti (…). Determinare se, sulla base del contratto d’appalto nel quale non è in nessun modo specificato, il rifacimento completo dell’intonaco dei soffitti fosse o non fosse «una qualità sia promessa o altrimenti convenuta sia presunta dal committente in buona fede e senza particolari accordi» (cfr. norma SIA 118, condizioni generali per l’esecuzione dei lavori di costruzione, art. 166.2) richiede un apprezzamento di carattere giuridico. Il perito ritiene di doversi astenere dall’anticipare un giudizio, che non avrebbe nessun valore se il Giudice avesse a decidere altrimenti. Tuttavia, nella misura in cui è espressamente richiesto, il perito ritiene di esprimere qui la propria opinione, che come tale va considerata. Sulla base della propria esperienza, è opinione del perito che nella pratica corrente di lavori di riattazione sia usuale, nel caso in cui si preveda la demolizione e/o lo spostamento di pareti interne, di prevedere nel preventivo un onere per il ripristino dell’intonaco dei soffitti. Salvo accertamento di particolare problemi, quali ad esempio la presenza di materiali particolari difficilmente ripristinabili, un’instabilità dell’intonaco esistente, una differenza di livello dei soffitti da locale a locale, una planarità difettosa da correggere, la necessità di eseguire fori, passaggi, scanalature, immurazioni o altri interventi che abbiano a danneggiare la superficie del soffitto, è pure da considerare usuale che ci si possa ragionevolmente aspettare di poter eseguire il ripristino dell’intonaco del soffitto senza procedere a uno scrostamento generale. Nel caso specifico, il perito considera che l’ordine di grandezza del costo di rifacimento degli intonaci avrebbe potuto essere facilmente stimato, almeno in modo sommario, al momento dell’allestimento del preventivo. Considerato un costo di circa fr. 16'000.- rispetto al costo complessivo di fr. 55'000.- preventivato per le opere da impresario costruttore, appare inverosimile che un lavoro di tale portata possa essere stato coscientemente incluso nel preventivo dei lavori di «Riattazione appartamento», perlomeno del preventivo 25 luglio 2007 (doc. rich. C) sulla base del quale sembrerebbe che l’importo di fr. 195'000.- riportato nel contratto (doc. 11) sia stato stabilito. Per questi motivi, riprendendo la domanda, è opinione del perito che in questo contratto la nozione di «Riattazione appartamento» non includa i lavori di rifacimento del soffitto” (perizia giudiziaria, risposta n. 3a, pag. 8 seg.). Il primo giudice ha spiegato, invece, che i lavori di rifacimento integrale dei plafoni si sono resi necessari in corso d’opera “siccome in maniera imprevedibile la vecchia intonacatura si è staccata” (sentenza impugnata, pag. 6 in basso). Al riguardo, egli ha rinviato alla testimonianza di __________. Quest’ultima si è occupata, all’epoca dei fatti, di arredare l’appartamento del committente per conto della ditta __________. Ella ha riferito: “per quanto riguarda il soffitto e quindi le opere della __________ posso precisare che quando abbiamo iniziato i lavori a fine settembre il soffitto è crollato. Quindi in sé nel mese di luglio 2007 non era previsto di rifare il soffitto comunque non per lavori di questa entità. Quando è crollato dovevamo in ogni caso rifarlo. AP 1 evidentemente non poteva opporsi a questo lavoro ma riteneva di non doverlo pagare. Più precisamente era stato previsto di fare un’apertura in un muro fino a soffitto, mentre prima c’era la porta che non era fino a soffitto. Pensavano di non dover rifare tutto il soffitto ma solo nel punto in cui è stato tolto il muro. Invece quando sono iniziati i lavori è sceso tutto il soffitto dei due locali, in particolare nello studio ma anche in soggiorno” (verbale di audizione 20 gennaio 2010, pag. 8). Ritenuto che il perito giudiziario, come evidenziato sopra, ha spiegato che in difetto di “particolari problemi” è “usuale che ci si possa ragionevolmente aspettare di poter eseguire il ripristino dell’intonaco del soffitto senza procedere a uno scrostamento generale” (perizia, risposta n. 3a, pag. 8 in fondo e 9 in alto), quanto ritenuto dal Pretore aggiunto sulla scorta della testimonianza testé citata resiste alla critica. Su questo aspetto va detto che l’appellante non afferma che vi fossero dei problemi nell’appartamento tali da far credere all’appaltatore che l’intonaco sarebbe dovuto essere ripristinato integralmente, dato che si limita ad affermare come nel caso di una ristrutturazione ciò sia usuale (appello, pag. 10 in fondo). Il committente contesta, inoltre, il Pretore aggiunto laddove afferma che egli aveva dato il suo assenso all’esecuzione del lavoro. A suo dire, i lavori di rifacimento dell’intonaco sono stati decisi dall’attore e da __________ e iniziati a sua insaputa. Sennonché, la testimonianza da egli invocata a suo sostegno non si esprime al riguardo. Invero, il passaggio evidenziato dall’attore e concernente la testimonianza di __________ è del tenore seguente: “quando è crollato dovevamo in ogni caso rifarlo. AP 1 evidentemente non poteva opporsi a questo lavoro ma riteneva di non doverlo pagare” (audizione testimoniale 20 gennaio 2010, pag. 8). Sempre su questo aspetto l’appellante sostiene che il suo assenso all’esecuzione dei lavori non risulta in alcun modo dal carteggio processuale, ma che anzi si sarebbe sempre opposto al pagamento della relativa mercede, poiché tale opera, usuale in una ristrutturazione, doveva essere compresa nel contratto (appello, pag. 11 in mezzo). Il convenuto confonde, tuttavia, la questione dell’assenso all’esecuzione dei lavori con il diniego al pagamento dei medesimi. Egli reputa, in ogni caso, che il passaggio della testimonianza di __________ menzionato dal Pretore aggiunto secondo il quale “si è deciso di rifare così per finire i lavori” non può essere interpretata come inclusiva del suo assenso (memoriale, pag. 11 in fondo). Il convenuto dimentica, tuttavia, che il primo giudice ha fondato il proprio giudizio, su questo punto, su un passaggio più esteso della testimonianza in questione, ovvero il seguente: “con riferimento al doc. 13 posso dire che AP 1 sosteneva che i lavori della __________ erano già compresi nel primo contratto (…). È giusto dire che nel luglio 2007 è stato concordato quali lavori eseguire ma le parti non si sono accordate sulla questione di sapere quali opere erano già comprese nel primo contratto. Si è deciso di fare così per finire i lavori. Ci siamo detto [correttamente: detti] che la questione sarebbe poi stata risolta con la liquidazione finale” (verbale di audizione testimoniale 20 gennaio 2010, pag. 7 in fondo). Ne consegue che, a ragione il Pretore aggiunto ha accertato che la contestazione del convenuto concernesse unicamente il pagamento dell’opera e non la sua esecuzione. L’appellante soggiunge che in alcun modo le decisioni prese sul cantiere dall’attore unitamente a __________ possono essergli attribuite. Non si comprende, tuttavia, la rilevanza ai fini del giudizio di tale censura, dato che su questo punto non vi è alcun riferimento, da parte del primo giudice, a quanto testé menzionato. Il convenuto conclude affermando che siccome egli avrebbe sopportato i costi per l’intervento dell’ing. __________ “che di principio sono stati creati a causa dell’incompleta valutazione e progettazione di AO 1”, attribuirgli anche “questo errore chiaramente riconducibile a una negligenza importante nell’allestimento del contratto, ritenuto che lavori a plafoni sono usuali nelle ristrutturazioni di appartamenti e avrebbero quindi dovuto essere previsti, è assolutamente impensabile e ingiustificato”. La censura non può essere seguita per i motivi già esposti sopra circa l’imprevedibilità del cedimento dell’intero plafone.
  1. In definitiva, nella misura in cui è ricevibile l’appello è respinto. L’appellante ha postulato anche la riforma del dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Dato l’esito del giudizio, tale richiesta va respinta. Al riguardo va tuttavia precisato ciò che segue. Per quanto concerne le ripetibili attribuite dal primo giudice, il convenuto ne ha chiesto la riforma senza tuttavia indicare quale somma rivendica a tale titolo. Anche nell’ipotesi in cui tale domanda fosse volta alla modifica dell’ammontare stabilito dal Pretore, essa dovrebbe essere dichiarata irricevibile già per il motivo che non è cifrata (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, 2000, n. 10 seg. ad art. 309 CPC-TI). Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente, tenuta a rifondere a controparte un’adeguata indennità a titolo di ripetibili di appello. Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 21'312.50 (fr. 57'142.80 ./. fr. 35'830.30).

Per i quali motivi,

richiamati per le spese la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

decide: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 1° aprile 2011 di AP 1 è respinto.

  1. Le spese processuali di fr. 2'000.- sono poste a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 1 fr. 1'100.- a titolo di ripetibili di appello.

  2. Notificazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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