Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 23.03.2011 12.2011.54

Incarto n. 12.2011.54

Lugano 23 marzo 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2010.2045 (ricusazione del giudice di pace) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 5 novembre 2010 da

RE 1

nei confronti del

CO 1 , nella causa creditoria da lui avviata l’8 luglio 2009 contro

__________, __________, __________

domanda che il Pretore ha respinto con decisione 20 gennaio 2011, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 200.- a carico dell’istante;

reclamante l’istante, che con atto giunto direttamente alla Cancelleria civile del Tribunale d’appello il 14 marzo 2011 chiede la ricusazione del giudice di pace e l’annullamento delle tasse e spese poste a suo carico;

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con istanza 8 luglio 2009 RE 1 ha convenuto in giudizio davanti alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest __________, impresa di costruzioni, __________ chiedendone la condanna al pagamento di fr. 694.64 oltre IVA e interessi e spese, per il rimborso di spese professionali assunte dal dipendente;

che in seguito a diverse vicissitudini processuali, sulle quali è inutile dilungarsi, RE 1 ha chiesto la ricusazione del giudice di pace CO 1 con istanza 5 novembre 2010;

che sull’istanza si è pronunciato il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, il quale con decisione 20 gennaio 2011 ha respinto la domanda e ha posto la tassa di giustizia e le spese di fr. 200.- a carico dell’istante;

che con atto presentato al Tribunale d’appello il 14 marzo 2011 RE 1 propone reclamo contro la decisione pretorile, chiedendo la ricusazione del giudice di pace e l’annullamento del dispositivo sulle tasse di giustizia e le spese;

che il reclamo non è stato notificato alla controparte né al giudice di pace;

che contro una decisione emanata dopo il 1° gennaio 2011 in materia di ricusazione è possibile presentare reclamo (art. 319 lit. b e 50 cpv. 2 CPC) nel termine di 30 giorni dalla notificazione della medesima (art. 321 cpv. 1 CPC);

che, in concreto, la decisione del Pretore è stata notificata con plico raccomandato impostato il 26 gennaio 2011 ed è pervenuta all’ufficio postale di recapito il 27 gennaio 2011 (avviso Track&Trace 98.46.100325.00195277), dove è stata ritirata dal destinatario, per fermo posta, il 12 febbraio 2011;

che il termine di trenta giorni per interporre reclamo iniziava però a decorrere il settimo giorno di giacenza presso l’ufficio postale (TF 20 gennaio 2006 5P.425/2005 consid. 3.2, 24 luglio 2000 1P.369/2000 consid. 1b; Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario CPC, p. 583 con rif.), vale a dire il 3 febbraio 2011, e non è stato quindi rispettato: infatti l’istante doveva attendersi una comunicazione per plico raccomandato dalla Pretura, avendo avviato la procedura di ricusazione del giudice di pace, sicché non può prevalersi del ritiro effettivo allo sportello, dove il plico era stato trattenuto in fermo posta su sue istruzioni;

che, nel merito, l’istante ravvisa la mancanza di imparzialità del giudice di pace nel fatto che contro quest’ultimo egli ha sporto denuncia penale per il reato di “interruzione di pubblico servizio”, avendo trovato chiuso l’ufficio della Giudicatura di pace a un orario in cui avrebbe dovuto essere accessibile al pubblico;

che non risulta invece che il giudice di pace abbia denunciato penalmente l’istante;

che per costante giurisprudenza il fatto che una parte abbia sporto denuncia penale contro il giudice non é di per sé sufficiente a giustificare la ricusazione del magistrato (DTF 134 I 20; Rep. 1999 pag. 234);

che il reclamante non indica altre circostanze a fondamento della domanda di ricusazione, né esse risultano dagli atti, non bastando a una parte tacciare il magistrato di “incompetente e ignorante” (biglietto rosa nell’incarto della giudicatura di pace) per ottenerne la ricusazione (I CCA 31 luglio 2001 incarto n. 11.2001.84; Rep. 1983 pag. 319);

che in tali circostanze il reclamo si rivela manifestamente irricevibile e manifestamente infondato e può essere evaso con la procedura prevista dall’art. 322 cpv. 1 CPC senza che sia necessario notificarlo alla controparte o al giudice di cui è chiesta la ricusazione;

che gli oneri processuali di questa decisione vanno a carico del reclamante, mentre non si giustifica attribuire ripetibili alla controparte, alla quale il reclamo non è nemmeno stato notificato;

che nella commisurazione della tassa di giustizia si tiene conto dell’importo oggetto della contestazione giudiziaria (fr. 694.64 oltre IVA e interessi) e del fatto che il reclamante non ha formazione giuridica e ha agito personalmente;

Per questi motivi,

richiamata la LTG,

decide:

  1. Il reclamo 14 marzo 2011 di RE 1 è respinto e la decisione 20 gennaio 2011 del Pretore del distretto di Lugano, sezione 2, è confermata.

  2. La tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di RE

  3. Non si attribuiscono ripetibili.

  4. Intimazione:

-,

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF).

Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di

ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le

stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale

deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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