Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 27.11.2012 12.2011.44

Incarto n. 12.2011.44

Lugano 27 novembre 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

vicecancelliere:

Bettelini

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.60 della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 31 marzo 2008 da

AP 1 rappr. dall' RA 1

contro

AO 1 rappr. dall' RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 135'319.- oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 2 febbraio 2011 ha respinto;

appellante l'attrice con atto di appello 7 marzo 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione integralmente o almeno per fr. 131'319.- oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre la convenuta con risposta 5 maggio 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

A. AP 1 ha acquistato nel marzo 2005 il fondo mapp. 805 RF di L__________ sul quale in precedenza era in attività l'esercizio pubblico denominato "Albergo A__________ ". Tale struttura alberghiera era stata posta al beneficio di una patente di esercizio pubblico rilasciata al precedente proprietario dalla competente Sezione dei permessi e dei passaporti del Dipartimento delle istituzioni (in seguito SPI), successivamente sospesa su richiesta del beneficiario fino al 15 febbraio 2006 (doc. B e C). Dopo il summenzionato trapasso di proprietà, la nuova proprietaria si è quindi premurata di ottenere dalla SPI un'autorizzazione di massima "per la ristrutturazione del reparto alloggio" dell'albergo in questione (doc. C), richiesta accordata ai sensi della legislazione applicabile, ovvero dell'allora vigente Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994 (LEsPubb), normativa in seguito abrogata con l'entrata in vigore il 1° aprile 2011 della Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear; RL 11.3.2.1). Già durante la fase dell'esecuzione dei lavori, che hanno riguardato principalmente il secondo piano dello stabile, la proprietaria dell'immobile ha postulato con scritto 12 settembre 2005 alla SPI un "collaudo parziale dell'Albergo A__________, più precisamente della parte non toccata dai lavori di rinnovo" preannunciando l'imminente istallazione di "una divisione fisica tra la parte in via di rinnovo e la parte rimasta inalterata" (doc. E). Il richiesto "collaudo parziale" dell'albergo, limitato a "pianterreno e primo piano" (doc. F) si è svolto il 28 novembre 2005 ed è stato protocollato nel rapporto di ispezione del 5 dicembre 2005 (doc. G), attestante, tra l'altro, che i lavori al secondo piano riguardavano la ristrutturazione delle camere, che era stata predisposta una separazione fisica tra quel piano e il resto della struttura, nonché l'intervenuta istallazione al piano terra di alcune porte divisorie antincendio, oltre all'esecuzione di opere secondarie di risanamento quali pulizia, tinteggi, sostituzione mobilio e moquette. Sollecitata con scritto 7 dicembre 2005 (doc. H) ad autorizzare la riapertura parziale dell'esercizio pubblico, la SPI ha emesso la decisione 13 dicembre 2005 (doc. I) con la quale ha negato il rilascio della patente d'esercizio, foss'anche parziale, per i motivi che, nella misura del necessario verranno esposti nei seguenti considerandi. Con scritti 14 dicembre 2005 alla SPI (doc. L e M) il patrocinatore della proprietaria ha pertanto espresso il suo disappunto nei confronti di tale diniego, chiedendone l'annullamento e postulando il rilascio di un'autorizzazione all'apertura parziale, riservandosi di impugnare la sgradita decisione e di richiedere un risarcimento del danno che ne sarebbe derivato.

B. Giova ricordare che, durante l'esecuzione dei summenzionati lavori all'immobile, è sorto un contenzioso tra la proprietaria e l'autorità comunale competente in materia edilizia, a seguito di divergenze di vedute in merito alla necessità di un'autorizzazione ai sensi della Legge edilizia (LE, RL 7.1.2.1) e alla relativa procedura da seguire (procedura ordinaria con domanda di costruzione o semplificata tramite notifica). La licenza edilizia postulata dalla proprietaria per la rinnovazione e la trasformazione dello stabile è quindi stata negata con decisione 22 novembre 2005 del Municipio di L__________ (doc. 7.2). In relazione alla problematica edilizia, va pure rilevato che un ordine di sospensione di ogni lavoro in corso sul fondo, precedentemente emesso dall'Esecutivo comunale in data 11 novembre 2005, è stato annullato dal Consiglio di Stato con decisione del 22 marzo 2006 (doc. 10) in quanto reputato generico e sproporzionato (risultando lo stesso finanche prematuro rispetto ai lavori non ancora iniziati e privo di portata pratica a riguardo di quelli già eseguiti) con rinvio degli atti al Municipio affinché procedesse ai necessari accertamenti e ad emanare, se del caso, un nuovo e circostanziato ordine di sospensione dei lavori abusivi eventualmente in corso.

C. Con ulteriore decisione 28 marzo 2006 il Consiglio di Stato ha invece respinto entrambi i ricorsi interposti da AP 1 contro le summenzionate decisioni 13 dicembre 2005 della SPI (doc. I) e 22 novembre 2005 del Municipio di L__________ (doc. 7.2). Tempestivamente adito dalla ricorrente, il Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza 12 luglio 2006 n. 52.2006.148/149 (doc. P, che ne costituisce solo un estratto, la sentenza integrale essendo comunque nota alle parti e consultabile alla pagina web del Cantone www.sentenze.ti.ch), ha accolto l’impugnativa, annullando la decisione del Consiglio di Stato, con motivazioni di cui si dirà in seguito, nella misura in cui è rilevante ai fini del presente giudizio.

D. Con la petizione in rassegna del 31 marzo 2008, preceduta dalla notifica della pretesa risarcitoria (doc. A), AP 1 ha chiesto la condanna della AO 1 al pagamento di fr. 135'319.- oltre interessi, somma corrispondente al danno asseritamente subito a seguito della mancata apertura dell'esercizio pubblico nel periodo da dicembre 2005 a agosto 2006. A mente dell'attrice, infatti, l'ingiustificato diniego dell'autorizzazione da parte della SPI ha costituito "un abuso di potere, una violazione della legge e quindi quella grave violazione di un dovere primordiale della funzione per la quale è data la responsabilità dell'ente pubblico giusta l'art. 5 LRC (recte: LResp, RL 2.6.1.1)" (petizione pag. 4 n. 5 in fine). L’ente pubblico convenuto si è opposto alla petizione, respingendo i rimproveri mossi nei suoi confronti, rilevando inoltre come la mancata riapertura dell'albergo era semmai da addebitare alle decisioni dell'autorità comunale in materia edilizia e contestando prudenzialmente anche l'esistenza dei danni fatti valere. Con replica e duplica 7 luglio e 11 settembre 2008 e con le conclusioni 31 gennaio 2011 le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni e domande, con la sola eccezione dell'attrice che ha formulato anche una nuova richiesta in via subordinata, chiedendo la condanna al versamento di una somma ridotta a fr. 131'319.-.

E. Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Riepilogati i fatti salienti, il giudice di prime cure ha innanzitutto identificato nella decisione della SPI del 13 dicembre 2005 (doc. I) l'oggetto della controversia e quindi, fondandosi l'azione di risarcimento su di una decisione amministrativa o giudiziaria, ha esaminato la responsabilità della convenuta nell'ottica dell'art. 5 cpv. 1 LResp. Ricordate le esigenze poste dalla norma, ovvero un'illiceità qualificata che presuppone una grave violazione di un dovere primordiale della funzione, il Pretore ha quindi statuito negandone l'esistenza. A suo giudizio non permetterebbe di giungere ad altra conclusione neppure la motivazione della sentenza con la quale il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la contestata decisione della SPI qualificandola come pretestuosa. A mente del primo giudice, quest'ultima decisione sarebbe quindi stata fondata su validi motivi, alla luce della legislazione in materia di esercizi pubblici applicata nel caso concreto ad una situazione complessa, sia in relazione ai lavori edili in corso che alla luce della mutata giurisprudenza. Questa conclusione sarebbe inoltre suffragata dal fatto che lo stesso Consiglio di Stato, chiamato a decidere su ricorso, abbia ritenuto di poter confermare la decisione, salvo poi essere sconfessato dall'autorità giudiziaria superiore. Anche l'agire dell'autorità edilizia comunale avrebbe concorso a rendere difficoltoso l'operato della SPI.

F. Con atto di appello 7 marzo 2011 l’attrice chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione o in subordine, di ammetterla per fr. 131'319.- oltre interessi. Essa rimprovera in sostanza al Pretore di aver "fondato il suo giudizio su premesse giuridiche e fattuali non pertinenti, con motivazioni in parte inesatte e per il resto superficiali, giungendo ad una conclusione errata che non regge a una critica serena e obiettiva" (appello pag. 2 n. 1). Esposte una serie di considerazioni a titolo di premessa, l'appellante conclude negando che il ripristino della patente d'esercizio abbia potuto porre l'autorità dinanzi ad un problema complesso, apparendo da principio chiaro alla preposta autorità come la problematica edilizia connessa con la domanda di costruzione riguardasse solo il secondo piano dell'immobile e quindi non concernesse il piano terra e il primo piano oggetto della richiesta di riapertura. Alla luce della ricordata giurisprudenza in materia, l'appellante rimprovera alla SPI di aver commesso un chiaro abuso del potere di apprezzamento e una violazione delle normative applicabili, ciò che costituirebbe una grave violazione di un dovere primordiale della funzione. Infine l'appellante motiva ulteriormente il benfondato delle sue tesi relative alla quantificazione del danno subito, di cui chiede la rifusione.

G. Della risposta 5 maggio 2011 con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

e considerato

in diritto:

1.Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).

2.L’art. 61 CO dispone che le leggi cantonali e federali possono derogare alle disposizioni degli art. 41 seg. CO sull’obbligo di risarcimento o di riparazione dei danni causati da pubblici funzionari o impiegati nell’esercizio delle loro attribuzioni ufficiali. Il Cantone Ticino ha disciplinato legislativamente la responsabilità dell’ente pubblico per il danno cagionato illecitamente a terzi da un agente pubblico nell’esercizio delle pubbliche funzioni con la legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp). La legge si applica sia al Cantone (art. 1 cpv. 1 lett. a LResp) che ai Comuni (art. 1 cpv. 1 lett. b LResp).

La dottrina e la giurisprudenza (cfr. in particolare II CCA 17 ottobre 2008, inc. n. 12.2007.161, consid. 9.1, con riferimento alla procedura di adozione della normativa di diritto cantonale e la relazione con la giurisprudenza federale) hanno precisato come, in definitiva, affinché la decisione di un magistrato o di un funzionario possa essere qualificata illecita secondo la disposizione, deve sussistere una violazione grave del diritto, risultante ad esempio dall’abuso o dall’eccesso del potere di apprezzamento, dalla violazione di un testo chiaro, dal misconoscimento di un principio generale di diritto (cfr. DTF 112 II 231 consid. 4; 107 Ib 160 consid. 3a; Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, n. 1242), non essendo però di per sé sufficiente che la decisione si riveli a posteriori infondata, sbagliata o persino arbitraria (DTF 120 Ib 248 consid. 2b; 118 Ib 163 consid. 2; ICCTF 8 marzo 2005 4C.355/1997 consid. 4.3.2; IICDPTF 31 agosto 2004 2A.48/2004 consid. 4.1; ICCTF 4 febbraio 1992 4C.205/1991 consid. 3c, in RDAT II-1992 p. 39; II CCA del 25 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.51; Scolari, Diritto Amministrativo - Parte speciale, n. 1308).

3.Preliminarmente va rilevato come nel caso di specie non sia contestato l'adempimento, da parte dell'attrice, che intende ottenere un risarcimento dall'ente pubblico, degli atti formali da compiersi entro precisi termini pena la perenzione della pretesa (art. 19 cpv. 1 LResp). Infatti, l'attrice ha notificato la sua pretesa con scritto 4 luglio 2007 (doc. A) ed ha così correttamente e tempestivamente fatto fronte a questa incombenza. Neppure vi è contestazione in merito all'applicabilità alla fattispecie dell’art. 5 cpv. 1 LResp, invocato dall'attrice (petizione pag. 5 n. 5), secondo cui in caso di decisione amministrativa o giudiziaria l’ente pubblico risponde del danno cagionato solo per grave violazione di un dovere primordiale della funzione. La decisione 13 dicembre 2005 (doc. I) della SPI costituisce senza dubbio una “decisione amministrativa”. Si tratta pertanto di esaminare se, nel caso concreto, siano date le condizioni per potersi ammettere una responsabilità della convenuta, ovvero se nell’occasione quest’ultima abbia commesso una grave violazione di un dovere primordiale della funzione ai sensi della menzionata disposizione di legge.

4.Merita altresì di essere puntualizzato come il rimprovero mosso dall'appellante si limiti all'agire dei funzionari della SPI e non riguardi invece l'operato delle autorità amministrative comunali e cantonali intervenute nel caso concreto nell'esercizio delle rispettive competenze in materia edilizia. In particolare, l'appellante non ha ritenuto di imputare il ritardo nell'apertura dell'albergo al Municipio che ha in un primo tempo negato la licenza edilizia postulata e imposto un blocco di ogni lavoro in corso sull'immobile in questione.

5.La decisione pretorile impugnata accenna alle normative applicabili con riferimento alla necessaria patente, ovvero alla decisione amministrativa che riconosce l'idoneità di un immobile o di una parte di questo ad ospitare un determinato esercizio pubblico. L'appellante rimprovera al primo giudice di essere incorso in un errore nella misura in cui ha ritenuto che nel caso concreto si fosse in presenza di un caso di "rilascio della patente di esercizio" (art. 4 cpv. 1 LEsPubb) siccome, in realtà, si tratterebbe invece di "riapertura di esercizio pubblico già al beneficio della propria patente" (appello pag 1 e 2 n. 1). La censura, la cui ricevibilità è perlomeno dubbia (art. 311 cpv. 1 CPC) non indicando compiutamente l'appellante cosa comporterebbe questa asserita differenza ai fini pratici nell'ambito del giudizio sull'operato della SPI, non merita comunque di essere esaminata oltre. Infatti, anche nel caso in cui la stessa SPI si fosse sbagliata nel definire la reale natura della richiesta di autorizzazione in questione, si tratterebbe al più di un errore di valutazione e di applicazione delle norme, non sufficiente per fondare una responsabilità ai sensi dell'art. 5 LResp, per i motivi summenzionati con riferimento a dottrina e giurisprudenza. In effetti, neppure l'appellante asserisce che un simile errore corrisponda ad una violazione grave del diritto.

6.Nel caso di specie l'errore in cui è incorsa la SPI nel negare la patente postulata è evidente, come confermato anche dal Tribunale amministrativo nel giudizio summenzionato. Dunque, perlomeno nella misura in cui ha impedito la riapertura dell'esercizio pubblico, limitata al piano terra e al primo piano dell'immobile, la SPI ha senz'altro emanato una decisione rivelatasi infondata e sbagliata. Ciò non basta ancora, per i motivi evocati nei considerandi precedenti, a fondare una pretesa risarcitoria ai sensi della LResp, salvo poter qualificare l'agire dei preposti funzionari, sfociato nella decisione del 13 dicembre 2005 (doc. I), quale grave violazione di un dovere primordiale della funzione. A mente dell'appellante tale conclusione si imporrebbe alla luce del fatto che la SPI ha negato il rinnovo della patente, limitata ai due piani esclusi dall'intervento di radicale rinnovamento, invocando l'assenza di una valida licenza edilizia per i lavori in corso nell'immobile. La tesi non può essere seguita. Infatti, l'erronea decisione, poi annullata dal summenzionato giudizio del Tribunale cantonale amministrativo, è scaturita a seguito di una serie di circostanze che permettono di qualificare come tutt'altro che evidenti la situazione di fatto venutasi a creare e l'applicazione alla fattispecie delle norme di diritto. Lo stesso Consiglio di Stato, intervenuto quale autorità di ricorso, si è trovato in difficoltà ed ha in un primo tempo emesso un giudizio di conferma, poi a sua volta risultato erroneo. Infatti, al momento in cui la SPI è stata chiamata a decidere su istanza dell'attrice sussistevano molteplici elementi di incertezza, di cui alcuni addirittura imputabili all'agire o perlomeno alle omissioni della stessa appellante che ora se ne duole. In concreto, emerge chiaramente come la portata degli interventi edilizi eseguiti sull'immobile e la loro qualifica, anche in funzione della necessità della proprietaria di ottenere una formale autorizzazione a costruire, sia stata una questione tutt'altro che pacifica, ciò che ha comportato l'avvio di una procedura di rilascio della licenza mentre i lavori erano già parzialmente iniziati, con tanto di intervento municipale, risultato poi perlomeno sproporzionato, di blocco totale dei lavori in corso. Già solo a fronte di una tale incertezza sulla portata dei lavori in corso e sulle reali intenzioni della nuova proprietaria dello stabile, la preoccupazione manifestata e la conseguente richiesta di chiarimento formulata dall'ufficio preposto all'applicazione della legislazione sugli esercizi pubblici non possono essere ritenute di primo acchito infondate. Sulla base degli elementi allora disponibili poteva infatti legittimamente sorgere il dubbio sul fatto che la struttura alberghiera preesistente oggetto di modifiche strutturali, con una sorta di scorporo del secondo piano adibito ad altra funzione, necessitasse di una formale autorizzazione edilizia e che questa potesse in qualche modo, anche alla luce di una giurisprudenza applicata in precedenza (di cui ha riferito, tra l'altro, il teste) essere rilevante nella procedura di rilascio, rispettivamente ripristino, della patente dell'esercizio pubblico. Dal giudizio del Tribunale cantonale amministrativo (doc. P) emerge effettivamente un'evidente reprimenda alla SPI per aver tratto erronee conclusioni, ma non è possibile dedurre alcun esplicito rimprovero in merito al fatto di aver considerato rilevante, ai fini del rilascio o della conferma della patente, la questione della legittimità dei lavori in corso sull'immobile, in particolare dal punto di vista formale del rilascio della necessaria autorizzazione edilizia. Solo a posteriori, alla luce degli accertamenti, sono infatti emerse la reale entità e la portata effettiva degli interventi all'immobile. L'avvio di lavori che apparentemente toccavano l'intero immobile è avvenuta in una fase in cui tra proprietaria e preposte autorità edilizie cantonali e comunali ancora vi era perlomeno una divergenza di vedute in merito all'esigenza di rilascio di una licenza di costruzione. Ciò non poteva che far sorgere legittimi dubbi ai funzionari della SPI in merito alla possibilità di rilascio di una patente limitata ai soli due piani inferiori dell'immobile. Il rifiuto di rilasciare o confermare la validità della patente d'esercizio configura quindi un errore commesso in circostanze che non permettono di ritenerlo un comportamento qualificabile come grave violazione di un dovere primordiale della funzione. Già per questo motivo la censura va respinta.

7.Non consentono di giungere ad altra conclusione neppure le ampie considerazioni sviluppate dall'appellante per avvalorare la tesi secondo la quale, per il ripristino della relativa patente, la SPI non si sarebbe trovata di fronte ad un problema complesso e difficile da accertare siccome "all'epoca dell'ispezione doc. G quindi al 30 novembre 2005 la domanda di ristrutturazione per la polizia edilizia riguardava unicamente il secondo piano mentre la domanda di riapertura dell'esercizio pubblico per la polizia amministrativa riguardava il piano terreno e il primo piano" (appello pag. 5 n 1 in fine). A torto l'ufficio in questione avrebbe quindi considerato la ristrutturazione chiesta e eseguita unicamente al secondo piano (appello pag. 3) come rilevante ai fini dell'istanza di riapertura dell'esercizio pubblico. Sennonché, non solo questa circostanza non può essere dedotta dalle dichiarazioni fornite dal capo ufficio sentito quale teste, come a torto preteso dall'appellante, ma risulta contraddetta dalle sue stesse allegazioni, ovvero dalla citazione del rapporto di ispezione doc. G che attesta perlomeno l'esecuzione di interventi al piano terreno per l'istallazione di "alcune porte divisorie antincendio tra le sale da pranzo e il primo piano" (appello pag. 4). Contrariamente a quanto ritiene l'appellante, non è pertanto rilevante sapere se effettivamente la gran parte degli interventi abbiano riguardato il secondo piano, siccome anche il resto dell'immobile è senz'altro stato oggetto di interventi per i quali non può essere di primo acchito escluso che siano sottoposti alla disciplina della polizia edilizia e che, come tali, siano quindi soggetti ad autorizzazione nell'ambito del rilascio di una licenza edilizia ai sensi della LE. Tra questi rientrano perlomeno le modifiche operate per ottemperare alle normative in materia di polizia del fuoco, di cui il doc. G summenzionato riferisce. L'appellante non spiega come, di fronte a simile circostanza, possa pretendere che "il diniego della licenza edilizia municipale 22 novembre 2005 doc 7.2 riguarda all'evidenza il secondo piano" (appello pag. 5 n. 1) oppure affermare che "oggetto della ristrutturazione e quindi della necessità di conseguire preventivamente la licenza edilizia era il secondo piano dello stabile, non quindi i piani inferiori fisicamente separati" (appello pag. 5 n. 2). Anche questa censura va pertanto respinta.

8.Non può quindi essere seguita la tesi dell'appellante laddove tenta di attribuire una valenza di accertamento della grave violazione dei doveri da parte dei funzionari della convenuta all'espressione usata dal Tribunale cantonale amministrativo relativa alla pretestuosità della motivazione addotta dalla SPI per negare la patente. Nella concreta circostanza, il fatto che nella sentenza in questione il Tribunale abbia annullato la decisione adottata dalla SPI definendo nei suoi considerandi - che però non vincolano il giudice civile, il quale deve fondarsi unicamente sul dispositivo del giudizio amministrativo (cfr., per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 109) - “pretestuose” le circostanze sollevate dal Municipio e dalla qui appellata, non è tale da innescare una responsabilità della convenuta ai sensi dell’art. 5 cpv. 1 LResp. La SPI in effetti altro non ha fatto che applicare, oltretutto in una situazione come visto assai complessa, la legislazione in materia di esercizi pubblici, negando, nella misura ritenuta necessaria secondo il suo potere d’apprezzamento, la patente d'esercizio. Nella sua decisione, ancorché non condivisa in seguito dal Tribunale cantonale amministrativo, non si ravvede dunque un abuso o un eccesso del potere d’apprezzamento, o una grave violazione di un dovere primordiale della funzione.

9.Esclusa così la responsabilità della convenuta, la petizione, a conferma del giudizio pretorile, deve essere respinta, senza che sia necessario pronunciarsi sulle posizioni di danno fatte valere dall’attrice. Ne discende la reiezione del gravame, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 135'319.-, seguono la soccombenza (art. 106 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 106 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

  1. L’appello 7 marzo 2011 di AP 1 è respinto.

  2. Le spese della procedura d’appello di fr. 1'600.-, già anticipate dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 3'000.- per ripetibili

  3. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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