Incarto n. 12.2011.223
Lugano 6 marzo 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliera:
Verda Chiocchetti
sedente per giudicare sull’istanza di restituzione del termine per appellare presentata il 9 dicembre 2011 da
IS 1, __________ IS 2, __________ IS 3, __________ IS 4, __________ tutti rappr. dall’avv. RA 1, __________
nell’ambito della procedura sommaria SO.2011.2783 della pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, avviata nei confronti di IS 1 con istanza 13 luglio 2011 da
CO 1
accolta dal Pretore con decisione 18 ottobre 2011, mediante la quale ha pronunciato lo scioglimento di IS 1 e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento, in applicazione dell’art. 731b cpv. 1 CO;
preso atto che con osservazioni 9 gennaio 2012 l’Ufficio del Registro di Commercio propone di respingere l’istanza;
esaminati gli atti,
ritenuto
in fatto e in diritto:
che a seguito della cancellazione di __________ quale ufficio di revisione di IS 1, __________ (FUCT 29/2011 del 12.4.2011 - FUSC N° 62 del 29.3.2011), l’Ufficio del registro di commercio di Lugano (di seguito URC) ha intimato a quest’ultima, nonché all’amministratore unico F__________, di ripristinare la situazione legale, dapprima tramite raccomandata, successivamente mediante pubblicazione ufficiale (FUCT 43/2011 del 31.5.2011 - FUSC N° 107 del 3.6.2011);
che non avendo ricevuto riscontro, il 13 luglio 2011 l’URC ha presentato istanza alla Pretura di Lugano, sezione 1, postulando l’adozione delle misure necessarie ai sensi degli articoli 154 cpv. 3 ORC e 941a cpv. 1 CO;
che con ordinanza 15 luglio 2011 il Pretore ha assegnato alla società convenuta un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale, senza esito;
che con decisione 18 ottobre 2011 il Pretore, in accoglimento dell’istanza, ha pronunciato lo scioglimento della società convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che la decisione è stata notificata all’amministratore unico della società, F__________, alla società medesima e mediante pubblicazione ufficiale (FUSC 16.11.2011 – FUCT 98/2011 del 9.12.2011);
che nel termine di 10 giorni dalla notificazione la citata decisione non è stata impugnata;
che il 19 dicembre 2011 IS 1, __________ e IS 2, IS 3 e IS 4 hanno presentato istanza di restituzione in intero del termine per appellare, ai sensi dell’art. 148 CPC, e analoga istanza alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1;
che per la procedura avviata in sede di appello, gli istanti qualificatisi come azionisti della società chiedono la restituzione del termine per appellare, nonché, in via cautelare, la concessione all’istanza dell’effetto sospensivo e l’autorizzazione a tenere un’assemblea generale straordinaria della società;
che gli istanti azionisti adducono di non aver potuto rispettare il termine legale per appellare, non essendo tempestivamente venuti a conoscenza, incolpevolmente o almeno con colpa soltanto lieve, né della carenza dell’ufficio di revisione, né dell’istanza presentata a suo tempo dall’URC in Pretura e nemmeno della decisione pretorile, e di essere così stati ingiustamente privati della propria facoltà di appellare;
che, dal canto suo l’URC, con osservazioni 9 gennaio 2012, postula la reiezione dell’istanza, considerando in sostanza che nel caso concreto non si possa ritenere che vi sia stato un impedimento tale da giustificare oggi la reintegrazione della parte istante nei suoi diritti, considerato come quest’ultima avrebbe potuto, con un minimo di diligenza, senz’altro compiere per tempo gli atti necessari alla tutela della propria posizione;
che parti nella procedura davanti al Pretore erano l’Ufficio del registro di commercio quale istante e la società nei confronti della quale esso chiedeva di prendere provvedimenti (II CCA sentenza del 26 agosto 2011 inc. 12.2011.98; Watter/Wieser, Basler Kommentar OR-II 3a ed., n. 14 ad art. 731b CO), e di conseguenza gli azionisti della società qui istanti non sarebbero stati legittimati a impugnare la decisione pretorile (sentenza del Tribunale federale 4A_278/2010 dell’8 luglio 2010 consid. 5);
che gli azionisti non sono pertanto nemmeno legittimati a chiedere la restituzione del termine per appellare e la loro richiesta va dichiarata d’acchito irricevibile;
che con decisione 15 dicembre 2011 il Pretore, su istanza dell’Ufficio fallimenti di Lugano, ha ordinato la sospensione della procedura di liquidazione del fallimento per mancanza di attivo;
che può rimanere indeciso il quesito di sapere se l’assemblea generale della società potesse validamente deliberare il 21 dicembre 2011, dopo lo scioglimento della società deciso dal Pretore, e i nuovi organi designati avere il potere di rappresentarla in giudizio, segnatamente di conferire mandato a un patrocinatore;
che, infatti, l’istanza non può in ogni caso essere accolta per i motivi che si espongono qui di seguito;
che giusta l'art. 148 cpv. 1 CPC, ad istanza della parte che non ha osservato un termine, il giudice può concedere un termine suppletorio o fissarne uno nuovo se la parte rende verosimile di non aver colpa dell’inosservanza o di averne solo in lieve misura”, ritenuto che giusta l’art. 148 cpv. 2 CPC la domanda deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza, e che se vi è già stata pronuncia del giudice, la restituzione del termine non può più essere domandata trascorsi sei mesi dal passaggio in giudicato giusta l’art. 148 cpv. 3 CPC;
che pertanto il primo requisito posto dall'art. 148 cpv. 1 CPC è l'assenza di colpa o una colpa meramente lieve della parte richiedente;
che come si è esposto in precedenza agli azionisti difetta ogni e qualsiasi legittimazione a impugnare la decisione di scioglimento, sicché è del tutto inutile vagliare le argomentazioni sulla loro totale mancanza di colpa e se mai, sull’esistenza di una loro colpa solo lieve, la loro domanda essendo irricevibile;
che l’Ufficio del registro di commercio non aveva per altro alcun obbligo di avvertire gli azionisti, per altro all’epoca del tutto ignoti, essendo tenuto a diffidare ai sensi dell’art. 154 ORC solo le persone tenute all’iscrizione (art. 931a CO), tra le quali non figurano gli azionisti, diffida che è avvenuta il 24 marzo 2011 con plico raccomandato sia all’amministratore unico F__________, sia alla società convenuta presso la propria sede statutaria (doc. B), e tramite pubblicazione ufficiale (Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 107 2011, doc. C);
che è vano addurre l’impossibilità dell’amministratore unico di agire nella sua qualità di organo, poiché egli è stato posto in detenzione preventiva, come addotto dagli stessi istanti, il 22 giugno 2011, vale a dire dopo la notifica della diffida;
che in prima sede la Pretura ha notificato l’istanza e le sue ordinanze con plico raccomandato, inviato alla società convenuta presso la propria sede statutaria, e ha notificato la sentenza con pubblicazione sul Foglio ufficiale del canton Ticino (FU 84/2011) del 21 ottobre 2011, visto il ritorno al mittente del plico raccomandato inviato all’indiritto della convenuta;
che a detta degli istanti l’amministratore unico si sarebbe colpevolmente disinteressato delle sorti della società non informandoli a tempo debito della situazione;
che l’argomentazione non giova, poiché la colpa di un rappresentante legale o di un ausiliario va ascritta alla parte stessa (I CCA, sentenza 11.2011.102 del 24 agosto 2011, confermata dal Tribunale federale con sentenza 4A_613/2011 del 30 novembre 2011), a maggior ragione trattandosi dell’amministratore unico di una SA, organo abilitato a rappresentarla, e le cui eventuali mancanze sono riconducibili, in sostanza, alla società medesima;
che in definitiva il comportamento dell’amministratore unico, organo della società convenuta, che si è disinteressato della procedura avviata ai sensi dell’art. 154 ORC, esclude che la persona giuridica possa essere considerata senza colpa o con colpa lieve ai sensi dell’art. 148 CPC, ciò che comporta la reiezione dell’istanza di restituzione del termine per appellare, senza che sia necessario esaminare la richiesta volta al conferimento dell'effetto sospensivo, né di quella di concedere l’autorizzazione alla tenuta di una assemblea generale degli azionisti;
che le spese processuali seguono la soccombenza della parte istante (art. 106 cpv. 1 CPC), mentre non si assegnano ripetibili all’Ufficio del registro di commercio, che ha agisto nell’ambito della sua attività istituzionale;
che il valore litigioso ammonta a fr. 100'000.-, pari al capitale sociale della società qui istante;
che le spese processuali possono nondimeno essere contenute, visto che la procedura termina con una decisione di parziale irricevibilità;
Per questi motivi,
richiamata per le spese la LTG
decide:
Nella misura in cui è presentata da IS 2, IS 3 e IS 4, l’istanza 9 dicembre 2011 di restituzione del termine per appellare è irricevibile.
Nella misura in cui è presentata da IS 1 l’istanza 9 dicembre 2011 è respinta.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 600.- (tassa di giustizia di fr. 500.- e spese di fr. 100.-), già anticipati dagli istanti, sono posti a loro carico in solido. Non si assegnano ripetibili.
Notificazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, e all’Ufficio dei fallimenti di Lugano.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello
La presidente La vicecancelliera
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).