Incarto n. 12.2011.22
Lugano 22 gennaio 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.113 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 22 ottobre 2004 da
AO 1 rappr. dall’ PA 1
contro
AP 2,
rappr. da PA 3
AP 1 rappr. da PA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 325'991.70 - somma ridotta in sede conclusionale a fr. 190'821.65 - più interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio;
domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 5 gennaio 2011 ha accolto per fr. 130'672.55 più interessi ed accessori, caricando la tassa di giustizia di fr. 9'500.- e le spese per 2/5 ai convenuti in solido e per 3/5 all’attore, tenuto pure a rifonder loro complessivi fr. 4'000.- di ripetibili;
appellanti i convenuti con due separati atti di appello dell’8 febbraio 2011, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di caricare all’attore la tassa di giustizia, le spese e l’indennità ripetibile di fr. 29’339.- a favore di ciascun convenuto, protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l'attore con due separati allegati di risposta datati 24 marzo 2011 postula la reiezione dei gravami pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 4 giugno 2004 (doc. T) egli ha trasmesso al proprietario la sua nota professionale di complessivi fr. 325'991.68 (fr. 295'680.- per onorari, fr. 22'471.68 per IVA e fr. 7'840.- per l’allestimento di un modellino), che è tuttavia rimasta insoluta.
Con l’azione giudiziaria in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord AP 2 e AP 1 chiedendo la loro condanna in solido al pagamento di fr. 325'991.70 più interessi e il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio (doc. V). Nella petizione egli ha rilevato di essere stato incaricato dai convenuti - proprietario delle part. __________ e __________ RFD di __________ il primo e sua convivente la seconda - di allestire in un primo tempo, nel maggio 2003, delle proposte edificatorie di massima per i due mappali e in seguito di proseguire nei lavori di progettazione, poi conclusi nell’autunno 2003 con l’allestimento della domanda di costruzione, da cui il suo diritto al pagamento della mercede, calcolata, non essendo applicabili le norme SIA, secondo il valore del lavoro e le spese sopportate. Con la replica ha quindi versato agli atti il documento con cui gli era stato conferito l’incarico di allestire l’incarto per la domanda di costruzione (doc. BB) e altri scritti che ne confermavano il conferimento (doc. II, LL e MM).
I convenuti, con allegati separati, si sono opposti alla petizione. Con la risposta di causa essi hanno negato di aver conferito singolarmente o congiuntamente un incarico all’attore, rilevando come quest’ultimo, mai conosciuto prima, si fosse occupato della progettazione nella sua qualità di dipendente dell’impresa generale G__________ __________, con la quale AP 2 nel giugno 2003 aveva avviato delle trattative per una collaborazione nella promozione immobiliare dei due fondi, poi sfumata nel settembre 2003; hanno contestato l’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate dall’attore, oltretutto carenti e inutilizzabili, l’entità delle ore e delle remunerazioni orarie da lui esposte (1147 ore di architetto a fr. 200.-, 605 ore di disegnatore a fr. 85.- e 171 ore per modelli e rilievi a fr. 100.-, cfr. doc. T); e gli hanno rimproverato di non averli informati dell’evoluzione delle spese e degli onorari. Con la duplica hanno poi eccepito di falso formale e materiale lo scritto di cui al doc. BB e hanno osservato di non aver mai ricevuto le lettere di cui ai doc. II, LL e MM.
Nelle more della causa, con decisione 7 maggio 2010, questa Camera ha parzialmente accolto l’eccezione di falso formale del doc. BB, rilevando che lo stesso - intestato ai due convenuti ma riportante in calce il nome del solo AP 2 preceduto da una “X” manoscritta seguita dalla firma di AP 1 e su cui era stato riportato un biglietto da visita di AP 2 - andava dichiarato falso solo con riferimento alla “X” apposta prima della firma da parte di AP 1 e nella misura in cui riproduceva il biglietto da visita di AP 2.
Raccolti gli allegati conclusivi delle parti, che - tranne l’attore, il quale ha ridotto le sue pretese a fr. 190'821.65 più interessi ed accessori in base alle risultanze della perizia giudiziaria dell’__________ - si sono sostanzialmente riconfermate nelle loro precedenti allegazioni, il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto la petizione per fr. 130'672.55 più interessi ed accessori, caricando la tassa di giustizia di fr. 9'500.- e le spese per 2/5 ai convenuti in solido e per 3/5 all’attore, tenuto pure a rifonder loro complessivi fr. 4'000.- di ripetibili. Il giudice di prime cure, preso atto che nel doc. BB, a suo giudizio non costitutivo di un falso materiale, i convenuti avevano incaricato l’attore dell’allestimento dell’incarto per la domanda di costruzione e che altre prove (cfr. i testi __________, __________, __________ e ) deponevano per il conferimento da parte loro di un incarico di progettazione all’attore, ha ritenuto che costoro, informati dalla ditta G __________, datrice di lavoro dell’attore, che i costi di progettazione successivi alla fase dello studio planivolumetrico (presentato nel luglio 2003) sarebbero stati a loro carico, avevano nondimeno affidato all’attore a titolo indipendente, quanto meno per atti concludenti, l’incarico oneroso di approfondire la progettazione del prospettato intervento edile. Appurato che l’incarico così conferito all’attore era retto dalle disposizioni sul contratto di appalto e rammentato che la sua remunerazione, non pattuita a corpo, andava determinata secondo il valore del lavoro e delle spese (art. 374 CO), il primo giudice, sulla base della perizia giudiziaria - fondata sulla norma SIA 102 -, ha in definitiva concluso che all’attore, il quale aveva svolto il 15% delle prestazioni globali fatturabili ed in particolare il 13% successivamente alla fase dello studio planivolumetrico, poteva così essere riconosciuto un onorario di fr. 121'442.90, a cui andava aggiunta l’IVA di fr. 9'229.65, non essendo invece giustificati il rimborso del costo del modellino e il pagamento delle restanti fatture annesse al doc. T.
Con i due separati appelli che qui ci occupano, avversati dall’attore, i convenuti chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di caricare alla controparte la tassa di giustizia, le spese e l’indennità ripetibile di fr. 29’339.- a favore di ciascun convenuto, e in via subordinata di aumentare a fr. 5'850.- le ripetibili dovute a ciascuno di loro. In estrema sintesi, essi ribadiscono di non aver mai conferito alcun incarico di progettazione all’attore, quest’ultimo avendo in realtà agito quale semplice dipendente della ditta G__________ __________, senza che nessuno - vista per altro la falsità materiale del doc. BB, da cui semmai risulterebbe solo l’incarico di allestire l’incarto per la domanda di costruzione - avesse comunicato loro che ad un certo punto costui si fosse messo e potesse dunque fatturare in proprio: AP 1 non era in effetti parte del presunto accordo contrattuale; essa non poteva poi rappresentare e con ciò validamente impegnare AP 2 in quel presunto accordo; e tanto meno risultava che fosse stato conferito un contratto congiunto da parte dei due convenuti, agenti nell’ambito di una società semplice. Essi rilevano poi che l’eventuale remunerazione dell’attore non poteva essere determinata in base alla norma SIA 102, inapplicabile nel caso di specie, e che non era stata provata l’entità delle ore e delle remunerazioni orarie esposte dall’attore. Ripropongono la contestazione in merito all’effettiva esecuzione delle prestazioni fatturate da quest’ultimo, oltretutto carenti e inutilizzabili, circostanze su cui il giudice di prime cure avrebbe sorvolato. Rimproverano poi al Pretore di non aver esaminato l’eccezione circa la mancata informazione dell’evoluzione delle spese e degli onorari. Pure censurato è infine il giudizio sulle ripetibili, che non teneva conto del fatto che essi avevano presentato allegati separati e si erano avvalsi di patrocinatori diversi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
A questo stadio della lite è pacifico che le prestazioni d’architetto per le quali l’attore pretende di essere remunerato, e meglio - come accertato dal Pretore (sentenza p. 10) e non censurato in questa sede dalle parti - l’allestimento di piani e progetti, siano rette dalle disposizioni relative al contratto di appalto (art. 363 segg. CO), di modo che, in assenza di pattuizioni tra le parti, la mercede deve essere determinata secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore (art. 374 CO).
8.1 In questa sede i convenuti rimproverano innanzitutto al Pretore di aver calcolato la mercede a favore dell’attore in base alla norma SIA 102, egli avendo evidenziato che in base alla giurisprudenza cantonale (Rep. 1987 p. 211) la sua applicazione, pur non concordata dalle parti, poteva costituire un valido punto di riferimento e di confronto, siccome rappresentava un quadro contrattuale usuale e conforme alle regole dell’arte. La censura è fondata. La giurisprudenza del Tribunale federale, dopo essersi confrontata proprio con quella sentenza cantonale, ha in effetti già avuto modo di stabilire che le norme SIA non codificano in realtà un uso vincolante, sono equiparabili a delle condizioni generali che vincolano le parti soltanto se sono integrate nel contratto, ciò che non è pacificamente avvenuto nel caso concreto, e tutt’al più, al pari di altre formulazioni contrattuali standardizzate, possono talvolta esprimere degli usi riconosciuti, ma la circostanza va dimostrata in ogni singolo caso (DTF 118 II 295 consid. 2a; TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.1; II CCA 4 novembre 2011 inc. n. 12.2009.189, 5 ottobre 2012 inc. n. 12.2011.85), ciò che nella fattispecie l’attore ha però omesso di allegare (avendo anzi ammesso espressamente la loro inapplicabilità a p. 6 della petizione), ancor prima di provare.
8.2 L’inapplicabilità della norma SIA 102 e la pacifica inesistenza di altri accordi tra le parti in merito alla remunerazione a favore dell’attore fa sì che la mercede a lui dovuta debba essere determinata in applicazione dell’art. 374 CO, vale a dire secondo il valore del lavoro e le spese dell’appaltatore. Come per il mandato, anche nell’ambito del contratto di appalto i primi fattori da considerare per determinare se l’onorario preteso sia proporzionato o no sono così il tempo impiegato, dall’architetto e dei suoi subalterni, e i costi affrontati (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.2; Egli, Das Architektenhonorar, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 934 segg.).
Ora, nel caso di specie, l’attore, confrontato con la puntuale contestazione dei convenuti, non ha assolutamente dimostrato di aver effettuato le 1147 ore di architetto a fr. 200.-, le 605 ore di disegnatore a fr. 85.- e le 171 ore per modelli e rilievi a fr. 100.- (cfr. doc. T), di cui in sostanza postulava l’attribuzione con la petizione (cfr. perizia p. 53). Nessun teste si è in effetti espresso sulla particolare questione. Dal canto suo, il perito giudiziario ha evidenziato di non essere in grado di verificare l’esattezza delle ore lavorative esposte dall’attore, precisando che i fogli che costituivano l’elenco delle ore lavorative annesso al doc. T - l’unico documento agli atti che riguardava quegli aspetti - non potevano essere oggettivamente considerati come rapporti di lavoro nella misura in cui la descrizione delle prestazioni era sommaria e i tempi lavorativi indicati non erano verificabili, e ritenendo in ogni caso quanto meno inusuale che per la totalità del tempo di lavoro dell’architetto - di 1147 ore, pari al 65% del tempo complessivamente fatturato
Ci si potrebbe invero chiedere se il Pretore, applicando per analogia l’art. 42 cpv. 2 CO, fosse nondimeno legittimato a far proprie le conclusioni del perito giudiziario, che aveva tentato di sopperire a queste carenze applicando la norma SIA 102. Il quesito deve essere risolto negativamente. L’alleggerimento dell’onere della prova previsto dall’art. 42 cpv. 2 CO ha in effetti carattere eccezionale, va concesso in maniera restrittiva e non può avere come risultato il rovesciamento dell’onere stesso: la norma presuppone perciò che la natura della fattispecie renda impossibile o inesigibile la prova stretta (DTF 133 III 462 consid. 4.4.2). Ebbene - a prescindere dalla questione a sapere in quali campi al di fuori del risarcimento del danno l’art. 42 cpv. 2 CO possa applicarsi per analogia (cfr. DTF 128 III 271 consid. 2b/aa) - i fattori che entrano in gioco per calcolare la retribuzione dell’architetto, in particolare tempo e spese, non sono affatto, per loro natura, impossibili da provare, né l’attore lo ha del resto preteso (TF 28 aprile 2011 4A_86/2011 consid. 6.3).
10.1 I convenuti hanno senz’altro ragione laddove pretendono l’attribuzione di un’indennità ripetibile a favore di ciascuno di loro anziché la concessione di un’indennità per ripetibili complessiva a favore di entrambi. Nella sede pretorile essi si sono in effetti avvalsi di patrocinatori diversi ed hanno presentato allegati separati, con contenuto diverso. In tali circostanze ognuno di loro ha pertanto diritto all’attribuzione di ripetibili proprie.
10.2 Quanto all’entità dell’indennità ripetibile dovuta a ciascuno di loro, i convenuti, anziché la somma di fr. 20'000.- (corrispondente all’indennità per ripetibili piene riconosciuta dal Pretore tenuto conto dell’attribuzione di un importo di fr. 4'000.- in presenza di un grado di soccombenza di 1/5 [3/5 ./. 2/5]), pretendono un importo maggiore, pari a fr. 29’339.-, rilevando che la complessità della fattispecie giustificherebbe l’attribuzione del massimo della tariffa applicabile (9%), da loro individuata nel Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. La censura è infondata. Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il Pretore gode in effetti di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 150), costituita nel caso concreto - dato che il procedimento giudiziario era stato aperto prima del 1° gennaio 2008, data di entrata in vigore del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili - dalla vTOA (cfr. art. 16 cpv. 2 e 17 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili). Tenuto conto del valore litigioso di fr. 325'991.70 e rammentato che in presenza di un valore litigioso superiore a fr. 200'000.- e inferiore a fr. 500'000.- l’art. 9 vTOA prevedeva un’aliquota dal 5% all’8%, il giudice di prime cure, attribuendo un’indennità per ripetibili piene di fr. 20'000.-, pari a circa il 6%, è in definitiva rimasto entro i limiti della tariffa applicabile, per cui quel suo giudizio, per altro del tutto congruo, sfugge a qualsiasi critica.
Gli oneri processuali e le ripetibili delle procedure ricorsuali, calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 130'672.55, seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), ritenuto che il fatto che gli appelli fossero di tenore pressoché identico - salvo alcune aggiunte nei rispettivi gravami (cfr. alcuni passaggi a p. 3, 7-11, 14 e 30 di quello di AP 2 e altri a p. 3 e 14 di quello di AP 1) - giustifica però di ridurre le ripetibili a favore dei singoli convenuti (art. 107 cpv. 1 lett. f CPC e art. 13 cpv. 1 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide
I. Gli appelli 8 febbraio 2011 di AP 2 e AP 1 sono parzialmente accolti.
Di conseguenza la sentenza 5 gennaio 2011 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:
La petizione dell’AO 1 è respinta.
È mantenuta l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Mendrisio.
La tassa di giustizia di fr. 9'500.- e le spese sono poste a carico dell’AO 1, che rifonderà singolarmente a AP 2 e a AP 1 fr. 20’000.- a titolo di ripetibili.
II. Gli oneri processuali derivanti dall’appello di AP 2 di complessivi fr. 3’200.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 3’500.- per ripetibili di appello.
III. Gli oneri processuali derivanti dall’appello di AP 1 di complessivi fr. 3’200.- sono a carico dell’appellato, che rifonderà all’appellante fr. 3’500.- per ripetibili di appello.
IV. Notificazione a:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).