Incarto n. 12.2011.206
Lugano 16 dicembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. SO.2011.3903 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 14 settembre 2011 da
CO 1
contro
RI 1 rappr. da RA 1
chiedente l’adozione delle misure necessarie nei confronti della convenuta priva di un organo di revisione ex art. 727 CO, domanda su cui la convenuta non si è espressa;
nell’ambito della quale il Pretore, con sentenza 10 novembre 2011, ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
appellante la convenuta con atto di appello 22 novembre 2011, con cui chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento, protestando spese e ripetibili;
mentre l'istante non ha presentato osservazioni al gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con istanza 14 settembre 2011AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, chiedendo che nei confronti della società, priva di un organo di revisione ex art. 727 CO (il revisore iscritto N__________ __________ essendo stato cancellato, cfr. doc. A) e invano diffidata sia per raccomandata (cfr. doc. B) sia tramite pubblicazione sul FUSC (cfr. doc. C) a ripristinare la situazione legale (art. 154 cpv. 1 e 2 ORC), fossero adottate le misure necessarie (art. 154 cpv. 3 ORC e art. 731b cpv. 1 e 941a cpv. 1 CO);
che il 19 settembre 2011 il Pretore ha assegnato alla convenuta ex art. 731b cpv. 1 n. 1 CO un termine di 30 giorni per ripristinare la situazione legale (convocare un’assemblea generale allo scopo di designare un nuovo organo di revisione e richiedere la sua iscrizione al registro di commercio, oppure produrre una dichiarazione di rinuncia, a condizione che fossero adempiuti i presupposti dell’art. 727a cpv. 2 CO), pena il suo scioglimento e la sua liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento;
che il termine assegnato essendo scaduto infruttuosamente, il Pretore, con decisione 10 novembre 2011, in base all’art. 731b cpv. 1 n. 3 CO ha pronunciato lo scioglimento della convenuta e ne ha ordinato la liquidazione secondo le prescrizioni applicabili al fallimento (dispositivo n. 1), senza aver prelevato né tasse né spese (dispositivo n. 2);
che con l’appello 22 novembre 2011 che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di revocare lo scioglimento e la liquidazione in via di fallimento, adducendo che nel frattempo, il 17 novembre 2011, la situazione di legalità era stata da lei ripristinata, con la nomina di un nuovo ufficio di revisione abilitato (T__________ __________, cfr. nuovi doc. D-F);
che all’appello in questione, inoltrato contro una decisione finale resa nell’ambito di una causa civile avviata dopo l’entrata in vigore - il 1° gennaio 2011 - del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), sono applicabili le disposizioni della nuova procedura federale (art. 405 cpv. 1 CPC);
che giusta l’art. 317 cpv. 1 CPC nuovi fatti e mezzi di prova sono considerati in appello soltanto se vengono immediatamente addotti (lett. a) e dinanzi alla giurisdizione inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente esigibile tenuto conto delle circostanze (lett. b);
che, visto quanto precede, la censura d’appello secondo cui la situazione di legalità sarebbe stata ripristinata dopo la decisione del Pretore dev’essere dichiarata ricevibile e fondata;
che la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che il ripristino della situazione di legalità nelle more della causa, anche solo nella procedura ricorsuale, è di per sé idoneo ad evitare lo scioglimento della società che presentava lacune nell’organizzazione, a condizione beninteso che il diritto processuale applicabile consenta la presentazione di fatti nuovi (nova) in appello (Lorandi, Konkursverfahren über Handelsgesellschaften ohne Konkurseröffnung - Gedanken zu Art. 731b OR, in: AJP 11/2008 p. 1386; Lorandi, Organisationsmängel von Gesellschaften mit tückischen Folgen, in: ST 2009 p. 91; cfr. TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.4.3, pubbl. in DTF 136 III 369; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);
che nel caso di specie la nomina del nuovo ufficio di revisione abilitato, debitamente provata dai doc. D-F allegati all’impugnativa, costituisce un vero e proprio novum, trattandosi di un fatto che si è verificato dopo l’emanazione della pronunzia pretorile (DTF 133 IV 342 consid. 2.1; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 11.1), di modo che lo stesso può e deve essere tenuto in considerazione senza restrizioni in questa sede (cfr. Messaggio concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC), in: FF 2006 p. 6747): ciò fa sì che il provvedimento adottato dal Pretore nei confronti della convenuta dev’essere annullato, con conseguente reiezione dell’istanza (in tal senso Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388; Machado, Carences dans l’organisation de la société anonyme - Arrêt 4A_106/2010 du 22 juin 2010 de la 1ère Cour de droit civil - (publié en partie à l’ATF 136 III 369), in: Reprax 1/2011 p. 56 seg.; Philippin, nota a sentenza in JdT 2010 p. 362; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142);
che, in definitiva, l’appello deve pertanto essere accolto nel senso che l’istanza va respinta;
che per quanto riguarda le spese e le ripetibili di primo e secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 100'000.-, pari al capitale nominale della società convenuta (cfr. doc. A; TF 22 giugno 2010 4A_106/2010 consid. 6, 8 luglio 2010 4A_278/2010 consid. 6, 19 agosto 2010 4A_315/2010 consid. 2; ZSR 2011 p. 86; II CCA 25 agosto 2011 inc. n. 12.2011.133, 28 ottobre 2011 inc. n. 12.2011.142), vale quanto segue: visto che il ripristino della situazione di legalità è avvenuto solo in appello, non vi è motivo di modificare il giudizio di prima sede su tale questione, tanto più che il Pretore non aveva caricato alle parti né tasse né spese né ripetibili e in questa sede la convenuta non ha precisato quale sarebbe l’eventuale indennità per ripetibili da lei pretesa; quanto alle spese e alle ripetibili di seconda istanza, va da una parte considerato che per diritto federale all’istante (rispettivamente al Cantone) non possono essere caricate le spese procedurali (art. 154 cpv. 3 2ª frase ORC; Lorandi, in: AJP 11/2008 p. 1388), e dall’altra va tenuto conto che la convenuta è sì risultata vincente, ma che il ritardo nel ripristinare la situazione di legalità giustifica di accollarle almeno parte degli oneri processuali (Machado, op. cit. p. 57): nelle particolari circostanze appare pertanto equo, in applicazione dell’art. 107 cpv. 1 lett. f CPC, porre a carico di quest’ultima metà delle spese giudiziarie anticipate (di fr. 900.-), senza attribuzione di ripetibili per la procedura di secondo grado;
Per i quali motivi
decide:
I. L’appello 22 novembre 2011 di RI 1 è accolto.
Di conseguenza la sentenza 10 novembre 2011 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
II. La tassa di giustizia e le spese di appello di complessivi fr. 450.-, da anticiparsi dall’appellante, rimangono a suo carico. Non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 30'000.-.