Incarto n. 12.2011.20
Lugano 1 luglio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa a procedura accelerata in materia di esecuzione e fallimenti - inc. n. AC.2010.25 della Pretura __________ - promossa con petizione 26 ottobre 2010 da
AO 1 (patrocinata dall' RA 2 )
contro
AP 1 (patrocinata dall' RA 1 )
con cui l'attrice, in applicazione degli art. 110 LEF e 148 vLEF, ha introdotto azione di contestazione contro la partecipazione al pignoramento a carico di __________, eseguito il 4 ottobre 2010 dall'UE __________, del credito di fr. 1'647'484.20 a favore della di lui moglie __________, chiedendone l'estromissione e, in conseguenza di ciò, di attribuirle il relativo dividendo stimato in fr. 374'124.–;
e ora sull'istanza di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio presentata da AP 1 il 29 novembre 2010 e avversata dall'attrice e che, con decreto 24 gennaio 2011, il Pretore __________, ha respinto;
ricorrente AP 1 con ricorso 4 febbraio 2011 con il quale chiede di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio nella sua forma più ampia per la causa davanti al primo giudice, l'estensione della domanda anche alla procedura di ricorso in esame, protestata un'adeguata indennità per ripetibili;
stabilito che il ricorso non ha formato oggetto di intimazione;
letti ed esaminati gli atti
ritenuto
in fatto: A. Nell'ambito del pignoramento eseguito a carico di __________ il 4 ottobre 2010 ad opera dell'UE __________, il 26 ottobre 2010 AO 1 ha convenuto in giudizio davanti al Pretore __________, la di lui moglie AP 1. In particolare, con azione giusta gli art. 110 LEF e 148 vLEF ha contestato la partecipazione al pignoramento di un credito a favore di quest'ultima di fr. 1'647'931.20, ne ha chiesto l'estromissione e, in conseguenza di ciò, che il relativo dividendo stimato in circa fr. 374'124.– le fosse attribuito.
B. In questo contesto, con istanza 29 novembre 2010 - completata il 3 dicembre 2010 - la convenuta ha postulato l'ammissione all'assistenza giudiziaria e al gratuito patrocinio nella persona del suo patrocinatore, richiesta avversata dall'attrice con memoriale di osservazioni del 22 dicembre 2010. La convenuta ha dal canto suo ribadito la sua domanda producendo spontaneamente delle contro-osservazioni datate 29 dicembre 2010. Pure AO 1 ha ritenuto di dover nuovamente esprimere la sua opposizione con atto del 14 gennaio 2011.
Con decreto 24 gennaio 2011 il Pretore __________, ha respinto la richiesta di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio a motivo che la documentazione allegata era lacunosa e non provava lo stato di indigenza in cui la convenuta sosteneva di versare. A detta del primo giudice inoltre, la causa nemmeno presentava probabilità di esisto favorevole.
C. Con ricorso 4 febbraio 2011 AP 1 chiede di riformare il giudizio impugnato e di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria nella sua forma più ampia in relazione alla causa di merito pendente davanti al Pretore, oltre che a quella riferita all'istanza di gratuito patrocinio e a quella di inoltro del presente gravame. Rimprovera al Pretore di non avere chiesto un complemento di documentazione prima di emettere la sua decisione negativa e - in questa sede - allega e produce di moto proprio tutta una serie di documenti (doc. C-O). Evidenzia la precaria situazione finanziaria e quindi lo stato d'indigenza in cui versano lei e il marito __________, le cui disponibilità di reddito mensile sono interamente assorbite dagli oneri correnti mentre che, per il resto, la sostanza mobiliare e immobiliare della famiglia era stata sequestrata a seguito del procedimento penale in corso a carico del marito. Contesta l'assenza di probabilità di esisto favorevole ritenuto il suo ruolo di convenuta in giudizio - e quindi di parte costretta a difendersi - nell'ambito di una vertenza complessa in fatto e in diritto. Peraltro, in proposito il Pretore non aveva motivato la sua posizione. D'altro canto poi, anche con riferimento al procedimento penale a carico del marito, a lei era già stato riconosciuto il beneficio di assistenza giudiziaria e gratuito patrocinio. L'interessata chiede infine l'ammissione all'assistenza giudiziaria anche per la procedura di ricorso, oltre a un'adeguata indennità per ripetibili di secondo grado. Data la sua natura, il ricorso non ha formato oggetto d'intimazione.
D. Il medesimo decreto pretorile è stato impugnato da AP 1 con reclamo dello stesso giorno fondato sull'art. 319 lett. b n. 1 CPC. In questo contesto, con decisione 9 febbraio 2011, la terza Camera civile del Tribunale d'appello ha dichiarato irricevibile quel reclamo (inc. n. 13.2011.2), per motivi di cui si avrà modo di dire nel seguito.
e considerato
in diritto: 1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero del 19 dicembre 2008 (CPC: RS 272; RU 2010 1739, 1834). Per l'art. 404 cpv. 1 CPC, fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita, ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore, si applica il diritto procedurale previgente. Pertanto, datata 29 novembre 2010, l'istanza di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio introdotta davanti al Pretore dev'essere trattata in base alle sole norme di cui alla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag: RL 3.1.1.7, valido fino al 31 dicembre 2010), che ha abrogato gli art. 155 segg. del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (CPC/TI: RL 3.3.2.1, valido fino al 31 dicembre 2010], in luogo degli attuali art. 117 e segg. CPC.
Invero, la dottrina non è unanime su questa problematica. Alcuni autori si limitano a citare il principio sancito dall'art. 405 CPC, senza confrontarsi con il problema (Freiburghaus/Afheldt in Sutter-Somm/Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Kommentar, 2010, art. 405 n. 4 e 5; Angelo Olgiati, Il codice di diritto processuale civile svizzero, 2010, pag. 350). Altri ipotizzano poi l'applicazione dell'art. 405 non solo alle decisioni che chiudono il procedimento, ma anche alle decisioni processuali per le quali il CPC prevede esplicitamente la via del reclamo, ma non invece alle decisioni ordinatorie (Trezzini, CPC Comm., Lugano 2011, art. 405, pag. 1565 e seg.). Altri ancora ritengono applicabile il nuovo diritto esclusivamente alle decisioni che pongono fine ad un procedimento, l'art. 405 CPC quale logica conseguenza dell'art. 404 CPC - norma quest'ultima che come visto presuppone che la procedura sia giunta a conclusione per portare al cambiamento del diritto applicabile - imponendo che oggetto d'impugnativa sia una decisione finale che termina totalmente o parzialmente la vertenza (Frei/Willisegger, Basler Kommentar ZPO, 2010, art. 405 n. 7 e 8).
Ciò posto e per i motivi di cui già si è detto (sopra, consid. 2 primo paragrafo), questa Camera considera - allineandosi alla prassi adottata dalla terza Camera civile del Tribunale d'appello (sopra, consid. D: sentenza del 9 febbraio 2011 inc. n. 13.2011.2) - quest'ultima soluzione senz'altro preferibile: oltre ad avere il pregio della semplicità e della chiarezza, evita la commistione tra vecchia e nuova procedura, garantendo l'unitarietà del diritto processuale all'interno del procedimento. Di conseguenza, trattandosi di decisione incidentale, al decreto 24 gennaio 2011 con cui il Pretore non ha ammesso la convenuta al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, non torna applicabile il nuovo CPC. Il gravame è quindi da esaminare giusta l'art. 35 Lag.
L'art. 35 Lag stabilisce che contro il rifiuto di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria, il richiedente può adire l'“autorità di seconda istanza”, ovvero l'autorità gerarchicamente superiore (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123 del 22 maggio 2001, commento all'art. 35 in fine), entro il termine di 15 giorni. Tempestivo sotto questo profilo il ricorso in esame è pertanto ricevibile.
La ricorrente - richiamandosi alla prassi adottata dalla prima Camera civile del Tribunale d'appello (sentenza 20 ottobre 2008 inc. n. 11.2008.127 consid. 2 in: RtiD I-2009 pag. 599 n. 2c e, citata da ultimo in: sentenza 19 luglio 2010 inc. n. 11.2008.171 consid. 10) - chiede anzitutto a questa Camera di esaminare senza indugio il ricorso in esame senza interpellare l'attrice (ricorso, pag. 4 n. 1.1). A ragione. In effetti, l'art. 5 cpv. 1 Lag lascia valutare all'“autorità competente” se sia il caso di invitare l'altra parte in causa a esprimersi su una richiesta di assistenza giudiziaria (messaggio del Consiglio di Stato n. 5123, op. cit., commento all'art. 5 in principio). E, nella fattispecie tale ipotesi non appare (più) - ritenuto come l'attrice abbia già avuto modo di esprimersi profusamente circa la sua opposizione a siffatta concessione - proficua. Più opportuno sarebbe in realtà interpellare il Cantone, visto che una lite sull'assistenza giudiziaria oppone il richiedente alla pubblica autorità, non all'altra parte in causa (Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, Tolochenaz 1989, pag. 79 n. II con rinvii). Un patrocinatore d'ufficio è chiamato, in effetti, ad assolvere una funzione pubblica e viene a trovarsi in un rapporto giuridico con lo Stato (Corboz, Le droit constitutionnel à l'assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 84 in fondo). Resta il fatto che - nel Ticino almeno - lo Stato non può contestare né il conferimento né il rifiuto e nemmeno la revoca dell'assistenza giudiziaria (art. 35 cpv. 1 Lag). Per contro, esso può invece impugnare la successiva decisione con cui l'“autorità di concessione” tassa la nota professionale del patrocinatore (art. 36 cpv. 1 lett. c con riferimento all'art. 7 cpv. 1 Lag). Nelle circostanze descritte conviene quindi procedere senza indugio, all'emanazione del presente giudizio.
Il Pretore ha considerato lacunosa la documentazione prodotta dalla ricorrente a sostegno dell'istanza di assistenza giudiziaria, in quanto priva di giustificativi atti a provare la sua indigenza (decreto impugnato, pag. 2 seg. verso il basso). La ricorrente censura la pretesa carenza di documentazione, invocando l'obbligo del giudice di provvedere ai necessari accertamenti e, laddove indispensabile, invitando persino la richiedente a completare in tal senso la propria istanza (ricorso, pag. 5 n. 2).
5.1 Il beneficio dell'assistenza giudiziaria è concesso alle persone fisiche indigenti (art. 3 cpv. 1 Lag), ovvero che non hanno la possibilità di provvedere con mezzi propri agli oneri di procedura e di patrocinio (art. 3 cpv. 2 Lag) senza intaccare i mezzi necessari al loro mantenimento e a quello della loro famiglia (sulla nozione di indigenza: Corboz, Le droit constitutionnel à l’assistance judiciaire, in: SJ 125/2003 II pag. 76 e riferimenti citati). Nella valutazione dell'indigenza non è decisivo solo il reddito del richiedente, ma anche la sua sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98; Corboz, ibidem).
5.2 Secondo la giurisprudenza (II CCA, sentenza 15 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.52 consid. 8), spetta al richiedente presentare - spontaneamente - in modo chiaro la propria situazione finanziaria attuale, sostanziando e dimostrando, pena la reiezione della sua domanda, che egli non è in grado di affrontare le spese connesse alla causa senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della propria famiglia (DTF 128 I 225, consid. 2.5.1; 125 IV 161, consid. 4; 120 Ia 179 consid. 3a; sentenza del Tribunale federale del 23 agosto 2006, n. 5P.246/2006, pubblicata in SZZP 2007 pag. 47). A tal scopo la parte richiedente è tenuta ad indicare in modo completo - nella misura del possibile - sia i suoi redditi che la sua situazione patrimoniale (DTF 124 I 1, consid. 2a). Solo qualora l'istante abbia fornito informazioni che poteva in buona fede ritenere sufficienti, si può esigere dall'autorità statuente che, prima di negare l'indigenza, inviti l'interessato a completare le indicazioni sulla propria situazione finanziaria e patrimoniale (sentenze del Tribunale federale del 15 novembre 2007, n. 4A_154/2007, consid. 4.3.2; 9 aprile 2001, n. 2P.195/2000, consid. 4c).
5.3 Davanti al Pretore la convenuta ha prodotto la decisione 28 settembre 2010 con cui, nell'ambito del procedimento penale in corso a carico del marito, il Giudice dell'istruzione e dell'arresto (di seguito: GIAR) supplente ha riconosciuto a quest'ultimo l'assistenza giudiziaria - richiesta con istanza 19 agosto 2010 - a fronte di redditi mensili per complessivi fr. 6'486.70, di un fabbisogno mensile minimo per lui e la moglie di fr. 6'450.90 e di tutta la sostanza mobiliare e immobiliare posta sotto sequestro penale (allegato all'istanza 29 novembre 2010: doc. A). La convenuta ha inoltre trasmesso il certificato municipale per l'ammissione all'assistenza giudiziaria 2 dicembre 2010, dove si attesta che l'interessata è casalinga e dispone dei medesimi redditi del marito, che sostanza lorda e proprietà immobiliare sono bloccate da sequestro penale e che, in merito al conteggio per oneri ricorrenti (spese, oneri sociali, debiti e oneri fiscali e assicurativi), si rinviava al “formulario marito 19.08.2010” (annesso al complemento 3 dicembre 2010: doc. B pag. 1 n. 3 e pag. 2 n. 4). E, a queste condizioni, si può ben ritenere che in buona fede la richiedente potesse considerare di avere reso sufficientemente nota la sua situazione patrimoniale.
In effetti, che i fondi della famiglia erano sequestrati presso il Ministero pubblico trova riscontro anche nei documenti della causa di merito (quelli del marito: doc. A; quelli della moglie in relazione alla convenzione matrimoniale di cui al doc. O: doc. C, D e E pag. 4/5). Che quindi mancassero gli estratti del registro fondiario (decreto impugnato, pag. 2 in basso) era a ben vedere irrilevante. D'altra parte poi, la decisione 28 settembre 2010 del GIAR supplente riferita al marito e prodotta dalla richiedente espone il dettaglio di entrate e uscite della famiglia, che poteva senz'altro supplire all'assenza del “formulario del marito” (decreto impugnato, pag. 3) indicato nel certificato municipale 2 dicembre 2010 (doc. B pag. 2 n. 4), della notifica di tassazione dei redditi e dei giustificativi sugli oneri ricorrenti (decreto impugnato, pag. 2 e 3). Mentre che, per il resto, non avendo mai preteso che a suo carico vi fossero esecuzioni in corso (doc. B pag. 2), poco importava che la richiedente non avesse fornito il suo estratto UE (decreto impugnato, pag. 3).
Ciò posto, nella misura in cui nutriva dubbi o, rispettivamente, riteneva quanto agli atti incompleto, prima di respingere l'istanza il Pretore avrebbe dovuto invitare l'interessata a trasmettere gli eventuali giustificativi mancanti. La questione appare nondimeno superata: l'interessata ha in effetti provveduto di moto proprio ad allegare al ricorso i relativi documenti (doc. C a O: elenco a pag. 7 n. 2.3), che quindi si rivelano ammissibili in questa procedura. Ai fini del presente giudizio, questa Camera considererà pertanto anche questi “nuovi” elementi.
7.1 Il Pretore ha segnatamente negato la situazione di indigenza per il fatto che la richiedente non aveva fornito la prova del valore di stima della sua partecipazione in seno all'“indivisione __________” e della sua effettiva impossibilità a realizzare tale bene (decreto impugnato, pag. 3). In proposito vero è che, in questa sede, la ricorrente produce la distinta che quantifica la sua quota parte in un credito di fr. 38'054.– netti (fr. 62'221.– ./. fr. 24'167.–: doc. D pag. 2 n. 27; doc. N). Ciò non toglie che per il resto, l'interessata si limita a rilevare che trattasi di patrimonio costituito da una comunione ereditaria - di cui lei fa appunto parte - “come tale, non certo disponibile e valorizzabile al momento della presentazione dell'istanza” ritenuto che è “notorio che lo scioglimento di una comunione ereditaria richiede il consenso di tutti gli eredi, o una procedura giudiziaria, cosa che l'istante non può certo permettersi finanziariamente in questa fase” e che “i rapporti con il resto dei componenti della CE si sono da tempo guastati (per questo fatto non si è evidentemente in grado di produrre documenti)” (ricorso, pag. 10 n. 3.4). Allegazioni queste che, a ben vedere, sembrano più un mero pretesto inteso ad escludere a priori la possibilità di fornire prove al riguardo, ma che in realtà sono poco indicative di un impedimento oggettivo. Di modo che, da questo punto di vista, la critica mossa al primo giudice si riassume in semplici affermazioni di parte che, poiché infondate, non meritano tutela. La censura va così respinta.
7.2 Invero, per il Pretore l'indigenza non era stata provata anche per un altro importante motivo. Nell'ambito della vertenza di merito contestuale alla richiesta di assistenza giudiziaria in esame, la convenuta si riteneva creditrice verso il marito di fr. 1'647'931.20, saldo questo rimasto scoperto rispetto ad un importo dovutole in forza della convenzione matrimoniale sottoscritta l'8 luglio 2004 di fr. 2'080'000.–: per il Pretore la differenza di fr. 432'515.80 era già stata verosimilmente incassata dall'interessata, la quale, tuttavia, non aveva recato la prova che anche quell'importo era stato di fatto sequestrato dall'autorità penale (decreto impugnato, pag. 3). Ora, del fatto che i beni appartenenti alla convenuta e posti sotto sequestro si riassumono nella quota parte di un mezzo dell'abitazione coniugale (fondo n. __________ RFD __________) e in 350 azioni __________ già si è detto (sopra, consid. 7). Ciò posto è poi indubbio che la convenuta ha fatto spiccare a carico del marito il precetto esecutivo 25 gennaio 2010 limitato ad una somma capitale di fr. 1'647'484.20 quale “saldo credito di partecipazione di fr. 2'080'000.00 riconosciuto con convenzione matrimoniale 08.07.2004” (doc. L e O pag. 2 n. 6 della causa di merito). A fronte di tale risultanza, nell'ambito della procedura volta all'ottenimento dell'assistenza giudiziaria, la richiedente ha rilevato che è “l'attuale situazione di blocco totale, determinata dai sequestri penali, che non consente alla convenuta di avere a libera disposizione l'importo di sua spettanza di CHF 432'515.80” (contro-osservazioni 29 dicembre 2010, pag. 3 ad I). In merito all'avvenuto incasso ipotizzato dal Pretore, davanti a questa Camera la stessa ha quindi obiettato di “non avere incassato alcunché, a causa dei sequestri penali imposti sulle PPP __________, __________, __________ e __________ RFD __________” - riferite invero al fondo n. __________ RFD __________ (consultazione in www.siftipub.ti.ch) - poiché “in effetti anche i proventi da vendite di immobili, autorizzati di volta in volta dal PP, sono stati bloccati” (ricorso, pag. 11 n. 3.5), lasciando così sottintendere che l'importo si trovava ancora su un qualche conto intestato al marito. Se non che, dallo scritto 19 agosto 2010 a firma del marito e prodotto dalla richiedente quale annesso al ricorso, in merito alla sua situazione patrimoniale quest'ultimo ha quantificato in fr. 2'134'410.– i suoi attivi costituiti dalla “liquidità su conti bloccati presso il MP” (doc. O al ricorso pag. 1 in basso), importo questo che corrisponde di fatto all'utile conseguito con la vendita del fondo n. __________ RFD __________ (fr. 2'028'000.–) - quindi diverso da quello di cui alle PPP poc'anzi citate - e di un pacchetto azionario della __________ (fr. 106'410.–) (doc. A nella causa di merito, pag. 2 n. 4 e 5). D'altra parte, nulla permette di ritenere - e peraltro la ricorrente non lo sostiene nemmeno - che la quota parte di fr. 432'515.80 sia da computare su tale somma. Davanti all'incongruenza che emerge dalle allegazioni confuse e non unanimi della stessa convenuta, che doveva chiarire - anche alla luce di precise obiezioni sollevate dall'attrice - le questioni controverse, in assenza di evidenti e oggettivi riscontri, la conclusione pretorile resiste tutto sommato alla critica e merita pertanto conferma.
Visto che, per i suesposti motivi (sopra, consid. 7.1 e 7.2), non si può ritenere che l'istante abbia dato prova nell'ambito dell'azione di contestazione promossa dall'attrice con petizione 26 ottobre 2010, di una sua situazione d'indigenza, non occorre confrontarsi oltre su valore e necessità di utilizzo da parte della richiedente dell'auto che le appartiene (ricorso, pag. 11 n. 3.6; doc. L e M). Ciò posto, e pur dovendosi considerare che, proprio perché costretta a difendersi in giudizio, la resistenza della convenuta all'azione promossa dall'attrice non può a priori dirsi sprovvista di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag; ricorso, pag. 12 n. 4), in conclusione il decreto pretorile trova comunque conferma.
In definitiva, il ricorso va così respinto. Non si prelevano né tassa di giustizia, né spese per questa decisione (art. 4 cpv. 2 Lag; II CCA, 26 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.65 pag. 5), mentre non si pone il problema di ripetibili, l'atto ricorsuale non avendo formato oggetto d'intimazione (sopra, consid. C; I CCA, 25 settembre 2007 inc. n. 11.2007.84 consid. 11). La richiesta di assistenza giudiziaria formulata davanti a questa Camera per la procedura di ricorso non può trovare accoglimento venendo meno - per gli stessi motivi di cui si è detto (sopra, consid. 8) - il presupposto dell'indigenza (art. 3 cpv. 1 Lag).
Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro questa decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), l'impugnabilità di una decisione incidentale come quella emessa in tema di assistenza giudiziaria segue la via dell'azione principale (II CCA, 5 giugno 2009 inc. n. 12.2008.231 consid. 4). Il relativo valore litigioso, allo stadio attuale della causa, è stato quantificato dall'attrice in fr. 374'124.– (act. I, pag. 2 n. I/2).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC, il CPC/TI e la legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag),
decide: 1. Il ricorso 4 febbraio 2011 di AP 1, __________, è respinto.
Non si prelevano tasse né spese.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, contestuale al ricorso, è respinta.
Intimazione:
– .
Comunicazione:
– Pretura __________;
– .
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).