Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 26.10.2012 12.2011.19

Incarto n. 12.2011.19

Lugano 26 ottobre 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Grisanti (giudice supplente)

vicecancelliera:

Verda Chiocchetti

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.86 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud - promossa con petizione 29 novembre 2007 da

AO 1 rappr. dall’ RA 2

contro

AP 1 rappr. dall’ RA 1

con cui l'attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 21'449.55 oltre interessi e spese esecutive nonché, in questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio;

domande avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 3'909.45 oltre interessi, ridotti a fr. 3'108.85 in sede di conclusioni;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 17 gennaio 2011 con cui ha accolto la petizione limitatamente a fr. 17'998.40 e respinto la domanda riconvenzionale;

appellante il convenuto che con atto di appello del 31 gennaio 2011 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per l'importo di fr. 2'982.45 oltre interessi, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre l'attrice con risposta all'appello 28 marzo 2011 postula la reiezione del gravame e con appello incidentale di medesima data chiede la riforma del giudizio di primo grado nel senso di accogliere integralmente la petizione, in entrambe le richieste di giudizio con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado;

mentre il convenuto con risposta 2 maggio 2011 postula la reiezione dell’appello incidentale pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,

ritenuto

in fatto : A. Nel corso del 1999 AP 1, titolare della ditta individuale __________ O.D. dipl. fed., ha affidato alla AO 1, operante tramite il proprio , poi diventato F, un mandato di gestione contabile e amministrativa della propria attività. In virtù di questo incarico la mandataria registrava la contabilità, allestiva i bilanci, i conteggi dei salari, degli oneri sociali e dell'IVA ed elaborava le dichiarazioni fiscali (doc. 23). Nell'agosto del 2000, in previsione dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2001, della legge federale concernente l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) comunicava a tutti i contribuenti che all'epoca – al pari di AP 1 - conteggiavano l'imposta secondo il metodo dell'aliquota a saldo di inoltrare al più tardi entro il 31 gennaio 2001 una dichiarazione di adesione se intendevano mantenere questo sistema di conteggio. In caso contrario avrebbero dovuto conteggiare anche loro, per un periodo minimo di cinque anni, secondo il sistema effettivo (imposta sulla cifra d'affari con deduzione dell'imposta precedente; doc. 8 e 9). A seguito di tale comunicazione, AP 1 sottoponeva, per una consulenza fiscale, la questione a , il quale dirigeva per la mandataria il settore contabilità. Avendogli il cliente accennato all'eventualità di alcuni investimenti - quali il trasloco del negozio di G nonché l'acquisto di un camper che il mandante intendeva fare rientrare nell'attività aziendale - per i quali si sarebbe potuta recuperare l'IVA con dunque la possibilità di un risparmio fiscale, il contabile __________ suggeriva di passare dal sistema di imposizione a saldo a quello effettivo. In virtù di questa consulenza AP 1 decideva di non presentare all'AFC la dichiarazione di adesione e abbandonava il precedente sistema di conteggio per i cinque anni successivi, un ritorno al sistema a saldo essendo possibile solo al termine di tale periodo (v. doc. 8).

B. Il 27 giugno 2003 il __________ confermava a AP 1 l'offerta per la tenuta contabile e amministrativa, e più precisamente per la codifica e registrazione dei documenti contabili (trimestrale), l'allestimento di situazioni provvisorie (trimestrale), l'allestimento del bilancio e del conto economico definitivo (annuo), l'allestimento dei conteggi IVA (trimestrale) nonché l'elaborazione della dichiarazione fiscale, al prezzo annuo di fr. 3'600.- (IVA esclusa; doc. 1). Il 16 giugno 2004 AP 1 segnalava al __________ che a causa della consulenza IVA fornitagli nel 2001 dal collaboratore __________ egli aveva subito negli anni contabili 2001 - 2003 un maggiore onere fiscale di cui chiedeva il risarcimento per il periodo sino a fine 2005 (doc. 2). Il 16 aprile 2007 la mandataria sollecitava al cliente il pagamento delle cinque fatture emesse per le prestazioni fornitegli negli anni 2001 – 2005 (doc. G -L) che risultavano ancora scoperte per fr. 21'449.55 (doc. M e doc. 4) ma che l'interessato non intendeva onorare poiché ritenute non conformi alla retribuzione forfettaria concordata nel giugno 2003 e comunque inferiori alla sua pretesa di risarcimento danni per carente consulenza fiscale (doc. 5). Nel frattempo veniva coinvolta anche l'assicurazione RC della mandataria, __________, la quale dopo avere proposto una soluzione bonale della vertenza, però respinta dal mandante, rifiutava l'assunzione del caso per mancanza di un nesso di causalità tra la prestazione fornita e il danno rivendicato (doc. O).

C. Con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio dinanzi alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud AP 1 chiedendone la condanna al pagamento di fr. 21'449.55 oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2006 e di fr. 100.- per spese esecutive nonché, in questa misura, il rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio. Il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha a sua volta chiesto la condanna dell'attrice al pagamento di fr. 3'909.45 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2005. In sintesi, AP 1 ha in primo luogo contestato l'importo rivendicato da controparte per le prestazioni fornitegli ritenendolo non conforme al prezzo forfettario concordato di fr. 3'600.- annui. Riconoscendo il suo debito limitatamente a fr. 17'872.-, il convenuto ha quindi opposto all'attrice una propria pretesa di risarcimento danno di fr. 21'781.45, riconducibile al maggior onere fiscale subito con la carente consulenza. Da qui la rivendicazione del saldo in suo favore di fr. 3'909.45. Esperita l'istruttoria, con le conclusioni l'attrice ha confermato le proprie domande, mentre parte convenuta ha ridotto a fr. 3'108.85 oltre interessi la propria domanda riconvenzionale.

D. Con sentenza 17 gennaio 2011 il Pretore ha parzialmente accolto la petizione limitatamente a fr. 17'998.40 oltre interessi e spese esecutive e ha caricato la tassa di giustizia (fr. 2'500.-) e le spese all’attrice in ragione di 1/5 e al convenuto per i restanti 4/5, obbligando inoltre quest'ultimo a rifondere a controparte fr. 2'400.- a titolo di ripetibili. Per il resto ha respinto la domanda riconvenzionale ponendo la tassa di giustizia (fr. 400.-) e le spese a carico di AP 1 cui ha fatto obbligo nel contempo di rifondere a controparte fr. 600.- a titolo di ripetibili. In sintesi il primo giudice ha stabilito in fr. 19'494.40 l'onorario spettante all'attrice per i servizi forniti nel periodo 2001-2005 (fr. 11'620.80 [per gli anni 2003-2005 secondo la pattuizione di cui al doc. 1] + fr. 3'873.60 [per il 2002] + fr. 4'000.- [per il 2001]), dal quale ha dedotto - in assenza di contestazione tra le parti - gli anticipi incassati dall'UEF per complessivi fr. 866.- (doc. M: "anticipi __________ ") nonché il costo degli occhiali acquistati per fr. 630.- dal direttore dell'azienda __________ presso il convenuto (doc. M: "pagamento __________ occhiali"). Per contro egli non ha ravvisato nella consulenza fornita da __________ alcun comportamento contrario al proprio dovere di diligenza e fedeltà né dunque alcuna violazione contrattuale giustificante una domanda di risarcimento danni da opporre in compensazione o da fare valere in via riconvenzionale.

E. AP 1 è insorto con atto di appello 31 gennaio 2011 chiedendo la riforma del primo giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 2'982.45 oltre interessi al 5% dal 7 aprile 2005, con protesta di spese e ripetibili di primo e secondo grado. L'appellante rinuncia a contestare l'onorario di controparte stabilito dal Pretore in fr. 17'998.40, rimprovera però a quest'ultimo di avere a torto negato una violazione contrattuale dell'attrice. A suo giudizio il giudice di prime cure sarebbe infatti partito dall'assunto, sbagliato, che il maggior onere fiscale sarebbe stato causato dalla mancata realizzazione di condizioni prospettate alla mandataria (acquisto di un camper, investimenti di rilievo a seguito del trasloco del negozio di __________ ecc.) e non da un errore di valutazione da parte del collaboratore AO 1, quando invece lo stesso __________ avrebbe ammesso che sia il trasloco sia l'acquisto del camper sarebbero stati effettuati e le relative spese contabilizzate. Rimprovera all'attrice di non avere effettuato una valutazione seria della situazione ma di essersi accontentata di generiche informazioni senza in particolare operare, come avrebbe dovuto, una previsione d'imposta confrontando, sulla base dei dati contabili a sua disposizione, il metodo di calcolo effettivo con quello a forfait in precedenza seguito. Nell'opporre alla pretesa attorea di fr. 17'998.40 la propria contropretesa risarcitoria di fr. 20'980.85 corrispondente - per quanto stabilito dal perito giudiziario - alla differenza di IVA pagata in più nel periodo 2001-2005, l'appellante invoca l'accoglimento della sua domanda riconvenzionale per l'importo di fr. 2'982.45 oltre interessi.

Delle osservazioni e dell'appello incidentale 28 marzo 2011 come pure della risposta all'appello incidentale 2 maggio 2011 si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

considerando

in diritto: 1. La decisione impugnata è stata emessa il 17 gennaio 2011 e di conseguenza giusta l’art. 405 CPC alla procedura ricorsuale si applica il Codice di diritto processuale civile svizzero, entrato in vigore il 1° gennaio 2011.

  1. L'attrice, nel suo appello incidentale, domanda in sostanza di riformare la sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la sua petizione e di riconoscerle per i servizi forniti - ma solo in minima parte onorati – negli anni 2001-2005 l'importo di fr. 21'449.55 in luogo di quello (fr. 17'998.40) attribuitole dal Pretore e ora accettato dal convenuto. Sennonché la richiesta, oltre a essere perlopiù inammissibile in quanto insufficientemente motivata (art. 311 CPC), si rivela pure infondata. L'atto è in particolare irricevibile nella misura in cui si limita a riproporre riassuntivamente i motivi già esposti in sede pretorile. L’atto di appello (incidentale) deve infatti necessariamente confrontarsi in forma critica con i contenuti del giudizio che intende impugnare. È però ovvio che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si limita a richiamare - o anche solo a riprodurre riassuntivamente - argomentazioni espresse in precedenti allegati (sentenze del Tribunale federale 4A_659/2011 del 7 dicembre 2011 in: SJ 20112 I 231, 5A_438/2012 del 27 agosto 2012 consid. 2.2; cfr. II CCA 18 agosto 2009, inc. n. 12.2008.138). Ciò si realizza in concreto per l'argomentazione con la quale l'attrice ribadisce di avere svolto nel periodo in esame anche incarichi non indicati al doc. 1, fra cui il conteggio degli stipendi e degli oneri sociali, una consulenza in materia di assegni familiari e della corrispondenza per procedure d'incasso. Così facendo dimentica però di confrontarsi con la motivazione del primo giudice, il quale aveva in particolare spiegato come ad esempio la prestazione "conteggi salari e oneri sociali", pur non essendo espressamente prevista nel doc. 1, fosse comunque stata fornita nel 2003 senza che ciò avesse comportato un aumento dell'importo a corpo confermato il 27 giugno 2003 e come in base alla testimonianza del teste __________ tale documento fosse stato redatto tenendo conto delle attività svolte negli anni precedenti, tra le quali figurava per l'appunto pure l'allestimento dei conteggi di salari e degli oneri sociali. Medesimo discorso vale per la deduzione degli importi di fr. 866.- (anticipi __________) e di fr. 630.- (pagamento occhiali __________) operata - in assenza di contestazione tra le parti - dal Pretore, con il cui accertamento l'appellante incidentale non si confronta minimamente.

Ma anche a prescindere da queste riserve di (in)ammissibilità del gravame, l'attrice non può attaccare con successo il giudizio pretorile argomentando che il convenuto non avrebbe mai, prima del 7 aprile 2005 (doc. 3), contestato nel quantum gli importi fatturati e agirebbe ora dunque in mala fede. Giova ricordare che la fattura è un mezzo di prova imperfetto, nel senso che essa ha un limitato valore probatorio fintanto che i suoi contenuti o la sua fedefacenza non sono stati contestati dalla controparte. Se tale contestazione è avvenuta, come nella fattispecie che qui ci occupa - sebbene "solo" il 7 aprile 2005 -, incombe all’attore dimostrare il suo credito facendo capo ad altre prove (cfr. Rep. 1999, p. 261). Ciò che però AO 1 non ha fatto, l'attrice non avendo minimamente dimostrato perché il calcolo del primo giudice, che ha peraltro controllato minuziosamente gli importi fatturati, sarebbe sbagliato e andrebbe modificato. Lo stesso dicasi per le spese fatturate per le quali manca effettivamente, come evidenziano a ragione il Pretore e il convenuto, qualsiasi documento giustificativo. Ne segue che l'appello incidentale dev'essere respinto nella limitata misura della sua ammissibilità.

  1. Per quanto concerne l'appello principale e la domanda riconvenzionale, si tratta di verificare la responsabilità contrattuale dell'attrice in relazione al danno subito dal convenuto negli anni 2001-2005 a seguito del cambiamento di conteggio IVA, suggeritogli dal collaboratore AO 1 dal sistema a saldo a quello effettivo.

3.1 Pacifica è l'esistenza tra le parti di un mandato di consulenza fiscale, benché questo genere di consulenza non fosse espressamente contemplato, o meglio ripreso nel contratto di cui al doc. 1. In effetti né l'allestimento delle dichiarazioni fiscali in quanto tale - prevedente solo l'obbligo di allestire con scienza e coscienza tali dichiarazioni sulla base di circostanze di fatto già verificatesi in precedenza - né la tenuta della contabilità comportavano per l'attrice anche l'obbligo di consigliare al convenuto l'opportunità di un eventuale cambiamento di assoggettamento all'IVA (cfr. sentenza del Tribunale federale 4C.40/2006 del 28 giugno 2006 consid. 2.2, pubblicata in Rtid II-2006 pag. 740; II CCA 29 agosto 2011, inc. n. 12.2009.175). Ciò non toglie però che l’attrice si sia comunque giuridicamente impegnata a suggerire alla controparte - che dopo avere ricevuto dall'AFC la comunicazione relativa alla novella legislativa e alle varie possibilità di conteggio dell'IVA, era alla ricerca di una consulenza specialistica (sulla distinzione tra contratto e atto di cortesia cfr. in particolare DTF 137 III 539 consid. 4.1) - l'impostazione più conveniente dal punto di vista fiscale. Vincolo contrattuale che del resto nemmeno l'attrice contesta.

3.2 Il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e qualora cagioni - intenzionalmente o per negligenza - un danno è tenuto a risponderne (art. 321e cpv. 1 CO), a meno che non provi che nessuna colpa gli è imputabile (art. 97 cpv. 1 CO). La misura della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che il lavoro richiede. Si tratta di stabilire in particolare come avrebbe agito un mandatario coscenzioso nella medesima situazione, ritenuto che le esigenze sono maggiormente rigorose nei confronti del mandatario che esercita la sua attività a titolo professionale e dietro remunerazione (DTF 115 II 62 consid. 3a; inoltre sentenza del Tribunale federale 4A_63/2011 del 6 giugno 2011 consid. 2). Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. sentenza del 28 giugno 2006 nella causa 4C.40/2006, consid. 2.2), chi propone i propri servizi quale consulente fiscale è tenuto a garantire la conoscenza e il rispetto delle normative fiscali vigenti nonché della relativa dottrina e la giurisprudenza. Il consulente fiscale deve salvaguardare diligentemente e fedelmente gli interessi del suo mandante, tenendo ben presente che lo scopo del mandato è quello di ridurre il più possibile l'onere fiscale a carico del cliente. Nel quadro dello svolgimento dell'incarico affidatogli deve pertanto accertare accuratamente le basi fattuali della tassazione, chiedere al mandante i ragguagli e i documenti che reputa necessari per il corretto espletamento del mandato e studiare la dottrina e la giurisprudenza rilevanti. Se del caso, è pure tenuto a far capo a terzi (specialisti o autorità) in grado di fornirgli le informazioni di cui non dispone personalmente (sulla diligenza richiesta ai consulenti fiscali cfr. anche Walter Fellmann in: Berner Kommentar, n. 421 – 425 ad art. 398 CO; RtiD II-2006 pag. 740 consid. 2.2; DTF 128 III 22 consid. 2c). Agisce segnatamente in modo contrario al proprio dovere di diligenza il consulente fiscale che non approfondisce una questione giuridica benché la situazione lo imponga (sentenza del Tribunale federale 4C.316/2001 del 7 febbraio 2002 consid. 2b/bb, pubblicata in: AJP 2003 pag. 713). Il Tribunale federale ha ad esempio ammesso la responsabilità di una società fiduciaria per il danno arrecato alla sua clientela dalla valutazione superficiale dei costi fiscali legati a una trasformazione societaria (DTF 128 III 22 consid. 2c-d).

3.3 Il perito giudiziario ha spiegato la differenza essenziale tra il conteggio dell'IVA secondo il metodo effettivo e secondo l'aliquota a saldo. Con riferimento al primo sistema, egli ha precisato che l'IVA va corrisposta sulla cifra d'affari in base alle controprestazioni convenute, ogni contribuente potendo però dedurre gli importi d'imposta ("imposta precedente") che hanno gravato il suo acquisto di beni e di prestazioni di servizi nella misura in cui i beni e le prestazioni di servizi acquistati sono destinati a produrre beni e servizi imponibili. Con riferimento al secondo, l'esperto ha rilevato che le aliquote saldo sono un sistema di conteggio atto a facilitare alle piccole e medie aziende la compilazione del rendiconto IVA da inoltrare all'AFC. L'IVA dovuta si ottiene moltiplicando la cifra d'affari imponibile (IVA inclusa) realizzata in un periodo di rendiconto con l'aliquota saldo autorizzata dall'AFC. Con questo sistema, l'imposta precedente relativa all'acquisto di merci, prestazioni di servizi ecc. è presa in conto forfettariamente (perizia giudiziaria 16 novembre 2009, pag. 7). Per potere valutare la maggiore convenienza fiscale dell'uno o dell'altro sistema di rendiconto ed effettuare una previsione seria e attendibile per il futuro, occorre dunque da un lato disporre dei dati contabili relativi alla cifra d'affari realizzata in passato dall'azienda - dati che l'attrice nella sua veste di amministratrice contabile già possedeva - e dall'altro conoscere e quantificare almeno approssimativamente gli investimenti - deducibili in maniera forfettaria o effettiva - che l'azienda interessata intende operare nel futuro.

3.4 Fondandosi essenzialmente sulla deposizione del teste , il Pretore ha ritenuto che l'attrice, tramite detto consulente, avesse richiesto al convenuto tutte le delucidazioni necessarie per valutare in maniera attendibile l'opportunità di mutare o meno sistema di assoggettamento all'IVA e che il maggior onere fiscale poi intervenuto fosse da ricondurre alla mancata realizzazione delle condizioni prospettate dal convenuto (acquisto di un camper, investimenti di rilievo a seguito del trasloco del negozio di ecc.) e non a un errore di valutazione del consulente fiscale. In questo modo il giudice di prime cure ha concluso che l'attrice non aveva mancato al proprio dovere di diligenza e fedeltà.

In realtà, come obietta a ragione il convenuto, già la valenza probatoria della deposizione di __________ desta qualche perplessità visto e considerato che il teste aveva ricevuto - dal responsabile di __________ - e anche parzialmente letto, prima di essere sentito dal Pretore, gli allegati di causa nonché i verbali dell'udienza preliminare e di audizione dei testi S__________ (per l'assicuratore RC) e dello stesso M__________ (sul rischio, in tale evenienza, di condizionare un teste cfr. Schweizer, in: Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/ Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 9 seg. ad art. 171 pag 683; Müller, in: Brunner/Gasser/Schwander, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Kommentar, San Gallo/Zurigo 2011, ni. 16 e 20 ad art. 171). Ma anche a prescindere da questa considerazione, la valutazione del primo giudice non convince. Da un lato perché, contrariamente a quanto assunto dal Pretore, le condizioni prospettate dal convenuto in merito all'acquisto del camper a titolo aziendale e al trasloco del negozio a __________ - dovendo per contro fare astrazione degli altri investimenti (per un'attività commerciale a __________ e per l'acquisto a un prezzo vantaggioso dell'inventario di una ditta in fallimento) che sono stati smentiti o comunque fortemente relativizzati dal convenuto e per i quali lo stesso __________ non ha escluso che si potesse anche sbagliare - si sono in realtà realizzate. Dall'altro, soprattutto, perché l'attrice non ha in verità chiarito tutti gli aspetti necessari per una valutazione attendibile, ma si è accontentata di prendere atto della sola possibilità di alcuni (non meglio quantificati) investimenti sui quali poter recuperare l'IVA nell'eventualità di un passaggio al conteggio secondo il metodo effettivo. Già il fatto che le parti non concordino minimamente sull'entità (anche solo approssimativa) degli investimenti previsti per queste operazioni e che nessun riscontro probatorio permetta lontanamente di chiarire l'aspetto, denota un accertamento lacunoso delle basi fattuali per una attendibile valutazione dell'onere IVA. Data l'imprescindibilità della questione per l'espletamento della consulenza richiesta e quindi per la decisione se cambiare o meno il tipo di assoggettamento per il quinquennio a venire, la mandataria avrebbe dovuto chiedere al mandante i relativi ragguagli e chiarire almeno approssimativamente l'entità delle spese prospettate per questo periodo o anche solo indicare, con la stessa approssimazione per le difficoltà di una simile previsione, una cifra minima di investimenti giustificante l'eventuale cambiamento alla luce dei dati aziendali già a disposizione. Delle difficoltà - evidenziate dall'attrice - legate alla variabilità della cifra d'affari si sarebbe potuto debitamente tenere conto riconoscendo un certo margine di errore. Sennonché l'attrice non ha fatto nulla di ciò, ma ha espresso la propria valutazione senza effettuare il benché minimo calcolo comparativo, ancorché solo ipotetico. Quanto basta per concludere che l'attrice non ha agito con la diligenza necessaria che la natura e lo scopo del mandato imponevano.

3.5 Pacifico che il convenuto a seguito della carente consulenza fiscale ha subito un pregiudizio economico. Il danno consiste nel maggior onere fiscale che il cambiamento di conteggio gli ha provocato negli anni 2001-2005 per l'impossibilità di ritornare al sistema di rendiconto secondo l'aliquota a saldo e che il perito giudiziario ha quantificato in maniera vincolante e incontestata in fr. 20'980.85. Evidente è inoltre l'esistenza del necessario nesso di causalità - naturale e adeguata - tra la violazione contrattuale e il danno intervenuto. In effetti, se il convenuto ha consultato l'attrice per una valutazione sulla maggior convenienza fiscale dell'uno o dell'altro sistema di conteggio dell'IVA ciò è chiaramente avvenuto perché egli vi attribuiva una indiscussa importanza e perché da questa consulenza dipendeva la decisione di cambiare o meno metodo di assoggettamento. Similmente si può ammettere, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della vita, che la carente valutazione dell'onere fiscale abbia indotto il convenuto al cambiamento di assoggettamento all'IVA, dal quale lo stesso si sarebbe invece con ogni probabilità astenuto se fosse stato diligentemente consigliato (cfr. per analogia DTF 128 III 22 consid. 2d).

3.6 Per quanto già anticipato (sopra, consid. 3.2), spetterebbe ora all'attrice dimostrare che il danno subito dal convenuto a causa della inadempienza contrattuale sarebbe intervenuto senza colpa da parte sua (art. 97 cpv. 1 CO). Ciò che però non è in grado di provare. La passività da lei dimostrata - che ha totalmente omesso di chiedere maggiori ragguagli di spesa e non ha effettuato alcuna previsione comparativa di imposta - di fronte ai prospettati investimenti non può infatti esimerla dalla propria responsabilità. Né l'attrice potrebbe, come osserva correttamente controparte, rimproverare al convenuto di averle fornito informazioni sbagliate in merito all'esecuzione o all'entità di investimenti che non sarebbero poi stati realizzati o comunque non lo sarebbero stati nella misura prospettata. La responsabilità per la mancanza agli atti di indicazioni più precise in merito all'entità di questi investimenti è infatti ascrivibile all'attrice che per effettuare una seria e attendibile consulenza fiscale non poteva prescindere da questi dati, per quanto ipotetici e approssimativi essi potessero apparire in quel momento. Neppure la circostanza che __________ fosse di formazione esperto contabile, ma non fiscale, servirebbe a discolpare l'attrice. Se il suo personale non disponeva delle conoscenze necessarie per trattare la delicata questione specialistica, la mandataria doveva o rifiutare l'incarico o appoggiarsi a una persona qualificata (DTF 128 III 22 consid. 2c in fine).

3.7 D'altra parte però proprio il fatto che il convenuto si sia rivolto per una consulenza specialistica a una struttura che si occupava di per sé "soltanto" della tenuta contabile e amministrativa della sua attività e che quindi non appariva a priori particolarmente idonea a trattare con la massima competenza possibile la delicata questione fiscale, unitamente alla estrema modicità - evidenziata dal Pretore e non contestata dalle parti - della tariffa oraria media (fr. 15.30, largamente inferiore addirittura a quella applicata al lavoro degli apprendisti [v. perizia giudiziaria pag. 5]) riconosciuta per i servizi forniti nell'anno 2001 (v. doc. G) e quindi, in assenza di indizio contrario, anche per la consulenza in esame, attenuano di molto la responsabilità dell'attrice e giustificano una riduzione del risarcimento nella misura del 50% (art. 99 cpv. 2 in relazione con gli art. 43 e 44 CO; Thévenoz, Commentaire Romand, CO I, 2a ed. 2012, N. 11, 16 e 17 all'art. 99; cfr. pure DTF 127 III 453 consid. 8c/bb nonché DTF 92 II 234 consid. 3d).

  1. Ne segue che il convenuto può compensare la pretesa creditoria dell'attrice di fr. 17'998.40 con la propria pretesa risarcitoria sino a concorrenza di fr. 10'490.40 (50% di fr. 20'980.85). L'appello principale merita pertanto di essere parzialmente accolto, nel senso che, in riforma della sentenza di primo grado, la petizione dev'essere accolta limitatamente a fr. 7'508.-. La domanda riconvenzionale deve invece essere respinta così come ha stabilito il Pretore. Per quanto concerne inoltre il riconoscimento degli interessi di mora, giustamente il convenuto contesta la loro decorrenza dal 31 gennaio 2006, ovvero 30 giorni dopo l'emissione dell'ultima fattura (doc. L), come invece ha ritenuto il giudice di prime cure. Si ricorda al riguardo che il solo invio della fattura, sia pure con l'indicazione di un termine per il pagamento, non costituisce ancora messa in mora ai sensi dell'art. 102 cpv. 1 CO, così che la mora subentra solo con l'invio di un'apposita interpellazione (cfr. II CCA 7 marzo 2011, inc. 12.2009.86 ). L'indicazione del citato termine non può essere equiparabile all'esistenza di un preciso giorno di adempimento ai sensi dell'art. 102 cpv. 2 CO giacché la fissazione di uno specifico giorno per l'adempimento deve essere frutto di un accordo delle parti e non dell'imposizione unilaterale del creditore che invia la fattura (cfr. sentenza Camera civile dei reclami 9 marzo 2012, inc. 16.2011.66). Ne discende che gli interessi di mora possono effettivamente, come eccepito dal convenuto, essere assegnati solo dal 16 aprile 2007, data del primo sollecito (doc. N).

  2. Le spese processuali delle due sedi seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e sono calcolate su un valore litigioso di fr. 20'980.85 per la procedura d'appello principale e di fr. 3'451.- per quella di appello incidentale. Quanto ai rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF non supera la soglia di fr. 30’000.– ai fini di un ricorso in materia civile.

Per i quali motivi,

richiamati la LTG e il Regolamento sulle ripetibili

decide:

I. L'appello 31 gennaio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza, invariati gli altri dispositivi, la decisione impugnata è così riformata:

  1. La petizione 29 novembre 2007 della AO 1, __________, è parzialmente accolta. Di conseguenza:

1.1 AP 1, __________, è condannato al pagamento dell'importo di fr. 7'508.- oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2007 e spese.

1.2 Limitatamente all'importo di fr. 7'508.- oltre interessi al 5% dal 16 aprile 2007 è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta da AP 1, __________, al PE n. __________ dell'UEF di Mendrisio.

  1. La tassa di giustizia, fissata in fr. 2'500.-, e le spese, da anticipare come di rito, sono poste a carico della AO 1, __________, in ragione di 2/3 e per il restante 1/3 a carico di AP 1, __________, al quale controparte rifonderà la somma di fr. 1'200.- a titolo di ripetibili.

II. Le spese processuali di appello consistenti in complessivi fr. 1'600.- già anticipate dall'appellante, sono poste a suo carico in ragione di 2/5 e per 3/5 a carico di controparte, la quale rifonderà all'appellante fr. 350.- a titolo di ripetibili ridotte di appello.

III. Nella misura in cui è ammissibile, l'appello incidentale 28 marzo 2011 della AO 1 è respinto.

IV. Le spese processuali dell'appello incidentale consistenti in complessivi fr. 500.- già anticipate dall'appellante incidentale, restano a suo carico, la quale rifonderà a controparte fr. 300.- a titolo di ripetibili di appello.

V. Notificazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La vicecancelliera

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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