Incarto n. 12.2011.17
Lugano 10 gennaio 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.157 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 10 novembre 2006 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice, previa l’adozione di misure supercautelari e cautelari, ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 62'641.15 oltre interessi e l’iscrizione per tale importo di un’ipoteca legale definitiva a suo favore e a carico della part. n. __________ RFD di __________ di proprietà del convenuto, domanda avversata da quest’ultimo che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo quantificato in replica a fr. 5'000.- oltre interessi e poi aumentato in sede conclusionale a fr. 39'741.35;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 14 dicembre 2010, con cui ha parzialmente accolto la petizione, per fr. 36'024.50 più interessi ed accessori, e respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto con atto di appello 20 gennaio 2011, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 33'121.05, in via subordinata per fr. 16'221.05 e in via ancor più subordinata per fr. 7'781.95, oltre interessi, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 23 febbraio 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Terminati a metà settembre 2006 i lavori, subappaltati - con l’accordo della committenza
Il convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di un importo imprecisato, poi quantificato con la replica a fr. 5'000.-, oltre interessi. Egli, tenuto conto del rapporto allestito dalla progettista e direttrice dei lavori arch. __________ (doc. 5), ha in sostanza addotto che la controparte poteva tutt’al più pretendere una mercede di fr. 36’853.48 (fr. 34'200.- [importo contrattuale senza IVA, dedotta la posizione “imprevisti” di fr. 4'500.-] + fr. 1'700.- [imprevisti] + fr. 7’805.- [lavori supplementari] ./. fr. 4'107.- [lavori inclusi nel contratto ma non eseguiti] ./. fr. 796.25 [lavori inclusi nel contratto ma da lui assunti, cfr. doc. 7] ./. fr. 4'401.21 [sconto del 12%] + fr. 2'452.94 [IVA]), da cui dovevano tuttavia essere dedotti gli acconti di fr. 25'000.-, il minor valore dovuto ad alcuni difetti dell’opera, il controvalore di altre opere non completamente terminate e il danno dovuto all’attuale impossibilità di utilizzare l’appartamento, che avrebbe potuto fruttare una pigione mensile di fr. 1'000.-.
In occasione del dibattimento finale del 28 ottobre 2010 le parti si sono riconfermate nelle loro precedenti richieste, l’attrice avendo pure ottenuto di far verbalizzare alcune osservazioni conclusive.
Il Pretore, con la sentenza 14 dicembre 2010 qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, per fr. 36'024.50 più interessi ed accessori, e respinto la domanda riconvenzionale. Il giudice di prime cure ha dapprima accertato che l’attrice, per le 8 posizioni contenute nel doc. B, poteva pretendere una mercede di fr. 37'941.20 (fr. 41'641.20 IVA inclusa [importo dovuto contrattualmente] ./. fr. 1'500.- [lavori non terminati] ./. fr. 2'200.- [difetto al betoncino]), da cui dovevano essere dedotti gli acconti di fr. 25'000.-. Ha in seguito ritenuto che essa, per i lavori supplementari, poteva fatturare altri fr. 26'262.25, oltre all’IVA di fr. 1'995.95. Ha quindi dedotto il 12% di sconto sul saldo per i lavori previsti dal doc. B (fr. 1'552.95) e il 10% di sconto su quello per i lavori supplementari (fr. 2'825.80), togliendo infine la somma di fr. 796.15 relativa ai lavori inclusi nel contratto ma assunti dal convenuto. Tutte le altre deduzioni proposte dal convenuto, compresa quella relativa al danno per l’impossibilità di utilizzare l’appartamento, sono per contro state respinte.
Con l’appello 20 gennaio 2011, che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale per fr. 33'121.05, in via subordinata per fr. 16'221.05 e in via ancor più subordinata per fr. 7'781.95, oltre interessi. A suo dire, per le prestazioni a corpo contenute nel doc. B, l’attrice poteva pretendere fr. 32'261.20 (fr. 34'200.- [importo contrattuale senza IVA, dedotta la posizione “imprevisti” di fr. 4'500.-] ./. fr. 129.- [lavori inclusi nel contratto ma non eseguiti] ./. fr. 4'088.52 [sconto del 12%] + fr. 2'278.67 [IVA]), da cui però dovevano essere dedotti fr. 25'000.- per gli acconti, fr. 5'500.- per il difetto al betoncino e fr. 1'500.- per le opere non terminate. Per i lavori supplementari alla stessa potevano invece essere riconosciuti solo fr. 9'948.25, da cui andava dedotto lo sconto del 10%, pari a fr. 994.80, e aggiunta l’IVA, di fr. 680.40, per complessivi fr. 9'633.90. Tolta la somma di fr. 796.15 relativa ai lavori inclusi nel contratto ma da lui assunti, ne risultava così un saldo a favore dell’attrice, per tutte le prestazioni da lei svolte, di fr. 9'098.95, ritenuto però che tale importo era compensato dalla sua contropretesa volta al risarcimento della perdita di guadagno per l’impossibilità di utilizzare l’appartamento dal 15 ottobre 2006 al 4 marzo 2010 (fr. 42'200.-), in subordine dal 29 ottobre 2007 al 13 novembre 2009 (fr. 25'320.-) e in via ancor più subordinata dal 29 ottobre 2007 al 19 aprile 2009 (fr. 16’880.-).
Delle osservazioni 23 febbraio 2011 con cui l'attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data e meglio il 14 dicembre 2010, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
In questa sede il convenuto chiede preliminarmente di estromettere dagli atti le osservazioni conclusionali che l’attrice, con l’accordo del Pretore, aveva fatto verbalizzare, a suo dire tardivamente e in violazione del disposto di cui agli art. 280 cpv. 3 e 282 CPC/TI, in occasione del dibattimento finale del 28 ottobre
La censura dev’essere disattesa. Questa Camera ha in effetti già avuto modo di precisare che un allegato conclusionale tardivo, e ciò vale per analogia anche per le eventuali conclusioni verbalizzate all’udienza qui in esame, foss’anche irrispettoso delle norme del CPC/TI, non arreca né può in realtà arrecare alcun pregiudizio alla controparte, specie se nello stesso - come nella fattispecie, vista tra l’altro l’estrema genericità e brevità di quelle osservazioni (che si estendono su poco meno di una pagina, a fronte delle 37 pagine prodotte dal convenuto) - l’attrice non ha provveduto ad estendere o modificare le proprie domande. In realtà, a quel momento alla parte viene unicamente data l’occasione di esprimersi, in ossequio al suo diritto di essere sentita, sulle risultanze dell’istruttoria, per cui, privandola di tale possibilità, la controparte non le sottrae un’arma processuale di particolare rilevanza, né migliora in alcun modo la propria posizione sostanziale o processuale. In definitiva, il convenuto non ha e non può dunque avere un interesse degno di protezione a ricorrere contro la decisione pretorile di ammettere o meno una tale presa di posizione, per cui, in assenza di un interesse tutelabile, cioè del cosiddetto “gravamen”, l’appello, su tale questione, deve senz’altro essere dichiarato irricevibile (II CCA 26 settembre 1996 inc. n. 12.96.120, 10 febbraio 1999 inc. n. 12.98.187, 8 ottobre 2010 inc. n. 12.2009.38; sul tema cfr. pure II CCA 15 aprile 2010 inc. n. 12.2008.250).
A questo stadio della lite è pacifico, in diritto, che la vertenza sia retta dalle norme sul contratto d’appalto (art. 363 segg. CO) ed in particolare che, nonostante l’ambiguo tenore letterale del documento definito “valutazione di costo indicativa” (doc. B), la mercede per le 8 posizioni contenute nello stesso sia stata stabilita a corpo (art. 373 CO), mentre quella per le opere supplementari debba essere calcolata a dipendenza del valore del lavoro e del materiale fornito (art. 374 CO).
Con riferimento alle 8 posizioni contenute nel doc. B, il Pretore - come detto - ha stabilito che l’attrice poteva pretendere una mercede di fr. 37'941.20 (fr. 38'700.-
10.1 Incontestato che l’importo concordato contrattualmente per le 8 prestazioni sia di fr. 38'700.- (doc. B) - a cui andrà poi aggiunta l’IVA -, il convenuto ritiene innanzitutto che da tale somma debba essere dedotta la posizione “imprevisti” di fr. 4'500.- e che nel contempo alle opere supplementari debbano essere aggiunti fr. 1'760.- per quel medesimo titolo (fr. 800.- per la rimozione dell’isolazione trovata sotto il betoncino, fr. 510.- per la puntellazione del sottotetto per adattamento travi portanti e fr. 450.- per la rimozione dell’architrave in beton finestra bagno e taglio tubo in ghisa), adducendo in sostanza che la stima per gli “imprevisti” riportata nel doc. B si era rivelata eccessiva rispetto alla realtà. A torto. Pur avendo ammesso in causa che l’inserimento della posta “imprevisti” è caratteristica dei contratti di mercede a corpo proprio per parare le conseguenze di eventuali fattori imponderabili oppure di errori di valutazione (risposta p. 3, conclusioni p. 6 e appello p. 9), egli sembra in effetti misconoscere che ciò fa però anche sì che all’appaltatore sia dovuta l’intera mercede a corpo pattuita, ivi compresa la parte esposta a titolo di “imprevisti”, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa si poi sia rivelata più o meno estesa di quanto ipotizzato inizialmente. Nei medesimi termini si è del resto espresso anche il perito giudiziario (perizia p. 10 e 16; audizione del perito n. 43 seg.). Poco importa invece se questa Camera in un precedente giudizio (II CCA 13 dicembre 2005 inc. n. 12.2004.217), per altro riferito a una mercede solo preventivata, abbia invece ritenuto di poter dedurre quella posizione.
10.2 Il convenuto dichiara in seguito di non condividere l’assunto pretorile secondo cui la mancata esecuzione di alcune opere contrattuali da parte dell’attrice sarebbe stata compensata dall’effettuazione di altri lavori inizialmente non previsti (la non demolizione e ricostruzione in diversa posizione della parete divisoria tra nuovo locale vestiaire e bagno padronale sarebbe compensata dalla costruzione del muro di rivestimento della parete verso il vano scale; la non formazione dell’apertura in soletta per la posa della scala di accesso al sottotetto sarebbe compensata dalla formazione dell’apertura esterna; il minor quantitativo di muratura a seguito della posa di porte a scrigno sarebbe compensato dalla maggior difficoltà causata dalla posa di porte a scrigno) ed avrebbe semmai comportato un costo supplementare per l’attrice, quando, a suo dire, quest’ultima avrebbe in realtà risparmiato fr. 129.-, importo di cui chiede dunque la deduzione. A ragione. È vero che in un primo tempo il perito giudiziario ha indicato che le sopramenzionate opere non eseguite dall’attrice erano in generale compensate dalle altre pure indicate sopra (perizia p. 9), ciò che egli ha in seguito ribadito per quanto riguardava la non formazione dell’apertura in soletta per la posa della scala di accesso al sottotetto, a suo dire compensata dalla formazione dell’apertura esterna (audizione del perito n. 20). È però altrettanto vero che egli in un secondo momento ha in parte modificato le sue conclusioni, rilevando che l’attrice, per non aver dovuto demolire e ricostruire la parete portante tra il vestiaire e il bagno padronale ed aver al suo posto provveduto a sistemare la superficie della stessa rispettivamente costruito un nuovo muro di rivestimento della parete verso il vano scale, aveva di fatto conseguito un vantaggio finanziario di fr. 129.- (cfr. lettera 24 novembre 2009 del perito, ad n. 69), che deve dunque essere dedotto dalle sue pretese.
10.3 Il Pretore ha tra l’altro dedotto dalle spettanze dell’attrice le spese per ovviare alla difettosità del betoncino, che presentava differenze di quote sulla sua superficie superiori alla tolleranza. Confrontato con le due proposte di risanamento indicate dal perito giudiziario, la prima che prevedeva l’impiego di una malta liquida di livellamento per un costo di fr. 2'200.-, la seconda che presupponeva pure una fresatura preliminare del betoncino per un costo complessivo di fr. 5'500.-, egli ha optato per la soluzione meno onerosa: pur avendo rilevato che, per l’esperto, solo fresando il betoncino esistente sarebbe stato possibile posare le piastrelle inizialmente pensate con uno spessore di 2.2 cm, ha osservato che il convenuto, venendo meno all’onere della prova che gli incombeva, oltre a non aver spiegato perché non si potesse optare per un tipo di piastrella più bassa, neppure aveva preteso che la posa di piastrelle con uno spessore inferiore a quello prospettato non sarebbe stata possibile oppure che tale soluzione avrebbe inciso sulla qualità del pavimento o sul costo dello stesso a causa del prezzo delle piastrelle. In questa sede il convenuto censura l’assunto pretorile e ribadisce la necessità di far capo all’intervento più oneroso, ricordando che, come già rilevato dal perito giudiziario, le piastrelle che avrebbero dovuto essere posate avevano uno spessore di 2.2 cm. La censura merita di essere accolta. Nella fase preprocessuale l’attrice non ha contestato che al momento della posa del betoncino la controparte le aveva chiesto di lasciare uno spessore di 2.2 cm per la posa del pavimento in pietra (cfr. doc. 9, 10 e 11), circostanza questa che, del tutto pacifica, non è stata dibattuta né ha poi fatto oggetto di richieste di prove in causa. Ciò posto, tenuto conto delle considerazioni del perito giudiziario, secondo cui la soluzione che prevedeva l’impiego di una malta liquida di livellamento avrebbe probabilmente causato la necessità di sostituire le progettate piastrelle di cm 2 con altre di spessore inferiore (perizia p. 17) rispettivamente secondo cui quella soluzione era possibile solo se si sceglievano piastrelle di spessore inferiore ai 2 cm, altrimenti occorreva optare per la fresatura aggiuntiva (audizione del perito n. 66), si deve concludere, dato che le piastrelle scelte dal convenuto avevano per l’appunto uno spessore di cm 2.2, che l’intervento meno oneroso doveva essere scartato e che l’unica soluzione possibile nella fattispecie era in definitiva quella che prevedeva un costo di fr. 5'500.-.
10.4 Il convenuto rimprovera al Pretore pure di aver calcolato in modo errato il saldo a favore dell’attrice, ciò che avrebbe in particolare comportato un’importante riduzione dello sconto a suo favore e un aumento delle pretese per IVA a favore della controparte: a suo parere, il giudice di prime cure non avrebbe dovuto aggiungere l’IVA già alla somma a corpo prevista dal doc. B e quindi dedurre da quell’importo il valore dei lavori non terminati, il minor valore per i difetti e l’ammontare degli acconti versati, salvo poi togliere lo sconto concordato sul totale così risultato; ma avrebbe dovuto dedurre dalla somma a corpo prevista dal doc. B, ma senza IVA, la posizione “imprevisti” (come detto, in realtà non deducibile) e il valore dei lavori inclusi nel contratto ma non eseguiti, ritenuto che da quella somma avrebbe dovuto togliere lo sconto e quindi aggiungere l’IVA, fermo restando che il valore dei lavori non terminati, il minor valore per i difetti e l’ammontare degli acconti dovevano poi essere dedotti solo dal totale. La censura è solo in parte fondata. La soluzione corretta è in effetti quella di dedurre dalla somma a corpo prevista dal doc. B, ma senza IVA, il valore dei lavori inclusi nel contratto ma non eseguiti e quello dei lavori non terminati, di togliere poi lo sconto dalla somma così risultante e quindi di aggiungere al risultato l’IVA, ritenuto che il minor valore per i difetti e l’ammontare degli acconti versati devono infine essere dedotti solo dal totale.
10.5 In considerazione di quanto precede, non contestati per il resto l’ammontare dei lavori non terminati e degli acconti versati nonché la percentuale di sconto concordata, le spettanze a favore dell’attrice per le 8 posizioni contenute nel doc. B possono essere quantificate in fr. 4'601.80: dalla mercede a corpo senza IVA (fr. 38'700.-) vanno in effetti dapprima dedotti il valore dei lavori inclusi nel contratto ma non eseguiti (fr. 129.-) e quello dei lavori non terminati (fr. 1'500.-), con un saldo di fr. 37'071.-; da questo va tolto lo sconto del 12% (fr. 4'448.50), con un risultato intermedio di fr. 32'622.50; a tale importo va quindi aggiunta l’IVA al 7.6% (fr. 2'479.30), ciò che porta a una somma di fr. 35'101.80, da cui vanno ancora dedotti il minor valore per i difetti (fr. 5'500.-) e gli acconti versati (fr. 25'000.-).
11.1 A titolo di premessa su tale capitolo, va innanzitutto evidenziato che delle 30 posizioni - che sono poi esclusivamente quelle riportate nel doc. L (da n. 1 a 28, con l’aggiunta dei n. 3.1 e 12.1) - passate in rassegna dal Pretore per determinare l’entità della mercede dovuta all’attrice per le opere supplementari, a questo stadio della lite 16 sono oramai pacifiche. In seconda istanza non è in effetti più contestato che le posizioni n. 6 (rimozione e sgombero botola + scala, di fr. 150.-), 8 (puntellazione tetto + rimozione + sgombero, di fr. 510.-), 9 (rimozione e ricupero + messa in deposito davanzali e soglie, di fr. 360.-), 12 (posa scrigni completi, di fr. 1'650.-), 13 (demolizione e sgombero spalletta in CS porta camera compreso ricarico e finitura, di fr. 275.-), 15 (ripristino isolazione + betoncino sotto tetto - zona botola, di fr. 150.-), 20 (posa soglie e davanzali compreso imbottitura e sigillature, di fr. 750.-), 23 (sgombero rottami, ingombranti, legnami, compreso tasse, di fr. 345.-) e 26 (chiusura vani finestre con plastica e listoni, di fr. 460.-) siano già comprese nelle 8 posizioni del doc. B e non costituiscano così opere supplementari, con conseguente mancato obbligo di remunerazione a carico del convenuto; e neppure è contestato che le posizioni n. 4 (ricerca pozzetto fognatura, sondaggio soletta sopra prima porta, di fr. 280.-), 14 (sopraelevazione architrave esistente in CA atrio soggiorno compreso ogni finitura + rimozione archi a soffitto cucina/soggiorno, di fr. 470.-), 17 (demolizione e sgombero parapetto finestra est soggiorno, in costo riquadratura e piano posa nuovo serramento, di fr. 420.-), 18 (chiusura vano porta cucina, di fr. 380.-), 19 (porta finestra sud - soggiorno: rimozione rolladen + porta tende ed accessori; rimozione porta finestra scorrevole, messa in deposito e protezione; chiusura vano con pannelli e polietilene, di fr. 540.-), 25 (intonaco pareti complete interne alla stabilitura su sottofondo esistente in gesso, previa preparazione del fondo, di fr. 1'000.- anziché di fr. 1'805.-) e 27 (correzione porta entrata, di fr. 275.-) costituiscano vere e proprie opere supplementari, con l’obbligo di remunerazione a favore dell’attrice, per complessivi fr. 3'365.-.
Sempre a titolo di premessa, va pure evidenziato che a questa somma non possono essere aggiunti i fr. 1'760.- ammessi dal convenuto ancora in questa sede a titolo di “imprevisti” (fr. 800.- per la rimozione dell’isolazione trovata sotto il betoncino, fr. 510.- per la puntellazione del sottotetto per adattamento travi portanti e fr. 450.- per la rimozione dell’architrave in beton finestra bagno e taglio tubo in ghisa), quell’ammissione essendo in effetti condizionata al fatto che dalla mercede a corpo di fr. 38'700.- fosse dedotta la posizione “imprevisti” di fr. 4'500.-, che, come si è visto (cfr. supra consid. 10.1), non si è però avverato. Del resto l’attrice non ha mai preteso, nemmeno con le osservazioni all’appello, l’attribuzione di questi ulteriori importi.
11.2 Nel gravame il convenuto si dilunga per dimostrare che il doc. L non avrebbe, da solo, alcun valore probatorio. La censura, che per altro rimane fine a sé stessa, in quanto il convenuto non mette comunque in discussione di dover alla controparte i fr. 3'365.- di cui si è appena detto né tanto meno altri fr. 6'268.90 (in questa sede egli ammette infatti di essere tenuto a rifondere all’attrice per questo capitolo fr. 9'633.90), foss’anche fondata, non migliorerebbe la sua posizione. Il perito giudiziario ha in effetti evidenziato che il documento in questione è stato allestito dall’attrice a posteriori, proprio per giustificare la somma esposta a titolo di opere supplementari (perizia p. 11), ciò che ne riduce assai la forza probatoria. Ma, ciononostante, lo stesso non può essere considerato una semplice allegazione di parte. Sempre a detta dell’esperto, i lavori riportati nello stesso, pur non trovando pieno riscontro nei bollettini di lavoro versati agli atti, erano in effetti stati eseguiti (perizia p. 12; cfr. pure p. 5 seg.) e in ogni caso egli, specie con riferimento alle 14 posizioni qui ancora litigiose, è stato sostanzialmente in grado, se del caso facendo capo a stime o a considerazioni fondate sulla sua esperienza, di stabilire se quanto ivi fatturato costituiva o meno un lavoro supplementare (cfr. perizia p. 12 segg.), rispettivamente di esprimersi sui prezzi esposti. In definitiva, si può così concordare con il convenuto che il doc. L non ha di per sé un valore probatorio assoluto, ma che, alla luce delle risultanze peritali, esso può essere considerato per il giudizio, se del caso, con le correzioni che lo stesso convenuto chiede di apportarvi in questa sede siccome il Pretore non vi aveva a suo dire dato seguito.
11.3 Prima di passare in rassegna le 14 posizioni del doc. L qui litigiose, vale ancora la pena di chinarsi sulla censura, che per altro concerne buona parte delle stesse, con cui il convenuto contesta al Pretore di aver corretto solo in parte i prezzi indicati in quel documento - ritenuti dal perito giudiziario “più sostenibili” rispetto a quelli, insostenibili, indicati nel doc. 5 (cfr. perizia p. 10 seg.; audizione del perito n. 38 seg.) - apportandovi una riduzione del 10%, anziché quella qui rivendicata del 40%. La censura, per altro irricevibile siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), deve essere disattesa. l rimproveri preliminarmente mossi dal convenuto circa la scarsa attendibilità sul particolare tema delle valutazioni peritali (segnatamente per l’impossibilità di verificare, confrontare e quantificare i prezzi a regia nonché i tempi di esecuzione) non necessitano invero di essere approfonditi, dato che egli ha per finire ammesso di voler far proprie quelle valutazioni, sia pure previo aumento della riduzione applicata dal Pretore. A sostegno della riduzione del 40%, anziché del 10%, egli si limita ad addurre il fatto che le opere supplementari erano state accolte in prima istanza per fr. 28'258.20 a fronte di un importo preteso di fr. 46'327.70 (fr. 43'055.50 + IVA), con una decurtazione per l’appunto di circa il 40%: l’argomentazione è inconsistente, il mancato integrale riconoscimento delle pretese esposte nel doc. L essendo - come detto
11.4 Ciò premesso, con riferimento alle 14 posizioni del doc. L qui ancora litigiose, si può osservare quanto segue:
11.4.1 posizione n. 1 (sondaggi pavimenti e parete nord)
Il Pretore ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 187.50), riconoscendo all’attrice una mercede di fr. 168.75. In questa sede il convenuto si limita a chiedere l’aumento della deduzione dal 10% al 40%, con la conseguente attribuzione alla controparte di fr. 101.25 (correttamente: fr. 112.50). La censura va respinta per le ragioni indicate al considerando 11.3.
11.4.2 posizione n. 2 (smontaggio rolladen, porta tende, meccanismi, guide, ecc., armadi, inferriate e sgombero alla discarica)
Il Pretore ha ridotto del 10% la somma indicata a questo titolo nel doc. L (di fr. 2’300.-), riconoscendo all’attrice fr. 2'070.-. In questa sede il convenuto si limita anche qui a chiedere l’aumento della deduzione dal 10% al 40%, con la conseguente attribuzione alla controparte di fr. 1'380.-. La censura va disattesa per i motivi indicati al considerando 11.3.
11.4.3 posizione n. 3 (rimozione e sgombero betoncino parte non prevista [zona camino soggiorno/cucina])
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso in duplica che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 2'850.-), riconoscendo all’attrice una mercede di fr. 2'565.-. In questa sede il convenuto contesta in via principale di aver ammesso in duplica che la posizione costituisse un’opera supplementare, come del resto non è, mentre in via subordinata chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 1'710.-. La censura va accolta nella sua richiesta principale. Leggendo gli atti di causa, risulta in effetti che il convenuto, in duplica (p. 4), ha sì dichiarato di riconoscere la posizione n. 3, ma quale “imprevisti”, in ragione di fr. 800.-, e per le ragioni indicate in sede di risposta a cui rinviava, ritenuto che in risposta (p. 4), alla posizione “imprevisti”, egli si era così espresso: “betoncino, rimozione di ca. 100 mq. Preventivati fr. 3'200.- per uno spessore di cm 10. Si sono trovati sotto il betoncino ulteriori 5 cm di pannelli isolanti e rete. Calcolo dei costi seguente: fr. 3'200.- / 10 cm x 5 cm = fr. 1'600.-; trattandosi di materiale molto più facile da rimuovere e trasportare rispetto al betoncino, la cifra viene divisa per 2 (fr. 1’600.- / 2)”. Da quanto precede, è evidente che il convenuto non ha in realtà mai ammesso, parzialmente, la spesa per la rimozione di ulteriore betoncino, ma solo quella per la rimozione dei pannelli isolanti e della rete ad esso sottostante (cfr. pure teste arch. __________ p. 10), di cui alla posizione n. 3.1 che verrà esaminata qui di seguito. Per il resto, il perito giudiziario avendo dichiarato di non essere in grado di stabilire se la posizione qui in esame fosse compresa nei lavori di cui al doc. B (audizione del perito n. 53), occorre decidere sul tema a sfavore dell’attrice, gravata del relativo onere della prova (nell’audizione del perito, al n. 21 e 43, è oltretutto indicato che la posizione betoncino di fr. 800.- non doveva essere aggiunta alle opere supplementari).
11.4.4 posizione n. 3.1 (rimozione e sgombero isolazione e rete d’armatura su tutta la superficie, compreso tasse)
Il Pretore, rilevando anche qui che il convenuto aveva ammesso in duplica che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 1'521.-), riconoscendo all’attrice fr. 1'368.90. In questa sede il convenuto contesta in via principale di aver ammesso in duplica che la posizione costituisse un’opera supplementare, come del resto non è, mentre in via subordinata chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 912.60. La censura va respinta. Con riferimento alla censura principale, si osserva che - come si è appena visto - negli allegati preliminari e con le conclusioni (p. 30) il convenuto ha parzialmente ammesso, in ragione di fr. 800.-, la spesa per la rimozione dei pannelli isolanti e della rete sotto il betoncino, tanto più che il perito giudiziario ha confermato che quel lavoro non rientrava nelle posizioni a corpo del doc. B (perizia p. 13; audizione del perito n. 47). In merito alla censura formulata in via subordinata, è qui sufficiente evidenziare che il perito ha di principio escluso la correttezza degli importi esposti nel doc. 5, tra cui dunque quello di fr. 800.- in esame, ed ha al contrario ritenuto maggiormente sostenibili quelli contenuti nel doc. L, ove, sulla particolare questione, era stato esposto un importo di fr. 1'521.- (cfr. supra consid. 11.3). La richiesta volta all’aumento della deduzione dal 10% al 40% va a sua volta disattesa per i motivi già indicati in precedenza (cfr. supra consid. 11.3).
11.4.5 posizione n. 5 (smontaggio 2 vasche da bagno + sgombero)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 350.-), riconoscendo all’attrice fr. 315.-. In questa sede il convenuto contesta che la posizione costituisca un’opera supplementare e in subordine chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 210.-. La censura è infondata. Negli allegati preliminari (risposta p. 5 e duplica p. 4) e in sede conclusionale (p. 29) il convenuto ha già pacificamente ammesso che gli interventi in questione costituivano delle opere supplementari, riconoscendo al proposito una spesa di fr. 100.-. Alla medesima conclusione è del resto giunto anche il perito giudiziario (audizione del perito n. 11; cfr. pure l’allegato 8 della perizia ad bollettini n. 3 e 37). In merito alla censura formulata in via subordinata, basti evidenziare che il perito ha di principio escluso la correttezza degli importi esposti nel doc. 5, tra cui dunque quello di fr. 100.- in esame, ed ha al contrario ritenuto maggiormente sostenibili quelli contenuti nel doc. L, ove, sulla particolare questione, era stato esposto un importo di fr. 350.- (cfr. supra consid. 11.3). Quanto alla richiesta di aumento della deduzione dal 10% al 40%, la stessa va disattesa per i motivi indicati in precedenza (cfr. di nuovo supra consid. 11.3).
11.4.6 posizione n. 7 (sottomurazione lato strada cantonale)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 2'497.-), riconoscendo all’attrice una mercede di fr. 2'247.30. In questa sede il convenuto si limita a chiedere l’aumento della deduzione dal 10% al 40%, con la conseguente attribuzione alla controparte di fr. 1'500.-, da lui ammessi negli allegati preliminari (duplica p. 4). La censura va respinta per le ragioni indicate al considerando 11.3. Si aggiunga che in sede conclusionale (p. 28 e 30) il convenuto aveva già ammesso a questo titolo un importo di fr. 2'000.- facendo esplicito riferimento al doc. 5, nel quale oltretutto si ammetteva come dovuta una somma di circa fr. 3'000.-.
11.4.7 posizione n. 10 (sondaggio muro garage per termopompa + formazione brecce e relativa riquadratura)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 540.-), riconoscendo all’attrice fr. 486.-. In questa sede il convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 360.- da lui ammessi in sede preprocessuale (doc. 5), in replica (p. 5) e in duplica (p. 4). La censura è priva di fondamento. In effetti il perito ha dichiarato di non condividere gli importi esposti nel doc. 5, tra cui dunque quello di fr. 360.- in esame, e ha al contrario ritenuto più sostenibili quelli contenuti nel doc. L, ove, sulla particolare questione, era stato esposto un importo di fr. 540.- (cfr. supra consid. 11.3), poi ridotto dal Pretore del 10% a fr. 486.-.
11.4.8 posizione n. 11 (cassonetti rolladen: demolizioni architravi esistenti + puntellazione solette; formazione piano d’appoggio per nuovi cassonetti; imbottitura fino sotto soletta, sigillature interne e esterne; lavori di finitura ad adattamenti alla muratura esistente)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 6’980.-), riconoscendo all’attrice fr. 6’282.-. In questa sede il convenuto contesta che la posizione costituisca un’opera supplementare e in subordine chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 4’188.-. La censura è infondata. Con riferimento alla censura principale, si osserva in effetti che il perito giudiziario ha escluso nel suo referto che le opere in questione rientrassero nelle posizioni a corpo del doc. B (perizia p. 13); nel corso della sua audizione, egli ha confermato quella sua valutazione “visto che dai piani non risulta che si dovesse fare il cassonetto” (n. 33 e 34), per cui nel fatto che egli subito dopo abbia aggiunto di aver “considerato che i cassonetti fossero compresi nella valutazione di costo doc. B” (n. 35) va verosimilmente intravisto un semplice refuso, poco importando se nell’allegato 8 della perizia alcune opere relative alle rolladen, che non è dato a sapere se siano quelle oggetto della posizione in rassegna, siano invece state considerate comprese nell’offerta di cui al doc. B (bollettini n. 11,12, 14 e 15). Quanto alla domanda subordinata di aumento della deduzione dal 10% al 40%, la stessa deve essere respinta per i motivi già indicati in precedenza (cfr. di nuovo supra consid. 11.3).
11.4.9 posizione n. 12.1 (scarico e messa in deposito scrigni)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 80.-), riconoscendo all’attrice fr. 72.-. In questa sede il convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 40.- da lui ammessi in duplica e in subordine a fr. 48.-, pari al 60% di quanto esposto nel doc. L. La censura è ampiamente infondata. In sede conclusionale (p. 28), lo stesso convenuto, preso atto di quanto indicato dal perito giudiziario (perizia p. 14), aveva in effetti già ammesso a questo titolo un importo di fr. 80.-.
11.4.10 posizione n. 16 (sgombero elementi cucina, messa in deposito piani di marmo)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 180.-), riconoscendo all’attrice fr. 162.-. In questa sede il convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 80.- da lui ammessi e in subordine a fr. 97.-, pari al 60% di quanto esposto nel doc. L. La censura è infondata. Il perito ha in effetti escluso la correttezza degli importi esposti nel doc. 5, tra cui dunque quello di fr. 80.- qui in esame, ed ha al contrario ritenuto maggiormente sostenibili quelli contenuti nel doc. L, ove, sulla particolare questione, era stato esposto un importo di fr. 180.- (cfr. supra consid. 11.3). Quanto alla domanda di aumento della deduzione dal 10% al 40%, la stessa va a sua volta disattesa per i motivi indicati in precedenza (cfr. di nuovo supra consid. 11.3).
11.4.11 posizione n. 21 (rimozione porta piano seminterrato per passaggio bollitore)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 100.-), riconoscendo all’attrice fr. 90.-. In questa sede il convenuto chiede di ridurre la pretesa della controparte ai fr. 40.- da lui ammessi e in subordine a fr. 60.-, pari al 60% di quanto esposto nel doc. L. La censura è infondata. Il perito ha in effetti confermato la correttezza dell’importo di fr. 100.- esposto nel doc. L (perizia p. 14). Quanto alla domanda di aumento della deduzione dal 10% al 40%, la stessa va disattesa per i motivi indicati in precedenza (cfr. di nuovo supra consid. 11.3).
11.4.12 posizione n. 22 (muratura di rivestimento zona bagno/WC + camino, compreso adattamenti e finiture)
Il Pretore, rilevando anche qui che il convenuto aveva ammesso in duplica che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 1'970.-), riconoscendo all’attrice fr. 1'773.-. In questa sede il convenuto ritiene in via principale che la posizione costituisca un’opera supplementare solo in ragione del 20%, ossia per fr. 394.-, mentre in via subordinata chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 1'182.-. La censura va accolta nella sua richiesta principale. Nonostante in un primo momento il perito giudiziario abbia escluso che le opere in questione rientrassero nelle posizioni a corpo del doc. B (perizia p. 14), nel corso della sua audizione egli ha in effetti parzialmente cambiato idea, rilevando dapprima che forse le finiture della finestra di cui al bagno del bollettino n. 47 erano da considerare comprese nell’offerta (n. 29) e aggiungendo poi (n. 60) che quelle opere erano per buona parte, e meglio per l’80%, già desumibili dai piani (doc. 2) sulla base dei quali era stata allestita l’offerta di cui al doc. B (testi __________ p. 2 e arch. __________ p. 2 e 7).
11.4.13 posizione n. 24 (risanamento crepa facciata ovest con materiali adeguati previe opere preparatorie e ponteggi)
Il Pretore, rilevando che il convenuto aveva ammesso che il lavoro costituiva un’opera supplementare, ha ridotto del 10% l’importo indicato a questo titolo nel doc. L (di fr. 730.-), riconoscendo all’attrice fr. 657.-. In questa sede il convenuto contesta che la posizione costituisca un’opera supplementare e in subordine chiede di aumentare la deduzione dal 10% al 40% e di attribuire così alla controparte solo fr. 438.-. La censura è parzialmente fondata. Negli allegati preliminari (duplica p. 5) il convenuto ha invero ammesso che l’opera in questione era supplementare, riconoscendo al proposito però solo i fr. 280.- relativi al lavoro effettivo e precisando per il resto che non riconosceva la spesa per le opere preparatorie e per i ponteggi che erano già presenti sul cantiere. Richiesto di esprimersi sulle spese fatturate per i ponteggi, il perito giudiziario ha osservato che la loro fatturazione supplementare sarebbe stata giustificata solo se in precedenza i ponteggi erano già stati portati via dal cantiere (audizione del perito n. 61). In concreto, non avendo l’attrice (e non, come invece ritenuto dal Pretore, la parte convenuta), gravata dell’onere della prova, dimostrato che i ponteggi erano nel frattempo stati portati via ed erano quindi stati nuovamente riportati sul cantiere, la posizione qui in esame può essere retribuita come opera supplementare solo per l’importo di fr. 280.- ammesso a suo tempo dal convenuto.
11.4.14 posizione n. 28 (aiuti artigiani: formazione scanalature per elettricista, sanitario e riscaldamento; formazione scanalature per sanitario e riscaldamento a pavimento; formazione brecce e fori passanti in muri in CA/PC; posa scatole elettricista; chiusura scanalature, brecce e fori passanti con materiali adeguati e relative finiture)
Il Pretore, rilevando da una parte che il convenuto aveva ammesso in duplica che il lavoro costituiva un’opera supplementare e accertato dall’altra che per il perito giudiziario la posizione poteva essere riconosciuta solo in ragione del 18% delle opere commissionate all’idraulico e all’elettricista, ha attribuito all’attrice una mercede di fr. 4'640.30, a fronte dei fr. 13'950.- da lei pretesi nel doc. L. In questa sede il convenuto contesta in via principale di aver ammesso in duplica che la posizione costituisse un’opera supplementare, tant’è che essa lo è solo in ragione del 20% di quanto ammesso dal Pretore, ossia per fr. 928.-, mentre in via subordinata chiede di confermare l’importo di fr. 4'640.30 attribuito dal Pretore. La censura va respinta nella misura in cui è ricevibile. Nonostante il convenuto abbia ragione laddove afferma di non aver ammesso in duplica il carattere di opera supplementare dei lavori in questione, è incontestabile che egli lo aveva già riconosciuto con la risposta e poi ancora con le conclusioni, ammettendo a questo titolo un importo di fr. 640.- (p. 5) rispettivamente di fr. 951.- (p. 29); e in ogni caso, il perito giudiziario ha confermato che quei lavori devono essere remunerati come opere supplementari (perizia p. 15; audizione del perito n. 30 e 32). Non provata è invece la tesi del convenuto secondo cui quanto fatturato in questa posizione costituirebbe un’opera supplementare solo in ragione del 20% di quanto ammesso dal Pretore e meglio unicamente nella misura in cui nei bollettini era stata apposta la menzione “scanalatura supplementare” a fronte della semplice menzione “scanalature” in altri bollettini. Quanto all’ammontare della mercede dovuta a questo titolo dall’attrice, alla luce delle considerazioni esposte dal perito giudiziario (perizia p. 15; audizione del perito n. 32 e 63), la stessa può senz’altro essere riconosciuta in ragione del 18% delle opere commissionate agli artigiani, per fr. 4'640.30.
11.5 Il convenuto rimprovera in seguito al Pretore di aver calcolato in modo erroneo il totale dovuto all’attrice. A ragione. Il giudice di prime cure non avrebbe in effetti dovuto aggiungere l’IVA già alla somma dovuta per i lavori supplementari, salvo poi togliere lo sconto concordato sul totale così risultato, ma, viceversa, avrebbe dovuto prima togliere dalle opere supplementari lo sconto e solo in un secondo momento aggiungere l’IVA.
11.6 In considerazione di quanto precede, non contestata la percentuale di sconto da applicare, le spettanze a favore dell’attrice per le opere supplementari di cui al doc. L possono essere quantificate in fr. 21'247.90: dalla relativa mercede senza IVA (di fr. 21'941.25 = pos. 1 fr. 168.75; pos. 2 fr. 2'070.-; pos. 3.1 fr. 1'368.90; pos. 4 fr. 280.-; pos. 5 fr. 315.-; pos. 7 fr. 2'247.30; pos. 10 fr. 486.-; pos. 11 fr. 6'282.-; pos. 12.1 fr. 72.-; pos. 14 fr. 470.-; pos. 16 fr. 162.-; pos. 17 fr. 420.-; pos. 18 fr. 380.-; pos. 19 fr. 540.-; pos. 21 fr. 90.-; pos. 22 fr. 394.-; pos. 24 fr. 280.-; pos. 25 fr. 1'000.-; pos. 27 fr. 275.-; pos. 28 fr. 4'640.30) va in effetti dapprima tolto lo sconto del 10% (per fr. 2'194.15), con un risultato intermedio di fr. 19'747.10; a tale importo va quindi aggiunta l’IVA al 7.6% (per fr. 1'500.80).
Dalle pretese a favore dell’attrice deve in ogni caso essere dedotta la somma relativa ai lavori inclusi nel contratto ma assunti dal convenuto, di fr. 796.25 (doc. 7). L’erroneo importo di fr. 796.15 preso in considerazione dal Pretore e qui riconfermato dal convenuto può pertanto essere rettificato in tale misura.
Resta da esaminare se il saldo a favore dell’attrice di fr. 25'746.80 (fr. 4'601.80 + fr. 21'941.25 ./. fr. 796.25) oltre interessi sia compensato dalla contropretesa del convenuto, oggetto in parte della domanda riconvenzionale, volta al risarcimento della perdita di guadagno per l’impossibilità di utilizzare l’appartamento, con una pigione mensile di fr. 1'055.-, dalla data di abbandono del cantiere da parte dell’attrice alla data del sopralluogo ad opera del perito giudiziario (dal 15 ottobre 2006 al 4 marzo 2010, per fr. 42'200.-), in subordine per la durata della perizia e meglio dalla data dell’ordinanza per l’inoltro delle domande peritali alla data dell’ultima audizione orale del perito (dal 29 ottobre 2007 al 13 novembre 2009, per fr. 25'320.-) e in via ancor più subordinata per la durata di un’eventuale perizia ridotta, senza cioè considerare il tempo impiegato per la delucidazione orale del perito (dal 29 ottobre 2007 al 19 aprile 2009, per fr. 16’880.-). La richiesta è ampiamente infondata.
13.1 In realtà, le ragioni addotte dal Pretore per respingere la contropretesa (che in prima sede si estendeva a un periodo ancor più lungo, dalla fine dei lavori all’assunzione dell’ultima prova di causa, e meglio dal 16 settembre 2006 al 4 marzo 2010, per fr. 43'055.-), non prestano il fianco ad alcuna critica. Il giudice di prime cure ha in effetti giustamente evidenziato che l’entità minima dell’unico difetto riscontrato (di fr. 2'200.-, qui aumentato a fr. 5'500.-) e dei lavori non terminati (di fr. 1'500.-) nonché la circostanza che l’onere della prova in merito a quanto svolto incombeva all’attrice non giustificava il blocco del cantiere da parte del convenuto. E, altrettanto giustamente, ha aggiunto che il convenuto per le sue esigenze di garanzia della prova dei difetti avrebbe semmai potuto far esperire una prova a futura memoria, ciò che del resto avrebbe dovuto fare per ridurre il proprio danno. L’assunto pretorile merita alcune precisazioni.
13.2 Nella risposta di causa (p. 9), datata 15 febbraio 2007, il convenuto ha affermato che, data la compromissione dei rapporti con l’attrice che rifiutava di intervenire, i lavori non terminati e quelli difettosi sarebbero stati portati a termine da terzi, evidenziando che, al fine di salvaguardare l’amministrazione delle prove, per il momento non era però possibile eseguire alcuni interventi, quali la posa dei pavimenti, né terminare le opere incompiute, fermo restando che egli, per contenere il danno, ha sostenuto che avrebbe chiesto l’allestimento di una prova a futura memoria qualora vi fosse stato un ulteriore scambio degli allegati e i tempi di intervento dovessero protrarsi. Ora, da quanto precede, risulta inequivocabilmente che l’impossibilità di rimediare ai difetti ed alle opere non terminate, e con ciò di rendere poi abitabile l’appartamento dopo il 15 febbraio 2007, non è stata causata tanto dall’atteggiamento dell’attrice, ma dalla volontà del convenuto di “salvaguardare l’amministrazione delle prove” prima di far eseguire da terzi i lavori edili mancanti o difettosi e le altre opere necessarie allo scopo (posa del pavimento, dei rivestimenti dei bagni, dei sanitari, della cucina, degli stipiti delle porte, delle porte stesse, degli armadi nel locale armadi e dei porta tende, nonché alcuni lavori da elettricista e da gessatore e il tinteggio; cfr. teste arch. __________ p. 5 seg.; cfr. pure perizia p. 18, ove il tempo di completazione di questi lavori è inoltre stato quantificato in 2-3 settimane) ed in particolare dal fatto di non aver immediatamente deciso di far esperire la prospettata prova peritale a futura memoria, per altro nemmeno postulata in un secondo momento. Ma, a ben vedere, nemmeno è possibile concludere che all’attrice possa essere imputato il ritardo a rimediare alla situazione per il periodo dal 15 ottobre 2006 al 15 febbraio 2007. Dai documenti agli atti non risulta innanzitutto che essa non si sia detta disposta ad intervenire (cfr. anzi doc. 10 n. 1). Ma se anche così fosse stato, si osserva in ogni caso che il suo atteggiamento sarebbe stato legittimo, il convenuto essendo a quel momento malvenuto a trattenere l’intero saldo a favore di quest’ultima, che, allora, senza considerare il controvalore dei difetti e delle opere non terminate, era di fr. 32'746.80 (fr. 25'746.80 + fr. 5'500.- + fr. 1'500.-), a fronte di difetti e di lavori da completare che avrebbero poi giustificato una spesa di soli fr. 7'000.- (fr. 5'500.- + fr. 1'500.-): la dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di precisare che il committente può legittimamente trattenere la mercede insoluta ai sensi dell’art. 82 CO fino all’avvenuta riparazione dei difetti correttamente segnalati (DTF 89 II 232 consid. 4a; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2377 segg.; Tercier, Les contrats spéciaux, 3ª ed., n. 4390), fermo restando che quanto da lui trattenuto, in base al principio della buona fede, non dovrebbe però eccedere più di tanto i presumibili costi di ripristino (Tercier, op. cit., ibidem; II CCA 19 settembre 2011 inc. n. 12.2010.95), il che non era manifestamente il caso nella fattispecie (e ciò nemmeno seguendo Gauch, op. cit., n. 2388 segg., il quale ritiene lecita una trattenuta anche per un importo che raggiunga il doppio o il triplo dei costi di ripristino). Tanto basta per respingere la contropretesa del convenuto.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per la procedura di secondo grado si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 69'145.55 (fr. 36'024.50 + fr. 33'121.05).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 20 gennaio 2011 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 14 dicembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna, invariati gli altri dispositivi, è così riformata:
I. sull’azione principale
In parziale accoglimento della petizione, AP 1, __________, è tenuto a versare a AO 1, __________, la somma di fr. 25'746.80 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006.
Ad istanza di parte ed entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa sentenza, è fatto ordine all’Ufficiale dei registri di Locarno di iscrivere un’ipoteca legale definitiva a favore della parte attrice AO 1, __________, per l’importo di fr. 25'746.80 oltre interessi al 5% dal 1° novembre 2006 a carico del fondo part. n. __________ RFD di __________, di proprietà del convenuto AP 1, __________.
La tassa di giustizia di fr. 4’200.- (di cui fr. 200.- per la decisione supercautelare di annotazione in via provvisoria dell’ipoteca legale) e le spese di fr. 7'995.10 (di cui fr. 50.- per le spese occasionate dalla decisione d’annotazione dell’ipoteca legale provvisoria e fr. 7'635.10 di spese peritali), da anticipare dall’attrice, sono poste a carico di quest’ultima in ragione di 3/5 e per la rimanenza di 2/5 sono a carico del convenuto, al quale l’attrice rifonderà fr. 1'500.- a titolo di ripetibili parziali.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3’000.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 3’100.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 6/7 e per 1/7 sono poste a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 2'500.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).