Incarto n. 12.2011.110
Lugano 25 marzo 2013/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2010.36 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione 18 marzo 2010 da
AO 1
contro
AP 1 AP 2 tutti rappr. da RA 1
con cui l’attore ha chiesto da una parte la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 e spese esecutive di fr. 326.40 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02 dell’UEF di Locarno, e dall’altra l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 10'000.- di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno e il conseguente ordine all’UEF di provvedere alla cancellazione dello stesso, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2008 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno;
sulle quali il Pretore si è pronunciato con decisione 13 maggio 2011, con cui ha accolto la petizione, condannando da una parte i convenuti in solido al pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 e delle spese esecutive con il conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02 dell’UEF di Locarno, e dall’altra annullando l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno con la precisazione che la sentenza cresciuta in giudicato costituiva valido titolo per ottenere la cancellazione dell’esecuzione dall’UEF di Locarno, rispettivamente ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellanti i convenuti con atto di appello 6 giugno 2011, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore con osservazioni 27 luglio 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
La notte del 1° febbraio 2008 __________ è stato vittima di un’aggressione a , con esito fatale. In relazione a questo fatto, l’indomani M __________ è stato arrestato e nei suoi confronti è stato avviato un procedimento penale per lesioni gravi, aggressione e rissa, poi esteso a omicidio intenzionale.
Il 4 febbraio 2008 (doc. A) i genitori di M__________ __________, AP 1 e AP 2, hanno conferito procura all’avv. AO 1 perché li rappresentasse nell’ambito della procedura riguardante il figlio.
Con lettera 6 febbraio 2008 (doc. B) l’avv. AO 1, “ritenuta la vostra decisione di far fronte ai costi legali di vostro figlio”, ha trasmesso loro, per la necessaria sottoscrizione, un riconoscimento di debito per l’importo preannunciato di fr. 25'000.- per il suo onorario, al quale occorreva poi aggiungere l’IVA e le spese, precisando che “questo importo va considerato un forfait per le mie prestazioni inerenti [la] procedura fino ed incluso il processo, salvo eventuali (ed improbabili) imprevisti che dovessero aumentare considerevolmente la mole di lavoro”.
L’8 febbraio 2008 AP 1 e AP 2 hanno sottoscritto quel riconoscimento di debito (doc. C), con il quale si dichiaravano “solidalmente debitori” nei confronti dell’avv. AO 1 “dell’importo complessivo di fr. 25'000.- + IVA” relativo all’onorario per il patrocinio penale del figlio e si impegnavano a “corrispondere ratealmente questo importo secondo le richieste di acconto” formulate al loro indirizzo dal legale.
Ricevuto l’acconto, il 7 luglio 2008 (doc. E) egli ha emesso una nota d’onorario intermedia di fr. 24'459.65 (di cui un onorario di fr. 21'800.- per 109 ore a fr. 200.-) IVA e spese già incluse, con un saldo a suo favore di fr. 7'781.65, che gli è stato versato.
Con lettera 29 agosto 2008 (doc. H) l’avv. AO 1 ha informato AP 1 e AP 2 che la domanda di assistenza giudiziaria era stata respinta “ciò significa che dovrete continuare a sopportare le spese di patrocinio”, impegnandosi a tener “conto della situazione, adottando per l’occasione una tariffa oraria inferiore a quanto normalmente fatturo (fr. 200.- all’ora)” e preannunciando l’invio di una nuova richiesta d’acconto.
Il 7 ottobre 2008 (doc. I) l’avv. AO 1 ha proposto a AP 1 e AP 2 un onorario forfetario di ulteriori fr. 30'000.- + IVA per la continuazione del patrocinio fino alla fine del processo.
Con lettera 26 novembre 2008 (doc. P) AP 1 e AP 2, rilevando che il contratto prevedeva un forfait di fr. 25'000.- + IVA, nel frattempo pagato, e che lo stesso, che avrebbe dovuto comprendere anche il processo, si era concluso in modo prematuro, hanno chiesto la restituzione di almeno fr. 10'000.-.
Nel seguito le parti, avendo mantenuto le rispettive posizioni, si sono reciprocamente escusse: il 21 gennaio 2010 AP 1 ha fatto spiccare nei confronti dell’avv. AO 1 il PE n. __________ dell’UEF di Locarno per fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2008 (doc. S); il 28 gennaio 2010 l’avv. AO 1 ha a sua volta fatto spiccare nei confronti di AP 1 e AP 2 i PE n. __________-01 e __________-02 del medesimo UEF per fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 (doc. T e U). A tutti questi PE è stata interposta opposizione.
Con petizione 18 marzo 2010 l’avv. AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna AP 1 e AP 2 chiedendo da una parte la loro condanna in solido al pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 e spese esecutive di fr. 326.40 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02 dell’UEF di Locarno, e dall’altra l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 10'000.- di cui al PE n. __________ dell’UEF di Locarno e il conseguente ordine all’UEF di provvedere alla cancellazione dello stesso. Egli ha in sostanza preteso il pagamento della sua nota finale, rilevando come in considerazione della maggior mole di lavoro rispetto a quanto ipotizzato a suo tempo (specialmente a seguito della necessità di sentire un’infinita serie di testimoni e dell’esigenza di commissionare una perizia privata) la pattuizione iniziale di un onorario forfetario fosse stata sostituita con un accordo a remunerazione oraria; ed ha escluso il buon fondamento della pretesa per cui era stato escusso, contestando di essere tenuto a rifondere ai convenuti parte dell’onorario forfetario già incassato, credito quest’ultimo, oltretutto prescritto, per il quale i convenuti difettavano della legittimazione attiva.
I convenuti si sono opposti alla petizione e con domanda riconvenzionale 31 maggio 2010 hanno chiesto la condanna dell’attore al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 23 ottobre 2008 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno. Essi hanno sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, osservando che il mandato di patrocinio penale conferito all’attore, che si erano per altro impegnati a remunerare solo in ragione di un importo forfetario, vedeva come parte contraente loro figlio. Hanno escluso che l’accordo di remunerazione iniziale fosse decaduto. E hanno rimproverato alla controparte di non aver saputo stimare correttamente il proprio prevedibile onorario, rispettivamente di non averli informati di non ritenere più vincolante l’accordo di remunerazione originario.
Il Pretore, con la decisione 13 maggio 2011 qui impugnata, ha accolto la petizione (dispositivo n. I.1), condannando da una parte i convenuti in solido al pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 e delle spese esecutive (dispositivo n. I.2) con il conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02 dell’UEF di Locarno (dispositivi n. I.2§ e I.2§§), e dall’altra annullando l’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno (dispositivo n. I.3) con la precisazione che la sentenza cresciuta in giudicato costituiva valido titolo per ottenere la cancellazione dell’esecuzione dall’UEF di Locarno (dispositivo n. I.3§), con accollo della tassa di giustizia di fr. 1'500.- e delle spese di fr. 150.- ai convenuti in solido, pure tenuti in solido a rifondere alla controparte fr. 2'500.- per ripetibili (dispositivo n. I.4); rispettivamente ha respinto la domanda riconvenzionale (dispositivo n. II.1), caricando la tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 150.- agli attori riconvenzionali in solido, pure tenuti in solido a rifondere alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili (dispositivo n. II.2). Il giudice di prime cure ha dapprima disatteso l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritenendo che i convenuti si erano a suo tempo assunti giusta l’art. 176 CO il debito per i costi di patrocinio occasionati dal figlio. Egli, dopo aver escluso che l’attore potesse essere reso responsabile per non aver saputo stimare correttamente il proprio prevedibile onorario, rispettivamente per non averli informati di non ritenere più vincolante l’accordo di remunerazione originario, ha quindi rilevato che la pattuizione iniziale di un onorario forfetario era stata sottoposta a una condizione risolutiva ai sensi dell’art. 154 CO e meglio all’eventualità che non si fossero verificati gli improbabili “imprevisti che dovessero aumentare considerevolmente la mole di lavoro”, che si era però verificata, non avendo in effetti i convenuti contestato che l’attore avesse avuto una mole di lavoro accresciuta rispetto a quanto da lui ipotizzato, da lui per altro dimostrata; ciò che comportava la decadenza di quell’accordo e la possibilità di fatturare in base al dispendio orario. Non essendo da una parte stato contestato, ed essendo comunque dimostrato, che le prestazioni fatturate dall’attore erano state svolte e avevano richiesto il tempo da lui indicato, e ritenuto dall’altra ineccepibile l’ammontare della tariffa oraria di fr. 180.- da lui applicata, eccepita tardivamente solo con le conclusioni e comunque corretta, ha pertanto concluso che l’attore poteva pretendere il pagamento della sua nota finale e che la pretesa dei convenuti volta alla restituzione di parte dell’onorario forfetario a lui già versato era infondata.
Con l’appello 6 giugno 2011 che qui ci occupa, avversato dall’attore con osservazioni 27 luglio 2011, i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione e di accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essi ribadiscono dapprima il buon fondamento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidenziando di non essersi mai impegnati a pagare l’onorario forfetario in sostituzione del figlio ma solo in solido con lui, che era la controparte contrattuale dell’attore nel mandato di patrocinio penale e rimaneva con ciò l’unico debitore delle eventuali somme eccedenti quel forfait. In ogni caso censurano l’assunto pretorile secondo cui la condizione risolutiva contenuta nella pattuizione iniziale di un onorario forfetario si fosse realizzata, non essendosi a loro dire verificati e neppure essendo stati provati quegli imprevisti, ciò che escludeva la decadenza di quell’accordo, che continuava così ad essere valido, senza che le parti si fossero poi accordate per una remunerazione dell’attore in base al dispendio orario. In tali circostanze, quest’ultimo non poteva pretendere il pagamento della sua nota finale ed anzi era tenuto a restituire loro almeno 2/5 dell’onorario forfetario da lui già incassato.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la procedura innanzi al Pretore è stata avviata prima di quella data, la stessa, fino alla sua conclusione, resta disciplinata dal diritto cantonale previgente (art. 404 cpv. 1 CPC) e meglio dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; RL 3.3.2.1). Non così invece la procedura ricorsuale in rassegna, che, avendo preso avvio a seguito di una decisione pretorile comunicata dopo quella data, è retta dalle nuove disposizioni federali (art. 405 cpv. 1 CPC).
Con la prima censura d’appello i convenuti rimproverano al Pretore di aver riconosciuto loro la legittimazione passiva nella presente vertenza. In particolare essi rilevano di non essersi impegnati a pagare l’onorario forfetario in sostituzione del figlio ma semmai solo in solido con lui e osservano che quest’ultimo, in quanto unica controparte contrattuale dell’attore nel mandato di patrocinio penale, rimaneva con ciò l’unico debitore delle eventuali somme eccedenti quel forfait. La censura è infondata.
10.1 La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 consid. 3.2 in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002 consid. 2.3; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in: RtiD I-2012 21c p. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29, 28 agosto 2012 inc. n. 12.2010.221).
10.2 Nel caso di specie è incontestabile che la petizione dell’attore poteva essere promossa solo nei confronti dei convenuti, a cui andava di conseguenza riconosciuta la legittimazione passiva, e non certo nei confronti del loro figlio M__________ __________, l’unica altra persona che teoricamente poteva entrare in linea di conto.
A questo proposito, si osserva che l’istruttoria ha permesso di accertare che il diciannovenne M__________ __________, al momento dei fatti semplice apprendista (cfr. doc. F e G), non era in grado di pagarsi personalmente un patrocinatore nel procedimento penale e nemmeno poteva farselo pagare dalla collettività in virtù dell’istituto dell’assistenza giudiziaria, essendo sino ad allora stato mantenuto dai genitori (cfr. doc. D e G). Escluso che l’attore fornisse le sue prestazioni a titolo gratuito, è chiaro che le stesse dovevano essere a carico dei convenuti, gli unici in grado di poterle onorare: erano in effetti stati questi ultimi a conferire all’attore il mandato di patrocinio, sottoscrivendo il relativo atto di procura (cfr. doc. A), nel quale era tra l’altro indicato che il mandante, ossia loro, si impegnava a corrispondere il suo onorario; ed erano ancora loro, “ritenuta la [loro] decisione di far fronte ai costi legali [del] figlio”, ad aver concordato con l’attore l’onorario forfetario di fr. 25'000.- + IVA, per il quale avrebbero poi sottoscritto il riconoscimento di debito (cfr. doc. C) di cui si dirà, con la precisazione che “questo importo va considerato un forfait per le mie prestazioni inerenti [la] procedura fino ed incluso il processo, salvo eventuali (ed improbabili) imprevisti che dovessero aumentare considerevolmente la mole di lavoro” (doc. B); ed erano infine loro, come ribadito dalla controparte in tempi non sospetti e senza che essi lo avessero negato, che avrebbero dovuto assumersi quell’onorario fintanto che non fosse stata inoltrata la domanda di assistenza giudiziaria (cfr. doc. D) e dopo che la stessa era stata respinta (cfr. doc. H e I).
In sede conclusionale (p. 6) i convenuti hanno del resto ammesso di aver instaurato con l’attore un accordo per il pagamento dell’onorario a lui dovuto nell’ambito del mandato di patrocinio penale avente per oggetto il loro figlio (cfr. doc. P).
10.3 Alla luce di quanto precede, le censure sollevate in questa sede dai convenuti devono essere disattese siccome infondate.
Poco importa innanzitutto sapere se essi si fossero impegnati a pagare l’onorario forfetario in sostituzione del figlio, come ritenuto dal Pretore, oppure solo in solido con lui, come da loro preteso con il gravame: in effetti, in entrambi i casi essi potrebbero essere chiamati in causa dall’attore.
Ma soprattutto è escluso che l’onorario forfetario che essi si erano impegnati a corrispondere fosse solo quello di fr. 25'000.- + IVA poi indicato nel riconoscimento di debito di cui al doc. C, che in effetti costituiva una semplice garanzia del credito tale da facilitarne l’incasso, con la conseguenza che un’eventuale eccedenza doveva rimanere a carico del figlio. Come si è visto, essi si erano in realtà obbligati a pagare tutti gli onorari del figlio (cfr. in particolare doc. A e B), ritenuto poi che, non avendo costoro contestato a suo tempo il tenore del doc. B, l’importo forfetario da loro dovuto non era solo quello di fr. 25'000.- + IVA e spese, ma anche quello derivante dagli “eventuali (ed improbabili) imprevisti che dovessero aumentare considerevolmente la mole di lavoro”, a loro volta menzionati in quel documento, fermo restando che il senso di questa aggiunta andrà esaminato in dettaglio nel prossimo considerando.
11.1 In questa sede i convenuti non rimettono invero in discussione, ritenendola anzi teoricamente corretta, la conclusione pretorile secondo cui la pattuizione iniziale di un onorario forfetario (doc. B) era stata sottoposta a una condizione risolutiva. Trattandosi di una questione di diritto, la mancata impugnazione di questa tesi non comporta tuttavia l'impossibilità per l'autorità di ricorso di riesaminarne il benfondato, il giudice non essendo in effetti vincolato dalle tesi di diritto - corrette o errate che siano - formulate dalle parti (art. 57 CPC; II CCA 18 gennaio 2001 inc. n. 12.2000.204, 11 ottobre 2011 inc. n. 12.2009.136; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 e 6 ad art. 86), tanto più che quell’argomento giuridico potrebbe essere sollevato dalla parte interessata per la prima volta persino innanzi al Tribunale federale (TF 23 settembre 2008 4A_86/2008 consid. 3.1 in: RtiD I-2009 42c pag 667).
11.2 Contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, dal fatto che le parti abbiano concordato un onorario forfetario di fr. 25'000.- + IVA e spese, con la precisazione che “questo importo va considerato un forfait per le mie prestazioni inerenti [la] procedura fino ed incluso il processo, salvo eventuali (ed improbabili) imprevisti che dovessero aumentare considerevolmente la mole di lavoro” (doc. B), non si può assolutamente ritenere che la pattuizione iniziale di un onorario forfetario sia stata sottoposta a una condizione risolutiva ai sensi dell’art. 154 CO, nel senso che qualora si fossero verificati quegli imprevisti l’accordo di remunerazione forfetaria sarebbe decaduto e l’attore sarebbe stato libero di fatturare in base al suo dispendio orario. In realtà il senso di quell’aggiunta era un altro. Nel caso in cui quegli imprevisti si fossero verificati, l’attore avrebbe in effetti dovuto rispettare in ogni caso l’onorario forfetario concordato a suo tempo, ma avrebbe pure avuto diritto ad un onorario supplementare nella misura di quel suo maggior impegno. In altre parole, confermata l’esistenza di un accordo con mercede forfetaria, il diritto all’onorario supplementare era stato sottoposto a una condizione sospensiva giusta l’art. 151 CO, la cui eventuale realizzazione verrà esaminata più avanti.
Ritenuto con ciò che l’accordo iniziale di un onorario forfetario non poteva essere decaduto a dipendenza dell’eventuale esistenza degli imprevisti menzionati nella pattuizione stessa, si tratta di stabilire se esso non si decaduto per altri motivi, in particolare per il fatto, evocato dall’attore, che le parti si sarebbero successivamente accordate per la fatturazione retroattiva in base al suo dispendio orario. Non è sicuramente il caso. Innanzitutto non si vede proprio per quale motivo l’accordo iniziale, che tra l’altro già prevedeva la possibilità per l’attore di essere remunerato oltre il forfait in caso di sopravvenienza di circostanze imprevedibili, dovesse essere modificato, oltretutto solo a favore dell’attore. E in ogni caso quest’ultimo, gravato dell’onere della prova, non è stato in grado di dimostrarlo. Nessun teste è stato chiamato a confermare la circostanza. Nella corrispondenza intercorsa a suo tempo (doc. D, H e I) l’attore non l’aveva del resto mai espressamente menzionata, limitandosi a rammentare ai convenuti che avrebbero dovuto continuare ad assumersi il suo onorario. Il solo fatto che nel giugno 2008 costoro gli avessero chiesto di allestire la nota per le prestazioni svolte sino ad allora chiedendo di poter beneficiare del gratuito patrocinio per il futuro (cfr. doc. D) rispettivamente avessero poi pagato quella nota (doc. E) non significa ancora che essi fossero d’accordo di ritenere superato l’accordo iniziale e di accettare una sua retribuzione retroattiva in base al dispendio orario, tanto più che quella nota, poco importa se quantificata in base a un tale dispendio, ammontava a soli fr. 24'459.65, ad un importo cioè inferiore a quello forfetario inizialmente concordato: in assenza di altre indicazioni, essi, tenuti a versare all’attore gli acconti che avrebbe richiesto loro (doc. A e C), potevano in effetti ritenere che quest’ultimo, oltre a ciò, non avrebbe in futuro più fatturato altro, a meno che beninteso ricorressero i menzionati improbabili imprevisti. E nemmeno il fatto che i convenuti non avessero obiettato alla lettera 29 agosto 2008 (doc. H) con cui l’attore si impegnava ad applicare “una tariffa oraria inferiore a quanto normalmente fatturo (fr. 200.- all’ora)” preannunciando l’invio di una nuova richiesta d’acconto, modifica la situazione: a parte il fatto che da quello scritto neppure è dato a sapere se quella modalità di fatturazione si sarebbe dovuta applicare retroattivamente in sostituzione dell’accordo a forfait e non invece solo alle eventuali prestazioni impreviste, si osserva che il mancato esplicito rifiuto da parte dei convenuti debitori della proposta unilaterale di modifica di un precedente accordo, oltretutto in senso a loro sfavorevole, non comporta ancora una sua accettazione (art. 6 CO; Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 54 seg. ad art. 6 CO; TF 22 gennaio 2002 4C.304/2001 consid. 4b; II CCA 19 dicembre 1994 inc. n. 2349, 16 maggio 2011 inc. n. 12.2010.81), ciò che non sarebbe dovuto sfuggire all’attore creditore, che, diversamente dalle controparti, era un legale professionista. Analoghe considerazioni valgono per il mancato riscontro alla lettera del 17 ottobre 2008 con cui l’attore aveva proposto ai convenuti un onorario forfetario di ulteriori fr. 30'000.- + IVA per continuare il patrocinio fino alla fine del processo (doc. I), che per altro egli neppure pretende essere stato accettato.
Appurato con ciò che l’accordo iniziale di un onorario forfetario non era decaduto né era stato superato da ulteriori pattuizioni, ma continuava ad esplicare i suoi effetti, le reciproche pretese delle parti possono essere evase come segue.
13.1 La pretesa dell’attore volta al pagamento della nota finale di fr. 12'645.45 può senz’altro essere accolta. È in effetti per la prima volta solo in sede conclusionale e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI) che i convenuti avevano contestato che si fossero a suo tempo avverati rispettivamente fossero stati provati in causa gli improbabili imprevisti che in base all’accordo avrebbero permesso all’attore di esporre una fatturazione supplementare in tale misura (imprevisti che, per inciso, non corrispondono necessariamente alle prestazioni da lui svolte tra l’8 luglio e il 4 novembre 2008 ed esposte nel doc. O, ma potevano altresì essere già stati menzionati nell’ambito della fattura di cui al doc. E relativa al periodo dal 4 febbraio al 7 luglio 2008). Per il resto, in questa sede essi non rimettono più in discussione il fatto che quelle prestazioni impreviste erano state svolte e avevano richiesto il tempo indicato dall’attore, rispettivamente l’ammontare della tariffa oraria di fr. 180.- da lui applicata. Né infine censurano la decorrenza degli interessi di mora.
13.2 Ma anche la pretesa dei convenuti volta alla restituzione di fr. 10'000.- può essere accolta. Pacifico che l’attore si fosse a suo tempo impegnato ad adempiere per l’importo di fr. 25'000.- + IVA e spese l’intero mandato di patrocinio penale di M__________ __________ “fino ed incluso il processo” (doc. B) e che, dopo aver incassato fr. 24'459.65 comprensivi di IVA e delle spese, abbia in seguito rimesso prematuramente il mandato nel bel mezzo della fase istruttoria e ben prima del processo, è in effetti incontestabile che egli non possa trattenere tutti quegli anticipi, ma debba essere tenuto a restituire la parte di onorario forfetario non ancora maturata a quel momento. Ora, non essendo stato chiarito come fosse stato a suo tempo calcolato l’importo forfetario di fr. 25'000.-, non è ovviamente possibile stabilire con precisione nemmeno quale percentuale di prestazioni fosse stata effettuata al momento della rinuncia al mandato ed in particolare quanto dovesse poi “pesare” il patrocinio garantito durante il processo: avendo l’attore tuttavia ammesso che già solo il processo avrebbe comportato una presumibile settimana di lavoro (cfr. doc. I), a cui andava poi aggiunto il tempo per la relativa preparazione pari ad almeno un’altra mezza settimana, la conclusione dei convenuti secondo cui le prestazioni allora non ancora svolte dall’attore potessero ammontare a circa il 2/5 del totale risulta senz’altro condivisibile, il che giustifica l’auspicata restituzione di fr. 10'000.- oltre agli interessi al 5% dalla prima interpellazione, risalente al 26 novembre 2008 (doc. P); poco importa al proposito se l’attore, fatturando a suo tempo fr. 24'459.65, nemmeno aveva preteso la totalità dell’onorario forfetario concordato, che a suo dire, tenuto conto dell’IVA e delle spese, avrebbe potuto essere di fr. 28'578.90.
In questa sede l’attore non può infine prevalersi dell’eventuale intervenuta prescrizione di quella pretesa: a parte il fatto che tale eccezione nemmeno può essere qui esaminata, visto e considerato che l’attore non ha lamentato nella sua presa di posizione il fatto che il Pretore non abbia ritenuto di esaminare l’eccezione di prescrizione da lui sollevata in prima sede (cfr. II CCA 31 maggio 2000 inc. n. 12.2000.48), non bastando in tal senso il semplice accenno al fatto che i convenuti fossero “verosimilmente consapevoli della questione della prescrizione” (osservazioni p. 9), si osserva in ogni caso che la pretesa dei convenuti volta alla restituzione degli onorari non ancora maturati non sarebbe stata ritenuta prescritta, la stessa essendo retta dalle norme contrattuali (visto che gli anticipi versati erano inferiori a quanto dovuto in base all’accordo originario poi di fatto disdetto; sul tema cfr. DTF 137 III 243 consid. 4.4.1 e 4.4.7; TF 3 dicembre 2012 4A_224/2012 consid. 5.2 e 5.3) e meglio dall’art. 127 CO e non da quelle sull’indebito arricchimento (art. 67 CO).
Alla luce di quanto precede, la pretesa dell’attore volta al pagamento della nota finale di fr. 12'645.45 e quella dei convenuti volta alla restituzione di fr. 10'000.- essendo fondate (in parte o totalmente) nei termini di cui si è detto, la decisione pretorile dev’essere riformata nel senso che la petizione può essere accolta solo parzialmente (dispositivo n. I.1), con la sola condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 12'645.45 oltre interessi al 5% dal 1° dicembre 2008 e delle spese esecutive (dispositivo n. I.2) e il conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta ai PE n. __________-01 e __________-02 dell’UEF di Locarno (dispositivi n. I.2§ e I.2§§), senza che si possa più dar seguito alla richiesta di annullamento dell’esecuzione n. __________ dell’UEF di Locarno (dispositivo n. I.3 e I.3§); mentre che la domanda riconvenzionale può essere accolta pure parzialmente (dispositivo n. II.1), con la condanna dell’attore al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% solo dal 26 novembre 2008 (dispositivo n. II.1§) e il conseguente rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno (dispositivo n. II.1§§).
Ne discende che l’appello dei convenuti può essere parzialmente accolto come ai considerandi che precedono, ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 106 CPC), fermo restando che in questa sede si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 22'645.45 (fr. 12'645.45 + fr. 10'000.-) per l’azione principale e di fr. 10'000.- per la domanda riconvenzionale.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 106 CPC e la TG
decide:
I. L’appello 6 giugno 2011 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la decisione 13 maggio 2011 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è così riformata:
I. sull’azione principale
La petizione è parzialmente accolta.
(invariato)
§ (invariato)
§§ (invariato)
§ (annullato)
II. sulla domanda riconvenzionale
§ L’avv. AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1 e AP 2, __________, la somma di fr. 10’000.- oltre interessi al 5% dal 26 novembre 2008.
§§ L’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Locarno è rigettata in via definitiva.
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- sono a carico degli appellanti in solido per 2/5 e per 3/5 sono a carico dell’appellato, che rifonderà alle controparti complessivamente fr. 400.- per parti di ripetibili di appello.
III. Notificazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).