Incarto n. 12.2010.80
Lugano 14 giugno 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2004.136 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 3 marzo 2004 da
AO 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 550'000.- oltre interessi;
domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 18 marzo 2010 ha integralmente accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 26 aprile 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 4 giugno 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata l’ordinanza 22 giugno 2010 con cui la presidente di questa Camera ha respinto la richiesta dell’appellante di indire un dibattimento orale ex art. 324 CPC/TI;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 4 agosto 1993, pochi giorni dopo aver nominato quale proprio membro del consiglio di fondazione Gi__________ __________ in sostituzione di G__________ __________ (doc. C p. 3), la fondazione ha revocato a quest’ultimo la procura sul conto bancario e l’ha conferita al nuovo membro del consiglio di fondazione (doc. 11) e dal 12 ottobre 1993 anche a R__________ __________ (doc. 11).
La banca è stata informata delle generalità dell’avente diritto economico della fondazione in data 17 gennaio 1991 (doc. 11).
Nel frattempo, il 17 settembre 1993, il saldo attivo presente sul conto, pari a fr. 1'449'000.-, è stato accreditato da Gi__________ __________ prima e da R__________ __________ poi a favore di un’altra fondazione costituita dal beneficiario economico.
Con petizione (azione parziale) 3 marzo 2004, cui la controparte si è opposta, AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1, successore in diritto di AP 1, al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 550'000.- oltre interessi, somma corrispondente agli ultimi 4 prelevamenti effettuati sul suo conto da G__________ __________ (fr. 250'000.- il 4 febbraio 1993, fr. 100'000.- il 26 febbraio 1993, fr. 150'000.- il 17 marzo 1993 e fr. 50'000.- il 14 aprile 1993). In estrema sintesi, essa, facendo riferimento agli accertamenti effettuati nell’ambito di un precedente giudiziario concernente un altro cliente (doc. E) ed alle circostanze evocate nei rapporti resi dalla seconda assemblea dei creditori nell’ambito delle due procedure fallimentari menzionate (doc. N e O), ha osservato che questi prelevamenti, inusuali e atipici rispetto all’ordinaria movimentazione del conto, erano avvenuti in un periodo in cui l’agire di G__________ __________ era altamente sospetto, la convenuta potendo e dovendo sapere, in quanto finanziatrice delle attività commerciali private di G__________ __________, che quelle somme venivano in realtà utilizzate per finanziare illecitamente quelle sue rovinose attività. Alla convenuta è stato così rimproverato di non aver intrapreso per tempo nessuna azione adeguata per verificare i poteri di disposizione di quest’ultimo rispettivamente di non aver avvisato il beneficiario economico di quel che stava capitando ed in particolare di non avergli mai chiesto conferma dei movimenti a debito del conto.
Con sentenza 18 marzo 2010 il Pretore, ammessa la legittimità dell’azione parziale, ha innanzitutto considerato comprovata l’avvenuta malversazione dell’importo fatto valere dall’attrice. Il giudice di prime cure ha quindi osservato che le prove assunte agli atti ed in particolare i doc. E, N e O, questi ultimi confermati dai loro estensori (avv. A__________ , S __________ e dr. W__________ ), avevano confermato l’agire negligente rispettivamente in malafede della convenuta già a far tempo dal 1989 o comunque al più tardi dalla primavera del 1992 (dagli stessi emergendo in particolare il tema delle operazioni __________ di G __________ e la loro sorte assai infausta, con l’enorme necessità di finanziamenti che avevano generato e che erano stati messi a disposizione dalla convenuta, con relativa messa a pegno degli averi dei clienti di G__________ __________ rispettivamente della sua fiduciaria, a loro insaputa). In tali circostanze ha ritenuto che i 4 prelevamenti in parola, che, avvenuti per cassa, con importi elevati e al di fuori del quadro degli investimenti bancari effettuati dall’attrice (solita ad agire nel mercato delle divise e dei titoli), non potevano certo essere definiti normali, avrebbero dovuto indurre la convenuta ad effettuare ulteriori verifiche sul potere di disposizione di G__________ __________ (art. 33 cpv. 3 CO) e meglio a contattare il beneficiario economico dell’attrice, a lei noto, poco importando invece se G__________ __________ avesse agito come organo dell’attrice o come gestore esterno al beneficio di una procura amministrativa, rispettivamente quale sia stata la destinazione delle somme prelevate, che per altro risultavano essere state utilizzate per quelle operazioni immobiliari e per altre finanziate tramite il conto clienti intestato alla fiduciaria (che in modo sospetto conteneva anche posizioni “in dare”), o ancora se Gi__________ __________ e R__________ __________ possano in seguito aver effettuato prelevamenti con modalità analoghe. Respinta l’eccezione di prescrizione, preso atto che le somme incassate dall’attrice nell’ambito dei due fallimenti andavano in deduzione agli illeciti prelevamenti effettuati prima del 1993 ed esclusa la tacita ratifica dell’operato di G__________ __________ da parte dell’attrice come pure l’eventuale colpa concomitante di quest’ultima, il Pretore ha in definitiva accolto integralmente la petizione, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese, nonché l’indennità per ripetibili di fr. 30'000.-.
Con l’appello 26 aprile 2010 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi. Essa, dopo aver contestato l’ammontare totale delle malversazioni imputate a G__________ , rimprovera innanzitutto al Pretore di aver ritenuto comprovato un proprio agire negligente rispettivamente in malafede sulla sola base del precedente giudiziario di cui al doc. E, che riguardava una fattispecie diversa e un altro cliente e le cui conclusioni non potevano essere generalizzate. Rileva che le operazioni di prelevamento effettuate nell’occasione da G __________ in qualità di organo dell’attrice erano senz’altro compatibili con il profilo dell’attrice e non erano affatto inusuali. Evidenzia che a lei non risultavano circostanze particolari tali da attirare la sua attenzione, quali ad esempio il fatto che il beneficiario dei trasferimenti, la cui destinazione a favore di attività commerciali e immobiliari di G__________ __________ non era per altro stata provata (con certezza), fosse fortemente indebitato con la banca nel gennaio-aprile 1993, le sue difficoltà finanziarie, in ogni caso non gravi, essendosi in effetti verificate solo nella primavera / estate di quell’anno. Ribadisce che all’attrice rispettivamente al suo beneficiario economico, mandante di G__________ __________ per la costituzione della fondazione, andava rimproverata una grave colpa concomitante, tale da negare o almeno ridurre sensibilmente la sua eventuale responsabilità, per aver omesso di controllare l’operatività di G__________ __________ sul suo conto. E infine dichiara di confermare le altre argomentazioni esposte nell’allegato conclusionale, che dovevano considerarsi come integralmente riprodotte quale parte integrante del gravame.
Delle osservazioni 4 giugno 2010 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
Come rilevato con pertinenza nell’appello (p. 6), il tema della lite è relativamente semplice: unico punto in discussione è in effetti quello a sapere se, come assume l’attrice, i prelevamenti fatti sul suo conto da G__________ __________ sono in conflitto di interesse con lei e quindi in abuso di potere, conosciuto o agevolmente riconoscibile dalla convenuta, con una conseguente sua responsabilità, oppure se, come ritiene quest’ultima, nessuna malafede e quindi nessuna violazione dell’obbligo di diligenza e di fedeltà per detti prelevamenti possa esserle ascritta, con la conseguente reiezione di ogni sua responsabilità. Detto altrimenti, la controversia verte sulla questione a sapere se G__________ __________, effettuando i 4 prelevamenti in qualità di organo dell’attrice, abbia validamente ingaggiato quest’ultima.
8.1 Il potere di rappresentanza del membro del consiglio di una fondazione segue le regole che vigono per il membro del consiglio di amministrazione di una società anonima. Esso comprende negozi di tutti i generi, potenzialmente nell’interesse della persona giuridica rispettivamente non espressamente esclusi dagli scopi della stessa (art. 718a cpv. 1 CO). Se un organo oltrepassa il proprio potere di rappresentanza, ad esempio concludendo un negozio non più conforme al fine sociale, il suo agire vincola la persona giuridica soltanto se il terzo contraente è in buona fede (art. 718a cpv. 2 CO), buona fede che è presunta (art. 3 cpv. 1 CC). In analogia con la giurisprudenza relativa ai negozi conclusi da un rappresentante di due persone giuridiche - che vi ravvede di regola un conflitto di interessi e li considera di conseguenza inefficaci - viene trattata la situazione in cui l’organo di una persona giuridica conclude a nome della stessa un negozio con un terzo, sebbene sussista un conflitto di interessi fra l’organo stesso e la persona giuridica da lui rappresentata: il negozio non è eo ipso privo di efficacia, ma lo diviene se il terzo contraente si è reso conto (o avrebbe dovuto rendersi conto) dell’esistenza del conflitto di interessi. Il conflitto di interessi ha infatti per conseguenza che la volontà contrattuale non si forma correttamente, ragione per cui il negozio non può divenire vincolante per la parte rappresentata (TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 3a-3c, 27 marzo 2009 4A_228/2008, 4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.1).
8.2 Il grado di diligenza che dev’essere richiesto al terzo nell’ambito della verifica dell’esistenza del potere di rappresentanza dipende dal genere di negozio. Nei rapporti con i propri clienti, la messa in atto di approfonditi accertamenti può essere esatta dalla banca soltanto quando essa viene confrontata con negozi che esulano dall’ordinaria amministrazione; per lo svolgimento di negozi correnti, invece, la banca che non è legata al cliente da alcun obbligo contrattuale particolare (come un mandato di gestione) non è tenuta a salvaguardare genericamente i suoi interessi. La presenza di indizi di falsificazioni, o anche solo un ordine riguardante una prestazione non prevista dal contratto oppure inabituale, basta tuttavia già per esigere da lei verifiche supplementari (TF 27 marzo 2009 4A_228/2008, 4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.2). La disattenzione dei criteri di diligenza che si era in grado di esigere dalla banca nelle circostanze concrete preclude alla medesima la possibilità di invocare la propria buona fede (art. 3 cpv. 2 CC; TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 7b, 27 marzo 2009 4A_228/2008, 4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.4).
8.3 Quando, come nella fattispecie in esame, cliente di una banca è una fondazione, il cui scopo sociale consiste essenzialmente nella gestione di patrimoni in proprio e per conto di terzi (cfr. doc. D), il trasferimento di fondi sul conto di uno degli amministratori della fondazione ricade di principio fra i negozi conformi allo statuto sociale, a meno che non si verifichino circostanze particolari tali da attirare l’attenzione della banca, quali ad esempio il fatto che il beneficiario di questi trasferimenti risulti fortemente indebitato con la banca medesima (TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 4a, 27 marzo 2009 4A_228/2008, 4A_230/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.1.3; SJZ 1926/27 n. 39 p. 189; Zäch, Berner Kommentar, n. 78 ad art. 33 CO; Guhl, Das Schweizerische Obligationenrecht, 9ª ed., p. 157). Nel caso in cui un trasferimento di fondi così effettuato viene ritenuto privo d’efficacia, la fondazione può esigere dalla banca il versamento delle somme così trasferite con un’azione volta ad ottenere il corretto adempimento del contratto (e non con un’azione di risarcimento dei danni; TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 7b, 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 4.2.2, 27 marzo 2009 4A_228/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.2).
Nel gravame la convenuta non censura di per sé l’assunto con cui il Pretore aveva ritenuto dimostrata l’avvenuta malversazione da parte di G__________ __________ dei fr. 550'000.- fatti valere in causa dall’attrice, risultante per altro pacificamente dai relativi giustificativi di cassa versati agli atti (doc. F e 12) e dalle testimonianze (di R__________ __________ verbale p. 2 segg. e dell’avv. __________ __________ verbale p. 6 segg. e 10). Essa si limita più che altro a mettere in dubbio la correttezza dell’ammontare del riconoscimento di debito (doc. G e H), di fr. 6'500'000.-, rilasciato a suo tempo da G__________ __________, evidenziando come in realtà la ricostruzione effettuata dal perito quantificava in fr. 4’660'000.- le somme da lui complessivamente prelevate. La questione non necessita di essere approfondita, visto che nelle somme accertate dal perito, pacificamente ammesse anche dalla convenuta, sono comunque compresi anche i 4 prelevamenti oggetto della causa (cfr. allegati peritali 5.1 e 5.2).
Nel prosieguo del suo esposto la convenuta espone le ragioni che a suo dire sarebbero tali da escludere la sua malafede in occasione dei 4 prelevamenti litigiosi: essa contesta da una parte che l’istruttoria abbia dimostrato l’esistenza di un precedente agire sospetto di G__________ __________ e rileva dall’altra che le operazioni di prelevamento in questione non erano di per sé tali da esigere da lei maggiori accertamenti.
10.1 Essa rimprovera dapprima al Pretore di aver ritenuto comprovato un proprio agire negligente rispettivamente in malafede sulla sola base del precedente giudiziario di cui al doc. E, che in realtà non poteva essere considerato decisivo, in quanto riguardava una fattispecie diversa e un altro cliente, tanto più che le sue conclusioni non potevano essere generalizzate. Essa ha invero ragione ad evidenziare come la sentenza di cui al doc. E non possa di per sé avere valenza probatoria, proprio per quelle ragioni. Fatto sta che gli accertamenti fattuali alla base della stessa (si pensi ad esempio, oltre agli episodi già rammentati dal Pretore [cfr. supra consid. 4], al fatto che un cliente della fiduciaria aveva constatato e poi riferito alla convenuta che G__________ __________ aveva effettuato operazioni speculative a sua insaputa), puntualmente esposti dall’attrice negli allegati preliminari (ed in particolare con la petizione), sono stati a suo tempo contestati dalla convenuta solo in modo generico e devono perciò essere considerati assodati (art. 170 cpv. 2 CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 170), a prescindere dalla questione della valenza probatoria del doc. E. Ad ogni buon conto va pure rilevato che il giudice di prime cure aveva concluso che l’agire negligente rispettivamente in malafede della convenuta a seguito del sospetto operato di G__________ __________ era stato altresì dimostrato anche da altre prove e meglio dalle risultanze dei rapporti resi dalla seconda assemblea dei creditori nell’ambito delle due procedure fallimentari (doc. N e O), il cui contenuto era stato confermato dai loro estensori (avv. A__________ , S __________ e dr. W__________ __________). Non avendo provveduto a censurare questa ulteriore motivazione (indipendente e alternativa), che contrariamente al suo parere non può essere considerata un semplice obiter dictum che roteerebbe “attorno a questa argomentazione principale” (appello p. 7 e 16), la censura ricorsuale dev’essere dichiarata irricevibile per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI).
Quanto al momento a partire dal quale la convenuta avrebbe dovuto preoccuparsi per l’agire sospetto e scorretto di G__________ , il Pretore lo ha individuato già a far tempo dal 1989 o comunque al più tardi dalla primavera del 1992, il tutto basandosi sul medesimo complesso di testimonianze e documenti indicati in precedenza, ai quali ha pure ritenuto di aggiungere espressamente il doc. N (p. 12). In questa sede la convenuta, contestato il valore probatorio del doc. E, ribadisce che le difficoltà finanziarie di G __________ andavano in realtà collocate nella primavera / estate 1993, come indicato dall’avv. A__________ , il quale, estensore del doc. N, aveva di fatto rettificato quanto riportato erroneamente in quel rapporto. La censura è infondata. Il Pretore ha in effetti correttamente osservato che l’avv. A __________ aveva riferito che nella primavera / estate 1993 la convenuta aveva messo sotto pressione G__________ __________ per contenere l’esposizione e rientrare dallo scoperto, ma non aveva assolutamente rettificato il contenuto del doc. N, che indicava nella primavera del 1992 il momento in cui G__________ __________ si era trovato in serie difficoltà finanziarie (verbale p. 3 seg. e 7). L’ipotesi di un errore di scritturazione in quel documento deve pertanto essere respinta, anche perché il dr. W__________ , firmatario dello stesso, aveva confermato la correttezza di quanto ivi riportato (verbale p. 8), aggiungendo poi che la frase riportata nel doc. O (p. 10) secondo cui “AP 1 ha intrapreso numerosi passi volti ad ottenere una riduzione dell’esposizione della F __________ SA e di G__________ __________ nei suoi confronti, rispettivamente ad ottenere ulteriori garanzie pur essendo, o dovendolo essere, a conoscenza del fatto che la F__________ __________ SA si trovava in quel momento in situazione di insolvenza” andava temporalmente collocata proprio nell’ultima parte del 1992 e nel 1993 (verbale p. 3). Stando così le cose, poco importa se - come rilevato dalla convenuta, per altro per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI), solo in sede conclusionale - i conti perdite e profitti di F__________ __________ SA, anche quello al 31 dicembre 1992, si concludevano regolarmente con leggeri utili (doc. II° rich., all. 6.6).
Ammesso con ciò che già a fine 1992 la convenuta doveva dubitare della correttezza dell’operato di G__________ __________ nei confronti dei suoi clienti, è evidente che in occasione dei successivi prelevamenti da lui effettuati per conto dell’attrice essa avrebbe dovuto adoperarsi nei confronti del beneficiario economico, a lei noto (doc. 11), per chiarire se questi disponeva del necessario potere di rappresentanza. Già per questo la sua buona fede non può essere ammessa (art. 3 cpv. 2 CC).
10.2 La convenuta censura pure l’assunto pretorile secondo cui i 4 prelevamenti litigiosi, avvenuti per cassa, per somme elevate e al di fuori del quadro degli investimenti bancari solitamente effettuati dall’attrice (nel mercato delle divise e dei titoli), non potevano di per sé essere definiti usuali, per cui essa già per quella ragione avrebbe dovuto effettuare ulteriori verifiche sul potere di disposizione di G__________ , poco importando quale sia poi stata la destinazione delle somme da lui prelevate, con ogni evenienza utilizzate proprio per quelle operazioni immobiliari e per altre finanziate tramite il conto clienti intestato alla fiduciaria. In questa sede essa ritiene invece che quei prelevamenti erano di per sé compatibili con il profilo dell’attrice e non inusuali, e che non risultavano circostanze particolari tali da attirare la sua attenzione, quali ad esempio il fatto che il beneficiario dei trasferimenti, la cui destinazione a favore di G __________ non era per altro stata provata (con certezza), fosse allora fortemente indebitato con la banca, le sue difficoltà finanziarie, in ogni caso non gravi, essendosi in effetti verificate solo in seguito, nella primavera / estate del 1993.
10.2.1 La convenuta ha ragione ad affermare che il trasferimento di fondi della fondazione attrice sul conto del suo membro del consiglio di fondazione o sul conto clienti della fiduciaria di cui questi era pure amministratore (doc. G) ricade di principio fra i negozi conformi allo statuto sociale di quella persona giuridica (cfr. supra consid. 8.3). Ed ha pure ragione a sostenere che i 4 prelevamenti effettuati nel 1993 non costituivano operazioni inusuali, nei tre anni precedenti essendo già stati effettuati - oltretutto sempre per mano di G__________ __________, che da sempre era l’unica persona operativa sul conto per l’attrice
10.2.2 Contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, l’istruttoria ha dimostrato che le somme oggetto dei 4 prelevamenti sono andate a favore di G__________ __________ o della sua fiduciaria: sottoscrivendo il riconoscimento di debito per l’importo di fr. 6'500'000.- “da me prelevato dai conti della vostra società” (doc. G) e rilasciando il vaglia cambiario a nome di F__________ __________ SA, da lui avallato personalmente (doc. H), “a garanzia del mio obbligo di rimborso” (doc. G), G__________ __________ ha pacificamente dato atto che quella somma - come detto senz’altro comprensiva anche dei 4 prelevamenti qui litigiosi - era per l’appunto stata dirottata a favore suo o della sua fiduciaria; l’avv. B__________ __________ ha inoltre confermato che G__________ __________ gli aveva confessato di aver utilizzato le somme prelevate per sue operazioni personali in __________ (verbale p. 6 segg.; cfr. doc. N p. 10, da cui risulta che parte delle operazioni erano state finanziate tramite il conto clienti della fiduciaria); la convenuta non ha del resto spiegato in questa sede per quali motivi sarebbe stato errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309) l’assunto pretorile secondo cui dai doc. N e O e dalla testimonianza di R__________ __________ risultava che gli averi dell’attrice, al pari di quelli degli altri clienti di G__________ , erano stati utilizzati al finanziamento delle sue operazioni immobiliari e alla copertura delle perdite che ne erano derivate; e oltretutto il perito giudiziario, nonostante la scarsa documentazione rintracciata, è riuscito a confermare con certezza che almeno il secondo e il terzo prelevamento (quello di fr. 100'000.- risalente al 26 febbraio 1993 e quello di fr. 150'000.- del 17 marzo 1993) erano poi stati trasferiti sul conto clienti di F __________ SA (perizia p. 13 e 31; cfr. pure allegato peritale 5.1).
Pacifico che al momento dei 4 prelevamenti i beneficiari degli stessi G__________ __________ e F__________ __________ SA erano clienti della convenuta, si tratta di stabilire se costoro fossero allora fortemente indebitati nei suoi confronti, quesito questo che, contrariamente a quanto ritenuto dalla convenuta, va risolto in modo affermativo. Dai bilanci di F__________ __________ SA (doc. II° rich., all. 6.6) risulta in effetti, come confermato dalla perizia (p. 4), che al 31 dicembre 1992 il conto clienti presso la convenuta presentava un passivo (ciò che era assai curioso e preoccupante) di fr. 900'458.87 e che la convenuta era creditrice nei confronti della società per fr. 916'385.75 (fr. 110'496.35 + fr. 900'458.87 ./. fr. 94'569.47). Quanto alla posizione personale di G__________ __________, il 31 dicembre 1992 la convenuta era creditrice nei suoi confronti per fr. 229'255.60 (cfr. doc. prodotta al perito IV°: fr. 232'010.05 ./. fr. 2'754.45) e nei confronti dei coniugi __________ per altri fr. 801'864.50 (cfr. doc. prodotta al perito IV°: fr. 519'729.50 + fr. 282'135.-).
Appurato con ciò che i 4 prelevamenti erano andati a favore di G__________ __________ (la cui situazione economica si stava viepiù deteriorando a seguito del cattivo andamento delle operazioni immobiliari spagnole, noto alla convenuta) o della sua fiduciaria (che in parte aveva finanziato quelle operazioni), che erano allora fortemente indebitati nei confronti della convenuta, è evidente che essa, prima di dar seguito a quelle operazioni, avrebbe dovuto effettuare ulteriori accertamenti presso il beneficiario economico, a lei allora noto. Non avendolo fatto, la sua buona fede non può essere ammessa (art. 3 cpv. 2 CC).
Ammesso con ciò che i 4 prelevamenti in questione devono essere ritenuti privi d’efficacia per la malafede della convenuta (cfr. consid. 10.1 e/o 10.2) e che quest’ultima, in adempimento del contratto (doc. 11), è dunque tenuta a mettere a disposizione dell’attrice quelle somme, la sua richiesta volta a negare o almeno ridurre sensibilmente la sua responsabilità per il fatto che all’attrice rispettivamente al suo beneficiario economico, mandante di G__________ __________ per la costituzione della fondazione, andava rimproverata una grave colpa concomitante per aver omesso di controllarne l’operatività sul suo conto deve essere respinta. In presenza di un’azione volta ad ottenere il corretto adempimento del contratto (e non di un’azione di risarcimento dei danni, cfr. consid. 8.3), l’eventuale concolpa dell’attrice è in effetti priva di rilevanza (TF 29 agosto 1996 4C.15/1996 consid. 7b, 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 4.2.2, 27 marzo 2009 4A_228/2008 e 4A_232/2008 consid. 4.2).
Proceduralmente irricevibile è infine l’ultima censura della convenuta, che in questa sede dichiara di voler confermare le altre argomentazioni da lei esposte nell’allegato conclusionale, che a suo dire dovrebbero considerarsi come qui integralmente riprodotte quale parte integrante del gravame. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che il richiamo ad allegazioni espresse in precedenti allegati, come ad esempio nelle conclusioni di causa, non costituisce una motivazione d’appello sufficiente (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309); tanto più che nemmeno è dato a sapere di quali argomentazioni si tratti.
Ne discende, a conferma della sentenza pretorile, l’integrale reiezione del gravame nella misura in cui è ricevibile, ritenuto che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 550'000.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 26 aprile 2010 di AP 1 è respinto nella misura in cui è ricevibile.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 8’100.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 8’200.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 15’000.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).