Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.03.2012 12.2010.54

Incarto n. 12.2010.54

Lugano 9 marzo 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.80 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8 giugno 2005 da

AO 1 rappr. da RA 1

contro

AP 1 AP 2 entrambi rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 300'000.- oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 11 febbraio 2010 ha accolto per fr. 219'668.25 oltre interessi;

appellanti i convenuti con atto di appello 1° marzo 2010, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 12 aprile 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Con contratto 21 novembre 2002 (doc. A), retto dalle norme SIA, AP 1 e AP 2 hanno incaricato la ditta AO 1 di eseguire le opere da impresario costruttore nell’ambito dell’edificazione del Condominio __________ a __________. Il contratto d’appalto tra le parti, oltre a prevedere una mercede forfetaria di fr. 1'150'000.- (IVA inclusa) per l’edificazione dei lavori descritti nell’accordo, stabiliva altresì che l’edificio grezzo avrebbe dovuto essere consegnato il 15 luglio 2003, ritenuta una penale dell’1% dell’importo forfetario pattuito per ogni settimana di ritardo imputabile all’impresa, e che le eventuali modifiche commissionate in corso d’opera sarebbero state vincolanti solo se preventivamente concordate tra le parti in forma scritta, ritenuto che in caso contrario non sarebbero state riconosciute.

  2. Terminati i lavori, con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città AP 1 e AP 2 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 300'000.- oltre interessi, evidenziando come le opere contrattuali, comprese quelle supplementari (di fr. 288'723.10), fossero rimaste insolute in ragione di fr. 338'723.10 (cfr. la lista sub doc. T e T1-T27).

Di diverso avviso i convenuti, che, sulla base degli avvisi rilasciati dal direttore dei lavori arch. __________ (doc. 6-8), si sono opposti alla petizione, contestando da una parte l’ammontare delle opere supplementari pretese dall’attrice (riconosciute solo in ragione di fr. 145'220.45, a cui ne hanno aggiunte altre per fr. 17'062.50) e rilevando dall’altra come a seguito dei lavori contrattuali non eseguiti (per fr. 88'763.75), della difettosità dell’opera fornita (per fr. 50'629.20), della partecipazione alle deduzioni e alle assicurazioni di cantiere (per fr. 8'050.-), dei ritardi nella consegna dell’edificio grezzo (per fr. 115'000.-), come pure degli acconti versati (fr. 1’117'063.-) sull’importo forfetario (fr. 1'150'000.-), i rapporti di dare-avere tra le parti si chiudevano semmai con un saldo a loro favore di fr. 67'223.-.

  1. Esperita l’istruttoria di causa e raccolti i rispettivi allegati conclusionali delle parti, il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure, facendo proprie le risultanze della perizia giudiziaria, ha innanzitutto quantificato in fr. 237'705.30 la remunerazione dell’attrice per le opere supplementari pretese e in fr. 50'974.05 le deduzioni da opporle per le opere contrattuali non eseguite. Sulla base di altre risultanze istruttorie ha invece ritenuto infondate le pretese dei convenuti per la difettosità dell’opera fornita, per la partecipazione alle deduzioni e alle assicurazioni di cantiere e per i ritardi nella consegna dell’edificio grezzo. Preso atto che a fronte di una mercede a corpo di fr. 1'150'000.- erano stati versati acconti per fr. 1'117'063.-, ha pertanto concluso che all’attrice era dovuto l’importo di fr. 219'668.25 oltre interessi.

  2. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi rimproverano innanzitutto al Pretore di aver ammesso la remunerazione delle opere supplementari, pur avendo da una parte accertato che le parti non si erano accordate per iscritto per la loro esecuzione e nonostante dall’altra il perito giudiziario, sul cui referto il primo giudice si era fondato, avesse ammesso l’impossibilità di verificarne l’entità, per altro non altrimenti dimostrata. Espongono nuovamente le ragioni che a loro dire giustificavano l’accoglimento della pretesa per i ritardi nella consegna dell’edificio grezzo. E concludono di aver comprovato la totalità dei crediti da loro posti in compensazione, così com’erano stati indicati a suo tempo negli allegati preliminari.

  3. Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

7.Giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC/TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza ne ha in particolare dedotto che la parte appellante deve confrontarsi in modo puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure ed indicare per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008 consid. 4.2) oppure nella riproduzione di ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.44, 25 maggio 2011 inc. n. 12.2009.56, 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc. n. 12.2008.225, 15 settembre 2009 inc. n. 12.2008.235, 18 agosto 2009 inc. n. 12.2008.138, 28 luglio 2009 inc. n. 12.2008.39, 4 giugno 2009 inc. n. 12.2008.102, 25 maggio 2009 inc. n. 12.2008.69).

Nel caso di specie si osserva che l’appello dei convenuti è in larga misura costituito dalla parziale trascrizione, sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta (in particolare l’ultimo capoverso a p. 3, dal quarto al sesto capoverso a p. 4, le intere p. 5 e 6, il primo capoverso a p. 7, dal quarto al sesto capoverso a p. 8, l’intera p. 9, la quasi totalità di p. 10, l’intera p. 11, l’intera p. 12 tranne gli ultimi due capoversi, l’intera p. 13 tranne l’ultimo capoverso), del loro allegato conclusionale. Ciò non comporta tuttavia ancora la sua integrale irricevibilità, come invece preteso dall’attrice nelle sue osservazioni, ritenuto che in altri suoi passaggi è comunque possibile individuare una puntuale censura al giudizio pretorile. Stando così le cose, vanno considerate ricevibili, almeno da questo punto di vista, le censure relative alla remunerazione delle opere supplementari (siccome non concordate per iscritto e non comprovate, non essendo verificabili dal perito giudiziario) e in merito alla pretesa compensatoria per i ritardi nella consegna dell’edificio grezzo. Non così quelle relative agli altri crediti da loro posti in compensazione e le eventuali altre eccezioni sollevate in quello scritto, non essendo stato puntualmente spiegato per quali ragioni l’assunto con cui il Pretore aveva concluso per la loro infondatezza sarebbe errato e con ciò da riformare.

  1. Ciò posto, con la prima censura d’appello, i convenuti - come detto - rimproverano al Pretore di aver riconosciuto all’attrice la (parziale) remunerazione delle opere supplementari, pur avendo accertato che le parti non si erano accordate per iscritto per la loro esecuzione e nonostante il perito giudiziario, sul cui rapporto il primo giudice si era basato, avesse ammesso l’impossibilità di verificarne l’entità, per altro non altrimenti dimostrata.

8.1 È manifestamente a torto che i convenuti si prevalgono del fatto che l’esecuzione delle opere supplementari non era stata concordata per scritto, come invece previsto dal contratto.

Ci si potrebbe innanzitutto chiedere se la censura non sia già irricevibile in ordine, ritenuto che la stessa, invero abbozzata in risposta (p. 3) ma non più riproposta in duplica e con ciò se del caso verosimilmente abbandonata, tant’è che i convenuti negli allegati preliminari si erano limitati a contestare l’entità delle opere supplementari esposte, facendo riferimento agli avvisi del direttore dei lavori arch. A__________ __________ (cfr. doc. 6), che le aveva per l’appunto ammesse in misura ridotta (risposta p. 3 seg., duplica p. 2), era poi stata (ri)sollevata per la prima volta soltanto in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI). Il quesito può tuttavia rimanere indeciso, visto e considerato che essa è in ogni caso infondata anche nel merito. La dottrina e la giurisprudenza hanno in effetti già avuto modo di stabilire che la presunzione di assenza di obbligatorietà di un accordo non concluso nella forma che i contraenti avevano in precedenza convenuto (art. 16 cpv. 1 CO) viene a cadere qualora le prestazioni contrattuali vengano poi fornite e accettate senza riserve, nonostante non sia stata ossequiata la forma originariamente pattuita, ritenuto che in tal caso si ammette una concorde rinuncia delle parti all’esigenza di forma (Gauch/Schluep/Schmid/Rey/Emmenegger, Schweizerisches Obligationenrecht - Allgemeiner Teil, Vol. I, 9ª ed., n. 593 seg.; Schwenzer, Basler Kommentar, 4ª ed., n. 10 ad art. 16 CO; DTF 125 III 263 consid. 4c, 105 II 75 consid. 1; TF 26 novembre 2010 4A_443/2010 consid. 10.1.1, 12 luglio 2010 4A_223/2010 consid. 2.1.1, 1° aprile 2009 4A_41/2009 consid. 4.1, 8 gennaio 2008 4A_271/2007 consid. 3.2.1, 30 ottobre 2006 4C.228/2006 consid. 1.3, 19 agosto 2005 4C.79/2005 consid. 2, 22 aprile 2004 4C.85/2004 consid. 2.2, 25 giugno 1998 4C.375/1997 consid. 1c; II CCA 7 giugno 2011 inc. n. 12.2009.173, 27 marzo 2009 inc. n. 12.2008.253, 13 agosto 2008 inc. n. 12.2007.173). Nel caso concreto è avvenuto per l’appunto questo, i convenuti da una parte avendo ammesso di aver comunque accettato tutte le offerte per le opere supplementari, anche quelle tardive (duplica p. 2), e dall’altra non avendo censurato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui il direttore dei lavori arch. A__________ __________, che le aveva perlopiù ammesse nel doc. 6, avesse allora agito quale loro rappresentante.

8.2 Altrettanto infondata è l’altra censura dei convenuti secondo cui la perizia giudiziaria, sulle cui risultanze il Pretore si era fondato per quantificare l’ammontare delle opere supplementari, non permetterebbe, per stessa ammissione del perito, di verificarne l’entità, di modo che la pretesa attorea, non sufficientemente provata, doveva essere respinta. Se in effetti è vero che il perito, nella sua premessa alla perizia (p. 3, cfr. pure p. 10) ed al complemento peritale (p. 3), aveva tenuto a precisare che “trattandosi di una costruzione ultimata, diversi elementi ed opere non sono più verificabili sul posto”, che “in particolar modo risulta difficile dare una risposta esaustiva a quesiti che richiedono di verificare lavori eseguiti da altre ditte o legati all’andamento del cantiere, oggi non più verificabili”, che “inoltre la mancanza di una liquidazione completa che contempli tutto lo stabile, non permette di verificare i quantitativi totali delle singole posizioni, che sono stati impiegati nella costruzione” e che “mancando questo, è difficilmente possibile mettere in relazione le fatture supplementari oppure le opere non eseguite parzialmente con quanto previsto nel capitolato d’appalto” tanto più che “non sempre è descritto in maniera esplicita ed esaustiva quanto previsto in capitolato, rendendo difficile il riferimento della posizione da capitolato a delle parti d’opera precise”, è però altrettanto vero che egli, nonostante le difficoltà evidenziate, è comunque stato in grado di espletare con cognizione di causa il mandato peritale che gli era stato affidato, concludendo che “per dare seguito in maniera più completa possibile alle domande poste … ha cercato di valutare secondo suo giudizio”, ritenuto che “le posizioni non verificabili” sarebbero state “di seguito esplicitamente dichiarate” come tali (così le fatture relative al drenaggio, alla differenza muri P -1, alla differenza muri PT e ai pozzetti) e non sarebbero con ciò state riconosciute (come da lui poi fatto [cfr. tabella peritale e complemento peritale, ad domanda 5 dei contro-quesiti], con un giudizio che il Pretore non ha però ritenuto di poter condividere). Tanto basta per respingere la censura. Del resto in questa sede i convenuti, venendo meno al loro obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), non hanno spiegato per quali ragioni gli elementi poi concretamente considerati dal perito per fornire la propria valutazione anche in presenza di altre posizioni (parzialmente) non più verificabili in loco - fondati sull’esperienza, su prove indirette, o ancora sui documenti agli atti, sulle deposizioni dei testimoni, sulle ammissioni delle parti o dei loro rappresentanti, ecc. (cfr. le risposte alle singole domande a lui sottoposte ed in particolare quelle a p. 10 della perizia e a p. 7 del complemento peritale) - non sarebbero convincenti o non potrebbero essere condivise e neppure hanno indicato quali sarebbero gli accertamenti peritali che in tale evenienza dovrebbero essere disattesi, fermo restando che l’inattendibilità della perizia da loro fors’anche implicitamente postulata migliorerebbe comunque solo in misura ridotta la loro posizione (in tal caso essi sarebbero in effetti tenuti a remunerare le opere supplementari pretese dall’attrice per i fr. 145'220.45 da loro ammessi negli allegati preliminari e non potrebbero porre in compensazione i fr. 50'974.05 per le opere non eseguite, cui andavano per altro aggiunti gli acconti non ancora pagati di fr. 32'937.-).

  1. Resta infine da esaminare la censura relativa alla pretesa compensatoria di fr. 115'000.- per il ritardo di 10 settimane nella consegna dell’edificio grezzo. Il Pretore aveva respinto la pretesa rilevando che il ritardo nella consegna rispetto alle date previste nel contratto non era imputabile all’attrice ed osservando poi, a titolo abbondanziale, che dalle circostanze emerse dagli atti si poteva in ogni caso concludere che le parti avevano pattuito, almeno tacitamente, il differimento del termine di consegna in considerazione proprio delle importanti opere supplementari e delle modifiche decise a posteriori. In questa sede i convenuti hanno rimproverato al primo giudice solo di aver erroneamente ritenuto che il ritardo nella consegna non fosse imputabile all’attrice, mentre non si sono espressi in merito all’avvenuto tacito prolungamento del termine di consegna. Visto che, per ottenere l’accoglimento di un appello interposto contro una decisione - come quella in esame - retta da due motivazioni indipendenti, occorre impugnarle, con successo, entrambe (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 19 ad art. 309; II CCA 17 marzo 2008 inc. n. 12.2008.36, 17 marzo 2008 inc. n. 12.2007.49, 25 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.262), e che in concreto la seconda argomentazione pretorile non è stata assolutamente censurata in questa sede, tanto meno con la necessaria motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI), la censura deve senz’altro essere dichiarata irricevibile.

  2. Ne discende che il gravame dev’essere respinto nella limitata misura in cui è ricevibile, senza che occorra esprimersi sulla doglianza dell’attrice, che, con le sue osservazioni, censurava il giudizio con cui il Pretore aveva dedotto dalle sue spettanze fr. 50'974.05 per le opere contrattuali non eseguite.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 219'668.25, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 1° marzo 2010 di AP 1 e AP 2 è respinto nella misura in cui è ricevibile.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 5’000.-

b) spese fr. 100.-

Totale fr. 5’100.-

da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di rifondere all’appellata, sempre in solido, fr. 7’500.- per ripetibili.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

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