Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.02.2012 12.2010.44

Incarto n. 12.2010.44

Lugano 10 febbraio 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1998.715 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 8 ottobre 1998 da

AO 1 , ora AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 172’951.90 oltre interessi nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 30 dicembre 2009 / 28 gennaio 2010 ha accolto, con la sola modifica della data di decorrenza degli interessi moratori;

appellante il convenuto con atto di appello 19 febbraio 2010, con cui, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, chiede l’annullamento del querelato giudizio, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 14 aprile 2010 postula la reiezione del gravame, sia in ordine che nel merito, pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 20 gennaio 1996, verso le 21.30, AP 1 percorreva a bordo della sua autovettura BMW 540 I, targata __________, la strada provinciale n. __________ in direzione di __________. Giunto in località __________, all’altezza di __________, nell’affrontare una semicurva piegante a destra, perdeva il controllo del suo veicolo ed invadeva la corsia di contromano, scontrandosi frontalmente con un’autovettura Lancia Y10, targata __________, alla cui guida si trovava __________ e a bordo della quale si trovavano __________, __________ e __________. A seguito del violentissimo scontro, la Lancia Y10 è stata spinta all’indietro contro il veicolo che la seguiva, una VW Golf condotta da __________, rimanendo di fatto incastrata tra quelle due macchine. Nell’impatto __________, __________, e __________ decedevano, mentre __________ riportava serie ferite; AP 1 e __________ subivano lievi ferite.

A seguito dell’incidente, nei confronti di AP 1 è stata aperta in Italia una procedura penale, poi conclusasi il 19 maggio 1997 (doc. AA72), dopo patteggiamento, con la sua condanna ad una pena di un anno di reclusione sospesa condizionalmente.

  1. AP 1, per la sua autovettura BMW 540 I, era assicurato presso AO 1, con una polizza veicoli a motore RC e casco totale (doc. C). In relazione al sinistro in questione, AO 1, tramite la sua corrispondente, ha provveduto a versare indennizzi per complessivi Lit. 1'198'687'052 (Lit. 380'000'000 ai famigliari di __________, Lit. 380'000'000 ai famigliari di __________, Lit. 400'000'000 ai famigliari di __________, acconto di Lit. 10'000'000 a __________, Lit. 21'000'000 per regressi datore di lavoro e assicurazione sociale di __________, Lit. 1'255'000 alla parte civile e Lit. 6'432'052 per spese legali).

  2. Con la petizione in rassegna, avversata da AP 1, AO 1 - che nel frattempo è stata assorbita per fusione da AO 1 - ha chiesto la condanna di quest’ultimo al pagamento di fr. 172’951.90 più interessi ed accessori. Ritenendo in estrema sintesi che a costui andava imputata una colpa grave nell’incidente, causato dalla sua velocità manifestamente eccessiva, essa, in applicazione degli art. 65 cpv. 3 LCStr e 14 cpv. 2 LCA, ha preteso a titolo di regresso (parziale) il risarcimento del 20% delle prestazioni RC sino ad allora erogate alle parti lese e/o danneggiate (fr. 206'475.90, corrispondente a Lit. 239'737'410), da cui ha tuttavia dedotto il saldo delle prestazioni a lui ancora dovute per l’assicurazione casco totale, pure ridotte in ragione del 20% (fr. 33'524.-).

  3. Il Pretore, con la sentenza qui oggetto di impugnativa, ha accolto pressoché integralmente la petizione (salvo per quanto riguardava la data di decorrenza degli interessi). Riassunti i fatti nei termini che precedono, egli, per stabilire se il comportamento del convenuto fosse stato costitutivo di una colpa grave, ha preliminarmente osservato che la sua velocità era un elemento chiave. Accertato, sulla base della perizia giudiziaria, che la presumibile velocità dell’auto del convenuto prima dell’urto era compresa fra 82 e 118 km/h (con una maggior probabilità per i valori al centro dell’intervallo indicato), che il limite di velocità consentito nel punto in cui si era verificato l’incidente era di 50 km/h, che lo stesso era avvenuto nei pressi di una semicurva che per la sua curvatura avrebbe permesso una velocità massima di 60/70 km/h, il giudice di prime cure ha fatto proprie le conclusioni peritali secondo cui la velocità tenuta dal convenuto era troppo elevata rispetto a quella consentita dalla curva nelle condizioni del fondo stradale esistente al momento dei fatti (scivoloso a causa delle condizioni termo-climatiche) e, non essendo state accertate eventuali altre concause, era stata la causa determinante per la perdita di controllo del veicolo. Preso atto che in base alla giurisprudenza un eccesso di velocità superiore ai 30 km/h era considerato una violazione grave delle norme di circolazione (DTF 118 IV 188) e che lo stesso valeva per la perdita della padronanza di guida, la velocità inadeguata e la collisione frontale, incluso un eccesso di velocità di 25 km/h all’interno di una località (cfr. la tabella esemplificativa in www.ti.ch/circolazione), ha quindi ritenuto che a carico del convenuto doveva effettivamente essere riconosciuta una colpa grave. Quanto alla misura del regresso per le prestazioni RC e della riduzione delle pretese dell’assicurazione casco totale, che a suo giudizio doveva essere proporzionale alla colpa dell’assicurato, il Pretore, rammentata da una parte la casistica contemplata dalla giurisprudenza che portava a considerare adeguato un regresso del 30% nei confronti di un conducente che di notte aveva perso il controllo del suo veicolo in prossimità di una curva a causa dell’eccessiva velocità (DTF 92 II 250), e rilevati dall’altra il grado della colpa del convenuto, le gravissime conseguenze del sinistro (da considerare secondo la dottrina, cfr. Carré, LCA commentata, p. 189) e il fatto che non vi erano elementi di valutazione a favore del convenuto, che pure aveva auspicato una riduzione della percentuale, ha ritenuto senz’altro congrua la percentuale del 20% proposta dall’attrice.

  4. Dell’appello con cui il convenuto, previa concessione dell’assistenza giudiziaria, chiede l’annullamento del querelato giudizio e delle osservazioni con cui l’attrice postula invece la reiezione del gravame sia in ordine che nel merito si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

  6. L’attrice chiede preliminarmente di verificare la tempestività dell’appello. A torto. Nel gravame il convenuto ha spiegato di aver ricevuto la sentenza pretorile il 30 gennaio 2010 e di aver consegnato alla posta la sua impugnativa il 19 febbraio 2010 (appello p. 2). Con l’appello egli ha prodotto la busta contenente la sentenza impugnata, che, pur riportando a retro un timbro postale con la data del 29 gennaio 2010, dall’accertamento del recapito IPLAR relativo all’invio per raccomandata n. ____________________ risulta essere stata ritirata proprio il 30 gennaio 2010. L’invio dell’appello il 19 febbraio 2010 risulta invece provato dall’etichetta e dal timbro postale riportati sulla busta contenente l’impugnativa. Il gravame, inoltrato entro i 20 giorni di legge (art. 308 cpv. 1 CPC/TI), è pertanto tempestivo.

  7. Ancora in via preliminare l’attrice chiede di esaminare se l’appello non debba essere dichiarato irricevibile per il fatto che disattendeva il requisito posto dall'art. 309 cpv. 2 lett. d CPC/TI, in virtù del quale l'atto d'appello deve contenere la dichiarazione di appellare, con l’indicazione precisa dei punti della sentenza appellata che si intendono dedurre dinanzi alla seconda istanza. Il quesito va risolto per la negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la sanzione della nullità va applicata con cautela e che non può essere considerato nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia comunque chiara l’intenzione dell’appellante di impugnare la sentenza di primo grado nella misura in cui sia a lui sfavorevole e dalla cui irregolarità formale non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 309). Ed è per l’appunto ciò che si è verificato nella presente fattispecie, atteso che dal petitum d’appello risulta chiaramente che tutti i dispositivi della sentenza pretorile erano oggetto di impugnativa da parte del convenuto, poco importando se gli stessi non erano a quel momento stati menzionati o indicati in esteso; d’altro canto la controparte neppure ha preteso di aver patito un eventuale pregiudizio dalla concreta circostanza.

  8. Sempre in via preliminare l’attrice chiede di dichiarare irricevibile l’appello per il fatto che con lo stesso era stato domandato l’annullamento del primo giudizio, senza però che nella motivazione fossero stati evocati motivi tali da giustificare un tale provvedimento, e non era invece stata chiesta, in riforma del querelato giudizio, la reiezione della petizione. La censura è pertinente. Nel petitum d’appello, il convenuto, rappresentato da un patrocinatore professionista, dal quale può pertanto essere preteso un certo rigore processuale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 307), si è in effetti limitato a chiedere l’annullamento della sentenza pretorile, richiesta per altro da lui reiterata anche nei considerandi (ad esempio a p. 11), il tutto senza però aver di fatto indicato alcun motivo di annullamento, segnatamente quelli degli art. 142 segg., 146 e 309 cpv. 4 CPC/TI (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ibidem; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 41 ad art. 307). Dai considerandi del gravame, non è del resto evidente che la domanda contenuta nel petitum fosse stata formulata in modo erroneo e il convenuto intendesse in realtà postulare la riforma del primo giudizio nel senso della reiezione della petizione, egli essendosi limitato ad affermare che la decisione del Pretore andava censurata (p. 5), che non si poteva giungere alla valutazione di una colpa grave, confermare l’entità del regresso ed ammettere l’accoglimento della richiesta attorea (p. 6), che il Pretore non poteva concludere con la necessaria certezza che il convenuto circolasse ad una velocità eccessiva (p. 9) e che si contestava l’apprezzamento ed il giudizio del Pretore (p. 10); ed anzi, pur avendo spesso e volentieri - come si vedrà - ricopiato nell’appello il suo allegato conclusionale, si è ben guardato dal riprodurre in questa sede quei passi che concludevano per la reiezione della petizione (cfr. conclusioni p. 12, 13, 15 e 16). Solo in un’unica occasione (p. 12) il convenuto ha invero preteso che potesse entrare in considerazione una domanda di riforma del querelato giudizio. Sennonché, come si vedrà più oltre, quella sua richiesta era irricevibile, siccome non sufficientemente precisata e motivata (cfr. infra consid. 10.2.8).

  9. Ma, a prescindere da quanto precede, l’attrice ha in ogni caso ragione anche laddove chiede, sempre in via preliminare, che l’appello venga dichiarato irricevibile, siccome privo della necessaria motivazione in fatto e in diritto.

10.1 Giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC/TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza ne ha in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi in modo puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure ed indicare per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008 consid. 4.2) oppure nella riproduzione di ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA 25 maggio 2011 inc. n. 12.2009.56, 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc. n. 12.2008.225, 15 settembre 2009 inc. n. 12.2008.235, 18 agosto 2009 inc. n. 12.2008.138, 28 luglio 2009 inc. n. 12.2008.39, 4 giugno 2009 inc. n. 12.2008.102, 25 maggio 2009 inc. n. 12.2008.69).

10.2 Nel caso di specie - come si dirà più in dettaglio nel prosieguo - l’appello del convenuto, che in larga misura altro non è che la parziale trascrizione (sia pure con alcuni spostamenti e qualche piccola aggiunta) del suo allegato conclusionale, disattende in generale le esigenze di motivazione imposte dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI e deve con ciò essere dichiarato irricevibile. Laddove eccezionalmente non risulta irricevibile per la sua carente motivazione, esso lo è in ogni caso per altri motivi, per il fatto che rimprovera al primo giudice considerazioni da lui mai fatte (dal che l’assenza del gravamen, ossia dell’interesse della parte di impugnare un assunto a lei non sfavorevole, cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 segg. ad art. 307), per il fatto che espone per la prima volta solo in questa sede nuovi fatti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) oppure ancora perché non quantifica in modo preciso la sue richieste (art. 309 cpv. 2 lett. e CPC/TI).

10.2.1 Mentre al punto 2 dell’appello, che costituisce la ricopiatura pura e semplice dell’allegato conclusionale (p. 2), il convenuto si limita a riassumere l’oggetto della causa, al suo punto 3 (intitolato “antefatto” e comprensivo dei sottocapitoli “situazione dei luoghi”, “condizioni generali di circolazione” e “accertamenti esperiti dopo l’incidente”) egli, dichiarando a mo’ di cappello introduttivo di voler riprendere “sulle circostanze di fatto relative al sinistro … in parte quanto indicato in sede di allegati scritti, in considerazione dell’esposizione succinta ritenuta nella sentenza appellata, fa rilevare quanto segue, in modo particolare evidenziando elementi che avrebbero dovuto influire sull’apprezzamento operato dal giudice”. Segue, per oltre 2 pagine, la trascrizione letterale (pressoché integrale) delle sue conclusioni di causa su quel tema (da p. 2 a 5), a cui infine, a titolo di conclusione parziale, aggiunge che “di tutte queste importanti e determinanti circostanze il giudice di prime cure ha omesso ogni e qualsiasi considerazione e valutazione; anzi nella propria decisione si limita a fornire una scarna esposizione dei fatti” e che “a giudizio dell’appellante la decisione del giudice di I. istanza va censurata nella misura in cui fonda il proprio apprezzamento su elementi fattuali oggettivi che sono il risultato di un accertamento lacunoso in più punti”. La censura è irricevibile per carenza di motivazione. Il Pretore ha in effetti indicato in modo chiaro e preciso quali erano i fatti da lui ritenuti rilevanti (esponendoli in modo tutt’altro che succinto e scarno) e in questa sede il convenuto non si è confrontato minimamente con quelle sue considerazioni (da lui nemmeno menzionate), spiegando in che misura sarebbero errate, ma si è limitato a contrapporre la propria versione dei fatti già esposta in sede conclusionale.

10.2.2 Ancora al punto 3 dell’appello (nell’ultima parte relativa al sottocapitolo “conseguenze dell’incidente”) il convenuto evidenzia che “il giudice di prime cure ha sottolineato la spettacolarità dell’incidente, sottolineando le gravi conseguenze che purtroppo ha avuto in termini di perdita di vite umane (cfr. consid. 3 sentenza impugnata)” e, dopo aver trascritto alcuni stralci delle sue conclusioni di causa (p. 5 e 6, su questioni che per altro poco c’entrano sul tema e comunque erano già allora pacifiche), conclude il capitolo affermando che “non è ammissibile che si possa giungere alla valutazione di una colpa grave e addirittura confermare l’entità del regresso che la parte appellata ha fatto valere, sulla base della spettacolarità dell’incidente e delle sue gravi conseguenze (consid. 7 sentenza impugnata): in assenza di elementi certi, concreti ed oggettivi non si può ammettere l’accoglimento della richiesta attorea”. La doglianza è irricevibile sia perché non risulta che il giudice si sia espresso come ritenuto nel gravame, sia perché la censura non è motivata in modo sufficiente. Da una parte il Pretore non ha in effetti mai sottolineato la spettacolarità dell’incidente, tanto è vero che, al consid. 3, aveva espressamente sostenuto che lo stesso e le sue conseguenze non erano da sole sufficienti a concludere che il sinistro era stato dovuto a colpa grave. Dall’altra, se invece è vero che, al consid. 7, premessa l’esistenza della colpa grave del convenuto, il primo giudice aveva ritenuto che la misura del regresso per le prestazioni RC e della riduzione delle pretese dell’assicurazione casco totale doveva essere determinata, secondo la dottrina (cfr. Carré, LCA commentata, p. 189), tenendo conto del grado della colpa del convenuto e delle gravissime conseguenze del sinistro, in questa sede il convenuto non ha affatto spiegato per quale motivo quell’assunto non sarebbe invece condivisibile, non bastando la ricopiatura - su questioni pacifiche - dell’allegato conclusionale.

10.2.3 Al punto 4 dell’appello (intitolato “validità delle prove agli atti: ammissibilità colpa grave? del referto peritale giudiziario”) il convenuto esordisce affermando che “nel giudizio impugnato, il Pretore fonda il proprio convincimento per valutare l’esistenza di una colpa grave da imputare all’appellante, sulla perizia giudiziaria, partendo dall’elemento chiave della velocità”, il che è vero. Egli aggiunge di aver contestato che al perito fosse stato messo a disposizione il referto del perito di parte __________ (doc. A), doglianza che a suo tempo era stata respinta a torto dal Pretore, e di non poter escludere che il perito possa essere stato influenzato da quest’ultima perizia. Nel seguito, dopo aver ricopiato il suo allegato conclusivo (da p. 10 a 12) in merito ad alcune lacune fattuali nella dinamica dell’incidente evidenziate dal perito stesso, conclude affermando che “più di un dubbio, più di un interrogativo … sono rimasti senza una chiara risposta”, di modo che “nell’ottica dell’apprezzamento di tale mezzo di prova, l’unico ad essere stato considerato dal Pretore …, non si poteva e doveva prescindere da tutti questi elementi di base imprecisi ed incompleti” e che “pertanto anche la valutazione sulla presunta velocità del veicolo AP 1 fornita, per difetto, non può essere assunta quale prova di una sua grave colpa” e che “sulla base di queste considerazioni, il Pretore non può concludere con la necessaria certezza che il signor AP 1 circolasse a velocità eccessiva e soprattutto non può concludere che egli circolasse ad una velocità superiore di almeno 32 km/h rispetto al limite consentito”. Anche queste obiezioni sono irricevibili. Il rilievo relativo alla perizia di parte dell’__________, sottoposta all’esame del perito giudiziario - che in tal modo potrebbe esserne stato influenzato - contro il volere del convenuto e senza che sulla circostanza il primo giudice si sia espresso nella sentenza, è in effetti stato sollevato per la prima volta solo in questa sede, tanto più che mai il Pretore aveva lasciato intendere che sulla questione, già risolta nell’ordinanza 10 dicembre 2004, si sarebbe espresso con la sentenza. Quanto alle presunte lacune fattuali nella dinamica del sinistro evocate dal perito stesso, il convenuto non ha spiegato per quali motivi le stesse, comunque per lo più non riferite alla BMW 540 I del convenuto o alla Lancia Y10, ma solo alla VW Golf, al suo contatto con quest’ultima e alle conseguenze dello stesso, e in ogni caso neppure prese in considerazione dal perito, potrebbero rendere inattendibile il giudizio pretorile, basato sulla perizia giudiziaria, circa la velocità da lui tenuta al momento dei fatti, tanto più che in questa sede non ha censurato l’assunto pretorile secondo cui non risultavano altre concause, di per sé sì non escluse, ma nemmeno verificabili (perizia p. 10 e 20) né comunque pretese. Il perito giudiziario e con lui il Pretore, per formulare la sua stima prudenziale della presumibile velocità del convenuto (km/h 82-118), si era oltretutto fondato sui dati oggettivi riscontrati (posizione finale dei veicoli, danni agli stessi, presumibile punto d’impatto, presumibili tracce sull’asfalto, ecc.) e sui calcoli di cinetica così risultanti, che nemmeno in questa sede il convenuto ha ritenuto di contestare (salvo evidenziare l’assenza di una certezza assoluta negli accertamenti peritali, da lui ipotizzata per l’uso da parte dell’esperto - verosimilmente però dovuto solo all’assenza di una formale legenda nel doc. BB [perizia p. 6] - dell’aggettivo “presumibile” alle indicazioni sul punto d’impatto e sulle tracce sull’asfalto risultanti dalla precisa rappresentazione planimetrica allestita su carta millimetrata dai carabinieri in quel medesimo documento), fermo restando che l’influenza del contatto tra la VW Golf e la Lancia Y10 - mancata considerazione che egli sembrerebbe aver lamentato in questa sede - avrebbe anzi portato, se considerata, ad aumentare di altri km/h 10-20 la presumibile velocità da lui tenuta al momento dell’incidente (perizia p. 8 e 11). Dal che l’inammissibilità delle considerazioni contenute nel gravame, ampiamente pretestuose.

10.2.4 Al punto 5 dell’appello il convenuto, ricopiando anche in questo caso quanto già scritto nell’allegato conclusionale (p. 6, da p. 14 a 15), rimprovera al Pretore di non aver ritenuto di considerare quanto da lui addotto in merito alla valenza probatoria della sentenza penale italiana del 19 maggio 1997 (doc. AA72), concludendo che “il riferimento nella decisione di I. istanza era dunque del tutto fuorviante ed arbitrario”. La censura è nuovamente irricevibile. Nonostante il Pretore abbia rilevato che il superamento dei limiti di velocità era sanzionato sia dalle norme svizzere sulla circolazione sia da quella italiane e che al convenuto era stata imputata in sede penale la violazione dell’art. 141 del codice della strada italiano, che disciplina per l’appunto la questione, non risulta che egli abbia poi concluso per l’esistenza di una sua colpa grave sulla base della menzionata sentenza penale italiana. Non essendosi con ciò espresso sul carattere vincolante o meno di quest’ultima, la censura del convenuto sulla questione è priva di un interesse degno di protezione, dal che la sua irricevibilità.

10.2.5 Al punto 6 dell’appello, relativo all’interpretazione del concetto di colpa grave e alla sua esistenza nella fattispecie, il convenuto ha ricopiato integralmente il proprio allegato conclusionale (da p. 12 a 13), con un paio di aggiunte che non ne modificano il senso. La censura è ancora una volta irricevibile. In effetti il convenuto non si è minimamente confrontato con le precise e puntuali considerazioni sviluppate dal Pretore sul tema. Come già detto (cfr. supra consid. 10.2.2, a cui si rinvia), nemmeno la tesi secondo cui “il fatto che il Pretore ne abbia addirittura tenuto conto [ndR della spettacolarità dell’incidente] per giustificare l’entità del regresso fatto valere dall’assicuratore RC non merita alcuna tutela” è motivata in modo sufficiente e come tale può giustificare la sua conclusione, a sua volta priva di sufficiente motivazione, secondo cui “il giudizio deve essere annullato, in quanto contrario alla legge e alla giurisprudenza”.

10.2.6 Al punto 7 dell’appello il convenuto riassume il giudizio del Pretore sull’entità del regresso, ammessa in ragione del 20%, non senza aver rilevato che costui “citando un’unica decisione del Tribunale federale che ha riconosciuto una riduzione del 30%, che per altro è riferita ad una fattispecie che poco ha in comune con quella che qui ci occupa, giustifica la quantificazione adottata nella presente fattispecie in ragione del 20%”. Il Pretore ha in realtà spiegato bene i motivi per cui quel precedente giurisprudenziale, poco importa se unico o meno, poteva essere preso in considerazione nel caso concreto, e l’assunto del convenuto secondo cui lo stesso era invece “riferito ad una fattispecie che poco ha in comune con quella che qui ci occupa” non è sufficientemente motivato, non indicando le ragioni dell’eventuale erroneità del giudizio pretorile. Le successive conclusioni del convenuto secondo cui il primo giudice aveva con ciò dato “per fatto certo comprovato ed assodato, ciò che in realtà non è” e che “non vi sono certezze in questa fattispecie: vi sono probabilità, vi sono presunzioni, vi sono tanti forse e tanti se, ma tutto ciò non giustifica porre a carico del qui appellante una colpa grave” non costituisce a sua volta una critica puntuale al giudizio di prima istanza.

10.2.7 Al punto 8 del gravame il convenuto sostiene di non aver contestato l’entità delle indennità versate dall’attrice alle parti lese e/o danneggiate e di aver invece contestato l’entità del regresso e la decorrenza degli interessi (aspetto quest’ultimo su cui il Pretore lo ha seguito), da lui tuttora contestata. La censura è irricevibile. A parte il fatto che il convenuto anche qui risulta aver più che altro ricopiato parte del suo allegato conclusionale (p. 7 e 8), si osserva in effetti che egli non censura in alcun modo il giudizio pretorile, che in parte ha per altro fatto proprie le sue richieste (sulla questione della decorrenza degli interessi), limitandosi a ribadire la sua posizione, senza però addurre alcuna motivazione a sostegno della stessa.

10.2.8 Al punto 9 dell’appello il convenuto chiede, in caso di conferma del giudizio pretorile che gli imputava una colpa grave, “che l’entità del regresso (percentuale) venga sensibilmente ridotta tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, delle emergenze di causa e della giurisprudenza emanata in materia”. Anche questa censura, come già le altre, è inammissibile. Da una parte il convenuto non indica in che misura quella percentuale dovrebbe essere ridotta, la sua richiesta di una riduzione “sensibile” non essendo sufficientemente precisa (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 9 ad art. 309). Dall’altra, la stessa non è comunque sufficientemente motivata, egli non avendo spiegato perché sarebbe errato il giudizio pretorile sul tema, né tanto meno per quali ragioni le circostanze del caso, le emergenze di causa e la giurisprudenza, da lui nemmeno specificate, giustificherebbero una soluzione diversa, oltretutto più favorevole di quella - già mite - adottata dal giudice di prime cure nei suoi confronti. E comunque, anche qui, il convenuto si è limitato a ricopiare il suo allegato conclusionale (p. 15).

  1. Ne discende, per questi motivi, che l’appello del convenuto dev’essere dichiarato inammissibile nel suo complesso.

Per quanto riguarda la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di seconda istanza, da calcolarsi in concreto sulla base di un valore litigioso di fr. 172’951.90, le stesse, salvo casi particolari che qui non ricorrono, devono di principio essere accollate alle parti in base alla loro rispettiva soccombenza (art. 148 CPC/TI). Nel caso di specie non vi è motivo di derogare da questo principio. In effetti, l’istanza con cui il convenuto ha chiesto di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di seconda sede dev’essere disattesa, a prescindere dall’esistenza o meno di una sua situazione di indigenza, questione che può tutto sommato rimanere indecisa, già per il solo fatto che nelle particolari circostanze l’appello non presentava sin dall’inizio alcuna possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a vLag).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 19 febbraio 2010 di AP 1 è irricevibile.

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di appello presentata da AP 1 è respinta.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 2’450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 2’500.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 6’000.- per ripetibili.

IV. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2010.44
Entscheidungsdatum
10.02.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026