Incarto n. 12.2010.35
Lugano 15 dicembre 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.652 (revoca di donazione di immobili) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3 promossa con petizione 7 ottobre 2004 da
AP 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
AO 1 patrocinato dall’ PA 2
con cui l’attore ha chiesto la restituzione, con contestuale trasferimento dei diritti a Registro fondiario, delle donazioni revocate nei limiti dell’arricchimento del convenuto in data 8 ottobre 2003, relative alle part. __________ RFD __________, quota di comproprietà di un mezzo delle part. __________ e __________ RFD __________ e __________ RFP __________;
domanda avversata dal convenuto e che il Pretore con sentenza 22 gennaio 2010 ha integralmente respinto facendo altresì ordine ai competenti ufficiali dei registri di cancellare la restrizione della facoltà di disporre ai sensi dell’art. 960 cpv. 1 cfr. 1 CC sulla part. __________ RFD __________, sulla quota di un mezzo delle part. __________ e __________ RFD __________, __________ e __________ RFD __________ nonché __________ RFP __________, annotata a seguito del decreto 12 ottobre 2004 con cui il Pretore aveva accolto inaudita parte una domanda supercautelare in tal senso formulata dall’attore con la petizione;
appellante l’attore che con atto di appello 15 febbraio 2010 chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 18 marzo 2010 propone la reiezione dell’appello con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto:
A. __________ (1940) ha donato al figlio AO 1 (1970) la part. n. __________ RFD __________ il 14 gennaio 1981 (doc. B). In data 18 febbraio 1998 in coniugi AP 1 hanno donato in comproprietà ai figli AO 1 e __________ B__________ le part. n. __________ e __________ RFD , di cui erano a loro volta comproprietari in ragione di un mezzo ciascuno; con il medesimo atto pubblico è stato costituito un diritto di abitazione vita natural durante a favore di AO 1 (doc. C). Sempre con il medesimo atto AP 1 ha donato ai figli AO 1 e I __________ __________ le part. n. __________ e __________ RFD __________ di cui era proprietario unico. In data 6 maggio 1998 AP 1 ha donato in comproprietà ai figli la part. n. __________ RFP __________ (doc. D).
B. Nel maggio del 1999 __________ B__________ ha chiesto l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale e con decisione a verbale 8 giugno 1999 il marito è stato condannato a versarle mensilmente fr. 1'200.-. Con sentenza 5 giugno 2001 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati (doc. rich. IV°, sentenza 3 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, inc. DI.2003.167). In data 26 giugno 1999 AO 1, presente la madre E__________, ha impedito al padre E__________ di accedere all’abitazione di __________ (dove a quel momento viveva con la moglie), ritenuto che quest’ultimo non gli consegnava una chiave di cui necessitava (verbale udienza 28 marzo 2007, pag. 5, teste T__________). Il 21 giugno 2000 AP 1, che dal giugno dell’anno precedente non aveva più potuto accedere all’abitazione di , ha promosso un’istanza di conciliazione nei confronti dei figli AO 1 e I al fine di raggiungere un’accordo in merito all’annullamento delle donazioni immobiliari così da garantire in futuro a lui e al coniuge la possibilità di mantenere l’abitazione coniugale, senza più correre il pericolo di essere estromessi dai figli. All’udienza del 28 settembre 2000 i convenuti hanno dichiarato di non aderire alle proposte del padre mantenendosi disponibili per la ricerca di una soluzione che tenga conto anche degli interessi della loro madre (doc. rich. I°). Il giorno precedente AO 1 e I__________ __________ avevano revocato la cessione a favore del padre degli affitti che maturavano dalla part. __________ RFD __________ (doc. Y e Z).__________
C. Con decreto d’accusa 22 aprile 2002 il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di AP 1 a 6 giorni di detenzione per aver minacciato la moglie E__________ e il figlio AO 1 in data 8 novembre 2001 a __________ nonché per lesioni semplici ai danni di una terza persona, fatti questi ultimi avvenuti in data 10 agosto 2001. Nel corso del dibattimento tenutosi il 10 ottobre 2002 a seguito di sua opposizione al decreto, AP 1 ha espresso il proprio sincero rammarico per l’accaduto e dichiarato solennemente di astenersi in futuro da qualsiasi atteggiamento che possa anche solo essere recepito come minaccia. Preso atto di questa promessa, la moglie e il figlio hanno ritirato le rispettive querele (doc. rich. III°). In precedenza, e meglio il 17 febbraio 2002, AO 1 aveva denunciato il furto dal garage della sua proprietà di __________ del veicolo Autobianchi 110F, ritrovato nel mese di luglio del medesimo anno nel garage di proprietà della prozia paterna unitamente a uno scooter di cui affermava essere proprietario e che il padre gli avrebbe sottratto nel 1999. A fronte delle contrapposte tesi relative al diritto di proprietà sull’autoveicolo e sullo scooter, il Procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere in data 23 settembre 2003 a ragione del fatto che la fattispecie rivestiva carattere civile e non penale, ciò posto ha ordinato a AO 1 di riconsegnare a AP 1, in quanto possessore al momento del sequestro da parte della Polizia, lo scooter affidatogli temporaneamente (doc. M). Il successivo 6 ottobre 2003 AO 1 si è rivolto alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello chiedendo sia promossa nei confronti del padre l’accusa di furto dello scooter, in buona sostanza a ragione del fatto che il Procuratore pubblico non avrebbe corretta-mente valutato, rispettivamente indagato, gli elementi volti a dimostrare la sua proprietà dello scooter. Con lettera 4 luglio 2004 del proprio legale AP 1 ha notificato al figlio AO 1 la revoca immediata di tutte le donazioni a suo favore causa la violazione degli obblighi di famiglia definita molteplice e progressiva nel tempo e venendo a culminare nell’istanza di promozione dell’accusa del 6 ottobre 2003, definita l’episodio ultimo e decisivo di una lunga serie di offese arrecategli (doc. E). Con sentenza 12 gennaio 2005 la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello ha respinto l’istanza per quanto ricevibile, rilevando che la querela inoltrata l’8 luglio 2002 era tardiva (doc. rich. V°). Per completezza si può aggiungere che il 6 marzo 2003 AP 1 ha promosso un’azione di mantenimento nei confronti dei figli AO 1 e I__________ chiedente che siano condannati a versargli fr. 5'000.- mensili e che il Pretore l’ha respinta con sentenza 3 febbraio 2009 (doc. rich. IV°).
D. Non avendo il figlio dato seguito alla richiesta di restituzione nel termine assegnatogli, con petizione 7 ottobre 2004, assortita di una domanda cautelare con richiesta di provvedimento supercautelare, AP 1 ha chiesto che sia ordinata al figlio la restituzione dei fondi oggetto delle donazioni revocate nei limiti dell’arricchimento del donatario in data 8 ottobre 2003 e quindi la restituzione materiale nonché la sua reiscrizione nel Registro fondiario. Con decreto 12 ottobre 2004, adottato inaudita parte, il Pretore ha ordinato agli ufficiali dei registri dei distretti di __________ e __________ di procedere all’annotazione della restrizione della facoltà di disporre sui fondi donati in applicazione dell’art. 960 cpv. 1 cfr. 1 CC. Con la risposta di causa AO 1 ha chiesto la reiezione integrale della petizione. Negli allegati di replica e duplica così come al dibattimento finale dell’11 maggio 2009 le parti si sono confermate nelle rispettive contrapposte tesi.
E. Con sentenza 22 gennaio 2010 il Pretore ha respinto la petizione. Il primo giudice ha dapprima respinto l’eccezione di perenzione sollevata dal convenuto sulla base dell’art. 251 cpv. 1 CO siccome dalla dichiarazione 5 luglio 2004 dell’attore emerge che la decisione di revocare le donazioni è maturata con l’inoltro dell’istanza di promozione dell’accusa datata 6 ottobre 2003, mentre la conflittualità precedente costituisce solo il contesto nel quale valutare quell’iniziativa giudiziaria. Il Pretore ha tuttavia negato che il motivo invocato dall’attore costituisca una grave contravvenzione ai doveri di famiglia ai sensi dell’art. 249 cfr. 2 CO. Premesso come la presentazione di un’istanza di promozione dell’accusa destinata all’insuccesso rappresenta una violazione degli obblighi di famiglia dal punto di vista oggettivo, il primo giudice ha però ritenuto che l’atto non raggiungeva un grado di gravità soggettiva tale da giustificare la revoca delle donazioni poiché si inseriva in un clima altamente conflittuale del quale il figlio, alla luce degli atti, non risultava il principale responsabile. In aggiunta il primo giudice ha rilevato che essendo i rapporti tra padre e figlio da lungo tempo gravemente compromessi, l’istanza di promozione dell’accusa 3 ottobre 2003 non poteva essere comunque considerata causale per la rottura dei rapporti tra le parti.
F. Con atto di appello 15 febbraio 2010 AP 1 postula la riforma del primo giudizio nel senso di accogliere la petizione. L’appellante rimprovera al Pretore di aver relativizzato la gravità dell’istanza di promozione dell’accusa alla luce delle precedenti gravi violazioni degli obblighi di famiglia messe in atto dal figlio. Ritiene pertanto illogico il ragionamento del primo giudice secondo il quale l’istanza di promozione dell’accusa non può essere considerata soggettivamente grave poiché compiuta in un contesto di accanita conflittualità tra le parti, valesse ciò la rottura dei legami familiari tra padre e figlio giustificherebbe qualsiasi violazione degli obblighi familiari in progresso di tempo, rendendo di fatto privo di significato l’art. 272 CC e inapplicabile l’art. 249 cfr. 2 CO. L’appellante sottolinea come l’istanza di promozione dell’accusa si inserisce in un disegno del figlio volto a ferirlo e dipingerlo agli occhi di terzi quale un ladro, ciò che è appunto soggettivamente grave, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore. In conclusione, con riferimento a quanto emerso in sede istruttoria, contesta l’assunto del Pretore secondo il quale la conflittualità tra le parti sia da attribuire a lui in maniera preponderante evidenziando quelle che ritiene essere le responsabilità del figlio.
G. Delle osservazioni 18 marzo 2010 con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
E considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione del Pretore è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
In virtù dell’art. 249 cfr. 2 CO il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito, quando questi abbia gravemente contravvenuto ai suoi obblighi di famiglia verso il donante. Il Pretore ha compiutamente esposto i principi dottrinali e giurisprudenziali sviluppati riguardo alla citata norma. Riassuntivamente si può ricordare quanto segue. Gli obblighi di famiglia sono quelli degli art. 159 segg., 272 segg. e 328 segg. CC (Baddeley, Commentaire romand, CO I, n. 12 ad art. 249). La violazione di questi obblighi dev’essere grave, ossia tale da rovinare la comunione familiare (Vogt, Basler Kommentar, OR I, 4ª ed., n. 10 ad art. 249). Questa gravità si valuta da un lato in relazione al comportamento del donatario, dal profilo sia oggettivo che soggettivo, tenendo altresì conto del comportamento e di un’eventuale colpa del donante (Vogt, loc. cit.), d’altro lato in relazione all’effetto provocato alle relazioni tra le parti (Baddeley, op. cit., n. 13 ad art. 249). In altri termini l’atto considerato deve aver avuto quale effetto di compromettere gravemente i vincoli della comunione familiare (DTF 106 II 304, consid. 3a).
Il Pretore, dopo aver riconosciuto una gravità oggettiva nella presentazione di un’istanza di promozione dell’accusa priva di possibilità di esito favorevole, ha esaminato le vicissitudini che hanno interessato le parti nel corso degli anni per giungere alla conclusione che l’atto rimproverato al figlio appariva di gravità decisamente minore rispetto ai comportamenti lesivi dell’art. 272 CC rimproverabili al genitore. Il primo giudice non ha pertanto riconosciuto grave dal profilo soggettivo il comportamento del figlio poiché inserito in un contesto di profondi conflitti. L’appellante ha dal canto suo sostenuto che l’istanza di promozione dell’accusa era anche soggettivamente grave poiché tesa a ulteriormente infierire nei suoi confronti, inoltre risultava illogico relativizzare la portata di questo atto alla luce di precedenti violazione degli obblighi di famiglia imputabili peraltro al figlio stesso.
Le tesi dell’appellante non possono essere accolte per i seguenti motivi. Come richiesto dalla dottrina e dalla giurisprudenza la conclusione del Pretore si fonda su un esame dell’insieme delle circostanze. L’appellante tenta a torto di attribuire al figlio la responsabilità del deterioramento dei rapporti familiari, imputando addirittura a quest’ultimo la mancata riconciliazione dei genitori (in particolare pt. 7 dell’appello). In realtà quali erano i rapporti fra i coniugi AP 1 emerge in maniera sicuramente attendibile dall’interrogatorio di quest’ultima, contestuale alla denuncia per minacce (doc. rich. III°, verbale di Polizia 9 novembre 2001). Dallo stesso risulta, tra l’altro, che essa nell’ottobre 1999, ossia dopo l’episodio che aveva visto l’allontanamento del padre da __________ a seguito di un alterco con il figlio per i motivi indicati dal teste T__________ (verbale udienza 28 marzo 2007, pag. 5 e 6), si è trasferita a __________, dove l’appellante si era stabilito, per cercare di salvare il matrimonio ma di essere stata buttata fuori casa nel dicembre dello stesso anno senza validi motivi. Quanto precede, in aggiunta alla circostanza che, nell’ambito di un’istanza per l’adozione di misure a tutela dell’unione coniugale, con decisione a verbale 8 giugno 1999 AP 1 è stato condannato a versare alla moglie fr. 1'200.- mensili anticipati a titolo di mantenimento, mentre con sentenza 5 giugno 2001 i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati (doc. rich. IV°, sentenza 3 febbraio 2009 del Pretore del Distretto di Lugano, pag. 2). In questo contesto mal si comprende come l’istanza di conciliazione 21 giugno 2000, promossa nei confronti dei figli con lo scopo di raggiungere un accordo in merito all’annullamento delle donazioni, possa essere considerata la premessa “per una auspicata e purtroppo fallita riconciliazione dei genitori” (appello, pag. 14 in fine e 15 all’inizio). Nella valutazione delle circostanze e della colpa concomitante del donante (v. sopra consid. 2), il Pretore ha richiamato l’episodio dell’8 novembre 2001, ossia le minacce all’indirizzo della moglie e del figlio, inizialmente addirittura negate da AP 1 (doc. rich. III°, verbale di Polizia 9 novembre 2001). Pur considerando il ritiro delle querele da parte di moglie e figlio a fronte delle rassicuranti dichiarazioni che il qui appellante ha reso nel corso del dibattimento penale del 10 ottobre 2002, non può certo essere criticato il Pretore laddove considera che l’esistente tensione ha subito a dipendenza di quel fatto un aggravamento radicale e irreversibile. Nel febbraio 2002 avviene l’asportazione dell’autoveicolo Autobianchi 110 F ad opera del padre da un fondo donato al figlio e alla figlia. L’episodio e la successiva denuncia, al di là dei contestati e non chiari diritti di proprietà, che hanno condotto il Procuratore pubblico a decretare il non luogo a procedere in data 23 settembre 2003, costituisce perlomeno la prova dell’assoluta incapacità delle parti di trovarsi e di raggiungere un’intesa anche su un aspetto che ben può essere definito di secondaria importanza. Da quanto precede deriva che la conclusione del Pretore secondo cui non è stata l’istanza di promozione dell’accusa ad aver rovinato i rapporti familiari tra padre e figlio, ossia non è stata a tal fine causale, risulta perfettamente corretta.
Il primo giudice ha ricordato che il fatto di sporgere querela penale contro il donante alla leggera e in malafede può rappresentare una grave violazione degli obblighi di famiglia ai sensi dell’art. 272 CC e fondare così la revoca della donazione (DTF 76 II 265, consid. 3 e 4; Baddeley, op. cit., n. 13 ad art. 249). L’atto considerato deve avere quale effetto di compromettere gravemente i vincoli della comunione familiare, condizione che non si realizza nel presente caso per i motivi illustrati al considerando che precede. L’appello andrebbe così respinto già per questa ragione, nondimeno appare opportuno esprimere ancora alcune considerazioni. Non risulta infatti per nulla scontato seguire l’appellante laddove sostiene che alla base dell’istanza di promozione dell’accusa vi sarebbe l’intenzione di infierire nei confronti del padre e meglio l’intento di dipingerlo agli occhi dei terzi come un ladro (appello, pt. 7 a pag. 14). Come già riferito, la problematica dell’autovettura e quella susseguente dello scooter si inseriscono nell’incapacità delle parti di comunicare tra loro a seguito dei rapporti compromessi perlomeno dal 1999. Ciò premesso, se è vero che un’istanza di promozione dell’accusa che non ha probabilità di successo può apparire come un’iniziativa inutile, e come tale di primo acchito vessatoria, ancora vanno considerate le concrete circostanze e meglio lo spirito che ne sta alla base, ossia l’aspetto soggettivo (v. Piotet, TDP IV, pag. 393). Ora, l’istanza di promozione dell’accusa contiene critiche all’operato del Procuratore pubblico, non già per quanto attiene l’abbandono del procedimento relativamente all’asserito furto dell’autovettura bensì, e unicamente, in merito agli accertamenti considerati insufficienti riguardo alla proprietà dello scooter. In altri termini, l’istanza di promozione dell’accusa appare come una reazione di chi si ritiene proprietario (sulle ragioni fatte valere v. doc. H, in particolare pag. 3) all’ordine del Procuratore pubblico di riconsegnare al padre il motoveicolo che gli era stato affidato dopo il sequestro avvenuto presso l’abitazione della prozia, mentre risulta difficile leggere in quel medesimo atto la volontà di nuocere al padre dipingendolo agli occhi di terzi come un ladro, aspetto che non risulta emergere. Alla luce di quanto precede, l’istanza in esame non può essere considerata un atto a tal punto grave dal profilo soggettivo da fondare la revoca delle donazioni immobiliari.
Di conseguenza, la valutazione delle circostanze e degli atti di causa da parte del primo giudice, che gode di un ampio margine di apprezzamento (DTF 106 II 304, consid. 3b; Piotet, loc. cit.; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 90, m. 32 ad art. 307), resiste ampiamente alle critiche dell’appello che dev’essere pertanto respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza giusta l’art. 148 CPC/TI. Alla parte appellata, che ha presentato osservazioni opponendosi all’appello, è riconosciuta un’indennità per ripetibili.
Per questi motivi
richiamati per le spese l’art. 148 CPC-TI, la LTG 1965 e il Regolamento sulle ripetibili
pronuncia:
I. L’appello 15 febbraio 2010 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 6'000.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 6'100.-
da anticiparsi dall’appellante, sono posti a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 11'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).