Incarto n. 12.2010.34
Lugano 21 marzo 2011/rs
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La Seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.561 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 3 settembre 2008 da
AO 1 RA 2
contro
AP 1 RA 1
con cui è chiesta la condanna della convenuta al pagamento di fr. 85’396.45, oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007, e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di __________, limitatamente a quell’importo, con ugual tasso e decorrenza degli interessi, domanda alla quale essa si è opposta e che la Pretora ha accolto con sentenza del 27 gennaio 2010 per Euro 50’900.– oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2007, con relativo rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE;
appellante la convenuta con atto di appello del 12 febbraio 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni del 20 marzo 2010 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti,
considerato
in fatto e in diritto:
AO 1 (di seguito: __________ Group) è un’azienda attiva nel settore dei sistemi di protezione murale e dell’edilizia;AP 1 (di seguito: M__________) lo è in quello della progettazione e costruzione di immobili ed engineering. Il 19 gennaio 2006 le due aziende hanno concluso un primo contratto di compravendita con il quale __________ Group si impegnava a fornire a M__________ dei paracolpi per corrimano, delle fasce paracolpi e dei paraspigoli destinati all’ospedale pediatrico di A__________ (Kazakhstan) al prezzo di Euro 82’800.–, pagabili in 4 rate da Euro 20’700.– l’una secondo le modalità contrattuali (doc. D). Il 10 luglio 2006 esse hanno poi concluso un secondo contratto di compravendita riguardante la fornitura da parte di __________ Group di giunti di dilatazione e coprigiunti destinati allo stesso ospedale a prezzo di Euro 26’000.–, pure pagabili secondo le modalità contrattuali (doc. E). Dopo la fornitura della merce, M__________ ha versato acconti per Euro 47’833.74 (doc. G e H), donde uno scoperto, al 20 settembre 2006, di Euro 60’956.26. Con lettera del 19 settembre 2007 M__________ ha rifiutato il versamento di ulteriori importi perché informata dal capo cantiere dell’esistenza di vizi e di difetti nella fornitura e dell’assenza del certificato d’origine debitamente emesso dalla Camera di Commercio di competenza (doc. 1). __________ Group ha di conseguenza promosso contro M__________ in data 31 ottobre 2007 una procedura esecutiva per fr. 102’268.15 (Euro 60’956.26 al cambio 1.67773 valuta 29 ottobre 2007), oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2007 (doc. L). Il 17 aprile 2008 __________ Group e M__________ hanno sottoscritto un accordo in base al quale quest’ultima versava Euro 50’000.– a saldo e stralcio della posizione debitoria di cui ai contratti doc. D ed E in 3 rate: la prima di Euro 10’000.– alla firma dell’atto; la seconda di Euro 15’000.– previa consegna da parte di __________ Group dei certificati di origine e ritiro dell’esecuzione; la terza di Euro 25’000.– entro l’8 agosto 2008 (doc. M). M__________ ha verasto solo la prima rata di Euro 10'000.-.
Con petizione 3 settembre 2008 __________ Group ha chiesto la condanna di M__________ al versamento di fr. 85’396.45 (pari ad Euro 50’900.– al tasso di cambio 1.67773) oltre accessori e il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dalla convenuta al PE n. __________ dell’UE di __________. La convenuta si è opposta alla petizione con risposta del 23 gennaio 2009 prevalendosi dell’effetto novatorio dell’accordo 17 aprile 2008, della cattiva esecuzione del contratto, segnatamente per la mancata consegna dei certificati di origine e la presenza di difetti della merce fornita, e, infine, contestando il tasso di cambio. Nei successivi allegati di replica 23 febbraio 2009 e di duplica 27 marzo 2009 le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno confermato le proprie domande di giudizio con memoriali conclusivi del 23 e del 25 novembre 2009.
Statuendo il 27 gennaio 2010 la Pretora del Distretto di Lugano, sezione 3, ha condannato M__________ al versamento a __________ Group dell’importo di Euro 50’900.– oltre interessi al 5% dal 30 ottobre 2007 ed ha rigettato in via definitiva, per il controvalore del suddetto importo, l’opposizione interposta al PE n. __________ notificato il 2 novembre 2007 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del 12 febbraio 2010 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la petizione sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Con osservazioni del
20 marzo 2010 parte attrice postula la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC-TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
E’ pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede a confronto l'attrice da una parte, fornitrice di materiale per l’edilizia con sede in Italia (doc. B), e la convenuta dall'altra, acquirente con sede in Svizzera (doc. C). Nei contratti di compravendita n. 19.01.06 M 428 (doc. D) e 319.07.06 M 428 (doc. E) le parti hanno esplicitamente pattuito il foro di Lugano e l’applicazione del diritto svizzero.
Giusta l'art. 87 cpv. 1 CPC-TI, il giudice applica d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto di legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad art. 84 CO; Schraner, Zürcher Kommentar n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu, Basler Kommentar, 4a ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve così essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771).
In considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione il 15 febbraio 2011 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un termine scadente il 15 marzo 2011 per comunicare una loro presa di posizione in merito a una possibile applicazione dell'art. 84 CO, visto che a fronte di un contratto pattuito in Euro l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 83'396.45. Il 17 febbraio 2011 la convenuta ha risposto di ritenere applicabile alla fattispecie la giurisprudenza indicata nell’ordinanza 15 febbraio 2011. L’attrice, dal canto suo, nelle osservazioni del 15 marzo 2011 ha rilevato di aver sempre indicato in tutti gli allegati e i documenti di causa l’importo in Euro, tanto che la Pretora ha convertito in tale valuta la domanda di causa. Adduce inoltre che la controparte non aveva mai contestato la pretesa espressa in franchi svizzeri, né nel suo appello aveva criticato la decisione della prima giudice di convertire in Euro la pretesa fatta valere in franchi svizzeri, sicché “non spetta ora a codesto lodevole Tribunale disquisire su questo aspetto”. Secondo l’attrice, infine, l’applicazione della giurisprudenza federale costituirebbe nella fattispecie “un formalismo eccessivo, una violazione del divieto di arbitrio, una violazione della buona fede processuale e una violazione del principio dispositivo”.
I contratti oggetto della vertenza (doc. D, E) indicano che il prezzo delle forniture era in Euro, così come le fatture (doc. F) e gli estratti conto (doc. G). Anche l’accordo transattivo del 17 aprile 2008 (doc. M) si riferisce a un pagamento in Euro. È pertanto indubbio che l’attrice ha fatto valere un credito in valuta straniera (Euro) postulandone il pagamento in franchi svizzeri, come risulta in modo inequivocabile dalle richieste di giudizio di petizione, ribadite nelle conclusioni (fr. 85'396.45 oltre interessi al 5% dal 1.1.2007). Tale possibilità è invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi tollerante con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg, in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze, per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al diritto (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.2; II CCA 28 gennaio 2011 inc. 12.2008.193). In altre parole, in una procedura retta dalla massima dispositiva, come quella qui in esame, il giudice non può convertire d’ufficio una domanda di giudizio espressa in franchi svizzeri in una domanda espressa in Euro, poiché così facendo attribuisce alla parte attrice una pretesa diversa da quella richiesta.
L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce un formalismo eccessivo (sentenza 4A_206/2010 consid. 5.2.1), poiché l’assenza di un petitum conforme al diritto federale è una questione di diritto materiale. La circostanza poi che la controparte non abbia mai sollevato in precedenza il tema, né lo abbia menzionato nel suo appello, nonostante la conversione della valuta eseguita dalla Pretora, non preclude l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre opposta alle pretese dell’attrice, da lei contestate nel principio, sicché non si pone problema di violazione della buona fede processuale. Come già ricordato, poi, il giudice di ogni grado applica d’ufficio il diritto e questa Camera, contrariamente a quanto ritiene l’attrice, non può esimersi dal tenere in considerazione il problema della valuta, anche in assenza di esplicita censura al riguardo nell’appello. L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale sull’art. 84 CO porta a concludere, in definitiva, che in accoglimento dell’appello la petizione deve essere respinta. Una pretesa sorta in Euro può essere fatta valere in giudizio solo in tale valuta e a torto la giudice di prime cure ha convertito di sua iniziativa l’importo indicato dall’attrice in franchi svizzeri. All’attrice rimane la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande di giudizio conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale federale 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2), vale a dire in Euro.
Gli oneri processuali di prima e di seconda sede seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC-TI), che rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa. Il dispositivo sulle spese di prima sede deve di conseguenza essere modificato, caricando tutte le tasse e spese all’attrice e riconoscendo alla convenuta una piena indennità per ripetibili. Il valore litigioso in questa sede ammonta a fr. 85'396.45.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
I. L’appello 12 febbraio 2010 di AP 1 è accolto e la sentenza 27 gennaio 2010 OA.2008.561 della Pretora del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:
La petizione è respinta.
La tassa di giustizia e le spese di fr. 3'000.- sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 9'000.- per ripetibili.
II. Gli oneri processuali d’appello consistenti in
a) tassa di giustizia fr. 1’500.–
b) spese fr. 100.–
fr. 1’600.–
già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’appellata, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’800.– per ripetibili d’appello.
-; -.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.