Incarto n. 12.2010.231
Lugano 2 novembre 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Fiscalini e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.25 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con petizione 24 febbraio 2006 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 AP 2 entrambi rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr. 121'414.80 oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 2005, somma ridotta in replica
domanda avversata in tale limitata misura dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 17 novembre 2010 ha accolto per fr. 44'817.80 oltre interessi al 5% dal 2 maggio 2005 su fr. 44'817.80 e dal 2 al 16 maggio 2005 su fr. 26'723.35, caricando la tassa di giustizia e le spese per 2/5 all’attrice e per 3/5 ai convenuti in solido, tenuti pure a rifondere solidalmente alla controparte fr. 1'500.- per ripetibili;
appellanti i convenuti con atto di appello 9 dicembre 2010, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 10'220.15 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005 e di caricare la tassa di giustizia e le spese (tranne quelle relative ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di istruttoria, da pagarsi integralmente dall’attrice) per 1/10 a loro in solido e per 9/10 all’attrice, obbligata pure a rifonder loro fr. 6’000.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di secondo grado;
mentre l'attrice con osservazioni 21 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Al termine degli interventi, che hanno pure comportato l’esecuzione di una serie di opere supplementari anche sulla part. n. __________ RFD di __________, l’impresario, il 21 dicembre 2004 (doc. P), ha emesso una prima fattura di fr. 236'712.25 e in seguito, il 1° marzo 2005 (doc. Q), in sostituzione di quella, ne ha allestito una seconda di fr. 236'414.80 (doc. L), a fronte della quale i committenti, nonostante i solleciti ricevuti (doc. X e S), hanno versato acconti per un importo complessivo di soli fr. 115'000.-.
I convenuti si sono opposti alla petizione nella misura in cui eccedeva l’importo di fr. 26'723.35 più interessi al 5% dal 17 maggio 2005 (pari a fr. 28'078.05, cfr. doc. 35 e 36) da loro immediatamente corrisposto alla controparte, la quale in replica ha pertanto ridotto le sue pretese a fr. 94'691.45 oltre interessi al 5% dal 24 gennaio 2005 su fr. 94'691.45 e dal 24 gennaio al 17 maggio 2005 su fr. 26'723.35.
Il giudice di prime cure, richiamate in diritto le norme sul contratto di appalto (art. 363 segg. CO), ha in sostanza ritenuto, sulla base della perizia giudiziaria, che l’attrice, per i lavori da lei effettuati, poteva pretendere una mercede complessiva di fr. 187'895.85 (fr. 174'443.45 IVA esclusa + fr. 13'257.70 di IVA al 7.6% + fr. 194.70 fattura energia elettrica con IVA), dalla quale andavano poi dedotti gli acconti di fr. 115'000.- e il versamento di fr. 28'078.05 effettuato in causa dai convenuti, mentre non era stata provata la pattuizione di un eventuale sconto o ribasso.
Essi ritengono che dall’importo di liquidazione stabilito dal Pretore (di fr. 174'443.45 IVA esclusa) dovevano essere tolti le ulteriori deduzioni per fr. 27'348.20 IVA esclusa (fr. 980.- per sistemazione volta cantina, fr. 7'780.- per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - edificio abitativo, fr. 2'056.60 per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - locale tecnico, fr. 6'744.- per demolizioni strutture esterne e ricostruzioni, fr. 2'838.- per aiuti alla posa impianti elettrico, sanitario e riscaldamento, fr. 1'500.- per noleggio teloni, fr. 1'557.60 per scavi interni, fr. 1'624.- per lavori esterni, fr. 2'268.- per fatturazione di 567 ore di muratori anziché di manovali) nonché lo sconto concordato del 4% (fr. 5'883.80) e in seguito andava aggiunta l’IVA (fr. 10'732.05), salvo poi togliere ancora gli acconti (fr. 115'000.-) e l’importo versato ad inizio procedura (fr. 26'723.35). Censurano poi la data di decorrenza degli interessi e il fatto di doverli pagare anche sulla somma versata nel corso di causa. Auspicano inoltre che le spese relative ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di istruttoria siano integralmente assunte dall’attrice. E infine rivendicano una diversa ripartizione delle spese e delle ripetibili.
Delle osservazioni 21 gennaio 2011 con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
La prima parte dell’appello - non solo il riassunto dei fatti (da p. 3 a 7), ma anche la censura in merito alla correttezza dei bollettini a regia versati agli atti dall’attrice (a p. 8 e 9) - è costituita dalla pressoché integrale ricopiatura di stralci dell’allegato responsivo (e meglio delle pagine da 3 a 6, da 9 a 12 e da 13 a 15 rispettivamente da 6 a 7, 11 e 37). Nella misura in cui si tratta di allegazioni redatte a suo tempo allo scopo di convincere il Pretore della bontà della propria resistenza alla petizione e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato, a quel momento del resto non ancora emanato, le stesse, per giurisprudenza invalsa, non costituiscono una sufficiente motivazione ricorsuale (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; TF 10 febbraio 2009 4A_396/2008 consid. 4.2; II CCA 13 marzo 2012 inc. n. 12.2010.230, 9 marzo 2012 inc. n. 12.2010.54, 10 febbraio 2012 inc. n. 12.2010.44, 25 maggio 2011 inc. n. 12.2009.56, 12 maggio 2010 inc. n. 12.2009.132, 18 marzo 2010 inc. n. 12.2008.225). In assenza di una critica puntuale delle argomentazioni addotte dal Pretore su quei temi, sui quali i convenuti non si sono in definitiva confrontati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), esse non possono dunque essere oggetto di esame in questa sede (art. 309 cpv. 5 CPC/TI).
I convenuti rilevano che, nonostante il perito non fosse entrato in materia sulla grossa parte fatturata a regia, il Pretore aveva ritenuto corretta la relativa fatturazione dell’attrice (doc. L p. 16-22) senza essere entrato nel merito delle contestazioni e correzioni da loro proposte in risposta, vertenti non tanto sull’effettiva esecuzione dei lavori, ma soprattutto sulle modalità di fatturazione (ad esempio importi già fatturati nelle voci a misura, ore fatturate e non indicate nei rapporti giornalieri, applicazione di prezzi unitari errati, non possibile fatturazione dei trasporti, ecc.). Essi auspicano dunque la verifica di quelle contestazioni e correzioni da parte della scrivente Camera, riprendendo in questa sede parte degli importi esposti in prima istanza, per complessivi fr. 20'398.60 (fr. 980.- per sistemazione volta cantina, fr. 7'780.- per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - edificio abitativo, fr. 2'056.60 per demolizioni strutture interne e ricostruzioni - locale tecnico, fr. 6'744.- per demolizioni strutture esterne e ricostruzioni e fr. 2'838.- per aiuti alla posa impianti elettrico, sanitario e riscaldamento).
Queste domande di riduzione della mercede, già irricevibili in ordine per il fatto che nell’appello i convenuti non hanno esposto in dettaglio i motivi di fatto e di diritto a sostegno di ogni singola deduzione limitandosi a un implicito rinvio alle argomentazioni esposte in risposta (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 seg. ad art. 309), devono in ogni caso essere disattese anche nel merito. Non è vero che il perito non fosse entrato in materia sulla parte fatturata a regia. Egli ha in effetti dato atto che quelle opere erano state calcolate sulla base delle risultanze dei bollettini giornalieri e delle ricapitolazioni di cui ai doc. F e U, da lui per altro non considerati bollettini a regia redatti e firmati per accettazione (perizia p. 18), ed ha poi aggiunto, a prescindere da questo aspetto formale e da quanto evidenziato nella risposta al quesito n. 22, di non avere “osservazioni da fare” (perizia p. 18), ovvero riduzioni da proporre. Ora, visto che il Pretore ha in realtà riconosciuto la correttezza di quanto riportato nei bollettini di cui al doc. F (cfr. pure la medesima convinzione del perito a p. 11 della perizia) - senza che, come detto (cfr. supra consid. 7), quel suo assunto sia stato censurato validamente in questa sede - e considerato che nella risposta al quesito n. 22 il perito evidenziava più che altro il rischio (invero solo teorico) che la fatturazione a regia potesse in generale essere utilizzata per correggere eventuali carenze nell’allestimento delle offerte (perizia p. 11 seg. e 20), non vi è tutto sommato motivo per riconsiderare la sua conclusione. Egli ha del resto aggiunto che i prezzi unitari riportati nell’occasione dall’attrice corrispondevano a quelli offerti o comunque rientravano nella normalità (perizia p. 20) e che, se si accettava il principio della fatturazione a regia per quelle opere, come ammesso dai convenuti (perizia p. 23), era in ogni caso impossibile, mancando i reali presupposti di accordo e le necessarie verifiche, formulare un parere attendibile sulle contestazioni formulate da questi ultimi (perizia p. 12 e 24), il tutto senza che i convenuti abbiano ritenuto di insistere nei confronti dell’esperto per una valutazione delle posizioni eventualmente verificabili - sempre che ve ne fossero - in sede di delucidazione/completazione della perizia, sia pure esperita. In tali circostanze è ovviamente escluso che le contestazioni e correzioni proposte dai convenuti possano essere oggetto di un valido esame in questa sede, tanto più che un tale modo di procedere nemmeno era stato preteso a suo tempo nei confronti del Pretore (cfr. conclusioni p. 4, dove in mancanza dei presupposti di accordo e verifiche per accettare o contestare queste posizioni, i convenuti ritenevano che le correzioni da loro proposte dovevano essere senz’altro riconosciute) ed è invece stato richiesto per la prima volta, e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), solo in seconda istanza.
I convenuti chiedono in seguito di dedurre dall’importo di liquidazione stabilito dal Pretore la somma di fr. 1'500.- fatturata loro per il noleggio e la posa dei teloni necessari alla copertura provvisoria del tetto (doc. L p. 1 pos. 3 e 4), adducendo che il perito aveva indicato che nessun elemento degli atti di causa, salvo le affermazioni delle parti, provava o meno l’esecuzione di quelle opere. La censura è infondata. Se è vero che il perito si era inizialmente espresso in quei termini (perizia p. 14), è però altrettanto vero che egli, sulla base della fotografia n. 13 del doc. 11, ha in seguito ritenuto apparentemente provata la posa dei teloni, pur non essendo stato in grado di stabilire se la stessa fosse opera dell’attrice o, come preteso dai convenuti, del carpentiere (delucidazione/completazione peritale p. 2 seg.). Non essendo così provato che l’intervento, dimostrato anche da altre fotografie agli atti (cfr. le n. 8-10 del doc. 11; cfr. pure quelle del doc. E), sia in realtà stato effettuato proprio da quest’ultimo ed essendo anzi incontestato in questa sede l’assunto pretorile (sentenza p. 6), desunto dalla deposizione di __________ (p. 5 seg.), secondo cui quanto era stato fatturato era stato eseguito proprio dall’attrice, la deduzione risulta ingiustificata.
Nel prosieguo del loro esposto i convenuti chiedono di dedurre dalle pretese dell’attrice e meglio dalla somma fatturata in relazione agli scavi interni (doc. L p. 23 pos. 311) l’importo di fr. 1'557.60, osservando che lo scavo della cantina non era stato eseguito, che quello del locale tecnico era stato eseguito solo per m. 0.15 di profondità e che quello del locale atrio lo era stato per soli 11 mq anziché per 12 mq. A torto. Nonostante sia vero che, a detta del perito, a lavori ultimati non esisteva più alcuna possibilità di verifica di quei quantitativi (perizia p. 18), è però altrettanto vero - come detto - che i convenuti non hanno ritenuto di censurare in questa sede l’assunto pretorile (sentenza p. 6), desunto dalla menzionata testimonianza di __________ (p. 5 seg.), secondo cui tutto ciò che era stato fatturato era stato effettivamente eseguito. In tali circostanze l’importo in discussione non può essere dedotto.
Con la medesima motivazione i convenuti chiedono pure di dedurre dalle pretese dell’attrice ed in particolare dalla somma fatturata in relazione ai lavori esterni (doc. L p. 25 pos. 4) l’importo di fr. 1'624.-, rilevando che il volume dello scavo per le condotte era minore di mq 20.4 e che, invece di 3 pozzetti d’ispezione per fr. 1'500.-, di un pozzetto raccoglitore da fr. 400.- e di un pozzetto per rubinetti da fr. 300.-, erano stati posati solo 3 pozzetti raccoglitori per fr. 1'200.- e 2 pozzetti per rubinetti per fr. 600.-. Nonostante il perito abbia confermato l’impossibilità di verificare oggi l’esattezza di tutti i computi relativi ai lavori esterni (perizia p. 19), anche in questo caso va rilevato che i convenuti non hanno però censurato in questa sede l’assunto pretorile (sentenza p. 6), desunto sempre dalla menzionata deposizione testimoniale di __________ (p. 5 seg.), secondo cui tutto ciò che era stato fatturato era stato effettivamente eseguito. Nemmeno l’importo in questione può pertanto essere dedotto.
I convenuti chiedono di dedurre ulteriori fr. 2'268.- per il fatto che l’attrice avrebbe fatturato loro a regia 567 ore di muratori anziché di manovali (doc. L p. 16-22). La censura è infondata. In sede di risposta (p. 23) essi avevano chiesto di verificare se i due operai che avevano effettuato i lavori fossero entrambi muratori e, se ciò non fosse stato il caso, di ridurre di fr. 4.- il costo orario esposto in fattura (cfr. doc. B p. 8). Sennonché, con le conclusioni (p. 4) e ancora in questa sede (p. 14), essi hanno pacificamente ammesso che sul cantiere erano presenti non solo 2 ma ben 3 muratori e meglio __________, __________ e __________ (cfr. le rispettive deposizioni testimoniali a p. 1, 15 e 13), sicché le loro lamentele vanno disattese, tanto più che l’assunto secondo cui questi ultimi sarebbero in realtà stati dei capo cantieri, esposta per la prima volta solo in questa sede, era inammissibile (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI).
L’ultima deduzione pretesa dai convenuti è quella relativa alla pattuizione di uno sconto (generale) del 4%. A ragione.
Nonostante nell’offerta 30 ottobre 2003 (doc. B e 4) le parti abbiano inizialmente stabilito che lo sconto sarebbe stato “da concordare”, si osserva in effetti che sullo stesso documento, e meglio nella versione prodotta dalla stessa parte attrice (doc. B), risulta poi essere stata apposta e siglata l’annotazione manoscritta “sconto 4% concordato con sig. AP 2 12.11.03”. Il teste __________ (p. 8) ha del resto dato atto dell’avvenuta pattuizione di uno sconto tra le parti. E oltretutto, nella situazione contabile provvisoria allestita il 10 dicembre 2004, allegata al doc. M, la stessa attrice aveva dato atto dell’esistenza dello sconto del 4% sui lavori a misura, del 5% sulla manodopera dei lavori a regia e del 10% sui trasporti e le attrezzature relativi ai lavori eseguiti pure a regia, e un’analoga ammissione è riscontrabile negli allegati del doc. U. In tali circostanze appare tutto sommato corretto riconoscere la percentuale complessiva auspicata dai convenuti.
Alla luce di quanto precede, non avendo i convenuti spiegato per quali ragioni la modalità di calcolo adottata dal Pretore dovesse essere modificata ed in particolare nello stesso non si dovesse tenere conto della fattura per l’energia elettrica con IVA, le spettanze a favore dell’attrice possono essere quantificate in fr. 38'664.45: dall’importo di liquidazione stabilito dal Pretore (di fr. 174'443.45 IVA esclusa) va in effetti dedotto lo sconto del 4% (fr. 6'977.75) e in seguito aggiunta l’IVA (fr. 12'727.40) e la fattura per l’energia elettrica con IVA (fr. 194.70), salvo poi togliere ancora gli acconti (fr. 115'000.-) e l’importo versato ad inizio procedura così come indicato dai convenuti (fr. 26'723.35).
I convenuti censurano anche la data di decorrenza degli interessi di mora del 5%, che il Pretore ha fatto partire dal 2 maggio 2005 sulla somma in capitale ancora dovuta dai convenuti e dal 2 al 16 maggio 2005 sull’importo (non comprensivo degli interessi corrisposti dal 17 maggio 2005) da loro versato nelle more della causa, chiedendo che gli stessi decorrano solo dal 17 maggio 2005 per l’importo ancora dovuto. A ragione. Con scritto 2 maggio 2005 (doc. S), l’attrice aveva in effetti assegnato alla controparte un termine di pagamento scadente il successivo 17 maggio, sicché la decorrenza degli interessi può essere stabilita solo da quest’ultimo momento (II CCA 5 aprile 2011 inc. n. 12.2008.171, 2 novembre 2005 inc. n. 12.2005.60); e, d’altro canto, con il versamento effettuato nel corso della procedura i convenuti hanno nel contempo provveduto a corrispondere pure gli interessi decorrenti da quella data sullo stesso (cfr. doc. 35).
L’esito della lite, tenuto anche conto del pagamento effettuato dai convenuti nel corso della causa, che - contrariamente a quanto preteso da questi ultimi - costituisce una parziale acquiescenza, fa sì che la tassa di giustizia di fr. 4'000.- e le spese possano tutto sommato essere caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, con compensazione delle ripetibili.
La richiesta dei convenuti di porre a carico della sola attrice le spese relative ai costi dei sondaggi eseguiti in sede di istruttoria ed aventi per oggetto gli intonaci non può invece essere accolta, nonostante la prova abbia permesso di rifiutare i supplementi pretesi dall’attrice a questo titolo (perizia p. 15 seg. e 21). Le spese, ivi compresa quella in questione, seguono in effetti la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 cpv. 1 e 2 CPC/TI), ritenuto che la condanna al loro pagamento in deroga al principio della soccombenza può eccezionalmente essere imposta alla parte che le ha inutilmente cagionate (art. 148 cpv. 3 CPC/TI), ciò che non però è palesemente il caso nella fattispecie, visto e considerato che la perizia, inerente anche alla questione degli intonaci poi oggetto dei sondaggi in parola, era stata allestita nell’interesse di tutte e due le parti, che del resto avevano provveduto a formulare la proprie domande e controdomande (entrambe aventi per oggetto anche la questione degli intonaci).
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore ancora litigioso di fr. 34'597.65, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI), fermo restando che per la commisurazione delle ripetibili si è tenuto conto della relativa brevità delle osservazioni dell’attrice.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 9 dicembre 2010 di AP 1 e AP 2 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 17 novembre 2010 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord è così riformata:
Di conseguenza, AP 1 e AP 2 sono tenuti a corrispondere, in via solidale, a AO 1 l’importo di fr. 38'664.45 oltre interessi al 5% dal 17 maggio 2005.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’000.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1’100.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico dell’appellata, a cui gli appellanti rifonderanno sempre in solido fr. 1’000.- per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).