Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 09.10.2012 12.2010.226

Incarto n. 12.2010.226

Lugano 9 ottobre 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.246 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 22 aprile 2008 da

AP 1 rappr. da RA 1

contro

AO 1 rappr. da RA 2

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 114'391.15 oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 124'391.15 e poi ridotta in sede conclusionale a fr. 120'225.75, domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 23'462.78 oltre interessi;

sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 15 novembre 2010, con cui ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale per fr. 8'603.08 oltre interessi;

appellanti entrambe le parti: l'attrice, che con appello 7 dicembre 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi; la convenuta, che con appello adesivo 20 gennaio 2011 chiede la modifica della sentenza pretorile nel senso di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

lette le osservazioni 20 gennaio rispettivamente 11 febbraio 2011 con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Nell’ambito della ristrutturazione dell’immobile denominato “Palazzo __________” in Via __________ a , AP 1, il 21 settembre 2000 (doc. A), ha appaltato a AO 1 l’esecuzione dei pavimenti tecnici sopraelevati. L’8 marzo 2001 (doc. B) le parti hanno concordato, per i locali al terzo piano locati allo studio legale B __________, la posa di pannelli in rovere invece di quelli previsti inizialmente.

Il 4 aprile 2002 (doc. AH), in occasione della liquidazione finale delle opere, esse, con riferimento al conteggio di fr. 736'000.-, si sono date reciprocamente atto che con l’ultimo versamento (di fr. 30'000.-) a saldo, veniva “liquidata ogni e qualsiasi pretesa tra le parti per i lavori eseguiti sul cantiere”.

  1. Nell’estate 2002, tra le parti è sorto un contenzioso in merito al pavimento posato nei locali dello studio legale B__________ __________, di cui era pretesa la difettosità, segnatamente per l’intervenuta scheggiatura della lacca applicata al piano di calpestio e per il susseguente annerimento delle parti in rovere massiccio dello stesso. Nonostante l’allestimento della perizia di parte della __________ (doc. N) e della successiva prova a futura memoria ad opera del perito __________ (cfr. doc. I° rich.), le posizioni delle parti sono rimaste sostanzialmente invariate. Sollecitata a risolvere il problema dallo studio legale conduttore - che nel frattempo aveva provveduto a trattenere parte della pigione - e visto che l’appaltatrice declinava ogni responsabilità, nella primavera del 2007 la committente ha incaricato un’altra ditta di sostituire buona parte dei pannelli in rovere difettosi.

  2. Con la petizione in rassegna AP 1 ha convenuto in giudizio AO 1 innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per ottenerne la condanna al pagamento di fr. 114'391.15, somma aumentata in replica a fr. 124'391.15 e poi ridotta in sede conclusionale, in considerazione delle risultanze peritali, a fr. 120'225.75 oltre interessi. Essa ha in sostanza preteso la rifusione delle spese di intervento e di deposito del materiale (fr. 5'380.- [doc. AB p. 1], poi ridotti a fr. 1’562.50), del prezzo dei pannelli sostitutivi (fr. 53'504.40, doc. AB p. 4-6), delle spese per il loro sdoganamento (fr. 4'260.50, doc. AB p. 7-8), del costo per la posa del nuovo pavimento (fr. 19'368.- [doc. AB p. 2], poi aumentati a fr. 22'757.40), dell’onorario per la relativa direzione dei lavori (fr. 5'760.- [doc. AB p. 3], poi ridotti a fr. 1'678.55), delle spese necessarie alla sorveglianza dello studio legale durante i lavori (fr. 3'430.60 [doc. AB p. 9-11], poi aumentati a fr. 3'773.60), delle spese della perizia della __________ (fr. 3'512.05, doc. AG), delle tasse e spese della perizia a futura memoria (fr. 8'750.-, doc. AD), delle pigioni trattenute dal conduttore (fr. 10'000.-, doc. AN) e delle spese legali preprocessuali (fr. 10'425.60, doc. AE e AF).

La convenuta si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 23'462.78 oltre interessi, somma corrispondente alla fattura relativa ai pannelli di riserva (fr. 8'603.08, doc. 2) ed alle spese legali preprocessuali (fr. 14'859.70, doc. 23 e 24).

  1. Il Pretore, con la sentenza ora oggetto di impugnativa, ha respinto la petizione ed accolto la domanda riconvenzionale per fr. 8'603.08 oltre interessi. Il giudice di prime cure ha innanzitutto accertato che tra le parti era stato concluso un contratto di appalto retto dalle norme SIA 118 e che la difettosità del pavimento, notificata tempestivamente, era stata causata dalla successiva levigatura e lamatura dei pannelli rispettivamente dalla mancata posa delle guarnizioni adesive spugnose tra i pannelli e i muri perimetrali. Ritenuto da una parte che gli interventi di rilamatura e rilaccatura, costituenti la causa primaria ed essenziale del difetto, erano intervenuti dopo la consegna dell’opera e non era stato possibile stabilire chi li avesse effettuati rispettivamente non risultava che fossero stati eseguiti dalla convenuta, e che dall’altra la posa delle guarnizioni adesive non era imposta dalle prescrizioni tecniche vigenti al momento dei fatti, egli ha escluso che la convenuta potesse essere resa responsabile delle manchevolezze del pavimento in questione, dal che l’infondatezza delle pretese risarcitorie fatte valere nei suoi confronti. Quanto alle pretese vantate dalla stessa, quella relativa alla fattura per i pannelli di riserva poteva essere riconosciuta, potendosi ammettere la legittimazione passiva dell’attrice ed essendo escluso che costei potesse appellarsi all’accordo di cui al doc. AH; non così quella avente per oggetto le spese legali preprocessuali, l’intervento del suo legale non essendo indispensabile per la tutela dei suoi interessi.

  2. Entrambe le parti hanno impugnato la sentenza pretorile.

L’attrice, con l’appello principale, chiede di riformarla nel senso di accogliere la petizione e di respingere la domanda riconvenzionale. Essa, rimproverando al Pretore di aver violato il principio della responsabilità causale dell’appaltatore in presenza di difetti e le relative disposizioni in materia di onere della prova, rileva da una parte che la convenuta non aveva provato che gli interventi di rilamatura e rilaccatura fossero intervenuti dopo la consegna dell’opera e oltretutto non fossero a lei imputabili, il diverso assunto del giudice di prime cure non essendo per altro condivisibile, ed evidenzia dall’altra che la convenuta non aveva provato che la mancata posa delle guarnizioni adesive tra i pannelli, in realtà contraria anche alle prescrizioni tecniche vigenti al momento dei fatti, fosse da imputarsi ad altri. Del tutto infondata, a suo dire, era infine la pretesa della convenuta volta al pagamento dei pannelli di riserva, da lei mai ordinati e per altro già compresa nell’accordo a saldo di cui al doc. AH.

La convenuta, con l’appello adesivo, chiede invece la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale. Essa ritiene che l’intervento del suo legale nella fase preprocessuale era assolutamente indispensabile e con ciò tale da esserle rimborsato.

  1. Delle osservazioni con cui le parti postulano la reiezione del gravame di parte avversa si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  2. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

  3. In base alla norma SIA 118 (versata agli atti sub doc. AP) - a questo stadio della lite pacificamente applicabile alla fattispecie - l’imprenditore è responsabile dell’esecuzione senza difetti della sua opera (art. 165 cpv. 1) e ciò indipendentemente dalle loro cause e dalle colpe, riservati il caso di responsabilità imputabile esclusivamente al committente o ad un suo ausiliario di cui all’art. 166 cpv. 4 e il caso di assenza di una sua colpa nell’ambito dell’azione di risarcimento del danno di cui all’art. 171 cpv. 2 (art. 165 cpv. 2). In caso di corresponsabilità del committente o di un suo ausiliario per i difetti, il suo diritto alla riduzione della mercede o alla riparazione gratuita (o al risarcimento del costo della riparazione eseguita da lui o da un terzo) deve essere ridotto in misura equa o corrispondente (art. 169 cpv. 1 n. 2 e art. 170 cpv. 3), ritenuto che un’analoga soluzione è di fatto prevista anche per le pretese di risarcimento del danno (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118 Art. 157-190, n. 3 e 13 ad art. 171). In caso di contestazione, spetta all’imprenditore provare che il difetto segnalato non costituisca una vera difformità dal contratto e non sia di conseguenza un difetto ai sensi della norma (art. 174 cpv. 3).

  4. La censura dell’attrice secondo cui non era vero che gli interventi di rilamatura e rilaccatura fossero intervenuti dopo la consegna dell’opera e non fossero imputabili alla convenuta, per cui quest’ultima, gravata del relativo onere della prova, non era stata in grado di dimostrare quelle circostanze, dev’essere disattesa.

9.1 Giusta l’art. 174 cpv. 3 della norma SIA 118, l’attrice ha di per sé ragione ad affermare che spettava alla convenuta dimostrare che quegli interventi erano stati effettuati da altri dopo la consegna dell’opera e dunque non costituivano un difetto (cfr. Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118 Art. 157-190, n. 5 ad art. 166 e Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 1451 e 2652, secondo cui la manomissione dell’opera dopo la sua consegna non costituisce un difetto).

9.2 Sennonché, l’istruttoria ha permesso di accertare che i fatti si erano svolti proprio in tal modo. Confrontando i pannelli di riserva con quelli prelevati in occasione del sopralluogo, sia il perito di parte sia quello a futura memoria, confermando implicitamente la presa di posizione del fornitore degli stessi __________ (cfr. doc. 4 e 6), hanno innanzitutto accertato che quelli posati erano stati sottoposti ad ulteriori interventi di levigatura e laccatura, deducendone che ciò fosse avvenuto in un secondo tempo (doc. N p. 4, doc. I° p. 17, 20 e 22). Sentiti in sede testimoniale, il fornitore dei pannelli ha riferito che quelli da lui forniti, prodotti - per quanto gli pareva di ricordare - secondo gli standard abituali e non in base ad esigenze particolari espresse dalla convenuta, erano già pronti per la posa e non necessitavano di alcuna ulteriore lavorazione, attività questa che, oltre ad imporre costi e tempi supplementari, nemmeno era indicata o prevista per i pavimenti sopraelevati (teste __________); mentre il trasportatore delle merce ha aggiunto che i pannelli erano poi stati trasportati direttamente dal fornitore al posatore in cantiere (teste __________). Ciò posto, preso atto che la direttrice dei lavori - la cui attendibilità è stata messa in discussione per la prima volta e quindi irritualmente solo in questa sede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 33 ad art. 321) - ha confermato di non aver mai visto la convenuta levigare e laccare il pavimento e che al momento della consegna alla committenza lo stesso era in ordine (teste __________), rispettivamente che per il resto è incontestabile che in epoca successiva la convenuta non abbia avuto accesso all’immobile, occupato dal conduttore, ben si può ritenere provato che gli interventi di rilamatura e rilaccatura siano stati eseguiti dopo la consegna dell’opera, da parte di altri artigiani.

  1. Quanto all’assenza delle guarnizioni adesive spugnose tra i pannelli (e non, come indicato dal Pretore, tra i pannelli e i muri perimetrali; cfr. doc. I° p. 19), si osserva quanto segue.

10.1 Innanzitutto, il rimprovero mosso alla convenuta non è quello di non aver assolutamente posato quelle guarnizioni ma di non averle posate completamente (doc. I° p. 19 e 20: il perito a futura memoria, pur avendo accertato la mancata posa delle guarnizioni nei locali da lui visionati, non ha in effetti potuto controllare l’intera superficie, allora parzialmente occupata), ritenuto poi che è solo in sede conclusionale, e con ciò irritualmente (art. 78 CPC/TI), che quest’ultima ha preteso la loro completa posa, senza per altro averla dimostrata (il perito a futura memoria ne ha anzi confermato l’assenza laddove aveva potuto effettuare la verifica, cfr. referto di completazione del doc. I° p. 2). Pure irricevibile, per la stessa ragione (art. 78 CPC/TI), è inoltre l’altra sua tesi difensiva secondo cui la posa delle guarnizioni non era in ogni caso prevista dal capitolato d’appalto e nella contrattualistica sottoscritta dalle parti (doc. A e B).

10.2 Incontestabile che la mancata posa delle guarnizioni costituisca una concausa del difetto segnalato (doc. N p. 4, doc. I° p. 19 e 20), è senz’altro a ragione che l’attrice, evocato il principio della responsabilità causale dell’appaltatore in presenza di difetti (art. 165 cpv. 1 della norma SIA 118; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 2653), ha ritenuto innescata la responsabilità della convenuta, poco importando se quest’ultima si sia o meno attenuta alla prescrizioni tecniche vigenti al momento dei fatti (Gauch, Kommentar zur SIA-Norm 118 Art. 157-190, n. 4 ad art. 165; Gauch, Der Werkvertrag, 5ª ed., n. 1429).

L’istruttoria ha del resto confermato che nell’occasione essa non aveva rispettato le prescrizioni vigenti al momento dei fatti, che non erano tanto quelle considerate dal perito a futura memoria e rese dal fornitore nel 2005 (allegato A del doc. I°), bensì quelle risalenti al 1999 (doc. 19), secondo cui “il perimetro può essere rifinito nei modi seguenti: lasciando uno spazio naturale di dilatazione dei materiali, rifinito con una guarnizione; con l’applicazione di un battiscopa, che deve essere di almeno 1 cm di spessore, per coprire il tamponamento tra il muro di contrasto e il pavimento; con un coprifilo, che - a differenza del battiscopa - non raccoglie la polvere” (doc. 19 p. 9). Già dalla semplice lettura della prescrizione si evince in effetti che le tre modalità di rifinitura non erano alternative, le ultime due, diversamente dalla prima - che ha una chiara valenza generale - riferendosi in definitiva solo alla rifinitura in presenza del muro di contrasto (da eseguire con un battiscopa o un coprifilo), ciò che per altro è stato espressamente puntualizzato nella successiva edizione delle prescrizioni (secondo cui “il perimetro sarà ultimato lasciando un adeguato spazio naturale di dilatazione (5 mm), applicando al bordo del pannello idonea guarnizione adesiva spugnosa. Inoltre, si può provvedere all’applicazione di un battiscopa, che deve essere di almeno 1 cm di spessore, per coprire il tamponamento tra il muro di contrasto e il pavimento, oppure un coprifilo, che - a differenza del battiscopa - non raccoglie la polvere”, cfr. allegato A del doc. I° p. 9). La posa della guarnizione era pertanto obbligatoria, tranne in prossimità del muro di contrasto, dove poteva essere sostituita da un battiscopa o coprifilo, accessori dei quali la convenuta ha preteso l’avvenuta posa per la prima volta e con ciò irritualmente solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI). Del tutto irrilevante è invece il fatto che il fornitore dei pannelli possa aver dichiarato di credere di ricordare che nel 2001 non si utilizzasse ancora abitualmente quella guarnizione, egli avendo in seguito aggiunto che all’epoca i clienti abituali avevano comunque sicuramente a disposizione il manuale di installazione (teste __________), dove la posa della stessa era invece prescritta.

10.3 La convenuta tenta di sfuggire alle sue responsabilità adducendo che la mancata posa della guarnizione non era causale per l’insorgenza del difetto, provocato dalla successiva lamatura e rilaccatura del pavimento, senza la quale la mancanza non avrebbe causato alcun difetto. La censura è chiaramente infondata. Il perito a futura memoria ha in effetti dichiarato che il difetto era stato causato da entrambe le cause, precisando in particolare che “la seconda è riconducibile al fatto che i pannelli posati si possono spostare orizzontalmente, andando a battere l’uno contro l’altro, creando delle micro ammaccature della lacca che nel tempo si stacca e dal bordo in materiale sintetico perimetrale e dal piano di calpestio in rovere massiccio. Inoltre non è da sottovalutare l’attrito che si crea lungo il perimetro degli stessi durante questi spostamenti, il quale aiuta ad aumentare la rottura della lacca, in modo particolare dal bordo perimetrale” (doc. I° p. 18). Dal fatto che egli abbia in seguito aggiunto che “non avendo applicato completamente la guarnizione adesiva spugnosa perimetrale, le lastre hanno la possibilità di spostarsi orizzontalmente. Questo movimento crea un attrito lungo il perimetro dei pannelli, i quali essendo stati levigati e rilaccati in un secondo tempo, non hanno più la protezione del bordo in materiale sintetico perimetrale (…). Per cui nei pannelli attualmente posati, la laccatura copre la superficie del bordo in materiale sintetico perimetrale, sul quale, la stessa ha difficoltà ad aderire. Di conseguenza, l’attrito che si crea lungo il perimetro dei pannelli durante lo spostamento orizzontale degli stessi provoca la rottura della lacca” (doc. I° p. 20), non si può ritenere che la mancata posa della guarnizione non sia in realtà causale per l’insorgenza del difetto: come detto in precedenza, l’omissione della convenuta non ha provocato solo l’attrito lungo il perimetro laterale dei pannelli (divenuto problematico solo a seguito dei lavori di lamatura e rilaccatura), ma anche e soprattutto il loro movimento orizzontale, che (anche senza la successiva manomissione) portava di per sé alla formazione di micro ammaccature della lacca dovute al fatto che essi andavano a battere l’uno contro l’altro.

  1. Ammesso con ciò che la convenuta è responsabile solo in parte dell’attuale stato dell’opera e meglio per non aver posato completamente le guarnizioni, mentre la successiva lamatura e rilaccatura del pavimento è ascrivibile all’attrice o a un suo ausiliario (verosimilmente a persone incaricate da lei o dal suo conduttore, come ipotizzato nel doc. N p. 4), ci si trova confrontati con un caso di corresponsabilità del committente o di un suo ausiliario per i difetti, tale da imporre la riduzione in misura equa o corrispondente dei suoi diritti, che nella fattispecie erano volti al risarcimento del costo della riparazione eseguita da un terzo e al risarcimento del danno (cfr. supra consid. 8). A questo proposito, non avendo l’attrice provveduto a censurare in questa sede l’assunto pretorile (che per altro appare conforme alle risultanze peritali) secondo cui la causa primaria ed essenziale per l’insorgenza dei difetti era costituita proprio dalla successiva lamatura e rilaccatura del pavimento a lei imputabile, questa Camera, in applicazione del potere di apprezzamento di cui dispone, ritiene tutto sommato equo e ragionevole ridurre il risarcimento a favore dell’attrice - beninteso nella misura in cui è dovuto (cfr. infra consid. 12) - in ragione dell’80%. Irricevibile, siccome sollevata per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), è la tesi della convenuta secondo cui ogni pretesa a favore dell’attrice sarebbe in ogni caso prescritta.

  2. In caso di piena responsabilità della convenuta, all’attrice, non essendo stato provato il carattere fittizio delle fatture emesse a favore di entità o persone a lei vicine (doc. AB p. 1-3; cfr. anzi perizia giudiziaria p. 5 e 6) e la tesi circa il loro mancato pagamento essendo stata sollevata per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), avrebbe potuto essere risarcito l’importo complessivo (comprensivo dell’IVA, che le era stata fatturata) di fr. 114'233.75: le spese di intervento e di deposito del materiale possono in effetti essere ammesse in ragione di fr. 1’562.50 (perizia giudiziaria p. 5 e 6); quelle relative al prezzo dei pannelli sostitutivi ed alle spese di sdoganamento possono esserlo per fr. 57'766.05 (perizia giudiziaria p. 4-6); il costo per la posa del nuovo pavimento può esserlo per fr. 17'108.40 (perizia giudiziaria p. 4 e 6, non potendosi per contro considerare il maggior importo esposto dal perito a p. 8 a titolo di minor valore dell’opera, che qui non c’entra); il costo dell’onorario per la relativa direzione dei lavori, ritenuta necessaria dal perito giudiziario (perizia giudiziaria p. 4 e 6), può esserlo per fr. 1'678.55 (perizia giudiziaria p. 6); le spese per la sorveglianza dello studio legale durante i lavori, a loro volta ritenute necessarie dal perito giudiziario (perizia giudiziaria p. 4-6), possono esserlo per fr. 3'430.60 (perizia giudiziaria p. 6, non potendosi per contro considerare il maggior importo esposto dal perito a p. 8 in caso di minor valore dell’opera, in realtà mai preteso); le spese della perizia della __________ possono esserlo per fr. 3'512.05 (doc. AG); le spese relative alle tasse e spese della perizia a futura memoria possono esserlo per fr. 8'750.- (doc. AD); quelle relative alle pigioni trattenute dal conduttore possono esserlo per fr. 10'000.- (doc. AN, teste __________); quanto alle spese legali preprocessuali, la somma fatturata in ragione di fr. 10'425.60 (doc. AE e AF) può a sua volta essere ammessa, non potendosi ritenere ancora eccessivo quell’importo, esposto a seguito dell’intervento di due successivi studi legali, che si erano pure occupati dell’allestimento della prova a futura memoria in Pretura (cfr. pure quanto verrà esposto per le spese legali preprocessuali della convenuta, infra consid. 14).

Tenuto conto della corresponsabilità per i difetti imputata all’attrice (in ragione dell’80%), la somma a suo favore può così essere quantificata in fr. 22'846.75 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2007 (termine di pagamento concesso nel doc. AA) su fr. 20'846.75 e dal 1° ottobre 2008 (la teste __________ ha in effetti riferito che i fr. 10'000.- erano stati trattenuti dal conduttore solo sulla pigione del quarto trimestre 2008), anziché - come da lei preteso - dal 1° luglio 2008, su fr. 2'000.-.

  1. Passando ora ad esaminare le pretese oggetto della domanda riconvenzionale, va dapprima confermato il giudizio con cui il Pretore ha riconosciuto alla convenuta l’importo di fr. 8'603.08 relativo alla fornitura dei pannelli di riserva, potendosi ammettere la legittimazione passiva dell’attrice ed essendo escluso che essa potesse prevalersi dell’accordo di cui al doc. AH.

13.1 La convenuta ha senz’altro dimostrato che la fattura in questione, che inizialmente era stata intestata a F__________ __________ (doc. 2), riguardava in realtà l’attrice. A parte il fatto che il presidente di quella società (cfr. doc. AM) ha dichiarato che né lui né la moglie, proprietaria di un’altra unità di PPP nell’immobile, avevano provveduto ad ordinare dei pannelli di riserva (teste __________), pacificamente nemmeno corrispondenti a quelli posati nell’appartamento della moglie (in tal senso, cfr. pure l’ammissione dell’attrice, a p. 2 e 3 della petizione, a p. 2 delle conclusioni nonché a p. 3 dell’appello, secondo cui i pavimenti richiesti dallo studio legale conduttore erano più pregiati di quelli previsti nelle altre unità PPP), si osserva in effetti che l’attrice, cui erano stati inviati in seguito i relativi richiami di pagamento (cfr. doc. 3, 7, 8, 9, 11, 13 e Z), in un primo tempo non ha contestato di non esserne la vera debitrice, affermando anzi di ritenersi legittimamente autorizzata a trattenerne l’importo (doc. Q) rispettivamente dicendosi disposta a compensarne l’ammontare con altre pretese a suo favore (cfr. doc. I e 22) su cui le parti non si sono però in seguito accordate, ciò che evidentemente non avrebbe mai fatto se la stessa fosse stata sin dall’inizio dovuta da altri.

13.2 Nemmeno la circostanza per cui la fattura sia stata emessa solo 4 giorni dopo che le parti avevano sottoscritto l’accordo di cui al doc. AH esclude l’obbligo di pagamento dell’attrice. Dal fatto che con quest’ultimo documento, intitolato “liquidazione finale cantiere __________ - __________”, le parti si siano date atto che con l’ultimo versamento a saldo veniva “liquidata ogni e qualsiasi pretesa tra le parti per i lavori eseguiti sul cantiere” si può in effetti tutt’al più evincere che esse ritenevano estinte le pretese reciproche derivanti dal contratto d’appalto relativo ai “lavori eseguiti sul cantiere”, non però anche quelle relative alla fornitura dei pannelli di riserva, non “eseguiti” e nemmeno oggetto del contratto di appalto (ma semmai di compravendita). Tale interpretazione è del resto suffragata dal comportamento tenuto successivamente dall’attrice, la quale - come detto - confrontata con i relativi richiami di pagamento (il primo dei quali risalente solo a 3 mesi e mezzo dopo, cfr. doc. 3, 7, 8, 9, 11 e 13), mai ha ritenuto di sostenere, se non in causa, di non essere tenuta a pagarla in virtù dell’accordo di cui al doc. AH.

  1. Resta infine da esaminare se la convenuta possa pretendere il risarcimento delle spese legali preprocessuali (fr. 14'859.70, doc. 23 e 24), pretesa che il Pretore aveva respinto ritenendo non indispensabile l’intervento del suo legale.

14.1 Le spese connesse all’intervento di un legale prima dell’apertura di un processo civile e non comprese nelle ripetibili - che sono poi quelle indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità per gli onorari di patrocinio (art. 150 CPC/TI) - possono costituire una posizione di danno risarcibile solo nella misura in cui sia provata la necessità dell’intervento del legale sia in relazione alla situazione personale che in relazione alla natura del patrocinio, che, a sua volta, deve essere giustificato, necessario e appropriato (DTF 117 II 101; TF 12 febbraio 2003 4C.288/2002; II CCA 13 ottobre 2005 inc. n. 12.2004.163; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 150), ritenuto che le stesse sono considerate appropriate e necessarie se la pretesa di cui si vuole ottenere l’esecuzione giudiziale esiste effettivamente (TF 19 maggio 2003 4C.11/2003; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 57 ad art. 150; II CCA 5 agosto 2011 inc. n. 12.2009.163).

14.2 Il giudizio con cui il giudice di prime cure ha ritenuto non indispensabili le spese processuali esposte dai due legali della convenuta (fr. 14'859.70, doc. 23 e 24) per il fatto che la fattispecie coinvolgeva professionisti del ramo e di per sé non presentava per gli stessi particolari difficoltà, difficoltà che semmai erano da addebitare all’atteggiamento delle parti che avevano sì cercato un componimento bonale, restando però sempre sulle medesime posizioni, non può essere confermato. A parte il fatto che anche lo stesso Pretore nella sua sentenza ha per finire dato atto dell’esistenza di una situazione di difficoltà (sia pure causata dall’atteggiamento delle parti), si osserva in effetti che la necessità per la convenuta di far capo ad un patrocinatore legale era dettata dall’insistenza della controparte, a sua volta patrocinata da legali, e soprattutto dalle gravi conseguenze che erano state paventate nei suoi confronti. Ovviamente ciò non significa però che alla convenuta possano essere risarcite tutte le somme fatturate dai suoi legali (fr. 14'859.70), tanto più a fronte del minor importo esposto a titolo di spese legali preprocessuali dall’attrice (fr. 10'425.60), la quale, incontestabilmente, essendo la parte che vantava la pretesa più importante (quella relativa al saldo della fattura per i pannelli di riserva - per altro inferiore di circa 15 volte all’altra e comunque a quel momento nemmeno problematica - essendo sostanzialmente ininfluente per la questione), doveva logicamente assumersi uno sforzo maggiore rispetto alla parte, e con ciò al legale, che resisteva alla stessa e non viceversa. In realtà il maggior importo delle fatture dei legali della convenuta è dovuto al fatto che nelle stesse, ed in particolare nella fattura di cui al doc. 24 (di fr. 12'150.- [40.5 ore a fr. 300.-] e spese di fr. 863.15 + IVA), sono state esposte prestazioni, sia pure utili per il cliente, non strettamente necessarie per la procedura che la opponeva alla controparte e con ciò risarcibili, e meglio quelle relative ai contatti con la fornitrice e i suoi legali svizzeri ed esteri rispettivamente con il proprio assicuratore, che, tenuto pure conto del dispendio di tempo per aggiornare il cliente su quelle medesime questioni, hanno comportato un dispendio orario di almeno 15 ore e spese per circa fr. 140.- (doc. 24). Di principio le fatture in questione sono pertanto risarcibili in ragione di fr. 9'867.05 (fr. 857.55 doc. 23; fr. 7’650.- [25.5 ore a fr. 300.-] e spese di fr. 723.15 + IVA, per complessivi fr. 9'009.50), questo beninteso se la resistenza della parte fosse stata interamente giustificata. Vista però - come detto - la corresponsabilità della convenuta nell’insorgenza del danno, la pretesa deve in definitiva essere ridotta del 20%, per un importo di fr. 7'893.65.

  1. Alla luce di quanto precede, la somma a favore della convenuta può essere quantificata in fr. 16'496.73 a cui vanno aggiunti gli interessi moratori al 5% (art. 104 cpv. 1 CO). Gli stessi sono dovuti su fr. 8'603.08 dalla data della prima interpellazione, che, contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non risale però all’8 maggio 2002, cioè a 30 giorni dall’invio della fattura di cui al doc. 2, ma va fatta risalire al 5 febbraio 2003 (doc. 7), lo scritto del 18 luglio 2002 (doc. 3), sia pure denominato “richiamo”, costituendo in realtà la prima fattura inviata all’attrice; rispettivamente dal 21 maggio 2008, anziché - come da lei preteso - dal 23 agosto 2004 sull’importo della fattura di cui al doc. 23 (fr. 857.55) e dal 21 maggio 2008 sull’importo della fattura di cui al doc. 24, sull’intero importo di fr. 7'893.65, determinante non essendo in effetti i 30 giorni successivi da quando la fattura è stata inviata al cliente, ma quando ne è stato preteso il pagamento alla controparte, in concreto con la domanda riconvenzionale (datata 21 maggio 2008).

  2. Ne discende, in parziale accoglimento dell’appello e dell’appello adesivo, che la petizione può essere accolta per fr. 22'846.75 oltre interessi e che la domanda riconvenzionale può a sua volta essere ammessa per fr. 16'496.73 oltre interessi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che per la procedura d’appello si è tenuto conto di un valore litigioso di fr. 128'828.83 e per la procedura di appello adesivo di un valore di fr. 14'859.70.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 7 dicembre 2010 di AP 1 e l’appello adesivo 20 gennaio 2011 di AO 1 sono parzialmente accolti. Di conseguenza la sentenza 15 novembre 2010 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AO 1, __________, è condannata a pagare a AP 1, __________, la somma di fr. 22'846.75 oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2007 su fr. 20'846.75 e dal 1° ottobre 2008 su fr. 2'000.-.

  1. La domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare a AO 1, __________, la somma di fr. 16'496.73 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 2003 su fr. 8'603.08 e dal 21 maggio 2008 su fr. 7'893.65.

  1. La tassa di giustizia dell’azione principale di fr. 4'000.- e le spese, da anticipare dall’attrice, restano a suo carico per 4/5 e per 1/5 sono poste a carico della convenuta, alla quale l’attrice rifonderà fr. 5'700.- per parti di ripetibili.

  2. La tassa di giustizia dell’azione riconvenzionale di fr. 800.- e le spese, da anticipare dall’attrice riconvenzionale, restano a suo carico per 3/10 e per 7/10 sono poste a carico della convenuta riconvenzionale, che rifonderà all’attrice riconvenzionale fr. 3'360.- per parti di ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3’500.-

b) spese fr. 100.-

Totale fr. 3’600.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste a carico dell’appellata, a cui l’appellante rifonderà fr. 3'500.- per parti di ripetibili.

III. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 450.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 500.-

da anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico della controparte, compensate le ripetibili.

IV. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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