Incarto n. 12.2010.221
Lugano 28 agosto 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.710 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 9 novembre 2006 da
AO 1 rappr. da RA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 86'492.55 oltre interessi - e pure in alternativa, con l’allegato conclusionale, di fr. 53'485.30 e GBP 14'477.13 oltre interessi - nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 12 novembre 2010 ha parzialmente accolto, condannando il convenuto al pagamento di fr. 54'249.70 oltre interessi e, in alternativa, di fr. 28'373.90 e GBP 11'502.13 oltre interessi, nonché rigettando in via definitiva l’opposizione al PE per fr. 54'249.70 oltre interessi;
appellante il convenuto con atto di appello 6 dicembre 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con osservazioni 21 gennaio 2011 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
I quattro contratti sono stati in seguito disdetti per le scadenze del 31 dicembre 2000 (quello relativo a S__________ SA, cfr. doc. Q1), del 31 gennaio 2001 (quelli relativi a S__________ AG e alla sua succursale, cfr. doc. R) e del 30 aprile 2001 (quello relativo alla succursale di S__________ Srl, cfr. doc. S).
Con la petizione in rassegna AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, AP 1 al fine di ottenerne la condanna al pagamento di fr. 86'492.55 oltre interessi - e pure in alternativa, con l’allegato conclusionale (senza che la controparte abbia mai avuto da obiettare su una tale parziale modifica dell’azione), di fr. 53'485.30 e GBP 14'477.13 oltre interessi - nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. II). Essa ha in sostanza preteso il pagamento del saldo delle prestazioni da lei fatturate nell’ambito dei quattro contratti e meglio di fr. 4'131.45 (e in alternativa di GBP 1'775.-) per quello relativo a S__________ SA, di fr. 46'138.20 (e in alternativa di fr. 20'262.40 e GBP 11'502.13) per quello relativo alla succursale di S__________ Srl, di fr. 20'816.55 per quello relativo a S__________ AG e di fr. 15'406.35 per quello relativo alla succursale di quest’ultima società.
Il convenuto si è opposto alla petizione. A suo dire, l’attrice non poteva più pretendere alcunché nell’ambito del contratto relativo a S__________ SA, avendogli in proposito rilasciato una ricevuta a saldo (di fr. 25'000.-) per le prestazioni svolte fino al 31 dicembre 2000 (doc. 7). Nulla le era pure dovuto nell’ambito del contratto relativo alla succursale di S__________ Srl, le sue pretese per onorari e prestazioni (doc. V1, V2 e DD7), per altro contestate nel loro ammontare anche perché nell’accordo di cui al doc. E1 non era stato indicato l’onorario dovuto, e la richiesta di rimborso delle fatture dei corrispondenti __________ (doc. FF3-FF14), di cui non era provato l’avvenuto pagamento da parte dell’attrice, dovendo semmai essere rivolte a E__________ , che gli era subentrato, quanto meno per atti concludenti, nel contratto. Ingiustificate erano infine le pretese formulate nell’ambito dei contratti relativi a S AG e alla sua succursale, l’attrice, che il 10 gennaio 2001 aveva rilasciato a lui e a F__________ __________ un’altra ricevuta a saldo (di fr. 13'000.-) quale “quota parte 2/4” per le prestazioni svolte (doc. 4), avendo in tal modo dato atto di aver rinunciato alla responsabilità solidale imposta dispositivamente ad ogni singolo mandante (art. 403 cpv. 1 CO).
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha parzialmente accolto la petizione, condannando il convenuto al pagamento di fr. 54'249.70 (recte: fr. 54'249.60) oltre interessi e, in alternativa, di fr. 28'373.90 (recte: fr. 28'373.80) e GBP 11'502.13 oltre interessi, nonché rigettando in via definitiva l’opposizione al PE per fr. 54'249.70 (recte: fr. 54'249.60) oltre interessi. Il giudice di prime cure ha dapprima ritenuto che la ricevuta a saldo per le prestazioni svolte fino al 31 dicembre 2000 (doc. 7) impediva all’attrice di pretendere ulteriori somme nell’ambito del contratto relativo a S__________ SA. Ha quindi concluso per l’integrale benfondato della pretesa inerente la succursale di S__________ Srl (di fr. 46'138.30 [recte: fr. 46'138.20], o in alternativa di fr. 20'262.40 e GBP 11'502.13), avendola ritenuta comprovata sulla base della perizia giudiziaria - ritenuto che la mancata indicazione nell’accordo dell’onorario dovuto era di per sé stata superata dal fatto che negli anni per l’amministrazione e la domiciliazione era comunque sempre stata chiesta e pagata la medesima cifra
Con l’appello che qui ci occupa il convenuto chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’intera petizione. Con riferimento alla pretesa relativa alla succursale di S__________ Srl, egli ribadisce che E__________ __________ gli sarebbe subentrato nel contratto e che le pretese attoree non sarebbero state minimamente provate, la perizia giudiziaria essendo priva di valenza probatoria siccome non motivata. Quanto alla pretesa (parziale) inerente S__________ AG e la sua succursale, ritiene che la ricevuta a saldo quale “quota parte 2/4” (doc. 4) e con ciò la rinuncia dell’attrice alla solidarietà si riferivano a tutte le sue prestazioni e non solo a quelle prima del 10 gennaio 2001.
Delle osservazioni con cui l’attrice postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile oggetto di impugnativa è stata pronunciata e comunicata alle parti prima di questa data e meglio il 12/15 novembre 2010, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
Con la prima censura d’appello il convenuto ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione passiva per le pretese attoree inerenti il contratto relativo alla succursale di S__________ Srl, evidenziando in sostanza come E__________ __________ dal 28 novembre 2000 gli sarebbe subentrato, quanto meno per atti concludenti, nel contratto di cui al doc. E1.
8.1 La legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid. 1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., n. 339 ad art. 181, con richiamo a TF 6 luglio 2004 4C.198/2004 pubbl. in: Droit du bail 2005 p. 13). La legittimazione passiva, ossia la posizione della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; TF 2 giugno 2003 5C.243/2002; II CCA 25 ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137, 8 luglio 2011 inc. n. 12.2010.109 in RtiD I-2012 21c pag. 927). In tema di azioni contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 23 ad art. 181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n. 12.2007.104, 7 febbraio 2008 inc. n. 12.2007.29).
8.2 Le circostanze evocate in questa sede dal convenuto per suffragare il subentro di E__________ __________ nel contratto e la sua conseguente liberazione dallo stesso in realtà non convincono.
Innanzitutto, dal fatto che il convenuto, con lettera 28 novembre 2000 (doc. 6), abbia comunicato all’attrice con riferimento al doc. P di non essere più il legale rappresentante della società (intesa come S__________ Srl) né un suo azionista e di voler quindi informare E__________ , cui era già stata consegnata la contabilità, delle intenzioni da lei comunicategli il precedente 31 ottobre (quella di accettare le revoche dei 4 contratti, tra cui quello di cui al doc. E1 per il 30 aprile 2001, e quella di subordinare la consegna di tutta la documentazione in suo possesso al pagamento degli arretrati, cfr. doc. Q2, R e S) e 21 novembre (quella di farsi consegnare la documentazione contabile per redigere i rendiconti IVA, cfr. doc. T) non si può ancora evincere che egli intendeva liberarsi dal contratto di cui al doc. E1, per altro neppure menzionato in quello scritto, e che al suo posto sarebbe subentrato E , nuovo azionista e amministratore della società madre (cfr. doc. P). In tali circostanze non si vede proprio per quale motivo l’attrice avrebbe dovuto obiettare a questa (inesistente) dichiarazione di liberazione e di subingresso esclusivo, che per altro non poteva essere espressa unilateralmente dal convenuto (cioè senza l’accordo dell’attrice e di E __________), e, non avendo a suo tempo protestato, sarebbe ora tenuta a tollerarla; tanto più che la natura dell’atto in questione e le circostanze di fatto non rientravano per nulla tra quelle particolari che, giusta l’art. 6 CO, sarebbero state tali da non imporre un’accettazione espressa della controparte.
Nemmeno gli ulteriori fatti addotti a riprova del preteso avvenuto subentro di E__________ __________ nel contratto e della liberazione del convenuto dallo stesso inducono a ritenere provata la circostanza: contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, non è innanzitutto vero che il 10 gennaio 2001 l’attrice avrebbe accettato da E__________ __________ un acconto di fr. 10'000.-, nella relativa ricevuta (doc. U) essendo stato indicato unicamente che l’acconto era stato versato dalla succursale di S__________ Srl, di cui per altro il convenuto risultava sempre essere l’amministratore unico (cfr. doc. A e CC3); il fatto che il 18 luglio 2002 (doc. CC1) Fa__________ , amministratore unico dell’attrice, si sia indirizzato alla società madre, con copia per conoscenza al suo amministratore E , per comunicare le sue dimissioni da direttore della succursale nulla ha poi a che vedere con la questione della qualità di mandante nel contratto di cui al doc. E1, ma costituiva un semplice atto dovuto alla società madre, che a suo tempo aveva deliberato la sua nomina (cfr. doc. B); non è infine provato che dal dicembre 2000 l’attrice si sia rivolta solo a E __________ per ottenere istruzioni in merito alla conduzione della società e per i relativi pagamenti: per ottenere il pagamento delle sue spettanze, l’11 luglio 2002, essa, senza approfondire la questione della qualità di mandante, si è semmai rivolta direttamente alla società madre (doc. DD3), anche per il tramite del suo amministratore E__________ __________ (doc. DD4), fermo restando che in precedenza, l’11 e il 28 marzo 2002, essa aveva ancora sollecitato il pagamento al convenuto personalmente (doc. DD1 e DD2); quanto alle istruzioni, in questa sede il convenuto non ha indicato da quali atti istruttori risulterebbe che le stesse erano state richieste e fornite proprio da E__________ __________ (cfr. anzi, teste , verbale p. 2). Si aggiunga che nell’allegato di risposta il convenuto non ha contestato, con ciò ammettendolo (art. 170 cpv. 2 CPC/TI), che ad inizio maggio 2001 l’attrice gli aveva ancora consegnato la documentazione riguardante i conteggi e i conguagli d’imposta e che poi la stessa era pure stata inviata, su sua richiesta, a E __________ (petizione p. 8).
9.1 In merito alla valenza probatoria della perizia giudiziaria, si osserva che l’art. 253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione dei periti e si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto previsto dall’art. 90 CPC/TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento, egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253).
9.2 Nel caso di specie la critica di carente motivazione mossa dal convenuto alla perizia giudiziaria è del tutto infondata.
Richiesto dalle parti di dire se le fatture di cui ai doc. V1, V2 e DD7 (per complessivi fr. 20'262.40) erano congruenti con le prestazioni professionali svolte dall’attrice, il perito ha risposto che le stesse, nella misura in cui non costituivano il corrispettivo concordato nel contratto (per inciso, si osserva che il Pretore ha ritenuto - questione non più litigiosa in questa sede - che la mancata indicazione nell’accordo dell’onorario dovuto e fatturato nel doc. V2 era di per sé stata superata dal fatto che negli anni per l’amministrazione e la domiciliazione era sempre stata chiesta e pagata la medesima cifra di fr. 4'000.- + IVA), erano senz’altro congrue con il lavoro effettuato (perizia p. 3). Richiesto poi di dire se le prestazioni fatturate dalle fiduciarie __________ nei doc. FF3-FF14 (per complessivi fr. 25'875.80 o GBP 11'502.13, già dedotti gli acconti ricevuti) corrispondevano ai dati contabili ispezionati concernenti la succursale di S__________ Srl ed erano state pagate dall’attrice, egli ha confermato che le fatture in questione erano state contabilizzate nella contabilità della succursale ed erano effettivamente state pagate dall’attrice (perizia p. 4 seg.). In entrambi i casi le sue risposte sono state chiare ed hanno esaurito le domande che erano state a lui rivolte. È vero che egli non si è premurato di motivare più di tanto quelle le sue conclusioni, ma d’altro canto è altrettanto vero che nessuna delle parti gli aveva chiesto espressamente di farlo, se del caso anche solo nell’ambito di un’eventuale domanda di delucidazione orale o scritta della perizia, che a sua volta nemmeno è stata inoltrata; oltretutto - come già rilevato con pertinenza anche dal Pretore - la tipologia e il contenuto delle domande a lui sottoposte, volte in sostanza a verificare la congruità, la contabilizzazione e l’avvenuto pagamento di alcune fatture, nemmeno erano tali da imporre una motivazione particolare (già implicita) per la loro comprensione, le risposte essendo state date previa visione delle fatture (perizia p. 3) ed esame della contabilità delle società interessate (perizia p. 4 seg.). In tali circostanze, non vi è in definitiva motivo per non ritenere attendibile il referto da lui allestito.
Con l’ultima censura d’appello, riferita alla pretesa (parziale) inerente la società S__________ AG e la sua succursale, il convenuto, riproponendo anche qui l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, ritiene che la ricevuta a saldo quale “quota parte 2/4” (doc. 4) e con ciò la rinuncia dell’attrice alla solidarietà si riferivano a tutte le sue prestazioni e non solo a quelle svolte prima del 10 gennaio 2001, sicché nulla sarebbe più da lui dovuto all’attrice. La censura è nuovamente infondata. Nella ricevuta in questione, allestita il 10 gennaio 2001, l’attrice ha sì dato atto di aver ricevuto dal convenuto e da F__________ __________ un importo di fr. 13’000.-, definito “quota parte 2/4”, a saldo delle prestazioni (beninteso, di quelle da lei svolte sino ad allora) relative alle società S__________ AG e alla sua succursale. Sennonché, ritenuto che a quel momento i contratti di amministrazione fiduciaria relativi a quelle due società non erano ancora terminati ma sarebbero giunti a scadenza solo successivamente a quella data (cfr. doc. R), la conclusione del Pretore secondo cui quella ricevuta non escludeva però ancora l’obbligo di pagamento delle prestazioni effettuate dall’attrice dopo di allora non presta il fianco a critica. Per il resto, il convenuto, gravato del relativo onere della prova (Fellmann, Berner Kommentar, n. 107 ad art. 403 CO), non ha dimostrato che la facoltà di pagamento in base alle singole quote di 1/4 concessa dall’attrice nel doc. 4 fosse stata concordata sin dall’inizio (non bastando il solo fatto che l’attrice, confrontata con l’allegazione responsiva in tal senso del convenuto, non abbia replicato [cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 2 seg. ad art. 175]; tanto più che gli acconti precedenti e quelli successivi non erano stati pagati in base alle quote [cfr. doc. O6, O10 e O11], né erano stati richiesti in base alle stesse [cfr. doc. Q2 e DD6]) e dovesse con ciò valere anche per le prestazioni successive al 10 gennaio 2001 e non fosse invece stata concordata unicamente in quella particolare occasione con riferimento alle sole pretese sorte prima di quella data (segnatamente per favorire un pagamento a saldo di parte di quelle somme). Ma soprattutto neppure ha dimostrato che in tal modo l’attrice avesse rinunciato alla solidarietà di tutti i mandanti, prevista dall’art. 403 cpv. 1 CO, per le quote non pagate da alcuni di loro (tanto è vero che nella ricevuta non è indicato che essa non avrebbe più potuto pretendere nulla dai mandanti che avevano invece effettuato regolarmente il pagamento delle loro quote), sia di quelle precedenti, sia di quelle successive al 10 gennaio 2001.
Ne discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 54'249.60, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 6 dicembre 2010 di AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 1’400.-
b) spese fr. 100.-
Totale fr. 1’500.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr. 2’500.- per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF).