Incarto n. 12.2010.218
Lugano 4 novembre 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause - inc. n. OA.2009.192-196, 198-199, 201, 203-213 e 215-218 della Pretura del Distretto di Bellinzona - promosse il 23 ottobre 2009 con 23 separate petizioni da
PI 2 (inc. n. OA.2009.192) PI 3 (inc. n. OA.2009.193) PI 4 (inc. n. OA.2009.194) PI 5 (inc. n. OA.2009.195) PI 6 (inc. n. OA.2009.196) PI 7 (inc. n. OA.2009.198) PI 8 (inc. n. OA.2009.199) PI 9 (inc. n. OA.2009.201) PI 10 (inc. n. OA.2009.203) PI 11 (inc. n. OA.2009.204) PI 12 (inc. n. OA.2009.205) PI 13 (inc. n. OA.2009.206) PI 14 (inc. n. OA.2009.207) PI 15 (inc. n. OA.2009.208) PI 16 (inc. n. OA.2009.209) PI 17 (inc. n. OA.2009.210) PI 18 (inc. n. OA.2009.211) PI 19 (inc. n. OA.2009.212) PI 20 (inc. n. OA.2009.213) PI 21 (inc. n. OA.2009.215) PI 22 (inc. n. OA.2009.216) PI 23 (inc. n. OA.2009.217) PI 24 (inc. n. OA.2009.218) tutti rappr. daRA 2
contro
AP 1 rappr. da RA 1
con cui ogni attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di importi varianti tra un minimo di € 10'353.66 ed un massimo di € 173'745.93 e US$ 63'000.- (ognuno per somme diverse) più interessi, domande avversate dalla controparte, che ha postulato la reiezione della petizione;
ed ora, ordinata la congiunzione di tutte le cause per l’istruttoria, sull’istanza di edizione di documenti da AP 1 (rappr. da RA 1), presentata l’8 giugno 2010 dagli attori, avversata dal convenuto e dal terzo, e che il Pretore, con decreto 8 novembre 2010, ha accolto;
appellante il terzo astretto all’edizione, con appello 24 novembre 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione presentata nei suoi confronti, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli attori, con osservazioni 23 dicembre 2010, postulano la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e di ripetibili;
richiamato il decreto 29 novembre 2010 con cui il Pretore ha concesso all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con le 23 petizioni in rassegna, frattanto congiunte per l’istruttoria, gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di importi varianti tra un minimo di € 10'353.66 ed un massimo di € 173'745.93 e US$ 63'000.- più interessi, a titolo di risarcimento delle perdite da loro subite con investimenti offerti dalla società S__________ __________ ____________________ __________ (in seguito: S__________): facendo riferimento al tenore del prospetto d’investimento ad essi sottoposto, hanno in estrema sintesi rimproverato al convenuto una responsabilità contrattuale e delittuale per non aver a suo tempo verificato nella sua qualità di avvocato e notaio della società, che oltretutto era stato indicato essere al beneficio di una polizza assicurativa professionale di fr. 2'000'000.- ad ulteriore garanzia degli investitori, l’esistenza e la consistenza delle garanzie a tutela degli investimenti, rivelatesi poi inconsistenti, circostanze che li avevano indotti ad investire e di conseguenza a subire i danni ora oggetto di risarcimento;
che il convenuto si è opposto alle petizioni, le cui pretese sarebbero per altro prescritte, contestando di aver contribuito all’allestimento del prospetto d’investimento, il cui tenore non era da lui conosciuto, e di essersi impegnato a verificare, per conto della società e a favore degli attori, l’esistenza e la consistenza delle garanzie alla base degli investimenti;
che all’udienza preliminare gli attori hanno chiesto ad AP 1 l’edizione della polizza assicurativa professionale n. __________ conclusa con il convenuto, con tutti i documenti annessi ed aggiuntivi, domanda avversata da quest’ultimo e dal terzo in questione;
che il Pretore, con il decreto qui impugnato, ha ammesso la richiesta, come da istanza di edizione (limitatamente alla documentazione in connessione con l’odierna vertenza, caso S__________), compresa la corrispondenza intercorsa in particolare con l’assicurato (dispositivo n. 1), osservando infine che gli oneri processuali avrebbero seguito il merito, così come le ripetibili (dispositivo n. 2);
che con l’appello che qui ci occupa, AP 1 chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza di edizione con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi, rilevando che quanto decretato dal Pretore rappresentava una palese applicazione arbitraria e con ciò abusiva del diritto, in quanto gli scopi perseguiti dagli attori, e meglio “conoscere la consistenza finanziaria del convenuto … per sapere come e se continuare nelle procedure”, erano chiaramente estranei ed in palese contrasto con l’istituto della domanda di edizione di documenti, tanto più che la produzione di quella documentazione l’avrebbe concretamente esposta ad una futura causa di risarcimento, per altro già “minacciata” dagli attori; e in ogni caso evidenzia che l’edizione doveva semmai essere limitata alla polizza ed alle condizioni generali e complementari di assicurazione, la decisione pretorile di autorizzare anche la produzione della corrispondenza, in particolare di quella con il convenuto, violando il principio dell’ultrapetizione, il diritto al rispetto della sfera privata, il principio della proporzionalità e il segreto professionale degli avvocati segnatamente quello inerente alla corrispondenza con il cliente;
che delle osservazioni degli attori, che postulano la reiezione del gravame, si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi;
che il decreto pretorile è stato pronunciato ed impugnato prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC, RS 272), di modo che l’intera procedura rimane disciplinata dal codice di procedura civile ticinese (CPC/TI; art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC);
che la giurisprudenza cantonale ha già avuto modo di stabilire che il terzo al quale è chiesta l’edizione di documenti giusta l’art. 211 CPC/TI non può sindacare sulle condizioni volute dalla legge per legittimare l’edizione, ovvero sull’esistenza dei presupposti di cui agli art. 206 segg. CPC/TI (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 e 6 ad art. 211), e che la sua facoltà di opporsi é perciò limitata al caso in cui i documenti da produrre attengano alla sua sfera privata, a motivi che gli consentirebbero di non essere sentito come testimone rispettivamente quando la documentazione riguarda suoi interessi giuridicamente rilevanti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 12 ad art. 211; BOA n. 24 p. 24), come ad esempio il suo diritto della personalità (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 ad art. 211), il pericolo di esporsi ad un danno o a una pretesa di risarcimento (I CCA 28 novembre 2005 inc. n. 11.2005.144 pubbl. in RtiD II-2006 N. 39c, 23 luglio 2007 inc. n. 11.2007.107) oppure ogni altra conseguenza negativa derivante dalla divulgazione di quei documenti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 art. 211; II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142, 8 novembre 2005 inc. n. 12.2005.66; I CCA 28 dicembre 2007 inc. n. 11.203.25 pubbl. in RtiD II-2008 N. 9c), come pure la possibile lesione di segreti organizzativi, produttivi o commerciali di una società (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 13 e N. 396 ad art. 211; II CCA 12 maggio 2006 inc. n. 12.2005.152, 19 febbraio 2008 inc. n. 12.2008.13);
che la censura d’appello secondo cui la domanda di edizione della polizza assicurativa professionale del convenuto perseguirebbe finalità non previste dalla legge e sarebbe con ciò costitutiva dell’abuso del diritto dev’essere disattesa: se è vero che lo scopo indicato nell’istanza dagli attori a sostegno di quella prova - ovvero “conoscere la consistenza finanziaria del convenuto … per sapere come e se continuare nelle procedure” (cfr. osservazioni 24 agosto 2010 p. 2) - non sembra di per sé poterne giustificare l’assunzione, non trattandosi in tal senso di una prova atta ad accertare l’esistenza di fatti di causa rilevanti e contestati (art. 184 CPC/TI), è però altrettanto vero che dal tenore della petizione (riassunto in precedenza) - noto all’appellante (in tal senso la sua presa di posizione del 12 agosto 2010 p. 2) già per il fatto che i suoi attuali patrocinatori sono anche i legali del convenuto e comunque per il fatto che, per sua stessa ammissione, analoghe cause l’avevano già vista coconvenuta innanzi all’Handelsgericht di __________ (poi oggetto delle sentenze del TF 9 ottobre 2007 4A_155/2007, parzialmente pubblicata in DTF 124 III 27, e 11 marzo 2009 5A_ 527/2008, parzialmente pubblicata in DTF 135 III 334) - ed in particolare dal ruolo della polizza nella questione degli investimenti, rammentato dagli attori anche in occasione dell’udienza preliminare (verbale p. 4), ben si può ritenere, con il Pretore, che la produzione della stessa possa apparire idonea anche per accertare fatti rilevanti di causa, di modo che non si può concludere che la prova in questione sia stata chiesta esclusivamente o prevalentemente con finalità non previste dalla legge e con ciò in modo abusivo;
che, contrariamente a quanto addotto dall’appellante, oltretutto per la prima volta e con ciò irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) solo in questa sede, nemmeno si può poi ritenere che la produzione dei documenti oggetto della domanda di edizione sia eventualmente tale da esporla ad una futura causa di risarcimento, ciò che - come detto - costituirebbe un valido motivo per resistere alla domanda della controparte (cfr. pure II CCA 25 maggio 1999 inc. n. 12.99.52): già senza la produzione di quella documentazione è sin d’ora pacifico che l’appellante sia solo l’assicuratore RC del convenuto (cfr. risposta ad cfr. 6) e come tale, se del caso, dovrà rispondere solo indirettamente nei confronti dei clienti da lui danneggiati (TF 9 ottobre 2007 4A_155/2007 consid. 3.1.2), tra cui gli attori, per il danno coperto dalla polizza (di cui sono ora sconosciuti le condizioni e il contenuto esatto); non è invece assolutamente stato preteso che quest’ultima, per il suo particolare tenore, potrebbe fondare una sua responsabilità diretta nei confronti degli attori;
che è invece a ragione che l’appellante ritiene che l’edizione decretata dal Pretore, per la sua estensione, sarebbe in ogni caso eccessiva, la stessa dovendo essere limitarla alla polizza ed alle condizioni generali e complementari di assicurazione: da una parte gli attori si erano in effetti limitati a chiedere l’edizione della polizza “con tutti i documenti annessi ed aggiuntivi”, che in buona fede dovevano e devono essere identificati solo con le relative condizioni generali e complementari di assicurazione e non certo con l’eventuale corrispondenza con il convenuto o con terzi, tra cui i suoi legali; dall’altra la produzione di questa particolare corrispondenza non risulta conforme al principio della proporzionalità (art. 36 cpv. 3 Cost.; II CCA 22 agosto 2005 inc. n. 12.2004.142, 12 maggio 2006 inc. n. 12.2005.152; I CCA 28 dicembre 2007 inc. n. 11.203.25 pubbl. in RtiD II-2008 N. 9c; cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 7 ad art. 211; TF 23 dicembre 2009 5A_295/2009 consid. 4.3), non essendo di per sé necessaria a dimostrare le circostanze pretese con l’istanza, e non da ultimo appare problematica sia per le sue finalità investigative (II CCA 25 maggio 1999 inc. n. 12.99.52, 12 maggio 2006 inc. n. 12.2005.152) sia dal punto di vista del rispetto della sfera privata, che mira tra l’altro a proteggere la corrispondenza epistolare (art. 13 cpv. 1 Cost.);
che in definitiva, in parziale accoglimento dell’appello, l’edizione deve essere limitata alla polizza ed alle condizioni generali e complementari di assicurazione, ritenuto che non vi è invece motivo di modificare il dispositivo con cui il Pretore aveva stabilito che gli oneri processuali e le ripetibili sarebbero stati assegnati solo con il giudizio di merito, questione questa su cui l’appellante, venendo meno al suo obbligo di motivazione, non si è assolutamente confrontata (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI);
che la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- per ciascuna causa (tranne per le cause OA.2009.192, 207, 212 e 217, di valore inferiore), seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC/TI e la LTG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 novembre 2010 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza il decreto 8 novembre 2010 della Pretura del Distretto di Bellinzona, invariati gli altri dispositivi, è così riformato:
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’000.- (tassa di giustizia di fr. 900.- e spese di fr. 100.-), già anticipati dall’appellante, sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuna, compensate le ripetibili d’appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).