Incarto n. 12.2010.215
Lugano 20 gennaio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2010.104 (azione creditoria di risarcimento per violazione contrattuale/errore di progettazione) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 27 maggio 2010 da
AP 1 rappr. dall’ RA 2
contro
AO 1 AO 2 AO 3 RA 3 riuniti nel Consorzio __________
e altri
chiedente la condanna delle parti convenute al versamento di fr. 7'640’354.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2010;
domanda alla quale queste ultime si sono opposte con istanza di accertamento dell’incompetenza territoriale secondo l’art. 92 CPC del 18 giugno 2010;
petizione che il Pretore con decreto 27 ottobre 2010 ha dichiarato irricevibile per incompetenza territoriale del giudice adito;
appellante l’attrice che con atto di appello 15 novembre 2010 chiede la riduzione della tassa di giustizia e delle ripetibili attribuite dal Pretore nel decreto 27 ottobre 2010 a fr. 4’900.– e rispettivamente a fr. 15’000. –;
mentre gli appellati nelle proprie osservazioni del 22 dicembre 2010 propongono di respingere l’appello;
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che con la petizione 27 maggio 2010 AP 1 ha chiesto la condanna, tra gli altri, di AO 3, AO 1, e AO 2 (riuniti nel Consorzio __________) al versamento di fr. 7'640’354.– oltre interessi al 5% dal 19 maggio 2010 a titolo di risarcimento per violazione contrattuale/errore di progettazione;
che AP 1 rimproverava, in sostanza, al Consorzio __________ di avere allestito in modo gravemente negligente e in violazione degli obblighi contrattuali il progetto definitivo del deposito del materiale in zona C__________ a C__________ senza procedere ad approfondimenti sulla tematica geologica-geotecnica (quando invece il contratto gli imponeva l’elaborazione e l’ampliamento delle risultanze geologiche) e giungendo alla conclusione, rivelatasi errata, che la stabilità della zona del deposito sarebbe stata sensibilmente migliorata con la prevista deponia;
che il 18 giugno 2010 parte convenuta ha presentato un’istanza processuale in cui chiedeva la reiezione in ordine della petizione per incompetenza territoriale del giudice adito;
che nelle osservazioni del 17 agosto 2010 l’attrice ha postulato la reiezione dell’istanza processuale;
che all’udienza del 25 ottobre 2010 la parte attrice, preso atto delle precisazioni dell’istante sull’eccezione, ha rinunciato a qualsiasi istruttoria al riguardo;
che con decreto 27 ottobre 2010 il Pretore ha dichiarato irricevibile la petizione in quanto rivolta contro i membri del Consorzio __________ per incompetenza territoriale ed ha posto a carico dell’attrice la tassa di giustizia di fr. 9’900.– e le spese di fr. 100.–, condannandola inoltre a rifondere alla controparte fr. 40’000.– complessivi di ripetibili;
che, per il Pretore, tassa e spese – quantunque commisurate al valore litigioso – andavano nondimeno contenute, in ragione dello stadio preliminare in cui terminava la lite;
che con appello del 15 novembre 2010 AP 1 è insorta contro il giudizio sulle spese e ripetibili, chiedendo la riduzione delle prime a fr. 4’900.– e delle seconde a fr. 15’000.–;
che nelle osservazioni del 22 dicembre 2010 il Consorzio __________ chiede che, in quanto diretto contro le ripetibili, l’appello venga respinto;
che per costante giurisprudenza nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il giudice gode di ampio potere di apprezzamento, censurabile solo in caso di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150);
che nella fattispecie, l’attrice procedeva in causa per un importo di fr. 7'640’354.– oltre accessori;
che secondo l’art. 19 cpv. 1 LTG per i decreti e le ordinanze processuali, per i giudizi cautelari la tassa di giustizia va da fr. 50.– a fr. 20’000.– ritenuto per quanto possibile un riferimento ai limiti dell’art. 17 LTG;
che, nel caso concreto, tenuto conto del valore di causa superiore a 7,6 milioni di franchi, la tassa di giustizia di fr. 9’900.–, corrispondente a poco meno della metà prevista dall’art. 19 cpv. 1 LTG, prescindendo inoltre integralmente dal riferimento all’art. 17 LTG, si mantiene ancora entro limiti ragionevoli e non può essere considerata palesemente sproporzionata rispetto al valore oggettivo della prestazione chiesta (STF 4P.325/2006 del 22 maggio 2007 consid. 2.2.1; DTF 132 II 47 consid. 4.1);
che, su questo punto, l’appello è pertanto destinato all’insuccesso;
che, per quanto concerne le ripetibili, il relativo regolamento prevede un’indennità del 2% per valori di causa oltre i fr. 5'000’000.– (art. 11 cpv. 1), ritenuto che esse sono fissate entro i limiti stabiliti nei cpv. 1 e 2, secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo allo svolgimento del patrocinio (art. 11 cpv. 5);
che in base all’art. 13 cpv. 2 del citato regolamento se la causa non termina con un giudizio di merito, in particolare in caso di ritiro del rimedio giuridico, di desistenza o di irricevibilità, le ripetibili possono essere ridotte in misura adeguata;
che nella vertenza che ci occupa il legale della controparte ha inoltrato il 18 giugno 2010 l’istanza di accertamento di incompetenza territoriale ex art. 92 CPC nel quale, dopo un’introduzione in cui ha citato gli art. 98 e 97 CPC, ha trattato i temi della proroga di foro ai sensi dell’art. 9 LForo e dell’assenza del litisconsorzio ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 LForo;
che l’allegato in questione si incentra per lo più sui rapporti contrattuali tra le parti e sull’estensione dei rispettivi mandati, con riferimento ad un numero ridotto di documenti (F, G, H, Q, R, S, T e 2) rispetto al volume complessivo dell’incarto, contiene cinque citazioni dottrinali, di cui tre al Commentario CPC Cocchi/Trezzini (note 1 e 2 pag. 3 e 6 pag. 7), e un rinvio ad una decisione del Tribunale federale (nota 5 pag. 7);
che l’unica udienza del 25 ottobre 2010 si è ridotta ad una precisazione sulla domanda processuale e alla rinuncia a qualsiasi istruttoria sull’eccezione della parte attrice;
che le ripetibili di fr. 40’000.– riconosciute dal Pretore, equivalenti a oltre un quarto dell’onorario in base all’art. 11 cpv. 1 RTAGR (fr. 7'640’000.– arrotondati al 2% danno fr. 152’800.– divisi poi per quattro si ottengono fr. 38’222.–), alla luce soprattutto dell’ampiezza delle prestazioni di cui si è detto e dello stadio in cui si è conclusa la vertenza, sono palesemente eccessive;
che, applicando i criteri esposti dai citati art. 11 cpv. 5 e 13 cpv. 2 RTAGR questa Camera, in accoglimento dell’appello, ritiene adeguato all’estensione del mandato e commisurato alla difficoltà dell’allegato in oggetto un impegno di 2 giornate piene, ossia 16 ore lavorative, a una tariffa oraria di fr. 450.–;
che applicando poi la formula, nota alle parti perché da tempo usata dal Consiglio di moderazione e dalla Commissione di verifica per i casi che non sfociano in un giudizio finale di merito o qualora vi sia una manifesta sproporzione tra il valore della causa e le prestazioni, ossia 2 x 152’800.– x 7’200.– (fr. 450.– x 16 ore) diviso per fr. 152’800.– + fr. 7’200.– si ottiene un onorario di fr. 13’752.–, arrotondati a fr. 15’000.–;
che gli oneri processuali e le ripetibili di questa sede, calcolati su un valore litigioso di fr. 50’000.–, seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC);
per questi motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la vigente LTG,
pronuncia: I. L’appello 15 novembre 2010 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di conseguenza il dispositivo n. 2 del decreto 27 ottobre 2010 del Pretore del Distretto di Bellinzona è così riformato:
La tassa di giustizia di fr. 9 900.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico dell’attrice. Quest’ultima rifonderà alle convenute AO 3, AO 1 e AO 2 fr. 15 000.– complessivi per ripetibili.
II. Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 950.–
b) spese fr. 50.–
fr. 1’000.–
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico per 1/5 e per 4/5 sono carico dell’appellata, che rifonderà all’appellante fr. 600.– per ripetibili.
III. Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).