Incarto n. 12.2010.201
Lugano 9 marzo 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Isotta, cancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.442 (contratto d’appalto) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione 8 luglio 2008 da
AP 1 RA 2
contro
AO 1 AO 2 RA 1
mediante la quale è chiesta la condanna in solido dei convenuti al versamento di fr. 43’163.45 oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2002;
domanda avversata dai convenuti con risposta del 15 settembre 2008, nella quale hanno chiesto in via principale la reiezione della petizione, eccependo l’intervenuta prescrizione del credito, e in via subordinata le reiezione della petizione;
limitata l’istruttoria all’esame dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti, che con sentenza del 1° ottobre 2010 il Pretore ha ammesso, con conseguente reiezione della petizione;
appellante l’attrice con atto del 22 ottobre 2010 in cui chiede l’annullamento della decisione con reiezione dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e, subordinatamente il rinvio dell’incarto al Pretore per l’istruttoria relativa all’eccezione, rispettivamente per il giudizio di merito, con protesta di spese e ripetibili di appello;
appello del quale i convenuti chiedono la reiezione integrale, a loro volta con protesta di spese e ripetibili;
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel corso del 1999 AO 1 hanno appaltato a AP 1 l’esecuzione dei lavori per il rivestimento in piastrelle e pietra naturale della piscina esterna sul fondo n. __________, di cui all’epoca erano comproprietari in ragione di metà ciascuno. I committenti hanno contestato l’esecuzione dei lavori e il 7 febbraio 2002 hanno inoltrato una domanda di prova a futura memoria. La procedura, rimasta sospesa, è stata stralciata dai ruoli con decreto del 14 dicembre 2007 (inc. DI.2002.81 della Pretura di Lugano, sezione 2).
B. Per i lavori effettuati, AP 1 ha emesso una prima fattura di fr. 42’564.90 il 31 dicembre 2000 e una seconda fattura di fr. 15’598.75 il 1° aprile 2004 (doc. A e B). Dal momento che i committenti avevano versato unicamente un acconto di fr. 15’000.–, essa ha inoltrato la petizione 8 luglio 2008 per il saldo residuo di fr. 43’163.45. Nella risposta del 15 settembre 2008 i convenuti, oltre a opporsi integralmente alla petizione, hanno eccepito la prescrizione delle pretese di controparte. Negli ulteriori allegati di replica 13 ottobre 2008 e di duplica 3 novembre 2008 le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni e domande.
C. All’udienza del 27 novembre 2008 le parti hanno nuovamente confermato le proprie allegazioni e domande e hanno notificato le rispettive prove. In quella sede il Pretore ha disposto la preliminare discussione e decisione sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti. La parte attrice ha riaffermato che il suo decorso era stato interrotto dalla procedura di prova a futura memoria e che, nella fattispecie, faceva stato la prescrizione decennale. Essa ha chiesto l’assunzione di una perizia atta a provare che, “qualora questo giudice dovesse avere dei dubbi”, i lavori da lei effettuati “non hanno un mero e semplice carattere di manualità”. Controparte ha risposto che la procedura di prova a futura memoria non aveva effetto interruttivo e ha evidenziato che non si applicava la prescrizione decennale perché i lavori effettuati dall’attrice non necessitavano “né di speciali macchinari o conoscenze né di speciali organizzazioni”. Il Pretore non ha ammesso la prova peritale ritenendola irrilevante ai fini del giudizio sull’eccezione. Le parti hanno pertanto proceduto seduta stante al dibattimento finale chiedendo l’accoglimento, rispettivamente la reiezione dell’eccezione.
D. Statuendo il 1° ottobre 2010, il Pretore ha accolto l’eccezione di prescrizione e ha respinto la petizione, ponendo la tassa di giustizia e le spese di fr. 1'000.- complessivi a carico dell’attrice, tenuta inoltre a rifondere ai convenuti in solido fr. 1'800.- per ripetibili.
E. Con atto di appello del 22 ottobre 2010 l’attrice chiede l’annullamento della decisione con reiezione dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e, subordinatamente il rinvio dell’incarto al Pretore per l’istruttoria relativa all’eccezione, rispettivamente per il giudizio di merito, con protesta di spese e ripetibili di appello. Nelle osservazioni del 26 novembre 2010 i convenuti postulano la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile, protestando spese e ripetibili.
e considerando
in diritto:
La sentenza impugnata è stata pronunciata prima del 1° gennaio 2011, data di entrata in vigore del nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) e dunque giusta l’art. 404 cpv. 1 CPC la procedura ricorsuale rimane disciplinata dal CPC/TI.
Nella decisione 1° ottobre 2010 il Pretore ha accertato che dai bollettini di lavoro prodotti dall’attrice non risultava fossero stati impiegati dei macchinari o delle attrezzature speciali né che l’esecuzione dei lavori avesse richiesto misure di programmazione e/o di coordinamento con altri artigiani. Si trattava, in definitiva, “di normali lavori di piastrellista, la cui esecuzione non presentava difficoltà o problemi particolari”. Essi andavano considerati quali “lavori artigianali”, per cui si applicava il termine di prescrizione quinquennale dell’art. 128 n. 3 CO (consid. 6). Dal momento che i convenuti avevano affermato che l’ultimo intervento della ditta attrice risaliva al 31 maggio 2001 e che questa allegazione non era stata contestata in sede di replica, si doveva ritenere, prosegue il primo giudice, che i lavori erano terminati in quella data. Al momento dell’inoltro della petizione, ossia l’8 luglio 2008, l’azione era pertanto prescritta, non essendo intervenuto nel frattempo atto interruttivo alcuno (consid. 7).
L’appellante rimprovera dapprima al Pretore di avere rifiutato la prova peritale senza esprimersi sulle altre prove chieste all’udienza del 27 novembre 2008. Dal momento che egli aveva disposto la preliminare discussione sull’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e che le parti avevano riconfermato gli argomenti esposti nei rispettivi allegati principali di causa, il Pretore doveva esprimersi sulle prove chieste e, se del caso, effettuare l’istruttoria prima di passare al dibattimento finale sull’eccezione. Così pure – sostiene l’appellante – doveva condurre ad una breve istruttoria la ribadita richiesta di assunzione di una “perizia volta a corroborare che questi lavori non hanno un mero e semplice carattere di manualità”.
L’argomento non può essere condiviso. Dal verbale del 27 novembre 2008 risulta in effetti che il Pretore aveva disposto la discussione e decisione preliminare dell’eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti e che “al riguardo le parti si riconfermano in quanto esposto nei rispettivi allegati principali di causa”. L’appellante è quindi malvenuta a pretendere in questa sede che egli avrebbe dovuto decidere sulle prove proposte negli allegati e nell’elenco annesso al verbale quando, come chiaramente si evince, la conferma di “quanto esposto nei rispettivi allegati principali di causa” si riferiva evidentemente solo “al riguardo” dell’eccezione. Non diversamente vale per la perizia sul carattere dei lavori, dal momento che essa era stata chiesta solo nel caso in cui “questo giudice dovesse avere dei dubbi”. Dubbi che, come si è visto, il Pretore, dopo che la parte convenuta, durante la breve istruttoria, aveva opposto che le opere eseguite non avevano necessitato né di speciali macchinari o conoscenze né di speciali organizzazioni, non ha avuto. Tant’è che aveva rifiutato la prova ritenendola irrilevante ai fini del giudizio sull’eccezione. Per quanto concerne poi l’incarto della prova a futura memoria (DI.2002.81), cui l’appellante fa riferimento, non risulta dal verbale che sia da essa stato richiamato nell’ambito della discussione sull’eccezione di prescrizione.
4.1 L’art. 128 n. 3 CO trova applicazione “per lavori d'artigiani” e deroga al termine ordinario di dieci anni previsto dall'art. 127 CO. Essa riveste carattere di eccezione sicché deve essere interpretata restrittivamente e, in ogni caso, il suo campo di applicazione non può essere esteso mediante interpretazione (DTF 132 III 61 consid. 6.1; 123 III 120 consid. 2b; Pichonnaz, in: Commentaire romand, Basilea 2003, n. 15 ad art. 128 CO; Gauch, Le contrat d'entreprise, Zurigo 1999, n. 1288; Rep. 1984, pag. 147). Sono lavori artigianali ai sensi della citata disposizione quelli che adempiono cumulativamente due requisiti:
deve trattarsi di lavori di natura artigianale, vale a dire di lavori dove la parte manuale è preponderante o comunque almeno uguale alle altre prestazioni (DTF 116 II 428 consid. 1a);
il lavoro non deve implicare la necessità di misure di pianificazione - in merito al personale o ai termini di esecuzione - e coordinazione con altri artigiani o imprese e come tale deve poter essere eseguito senza dover fare capo a mezzi amministrativi particolari (DTF 132 III 61 consid. 6.3; 123 II 120 consid. 2b; Pichonnaz, op. cit., n. 16 ad art. 128 CO).
Questa limitazione è stata accolta favorevolmente dalla dottrina (Tercier, in: BR 1997 pag. 127; wiegand, in: ZBJV 134/1998 pag. 689; Pichonnaz, op. cit., n. 18f ad art. 128 CO).
4.2 Si tratta quindi di stabilire se i lavori per i quali l’attrice chiede il pagamento siano “lavori d’artigiani” ai sensi dell’art. 128 n. 3 CO. Dall’offerta 15 ottobre 1997 (doc. 2) risulta che per eseguire i lavori a regia necessitava l’assistenza di un capo cantiere per circa 2 ore, dell’impiego di un piastrellista qualificato e di un garzone – aiuto piastrellista per circa 36 ore. A ciò si aggiungevano i trasporti con autocarro pesante con gru per circa 4 ore, l’impiego di un martello demolitore per circa 20 ore e l’uso di colle speciali (PCI-POLYHFAT e Favoflor). Dalla petizione 8 luglio 2008 e dalla replica 13 ottobre 2008 si evince che per i lavori di impermeabilizzazione della piscina esterna era stata incaricata la ditta __________, mentre l’appalto dell’attrice comprendeva “solamente” la “posa dei rivestimenti (piastrelle e pietra naturale)” (petizione punto 1 e replica punto ad 1/2). Non risulta, né è stato sostanziato dall’attrice, che si sia trattato di un intervento esteso e impegnativo e nemmeno che siano stati utilizzati materiali particolari; né, ancora, che l’esecuzione dell’opera abbia necessitato di un’accurata organizzazione e pianificazione dei lavori; né, infine, che si sia reso necessario il coordinamento con altre imprese coinvolte nel risanamento, visto che l’impermeabilizzazione era stata effettuata in precedenza dalla ditta __________. Si è trattato, a ben vedere, di un lavoro in cui la parte manuale è stata, se non esclusiva, in ogni caso preponderante, senza necessità di pianificazione e di coordinazione con altri artigiani, come risulta dai bollettini di lavoro (doc. C). Ne consegue che l’azione risulta prescritta, essendo la petizione 8 luglio 2008 stata presentata ampiamente dopo la scadenza del termine quinquennale dalla fine dei lavori, ossia il 31 maggio 2001, come accertato dal Pretore (consid. 7) e non contestato in questa sede.
Per questi motivi,
richiamati per le spese gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
1.L’appello 22 ottobre 2010 di AP 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 550.–
b) spese fr. 50.–
fr. 600.–
già anticipati dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di versare alla controparte fr. 1’200.– per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.