Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 16.05.2011 12.2010.190

Incarto n. 12.2010.190

Lugano 16 maggio 2011/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Isotta, cancelliere

sedente per statuire nella causa ordinaria appellabile inc. n. OA.2008.8 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con petizione 23 gennaio 2008 da

AO 1 rappr. dall'avv RA 1

contro

AP 1 RA 2

con cui è chiesta la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22’133.–, oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005, domanda alla quale essa si è opposta e che il Pretore ha parzialmente accolto con sentenza dell’8 settembre 2010 per € 8 038.73.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005;

appellante la convenuta con atto di appello del 6 ottobre 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l’attrice con osservazioni del 22 novembre 2010 postula la reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili;

esaminati gli atti,

ritenuto,

in fatto:

A. Con invio fax del 26 aprile 2005 (doc. A) AO 1 ha formulato a AP 1 un’offerta di € 22’000.- per la messa a disposizione del materiale necessario (tavoli, sedie, piatti, posate, ecc.) per l’allestimento della cena di gala dell’assemblea federale dell’associazione __________ prevista per il 31 maggio 2005 a L__________. AP 1 ha confermato con invio fax del 27 aprile 2005 l’offerta del giorno precedente, allegandone una copia “debitamente firmata” (doc. B). Il 17 maggio 2005 AP 1 ha comunicato a AO 1, tramite fax, che in occasione del’ultima riunione del comitato organizzativo dell’assemblea in questione era stata ridiscussa la questione della grandezza dei piatti. Dal momento che diversi membri del comitato avevano dissentito dalla decisione di utilizzare piatti di misura diversa, AP 1 informava AO 1 di vedersi costretta a rinunciare al “vostro servizio”, soggiungendo di essere spiacente di poter comunicare “solo ora questa decisione presa solo pochi giorni fa e della quale noi non siamo responsabili” (doc. C). AO 1 ha chiesto il 3 giugno 2005 un risarcimento di € 8’601.00 (doc. D), aumentato a € 13’848.73 il 5 agosto 2005 dopo la ricezione della fattura 8 giugno 2005 della ditta __________, fornitrice a noleggio delle posate e ceramiche per la serata (doc. E ed F). Con scritto 29 novembre 2005 AP 1 ha dichiarato di essere disposta a rimborsare le spese supportate per la presentazione pari a € 850.– (doc. G).

B. Con petizione 23 gennaio 2008 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al versamento di fr. 22’133.– oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005. La convenuta si è opposta alla petizione con risposta del 7 aprile 2008 nella quale ha contestato la legittimazione attiva della controparte, ha rilevato di essersi ad essa rivolta per il solo noleggio dell’attrezzatura e non per l’intero servizio di catering, che le era noto che l’uguale dimensione dei piatti di portata era essenziale come pure che la decisione definitiva sulla fornitura spettava al comitato di organizzazione e, per finire, ha ritenuto infondata la richiesta risarcitoria, fatta eccezione dell’importo di € 850.–. Nei successivi allegati di replica 9 maggio e di duplica 14 giugno 2008 le parti hanno ribadito le rispettive allegazioni. Esperita l’istruttoria, esse hanno confermato le proprie domande di giudizio con memoriali conclusivi del 7 e del 15 gennaio 2009.

C. Statuendo l’8 settembre 2010 il Pretore ha condannato AP 1 al versamento a AO 1 dell’importo di € 8’038.73 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005.

D. Contro il predetto giudizio è insorta la convenuta con appello del 6 ottobre 2010 nel quale chiede che, in riforma della sentenza impugnata, la petizione sia respinta, con protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda istanza. Con osservazioni del 22 novembre 2010 parte attrice postula la reiezione dell’appello, con protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto:

  1. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

  2. Nella decisione 8 settembre 2010 il Pretore ha dapprima riconosciuto la capacità giuridica di AO 1 (consid. 1). Riguardo al diritto applicabile, egli ha ammesso la “scelta implicita dell’applicazione del diritto svizzero” (consid. 2). Caratterizzato il rapporto tra le parti quale contratto di locazione (nolo) di beni mobili e definita prestazione accessoria la messa a disposizione del personale per l’allestimento e lo sgombero della sala, il primo giudice ha ritenuto provata l’accettazione dell’offerta 26 aprile 2005 dell’attrice perché nulla lasciava concludere che l’approvazione dell’allestimento della sala per la cena di gala da parte del comitato organizzativo e l’esigenza di disporre di stoviglie uguali per tutti i commensali fossero da qualificarsi quali condizioni sospensive (consid. 3.1). Il Pretore ha quantificato il danno subito dall’attrice in € 8’038.73, riconoscendo unicamente la pretesa relativa alla fattura __________ di € 4’738.73, cui si aggiungevano € 3’300.00 a titolo di mancato guadagno, equivalenti al 15% di € 22’000.00, costo netto del contratto (consid. 4 e 5).

L’appellante ribadisce in questa sede che tra le parti non era venuto in essere un contratto di nolo valido perché l’uguale dimensione dei piatti costituiva un presupposto contrattuale indispensabile, circostanza di cui la controparte era perfettamente a conoscenza, come chiara era la necessità dell’approvazione dell’offerta presentata da parte di . Riguardo alla quantificazione del danno, l’appellante sostiene che la fattura emessa da non le può essere addebitata perché mai era stata menzionata la necessità della controparte di far capo a terzi fornitori per far fronte agli incarichi assunti, per cui il rapporto tra le due ditte le è completamente estraneo. Per quanto concerne poi il mancato guadagno, essa eccepisce che non è dato di sapere come il Pretore sia giunto al riconoscimento del 15% del costo netto del contratto e contesta che nel caso concreto si possa applicare l’art. 42 cpv. 2 CO, sostenendo che controparte avrebbe potuto fornire tutti gli elementi probatori oggettivi per quantificarlo.

  1. È pacifica in concreto l'esistenza di una fattispecie internazionale che vede a confronto la parte attrice da una parte, società in accomandita semplice con sede in Italia (doc. N), e la convenuta dall'altra, con sede in Svizzera (doc. 3). Come accertato dal Pretore, entrambe le parti hanno nondimeno dato per acquisita l’applicazione alla fattispecie del diritto svizzero (sentenza impugnata, consid. 2., pag. 4).

  2. Giusta l'art. 87 cpv. 1 CPC-TI, il giudice applica d'ufficio il diritto federale, quello ticinese, quello dei Cantoni confederati e i trattati con l'estero. Per l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto di legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad art. 84 CO; Schraner, Zürcher Kommentar n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu, Basler Kommentar, 4a ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La domanda condannatoria deve così essere formulata in valuta estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009, 4A_230/2008, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg., in particolare pag. 771).

In considerazione del fatto che nessuna delle parti aveva sollevato la questione, il 17 marzo 2011 la presidente di questa Camera ha assegnato alle parti un termine scadente il 15 aprile 2011 per comunicare una loro presa di posizione su una possibile applicazione dell'art. 84 CO, visto che a fronte di un contratto pattuito in EUR l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 22'133.- (petizione del 23 gennaio 2008), cifra che il Pretore ha convertito in sentenza in EUR, attribuendo all’attrice EUR 8'038.73 oltre interessi al 5% dal 20 agosto 2005. Il 15 aprile 2011 la convenuta ha risposto di ritenere applicabile alla fattispecie la giurisprudenza indicata nell’ordinanza presidenziale. L’attrice, dal canto suo, nelle osservazioni del 14 aprile 2011 ha rilevato che la controparte non aveva sollevato la questione nel proprio appello e che non spettava quindi alla Camera pronunciarsi d’ufficio su eccezioni proponibili solo dalle parti.

  1. L’offerta alla base del contratto oggetto della vertenza (doc. A) indica che il prezzo della merce e delle prestazioni era in EUR. È pertanto indubbio che l’attrice ha fatto valere un credito in valuta straniera (EUR) postulandone il pagamento in franchi svizzeri, come risulta in modo inequivocabile dalle richieste di giudizio di petizione, ribadite nelle conclusioni (fr. 22'133.- oltre interessi al 5% dal 20.8.2005). Tale possibilità è invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in: RtiD 2010 I pag. 764 segg, in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2, pubblicata in SJ 133/2011 I pag. 155 segg.). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze, per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al diritto (sentenza 4A_206/2010 consid. 4.2; II CCA 28 gennaio 2011 inc. 12.2008.193). In altre parole, in una procedura retta dalla massima dispositiva, come quella qui in esame, il giudice non può convertire d’ufficio una domanda di giudizio espressa in franchi svizzeri in una domanda espressa in EUR, poiché così facendo attribuisce alla parte attrice una pretesa diversa da quella richiesta.

  2. L’applicazione dell’art. 84 CO non costituisce un formalismo eccessivo (sentenza 4A_206/2010 consid. 5.2.1), poiché l’assenza di un petitum conforme al diritto federale è una questione di diritto materiale. La circostanza poi che la controparte non abbia mai sollevato in precedenza il tema, né lo abbia menzionato nel suo appello, nonostante la conversione della valuta eseguita dal Pretore, non preclude l’applicazione dell’art. 84 CO. La convenuta, infatti, si è sempre opposta in causa alle pretese dell’attrice, da lei contestate nel principio, sicché non si pone problema di violazione della buona fede processuale. Come già ricordato, poi, il giudice di ogni grado applica d’ufficio il diritto e questa Camera, contrariamente a quanto ritiene l’attrice, non può esimersi dal tenere in considerazione il problema della valuta, anche in assenza di esplicita censura al riguardo nell’appello. L’applicazione al caso concreto della giurisprudenza federale sull’art. 84 CO porta a concludere, in definitiva, che in accoglimento dell’appello la petizione deve essere respinta. Una pretesa sorta in EUR può essere fatta valere in giudizio solo in tale valuta e a torto il Pretore ha convertito di sua iniziativa l’importo indicato dall’attrice in franchi svizzeri. All’attrice rimane la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande di giudizio conformi alle esigenze di legge (sentenza del Tribunale federale 4A_206/2010 consid. 5.2.2.2), vale a dire in EUR.

  3. Gli oneri processuali di prima e di seconda sede seguono la soccombenza dell’attrice (art. 148 CPC-TI), che rifonderà all’appellante un’adeguata indennità per ripetibili, commisurata al valore di causa. Il dispositivo sulle spese di prima sede deve di conseguenza essere modificato, caricando tutte le tasse e spese all’attrice. Per quel che concerne le ripetibili di prima sede, l’appellante ha chiesto a tale titolo fr. 550.- e questa Camera non può dunque attribuirle una somma superiore. Il valore litigioso in questa sede ammonta a fr. 10'400.-.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

I. L’appello 6 ottobre 2010 di AP 1 è accolto e la sentenza 8 settembre 2010 (OA.2008.8) del Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Sud è così riformata:

  1. La petizione è respinta.

La tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà alla convenuta fr. 550.- per ripetibili.

II. Gli oneri processuali d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 1 300.–

b) spese fr. 50.–

Totale fr. 1 350.–

già anticipati dall’appellante, sono a carico dell’attrice, la quale rifonderà inoltre alla controparte fr. 800.– per ripetibili d’appello.

III. Intimazione:

  • .

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

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