Incarto n. 12.2010.181
Lugano 14 agosto 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente, Fiscalini e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.356 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 24 maggio 2006 da
AP 1 rappr. da RA 1
contro
AO 1 rappr. da RA 2
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 32'366.30 oltre interessi e spese esecutive di fr. 261.80 nonché il rigetto in via definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda avversata dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 28 luglio / 6 settembre 2010 ha integralmente respinto;
appellante l'attore con atto di appello 27 settembre 2010, con cui chiede, previa assunzione di una prova non ammessa a suo tempo dal Pretore, la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 20'716.- più interessi, spese esecutive ed accessori, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il convenuto con osservazioni 4 novembre 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 3 novembre 2003 (doc. M) egli ha dapprima trasmesso al committente e proprietario un progetto di massima e un dossier (doc. I) contenente i dati tecnici, i calcoli volumetrici e il preventivo di massima, precisando che “come già promesso, queste prestazioni sono a mio carico e non le verranno fatturate” ed aggiungendo che “nel caso lei volesse realizzare il progetto, le propongo un onorario d’architetto del 7% + IVA sulla cifra di liquidazione” per una serie di prestazioni previste dalle norme SIA puntualmente indicate. Il 26 novembre 2003 (doc. N) gli ha poi inviato la relazione tecnica, a cui ha allegato anche un preventivo di massima aggiornato. Il 2 febbraio (doc. O) e il 23 marzo 2004 (doc. P) gli ha quindi consegnato una variante al progetto rispettivamente un altro dossier (doc. Q) contenente una nuova relazione tecnica, un preventivo di costo allestito dall’impresa I__________ SA e un nuovo preventivo di massima.
Alla lettera 23 maggio 2005 (doc. 3) con cui il committente rifiutava ogni pagamento ritenendo che tutte le prestazioni fornite a suo favore fossero gratuite, il 30 maggio 2005 (doc. T) l’architetto ha obiettato di essere stato “d’accordo con Lei, di eseguire la fase preliminare, ossia il progetto di massima, il calcolo volumetrico e il preventivo di massima per intanto a [sue] spese, e di rinunciare al pagamento di queste prestazioni nel caso che per questioni finanziarie Lei non potesse costruire”, ribadendo con ciò la correttezza della fattura esposta.
Il convenuto si è opposto alla petizione, ribadendo che in base agli accordi intercorsi le prestazioni svolte dall’attore dovevano essere gratuite, a meno che si fosse poi giunti alla realizzazione del progetto, e negando di aver mai utilizzato i suoi piani nella fase realizzativa. Egli ha pure contestato l’entità delle somme richieste, osservando che le fasi svolte dall’attore si limitavano al massimo alle attività previste dall’art. 4.1 della tariffa SIA, a suo dire però gratuite, e rilevando che le altre posizioni fatturate erano inesistenti (quelle relative alle fasi dell’art. 4.2) oppure erano state inserite in voci errate (quelle dell’art. 4.3) quando in realtà facevano parte delle pratiche preliminari.
Il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di prime cure ha preso atto che l’attore aveva ammesso nei suoi scritti (doc. M, T e U) il carattere gratuito delle prestazioni da lui svolte prima del 3 novembre 2003, che dunque non dovevano essere pagate. Quanto alle prestazioni da lui eseguite dopo quella data, egli, interpretando in base al principio dell’affidamento le lettere di cui ai doc. M, R e T, ne ha dedotto che il convenuto poteva ragionevolmente intendere che le stesse sarebbero state da remunerare solo nel caso in cui il progetto dell’attore fosse poi stato effettivamente realizzato con la costruzione dello stabile così progettato, ciò che non era però avvenuto, la banca interpellata non essendo stata disposta a finanziarlo. La petizione sarebbe comunque stata da respingere anche se le prestazioni eseguite dopo il 3 novembre 2003 fossero state da retribuire: l’attore non aveva in effetti provato quali delle prestazioni fatturate erano state eseguite dopo quella data e l’entità delle stesse, nonché l’applicabilità (non presunta) delle norme SIA e la correttezza dei parametri di calcolo utilizzati per quantificare la sua pretesa. Egli si è infine dichiarato incompetente a decidere sulla violazione del diritto d’autore dell’attore imputata al convenuto per averne usato i piani.
Con l’appello che qui ci occupa l’attore, previa assunzione del teste arch. C__________ __________ non ammessa a suo tempo dal Pretore, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 20'716.- più interessi, spese esecutive di fr. 261.80 ed accessori. Egli censura innanzitutto l’interpretazione pretorile secondo cui le prestazioni da lui eseguite dopo il 3 novembre 2003 sarebbero gratuite solo a una determinata condizione, evidenziando per altro che quest’ultima (ossia l’impossibilità di realizzare il progetto e la costruzione) era venuta meno a seguito dell’effettiva edificazione dello stabile rispettivamente il suo adempimento era stato impedito dallo stesso convenuto in urto con la buona fede. Aggiunge di aver senz’altro dimostrato quali delle prestazioni oggetto della sua fatturazione erano state eseguite dopo quella data, l’entità delle stesse e l’applicabilità delle norme SIA. Ed osserva che l’ammontare delle sue pretese nemmeno era stato contestato dalla controparte. Cionondimeno, ritenuto che la gratuità del progetto di massima stabilita dal Pretore per le prestazioni svolte prima del 3 novembre 2003 imponeva di dedurre “la percentuale del 9% relativa al progetto di massima”, ha in definitiva limitato le sue pretese alle prestazioni svolte agli art. 4.2 (stima dei costi e dei termini: 6%, preventivo dettagliato: 7%) e 4.3 (procedura per il calcolo dell’offerta “chiavi in mano” di I__________ SA: 3%), per un onorario di fr. 19'252.80, oltre all’IVA di fr. 1'463.20.
Delle osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
Passando ad esaminare il merito, va innanzitutto precisato che il rapporto contrattuale venuto in essere tra le parti è senz’altro retto dalle norme sul contratto di appalto (art. 363 segg. CO). In effetti, allorché l’architetto viene incaricato di svolgere dei lavori preliminari per la realizzazione di un’opera, come l’allestimento di piani e progetti - senza che debba occuparsi delle delibere o della direzione dei lavori - si perfeziona un contratto di progettazione (“Planungsvertrag”), che per l’appunto soggiace alle norme del contratto di appalto (DTF 127 II 543, 119 II 428, 119 II 45, 114 II 53; SJ 2000 485; Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3ª ed., n. 29; Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 49 seg.; Fellmann, Berner Kommentar, n. 180 e 322 segg. ad art. 394 CO; Weber, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 31 ad art. 394 CO; II CCA 10 maggio 1996 inc. n. 12.95.321, 4 novembre 1998 inc. n. 12.98.62, 22 marzo 2006 inc. n. 12.2005.27, 20 giugno 2006 inc. n. 12.2005.77, 15 marzo 2007 inc. n. 12.2006.9). Vista la tipologia delle censure d’appello, nella fattispecie la qualifica del contratto non ha per altro influenza sull’esito della causa.
Con la prima censura d’appello l’attore ritiene erroneo l’assunto pretorile secondo cui dai doc. M, R e T il convenuto poteva in buona fede intendere che le prestazioni eseguite dall’attore dopo il 3 novembre 2003 sarebbero state da remunerare solo nel caso in cui il progetto fosse poi stato effettivamente realizzato come progettato, ciò che non era però avvenuto. A suo dire, quegli stessi documenti, specificando la gratuità delle prestazioni relative al progetto di massima, al calcolo volumetrico e al preventivo di massima (doc. M), la gratuità delle prestazioni eseguite “a tal punto” (doc. R) rispettivamente la sua rinuncia al pagamento di “queste” prestazioni (riferite ancora al progetto di massima, al calcolo volumetrico e al preventivo di massima, doc. T), in realtà già dimostravano il carattere oneroso di quelle prestazioni, tanto più che la presunta condizione per la loro gratuità (ossia l’impossibilità di realizzare il progetto e la costruzione) era venuta meno a seguito della successiva edificazione dello stabile rispettivamente il suo adempimento era stato impedito in mala fede dallo stesso convenuto. Non è così.
9.1 L’attore non può essere seguito laddove afferma che i doc. M, R e T dimostrerebbero già di per sé il carattere oneroso delle prestazioni da lui eseguite dopo il 3 novembre 2003.
Il fatto che nel doc. M, redatto quella stessa data, egli abbia rammentato che le prestazioni relative al progetto di massima, al calcolo volumetrico e al preventivo di massima - per altro le uniche sino ad allora effettuate - rimanevano a suo carico, non significa in effetti ancora che le eventuali prestazioni effettuate in seguito sarebbero state da retribuire, ciò valendo semmai solo se il convenuto avesse voluto passare alla fase realizzativa. Quanto agli altri due documenti menzionati, gli stessi non possono essere considerati decisivi per la questione già per il fatto che erano stati da lui allestiti in epoca sospetta, proprio per suffragare il buon fondamento della fattura, il doc. T essendo per altro stato redatto proprio in risposta ad uno scritto di contestazione della controparte (doc. 3): oltretutto dal doc. R, che non fa riferimento ad alcuna data, nemmeno si evince che le prestazioni da non retribuire siccome eseguite “a tal punto” sarebbero quelle successive al 3 novembre 2003.
9.2 Ma nemmeno può essere condivisa la tesi dell’attore secondo cui la condizione per la gratuità di quelle prestazioni risultante da quei tre documenti, ossia l’impossibilità di realizzare il progetto e la costruzione per qualche motivo (doc. R) segnatamente per questioni finanziarie (doc. T), sarebbe in ogni caso venuta meno a seguito dell’edificazione dello stabile, rispettivamente il suo adempimento era stato impedito in mala fede dal convenuto.
9.2.1 Contrariamente a quanto ritenuto dall’attore, non è innanzitutto stato provato che il progetto alla base dello stabile poi edificato tramite l’arch. A__________ __________ si fondasse su quello allestito dall’attore, di cui quanto realizzato costituirebbe la semplice continuazione (cfr. anzi teste arch. A__________ __________ p. 2). I due progetti sono in effetti del tutto diversi (cfr. doc. 2 con il doc. O).
E oltretutto il Pretore ha senz’altro ragione laddove sostiene che il progetto dell’attore, sia quello originario sia quello oggetto della variante, non era stato ritenuto realizzabile per motivi finanziari, in quanto la banca interpellata dal convenuto ne aveva rifiutato il finanziamento (testi __________ p. 1 __________ p. 1), poco importando poi se il progetto dell’arch. A__________ __________, che prevedeva persino un costo maggiore (ma d’altro canto comportava anche superfici e soprattutto ricavi maggiori, cfr. doc. II° rich.), abbia invece potuto beneficiare dei necessari finanziamenti e sia con ciò poi stato realizzato.
9.2.2 Nuova e con ciò irricevibile (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) è per contro l’altra tesi dell’attore, fondata su fatti mai addotti in precedenza, secondo cui l’adempimento della condizione di cui si è detto, ovvero la realizzazione del progetto dell’attore, sarebbe stato impedito in mala fede dal convenuto, che si era impuntato a volere determinati contenuti progettuali.
Ma, a prescindere da quanto precede, la petizione avrebbe comunque dovuto essere respinta anche per un altro motivo. Dagli atti di causa si evince in effetti che in base agli accordi contrattuali l’attore avrebbe dovuto assumersi le spese relative all’intera fase del progetto di massima o del cosiddetto “progetto preliminare”, cioè della fase di cui all’art. 4.1 delle norme SIA 102: lo ha da una parte esplicitamente sostenuto lo stesso attore negli allegati di causa (petizione p. 3, conclusioni p. 2, appello p. 4); e dall’altra egli lo ha implicitamente riconosciuto, e contrario, nei doc. T e U, dove ha dichiarato che le prestazioni (svolte successivamente al 3 novembre 2003) relative alla relazione tecnica dettagliata e al preventivo dettagliato per l’offerta “chiavi in mano” erano invece da retribuire proprio siccome esulanti dalla fase preliminare rispettivamente dal progetto di massima e rientranti nella fase dell’art. 4.2; tanto più che, sempre a suo dire, l’attore era stato incaricato di allestire un progetto preliminare gratuito proprio in quanto il convenuto non era ancora riuscito ad assicurarsi un finanziamento bancario (petizione p. 3, replica p. 4, conclusioni p. 2; cfr. pure doc. T), il cui ottenimento costituiva dunque la premessa indispensabile per il futuro conferimento di un mandato oneroso. Sennonché, è incontestabile che tutte le prestazioni da lui svolte e fatturate nel doc. R, specialmente quelle eseguite dopo il 3 novembre 2003, rientravano per l’appunto nella fase del progetto di massima, ossia quella di cui all’art. 4.1 della norma SIA 102, e dovevano con ciò essere gratuite in base agli accordi contrattuali: l’allestimento della relazione tecnica al progetto di massima e di un preventivo di massima aggiornato (doc. N) fa in effetti parte delle prestazioni di base o supplementari dell’art. 4.1.3 la prima (relazione tecnica sintetica / relazione tecnica dettagliata, cfr. doc. CC) rispettivamente delle prestazioni di base dell’art. 4.1.4 la seconda (stima sommaria dei costi, cfr. doc. CC); l’allestimento della variante al progetto con una nuova relazione tecnica, un preventivo di costo allestito dall’impresa I__________ SA e un nuovo preventivo di massima (doc. O, P e Q) è invece compreso nelle prestazioni supplementari dell’art. 4.1.3 la prima (elaborazione di varianti secondo esigenze o dati sostanzialmente diversi, cfr. doc. CC), nelle prestazioni di base o supplementari dell’art. 4.1.3 la seconda (relazione tecnica sintetica / relazione tecnica dettagliata, cfr. doc. CC) rispettivamente nelle prestazioni di base o supplementari dell’art. 4.1.4 le ultime due (stima sommaria dei costi / stima sommaria e confronto dei costi di costruzione delle varianti, cfr. doc. CC; sulla natura dell’offerta allestita da I__________ SA cfr. pure il prossimo considerando). È in ogni caso escluso che quelle sue prestazioni riguardino la fase dell’art. 4.2, che presuppone la decisione del committente di proseguire con la progettazione a seguito della fattibilità finanziaria dell’operazione, in concreto non ancora data, o ancora la fase dell’art. 4.3, che presuppone addirittura l’esistenza di un progetto definitivo.
Ma se anche così non fosse, l’appello dovrebbe in ogni caso essere respinto in considerazione della riduzione delle pretese effettuata dall’attore in questa sede. Come si è detto, egli, ammettendo di non poter vantare alcunché per le prestazioni relative all’art. 4.1 della norma SIA 102 e rinunciando alle stesse (9%), si è di fatto ora limitato a chiedere il riconoscimento delle prestazioni da lui asseritamente svolte secondo l’art. 4.2 (stima dei costi e dei termini: 6%, preventivo dettagliato: 7%) e 4.3 (procedura per il calcolo dell’offerta “chiavi in mano” di I__________ SA: 3%). Sennonché, si è appena visto che le prestazioni da lui svolte (doc. N, O, P e Q) non riguardano affatto la fase degli art. 4.2 e 4.3 (in particolare quanto allestito da I__________ SA non costituisce un’offerta “chiavi in mano” ma è un semplice “preventivo di costo”, cfr. doc. Q), di modo che egli non può pretendere il riconoscimento delle percentuali da lui esposte.
Ne discende, a conferma della sentenza pretorile, la reiezione dell’appello, senza che sia necessario provvedere all’auspicata assunzione del teste arch. C__________ __________, testimonianza che, avendo per oggetto il contratto da lui concluso in precedenza con il convenuto in una situazione al massimo analoga (cfr. doc.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura di secondo grado, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 20'716.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 27 settembre 2010 dell’AP 1 è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 700.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 750.-
da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere all’appellato fr. 1’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 30'000.- (art. 74 cpv. 1 LTF).