Incarto n. 12.2010.153
Lugano 21 giugno 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
vicecancelliere:
Bettelini
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.407 della Pretura __________ promossa con istanza 13 gennaio 2006 da
AO 1 patrocinato dall’ PA 1
contro
AP 1 patrocinato dall’ PA 2
con cui l’istante ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 2'794,20 oltre interessi al 5% dal 15 ottobre 2004, domanda avversata da quest’ultimo, il quale ha fatto valere in via riconvenzionale una pretesa risarcitoria di almeno fr. 15'979,60 con interessi del 5% dal 10 marzo 2004, e la riparazione del torto morale per una somma di fr. 1.-;
domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 10 agosto 2010, con cui ha accolto l’istanza per fr. 2'794,20 oltre ad interessi del 5% dal 15 ottobre 2004 ed ha respinto la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto e attore riconvenzionale che, con atto d’appello 25 agosto 2010, chiede la parziale riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale e di assumere le prove mancanti giusta l’art. 322 CPC, protestando tasse, spese e ripetibili di appello;
mentre l’istante, con osservazioni 20 settembre 2010, postula la reiezione del gravame protestando tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto:
A. Nel periodo dal 6 ottobre 2003 al 21 gennaio 2004 AP 1 si è sottoposto a cure dentarie presso il dentista AO 1, il quale ha svolto prestazioni di cura relative al dente premolare destro superiore (dente no. 26), in particolare la sua estrazione e successiva ricostruzione in amalgama, la realizzazione di una corona in ceramometallica e di un dente provvisorio, nonché una cura canalare (doc. A). Per le proprie prestazioni professionali il dentista ha emesso la nota d’onorario 19 febbraio 2004 per un importo di fr. 2'794,20. Il paziente si è rifiutato di saldare la nota professionale asserendo che le prestazioni apportate dal medico “non possono essere assolutamente definite cure” e ancora “non sono in alcun modo giudicabili frutto di cautela e/o riguardo”. Nel frattempo, il 12 dicembre 2003, AP 1 si era rivolto alla clinica del Prof. Dr. med., Dr. med. dent., Dr. h. c. mult. H__________ a __________ per una consultazione ed un preventivo sui costi possibili per una cura dentaria. Dal 21 gennaio 2004 AP 1 si è rivolto al Dr. med. dent. L__________, interrompendo le sedute dal Dr. med. dent. AO 1. Quest’ultimo, a seguito di infruttuosi richiami scritti di pagamento, ha fatto spiccare il 2 dicembre 2004 contro AP 1 il precetto esecutivo no __________ per un importo di fr. 2'794,20 oltre ad interessi al 5% dal 20 marzo 2004, per le cure dentarie prestate dal 6 ottobre 2003 al 21 gennaio 2004. Vista la tempestiva opposizione, il dentista ha convenuto in causa AP 1 davanti alla Pretura __________, chiedendone con istanza 13 gennaio 2006 la condanna al versamento di fr. 2'794,20 oltre ad interessi al 5% dal 15 ottobre 2004 per le prestazioni fornite nel periodo dal 6 ottobre 2003 al 21 gennaio 2004 (inc. IU.2006.12). All’udienza di discussione del 17 maggio 2006, l’istante ha confermato le proprie domande e ha offerto mezzi di prova, mentre il convenuto si è opposto all’istanza e ha dichiarato di voler presentare domanda riconvenzionale per un valore di oltre fr. 10'000.-. La procedura giudiziaria è così continuata nella forma ordinaria. Con risposta e domanda riconvenzionale 16 giugno 2006 il convenuto, postulata la reiezione dell’istanza e l’ordine, sotto la comminatoria penale e dell’esecuzione effettiva, di ritirare l’esecuzione no __________, ha chiesto la condanna dell’istante al pagamento della somma di fr. 15'979,60, con riserva di adeguamento nel corso della procedura, oltre ad interessi del 5% dal 10 marzo 2004 e di fr. 1.- per la riparazione del torto morale, a titolo di risarcimento dei danni causati dall’istante a seguito dell’esecuzione di più interventi dentari senza la dovuta cura e mancando alle regole d’arte professionali. L’istante, contestando quanto allegato nella risposta convenzionale dal convenuto, principalmente perché carente di motivazione, ha chiesto la reiezione della domanda riconvenzionale e l’accoglimento dell’istanza. Negli allegati conclusivi le parti hanno riconfermato sostanzialmente le rispettive posizioni.
B. Con sentenza 10 agosto 2010, il Pretore __________, ha accolto integralmente l’istanza 13 gennaio 2006 condannando il convenuto a versare all’istante l’importo di fr. 2'794,20 oltre ad interessi del 5% dal 15 ottobre 2004, ponendo a carico del convenuto la tassa di giustizia di fr. 400.-, le spese e le ripetibili per un importo di fr. 800.-. In sunto, premettendo che il rapporto contrattuale sorto tra le parti era un mandato, il primo giudice ha rilevato che le prestazioni svolte dal dentista sul dente no. 26 erano necessarie ed eseguite rispettando le regole dell’arte e che l’unico rimprovero mosso dal convenuto riguardo tale dente non è fondato. Ha poi respinto la domanda riconvenzionale, condannando il convenuto a versare all’istante fr. 1'200.- per la tassa di giustizia oltre alle spese, e fr. 2'300.- a titolo di ripetibili, poiché non ha riscontrato l’esecuzione difettosa delle prestazioni dentarie nonché a causa di esse l’insorgere della parodontite, delle osteolisi e sinusiti allegate dal convenuto.
C. L’attore è insorto contro il giudizio pretorile con appello 25 agosto 2010, postulandone la parziale riforma nel senso di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale, previa assunzione in appello di prove ai sensi dell’art. 322 CPC, protestando tasse, spese e ripetibili d’appello. In sintesi egli censura l’apprezzamento delle prove fatto in riferimento al dente no. 22 dal primo giudice, poiché quest’ultimo si sarebbe fondato unicamente sulla perizia giudiziaria scartando altre prove essenziali quali la perizia di parte e le deposizioni di due testimoni. Pertanto egli richiede in appello ulteriori prove, per appurare le sue affermazioni, secondo lui già richieste durante la procedura e scartate dal primo giudice senza ragione. Inoltre lamenta l’applicazione erronea del nesso di causalità adeguato da parte del giudice di prima istanza, visto che l’appellato non aveva diagnosticato e curato a dovere le malattie – parodontite cronica generalizzata, osteolisi e sinusiti – rilevate da altri dentisti, provocando così per negligenza il danno dentario constatato. Afferma inoltre di aver compiutamente allegato e sostanziato negli allegati scritti il rimprovero relativo alla violazione del dovere di informazione del dentista. Con osservazioni 20 settembre 2010, l’appellato postula la reiezione del gravame, protestando tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto:
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Giusta l’art. 405 cpv. 1 CPC alle impugnazioni si applica il diritto in vigore al momento della comunicazione della decisione, intesa come data di intimazione (DTF 137 III 127, consid. 2). La sentenza pretorile è stata intimata il 10 agosto 2010, sicché la procedura d’appello sottostà ancora al CPC-TI.
In questa sede non è più in discussione la pretesa giudiziaria del dentista per il pagamento delle proprie prestazioni, avviata con l’istanza 13 gennaio 2006 (IU.2006.12). Rimane da esaminare l’azione riconvenzionale promossa dal convenuto per ottenere il risarcimento dell’asserito danno provocato dalla violazione del dovere contrattuale del dentista. Il Pretore ha ritenuto che tra le parti fosse sorto un contratto di mandato, e tale qualifica non è contestata in questa sede.
A prescindere dalla cura eseguita – ancorché presenti elementi più vicini alle caratteristiche dell’appalto – le prestazioni di un dentista intese come interventi terapeutici sono da considerare appartenenti all’ambito del mandato (DTF 110 II 375, consid. 1b) e 2, pag. 378-379; sentenza II CCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133, consid. 4; sentenza II CCA del 13 giugno 2002 inc. 12.2001.150, consid. 1, pubb. in NRCP 2003 pag. 436; Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, Basilea 2009, 4a ed., no. 5389 e seg., pag. 813 e seg.). Il dentista incaricato di un trattamento deve procedere, di propria iniziativa e sotto la propria responsabilità, agli accertamenti, diagnosi, scelta dei momenti e modi d’intervento, nonché agli atti d’esecuzione che consentono di raggiungere il fine perseguito (DTF 110 II 375). L’allestimento di eventuali opere necessarie al trattamento diviene allora parte integrante del mandato e soggiace all’obbligo di fedele e diligente esecuzione del contratto ai sensi dei combinati art. 398 e 321a CO (DTF 110 II 375, consid. 1b, pag. 378-379). Nella scelta e durante l’esecuzione della cura, il medico-dentista deve pertanto attenersi scrupolosamente alle regole dell’arte generalmente conosciute ed ammesse e deve applicare le tecniche idonee al raggiungimento dello scopo prefissato (sentenza II CCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133, consid. 4; sentenza II CCA del 13 giugno 2002 inc. 12.2001.150, consid. 1, pubb. in NRCP 2003 pag. 436).
In base ai combinati art. 398 cpv. 1 e 321e CO, la responsabilità del mandatario si ricollega al regime generale della responsabilità contrattuale (art. 97 ss. CO). In particolare, il mandante deve dimostrare l’esistenza di una violazione contrattuale, di un danno e di un nesso di causalità adeguata tra la violazione contrattuale e il danno, mentre il mandatario può liberarsi dalla responsabilità provando che nessuna colpa gli è imputabile (Tercier/Favre, op.cit., no. 5195 e seg., pag. 779-781, sentenza IICCA del 13 giugno 2002 inc. 12.2001.150 in NRCP 2003 pag. 436, consid. 2 con riferimenti citati). Giusta l’art. 398 cpv. 2 CO, il mandatario è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli. Il mandatario opera in modo manchevole quando viola un obbligo di natura principale o secondaria derivante dal contratto, oppure quando non fa prova della necessaria diligenza (sentenza II CCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133, consid. 5, con riferimento citato).
In particolare si riscontra una violazione dell’obbligo di diligente esecuzione del mandato quando il medico-dentista è incorso in un errore nella diagnosi e nella cura del paziente perché non ha seguito le regole dell’arte medica generalmente riconosciute (sentenza II CCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133, consid. 5). Le regole dell’arte medica costituiscono i principi stabiliti dalla scienza medica, generalmente riconosciuti e ammessi, comunemente seguiti e applicati dagli specialisti del ramo (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124, DTF 108 II 59, consid. 1, pag. 61). In applicazione dell’art. 99 cpv. 1 CO il medico risponde in principio di ogni errore, e non solo dell’errore grave (DTF 110 II 375, consid. 3.1, pag. 124; Tercier/Favre, op.cit., no. 5202, pag. 780). Spetta al paziente stabilire la violazione delle regole dell’arte medica, e quando queste sono provate appartiene al medico la prova che egli non ha commesso errore (DTF 133 III 121, consid. 3.1, pag. 124).
Una violazione contrattuale si ravvisa inoltre in caso di violazione da parte del mandatario degli obblighi di informazione (DTF 133 III 121, consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve dare al paziente, in termini chiari, intelligibili e il più completi possibile, un’informazione sulla diagnosi, la terapia, il pronostico, le alternative al trattamento proposto, i rischi dell’operazione, le possibilità di guarigione, eventualmente sull’evoluzione spontanea della malattia e sulle questioni finanziarie, in particolare relative all’assicurazione (DTF 133 III 121, consid. 4.1.2, pag. 129). Il medico deve provare di aver sufficientemente informato il paziente e ottenuto il consenso chiaro di quest’ultimo prima dell’intervento (DTF 133 III 121, consid. 4.1.3, pag. 129 con riferimenti citati). Il grado di diligenza richiesto al medico si quantifica in base alla natura e alla difficoltà della prestazione contrattuale concreta, nonché alle sue conoscenze in materia. Nell’adempimento dei compiti affidatigli, egli deve usare la diligenza di cui farebbe prova un mandatario coscienzioso nella stessa situazione e con le sue stesse conoscenze (sentenza IICCA del 3 agosto 2006 inc. 12.2005.133, consid. 5 con referenza citata).
Il Pretore ha ritenuto, sulla base degli esiti della perizia giudiziaria e delle risultanze agli atti, che nessuna delle pretese inadempienze del dentista addotte dall’attore riconvenzionale siano state comprovate. Il primo giudice è giunto alla conclusione che non ci fosse stato errore o negligenza del dentista sia per l’errata montatura di un ponte e una corona sul dente no. 22 sia per l’insorgere della parodontite cronica generalizzata, delle osteolisi e delle sinusiti allegate dall’appellante. In particolare, per quanto concerne il dente n. 22, il perito giudiziario ha qualificato l’intervento sul dente come “eseguito secondo le regole dell’arte” (cfr. sentenza impugnata, pag. 5) ed inoltre che le problematiche riscontrate al dente in questione si sono ripresentate nuovamente in due occasioni anche dopo le cure prestate dal nuovo dentista dell’appellante (cfr. sentenza impugnata, pag. 6). Le malattie lamentate dall’attore riconvenzionale non sono state oggettivamente provate essere frutto di errori o negligenze del dentista. Dalle risultanze della perizia giudiziaria, in particolare, è emerso che le cause della parodontite e dell’osteolisi erano dovute in maniera preponderante al comportamento preventivo del paziente e non del dentista, essendo principalmente causate dalla cattiva igiene orale e aggravate dal fumo di sigaretta e dal diabete non controllato.
L’appellante rimprovera al Pretore di non essersi scostato dalle risultanze della perizia giudiziaria e di non aver tenuto in considerazione le perizie di parte da egli prodotte in causa e le deposizioni testimoniali dei loro estensori. Egli afferma che per quel che concerne il trattamento del dente n. 22 sono prevalenti sulla perizia giudiziaria la perizia di parte del Prof. Dr. med., Dr. med. dent., Dr. h. c. mult. H__________ e la constatazione da parte del Dr. med. dent. L__________ che il problema del distacco della corona da suddetto dente si è ripresentato ancora due volte, risultanze che comproverebbero una limatura esagerata del dente da parte dell’appellato e la sua continua ricaduta (cfr. appello 25 agosto 2010, pag. 4, punto 2.1). Egli censura inoltre la perizia giudiziaria che non avrebbe rilevato gli elementi fattuali atti a comprendere la continua ricaduta della corona del dente in questione, nonostante le chiare domande poste in merito al perito giudiziale. Per tale motivo chiede giusta l’art. 322 CPC-TI l’assunzione in appello delle prove respinte dal Pretore.
6.1 Per costante giurisprudenza del Tribunale federale, il giudice non è legato alle conclusioni della perizia giudiziaria, ma se intende scostarsene deve motivare la sua decisione e, senza motivi determinanti, non deve sostituire il suo apprezzamento a quello dell’esperto, per non cadere nell’arbitrario (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3 con riferimenti citati). Il giudice non può essere censurato d’arbitrario, se non segue le conclusioni dell’esperto, quando delle circostanze ben stabilite ne intaccano seriamente la credibilità. Invece, se le conclusioni di una perizia giudiziaria appaiono dubbie in merito a dei punti essenziali, il giudice deve raccogliere delle prove complementari per tentare di dissipare le sue esitazioni (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3), in particolare se l’esperto non ha risposto alle domande poste, se le conclusioni sono contraddittorie o se, in qualche altro modo, la perizia presenta dei difetti a tal punto evidenti e riconoscibili, anche senza conoscenze specifiche, che il giudice non poteva semplicemente ignorarle (sentenza del Tribunale federale 4P.169/2003 del 30 ottobre 2003, consid. 2.1.3).
6.2 Nella fattispecie a ragione il Pretore si è fondato sulla perizia giudiziaria per non ammettere l’esistenza di un errore e di una negligenza nel lavoro svolto dall’appellato sul dente n. 22. La perizia presenta, infatti, su questo punto risposte complete, oggettive, lineari e coerenti che non possono dare adito ad alcuna censura. A differenza di quanto sostenuto dall’appellante, l’esperto giudiziario ha fornito un quadro completo del trattamento svolto sul dente n. 22 dall’appellato, per concludere all’assenza di negligenze e errori da parte di quest’ultimo. Egli ha in particolare riferito che: “A partire dal 05.03.2002 il dente nr. 22 è stato trattato con terapia canalare, perno intracanalare ed una corona ceramo-metallica (radiografie del 05.03.2002 e del 12.03.2002). Le radiografie del 12.03.2002 e del 20.11. 2002 mostrano una terapia canalare corretta ed una forma e diametro del perno intracanalare adattati alla radice sottile del dente nr. 22. Giustamente non è stato usato un perno intracanalare dal diametro eccessivo che avrebbe potuto causare la frattura della radice del dente nr. 22)” (cfr. perizia giudiziaria, act. XXIII, risposta 3 ad dente nr. 21, pag. 3). Inoltre, in merito alla domanda specifica dell’appellante (domanda no. 2 ad dente nr. 21), il perito giudiziario ha risposto: “Al momento delle perizia del 27.05.2009 non si poteva più accertare se il dente nr. 22 era stato raso alla gengiva o meno visto che la radice del dente nr. 22 era stata estratta in precedenza. La radiografia dell’11.02.2004 mostra la radice del dente nr. 22 dopo perdita della corona e del perno intracanalare. La radice del dente nr. 22 era ancora intatta e non presentava perdita ossea (radiografia dell’11.02.2004)” (cfr. perizia giudiziaria, risposta 2 ad dente nr. 21, pag. 3). Le pretese prove dell’appellante a favore della sua tesi non sono confermate dagli atti. Difatti la perizia di parte del Prof. Dr. med., Dr. med. dent., Dr. h. c. mult. H__________ (doc. 16) come pure il verbale d’interrogatorio di quest’ultimo (doc. XVI) e il verbale d’interrogatorio del Dr. med. dent. L__________ (doc. XV, pag. 2) non contengono alcuna considerazione sul dente nr. 22 dalla quale risulti che la continua ricaduta della corona sia stata provocata dalla limatura del dente eseguita dall’appellato. Il Dr. med. dent. L__________ ha affermato nella sua deposizione che “Ho potuto constatare che il dente 22 è raso al livello della gengiva e la corona è sostenuta solo dalla ritenzione del perno. Si tratta di una situazione non ideale ma che può verificarsi. La capacità di ritenzione dipende dalla lunghezza e grandezza della radice.” (cfr. verbale di udienza 4 settembre 2008, pag. 2).Tale risposta conferma la tesi del perito giudiziario, poiché la problematica lamentata dal paziente sarebbe da far risalire alla radice e non invece alla limatura del dente, come invece allega l’appellante. Il Prof. Dr. med., Dr. med. dent., Dr. h. c. mult. H__________ ha invero affermato che il lavoro svolto precedentemente su tale dente non era buono (deposizione rogatoriale, pag. 5-6, risposte 6 e 7). A tale conclusione generica si contrappone tuttavia il perito giudiziario, il quale non ha riscontrato negligenze o errori dell’appellato. Vieppiù la constatazione del Dr. med. dent. L__________ che il dente succitato è stato “ricementato […] diverse volte” (cfr. doc. XV, pag. 2), non è dimostrativo del fatto che il lavoro svolto dall’appellato fosse carente. Anzi, se il nuovo dentista curante ha dovuto intervenire più volte, con una corona “ricementata con un nuovo perno e ricostruzione provvisoria in resina” (doc. 3, pag. 2), dopo un intervento che il perito giudiziario ha ritenuto eseguito secondo le regole dell’arte (perizia, risposta a domanda 1 sul dente n. 21, ultima frase, pag. 2), ciò può solo dimostrare che il problema non risiede nel lavoro del primo dentista ma in altri fattori. Non vi sono quindi motivi per scostarsi dalle conclusioni del perito giudiziario PD Dr. med. dent. G__________, che nel suo referto non ha dato adito ad alcun dubbio sulla sua imparzialità e competenza e che vanta, come il Prof. Dr. med., Dr. med. dent., Dr. h. c. mult. H__________, titoli ed esperienza non da poco nel campo della medicina dentaria.
6.3 Né vi è motivo per ammettere in sede di appello le domande di delucidazione della perizia presentate dall’attore il 21 settembre 2009 e che il Pretore ha respinto con ordinanza 20 novembre 2009. A detta dell’appellante la delucidazione peritale si impone, sia perché il perito non ha risposto in modo esauriente a tutte le domande, sia perché essa è necessaria per “permettere di quantificare il danno”, riservata l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO. A torto. Il perito giudiziario ha esposto chiaramente che non poteva rispondere ai quesiti sui costi di riparazione e sui preventivi e i danni per il motivo che la situazione clinica della bocca del paziente era stata alterata e modificata dal nuovo dentista curante con nuove otturazioni, corone e ponti (perizia giudiziaria, pag. 5). In tali circostanze ogni delucidazione peritale sarebbe vana e la richiesta di assumere nuove prove in appello va dunque respinta.
La censura dell’appellante relativa alla violazione dell’obbligo di diligenza e di informazione del medico dentista per quel che concerne l’insorgere e l’evolversi della parodontite, delle osteolisi e sinusiti riscontrate dai successivi medici dentisti curanti non ha miglior sorte. Il perito giudiziario ha affermato che: “Non si possono accertare errori o negligenze da parte dell’attore per quanto riguarda la situazione clinica della bocca del convenuto. E’ da rilevare che, dopo così tanti anni di trattamento dal Dr. med. dent. AO 1, il livello di igiene orale ed il consumo di sigarette da parte del convenuto hanno giocato un ruolo nello sviluppo della malattia parodontale e della carie. Al momento della perizia (27.05.2009) la situazione clinica della bocca del convenuto era stata alterata dagli interventi del Dr. med. dent. L__________” (cfr. perizia giudiziaria, pag. 4, risposta 1 ad Errori e negligenze). L’appellante sostiene in questa sede che il perito giudiziario, le cui conclusioni il Pretore ha ripreso, non avrebbe riscontrato alcun errore o negligenza nell’operato dell’appellato poiché tali malattie si producono naturalmente e non per causa diretta di un medico. Ma il dentista convenuto riconvenzionale non avrebbe, secondo l’appellante, diagnosticato correttamente l’insorgere in modo particolare della parodontite e pertanto non avrebbe curato appropriatamente tale malattia, omettendo inoltre di informare a dovere il paziente sullo stato della sua bocca. In definitiva, secondo l’appellante, sarebbe provato il nesso di causalità adeguata tra la negligenza del medico-dentista e lo stato di grave infezione boccale riscontrato in seguito nel paziente dai due nuovi dentisti curanti. L’argomentazione non può essere seguita. Spettava infatti all’attore riconvenzionale provare il nesso di causalità tra le malattie riscontrate successivamente al cambiamento di dentista e le asserite violazioni del dovere di informazione di quest’ultimo. Come visto, il perito giudiziario non ha riscontrato alcuna negligenza o errore del convenuto riconvenzionale. L’appellante afferma che la negligenza del dentista è provata dal fatto che la sua situazione boccale si è formata durante un lungo lasso di tempo. Simile argomentazione, a fronte della particolareggiata spiegazione del perito giudiziario, è tuttavia insufficiente a contestare con successo la decisione alla quale è giunto il Pretore.
L’appellante rimprovera anche al Pretore di aver escluso una violazione del dovere di informazione per il motivo che il dentista convenuto riconvenzionale è specializzato in paradontologia e per il fatto che l’attore riconvenzionale non l’aveva sostanziato nei propri allegati. Quest’ultimo ribadisce di aver invocato negli allegati scritti di prima sede la violazione del dovere di informazione del medico dentista come presupposto della sua responsabilità, in particolare nell’approfondimento delle proprie conclusioni (pag. 10-11), nelle domande peritali e in quelle rivolte ai testimoni. Nella risposta con domanda riconvenzionale (act. IV) e nella replica riconvenzionale (act. VI) il paziente aveva invero allegato “lo stato desolante“ della sua bocca, comprendente l’esistenza di parodontiti croniche, e aveva rimproverato al dentista istante “omissioni di cure che … hanno condotto il convenuto a una situazione pericolosa di parodontiti e sinusiti croniche” (replica riconvenzionale, pag. 3). Solo con le conclusioni di causa, tuttavia, l’attore riconvenzionale ha approfondito il tema della violazione dell’obbligo di informazione, oggetto anche delle domande peritali e delle domande poste ai testimoni. Se non che, ciò non può supplire la totale assenza di allegazioni negli scritti precedenti le conclusioni, che costituivano il limite temporale per proporle (art. 78 CPC-TI). A ragione quindi il Pretore non le ha considerate.
Ne deriva, in conclusione, che l’attore riconvenzionale non ha provato in causa i presupposti della responsabilità del medico dentista che lo ha avuto in cura. La sentenza del Pretore regge dunque alle critiche e l’appello deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono la soccombenza (art. 148 CPC-TI) e sono calcolate sull’importo di fr. 15'979.60.
Per i quali motivi,
richiamati per le spese, l’art. 148 CPC-TI e la LTG
pronuncia: 1. L’appello 25 agosto 2010 di AP 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 600.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 650.-
sono poste a carico dell’appellante, che verserà alla controparte fr. 900.- per ripetibili d’appello.
Comunicazione alla Pretura __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).