Incarto n. 12.2010.124
Lugano 2 maggio 2012/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa – inc. n. OA.2008.19 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna – promossa con petizione 7 febbraio 2008 da
AP 1 patr. dall’ RA 2
contro
AO 1 e AO 2 entrambi patr. dall’ RA 1
con cui l’attrice ha chiesto la condanna di entrambi i convenuti, con il vincolo della solidarietà, al pagamento di fr. 49'767.- (ridotti con le conclusioni a fr. 44'253.40) oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione;
sulla quale il Pretore ha statuito con sentenza 7 giugno 2010, respingendo la petizione;
appellante l’attrice che con appello 25 giugno 2010 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, con protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni 9 agosto 2010 i convenuti postulato la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili;
richiamata la decisione inc. 12.2008.135 del 31 marzo 2009, con la quale questa Camera ha accolto il ricorso di AP 1 che chiedeva di essere ammessa, dinnanzi al primo giudice, al beneficio dell’assistenza giudiziaria del gratuito patrocinio;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AP 1 è stata incaricata da alcuni fornitori dell’allora Ipermercato __________ a __________ di eseguire un’attività di merchandiser in relazione alla merce da loro esposta all’interno del medesimo, ovvero di effettuare le ordinazioni e i controlli dei prodotti, nonché curarne l’esposizione. AO 2 era il direttore responsabile dell’Ipermercato in questione, di cui la società AO 1 curava la gestione, analogamente agli altri ipermercati presenti in Svizzera della catena __________ (sentenza impugnata, pag. 2 in alto).
B. Con scritto 21 agosto 2006 AP 1 si è lamentata con AO 2 – con copia alla direzione di __________, alle ditte fornitrici e ai responsabili dei settori dell’Ipermercato di __________ – di una situazione di “malessere (…) intento a colpire merchandiser”, dovuto alla “mancanza professionale dei due manager métier (…) __________ e __________”. In particolare, ella ha affermato di essere in quel momento oggetto di mobbing e ha elencato tutta una serie di avvenimenti per suffragare le proprie affermazioni, adducendo la responsabilità di questi ultimi, nonché del signor __________ e del direttore di filiale. Essa ha concluso la sua missiva auspicando la risoluzione della situazione da parte del direttore dell’Ipermercato (doc. F). Il 13 ottobre 2006 AP 1, per il tramite dell’avv. __________ __________ della __________, ha nuovamente esortato AO 2 a prendere posizione per iscritto sulla questione a lui sottoposta (doc. G). Il 23 ottobre 2006 questi, indicandosi quale rappresentante sia di “____________________” sia di AO 1, ha risposto che la “ditta __________ __________” aveva prontamente dato seguito alle rimostranze da lei mosse, “promuovendo diversi incontri alla presenza” dello scrivente e dei responsabili di settore coinvolti. In particolare, egli ha allegato alla missiva il “protocollo” dell’incontro 27 settembre 2006 con i merchandiser. Quanto alle affermazioni espresse da AP 1 in relazione all’atteggiamento dei responsabili dell’Ipermercato, egli ha dichiarato che le stesse erano lesive della loro personalità poiché “a tratti quantomeno diffamatorie” (doc. J).
C. Dopo otto mesi, il 21 giugno 2007, AP 1 ha nuovamente scritto a AO 2 – con copia per conoscenza al direttore generale di __________ __________ __________ e al direttore delle risorse umane __________ __________, nonché a __________ __________ –, affermando di aver impiegato dieci mesi per potersi “scrollare di dosso i postumi del mobbing” di cui, a suo dire, il destinatario dello scritto sarebbe stato l’artefice. Ella ha ripercorso gli episodi da lei ritenuti assurgere a mobbing, riconducendo le asserite angherie all’“arroganza” di AO 2, alla sua “volontà di colpire chi non si sottomette”, al suo “tentativo di lesione grave” della sua personalità “con la divulgazione di informazioni false e volutamente diffamatorie”. La scrivente ha altresì dichiarato che sarebbe stata “prassi comune tacciarl(o) di persona inaffidabile” e ha concluso presentando il “conto delle spese che la sua prepotenza” avrebbe “generato” per “interventi terapeutici”, “spese amministrative supplementari”, spese effettive di ore di lavoro supplementari”, “rimborso torto morale” e “convalescenza”, per complessivi fr. 5'300.- (doc. K).
D. Il 28 giugno 2007 il patrocinatore di AO 1 e di AO 2, avv. RA 1, riferendosi allo scritto 21 giugno 2007 menzionato al punto precedente, ha informato le ditte fornitrici che la presenza di AP 1 nell’Ipermercato non poteva più essere tollerata. Il legale ha affermato che a seguito di tale missiva i suoi clienti avevano deciso di procedere giudiziariamente nei confronti di quest’ultima, segnatamente inoltrando una querela penale. Egli ha dichiarato, in particolare, che “ritenuto come la gravità del citato scritto, nonché il comportamento assunto dalla signora AP 1, hanno già causato un grave pregiudizio d’immagine ai miei clienti, la presenza di quest’ultima negli spazi dell’Ipermercato __________ non può più essere tollerata”, invitando i fornitori a predisporre con effetto immediato tutto quanto si rendesse necessario in tal senso e sostenendo che a un’eventuale sua presenza negli spazi dell’Ipermercato “farà seguito una formale diffida giudiziaria” (plico doc. 8, secondo foglio). Il 2 luglio 2007 AO 2, per il tramite del proprio legale, ha sporto querela penale nei confronti di AP 1 per i reati di calunnia, sussidiariamente di diffamazione e ingiuria (doc. 1). Tale procedimento è sfociato, l’8 ottobre 2008, nella condanna della querelata, ritenuta colpevole di diffamazione, al lavoro di pubblica utilità di 20 ore (cinque giorni). La parte civile, ossia AO 2, è stata invece rinviata al foro civile per la sua pretesa di fr. 1.- avanzata simbolicamente per torto morale (doc. 12).
E. Il 29 giugno 2007 il fornitore __________ ha comunicato a AP 1 che a seguito del divieto di accesso all’Ipermercato a lei imposto ella non poteva più svolgere l’attività di merchandising, motivo per cui considerava immediatamente terminato il loro rapporto di mandato (doc. AAA). Lo stesso giorno il fornitore __________, anch’esso riferendosi al divieto testé menzionato, ha significato a AP 1 la disdetta immediata del rapporto di lavoro, motivandola nel senso che con il suo comportamento ella aveva cagionato una situazione intollerabile nei confronti del cliente (doc. EE). Il 2 luglio 2007 l’avv. RA 1 ha comunicato a AP 1 che i suoi clienti contestavano il contenuto della missiva 21 giugno 2007, nonché la informava della querela inoltrata al Ministero pubblico, che le ditte fornitrici erano state edotte della situazione e che la sua presenza negli spazi __________ non risultava più gradita (doc. N). Il medesimo giorno il fornitore __________ ha comunicato a AO 2, sentito telefonicamente poco prima, che “se la situazione venutasi a creare alla __________ __________ con la signora AP 1 [era] di fatto insostenibile [sarebbero] stati pronti a rinunciare alla sua collaborazione”. Il fornitore ha tuttavia sottolineato che siccome l’attività di merchandising imposta da __________ ed esercitata da circa un anno da AP 1 non era mai stata oggetto di lamentele da parte sua e che nemmeno lo scrivente aveva motivo di lagnarsi dell’operato di quest’ultima, vi era la necessità di uno scritto motivato da parte del direttore dell’Ipermercato con il quale chiedeva di rinunciare immediatamente alle prestazioni di AP 1. Il fornitore ha inoltre chiesto a AO 2 di confermargli per iscritto quanto già anticipato telefonicamente, ovvero che la “mise en place nonché le ordinazioni” sarebbero state svolte internamente dal personale di reparto (doc. QQQ = plico doc. 8, primo foglio). Il giorno successivo, 3 luglio 2007, __________ ha redatto una lettera indirizzata a AP 1, nella quale la informava di aver appreso “con grande preoccupazione” telefonicamente da AO 2 “gli estremi di alcuni suoi scritti nei confronti dello stesso” e di aver ricevuto una missiva dall’avv. RA 1 che gli intimava la rinuncia ad avvalersi della collaborazione di AP 1, non essendo più tollerata la sua presenza nell’Ipermercato. Nello scritto in questione il fornitore affermava, inoltre, di ritenere “inammissibile una simile situazione in quanto [andava] a ledere il vincolo di reciproca fiducia”, consistente, in sintesi, nell’essere il “trait d’union tra la (…) ditta e __________ __________”, sicché rinunciava con effetto immediato alla sua collaborazione, “almeno fino a quando la sua situazione personale con la dirigenza di __________ __________ non si [fosse] chiarita e normalizzata” (plico doc. 8, terzo foglio). Nel successivo scritto 26 ottobre 2007 del fornitore alla legale di AP 1, avv. RA 2, è stato tuttavia precisato che la missiva menzionata sopra non era mai stata inviata, poiché il suo contenuto non era di gradimento alla direzione di __________ __________ (doc. PPP). Il 25 luglio 2007 la società __________, dopo aver ricevuto conferma che l’attività di merchandising sarebbe stata assunta dal personale interno di __________ __________ (plico doc. 8, quarto foglio), ha comunicato a AP 1 che a partire dal 1° settembre 2007 non avrebbe più avuto bisogno delle sue prestazioni di merchandising presso il negozio __________ di __________, informandola del fatto che tali incombenze sarebbero state assunte dal personale interno dell’Ipermercato (plico doc. 8, quinto foglio). Il 4 settembre 2007 la Polizia comunale di __________ ha constatato, su richiesta di AP 1, il mancato funzionamento della sua tessera d’entrata all’ufficio del personale dell’Ipermercato e che tale circostanza non le permetteva l’entrata al medesimo (doc. V).
F.Con petizione 7 febbraio 2008 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-Campagna, chiedendo la condanna di AO 1, __________, e di AO 2 al pagamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 49'767.- oltre interessi. Con risposta 20 marzo 2008 i convenuti hanno avversato la domanda di controparte. Il 4 giugno 2008 il Pretore ha respinto la domanda dell’attrice di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Adita con ricorso da AP 1 il 31 marzo 2009 questa Camera ha concesso alla richiedente il beneficio da lei postulato (inc. 12.2008.135). Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo memoriali scritti. L’attrice ha ridotto la propria pretesa a fr. 44'253.40, mentre i convenuti hanno ribadito il loro punto di vista. Statuendo con sentenza 7 giugno 2010 il Pretore ha respinto la petizione.
G. Con appello 25 giugno 2010 l’attrice è insorta contro il giudizio testé citato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere la petizione e condannare i convenuti al versamento, con il vincolo della solidarietà, di fr. 44'253.40. Contestualmente all’appello ma con l’erronea indicazione del 4 febbraio 2008 quale data della richiesta l’attrice domanda di essere ammessa nella procedura di appello al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Con osservazioni 9 agosto 2010 i convenuti postulano invece la reiezione del gravame.
e considerato
in diritto: I. In ordine
II. Sull’appello
Il Pretore ha in primo luogo evidenziato che, come ammesso dai convenuti medesimi, dopo la ricezione dello scritto 21 giugno 2007 essi hanno voluto allontanare l’attrice dall’Ipermercato, pretendendo che i fornitori impiegassero altro personale in sua vece. In secondo luogo, egli ha spiegato che tale comportamento e la soppressione del badge dell’attrice hanno influenzato la clientela della merchandiser ai sensi dell’art. 2 LCSl, dato che è pacifico che tutti i fornitori hanno rescisso i contratti che li legavano all’attrice. Per i motivi che verranno illustrati in seguito il primo giudice non ha tuttavia ravvisato gli estremi né per l’applicazione dell’art. 3 lett. a LCSl, né dell’art. 4 lett. a LCSl, né della clausola generale prevista all’art. 2 LCSl. Non sussistendo una violazione della LCSl, il Pretore ha negato tutte le pretese pecuniarie dell’attrice e ha respinto la petizione.
L’appellante, rinviando a parte della giurisprudenza in materia, afferma che la LCSl vieta unicamente quei comportamenti che possono essere assimilati ad atti di concorrenza, ossia che si manifestano nell’ambito del mercato o della concorrenza, sostenendo che ciò è il caso quando il comportamento dell’interessato ha, oppure è suscettibile di avere, conseguenze fuori dalla sfera privata. L’attrice precisa, inoltre, che solo in secondo luogo è necessario verificare l’eventuale carattere denigratorio di questa influenza (memoriale, pag. 7 seg.). Non si ravvisa, tuttavia, dove risieda la critica all’argomentazione pretorile, strutturata proprio in tal senso. L’appellante soggiunge, al riguardo, che la citazione giurisprudenziale testé riassunta “non è indifferente: con la pretesa nei confronti dei fornitori dell’appellante non solo di magari richiamarla, ma di disdire i contratti che la legavano con lui, l’appellato 1 [AO 2], appoggiato dall’appellata 2 [AO 1], ha usato un mezzo rientrante nella sfera commerciale per rispondere a una diffamazione rientrante nella sfera personale”. Sennonché, al contrario di quanto sembra asserire l’attrice, anche volendo ritenere che la diffamazione concerna solo l’ambito privato, non vi è alcuna incongruenza con il passaggio giurisprudenziale da lei riportato. Per tacere del fatto che il contenuto dello scritto 21 giugno 2007 (doc. K) concerne AO 2 nella sua qualità di direttore dell’Ipermercato __________ a __________ e che, quindi, rientra più nella sua sfera professionale che in quella privata.
L’appellante afferma che nella fattispecie “è stato ampiamente dimostrato” che i convenuti hanno inteso allontanarla dall’Ipermercato.
4.1 Effettivamente, come rilevato dal Pretore, i convenuti medesimi hanno ammesso tale circostanza (sentenza impugnata, pag. 8 in alto, consid. 1b). Secondo l’attrice, tuttavia, seppure il primo giudice abbia accertato che la controparte ha “preteso che i fornitori rappresentati da quest’ultima [l’attrice] impiegassero altro personale in sua sostituzione”, egli avrebbe omesso di indicare che “in alcuni casi ha offerto rispettivamente preteso di svolgere in proprio il lavoro della sig.ra AP 1”, nonché, “quando vide che vi era una certa resistenza”, non avrebbe esitato “ad adottare sistemi più “convincenti”, sino a impedire all’appellante l’accesso fisico all’Ipermercato” (memoriale, pag. 8 in alto, cfr. anche pag. 13-16). L’appellante confonde le condizioni dell’art. 2 LCSl con quelle dell’art. 4 lett. a LCSl, dimenticando che il Pretore, proprio in riferimento a quest’ultima norma – giusta la quale agisce in modo sleale chiunque incita il cliente a rescindere un contratto per stipularne uno con lui – ha spiegato che sebbene negli allegati preliminari ella ne abbia preteso l’applicazione, sostenendo che l’incitamento alla risoluzione dei contratti era stata fatta dai convenuti anche nell’intento di accaparrarsi la sua clientela, con le conclusioni aveva cambiato la sua versione, sostenendo che ciò era avvenuto per desiderio di vendetta del direttore AO 2 e che, una volta riuscito, assieme a AO 1, in questo intento, essi avevano di conseguenza potuto anche approfittare della fine dei mandati tra l’attrice e i fornitori per accaparrarseli quali clienti (sentenza impugnata, pag. 11 in fondo, consid. 4). Con le censure summenzionate l’appellante non si confronta, quindi, con la motivazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). È solo a pag. 15 che si confronta con le medesime, ove ella sostiene che sebbene sia vero che nelle conclusioni non ha insistito sull’aspetto “rescindere un contratto per stipularne uno con lui”, rimane il fatto che “la volontà di allontanarla ha necessariamente comportato l’obiettivo e la volontà di stipulare in proprio i contratti con i fornitori dell’appellante, dato che questi ultimi non provvedevano a sostituirla”. Per stessa ammissione dell’attrice, quindi, con le conclusioni ha cambiato la propria versione, sicché la motivazione pretorile resiste, una volta di nuovo, alla critica. Va sottolineato che il Pretore ha spiegato che il fatto che i convenuti abbiano inteso allontanare l’attrice dall’Ipermercato e le abbiano soppresso il badge ha sì influenzato i rapporti tra l’attrice e i suoi clienti giusta l’art. 2 LCSl (sentenza impugnata, pag. 8 in alto, consid. 1b). Ciò non significa ancora, tuttavia, che siano riuniti gli altri presupposti di tale clausola generale, così come le disposizioni speciali che erano state invocate dall’attrice, ovvero gli art. 3 lett. a e 4 lett. a LCSl.
4.2 L’appellante, dopo aver affermato, come detto, che i convenuti avevano offerto di svolgere in proprio il suo lavoro, che non avevano esitato ad adottare sistemi più “convincenti” sino a impedire l’uso del badge, ribadisce che “l’insistenza con cui questo obiettivo venne perseguito è rilevante” (memoriale, pag. 8). A parte il fatto che non è chiaro se l’appellante con “obiettivo” intenda l’allontanamento dell’attrice o l’esecuzione in proprio del suo lavoro, ella non trae conclusioni dal proprio asserto e nemmeno si confronta con l’argomentazione pretorile (sentenza impugnata, pag. 9-11), limitandosi su questo punto a trascrivere, perlopiù, quanto da lei asserito dinanzi al primo giudice (appello: punto 13 lett. a, c, d, e, f, g, h e i = conclusioni, punto 13 a-h). Come più volte ribadito da questa Camera giusta l’art. 309 cpv. 2 lett. f e cpv. 5 CPC-TI, l’atto di appello deve contenere, pena la sua nullità, i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. La giurisprudenza ne ha in particolare dedotto che l’appellante deve confrontarsi in modo puntuale con le motivazioni addotte dal giudice di prime cure e indicare per quali motivi le stesse sarebbero errate o non potrebbero essere condivise (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 23 e 27 ad art. 309), fermo restando che ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per il gravame che si esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10; sentenza del Tribunale federale inc. 4A_396/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 4.2) oppure nella riproduzione di ampi stralci dello stesso, nella misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA, da ultimo inc. 12.2009.56 del 25 maggio 2011, inc. 12.2009.132 del 12 maggio 2010, inc. 12.2008.225 del 18 marzo 2010). Al riguardo, quindi, l’appello è irricevibile.
4.3 L’appellante ha altresì affermato che “è evidente che queste disdette erano state date non perché i fornitori fossero convinti che [ella] con i suoi scritti non avesse trattato l’appellato 1 [AO 2] con il dovuto rispetto e che la sua presenza fosse intollerabile, ma perché quest’ultimo l’aveva denigrata (…) e si trovava in posizione di forza” (memoriale, pag. 8, punto 13 lett. b). Ella non indica, tuttavia, alcun riferimento probatorio di tale evidenza, se non in merito alla frase successiva, che sembra peraltro essere espressa a titolo abbondanziale (“tant’è”), ove l’appellante afferma che nonostante le disdette date inizialmente, i fornitori continuarono a lavorare con lei sino al momento in cui le fu materialmente impedito l’accesso al posto di lavoro. Non vi è tuttavia alcun riferimento alla denigrazione asserita dall’attrice. Quanto, infine, concerne la posizione di forza da lei allegata, la stessa è stata considerata dal Pretore, che ne ha dedotto la già evocata influenza sui fornitori (sentenza impugnata, pag. 8, consid. 1b). Per tacere del fatto che il primo giudice ha reputato che l’attrice non poteva trarre delle conseguenze a lei favorevoli dalla circostanza che le era stato permesso di lavorare all’interno dell’Ipermercato fino all’inizio di settembre 2007 anche per quei fornitori che avevano già rescisso il contratto di mandato. Egli ha invero spiegato che sebbene i convenuti avessero potuto impedire il suo accesso già al momento in cui hanno ricevuto la lettera 21 giugno 2007 (doc. K), non erano tenuti a farlo, mentre l’attesa protrattasi fino al momento in cui formalmente tutti i fornitori hanno messo fine alle relazioni contrattuali con l’attrice, appariva giustificata sia dalla lealtà commerciale di cui i convenuti erano tenuti nei confronti dei loro fornitori ai quali era corretto dare il tempo di trovare una sostituta merchandiser, sia dalla salvaguardia dei propri interessi, non potendo obbligare l’Ipermercato __________ a rinunciare ai propri validi fornitori per l’atteggiamento della loro rappresentante (sentenza impugnata, pag. 14, consid. 5d). L’appellante non si confronta con tale motivazione, sicché anche su questo punto l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
5.1 Ella critica il Pretore, anzitutto, per aver ritenuto “normale” quanto espresso da AO 2 a __________ __________, vicepresidente di __________. Al quesito di sapere che cosa avesse inteso con “situation intollerable” venutasi a creare con il cliente __________ di __________ indicata nella disdetta 29 giugno 2007 (doc. EE), il teste ha dichiarato che “AO 2 m’avait informé par téléphone que Mme AP 1 ne respectait pas les directives et était malhonnête” (verbale di audizione per rogatoria 19 marzo 2009, pag. 2, risposta n. 5). Secondo l’appellante quanto asserito dal direttore dell’Ipermercato di __________ esula da quanto riportato nella missiva 28 giugno 2007 del suo patrocinatore, avv. RA 1 (plico doc. 8, foglio 2), e l’appellativo “disonesta” portato all’attenzione di un fornitore non poteva essere che interpretato come una persona della quale non ci si può fidare nello svolgimento del proprio lavoro. Il primo giudice ha ritenuto, invece, che la telefonata riguardava lo scritto 28 giugno 2007 testé riportato. Egli ha spiegato, poi, che siccome l’appellante era stata denunciata per calunnia, ingiurie e diffamazione – e in seguito poi condannata – era normale che il convenuto si fosse espresso in quei termini, che nulla aggiungevano alle affermazioni già contenute nella missiva del proprio legale ma che, semmai, le spiegava (sentenza impugnata, pag. 10, consid. 2c). Il teste in questione ha anzitutto spiegato: “C’est juste que __________ a résilié le mandat de Mme AP 1 le 29 juin 2007. Nous avons reçu, il me semble le 28 juin 2007, une copie du courrier, sauf erreur, de l’avocate de __________ laquelle expliquait qu’ils n’étaient plus d’accord que Mme AP 1 travaille pour . Sauf erreur, cette lettre disait que __________ lui avait interdit l’accès au magasin (…) » (verbale per rogatoria 19 marzo 2009, pag. 1, risposta n. 3). Egli ha inoltre dichiarato di aver ricevuto, al riguardo, diverse telefonate da “” e “ensuite un courrier” (loc. cit., pag. 1, risposta n. 4). Di conseguenza, il teste si è riferito a più riprese alla missiva 28 giugno 2007 dell’avv. RA 1 (plico doc. 8, secondo foglio). Inoltre, alla domanda di sapere se era al corrente dei reclami nei confronti dell’attrice e del loro contenuto, egli ha rinviato alla risposta n. 5 menzionata sopra (loc. cit., pag. 2, risposta n. 10) e ha dichiarato che il rappresentante e il capo vendite di __________ si erano recati sul posto per verificare se tali reclami corrispondessero al vero, constatando che vi erano dei problemi (loc. cit., risposta, n. 11), e meglio: “notre représentant e notre chef de vente ont discuté avec M. AO 2 qui leur a dit qu’il avait des problèmes avec Mme AP 1. Notre représentant et notre chef de vente se sont bien rendus compte qu’il y avait des problèmes relationnels entre M. AO 2 et Mme AP 1. D’autres fournisseurs lui ont fait part des mêmes remarques” (loc. cit., pag. 2, risposta n. 12). In definitiva, dalla testimonianza di __________ __________ emerge che con situazione intollerabile si intendevano i problemi relazionali con AO 2, così come descritti nella missiva 28 giugno 2007 dell’avv. RA 1. Ne consegue che anche su questo punto l’appello dev’essere respinto.
5.2 L’attrice sostiene, inoltre, che le esternazioni di __________ __________ – lavoratrice nell’Ipermercato __________ di __________ – ai fornitori __________ non corrispondevano al vero ed erano atte a denigrarla (appello, pag. 12). Sennonché, con tale censura ella non si confronta con l’argomentazione pretorile, sicché al riguardo l’appello è inammissibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI). Invero, il Pretore ha spiegato che non erano stati forniti elementi che consentissero di ritenere che tali contatti fossero da imputare alla volontà dei convenuti (sentenza impugnata, pag. 11 in alto, consid. 3). Sulla questione, l’appellante soggiunge che siccome __________ __________ era una dipendente __________, i convenuti rispondono delle sue azioni (memoriale, pag. 13 in alto). Il primo giudice ha evidenziato che, in ogni caso, la circostanza che l’attrice sia convinta che il proprio operato sia sempre stato ineccepibile, vero o meno che sia, non fa dell’opinione contraria espressa in un’occasione da una dipendente dell’Ipermercato un’affermazione di una gravità tale da rientrare nel novero di quelle considerate sleali dall’art. 3 lett. a LCSl, dato che è del tutto normale che, durante una collaborazione di lavoro, possano nascere delle opinioni diverse circa l’opera di un collaboratore e che simile impressione possa anche essere manifestata, ancorché in modo consono alle circostanze, ovvero, come nella fattispecie, in maniera non oltraggiosa e inutilmente negativa (sentenza impugnata, pag. 11 in alto, consid. 3). L’appellante si limita a ribadire che affermare “di non essere contenti del lavoro di una persona è atto a denigrarla” (memoriale, pag. 13 in alto), sicché anche su questo punto non si confronta con la motivazione pretorile, limitandosi a ribadire il proprio punto di vista. Anche al riguardo l’appello è quindi irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC-TI).
5.3 Sull’applicazione dell’art. 3 lett. a LCSl al presente caso l’appellante conclude affermando che nella petizione (punti 19-23) ha illustrato “che vi fu un momento in cui vi fu una vera e propria campagna denigratoria di __________ verso i fornitori dell’appellante” e che tale censura non è stata validamente contestata dai convenuti (memoriale, pag. 6 in mezzo e 13 in mezzo). A torto. Invero, nella risposta i convenuti hanno contestato i punti da 16 a 25 della petizione affermando che quanto allegato “scaturisce dalla pura fantasia dell’attrice, e non trova alcun riscontro nella realtà dei fatti. Controparte cerca infatti di costruirsi ad arte un trascorso, evocando fantasiosi episodi, al fine di poter giustificare un’illegittima pretesa risarcitoria” (pag. 9 in mezzo). In definitiva, il primo giudice ha correttamente deciso per l’inapplicabilità, alla fattispecie, dell’art. 3 lett. a LCSl.
6.1 L’appellante rinvia a tutta una serie di risultanze processuali dalle quali emergerebbe che AO 2, appoggiato da AO 1, a seguito della sua lettera 21 giugno 2007 avrebbe agito mosso da un sentimento di vendetta, da motivi puramente personali e, quindi, contrari ai buoni costumi. La censura non può essere seguita. Il Pretore ha spiegato di essere vincolato, in virtù dell’art. 112 CPC-TI, dagli accertamenti fattuali contenuti nel giudizio penale 8 ottobre 2008 (doc. 12), dato che la parte lesa si è costituita parte civile, sicché non può essere ammesso che AO 2 “abbia mai esercitato pressioni sull’attrice, né che abbia mai cercato di colpirla in quanto non si sarebbe sottomessa a sue non meglio precisate volontà, né che sia mai stato prepotente o inaffidabile, né può essere ammesso che abbia divulgato informazioni false e volutamente diffamatorie” che la riguardavano (sentenza impugnata, pag. 13 in mezzo, consid. 5c). Il primo giudice ha quindi spiegato che AO 1 poteva legittimamente pretendere, rispettivamente mettere in atto presso i fornitori, quanto necessario affinché l’attrice non ledesse più la personalità del suo dirigente e, con esso, la reputazione dell’Ipermercato a __________ e della catena __________ in generale (loc. cit., pag. 13, consid. 5d). L’appellante sostiene che siccome lo stesso Pretore penale avrebbe ritenuto di non interferire nella procedura civile pendente, sarebbe “tutto aperto” (memoriale, pag. 19 in mezzo). Il giudice della Pretura penale ha rinviato la parte lesa al foro civile per eventuali pretese, affermando che l’istruttoria della causa civile già pendente non andava ostacolata dalla sentenza penale, la quale doveva limitarsi unicamente agli aspetti penali e “non potendo, per evidenti motivi approfondire nel dettaglio eventuali reciproche problematiche civili” (doc. 12, pag. 6). Va detto, anzitutto, che non compete al giudice penale decidere dell’applicazione o meno dell’art. 112 CPC-TI in questa sede e dinnanzi al Pretore civile. Inoltre, quanto previsto da tale norma è imperativo per il giudice civile (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 1 ad art. 112). L'art. 112 CPC prevede in effetti che una sentenza penale di condanna fa stato, nel processo civile, per l'accertamento dell'esistenza del fatto che ha costituito oggetto del giudizio penale, ritenuto oltretutto che, anche in tale evenienza, il giudice civile resta autonomo nella valutazione giuridica dei fatti (II CCA, sentenza inc. 12.2007.96 del 6 maggio 2008, consid. 8). L’attrice soggiunge che, semmai, vincolante per il giudice civile sarebbe unicamente l’accertamento sull’utilizzo, da parte sua, di epiteti troppo forti nei confronti di AO 2. D’altro lato, ella sottolinea che dal giudizio penale emergerebbe che lo scritto 21 giugno 2007 aveva anche lo scopo di porre fine a un atteggiamento, a una maniera di porsi (o di non porsi) del direttore dell’Ipermercato che faceva molto male all’attrice e che nella commisurazione della pena si è considerato che ella si trovava in una situazione di evidente disagio (appello, pag. 20). Ella conclude, su questo punto, affermando che l’agire dei convenuti costituisce quindi una sleale e illecita ingerenza nella sua attività commerciale non giustificata “dall’atteggiamento dell’attrice che ha scritto la lettera incriminata in una situazione di profondo disagio” (appello, pag. 20 in basso e 21 in alto). L’appellante medesima, riferendosi quindi allo scritto 21 giugno 2007, qualifica di sleale ai sensi della LCSl il comportamento assunto dai convenuti dopo la ricezione della medesima. Al riguardo, si ricorda che il Pretore ha reputato che di fronte ai contenuti dello scritto 21 giugno 2007 AO 1 poteva legittimamente pretendere, rispettivamente mettere in atto presso i fornitori, quanto necessario affinché l’attrice non ledesse più la personalità del suo dirigente e, con esso, la reputazione dell’Ipermercato a __________ e della catena __________ in generale. Di conseguenza, il confronto dell’appellante con tale argomentazione si esaurisce con la mera asserzione di avere scritto tale missiva “in una situazione di profondo disagio”. Tale allegazione nulla muta, tuttavia, all’esistenza del discredito contenuto nella missiva in questione, che il Pretore ha reputato correttamente come giustificante l’agire dei convenuti volto all’ allontanamento dell’attrice dall’Ipermercato. L’appellante sostiene che l’argomentazione del Pretore penale sul fatto che ella non sarebbe una “parte debole” nel contesto di un contratto di lavoro non corrisponderebbe al vero (memoriale, pag. 25 in basso). La censura non può essere condivisa già per il fatto che l’argomentazione del giudice penale è stata fatta a titolo abbondanziale (“quanto sopra vale a maggior ragione”) e, quindi, anche volendo condividere la sua tesi, essa non sarebbe tale da modificare gli accertamenti pretorili sul contenuto dello scritto 21 giugno 2007 e illustrati a pag. 5 della propria sentenza (consid. 5). Su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6.2 L’appellante sostiene che controparte non ha contestato l’esistenza delle problematiche da lei sollevate nello scritto 21 giugno 2007 (memoriale, pag. 21). A torto. Invero, con la risposta i convenuti hanno preso posizione sui punti da 15 a 27 della petizione, negando quanto affermato da controparte e riconducendolo alla sua pura fantasia. L’attrice soggiunge che i problemi da lei sollevati sono emersi dalle “pur timide” testimonianze e si dilunga nell’elenco di numerose risultanze che suffragherebbero la sua tesi (pag. 21 segg.). Tuttavia, come detto sopra il comportamento censurato quale eventualmente lesivo dell’art. 2 LCSl è quello successivo alla missiva 21 giugno 2007, di cui si è già detto sopra (consid. 6.1). D’altra parte, a pag. 24 del proprio gravame l’appellante medesima riconduce il proprio ragionamento, una volta di nuovo, alla fase successiva lo scritto in questione, affermando che le testimonianze da lei riportate dimostrano come sia stata portata a scrivere lo stesso, poiché “esaurite tutte le possibilità”, e che malgrado ella abbia esagerato in alcune espressioni ciò non giustificherebbe ancora che i convenuti “costringessero i suoi fornitori a interrompere la collaborazione con lei, impedendole l’accesso all’Ipermercato” (appello, pag. 24 in alto). Di fronte ai contenuti della missiva 21 giugno 2007, che si sono poi rivelati essere di carattere diffamatorio, la decisione del Pretore di non ritenere i convenuti colpevoli di comportamenti ingannevoli o altrimenti lesivi delle norme della buona fede giusta l’art. 2 LCSl, per aver allontanato l’attrice dall’Ipermercato a __________, resiste a critica. A nulla muta il riferimento dell’appellante alla sentenza del Tribunale federale pubblicata in DTF 57 II 580. Secondo l’appellante “l’illiceità della lettera doc. K del 21.6.07 non giustifica ancora la reazione del tutto eccessiva” dei convenuti, che quindi costituirebbe “illecito” (memoriale, pag. 24 in mezzo). Al riguardo, basti pensare che come evidenziato sopra il comportamento assunto dai convenuti in risposta allo scritto testé menzionato non risulta eccessivo. L’attrice sostiene che la sproporzionalità dell’agire dei convenuti emergerebbe pure dalla sentenza inc. 12.2008.135 del 31 marzo 2009. In tale occasione questa Camera ha deciso di accogliere il ricorso di AP 1 con il quale chiedeva di essere ammessa, dinnanzi al primo giudice, al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Nell’esame del requisito della parvenza di probabilità di esito favorevole è stato spiegato, tra le altre cose, che “a questo stadio della lite è poi tutt’altro che scontato che quanto posto in atto dai convenuti possa essere legittimato in virtù del tenore e del contenuto dello scritto che l’attrice aveva inviato il 21 giugno 2007 a AO 2, con copia per conoscenza ai suoi superiori (doc. K): a parte il fatto che il carattere calunnioso dello stesso non è stato a tutt’oggi ancora dimostrato – ed al proposito si imporrà l’accertamento istruttorio – pare in effetti già sin d’ora verosimile che la reazione da essi avuta sia stata sproporzionata e comunque eccessiva; il tutto, anche se a carico dell’attrice non può non essere riconosciuta un’importante concolpa” (pag. 4 in mezzo). Da una parte, l’8 ottobre 2008 l’attrice è stata ritenuta colpevole di diffamazione (doc. 12), con le conseguenze, dal punto di vista civile, già illustrate sopra (consid. 6.1); dall’altra, l’esame relativo alla parvenza di buon diritto è un esame sommario e di mera apparenza – come indicato nella sentenza testé indicata (pag. 3) – che nulla ha a che vedere con quello della causa di merito. Non si possono quindi trarre conclusioni dalla decisione sull’assistenza giudiziaria relative alla probabilità di esito favorevole per determinare l’esito del procedimento di merito. Se così fosse, ogni qualvolta si decidesse di ammettere il richiedente al beneficio in questione le sue tesi di merito dovrebbero essere accolte. Anche su questo punto l’appello è pertanto respinto.
6.3 L’attrice reputa, altresì, che senza l’impedimento di accesso all’Ipermercato – a suo dire messo in atto dai convenuti perché i fornitori avevano tacitamente ritirato le disdette – ella avrebbe potuto continuare a espletare la sua attività di merchandiser (appello, pag. 25 in alto). Il Pretore ha spiegato che siccome a ragione i convenuti hanno inteso e sono riusciti ad allontanare l’attrice, risultano pure giustificate le misure messe in atto nel settembre 2007 per impedirle l’accesso all’Ipermercato, semplice conseguenza e concretizzazione della legittima volontà di non dover più cooperare con lei (sentenza impugnata, pag. 15, consid. 5e). La censura non è quindi utile alla tesi attorea.
L’appellante sostiene che AO 1 sarebbe responsabile solidalmente con AO 2 (memoriale, pag. 26 seg.). La censura non è di ausilio alla sua tesi dato che, come evidenziato ai considerandi precedenti, il Pretore ha correttamente reputato che la richiesta indirizzata ai fornitori da parte dei convenuti di non far più capo all’attrice era legittima, così come le misure messe in atto nel settembre 2007 per impedirle l’accesso all’Ipermercato e, quindi, non configuranti un comportamento contrario alla LCSl. Secondo l’appellante, la responsabilità di AO 1 deriverebbe anche dal fatto che, seppure informata della situazione, sarebbe non solo rimasta passiva, ma avrebbe unilateralmente appoggiato la versione di AO 2. Sempre per i motivi esposti sopra, a cui si rinvia, la censura non può essere condivisa.
L’appellante conclude chiedendo l’accoglimento delle sue pretese risarcitorie ed elencandole (memoriale, pag. 28 segg.). Alla luce di quanto precede, le sue domande non possono essere accolte, la sentenza del Pretore reggendo alle critiche. In conclusione, nella misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto.
III. Sulla domanda di assistenza giudiziaria con ammissione al gratuito patrocinio
9.1 Come detto (sopra, consid. 1), il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il CPC. Per l'art. 404 cpv. 1 CPC fino alla loro conclusione davanti alla giurisdizione adita ai procedimenti già pendenti al momento della sua entrata in vigore si applica il diritto procedurale previgente. Pertanto, la domanda in questione dev'essere trattata in base alle norme di cui alla legge sul patrocinio d'ufficio e sull'assistenza giudiziaria del 3 giugno 2002 (Lag: RL 3.1.1.7, valido fino al 31 dicembre 2010).
9.2 Il beneficio dell'assistenza giudiziaria presuppone cumulativamente che il richiedente si trovi in grave ristrettezza (art. 3 cpv. 1 Lag), che la causa non appaia senza probabilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag), che una persona di condizioni agiate, posta nella medesima situazione, non rinuncerebbe ragionevolmente a stare in lite solo per i costi della procedura (art. 14 cpv. 1 lett. b Lag) e che tale persona non sia in grado di procedere in lite con atti propri (art. 14 cpv. 2 Lag). In particolare per quanto concerne il requisito dell’indigenza, essa è data quando il richiedente non sia in grado di provvedere con mezzi propri – reddito e sostanza – alle spese giudiziarie e legali senza intaccare il fabbisogno suo e quello della famiglia (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1 con riferimenti). Il giudizio sullo stato d'indigenza deve fondarsi sulla situazione reale e concreta dell'interessato al momento in cui presenta l'istanza (DTF 128 I 232 consid. 2.5.1), rispettivamente al momento in cui il giudice statuisce sull'istanza medesima (DTF 108 V 265 segg.; RDAT 1998 II 19).
9.3 Come spiegato sopra, vige il principio per cui chi postula l’assistenza giudiziaria deve aver preventivamente consumato il suo patrimonio. Dandosene la necessità, il richiedente può vedersi invero costretto a ipotecare e finanche ad alienare il bene (RDAT II-1998 pag. 19 consid. 6). Nella fattispecie, dalla decisione di tassazione per il 2007 risulta che AP 1 detiene sostanza mobiliare per fr. 203'200.- (“credito verso il fratello e deposito garanzia per l’appartamento”), dalla quale, dedotti i debiti privati di fr. 29'814.- (“debito nei confronti della cassa di compensazione AVS/AI/IPG”) e i debiti della ditta individuale di fr. 10'796.- (“capitale proprio passivo definito in considerazione dei dati di bilancio e delle rettifiche apportate durante l’accertamento” fiscale), risulta una sostanza netta di fr. 162'590.-. Nella dichiarazione d’imposta per l’anno 2008 la richiedente ha indicato, sotto la voce “titoli e capitali”, l’importo di fr. 208'707.- e l’esistenza di un’automobile per fr. 3'000.-, a fronte di debiti privati per l’ammontare di fr. 34'836, per una sostanza netta di fr. 176'871.-. Nel proprio scritto 15 luglio 2010 ella ha spiegato che non le era ancora pervenuta la notifica per il 2008 e che non aveva ancora inoltrato la dichiarazione per l’anno 2009. Per quanto concerne “il prestito nei confronti del fratello”, ella ha dichiarato che “nell’ambito di svariate vertenze, tra cui malversazioni finanziarie da parte dell’allora fiduciario, nel 2006 [ella] ha dovuto cedere al fratello la casa di sua proprietà in __________, in quanto sovraindebitata. La cessione è avvenuta contro assunzione del debito. La sostanza indicata nella notifica di tassazione si riferisce al valore cui [ella] ha diritto per gli oneri finanziari che si era sobbarcata con l’aumento di ipoteca prima della donazione al fratello”. Tale allegazione si limita tuttavia a un mero asserto di parte, sprovvisto di portata probatoria. La richiedente ha soggiunto che il 2 aprile 2009 avrebbe firmato un contratto per l’acquisto di un appartamento in fase di costruzione e che in tale ambito sarebbero stati versati due acconti di complessivi fr. 47'000.-, a suo dire “forniti dal fratello in diminuzione del debito nei confronti della qui istante”. Al riguardo, ella precisa che “il saldo viene finanziato tramite garanzie fornite dal fratello: per eventuali dettagli contattare il sig. __________ __________, __________ __________, che si occupa della pratica”, spiegando che “dato che l’operazione, con consegna dell’appartamento, avviene in questi giorni, al momento l’istante non dispone di ulteriore documentazione” (scritto 15 luglio 2010, pag. 2). Sennonché, la circostanza dell’acquisto testé menzionata non comporta ancora l’inesistenza della sostanza mobiliare che invece emerge dalla notifica di tassazione 2007 e dalla sua dichiarazione per l’anno 2008. Per tacere del fatto che non vi è alcuna traccia, agli atti, di versamenti da parte del fratello della richiedente inerenti agli acconti che sarebbero da lui stati versati contestualmente alla stipulazione del contratto di compravendita. Ne consegue che sulla questione della sostanza mobiliare l’interessata non ha dato seguito alla richiesta della Presidente di questa Camera di produrre la documentazione attestante l’inesistenza di tale credito, rispettivamente che il medesimo sarebbe di difficile se non impossibile incasso. Al riguardo, quindi, nulla è stato documentato, benché incombesse alla richiedente rendere verosimile le circostanze menzionate sopra (DTF 125 V 164 consid. 4; sentenza del Tribunale federale 1P.24/2006 del 15 giugno 2006, consid. 5.2; I CCA, sentenza inc. 11.2006.146 del 5 maggio 2008). Per i motivi illustrati la sua indigenza non può di conseguenza ritenersi data. La domanda di assistenza giudiziaria con l’ammissione al gratuito patrocinio relativa alla procedura di appello dev’essere pertanto respinta.
IV. Sulle spese giudiziarie
Per i quali motivi,
in applicazione della vLTG, con le modifiche entrate in vigore il 1° gennaio 2009, e del
Regolamento sulle ripetibili,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile l’appello 25 giugno 2010 di AP 1 è respinto.
a) tassa di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr. 50.-
fr. 2'000.-
sono posti a carico di AP 1, con l’obbligo di rifondere a AO 2 e a AO 1 complessivi fr. 1'600.- per ripetibili di appello.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio contestuale all’appello è respinta.
Non si prelevano né tassa di giustizia né spese per la procedura di richiesta di ammissione all’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio. Nemmeno si attribuiscono, per tale procedimento, ripetibili.
Notificazione:
-; -.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso è superiore a fr. 30'000.-; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).