Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 21.09.2012 12.2010.100

Incarto n. 12.2010.100

Lugano 21 settembre 2012/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.6 della Pretura del Distretto di Vallemaggia - promossa con petizione 7 maggio 2007 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 rappr. da RA 1

con cui l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 204'676.70 oltre interessi, somma aumentata in replica a fr. 213'227.85 oltre interessi;

domanda avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 23 aprile 2010 ha integralmente accolto;

appellante la convenuta con atto di appello 10 maggio 2010, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attore con osservazioni 22 giugno 2010 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Dall’inizio degli anni Novanta F__________ __________ ha lavorato per diversi enti pubblici della __________ e meglio in qualità di impiegata presso i servizi amministrativi del Comune AO 1 (dal 1990 a tempo parziale e dal 2000 a tempo pieno) e quale segretaria del Consorzio __________ (dal 1996) rispettivamente della Commissione Tutoria__________ (dal 2000), con diritto di firma a due con il sindaco rispettivamente il presidente. A tale scopo era pure stata posta al beneficio di un diritto di firma collettiva a due per il conto corrente postale intestato al Comune.

  2. Nella primavera del 2006 F__________ __________ è stata licenziata in tronco per aver commesso tutta una serie di malversazioni, a seguito dei quali il 23 ottobre 2007 è stata dichiarata colpevole dal presidente della Corte delle assise correzionali di Vallemaggia di ripetuta truffa aggravata, di ripetuta appropriazione indebita aggravata e di ripetuta falsità in documenti, e condannata alla pena detentiva di 32 mesi (in parte sospesi condizionalmente) nonché al versamento di fr. 495'129.60 oltre interessi al Consorzio e di fr. 343'424.85 oltre interessi al Comune (cfr. doc. II° rich), pena poi confermata l’11 febbraio 2008 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (cfr. doc. III° rich). A quel momento, per quanto qui interessa, le era stato tra l’altro rimproverato di aver emesso dal 2001 al 2004 a nome del Comune 69 false polizze di pagamento postali PPR a favore suo (3), del Consorzio (2) e della Commissione Tutoria (64), e di aver successivamente trattenuto per sé i relativi importi da lei così incassati.

  3. Nel frattempo, con la petizione in rassegna, il AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura del Distretto di Vallemaggia la AP 1, chiedendo la sua condanna al pagamento di una somma aumentata in replica a fr. 213'227.85 oltre interessi, pari all’importo delle 69 polizze PPR oggetto delle malversazioni (doc. B-DDDD e SSSS-UUUU). In estrema sintesi, l’ente pubblico ha rimproverato all’istituto postale di aver dato seguito ai relativi ordini di pagamento nonostante non recassero alcuna firma del debitore (cfr. doc. QQQQ) e le relative somme fossero state incassate da una persona, F__________ __________, a cui i presunti creditori, il Consorzio e la Commissione __________, mai avevano conferito una procura individuale (quella di cui al doc. A, relativa per altro alla disciolta Delegazione Tutoria, non essendo valida siccome allestita dalla stessa dipendente).

La convenuta si è opposta alla petizione, evidenziando il mancato controllo da parte dell’attore dell’attività della propria dipendente, rilevando come la facoltà di quest’ultima di inviare e di ricevere invii e pagamenti fosse da anni tacitamente autorizzata e imputando all’attore una violazione delle direttive in materia di PPR (doc. QQQQ) segnatamente per non aver sistematicamente mai firmato le relative polizze (cfr. doc. 8 e 9).

  1. Con la sentenza qui oggetto di impugnativa il Pretore ha integralmente accolto la petizione. Il giudice di prime cure, accertato che F__________ __________ non era autorizzata a titolo individuale ad incassare le polizze PPR a favore del Consorzio e della Commissione Tutoria rispettivamente che tutte le polizze oggetto di malversazioni nemmeno erano state firmate dall’attore debitore, ha ritenuto che la convenuta aveva dato seguito ad ordini non conformi alle prescrizioni, per cui di principio non poteva opporsi alla richiesta di adempimento del contratto formulata dall’attore. Quanto all’obiezione della convenuta secondo cui l’attore, in base alle direttive in materia di polizze PPR, dovrebbe rispondere del danno causato dalla loro falsificazione, la stessa andava disattesa per il fatto che il danno era in realtà stato causato soprattutto dall’assenza di controllo da parte della convenuta senza che l’attore potesse accorgersi dell’avvenuta emissione o falsificazione, tanto più che la clausola di ribaltamento del rischio contenuta in quelle direttive era inefficace in base all’art. 100 cpv. 1 CO, dato che alla convenuta poteva essere imputata una colpa grave (di gran lunga maggiore a quella imputabile all’attore), visto anche il carattere inusuale di queste operazioni a contanti tra enti pubblici, in alcune occasioni ripetute nell’arco della medesima giornata.

  2. Con l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ritiene in generale che non le possa essere caricata alcuna responsabilità civile per il danno subito dall’attore, e ciò in assenza del necessario nesso di causalità naturale e adeguato, rispettivamente per la sua interruzione causata dall’evidente negligenza e colpa grave imputabile alla controparte. All’attore andava in effetti rimproverata una grave carenza nel controllo dell’attività di F__________ ; lo stesso, in base alle direttive in materia di PPR, era inoltre responsabile delle falsificazioni delle polizze e comunque non aveva contestato, con ciò ratificandoli, gli estratti del conto corrente riportanti quelle operazioni entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni generali, ritenuto che quelle clausole erano senz’altro efficaci, non potendole essere imputata nessuna colpa grave: F __________ figurava in effetti verso l’esterno da anni come una rappresentante dell’attore per cui la buona fede del buralista postale, il quale nemmeno poteva e doveva allarmarsi per le anomalie evocate dal Pretore, andava tutelata; ed essa non era tenuta a verificare la sottoscrizione delle polizze PPR.

  3. Delle osservazioni con cui l’attore postula la reiezione del gravame si dirà, se e per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

  4. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC; RS 272). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata e comunicata prima di questa data, il 23 aprile 2010, la procedura ricorsuale in rassegna, come del resto già quella innanzi al Pretore, resta disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).

  5. Nel diritto svizzero, pacificamente applicabile nella fattispecie, il denaro depositato su di un conto bancario/postale aperto a nome di un cliente è di proprietà della banca/posta, verso la quale il cliente ha unicamente un credito. Pertanto, girando o versando questi soldi a un terzo, la banca/posta trasferisce il proprio denaro. Quando lo fa in esecuzione di un ordine del cliente essa, nella misura in cui regolarmente esegua il mandato, acquisisce verso di lui un credito dell’importo corrispondente (art. 402 cpv. 1 CO). Per contro, quando esegue l’ordine di pagamento senza ordine del cliente, per esempio sulla base di un ordine di un terzo non autorizzato, non nasce alcun credito di rimborso verso il cliente non implicato nell’operazione: il danno derivante dal pagamento indebito rimane così un danno della banca/posta, non del cliente, e la questione della riparazione del danno subito da quest’ultimo in relazione con una violazione del dovere di diligenza della banca/posta non si pone. Tutt’al più la banca/posta può chiedere il risarcimento del proprio danno al cliente, nella misura in cui egli abbia contribuito colpevolmente a crearlo; ma al di fuori di questa ipotesi il cliente non deve sopportare il pregiudizio, nemmeno in difetto di una colpa della banca/posta (cfr. DTF 132 III 449 consid. 2; TF 21 gennaio 2008 4A_438/2007 consid. 5.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1; II CCA 10 marzo 2011 inc. n. 12.2009.46). Questa regolamentazione è tuttavia di carattere dispositivo e può dunque essere modificata mediante convenzione. Nel quadro dei rapporti appena descritti una tale convenzione si propone di ribaltare sul cliente il danno della banca/posta, non di escludere o di limitare la sua responsabilità per un danno del cliente (cfr. DTF 112 II 450 consid. 3a). Per giurisprudenza consolidata, a queste clausole è applicabile per analogia l’art. 100 CO, che disciplina l’esclusione preventiva della responsabilità per inadempimento del contratto (DTF 132 III 449 consid. 2, 112 II 450 consid. 3a). Esse sono pertanto prive di ogni portata qualora alla banca/posta sia imputabile un dolo o una colpa grave (art. 100 cpv. 1 CO). Nel caso di colpa lieve la clausola di trasferimento del rischio può invece essere dichiarata nulla secondo il prudente apprezzamento del giudice (art. 100 cpv. 2 CO), fermo restando che non si potrà procedere in tal senso se la colpa lieve è imputabile a un ausiliario dell’istituto di credito (art. 101 cpv. 3 CO; DTF 132 III 449 consid. 2; TF 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 5.1.1; II CCA 10 marzo 2011 inc. n. 12.2009.46).

Commette negligenza grave chi trascura le più elementari regole della prudenza che ogni persona ragionevole rispetterebbe se fosse posta nella medesima situazione (DTF 128 III 76 consid. 1b, 119 II 443 consid. 2a). Si parla per contro di negligenza lieve quando una persona non fa prova della prudenza che ci si potrebbe aspettare, senza che si possa tuttavia ravvedere nel suo comportamento

  • non scusabile - una violazione delle più elementari regole di prudenza (cfr. Thévenoz, Commentaire Romand, n. 15 ad art. 100 CO). Nelle relazioni contrattuali occorre tenere in considerazione il tipo di rapporto, eventuali pattuizioni particolari, gli usi vigenti nel settore professionale interessato nonché le regole dell’arte (Thier, in: Honsell, Kurzkommentar OR, n. 4 ad art. 99 CO; cfr. pure Thévenoz, op. cit., ibidem e n. 1 seg. ad art. 99 CO). Nel campo bancario il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che, in linea di principio, l’istituto è tenuto a verificare l’autenticità degli ordini solamente secondo le modalità convenute con il cliente o, se del caso, specificate dalla legge. Deve tuttavia procedere a delle verifiche supplementari se esistono indizi di falso o se l’ordine non concerne un’operazione prevista dal contratto o abitualmente richiesta (DTF 132 III 449 consid. 2, 122 III 26 consid. 4a/aa, 121 III 69 consid. 3c, 116 II 459 consid. 2a, 111 II 263 consid. 2b; TF 2 maggio 2006 4C.315/2005 consid. 6.1, 23 febbraio 2010 4A_398/2009 consid. 6.1).
  1. Nel caso di specie, pacifico che le 69 polizze di pagamento postali PPR in esame non erano state emesse su iniziativa dell’attore cliente, ma della sua funzionaria F__________ __________ (cfr. pure la sua deposizione penale sub doc. NNNN e 7), e non costituivano dunque un suo ordine, è incontestabile - come detto - che il danno derivante dal loro pagamento indebito rimane di principio un danno dell’istituto postale convenuto, non del cliente attore, e che la questione del risarcimento del danno subito da quest’ultimo non si pone. La tesi d’appello della convenuta, secondo cui in generale non le potrebbe essere caricata alcuna responsabilità civile per il danno subito dall’attore, è dunque infondata in diritto, la pretesa dell’attore essendo in realtà volta all’adempimento del contratto.

  2. In questa sede la convenuta si oppone nondimeno alla richiesta di pagamento dell’attore, rilevando innanzitutto che costui in base alle direttive in materia di PPR era responsabile delle eventuali falsificazioni delle polizze PPR, segnatamente di quelle causate dalla mancanza di controllo e di custodia dei moduli PPR messi a sua disposizione. In tal modo essa si prevale di una clausola dispositiva di trasferimento del rischio contenuta nelle direttive (doc. QQQQ). A torto. A parte il fatto che - come si dirà meglio più avanti (cfr. infra consid. 13.1) - alla convenuta può senz’altro essere rimproverata una negligenza grave, tale cioè da rendere inefficace la portata di quella clausola in applicazione analogica dell’art. 100 cpv. 1 CO, si osserva in effetti che essa si è prevalsa di quella disposizione contrattuale e delle relative circostanze di fatto per la prima volta e con ciò irritualmente solo in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI), sicché le stesse non possono essere poste alla base del giudizio.

  3. Non ha miglior sorte l’altra censura d’appello, con cui la convenuta ha implicitamente rimproverato all’attore di aver contribuito colpevolmente a creare il danno, per non aver a suo tempo contestato, ratificandoli ex art. 31 CO, gli estratti del conto corrente riportanti quelle operazioni entro il termine di 30 giorni previsto dalle condizioni generali di __________. Basti al proposito rilevare che negli allegati preliminari la convenuta non si era assolutamente prevalsa di queste argomentazioni di fatto e di diritto, da lei evocate per la prima volta e con ciò irritualmente, soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI) rispettivamente in sede conclusionale (art. 78 CPC/TI). La giurisprudenza - sviluppata nell’ambito delle convenzioni di “posta trattenere” (TF 13 agosto 1996 4C.173/1996 consid. 5d pubbl. in: Rep. 1996 n. 12 p. 37; SJ 1985 p. 249; Siebbern/von der Crone, Genehmigungsfiktion und Nebenpflichten der Bankkunden, in: RSDA 2006 p. 74; Bourgknecht, La responsabilité de la banque pour la gestion de fortunes, in RFJ 1996 p. 6; II CCA 1° febbraio 1999 inc. n. 12.98.121; 21 febbraio 2001 inc. n. 10.1998.22, 12 giugno 2002 inc. n. 12.2001.94, 9 novembre 2004 inc. n. 10.2002.18), ma applicabile anche in caso di corrispondenza effettivamente inviata al cliente e di cui beninteso questi non è venuto a conoscenza a tempo debito (TF 1° luglio 2002 4C.81/2002 consid. 4.3; cfr. TF 13 agosto 1996 4C.173/1996 consid. 5d in fine pubbl. in: Rep. 1996 n. 12 p. 37; cfr. pure Siebbern/von der Crone, op. cit., p. 75 e 78; Trezzini, nota a sentenza in: NRCP 2003 p. 255; Gutzwiller, Rechtsfragen der Vermögensverwaltung, p. 238; Guggenheim, Les contrats de la pratique bancaire suisse, 2ª ed., p. 72; II CCA 10 marzo 2011 inc. n. 12.2009.46) - ha per altro già avuto modo di stabilire che le clausole che istituiscono la finzione della consegna al cliente della corrispondenza e la tacita accettazione da parte sua in caso di tardiva reazione, pur essendo di per sé lecite (DTF 104 II 190 consid. 2a; TF 15 gennaio 2009 4A_488/2008 consid. 5.1, 31 agosto 2010 4A_482/2009 consid. 3.3.1; II CCA 24 agosto 2009 inc. n. 12.2008.122), possono eccezionalmente essere ritenute inefficaci, qualora la finzione dell’accettazione conduca nel caso concreto a un risultato iniquo o contrario al senso di giustizia, ciò che in particolare avviene qualora la banca/posta abbia agito intenzionalmente o con grave negligenza a detrimento del cliente, ipotesi quest’ultima che - come si vedrà più oltre (cfr. infra consid. 13.1) - si è per l’appunto verificata nella fattispecie.

  4. Sempre a sostegno dell’infondatezza della pretesa attorea, e ancora dell’implicito rimprovero all’attore di aver contribuito colpevolmente a creare il danno, la convenuta evidenzia in questa sede che alla controparte doveva essere rimproverata una grave carenza nel controllo dell’attività di F__________ __________, ossia una colpa grave tale da interrompere il nesso di causalità naturale e adeguato tra il danno e le eventuali violazioni contrattuali a lei imputabili.

12.1 La censura è innanzitutto irricevibile, già per il solo fatto che la convenuta non ha spiegato per quali ragioni l’assunto pretorile, secondo cui l’attore non poteva ragionevolmente accorgersi dell’emissione o falsificazione delle polizze PPR in questione (in quanto dallo stesso non si poteva pretendere la verifica puntuale di tutte le attività dei loro funzionari e in ogni caso le operazioni irregolari non potevano essere scoperte con un controllo superficiale) per cui non gli poteva essere ascritta una responsabilità di tipo grave, sarebbe stato errato e da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309).

12.2 La censura circa l’esistenza di una colpa grave a carico dell’attore deve in ogni caso essere disattesa nel merito. Contrariamente a quanto preteso dalla convenuta, la quale per altro, salvo formulare generiche critiche di superficialità alla controparte, non è stata in grado di indicare alcun atto istruttorio a sostegno della sua tesi, nulla agli atti permette di concludere che l’attore, disattendendo le disposizioni di ordine pubblico ed in particolare non svolgendo il lavoro imposto ai suoi organi dalla legge, abbia sistematicamente omesso di controllare l’attività di F__________ __________ e con lei dell’amministrazione comunale (cfr. anzi i preventivi e consuntivi 2001-2004, i relativi rapporti della Commissione della gestione e i relativi verbali del Consiglio Comunale, versati agli atti in edizione). Come rilevato dal giudice di prime cure, dall’istruttoria è per contro risultato che gli usuali controlli erano stati vanificati dalla scaltrezza del modus operandi adottato dalla dipendente, che in sostanza aveva abusato della fiducia che era stata in lei riposta. Essa, unica responsabile dei servizi finanziari dell’attore, provvedeva in effetti a cancellare sistematicamente dal sistema informatico le polizze PPR da lei abusivamente stampate, compensando l’uscita con l’incasso di imposte speciali o proventi straordinari dovute dai cittadini (cfr. il teste __________ p. 5 e l’istruttivo esempio da lui riportato: “se il cittadino “X” doveva fr. 10'000.- d’imposta speciale al Comune la __________ gli inviava una fattura di fr. 10'000.-. Una volta pagata dal cittadino integralmente, la __________ emetteva una PPR abusiva e registrava per la differenza un’entrata del cittadino “X” di un importo minore (es. fr. 2'000.-) correggendo l’emissione della fattura da fr. 10'000.- a fr. 2'000.-. Il Comune dai suoi atti rilevava che le fatture erano saldate per l’importo di fr. 2'000.- che vedeva emesso. Per il Comune l’importo da richiedere risultava fr. 2'000 e non di fr. 10'000.- come da emissione. A livello contabile gli equilibri erano rispettati“; cfr. pure l’altro esempio indicato dal teste __________ p. 4). Le sue malversazioni erano in tal modo difficilmente rilevabili dal Municipio o dalle Commissioni comunali preposte ai controlli (teste __________ p. 5), tant’è che anche il perito privato incaricato di verificare l’operato della funzionaria, oltre ad aver confermato la difficoltà di scoprirle ad un controllo superficiale o “a campione” (circostanza ora ammessa anche dalla convenuta, cfr. appello p. 10), aveva aggiunto di aver a sua volta assai faticato ad accertarle (testi __________ p. 6 e __________ p. 5) e che la scoperta del primo caso da parte sua era stata possibile solo per il fatto che egli era “prevenuto” - l’attore era in effetti stato informato del fatto che la funzionaria aveva commesso altre malversazioni a danno del Consorzio ed aveva ritenuto di dover verificare, incaricando così il perito, se ciò non fosse avvenuto anche nei suoi confronti (testi __________ p. 6 e __________ p. 6) - e che la funzionaria aveva fatto quel medesimo “giochetto” con una fattura intestata proprio alla sua fiduciaria e che dunque gli era nota (testi __________ p. 6 e __________ p. 4 seg.). Nemmeno il fatto - addotto in questa sede dalla convenuta

  • che la funzionaria possa aver malversato circa fr. 300'000.- durante 4 anni, ovvero circa fr. 75'000.- all’anno, modifica questo stato di fatto e ciò anche se l’attore avesse avuto effettivamente un gettito fiscale annuo di soli fr. 700/800'000.-: basti pensare, a conferma della difficoltà di accertare le malversazioni, che in quel periodo le operazioni irregolari erano state solo una sessantina a fronte delle circa 40'000 effettuate e il giro d’affari dell’attore era stato di circa fr. 15'000'000.- (teste __________ p. 4 e 6). Quanto poi all’esistenza di una distinta che indicava i pagamenti effettuati con le polizze PPR - pure evocata in questa sede dalla convenuta - siccome non erano state riscontrate irregolarità contabili e dalla stessa, che per inciso non corrispondeva a quella dettagliata di cui al doc. IV° rich., non risultavano i destinatari degli importi (teste __________ p. 5), non vi era per l’attore motivo particolare di allarmarsi per l’entità degli importi registrati o la quantità delle operazioni effettuate.

La così accertata assenza di circostanze tali da imputare una colpa grave a carico dell’attore non significa però ancora che a quest’ultimo non possa essere ascritta alcuna colpa. Ritenuto che i documenti attestanti le uscite effettuate con le polizze PPR e quelle sul conto corrente postale - anche queste ultime prive però dell’indicazione dei destinatari di quegli importi - erano pur sempre a disposizione dell’attore e che un maggior controllo delle operazioni effettuate dalla dipendente rispettivamente un apprezzamento maggiormente critico delle altre circostanze di fatto evidenziate sopra gli avrebbe permesso, se non forse di evitare, quanto meno di scoprire in tempi brevi le numerose malversazioni, all’attore può essere ascritta una colpa lieve.

  1. Ammesso così che all’attore possa essere imputata una colpa lieve, resta ora da esaminare
  • ancorché la convenuta non l’abbia formalmente chiesto, trattandosi di una richiesta compresa implicitamente in quella volta all’integrale reiezione della petizione - se la circostanza possa comportare una riduzione delle pretese oggetto della causa. Ciò presuppone di accertare l’entità della colpa imputabile alla convenuta e di confrontarla con quella ascritta all’attore (DTF 111 II 263 consid. 2b; TF 26 aprile 2005 5C.61/2004 consid. 6.1).

13.1 Nel caso di specie è indubbio che alla convenuta possa essere rimproverata una colpa estremamente grave, in particolare per non aver verificato l’autenticità degli ordini secondo le modalità convenute con il cliente, rispettivamente per non aver effettuato verifiche supplementari in presenza di operazioni inabituali.

L’istruttoria di causa ha da una parte permesso di accertare che le polizze PPR oggetto delle malversazioni non recavano la necessaria firma (meccanica o manuale) da parte del debitore, né quella dell’attore né quella di altri, per cui in base alle direttive in materia di PPR (doc. QQQQ p. 2.2 n. 11) non erano valide e dunque non avrebbero potuto essere riscosse; la convenuta stessa lo ha del resto implicitamente ammesso, non avendo contestato in duplica la tesi formulata in tal senso dall’attore con la replica (art. 170 cpv. 2 CPC/TI su rinvio dell’art. 176 cpv. 1 CPC/TI; cfr. II CCA 5 giugno 2009 inc. n. 12.2007.241 in: RtiD II - 2010 50 c pag. 704). Poco importa in proposito se in altri due casi (doc. 8 e 9), per altro solo nel gennaio 2004 quando cioè la quasi totalità (67 su 69) delle malversazioni erano già state effettuate, la convenuta abbia ritenuto di onorare anche delle polizze PPR autentiche a loro volta non firmate, da tale circostanza non potendosi ancora evincere che l’attore avesse in tal modo inteso autorizzarla, oltretutto in modo riconoscibile per quest’ultima, a non più rispettare gli obblighi di verifica stabiliti contrattualmente. Irricevibile, siccome addotta per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC/TI), e comunque temeraria, è invece la tesi della convenuta secondo cui in base a quelle direttive (doc. QQQQ p. 2.5) essa sarebbe stata tenuta a verificare solo la data di scadenza della relativa polizza PPR.

D’altra parte, sempre in contrasto con quanto previsto dalle direttive in materia di PPR (doc. QQQQ n. 1.5), il pagamento di gran parte delle polizze PPR in esame, segnatamente delle 2 a favore del Consorzio e delle 64 a favore della Commissione Tutoria, era avvenuto nelle mani di persone non autorizzate, F__________ __________ non disponendo di una procura postale, tanto meno a titolo individuale, a nome del Consorzio (teste __________ p. 2) e la stessa avendo a suo tempo sottoscritto in qualità di mandante e di mandataria quella individuale a nome della Delegazione Tutoria (doc. A), entità che per altro nemmeno era più esistente e che non si identificava con la Commissione Tutoria. Ritenuto che le banche, e con loro anche la posta, esigono di regola dai loro clienti che i diritti di firma dei loro procuratori siano conferiti e confermati per scritto (Emch/Renz/Arpagaus, Das schweizerische Bankgeschäft, 7ª ed., n. 820; TF 20 aprile 2009 4A_54/2009 consid. 3.3), la convenuta non può prevalersi in buona fede del fatto che F__________ __________, solita a ricevere la corrispondenza per quelle entità, fosse stata autorizzata di fatto a procedere in tal senso anche per i prelevamenti in denaro a loro favore, tanto più che quelle operazioni a contanti, mai avvenute in precedenza (testi __________ p. 3, __________ p. 2, __________ p. 3 e __________ p. 4 e 6) e con ciò non abituali, presentavano altre caratteristiche anomale: i due enti non disponevano in effetti di una cassa (testi __________ p. 1 e __________ p. 3), sicché non si giustificava l’incasso a contanti; e per il resto, la convenuta non ha contestato in questa sede l’assunto pretorile secondo cui era notorio che per gli enti pubblici il prelevamento allo sportello costituiva l’eccezione e non la regola, né quello secondo cui era pure inusuale il fatto che nella medesima giornata venissero talvolta effettuati tre prelievi, tutti in contanti e per importi considerevoli, che sommati ammontavano anche a fr. 10'000.-. Tutte queste circostanze avrebbero dunque dovuto indurre la convenuta ad effettuare ulteriori verifiche in merito alla correttezza di quelle operazioni.

13.2 Appurato così che all'attore può essere imputata una colpa lieve, mentre quella rimproverabile alla convenuta risulta essere di gran lunga più grave, appare in definitiva giustificato, conformemente all'art. 44 cpv. 1 CO, applicabile per analogia in virtù dell'art. 99 cpv. 3 CO (DTF 111 II 263 consid. 2c, 112 II 450 consid. 4), ridurre le pretese a favore dell’attore in ragione di un terzo (cfr. per analogia DTF 116 II 422 consid. 4, che in presenza di una colpa lieve del danneggiato teorizza una riduzione del risarcimento del danno tra un quarto e un terzo).

  1. Ne discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione può essere accolta per fr. 142'151.90 oltre interessi.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi, calcolate sulla base di un valore litigioso di fr. 213'227.85, seguono la soccombenza (art. 148 CPC/TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 10 maggio 2010 della AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 23 aprile 2010 della Pretura del Distretto di Vallemaggia è così riformata:

  1. La petizione è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza AP 1, __________, è condannata a pagare al Comune AO 1, __________, l’importo di fr. 142'151.90 oltre interessi al 5%

per l’anno 2001: dal

15.02 su fr. 1'480.20, 15.02 su fr. 2'120.45, 26.10 su fr. 4'166.65, 29.11 su fr. 2'167.20, 29.11 su fr. 2'547.25, 28.12 su fr. 2'100.35

per l’anno 2002: dal

08.02 su fr. 2'609.35, 15.01 su fr. 2'124.-, 21.02 su fr. 2'620.-, 21.02 su fr. 3'300.-, 19.03 su fr. 1'966.65, 11.04 su fr. 2'136.65, 11.04 su fr. 2'166.65, 24.05 su fr. 1'766.65, 24.05 su fr. 1'900.-, 24.05 su fr. 2'233.35, 20.06 su fr. 1'300.-, 20.06 su fr. 1'900.-, 20.06 su fr. 2'166.65, 10.07 su fr. 1'433.35, 10.07 su fr. 1'680.-, 10.07 su fr. 1'900.-, 26.07 su fr. 1'300.-, 26.07 su fr. 1'966.65, 26.07 su fr. 2'300.-, 13.08 su fr. 1'433.35, 13.08 su fr. 1'833.35, 06.09 su fr. 1'500.-, 06.09 su fr. 1'966.65, 06.09 su fr. 2'166.65, 25.10 su fr. 1'300.-, 25.10 su fr. 1'900.-, 25.10 su fr. 2'333.35, 29.11 su fr. 1'433.35, 29.11 su fr. 1'966.65, 29.11 su fr. 2'100.-

per l’anno 2003: dal

10.01 su fr. 1’900.-, 10.01 su fr. 2'100.-, 30.01 su fr. 1'900.-, 30.01 su fr. 2'300.-, 30.01 su fr. 2'033.35, 26.02 su fr. 2'300.-, 26.02 su fr. 1'966.65, 04.04 su fr. 1'900.-, 04.04 su fr. 2'100.-, 04.04 su fr. 2'166.65, 24.04 su fr. 1'900.-, 24.04 su fr. 2'100.-, 14.05 su fr. 2'233.35, 14.05 su fr. 2'566.65, 13.06 su fr. 2'233.35, 13.06 su fr. 1'900.-, 13.06 su fr. 2'100.-, 16.07 su fr. 2'433.35, 14.08 su fr. 1'766.65, 14.08 su fr. 2'233.35, 14.08 su fr. 2'300.-, 10.09 su fr. 2'300.-, 10.09 su fr. 2'100.-, 29.09 su fr. 1'900.-, 06.10 su fr. 1'900.-, 06.10 su fr. 2'233.35, 27.10 su fr. 2'300.-, 29.11 su fr. 1'766.65, 05.12 su fr. 1'633.35, 05.12 su fr. 1'900.-, 31.12 su fr. 2'500.-

per l’anno 2004: dal

30.01 su fr. 2'166.65 e 30.01 su fr. 1'833.35.

  1. Le tasse di giustizia di fr. 5’000.- e le spese (comprese quelle peritali) sono poste a carico dall’attore per 1/3 e per 2/3 sono a carico della convenuta, che rifonderà all’attore fr. 4'265.- per parti di ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 5’000.-

b) spese fr. 100.-

Totale fr. 5’100.-

da anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste a carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 2’000.- per parti di ripetibili.

III. Intimazione a:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Vallemaggia

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Zitate

Gerichtsentscheide

Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Ticino
Verfugbare Sprachen
Italienisch
Zitat
TI_TRAC_002
Gericht
Ti Gerichte
Geschaftszahlen
TI_TRAC_002, 12.2010.100
Entscheidungsdatum
21.09.2012
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026