Incarto n. 12.2009.68
Lugano 23 marzo 2009/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretario:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2009.162 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, e più precisamente sull'istanza di sfratto 4 febbraio 2009 di
AO 1
contro
AP 1 AP 2 entrambi patrocinati dall’avv. __________, PA 1
volta a ottenere lo sfratto dei convenuti dall'appartamento di 3 ½ locali sito al quinto piano dello stabile "__________" sito in Via __________, domanda che il Pretore, preso atto della preclusione dei convenuti, statuendo il 4 marzo 2009, ha accolto;
appellanti i convenuti che, con atto d'appello 20 marzo 2009, chiedono, previa concessione dell'effetto sospensivo, di riformare la sentenza impugnata e di respingere l'istanza di sfratto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
AP 1 conducono in locazione un appartamento di 3 1/2 locali al quinto piano dello stabile "__________" - con relativo garage - sito in __________
sulla scorta di un contratto di locazione stipulato il 23 agosto 1995;
che con lettera raccomandata 17 ottobre 2008 - inviata separatamente ai coniugi - la locatrice ha assegnato ai conduttori un termine di 30 giorni per versare l'importo ancora scoperto di fr. 17'234.05 relativo a canoni di locazione e spese accessorie dal 1° gennaio 2007 al 1° ottobre 2008 e, constatato il mancato pagamento di quanto richiesto nel termine di cui sopra, ha quindi inviato separatamente ai coniugi la disdetta 17 dicembre 2008, redatta sul formulario ufficiale, per il 31 gennaio 2008;
che con istanza 4 febbraio 2009 la locatrice ha chiesto che fosse fatto ordine ai conduttori di liberare immediatamente l'oggetto locato, confermando la richiesta all'udienza di discussione, alla quale i conduttori non sono comparsi, rimanendo preclusi;
che con sentenza 4 marzo 2009 la Pretore ha accolto l'istanza di sfratto, facendo ordine ai convenuti di riconsegnare i locali entro 10 giorni dall'intimazione del decreto;
che con appello 20 marzo 2009 AP 2 postulano la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere l'istanza di sfratto;
che l'appello non è stato intimato alla controparte.
che, in questa sede gli appellanti hanno ammesso non aver potuto far fronte agli impegni nei confronti del locatore, e quindi di essere in mora con il pagamento del canone di locazione;
che, di conseguenza, la decisione impugnata dev'essere confermata;
che neppure l'intenzione degli appellanti "di appianare al più presto qualsiasi debito" è atta a far venir meno la situazione di mora né la correttezza della decisione impugnata;
che, peraltro, pur prendendo atto della difficile situazione degli appellanti, va rilevato che la situazione si trascina da ormai due anni e i canoni di locazione scoperti hanno raggiunto un importo considerevole, talché la prudenza è d'obbligo, non da ultimo considerato che essi stessi ammettono l'esistenza di attestati di carenza di beni e altre esecuzioni in corso nonché la scarsità di mezzi a loro disposizione;
che, per quanto precede l'appello, manifestamente infondato e di indole meramente dilatoria, può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;
che la presente decisione rende priva d'oggetto la domanda di concedere effetto sospensivo all'appello;
che, stante la palese infondatezza del gravame, la domanda di assistenza giudiziaria dev'essere respinta, mancando il requisito della probabilità di esito favorevole del gravame esatto dalla legge (art. 14 cpv. 1 LAG);
che le spese seguono la soccombenza degli appellanti (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte istante, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato;
che nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 9'797.40 (canone di locazione fino al 30 settembre 2009, data in cui sarebbe stato possibile dare disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 marzo 2006 4C.418/2005).
Per i quali motivi,
vista la LTG,
pronuncia:
L’appello 20 marzo 2009 di AP 1 è respinto.
La domanda di effetto sospensivo è priva d'oggetto.
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 200.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 250.-
sono poste a carico degli appellanti in solido.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).