Incarto n. 12.2009.63
Lugano 16 febbraio 2011/fb
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1996.128 (già n. 3784) della Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 17 ottobre 1989 da
AO 1 rappr. da PA 2
contro
AP 1 AP 2 AP 3 AP 4 AP 5 AP 6 AP 7 AP 8 AP 9 tutti rappr. da PA 1
con cui l’attore ha inizialmente chiesto di accertare l’inesistenza della qualità di socio di A__________ __________ nella società semplice “Società acquedotto del C__________” e la validità dell’art. 6 degli statuti della società, con la conseguenza che ogni accettazione di un nuovo socio che superasse il numero massimo di 10 soci avrebbe dovuto essere presa all’unanimità; e, a seguito di un’istanza di mutazione dell’azione, accolta dal Pretore, di modificare quella richiesta nel senso di accertare nei confronti dei convenuti, tranne AP 2, l’inesistenza della qualità di socio di A__________ __________ nella società semplice “Società acquedotto del C__________” e un numero massimo totale di 10 allacciamenti all’acquedotto della società in ossequio all’art. 6 degli statuti della società, con la conseguenza che ogni allacciamento che superasse il numero massimo di 10 allacciamenti avrebbe dovuto essere preso (recte: deciso) all’unanimità;
domanda avversata dai convenuti rimasti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 10 febbraio 2009 ha parzialmente accolto nel senso che è stata accertata la non validità della decisione di ammissione di A__________ __________ quale nuovo socio della società semplice “Acquedotto al C__________”, con accollo a tutti i convenuti originari in solido degli oneri processuali (tassa di giudizio di fr. 900.- e spese di fr. 220.-) e delle ripetibili (di fr. 2'400.-);
appellanti i convenuti originari con atto di appello 3 marzo 2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione o quanto meno di caricare 2/3 degli oneri processuali all’attore e di obbligarlo a rifonder loro fr. 1'500.- per ripetibili, il tutto protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attore non ha presentato osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
Il 24 maggio 1981 __________, , AP 3, AP 5, __________ ed __________ hanno costituito una società semplice ai sensi degli art. 530 segg. CO, con la finalità di costruire e mantenere in esercizio un acquedotto privato, in derivazione da quello comunale di M (ora ), atto a servire i fabbricati e i fondi siti nella zona denominata “Al C”. Per quanto qui interessa, lo statuto (doc. A) prevedeva che il numero massimo di futuri utenti sarebbe stato limitato a 4, per un totale così di 10 utenti (art. 6 “limitazione del numero degli utenti”) e che un socio avrebbe contribuito al pagamento della somma per la costruzione dell’opera in ragione della lunghezza della tratta dell’acquedotto, dall’inizio al punto più lontano, da dove faceva capo con uno degli allacciamenti (art. 11 “numero di allacciamenti per socio”). L’art. 8 dello statuto disponeva infine che ogni decisione che fosse stata presa in società, lo sarebbe stato per votazione a sistema di maggioranza dei 2/3.
Il 10 giugno 1989 A__________ __________ ha chiesto di potersi allacciare all’acquedotto privato e di essere ammesso quale nuovo socio (doc. G). L’indomani (doc. H) la segretaria della “Società acquedotto del C__________” ha pertanto invitato per scritto i soci, che a quel momento erano 10 e meglio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AO 1, AP 8 e AP 9 (doc. C), a volerle comunicare entro il successivo 3 luglio la loro approvazione o meno. Nonostante l’opposizione di AO 1, formulata con lettera 27 giugno (doc. N1), il 9 luglio la segretaria ha comunicato a quest’ultimo l’ammissione del nuovo socio (doc. I°25), che il 17 luglio è poi stata formalmente comunicata anche all’autorità comunale e a tutti i soci (doc. M).
Con petizione 17 ottobre 1989 AO 1 ha convenuto in giudizio innanzi alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città gli altri 9 soci della “Società acquedotto del C__________”, e meglio AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9, allo scopo di far accertare l’inesistenza della qualità di socio di A__________ __________ e la validità dell’art. 6 degli statuti della società, con la conseguenza che ogni accettazione di un nuovo socio che superasse il numero massimo di 10 soci, costituendo di fatto una modifica statutaria, avrebbe dovuto essere presa all’unanimità dei soci e ciò nonostante l’art. 8 dello statuto stesso prevedesse la facoltà di decidere a maggioranza. Venuto a conoscenza che dal precedente 21 luglio AP 2 aveva venduto il rustico di sua proprietà a M__________ (doc. O) e con ciò non era più socio, con istanza di mutazione dell’azione 28 novembre 1989, poi accolta dal Pretore il 30 gennaio 1990, l’attore ha modificato la sua domanda chiedendo ora di far accertare nei confronti dei convenuti, tranne AP 2 (che non era così più convenuto), l’inesistenza della qualità di socio di A__________ __________ e un numero massimo totale di 10 allacciamenti all’acquedotto della società in ossequio all’art. 6 degli statuti della società, con la conseguenza che ogni allacciamento che superasse il numero massimo di 10 allacciamenti avrebbe dovuto essere deciso all’unanimità. In sintesi, abbandonata la tesi secondo cui l’ammissione di A__________ __________ non era valida giusta l’art. 6 siccome decisa quando già vi erano 10 soci, egli ha rilevato che quella delibera era in ogni caso da invalidare siccome era stato superato il numero di allacciamenti previsto da quella medesima norma statutaria. Per il resto, ha evidenziato che il rustico del contestato nuovo socio nemmeno si trovava all’interno del perimetro dell’acquedotto della società.
Con la risposta di causa 14 settembre 1990 gli 8 convenuti rimasti hanno postulato la reiezione della petizione. Essi hanno in particolare sollevato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva per il fatto che A__________ __________ non era stato chiamato in causa. Hanno evidenziato che lo statuto, come per altro risultante dall’art. 11 e comunque precisato in precedenti delibere assembleari, non limitava a 10 il numero degli allacciamenti possibili. E hanno rilevato che il rustico del nuovo socio si trovava nel perimetro dell’acquedotto della società.
In applicazione dell’art. 181 CPC/TI il Pretore, il 18 settembre 1990, ha comunicato alle parti che l’udienza preliminare sarebbe stata limitata all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva. Dopo una lunga sospensione della causa, interrotta unicamente dall’udienza per incombenti 10 gennaio 2001, nell’ambito della quale la convenuta ha sostenuto che la causa era ormai divenuta priva d’oggetto a seguito della cessione dell’acquedotto “al C__________” al Comune di M__________ e del contestuale scioglimento della società semplice, l’udienza preliminare limitata all’eccezione ha finalmente potuto aver luogo il 3 dicembre 2001. In quell’occasione la convenuta ha chiesto il richiamo dell’incarto completo concernente la cessione dell’acquedotto al Comune di M__________ (doc. I°) e l’assunzione del teste __________, prove poi esperite. Dopo ulteriori sospensioni e riattivazioni, il Pretore ha infine citato le parti al dibattimento finale del 19 gennaio 2009, al quale esse hanno rinunciato a comparire, riconfermandosi nelle loro allegazioni.
Con la sentenza 10 febbraio 2009 qui impugnata il Pretore ha parzialmente accolto la petizione, nel senso che è stata accertata la non validità della decisione di ammissione di A__________ __________ quale nuovo socio della società semplice, con accollo a tutti e 9 i convenuti originari in solido degli oneri processuali (tassa di giudizio di fr. 900.- e spese di fr. 220.-) e delle ripetibili (di fr. 2'400.-). Il giudice di prime cure, premesso che il rustico di A__________ __________ rientrava nel perimetro dell’acquedotto della società, ha innanzitutto escluso che la causa fosse divenuta priva d’oggetto: in effetti, non essendovi agli atti una decisione unanime dei soci circa lo scioglimento della società (la modalità decisionale a maggioranza dei 2/3 prevista in generale dall’art. 8 dello statuto non era applicabile, in assenza di un’indicazione specifica, per lo scioglimento della società), da sempre avversato dall’attore, la circostanza che l’acquedotto fosse nel frattempo divenuto parte integrante della rete comunale di approvvigionamento idrico non toglieva che, sotto l’aspetto societario, la società semplice continuasse ad esistere. Ammessa con ciò da una parte l’esistenza di un interesse legittimo dell’attore a far accertare la correttezza della composizione del numero dei soci e l’interpretazione dello statuto in merito al numero dei soci e/o degli allacciamenti, e ritenuto dall’altra che la causa non mirava a far accertare la qualità di non socio di A__________ __________ bensì la non legittimità della decisione dei soci in relazione alla sua ammissione, egli ha quindi respinto l’eccezione di carenza di legittimazione passiva, A__________ __________ non facendo parte di coloro che avevano adottato la decisione di ammissione asseritamente contraria allo statuto. Appurato poi che nemmeno l’ammissione del socio era avvenuta all’unanimità (la modalità decisionale a maggioranza dei 2/3 prevista in generale dall’art. 8 dello statuto non essendo applicabile, in assenza di un’indicazione specifica, neanche per tale questione), ha in definitiva concluso per la non validità della decisione adottata, ciò che rendeva superflua l’interpretazione dello statuto in merito al numero dei soci e degli allacciamenti.
Con l’appello 3 marzo 2009 che qui ci occupa i 9 convenuti chiedono in via principale di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione. Essi ritengono innanzitutto che all’attore avrebbe dovuto essere negato il necessario interesse legittimo all’inoltro di un’azione di accertamento, ormai divenuta priva di interesse, in quanto l’oggetto della lite, ossia l’acquedotto, non era più nella disponibilità della società semplice, la quale, dopo l’avvenuta cessione dell’impianto al Comune di M__________, era oltretutto stata sciolta il 3 dicembre 1993 per espressa delibera assembleare, mai contestata dalla controparte. Censurano la reiezione dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva e ribadiscono che la decisione assembleare litigiosa era in realtà conforme alle norme statutarie. In via subordinata essi chiedono quanto meno di riformare la sentenza pretorile nel senso di caricare 2/3 degli oneri processuali all’attore e di obbligarlo a rifonder loro fr. 1'500.- per ripetibili. A tale proposito osservano che delle tre domande dell’attore ne era stata accolta solo una e che il valore litigioso non era di fr. 24'500.- ma di fr. 10'000.-.
Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 e 405 cpv. 1 CPC).
La decisione pretorile risulta innanzitutto errata, nella misura in cui il giudice di prime cure ha parzialmente accolto la petizione anche nei confronti di AP 2 e lo ha obbligato ad assumersi parte degli oneri giudiziari e a rifondere all’attore un’indennità ripetibile. Come si è visto, AP 2 era in effetti già stato implicitamente dimesso dalla lite il 30 gennaio 1990, allorché il Pretore aveva accolto l’istanza di mutazione dell’azione 28 novembre 1989 dell’attore, il quale a quel momento aveva modificato le sue domande di causa e nel contempo aveva espressamente dichiarato di farle valere solo nei confronti dei convenuti AP 1, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9, osservando per l’appunto che AP 2 “dal 21 luglio 1989 non è più né socio né quindi convenuto” (cfr. istanza p. 1 e 4).
La sentenza di prime cure non può neppure essere condivisa laddove il Pretore ha ritenuto di dover accogliere la petizione nel merito, invece che limitarsi all’esame dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva oggetto dell’udienza preliminare limitata del 3 dicembre 2001 e della successiva istruttoria. In effetti, quando, giusta l’art. 181 cpv. 1 CPC/TI, l’udienza preliminare è limitata all’esame di un’eccezione, il processo continua solo su quella particolare questione sino a decisione definitiva sulla stessa (art. 181 cpv. 2 CPC/TI), ed il Pretore, in caso di non ammissione dell’eccezione, non può già allora statuire anche sul merito della lite (II CCA 30 gennaio 1998 inc. n. 12.97.237, 9 marzo 1999 inc. n. 12.98.251, 12 aprile 2010 inc. n. 12.2009.62). La nullità di quel pronunciato del Pretore dev’essere sanzionata perché alle parti è stato negato il diritto di essere sentite (art. 29 cpv. 2 Cost.; art. 142 cpv. 1 litt. b CPC/TI) ed in particolare esse non sono state messe nella condizione di poter offrire prove sul merito della lite (II CCA 30 gennaio 1998 inc. n. 12.97.237).
Correttamente, il Pretore avrebbe pertanto dovuto limitarsi ad esaminare l’eccezione di carenza di legittimazione passiva e l’autorità d’appello avrebbe dovuto verificare se la stessa fosse data o meno, ritenuto che nel primo caso la petizione sarebbe stata respinta (in accoglimento dell’eccezione) e nel secondo l’incarto sarebbe stato ritornato al primo giudice per la continuazione della procedura, in particolare per l’effettuazione dell’udienza preliminare e la successiva istruzione probatoria. Nel caso di specie, un giudizio da parte di questa Camera sulla particolare questione non appare però né necessario né tanto meno opportuno, visto e considerato che la causa - come si vedrà qui di seguito - è divenuta priva di interesse giuridico e come tale dev’essere stralciata dai ruoli (art. 351 cpv. 1 CPC/TI).
Il diritto della società semplice (art. 530 segg. CO) non disciplina esplicitamente gli effetti di una delibera assembleare viziata per motivi formali o materiali (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, n. 174 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, Zürcher Kommentar, n. 119 ad art. 534 CO). La dottrina maggioritaria svizzera ritiene che la sanzione della nullità della delibera viziata, di per sé accertabile in ogni tempo (Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 136 ad art. 534 CO), possa entrare in considerazione solo in casi eccezionali (Fellmann/Müller, op. cit., n. 183 e 185 ad art. 534 CO), segnatamente qualora la delibera stessa sia contraria al diritto imperativo (ad es. art. 539 cpv. 2 e 541 cpv. 2 CO), ai buoni costumi o il suo oggetto sia oggettivamente impossibile (Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 123 e 134 ad art. 534 CO). In tutti gli altri casi la regola rimane l’annullabilità (Fellmann/Müller, op. cit., n. 185 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 134 ad art. 534 CO), ritenuto che in analogia con le norme della società a garanzia limitata e della società anonima (cfr. Fellmann/Müller, op. cit., n. 186 ad art. 534 CO) la relativa azione giudiziaria, da promuoversi nei confronti degli altri soci (Fellmann/Müller, op. cit., n. 187 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 137 ad art. 534 CO) e in particolare di quelli che si sono opposti alla sua revoca (Fellmann/Müller, op. cit., n. 188 ad art. 534 CO), dev’essere promossa al più tardi entro 2 mesi (termine di perenzione, cfr. Dubs/Truffer, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 2 ad art. 706a CO; Peter/Cavadini, Commentaire Romand, n. 3 ad art. 706a CO) dacché la parte ne è venuta a conoscenza (Fellmann/Müller, op. cit., n. 189 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 135 ad art. 534 CO), termine che, per alcuni autori, può invero essere ridotto o persino esteso a dipendenza delle circostanze del caso (Hadschin/Vonzun, op. cit., ibidem).
Alla luce di quanto precede e contrariamente a quanto ritenuto dal Pretore, nel caso di specie è incontestabile che la “Società acquedotto del C__________” sia nel frattempo stata sciolta, per cui l’attore non ha più alcun interesse giuridico a far accertare giudizialmente quanto chiesto con la petizione e poi con la successiva modifica dell’azione. La delibera 3 dicembre 1993 (doc. I°87) con cui la società semplice era stata sciolta (art. 545 cpv. 1 n. 4 CO), sia pure apparentemente senza l’accordo dell’attore e dunque senza l’unanimità dei soci (ciò che costituisce un classico caso di semplice annullabilità della stessa, cfr. Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 124 ad art. 534 CO), non è in effetti mai stata da lui contestata giudizialmente ed è pertanto divenuta effettiva. Lo stesso dicasi della precedente delibera 25 ottobre 1993, pure avversata dall’attore (doc. I°82), con cui la società aveva deciso di cedere l’acquedotto privato al Comune di M__________ (doc. I°84), delibera che, rendendo impossibile il conseguimento dello scopo per cui la società era stata costituita (ovvero il mantenimento in esercizio dell’acquedotto privato costruito), già in precedenza aveva di fatto comportato lo scioglimento della società semplice (art. 545 cpv. 1 n. 1 CO). Per completezza si aggiunga che il Comune, dopo aver accettato il principio del riscatto dell’acquedotto con decisione assembleare del 27 dicembre 1992 (doc. I°85; teste __________), aveva poi materialmente rilevato l’impianto a far tempo dal 13 dicembre 1996 (doc. I°83).
Nel caso, qui verificatosi, in cui la causa debba essere stralciata dai ruoli siccome divenuta caduca o priva d'interesse giuridico, in materia di spese e ripetibili si applica per analogia l'art. 72 della procedura civile federale (Rep. 1994 p. 381; II CCA 17 febbraio 1998 inc. n. 10.95.23; I CCA 28 maggio 2003 inc. n. 11.2003.62 con rif. a Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 351). Quest'ultima norma stabilisce che quando una lite diventa priva d'oggetto o d'interesse giuridico, il tribunale, udite le parti ma senza ulteriore dibattimento, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, “tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite”. In concreto occorre valutare sommariamente, di conseguenza, quale probabilità di buon esito avrebbe avuto la petizione successivamente modificata se la società semplice non fosse stata sciolta in pendenza di causa (cfr. DTF 118 Ia 494 consid. 4, 111 Ib 191 consid. 7a).
Ora, ad un giudizio sommario, la petizione poi modificata sarebbe stata verosimilmente destinata alla reiezione. Non per l’assenza di legittimazione passiva: la questione a sapere se A__________ __________ avesse dovuto essere convenuto in causa può in effetti essere lasciata indecisa, dato che, se così anche fosse stato (per Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 137 ad art. 534 CO, a tale questione non può essere risposto in modo generalizzato, ma solo secondo la particolari circostanze), la causa non avrebbe potuto essere respinta, ma si sarebbe imposto di ritornare gli atti al giudice di prime cure per dare a quest’ultimo la possibilità di partecipare alla lite (art. 45 cpv. 1 CPC/TI). Ma piuttosto per il fatto che la causa è stata promossa tardivamente, dopo che il termine di perenzione di due mesi stabilito dalla dottrina (Fellmann/Müller, op. cit., n. 189 ad art. 534 CO; Hadschin/Vonzun, op. cit., n. 135 ad art. 534 CO) per l’annullamento della delibera assembleare avente per oggetto l’ammissione del nuovo socio era scaduto. Come si è visto, l’attore è in effetti stato informato in merito all’ammissione del nuovo socio una prima volta già con la lettera 9 luglio 1989 (doc. I°25), che con scritto 18 luglio 1989 egli aveva ammesso di aver ricevuto (doc. I°26), e una seconda volta il 17 luglio 1989 (doc. M), mentre la causa è stata da lui promossa solo il 17 ottobre 1989, a distanza di oltre 3 mesi. Nonostante, per alcuni autori, il termine di due mesi può essere ridotto o persino esteso a dipendenza delle circostanze (Hadschin/Vonzun, op. cit., ibidem), nel caso di specie l’attore non ha minimamente accennato a circostanze particolari che avrebbero giustificato di derogare al termine, così da permettergli di inoltrare una causa dopo 3 mesi e 9 giorni dacché era stato informato in merito alla delibera assembleare da lui contestata. Non è pertanto necessario esaminare se la delibera fosse conforme agli statuti.
Nel gravame gli appellanti censurano infine il valore litigioso di fr. 24'500.- stabilito dal Pretore (pari alla media fra i costi di costruzione dell’acquedotto di fr. 20'000.- [doc. A] e il prezzo di riscatto di fr. 29'000.- [doc. I°93]), ritenendo corretto far capo a un valore di fr. 10'000.- (pari alla media fra i costi di costruzione dell’acquedotto di fr. 20'000.- e il prezzo di riscatto di fr. 0.- [doc. I°93]). A torto. Nel doc. I°93 il Dipartimento delle Istituzioni non ha in effetti deciso che il prezzo di riscatto dell’acquedotto di fr. 29'000.- deciso dall’assemblea comunale del Comune di M__________ (cfr. doc. I°84; teste __________) andasse annullato, ma che il Comune non poteva essere autorizzato a contrarre un prestito per quell’importo da destinare al riscatto (il teste __________ parla invece del rifiuto di una “richiesta di credito allo Stato”) e che di conseguenza l’ammortamento dell’opera avrebbe dovuto essere effettuato in conformità degli art. 158 LOC e 12 RGFLOC, ritenuto che il rimborso del debito avrebbe dovuto avvenire almeno nella misura del 4% annuo sull’importo iniziale. Non è dunque scontato, come invece riportato dal Comune dopo una richiesta di precisazioni, che ciò significasse che il contributo di fr. 29'000.- non poteva essere erogato (doc. I°92), come poi non sembra sia avvenuto (teste __________). Fatto sta, a prescindere dal prezzo di costruzione e quello di riscatto (pagato o meno), che l’impianto a quel momento aveva un valore venale di almeno fr. 25'600.- (cfr. perizia sul valore p. 10 nel plico doc. I°), sicché non vi è motivo di ridurre il valore indicato a suo tempo dal Pretore.
Ne discende, in evasione del gravame ai sensi dei considerandi, che la petizione dev’essere stralciata dai ruoli siccome priva di interesse giuridico e che gli oneri processuali della prima sede devono essere caricati all’attore, tenuto inoltre a versare ai convenuti (tranne AP 2) un’indennità ripetibile.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello seguono pure la soccombenza (art. 148 CPC/TI). Alla luce delle questioni ancora in discussione in questa sede, il valore litigioso per la sede ricorsuale può essere quantificato in circa fr. 2'500.- (il valore dell’ammissione del nuovo socio, pari a un decimo del valore della società), esclusi gli accessori. Tenuto conto dell’esito dell’appello (né accolto, né respinto, ma evaso ai sensi dei considerandi), si giustifica di caricare gli oneri processuali di secondo grado alle parti in ragione di metà ciascuno, ritenuto che, non avendo l’appellato presentato osservazioni, le ripetibili non possono essere compensate, così che agli appellanti va assegnata un’indennità per ripetibili ridotta (cfr. per analogia TF 26 settembre 2006 4C.88/2006 consid. 8).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 marzo 2009 di AP 1, AP 2, AP 3, AP 4, AP 5, AP 6, AP 7, AP 8 e AP 9 è evaso ai sensi dei considerandi. Di conseguenza la sentenza 10 febbraio 2009 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è così riformata:
La causa di cui alla petizione 17 ottobre 1989 (inc. n. OA.1996.128, già n. 3784) è stralciata dai ruoli siccome divenuta priva di interesse giuridico.
La tassa di giustizia di fr. 900.- e le spese di fr. 220.-, da anticipare dall’attore, restano a suo carico, con l’obbligo di versare ai convenuti (tranne AP 2) fr. 2'400.- per ripetibili.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.-
b) spese fr. 50.-
Totale fr. 350.-
da anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellato, che rifonderà agli appellanti fr. 300.- complessivi per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).