Incarto n. 12.2009.54
Lugano 6 marzo 2009/lw
In nome della Repubblica e Cantone Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2009.130 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - e più precisamente sull'istanza di sfratto 2 febbraio 2009 di
AO 1
contro
AP 1 patrocinata dall' PA 1
volta a ottenere lo sfratto della convenuta dall'appartamento di 4,5 locali al secondo piano del "Palazzo residenza __________" sito in Via __________ a __________, domanda alla quale la convenuta si è opposta e che il Pretore, statuendo il 18 febbraio 2009, ha accolto;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 25 febbraio 2009, chiede la riforma della sentenza impugnata nel senso di respingere l'istanza di sfratto;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con contratto 12 aprile 2002 AO 1 ha concesso in locazione a AP 1 un appartamento di 4,5 locali sito al secondo piano del "Palazzo residenza __________" sito in __________ a __________, comprensivo di un posto auto;
che con lettera 3 novembre 2008 la locatrice ha assegnato alla conduttrice un termine di 30 giorni per versare l'importo di fr. 2'770.- per il canone di locazione del mese di ottobre 2008, rimasto impagato;
che, constatato il mancato pagamento integrale di quanto richiesto nel termine di cui sopra, la locatrice ha inviato la disdetta 9 dicembre 2008, redatta sul formulario ufficiale, per il 31 gennaio 2009;
che il 2 febbraio 2009 la locatrice ha chiesto che fosse fatto ordine alla conduttrice di sgomberare l'appartamento in questione e di metterlo immediatamente a disposizione della proprietaria;
che all'udienza di discussione la conduttrice si è opposta all'istanza di sfratto adducendo di aver provveduto al pagamento di tutte le pigioni scoperte;
che con sentenza 18 febbraio 2009 la Pretora ha accolto l'istanza di sfratto, facendo ordine alla convenuta di riconsegnare i locali entro 10 giorni dalla crescita in giudicato della sentenza;
che con appello 25 febbraio 2009 AP 1 postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo all'appello, la riforma della sentenza di primo grado nel senso di respingere l'istanza di sfratto;
che l'appello non è stato intimato alla controparte;
che la società AP 1, società già domiciliata a Zurigo, è stata radiata dal registro di commercio di Zurigo in data 9 ottobre 2008 (cfr FUSC no 200 del 15 ottobre 2000);
che sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno già avuto modo di stabilire che la capacità di essere parte di una società anonima, rispettivamente la sua capacità processuale, decade al momento della sua cancellazione dal registro di commercio (DTF 42 III 40, 73 III 62; ZR 1947 n. 9; II CCA 5 luglio 2006 inc. n. 12.2006.10, 28 novembre 2006 inc. n. 12.2006.127; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 35 ad art. 38; Bürgi, Zürcher Kommentar, N. 6 e 8 ad art. 746 CO; Stäubli, Basler Kommentar, 3a ed., N. 6 ad art. 746 CO; Forstmoser/Meier-Hayoz/Nobel, Schweizerisches Aktienrecht, Berna 1996, § 56 N. 153; Ottomann, Die Aktiengesellschaft als Partei im schweizerischen Zivilprozess, Zurigo 1976 p. 14);
che di conseguenza l'appello, introdotto da una società che ha cessato di esistere, dev'essere dichiarato nullo, difettando di un presupposto processuale (art. 97 n. 4 CPC; sentenze II CCA citate; Cocchi/Trezzini, op. cit. ibidem; Ottomann, op. cit., ibidem);
che, visto quanto precede, l'appello può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte, alla quale non si giustifica di assegnare ripetibili, il ricorso nemmeno essendole stato notificato;
che con la presente decisione la domanda di effetto sospensivo pedissequa all'appello diventa priva d'oggetto;
che le spese, non potendo essere addebitate ad un soggetto giuridico non esistente, vanno poste a carico dell’avvocato che ha funto da patrocinatore (Rep. 1994, 368; II CCA 4 febbraio 2005 inc. 12.2004.173; TF 7 aprile 1992, inc. 4C.353/1991);
che nella fattispecie il valore di causa ammonta a fr. 11′400.- (canone di locazione fino al 30 giugno 2009, data in cui sarebbe stato possibile dare disdetta ordinaria del contratto, cfr. sentenza del Tribunale federale del 14 marzo 2006 4C.418/2005);
Per i quali motivi,
vista la LTG,
pronuncia:
L’appello 25 febbraio 2009 di AP 1 è nullo.
Le spese della procedura d'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 150.-
b) spese fr. 50.-
totale fr. 200.-
sono poste a carico dell'avv. PA 1.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).