Ticino Tribunale di appello diritto civile La seconda Camera civile 10.02.2010 12.2009.36

Incarto n. 12.2009.36

Lugano 10 febbraio 2010/lw

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.384 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 7 giugno 2007 da

AO 1 rappr. da RA 2

contro

AP 1 AP 2 entrambi rappr. da RA 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 17'164.90 oltre interessi, delle spese esecutive di fr. 200.- e della tassa d’incasso di fr. 171.60 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano;

domanda avversata dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 29 dicembre 2008 (intimata il 22 gennaio 2009) ha parzialmente accolto, condannando i convenuti al pagamento di fr. 17'136.95 oltre agli interessi, alle spese esecutive e di incasso come pure rigettando in via definitiva, per tali importi, le opposizioni ai PE;

appellanti i convenuti con atto di appello 9 febbraio 2009, con cui chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre l'attrice con osservazioni 23 marzo 2009 postula la reiezione del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

  1. Il 16 gennaio 2001 AO 1 in qualità di datrice di leasing da una parte e i coniugi AP 1 e AP 2 in qualità di prenditori di leasing dall’altra hanno concluso il contratto di leasing n. __________ (doc. C) avente per oggetto un’autovettura __________ che era stata immatricolata nell’aprile 2000, aveva già percorso 17'000 chilometri e il cui prezzo netto era di fr. 68'138.80 IVA esclusa. Il contratto, della durata di 58 mesi dal 1° gennaio 2001, prevedeva tra l’altro il pagamento di un importo mensile di fr. 1'216.30 IVA inclusa e concedeva ai prenditori di leasing la facoltà di effettuare 20'000 chilometri all’anno, ritenuto che ogni chilometro supplementare avrebbe comportato il pagamento di fr. 0.41 IVA esclusa.

A seguito del fax 8 gennaio 2005 (doc. F) con cui AP 1 comunicava di aver stargato l’autoveicolo in questione e di averlo riconsegnato al fornitore, il 14 gennaio 2005 (doc. G) AO 1 ha confermato la disdetta del contratto di leasing. Con lettera 25 giugno 2005 (doc. J) essa ha quindi inviato il conteggio finale secondo le condizioni generali, il quale, tenuto conto del maggior chilometraggio effettuato nei quasi 49 mesi di validità del contratto (Km 37'833, per fr. 15'511.65 + IVA), dei costi di riparazione resisi necessari alla riconsegna (fr. 5'942.85 + IVA) e degli interessi di ritardo (fr. 22.70), concludeva per un importo a suo favore di fr. 23'107.75, che, a seguito dell’incasso della cauzione (fr. 1'000.-) e del pagamento dell’assicurazione casco totale (fr. 4'942.85), si riduceva a fr. 17'164.90.

  1. Con la petizione in rassegna AO 1 ha di conseguenza chiesto la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 17'164.90 più interessi al 5% dal 15 luglio 2005, delle spese esecutive di fr. 200.- e della tassa d’incasso di fr. 171.60 nonché il rigetto in via definitiva delle opposizioni da loro interposte ai PE n. __________ e __________ dell’UE di Lugano (doc. A e B).

I convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando da una parte che a AP 2 difettava la legittimazione passiva in quanto non firmataria del contratto, evidenziando dall’altra come quest’ultimo fosse comunque nullo in base alle disposizioni sulla vendita a rate siccome non prevedeva né la clausola relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni né l’espresso consenso della moglie, e infine contestando l’ammontare del credito dell’attrice, in particolare il chilometraggio del veicolo alla consegna, nonché l’applicazione degli interessi moratori richiesti.

  1. Con la sentenza qui impugnata il Pretore ha innanzitutto rilevato che il contratto di leasing litigioso (doc. C), sottoscritto il 16 gennaio 2001, rimaneva soggetto alle disposizioni sulla vendita rateale valide fino al 31 dicembre 2002 (art. 226a segg. vCO), la nuova legge sul credito al consumo (LCC; RS 221.214.1) applicandosi solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore, avvenuta il 1° gennaio 2003. Con riferimento alle eccezioni di carente legittimazione passiva di AP 2 e dell’assenza del suo consenso alla stipula del contratto, ha quindi evidenziato che le stesse andavano disattese, da un lato siccome il marito aveva sottoscritto il contratto quale suo rappresentante e dall’altro in quanto essa aveva comunque firmato il formulario delle condizioni generali applicabili al contratto di leasing (doc. D), il che andava interpretato non solo come consenso alla conclusione del contratto ma anche come assunzione di un impegno contrattuale accanto a quello del marito. Quanto all’altra eccezione, quella circa l’assenza nel contratto della clausola relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni, la stessa era di principio fondata e avrebbe imposto di annullare il contratto (art. 226a cpv. 3 vCO), sennonché il fatto che il contratto era stato regolarmente adempiuto durante 48 mesi, che i convenuti non avevano mai sollevato alcuna contestazione fino al momento della disdetta né al ricevimento del conteggio finale e che anzi avevano offerto un pagamento rateale delle pendenze, permetteva di concludere che l’invocazione della nullità da parte loro costituiva un abuso di diritto che non poteva essere tutelato. Per quanto riguardava il quantum della pretesa dedotta in causa, ha dapprima osservato che i chilometri percorsi in più erano 37'770, pari ad un’indennità di fr. 15'485.70. Considerato che le altre posizioni del conteggio non erano state contestate, ha così ritenuto che l’importo finale dovuto all’attrice ammontava a fr. 17'136.95 ([fr. 15’485.70 + fr. 5'942.85] + IVA fr. 1'628.55 + fr. 22.70 ./. fr. 1'000.- ./. fr. 4'942.85), fermo restando che gli interessi potevano decorrere solo dalla data dei PE, prime chiare messe in mora documentate. Di qui, in parziale accoglimento della petizione, la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 17'136.95 più interessi al 5% dal 16 aprile 2007, delle spese esecutive e di incasso, somme per le quali sono pure state rigettate in via definitiva le opposizioni interposte ai PE. La tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese sono state caricate ai convenuti in solido, pure tenuti in solido a rifondere all’attrice fr. 2'200.- a titolo di ripetibili.

  2. Con l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione. Essi ribadiscono innanzitutto che la sottoscrizione da parte di AP 2 delle condizioni generali applicabili al contratto di leasing (doc. D), avvenuta per altro in epoca successiva, non bastava per ammettere un suo consenso alla conclusione del contratto da parte del marito, per cui quel contratto, comunque già nullo in assenza della clausola relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni (art. 226a cpv. 3 vCO), era pure da annullare giusta l’art. 226b vCO. E soprattutto censurano l’assunto pretorile secondo cui essi nelle particolari circostanze avrebbero commesso un abuso di diritto nel prevalersi di questa nullità.

Con le osservazioni all’appello l’attrice postula la reiezione del gravame. Essa contesta dapprima che nella fattispecie possano trovare applicazione le disposizioni relative alla vendita a rate e in ogni caso ribadisce il benfondato delle considerazioni che avevano indotto il giudice di prime cure a respingere la petizione.

  1. È innanzitutto incontestabile che al contratto di leasing in esame, concluso il 16 gennaio 2001, prevedente il pagamento di rate per fr. 70'545.40 IVA inclusa ed avente pacificamente per oggetto un bene di consumo qual’è un’automobile per uso privato (Stauder, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 41 ad art. 226m vCO; DTF 110 II 244 consid. 1, 113 II 168 consid. 2, 118 II 150 consid. 5a), non è applicabile la legge sul credito al consumo, né nella sua versione valida dal 1° aprile 1994 (vLCC; RU 1994 I p. 367 segg.), né in quella che l’ha sostituita, entrata in vigore il 1° gennaio 2003 (LCC). La vLCC è in effetti applicabile ai contratti di leasing relativi a beni di consumo, solo se questi prevedono che il diritto di proprietà passi al locatario alla fine del contratto (art. 6 cpv. 1 lett. c vLCC; Stauder, op. cit., 2ª ed., n. 39 ad art. 226m vCO; TF 18 dicembre 2008 4A_404/2008 consid. 2), ciò che in concreto non è il caso, il contratto in parola non contenendo alcuna clausola in tal senso. Oltretutto quella legge non si applica ai contratti di credito per importi superiori a fr. 40'000.- (art. 6 cpv. 1 lett. f vLCC). La nuova LCC non è invece applicabile alle conseguenze delle disdette anticipate di contratti di leasing che sono stati conclusi prima della sua entrata in vigore (Stauder, op. cit., 4ª ed., n. 3, 6 e 9 agli art. 226a-226m vCO; TF 18 dicembre 2008 4A_404/2008 consid. 2, 11 marzo 2009 4A_6/2009 consid. 2.7).

  2. Anche in questa sede l’attrice censura la tesi, ritenuta erroneamente pacifica dal Pretore nonostante fosse stata da lei contestata sia in replica sia in sede conclusionale, secondo cui al contratto litigioso sarebbero applicabili le disposizioni relative alla vendita a rate (art. 226a segg. vCO). A torto. Giusta l’art. 226m cpv. 1 vCO, applicabile in un’ottica intertemporale ai contratti conclusi prima della sua abrogazione avvenuta il 1° gennaio 2003 (Stauder, op. cit., 4ª ed., n. 1 agli art. 226a-226m vCO), gli art. 226a segg. vCO si applicano a tutti i negozi giuridici e combinazioni di negozi giuridici, segnatamente ai contratti di nolo e vendita, con i quali le parti perseguano uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita a pagamento rateale, qualunque sia la forma giuridica di cui si valgano. La legge non precisa invero quali siano gli scopi economici propri di un contratto rateale (DTF 118 II 150 consid. 5a). Riallacciandosi al messaggio relativo alla legge sulla vendita a rate (pubblicato in tedesco in BBl 1960 I p. 568), dal quale si evince che l’esistenza di un contratto di vendita rateale può essere ammessa in tutti i casi in cui le parti si siano accordate di lasciare un oggetto mobile all’acquirente per un uso indisturbato e duraturo fino alla sua completa svalutazione e la relativa controprestazione debba essere fornita con pagamenti parziali (cfr. pure DTF 118 II 150 consid. 5a, 122 III 160 consid. 1a; TF 10 giugno 2002 4C.54/2002 consid. 3.2, 18 dicembre 2008 4A_404/2008 consid. 4.1.4; SJZ 1993 n. 12 p. 121; II CCA 26 gennaio 1996 inc. n. 12.95.252), la dottrina maggioritaria e la giurisprudenza hanno però ritenuto di poter sottoporre al diritto relativo alle vendite a rate i contratti di locazione e di leasing che prevedono un ammortamento completo o comunque esteso dell’oggetto del contratto (DTF 113 II 168 consid. 3b con rif.; SJ 2007 p. 257; BlSchK 1991 p. 225 segg.; SJZ 1990 n. 40 p. 199, 1973 n. 157 p. 359, 1971 n. 127 p. 279; Stauder, op. cit., 2ª ed., n. 40 e 27 ad art. 226m vCO; Stofer, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Anzahlungs- und Vorauszahlungsvertrag, 2ª ed., p. 158; Hug, Zur Problematik des Miet-Kaufvertrages, in Mélanges en l’honneur de Wilhelm Schönenberger, p. 283 seg.). È proprio quello che è capitato nel caso di specie, ritenuto che gli importi che i convenuti avrebbero dovuto fornire all’attrice durante i 58 mesi di validità dell’accordo (doc. C), pari a fr. 70'545.40 IVA inclusa, sono solo di poco inferiori al prezzo dell’autoveicolo dato in leasing, pari a fr. 73'316.80 IVA inclusa (fr. 68'138.30 IVA esclusa). Un ulteriore rilevante indizio circa l’esistenza di un accordo avente uno scopo economico identico a quello conseguibile con la vendita a rate è costituito dall’esistenza di una clausola, riscontrata anche nel contratto di cui al doc. D (clausole 3.2 e 6.2), in forza della quale in caso di disdetta anticipata era previsto un aumento retroattivo delle rate versate (Stauder, op. cit., 2ª ed., n. 40 e 31 ad art. 226m vCO). Contrariamente all’assunto dell’attrice, non è invece vero che l’applicazione delle disposizioni sulla vendita a rate poteva essere ammessa solo se il contratto non poteva essere rescisso prima che una parte importante del prezzo (ad esempio 1/3 o 1/5) fosse stata pagata, quell’ipotesi costituendo solo uno dei vari casi in cui quelle disposizioni potevano essere applicate (cfr. Stauder, op. cit., 2ª ed., n. 40 e 27 segg. ad art. 226m vCO; Tercier, Les contrats spéciaux, 2ª ed., n. 936).

  3. Ammessa con ciò l’applicazione nella fattispecie degli art. 226a segg. CO, si tratta ora di stabilire se il contratto di leasing concluso dalle parti debba essere considerato nullo per il fatto che nello stesso non era presente la clausola relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni (art. 226a cpv. 3 vCO), rispettivamente quella concernente l’espresso consenso della coniuge (art. 226b vCO), sempre poi che essa risultasse aver effettivamente sottoscritto il contratto. È così.

7.1 L’attrice ritiene che l’assenza nel contratto della clausola relativa al diritto di rinuncia entro 5 giorni sarebbe del tutto irrilevante, la disposizione di legge stabilendo unicamente che il contratto non entrava in vigore per i primi 5 giorni, dopo di che, se il diritto di rescissione non era stato utilizzato, non vi erano ulteriori conseguenze. L’attrice si riferisce in realtà all’art. 226c vCO, che disciplina il caso in cui il compratore non fa capo alla facoltà di rinunciare contenuta nel contratto. L’assenza nel contratto della clausola di rinuncia, qui rilevante, è invece regolata all’art. 226a cpv. 3 vCO, e, come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, comporta la nullità del contratto.

7.2 Alla luce di quanto precede, non sarebbe nemmeno necessario esaminare se il contratto di leasing concluso dalle parti debba essere pure considerato nullo per il fatto che lo stesso non menzionava la clausola concernente il consenso della coniuge (art. 226b vCO), sempre poi che essa risultasse aver sottoscritto personalmente il contratto. Ad ogni buon conto, il giudizio con cui il Pretore ha respinto l’eccezione di carente legittimazione passiva di AP 2 e quella relativa all’assenza del suo consenso alla stipula del contratto non sembra privo di fondamento. Poiché AP 2 risulta essere intestataria, insieme al marito, del contratto (doc. C), è innanzitutto chiaro che l’eccezione circa l’assenza del consenso di uno dei coniugi non può a priori entrare in linea di conto. Ritenuto che il contratto di vendita a pagamento rateale richiede per la sua validità la forma scritta (art. 226a cpv. 2 vCO) e che il contratto per il quale la legge prescrive la forma scritta deve essere firmato da tutti i contraenti (art. 13 cpv. 1 CO) e la loro firma dev'essere manoscritta (art. 14 cpv. 1 CO), si tratta dunque di esaminare se essa abbia validamente sottoscritto il documento contrattuale, ritenuto che la firma di tutte le parti non deve necessariamente apparire su di un documento unico, ma l'accordo scritto può pure risultare da un insieme di atti o da uno scambio di corrispondenza o di esemplari del contratto firmati singolarmente (Kramer/Schmidlin, Berner Kommentar, n. 22 segg. ad art. 13 CO; II CCA 30 agosto 2001 inc. n. 12.2001.30). È quanto pare essere avvenuto nel caso concreto. Pur essendo vero che il contratto di leasing n. __________ è stato sottoscritto, per i prenditori di leasing, dal solo AP 1 (doc. C), è però altrettanto vero che egli e la moglie AP 2, quel medesimo giorno, hanno poi sottoscritto, in qualità di prenditori di leasing, il formulario delle condizioni generali applicabili al contratto di leasing recante il medesimo numero n. __________ (doc. D). L’assunto dei convenuti, ribadito in questa sede, secondo cui la sottoscrizione del doc. D da parte di AP 2 sarebbe in realtà avvenuta qualche giorno dopo, è irricevibile essendo stato addotto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78 CPC). In tali circostanze, ritenuto oltretutto che nelle condizioni generali i prenditori di leasing dichiaravano altresì che le stesse erano parte integrante del contratto, sembra proprio che AP 2, firmando quel documento, abbia espresso il suo consenso ad essere pure prenditrice di leasing del contratto di cui al doc. C. La questione - come detto non decisiva per l’esito della lite - può tuttavia rimanere indecisa.

  1. Resta ora da esaminare se nelle particolari circostanze ai convenuti possa essere rimproverato un abuso di diritto per essersi prevalsi della nullità del contratto. Il quesito dev’essere risolto negativamente. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che il comportamento contraddittorio di una parte che dapprima da il suo consenso a un accordo contrario a norme di diritto imperativo e in seguito si prevale della sua nullità non è di per sé idoneo a fondare un abuso di diritto, a meno che non siano date ulteriori circostanze particolari (DTF 126 III 337 consid. 7, 110 II 168 consid. 3c con rif.; TF 15 novembre 2000 4C.233/2000 consid. 5a), ciò che ad esempio si verifica nel caso in cui la parte stessa abbia a suo tempo proposto quell’accordo nel proprio interesse e in piena consapevolezza della sua inammissibilità così da aver in definitiva acquisito il suo diritto in modo disonesto (DTF 81 II 627 consid. 3, 114 II 79 consid. 3a; TF 15 novembre 2000 4C.233/2000 consid. 5a). Nel caso di specie queste particolari circostanze non ricorrono. Come accertato dal Pretore e neppure contestato in questa sede, al momento della sottoscrizione degli accordi i convenuti non erano minimamente a conoscenza della nullità del contratto, tant’è che lo hanno regolarmente adempiuto per ben 49 mesi. A conferma del fatto che essi erano all’oscuro della nullità degli accordi anche in epoca successiva, va pure rammentata la circostanza, evocata anche nella sentenza impugnata, che costoro non avevano mai sollevato alcuna contestazione fino al momento della disdetta e nemmeno in seguito al ricevimento del conteggio finale e che avevano persino offerto un pagamento rateale delle pendenze. Il fatto che se ne siano poi prevalsi per la prima volta in causa, verosimilmente dopo aver sottoposto la fattispecie al loro legale, non può dunque essere in alcun modo sanzionato (medesima soluzione in: II CCA 2 febbraio 1994 inc. n. 235/93; SJ 1983 p. 75 segg., 1976 p. 140).

  2. Accertato con ciò che il contratto di leasing tra le parti è nullo, è evidente che l’attrice non può pretendere il pagamento delle pretese oggetto della petizione, e in particolare del supplemento per i chilometri effettuati in più, che traggono il loro fondamento proprio dal contratto. In base alla dottrina e alla giurisprudenza (DTF 110 II 244 consid. 2d; 113 II 168 consid. 5; Stauder, op. cit., 2ª ed., n. 93 ad art. 226a vCO; Tercier, op. cit., n. 942; Bischof, Le leasing de biens mobiliers, n. 279), l’annullamento del contratto comporterebbe invero il diritto del datore di leasing a percepire, invece delle rate incassate che sarebbe tenuto a restituire alla controparte, un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità per il deprezzamento straordinario della stessa, da calcolarsi applicando per analogia l’art. 226i vCO. Sennonché, l’attrice né in prima sede né in appello ha mai inteso avvalersi di questo suo diritto, nemmeno a titolo subordinato (II CCA 26 gennaio 1996 inc. n. 12.95.252), sul quale non è così possibile pronunciarsi. Si aggiunga che essa non ha in ogni caso indicato e dimostrato quale fosse il valore dell’automobile al momento della sua riconsegna, né in che misura il prezzo fosse dunque stato ammortizzato, non potendosi per altro far capo ai tassi d’ammortamento concordati nelle condizioni generali, a loro volta nulli. In definitiva l’attrice non ha dunque preteso e provato se ed eventualmente in che modo le indennità calcolate in base a quelle disposizioni fossero eventualmente superiori alle 49 rate nel frattempo già corrisposte dai convenuti (fr. 59'598.70 IVA inclusa, pari ad oltre l’81.2% del prezzo totale).

  3. Ne discende, in accoglimento dell’appello, che la petizione deve essere respinta.

La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 9 febbraio 2009 di AP 1 e AP 2 è accolto.

Di conseguenza la sentenza 29 dicembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, è così riformata:

  1. La petizione è respinta.

  2. La tassa di giustizia di fr. 850.- e le spese, da anticipare come di rito, restano a carico dell’attrice, la quale rifonderà ai convenuti complessivi fr. 2'200.- per ripetibili.

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 550.-

b) spese fr. 50.-

Totale fr. 600.-

da anticiparsi dagli appellanti in solido, sono poste a carico dell’appellata, la quale rifonderà alla controparte complessivi fr. 1’100.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1 LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

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